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  1. #1
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    Predefinito Gruppo Parlamentare Partito Democratico del Progresso - TPOL



    Ciao a tutti!

    Apriamo l'ufficio del Gruppo Parlamentare PDP per discutere dell'attualità politica polliana, concordare posizioni, discutere idee e proposte. Ogni elettore di csx può intervenire qui per proporre nuove idee!
    @elnick @Razionalista @pedro @Daniele @Donald @i-alca @Francpolitik @Ted
    «Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]

  2. #2
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    Predefinito Re: Gruppo Parlamentare Partito Democratico del Progresso - TPOL

    Iniziamo con il discutere le candidature per la Corte Costituzionale...per dare un segno di apertura al gruppo di Pol a 5 stelle, che negli ultimi tempi ha votato il nostro Daniele alla presidenza della Camera Alta e Francpolitik come vicepresidente della Camera, direi che potremmo pensare ad appoggiare la candidatura di Candido, dietro promessa scritta e pubblica di non attaccare o criticare nessuno dei partiti dell'emiciclo polliano.
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  3. #3
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    Predefinito Re: Gruppo Parlamentare Partito Democratico del Progresso - TPOL

    Ok, posso fare una proposta di legge?
    i saccenti del Dams che sparano minchiate abominevoli nelle quali il nesso di causa ed effetto viene distorto a beneficio del loro sapere di sapere

    Sostanze psicotrope ad azione psicodislettica che possono causare farmaco-dipendenza.

  4. #4
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    Predefinito Re: Gruppo Parlamentare Partito Democratico del Progresso - TPOL

    certo, proponila e ne discutiamo insieme
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  5. #5
    Eroe Faustiano
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    Predefinito Re: Gruppo Parlamentare Partito Democratico del Progresso - TPOL

    Devo scriverla, ma si tratta di tradurre l'Animal Enterprise Terrorism Act.

    Visti gli episodi gravissimi degli ultimi anni, si deve agire per impedire al terrorismo animalista di distruggere i laboratori di ricerca e gli allevamenti. Non possiamo permettere il ripetersi di fatti gravissimi come l'assalto al laboratorio di farmacologia dell'universita' di Milano, che ha causato la distruzione di anni di ricerca sul Parkinson, o le vessazioni che subiscono sempre piu' frequentemente allevatori, circensi, ecc...
    i saccenti del Dams che sparano minchiate abominevoli nelle quali il nesso di causa ed effetto viene distorto a beneficio del loro sapere di sapere

    Sostanze psicotrope ad azione psicodislettica che possono causare farmaco-dipendenza.

  6. #6
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    Predefinito Re: Gruppo Parlamentare Partito Democratico del Progresso - TPOL

    Uhmm...hai indubbiamente molte ragioni, l'estremismo antiscientifico di molte organizzazioni animaliste va contenuto. Cosa hai in mente come provvedimenti precisi?

    Io farei qualche differenze tra ricerca scientifica e circhi però: personalmente condivido l'operato di quei sindaci che non accettano circhi con spettacoli di animali in cattività. Una cosa è la ricerca, che piaccia o non piaccia deve utilizzare delle "cavie" per andare avanti, altra cosa è il divertimento. Proporrei di trovare un equilibrio, anche verificando le normative in vigore, tra la tutela necessaria della ricerca e la condanna di ogni forma di ingiustificata brutalità o crudeltà verso gli animali
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  7. #7
    Eroe Faustiano
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    Predefinito Re: Gruppo Parlamentare Partito Democratico del Progresso - TPOL

    Citazione Originariamente Scritto da Gdem88 Visualizza Messaggio
    Uhmm...hai indubbiamente molte ragioni, l'estremismo antiscientifico di molte organizzazioni animaliste va contenuto. Cosa hai in mente come provvedimenti precisi?

    Io farei qualche differenze tra ricerca scientifica e circhi però: personalmente condivido l'operato di quei sindaci che non accettano circhi con spettacoli di animali in cattività. Una cosa è la ricerca, che piaccia o non piaccia deve utilizzare delle "cavie" per andare avanti, altra cosa è il divertimento. Proporrei di trovare un equilibrio, anche verificando le normative in vigore, tra la tutela necessaria della ricerca e la condanna di ogni forma di ingiustificata brutalità o crudeltà verso gli animali
    Non si tratta di vietare o non vietare i circhi ne' di toccare le norme che tutelano gli animali, ma di punire severamente gli attacchi terroristici di matrice animalista. Ritengo che ci sia bisogno di una legge che punisca severamente attacchi a imprese o enti che lavorano con animali, inclusi i circhi (che ovviamente dovranno ottenere tutte le autorizzazioni necessarie e rispettare tutte le leggi sulla tutela degli animali).

