User Tag List

Risultati da 1 a 6 di 6
  1. #1
    Conservatorismo e Libertà
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    17,354
     Likes dati
    159
     Like avuti
    512
    Mentioned
    14 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)

    Predefinito Ricorsi alla Corte Costituzionale

    Questo è lo spazio dove presentare legalmente i ricorsi alla Corte Costituzionale.
    Ricordo che il comma 1 dell'articolo 37 della Costituzione elenca in modo dettagliato le figure che possono validamente presentare ricorso:

    Articolo 37
    Ricorso alla Corte

    1. Possono presentare ricorso alla Corte dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi, i rappresentanti legali dei partiti, i Deputati, il Governo ed il Presidente di Pol.
    F.to FalcoConservatore
    Presidente della Corte Costituzionale
    Per aspera ad astra

  2. #2
    Sospeso/a
    Data Registrazione
    17 Sep 2012
    Località
    Nella mera espressione geografica quale è l'ItaGlia
    Messaggi
    16,874
     Likes dati
    4,162
     Like avuti
    6,369
    Mentioned
    813 Post(s)
    Tagged
    60 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    4

    Predefinito Re: Ricorsi alla Corte Costituzionale

    In quanto rappresentante del partito PSDL, presento ricorso ufficiale CONTRO l'esito delle ultime elezioni, in quanto la coalizione di csx è stata danneggiata ai fini della vittoria finale dalla presenza di un supermod tra le file dello Chtulu Party ( che per facilità di scrittura chiamerò "Occhioni" ).
    La sua presenza ha danneggiato noi del csx e certamente non il cdx, soprattutto nel ballottaggio, in quanto nell'elettore si può essere creato un legame indiretto tra occhioni, risultante tra i candidati, votato al primo turno , e il candidato presidente_votato al ballottaggio ( compresa l'opzione astensione ). Ma è inutile dilungarsi oltre : la Costituzione di Tpol dice questo :
    " 5. Amministratori e Supermoderatori del Forum hanno diritto di votare ma, trovando la propria legittimazione in diritti originari preesistenti alla Costituzione che garantiscono loro ampli poteri di influenza, non concorrono personalmente per alcuna carica eletta dal popolo".

    Indi, il voto sarebbe nullo.

    Quindi chiedo

    1 la ripetizione delle elezioni , se è contemplata questa possibilità
    2 l'esclusione (ammesso anche hanno fatto tutto in buona fede, la legge non ammette ignoranza) e la ripartizione dei seggi da loro guadagnati tra tutti i partiti "rimasti", secondo la legge elettorale in vigore e semplicemente facendo i conti della ripartizione dei seggi come se lo Chtuhlu Party non ci fosse.

    Firmato
    TRAIANO ( esponente PSDL )

  3. #3
    Fiamma dell'Occidente
    Data Registrazione
    31 Mar 2009
    Località
    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
    Messaggi
    38,171
     Likes dati
    984
     Like avuti
    1,389
    Mentioned
    139 Post(s)
    Tagged
    48 Thread(s)

    Predefinito Re: Ricorsi alla Corte Costituzionale

    Evocato dalla controparte, mi costituisco e controricorro, riservandomi di produrre una memoria nei prossimi giorni.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  4. #4
    Fiamma dell'Occidente
    Data Registrazione
    31 Mar 2009
    Località
    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
    Messaggi
    38,171
     Likes dati
    984
     Like avuti
    1,389
    Mentioned
    139 Post(s)
    Tagged
    48 Thread(s)

    Predefinito Re: Ricorsi alla Corte Costituzionale

    ControRicorso alla Corte Costituzionale

    il Presidente Ronnie
    - nell'interesse dell'ordinamento
    - alla luce del ricorso dell’On. Traiano, segretario del PSDL

    FATTO

    Si premette che, come risulta dal 3d di presentazione delle liste, la evidente e pacifica violazione alla base del ricorso presentato dall’On. Traiano non è né dolosamente né colposamente riconducibile a un comune membro della Comunità di POL, ma all’erronea azione sovrana di un rappresentante dell’Amministrazione, che ha inserito nella scheda un candidato che non era presente nella lista presentata e che ha riportato voti di preferenza non dovuti (si ricorda che il selettore della preferenza non è lo stesso selettore della lista, i voti a occhioni nulli sono preferenze, ma restano validi al partito CP). Tale giudizio è dunque un giudizio sull’amministrazione e sul primo turno e non un giudizio su dei giocatori o sul ballottaggio.

