
Originariamente Scritto da
Amalie
Il 2 luglio 2015 è stata approvata dalla Camera in via definitiva la
Legge di delegazione europea 2014, che all’art. 8 contiene i criteri per il recepimento del
bail-in, introdotto dalla
Direttiva 2014/59/UE.
Lo strumento del
bail-in –che in Italia sarà applicabile dal
1 gennaio 2016 – prevede in sostanza che, in caso di dissesto (o di rischio di dissesto) di un’impresa di investimento o di un ente creditizio (es: una
banca), gli
azionisti e i
creditori dell’ente
si facciano in parte carico delle perdite, contribuendo così al suo “salvataggio”. Soltanto dopo che azionisti e creditori avranno coperto le perdite per un importo
non inferiore all’8% delle passività totali della banca, sarà possibile – come soluzione di ultima istanza e a determinate condizioni – l’intervento dello Stato nel piano di risanamento (ossia il cosiddetto
bail-out): il principale obiettivo del bail-in è infatti proprio quello di evitare che il salvataggio delle banche in crisi metta in pericolo la stabilità finanziaria degli Stati membri.
Il ricorso al bail-in dovrà essere autorizzato da un’
autorità di risoluzione designata dagli Stati membri a norma dell’art. 3 della Direttiva: in Italia tale ruolo è stato affidato alla
Banca d’Italia.
Dal 1 gennaio 2016 entra in vigore il bail-in: ecco come funziona
e chi ha approvato la legge di delegaziobe eruopea???