    Bisogna innanzitutto riconoscere la natura terroristica di certi gruppi di animalisti (il cui scopo e' appunto terrorizzare chiunque porti avanti un'attivita' che preveda l'utilizzo di animali), come e' stato fatto in altri Paesi, e punire i loro delitti come si farebbe con qualunque attacco terroristico.

    Penso che si possa tradurre per intero l'Animal Enterprise Terrorism Act.
    i saccenti del Dams che sparano minchiate abominevoli nelle quali il nesso di causa ed effetto viene distorto a beneficio del loro sapere di sapere

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  8. #8
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    Predefinito Re: Gruppo Parlamentare Partito Democratico del Progresso - TPOL

    Non e' solo una questione di estremismo anti-scientifico. Queste persone hanno un'ideologia e una visione del mondo e stanno cercando di imporle con la violenza, sfruttando un vuoto legislativo. Se e' assolutamente lecito proporre leggi o candidarsi alle elezioni per vietare i circhi, non si puo' permettere a gruppi organizzati di prendere d'assalto un circo o un allevamento allo scopo di bloccarne le attivita' e terrorizzare gli operatori del settore.
    Oggi nessuno ha subito pene abbastanza severe per la distruzione dei laboratori di Milano. Vista l'escalation degli ultimi anni, questa situazione non e' accettabile.
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  9. #9
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    Predefinito Re: Gruppo Parlamentare Partito Democratico del Progresso - TPOL

    Citazione Originariamente Scritto da pedro Visualizza Messaggio
    Non si tratta di vietare o non vietare i circhi ne' di toccare le norme che tutelano gli animali, ma di punire severamente gli attacchi terroristici di matrice animalista. Ritengo che ci sia bisogno di una legge che punisca severamente attacchi a imprese o enti che lavorano con animali, inclusi i circhi (che ovviamente dovranno ottenere tutte le autorizzazioni necessarie e rispettare tutte le leggi sulla tutela degli animali).

    Bisogna innanzitutto riconoscere la natura terroristica di certi gruppi di animalisti (il cui scopo e' appunto terrorizzare chiunque porti avanti un'attivita' che preveda l'utilizzo di animali), come e' stato fatto in altri Paesi, e punire i loro delitti come si farebbe con qualunque attacco terroristico.

    Penso che si possa tradurre per intero l'Animal Enterprise Terrorism Act.
    credo ci siano buoni margini per andare in porto aspetto la traduzione
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  10. #10
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    Predefinito Re: Gruppo Parlamentare Partito Democratico del Progresso - TPOL

    DDL su active ageing adattato da quello di Pietro Ichino: che ne pensate? Potremmo proporlo

    ----------------------------------


    DISEGNO DI LEGGE
    .
    Articolo 1
    Incentivo alla riduzione dell’orario di lavoro in prossimità dell’età di pensionamento
    1. Nel quinquennio precedente al conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia, a norma dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i lavoratori possono concordare con il datore di lavoro la riduzione del proprio orario di lavoro, con qualsiasi modalità di distribuzione dell’orario stesso, anche secondo clausole elastiche o flessibili di qualsiasi tipo, beneficiando della facoltà di cui al comma seguente.