    Ciò posto,

    1. In ordine alla prima domanda dell’On. Traiano. La Presidenza lamenta che il ricorrente, pur sollevando questioni connesse al procedimento elettorale, chieda una misura drastica come la ripetizione del voto, che non sarebbe giustificata dall’importanza di nessuna di esse, e che non è assolutamente prevista dall’ordinamento come sanzione per un’irregolarità, per quanto grave possa questa essere (o sembrare). Una sanzione che inciderebbe su diritti dei giocatori e che colpirebbe esponenti che sono anche terzi e in buona fede rispetto agli autori materiali dell’errore, ivi compreso lo scrivente.

    2. In ordine alla seconda domanda dell’On. Traiano. La Presidenza lamenta che il ricorrente, per il caso che non venga accolta la prima, chieda alla Corte un’altra sanzione parimenti non codificata che incide su diritti dei giocatori, che colpisce esponenti che sono anche terzi e in buona fede rispetto agli autori materiali dell’errore (gli altri candidati del CP diversi da Occhioni), e che addirittura teorizza la morte civile di un partito politico, per di più con scopo acquisitivo di seggi, evidentemente connesso all’unico quoziente scattato per il PSDL.

    DIRITTO

    1. Per l'inammissibilità del ricorso. L’art. 37 della Costituzione richiama la manifesta infondatezza tra le cause per le quali il regolamento della Corte può prevedere l’inammissibilità di un ricorso. Si ritiene che proprio nel caso di specie l’infondatezza si possa rilevare. Ciò dal fatto che le sanzioni chieste nel ricorso non sono rivolte al responsabile dell’errore, cioè l’amministrazione, ma si ripartiscono tra altri che non sono i responsabili. Così in un caso esse sarebbero rivolte a tutti i giocatori eletti, e nell’altro al CP. Tutto ciò implica che, pur studiando la materia, in ogni caso la corte non potrà condannare il reale responsabile (l’amministrazione), e dovrà dunque inevitabilmente dichiararsi incompetente. Il ricorso è quindi infondato in modo manifesto, fin dalla prima lettura. Quanto al termine per il ricorso, la Legge elettorale prevede che possano essere elevati ricorsi alla Corte Costituzionale sulle liste entro 48 ore dalla presentazione, e sulla proclamazione entro 48 dallo scrutinio (art. 6 co. 4). La Costituzione non prevede che possano essere elevati ricorsi sulle modalità di voto entro un termine specifico. Si deve ritenere quindi che il termine per ricorrere sia rispettato.

    2. Nel merito. La Costituzione considera come diritto fondamentale l’espressione del voto e la rappresentanza politica, e in molteplici articoli dimostra di difendere il voto espresso e l’opinione politica in esso insita dai vizi formali e dalle liti, privilegiando in ogni caso la conservazione dei seggi conquistati in rappresentanza di reali consensi. Nulla in essa prevede la ripetizione delle elezioni né la divisione dei voti ottenuti da una lista tra le altre come forma di punizione per un errore. In generale, poi, nulla in essa contrasta con i fondamentali principi dell’ordinamento penale quale il nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege, che anzi fa propria. Richiamo in proposito a titolo di esempio l’art. 41 e specificamente l’art. 42 dove si precisa che la sanzione penale deve essere autorizzata dalla costituzione, che non prevede affatto tra le sanzioni la cancellazione di eletti e la ripartizione dei seggi fra altri partiti. S’aggiunga che le sanzioni di censura e destituzione, che sono le uniche previste, sono limitate al caso del dolo. E qui come abbiamo visto manca il dolo. Il ricorso, quindi, non ha letteralmente né capo né coda. Ci si riserva comunque di argomentare molto più in là e nel dettaglio sul punto, con tutto quello che in questo primo atto ancora non occorre, le ragioni per cui la presenza di occhioni nulla ha cambiato e nulla giustifica.

    3. Per il bene dell’ordinamento. Ciò che unicamente la costituzione prevede è la possibilità per la Corte di annullare gli atti illegali (art. 36 co.3), che è generale e vale per tutto, astrattamente elezioni comprese. Ma solo nei limiti di ciò che serve e di ciò che è nullo (ab origine, perché invalido) e non in forma di sanzione per comportamenti sgraditi (annullamento sanzionatorio di atti altrimenti validi) genericamente ritenuti sbagliati o conseguenti l'uno all'altro senza leggi che li reprimano. Ci si chiede allora, posto che non serve a niente nessuna delle sanzioni che ha chiesto il ricorrente per ripristinare alcuna situazione (i danni sono solo immaginari e senza alcuna prova) se non si possa semplicemente annullare l’inserimento del nome di Occhioni nel modulo di voto, fatto dall’admin, senza sanzionare l’admin in alcun modo, e le connesse preferenze (non i voti alla lista, che c’erano, ma solo le preferenze al nome) lasciando che –per il semplice annullamento di tale atto- naturaliter subentri il primo non eletto che, se non ci fossero stati occhioni e le sue preferenze, sarebbe stato l’ultimo eletto in ordine di preferenze, ovverosia L’inquirente, il che è perfettamente coerente con la volontà popolare e sana l'unico reale vulnus a qualcuno o qualcosa, cioè il mancato ingresso in parlamento di un candidato che aveva preso cinquanta voti per scarsità di preferenze.

    Per questi motivi
    CHIEDE

    Separatamente ciascuna

    Domanda n.1. La non ammissione della prima domanda del ricorso per manifesta infondatezza.

    Domanda n.2. In via subordinata alla denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della prima, la propria costituzione come parte controinteressata in giudizio.

    Domanda n.3. La non ammissione della seconda domanda del ricorso per manifesta infondatezza.

    Domanda n.4. In via subordinata alla denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della terza, la propria costituzione come parte controinteressata in giudizio.
    Domanda n.5. L’annullamento dell’atto di Trash d’inserimento del nome di occhioni nel modulo di voto, e l’attribuzione del seggio a L’inquirente.

    POL, addì 28 giugno 2016

    Ronnie

    Presidente
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  5. #5
    Fiamma dell'Occidente
    Data Registrazione
    31 Mar 2009
    Località
    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
    Messaggi
    38,171
     Likes dati
    984
     Like avuti
    1,389
    Mentioned
    139 Post(s)
    Tagged
    48 Thread(s)

    Predefinito Re: Ricorsi alla Corte Costituzionale

    Ricorso alla Corte Costituzionale

    il Presidente Ronnie

    - nell'interesse dell'ordinamento
    - nella qualità di rappresentante di Progetto Liberale
    - anche nell'interesse di altre liste coinvolte


    FATTO

    1. Come risulta dal 3d di presentazione delle liste, la lista di Progetto Liberale alle elezioni di POL in corso di svolgimento presenta un solo candidato, per indisponibilità oggettiva di altri esponenti di partito dovuta a contingenze personali, come evidenziato qui;
    2. La lista in esame ha riscontrato un significativo successo elettorale, che la vede rappresentare il 15% degli elettori, in un Parlamento che, ai sensi della Legge Elettorale vigente, art. 7 co. 1, dovrebbe avere almeno 20 eletti in ragione di un numero di votanti inferiore a 200;
    3. La lista di PL è conseguentemente incapiente di 2 seggi, perché dovrebbe matematicamente averne 3;
    4. Il numero totale dei candidati alle elezioni di tutte le liste è pari a 15, mentre i seggi minimi secondo la legge elettorale sono 20, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge Elettorale, laddove stabilisce che

    1. La proporzione tra Deputati proclamati all’inizio della prima seduta ed elettori è in ragione di un minimo di venti seggi assegnati al quale si aggiunge un ulteriore seggio per ogni venticinque voti validi oltre la soglia di duecento.

    5. L'art. 8 co. 6 della Legge Elettorale, il così come pare essere vigente oggi recita che:

    6. Qualora una lista esaurisca i candidati, i seggi rimanenti sono distribuiti tra le liste con i più alti resti.

    Dunque, l'Amministrazione potrebbe trovarsi impossibilitata a proclamare i risultati elettorali, a causa dell'inesistenza di candidati non solo di PL ma in qualunque altra lista, sufficienti a coprire il numero di seggi, trasferendo quelli in eccesso dalle liste con pochi candidati, che sono matematicamente almeno 5.