    2. A seguito della riduzione dell’orario prevista dal comma precedente il lavoratore ha diritto, per la durata massima di cinque anni, a integrare i versamenti contributivi senza alcun onere fiscale o contributivo aggiuntivo, fino a concorrenza con la contribuzione corrispondente all’orario normale previsto dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi. La detta integrazione può essere assunta in tutto o in parte dal datore di lavoro, senza che ne derivi a carico suo o del prestatore alcun onere fiscale e contributivo aggiuntivo e senza che questo possa dar luogo a incidenze o ricalcoli in relazione al trattamento di fine rapporto o a qualsiasi altra voce retributiva.
    .
    Articolo 2
    Coniugazione di lavoro e pensione a tempo parziale
    1. I lavoratori che abbiano pattuito la riduzione dell’orario a norma dell’articolo 1 hanno diritto a un anticipo di pensione, erogato in ratei mensili per tredici mensilità, a decorrere dalla data di decorrenza riduzione stessa. Ai fini del calcolo dei ratei anticipati di pensione viene assunto a riferimento l’importo della pensione corrispondente a quanto sarebbe maturato, a condizioni invariate e tenendo conto dell’integrazione contributiva di cui all’articolo 1, comma 2, alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia ovvero, se maturati prima, dei requisiti per il pensionamento anticipato.
    2. I ratei di pensione anticipata sono calcolati applicandosi all’importo di cui al comma 1 la percentuale corrispondente alla riduzione di orario di lavoro concordata a norma dell’articolo 1. I ratei stessi sono poi ricalcolati, alla data del pensionamento effettivo, in modo tale da scontare, in misura fissa su base mensile, i ratei anticipati di pensione già corrisposti al lavoratore entro quindici anni dalla suddetta data.
    .
    Articolo 3
    Convenzione con la Regione per l’attivazione del ponte occupazionale tra generazioni
    1. Una convenzione tra impresa, Regione e Direzione regionale per l’impiego può prevedere che, nel caso di accordo per la riduzione dell’orario di lavoro stipulato a norma dell’articolo 1, l’integrazione contributiva di cui al comma 2 del medesimo articolo sia versata all’istituto previdenziale competente per un terzo dalla Regione e sia posta per un ulteriore terzo a carico del Fondo di cui all’articolo 6, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 6, a condizione che, ogni due lavoratori anziani interessati dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda, anche in deroga ai limiti numerici vigenti, all’assunzione di un giovane di età inferiore a ventinove anni con un contratto di apprendistato, oppure di un giovane di età non superiore a trentacinque anni con contratto di subordinazione a tempo indeterminato.
    2. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un giovane di età non superiore a trentacinque anni, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, dal mese successivo a quello di decorrenza del contratto di lavoro del giovane di cui al presente comma e fino alla data di pensionamento effettivo del lavoratore anziano, per un periodo massimo di tre anni. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei dipendenti del settore privato.
    3. Al momento dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato l’impresa predispone un piano formativo individuale recante l’indicazione nominativa del lavoratore designato quale tutor e l’individuazione dell’obiettivo professionale da conseguire. Tale piano deve essere comunicato al lavoratore nel termine di quindici giorni dalla data di inizio della prestazione.
    4. Nessuna delle agevolazioni di cui al comma 1 può essere attivata quando tra uno dei lavoratori aziani che riducono il proprio orario di lavoro e uno dei giovani neo-assunti intercorra un rapporto di affinità o parentela di primo, secondo o terzo grado.
    Articolo 4
    Periodi sabbatici
    1. Il datore di lavoro può concordare con il prestatore che abbia compiuto 45 anni di età, e che abbia una anzianità di servizio nell’azienda, o in aziende appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, non inferiore a cinque anni, una sospensione della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, con versamento a carico del datore della contribuzione previdenziale altrimenti dovuta, calcolata sulla base della retribuzione di fatto percepita dal dipendente alla data della sospensione.
    2. Il versamento della contribuzione previdenziale in esecuzione dell’accordo di cui al comma 1non comporta oneri fiscali e/o contributivi aggiuntivi, né per il datore né per il prestatore di lavoro, e non influisce sulla determinazione del trattamento di fine rapporto o di alcuna altra voce di retribuzione differita.
    Articolo 5
    Regime transitorio di incentivo all’occupazione e sostegno del reddito
    per i lavoratori non salvaguardati in relazione nuovo regime pensionistico
    1. Allo scopo di garantire una protezione sociale di ultima istanza ai lavoratori prossimi al pensionamento non ammessi ad alcuna disciplina speciale di salvaguardia in relazione al nuovo regime di accesso alla pensione di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, in coerenza con le nuove misure in materia di licenziamenti e ammortizzatori sociali di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, è istituito un regime transitorio di incentivo all’occupazione e sostegno del reddito applicabile ai suddetti lavoratori, alle condizioni di cui al presente articolo.
    2. Possono essere ammessi, a domanda, al trattamento di Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) istituito a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012 n. 92, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4, i lavoratori che non siano titolari di alcun rapporto di lavoro o trattamento di sostagno al reddito, per i quali sussistano entrambi i requisiti seguenti:
    a) siano in possesso dei requisiti che avrebbero consentito loro di conseguire il diritto alla pensione nel regime previgente;
    b) siano idonei a conseguire il diritto alla pensione nel nuovo regime entro il 31 dicembre 2018;
    c) siano cessati o siano destinati a cessare dal rapporto di lavoro in forza di accordi collettivi o individuali stipulati in qualsiasi sede, purché in data certa anteriore al 1° gennaio 2012, oppure siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale con provvedimento dell’istituto previdenziale competente in data anteriore al 4 dicembre 2011.
    3. I soggetti di cui al comma 2, in quanto assimilati ai lavoratori per i quali è intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a norma dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono essere ammessi a domanda, dalla data in cui avrebbero maturato la pensione secondo il regime previgente, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 4 e 5, al trattamento di Assicurazione Sociale per l’Impiego istituito a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni e decadono dal trattamento qualora non accettino un’offerta di lavoro, a norma dell’articolo 4, commi 41, lettera b, 42, 43, 44 e 45 della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni.
    4. L’importo dell’indennità ASpI è calcolato a norma dell’articolo 2, commi 6 e seguenti, della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni, assumendosi a riferimento l’importo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi due anni di prestazione lavorativa. I soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria, di cui al comma 1, lettera b, possono richiedere, in alternativa, che l’indennità venga rapportata, in ragione della stessa percentuale, al trattamento pensionistico che sarebbe stato loro erogato in applicazione della disciplina vigente alla data del 4 dicembre 2011.
    5. In caso di nuova assunzione di un soggetto di cui al comma 1, il periodo di prova può avere durata fino a un anno. Inoltre il rapporto di lavoro è esentato dalla contribuzione ai fini previdenziali e non è computato ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. In tal caso, ove il soggetto sia stato già ammesso al trattamento ASpI, l’erogazione dell’indennità è sospesa d’ufficio, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
    6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della suddetta legge 28 giugno 2012 n. 92.
    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    Articolo 6
    Fondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile
    e dell’accesso dei più giovani al tessuto produttivo
    1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale», di seguito denominato «Fondo», con la dotazione iniziale di 300 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015.
    2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della stessa, con particolare riguardo alla determinazione, per ciascun tipo di incentivo di cui agli articoli 1, 2, e 3, del numero massimo dei soggetti ammessi alla concessione degli incentivi stessi, nel limite delle risorse disponibili a valere sul Fondo.
    3. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico determinato ai sensi del comma 1, lettera a), i predetti enti non prendono in esame ulteriori domande e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite per l’anno in corso.
    4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e agli altri rapporti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    .
    Articolo 7
    Copertura finanziaria
    1. Sono abrogate le norme indicate nell’Allegato A.
    2. Sono altresì abrogate, a far data dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui al terso comma, le norme di fonte statale che determinino trasferimenti a imprese, correnti e in conto capitale, salvi i casi di cui ai commi 4 e 5 di questo articolo.
    3. Il Governo adotta entro 30 giorni dall’emanazione della presente legge uno o più regolamenti, a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari di cui il secondo comma prevede l’abrogazione.
    4. Sono escluse dall’abrogazione di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 8 le norme che prevedono incentivi
    . a) suscettibili di essere finanziati con fondi europei;
    . b) diretti a compensare l’adempimento di obblighi di servizio pubblico posti a carico di imprese private, con particolare riferimento ai settori dell’istruzione e della ricerca, della sanità, dell’assistenza sociale, dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell’Unione Europea.
    5. Il Governo può escludere dall’abrogazione di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 8 le norme che prevedano incentivi destinati a:
    . a) promuovere la realizzazione di progetti di primaria rilevanza di interesse europeo;
    . b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale;
    . c) correggere disfunzioni che impediscono il normale funzionamento concorrenziale del mercato in cui operano le imprese beneficiarie.
    .
    Articolo 8
    Ripartizione delle risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 7
    1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 5 e 6, valutati in 700 milioni di euro per il 2013, 900 milioni di euro annui per il 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con la corrispondente quota parte dei risparmi realizzati attraverso l’applicazione dell’articolo 8.
    2. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 la quota dei risparmi realizzati attraverso l’applicazione dell’articolo 8 eccedente l’importo impegnato a norma del comma 1 è interamente destinata alla riduzione del costo del lavoro. Dopo l’esercizio 2016, tutti i risparmi sono destinati alla riduzione del costo del lavoro.
    .
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