    DIRITTO

    La Costituzione, che è norma gerarchicamente sovraordinata alla Legge Elettorale, considera come diritto fondamentale l’espressione del voto e la rappresentanza politica, e in molteplici articoli dimostra di difendere il voto espresso e l’opinione politica in esso insita dai vizi formali e dalle liti, privilegiando in ogni caso la conservazione dei seggi conquistati in rappresentanza di reali consensi. Nulla in essa prevede la ripetizione delle elezioni né la divisione dei seggi ottenuti da una lista tra le altre. A titolo di esempio di questa sensibilità richiamiamo le seguenti norme di essa:

    Articolo 19, co. 2 e 10

    (...)
    2. A ognuno dei Deputati eletti il Regolamento della Camera attribuisce una frazione del totale dei voti esercitabili in assemblea, definito in 630, diviso tra i deputati nel rispetto dei risultati elettorali, salva la quota di voti eventualmente destinata dalla Legge Elettorale a premio di maggioranza per i soli Deputati del partito o della coalizione intestatari del premio.
    (...)

    10. Il Regolamento non può prevedere la destituzione interna di Deputati, ad esclusione che per assenze, ma può prevedere la richiesta del provvedimento di destituzione al potere giudiziario. Deve comunque disciplinare il subentro dei non eletti ed in loro assenza di chi la lista di riferimento indichi, in modo da rispettare le rappresentanze elettorali delle forze politiche.
    (...)

    Laddove disciplina i contenuti della Legge Elettorale, la Costituzione afferma solo quanto segue:

    Art. 12 co. 2
    (...)
    2. Il numero dei Deputati che costituiscono l’Aula è proporzionale in senso crescente al numero dei voti validi espressi. La Legge Elettorale individua i Deputati eletti e può prevedere basi, sistemi e collegi elettorali diversi per differenti quote del totale dei seggi, a condizione che nell'applicazione di ognuno di essi sia mantenuto il rapporto di proporzionalità tra numero dei voti e numero dei seggi aggiuntivi alla base della Camera. I Deputati assumono le funzioni al momento della proclamazione dei risultati, salvo rinuncia.
    (...)

    Ciò non sembra possa in alcun modo autorizzare la Legge Elettorale, che è e resta fonte subordinata, a violare le altre disposizioni espresse dalla Costituzione nell'altro articolo dedicato alla regolamentazione della Camera, laddove essa sancisce l'obbligo sostanziale di riferire la rappresentanza ai risultati elettorali.

    Il trasferimento di un deputato da una lista all'altra che deriverebbe dall'applicazione del comma 6 dell'art. 7 della Legge Elettorale si rivelerebbe peraltro di applicazione impossibile, perché mancherebbero i candidati da eleggere altrove a cui attribuire quei due seggi. Non esistono infatti candidati non eletti di altre liste che possano essere eletti ridistribuendo due seggi teorici di PL, perché in tutto si sono candidati 15 membri della comunità, a fronte di un numero di eletti che dovrebbe essere di 20.

    Ciò, ovviamente, non riguarda l'attribuzione dei voti esercitabili in aula, ma dei seggi, poiché la divisione dei voti esercitabili prescinde dai seggi e riguarda le forze politiche, ai sensi dell'art. 9 della Legge Elettorale, che rinvia ovviamente ai criteri di proporzionalità del regolamento della Camera.

    Articolo 9
    La determinazione del valore dei seggi
    1. La determinazione del valore dei seggi è effettuata in sede di presentazione dei risultati dall’Amministrazione, secondo le regole stabilite dal Regolamento della Camera.

    2. La Corte, sentita l’Amministrazione, è competente alla rettifica su reclamo della corretta distribuzione del numero di voti esercitabili, e per essa può sospendere con ordinanza la celebrazione della prima seduta.

    Fermo quindi che a PL spetterebbero comunque 94,5 voti esercitabili, sia che avesse 1 seggio che ne avesse 3, e lo stesso per gli altri partiti coinvolti, rimarebbe il problema di che fare dei 5 eletti non proclamabili, se vigesse ancora l'art. 8 co. 6 della Legge Elettorale, il quale a tutti gli effetti bloccherebbe le elezioni in uno stallo, obbligando la proclamazione di 5 deputati inesistenti.

    Tale articolo, non essendo coerente con la Costituzione, dovrebbe essere considerato illegittimo e conseguentemente annullato dalla Corte Costituzionale, anche a seguito di disapplicazione da parte dell'Amministrazione in persona di @trash.

    Inoltre, è illegittimo, stavolta per irragionevolezza, anche l'art. 7 comma 1 della Legge Elettorale, laddove stabilisce che

    1. La proporzione tra Deputati proclamati all’inizio della prima seduta ed elettori è in ragione di un minimo di venti seggi assegnati al quale si aggiunge un ulteriore seggio per ogni venticinque voti validi oltre la soglia di duecento.

    E' evidente infatti che la norma non può prevedere come minimo 20 eletti, se non è obbligatorio (e non c'è nessun obbligo in nessuna altra norma) avere almeno 20 candidati, e soprattutto se non è detto che ogni lista debba averne abbastanza, va quindi ravvisato un contenuto implicito di questa norma dipendente dall'esigenza di poter comunque proclamare i risultati, che potrebbe essere immaginato così:

    1. La proporzione tra Deputati proclamati all’inizio della prima seduta ed elettori è in ragione di un minimo di venti seggi assegnati al quale si aggiunge un ulteriore seggio per ogni venticinque voti validi oltre la soglia di duecento, fatto salvo in ogni caso il caso di incapienza delle liste per insufficiente numero di candidati.

    In termini politici, poiché la rappresentanza delle liste è data solo dai voti esercitabili che non sono suddivisi paritariamente sulla base dei seggi (a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 9 della L. Elettorale, disposta con Legge 23.4.2018 della Camera Alta) ma divisi proporzionalmente fra le liste, e poi quindi ripartiti ai singoli eletti, questo non cambierebbe nulla rispetto agli equilibri percentuali.



    Per questi motivi
    CHIEDE


    Che sia dichiarata l'illegittimità Costituzionale, e per l'effetto disposto l'annullamento, dell'art. 8 co. 6 della Legge Elettorale, per contrasto con l'art. 19.

    Che sia dichiarata l'illegittimità Costituzionale, per irragionevolezza, dell'art. 7 co. 1 della Legge Elettorale, limitatamente alla parte in cui esso non prevede anche le parole: ",
    fatto salvo in ogni caso il caso di incapienza delle liste per insufficiente numero di candidati", prima del punto a capo.

    Che siano ordinate le conseguenti modificazioni, anche additive, nei testi.

    POL, addì 4 ottobre 2018

    Ronnie

    Presidente
    Ultima modifica di Ronnie; 04-10-18 alle 22:18
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  6. #6
    Fiamma dell'Occidente
    Data Registrazione
    31 Mar 2009
    Località
    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
    Messaggi
    38,171
     Likes dati
    984
     Like avuti
    1,389
    Mentioned
    139 Post(s)
    Tagged
    48 Thread(s)

    Predefinito Re: Ricorsi alla Corte Costituzionale

    Update: ho aggiornato il testo aggiungendo un'altra correzione. Ricaricate e rileggete.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

 

 

Discussioni Simili

  1. Ricorsi alla Corte Costituzionale
    Di FalcoConservatore nel forum Archivio della Comunità di Pol
    Risposte: 7
    Ultimo Messaggio: 07-07-15, 14:16
  2. Province, Corte Costituzionale boccia ricorsi a legge
    Di POL nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 2
    Ultimo Messaggio: 27-03-15, 05:10
  3. Ricorsi alla Corte Costituzionale
    Di Guy Fawkes nel forum Archivio della Comunità di Pol
    Risposte: 16
    Ultimo Messaggio: 13-03-14, 21:13
  4. Ricorsi alla Corte Costituzionale
    Di Daniele nel forum Archivio della Comunità di Pol
    Risposte: 12
    Ultimo Messaggio: 09-11-12, 11:28
  5. Thread istituzionale "ricorsi alla Corte Costituzionale"
    Di C@scista nel forum Prima Repubblica di POL
    Risposte: 107
    Ultimo Messaggio: 17-01-09, 21:33

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito