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    Predefinito Ansa news:il Presidente di Pol pubblica la legge sull'immigrazione e la legge Molly

    Ansa POL 20/02/2016 PIR CITY -
    Il Presidente di Pol promulga il DDL del governo C@scista di disciplina dell'immigrazione approvato dalla Camera e il disegno di legge Molly di depenalizzazione delle droghe leggere pubblicandoli nella Gazzetta Ufficiale


    Il Presidente di POL Supermario dopo aver vagliato attentamente le ultime leggi approvate dalla Camera dei Deputati ha promiulgato, pubblicandolo nella Gazzetta Ufficiale,
    il disegno di legge del governo C@scista sul immigrazione nuovamente approvato dal parlamento cdopo essere stato precedentemente rinviato alla Camera dal Presidente per alcune correzioni sulle coperture finanziarie della legge.
    La norma diventa pertanto ora definitiva ed assume valore di legge.
    Il Presidente ha inoltre promulgato la legge Mollly sulla depenalizzazione delle droghe leggere.
    Per quel che riguarda invece la Mozione del deputato Gdem sulle vaccinazioni e la Mozione Haxel sulle carceri approvate dalla Camera il Presidente deve ancora decidere se promulgarle o rinviarle

    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    C.1R/15

    DDL del Governo C@scista sull'immigrazione

    Presentazione e annunciazione d'intenti
    La presente legge è mirata al raggiungimento di una seria azione di repressione dello
    sfruttamento del traffico dell’immigrazione clandestina e ad una ordinata disciplina giuridica dei respingimenti , delle espulsioni dei clandestini e della possibilità di ricorso per i richiedenti il diritto di asilo come profughi. La legge è altesi finalizzata alla gestione dei flussi regolari dell’immigrazione e alla disciplina della concessione della cittadinanza agli stranieri


    Capo I
    Articolo 1
    Disposizioni Contro lo sfruttamento e l’organizzazione del traffico dell’immigrazione clandestina

    1. L'articolo 12 della Legge 189/2002 (che inseriva nel Codice penale italiano il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) è sostituito dall'articolo primo della presente legge.
    2. Con Immigrazione Clandestina si intendono ingresso e permanenza nel territorio della Repubblica senza avere titoli e autorizzazioni previste dalla Legge.
    3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compia atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 25.000 euro per ogni persona.
    4. Aggravanti del Reato. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate se:
    - per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
    - per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
    - il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
    5. Se i fatti sopra indicati sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 50.000 euro per ogni persona.
    6. Per gli organizzatori del traffico dell’immigrazione clandestina la pena prevista è la reclusione da dieci a 20 anni ed è prevista la possibilità di richiedere l’estradizione degli organizzatori agli Stati in cui si nascondono.
    7. Sequestro e distruzione dei mezzi di trasporto. I mezzi di trasporto utilizzati nel traffico di clandestini (natanti, motoscafi , navi, automobili o camion ) sono sequestrati dalle forze di polizia una volta superato il confine anche se appartenenti ad uno stato estero per essere destinati alla distruzione.

    Capo II

    Articolo 2
    Respingimenti ed espulsioni e possibilità di ricorsi per i richiedenti il diritto di asilo come profughi

    1. Il personale di vigilanza preposto alle frontiere terresti , alle acque nazionali e alle coste respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera e sulle coste del territorio della Repubblica senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
    2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera, il rimpatrio con mezzi aerei e navali é altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera terrestre o marina, sono fermati all'ingresso o subito dopo. Il respingimento in mare dovrà sempre essere accompagnato da apposito personale.
    2 bis Nelle ipotesi residuali in cui non è per il semestre o per l'anno in corso possibile procedere all'espulsione immediata di alcuni clandestini in quanto gli stati di transito e di origine rifiutano per quel semestre o quell'anno il rimpatrio i clandestini verranno successivamente ed immediatamente espulsi il semestre o l'anno successivo ,o gli anni successivi senza limite di tempo e senza possibilità di sanatorie, non appena lo stato di transito o di origine accetteranno il rimpatrio
    Gli stati che in un anno rifiutano il rimpatrio perdono il diritto di essere presi in considerazione nell'anno in corso per la formazione delle liste dell'immigrazione regolare
    3. Disciplina dei richiedenti il diritto di asilo come profughi. Gli stranieri che fanno richiesta di asilo vengono accolti nelle strutture apposite di permanenza temporanea obbligatoria sorvegliate da cui non è possibile uscire in attesa che la domanda sia valutata. La procedura di accoglimento o respingimento di asilo politico avviene secondo i trattati internazionali vigenti.
    3-bis. Le richieste d’asilo dei minori non accompagnati sono trattate con regime prioritario per farli rimanere nei centri il minor tempo possibile, al massimo per due settimane. I minori senza famiglia vengono tenuti separati dagli adulti. Inoltre, una volta che sono stati trasferiti in uno dei centri, a ogni minore viene assegnato un tutore che si occupi anche di aiutarlo nelle procedure burocratiche.
    4. Espulsione dei clandestini. I clandestini che aggirando o superando i controlli entrano nel territorio italiano vengono trattenuti nei Centri di permanenza temporanea per essere espulsi dal territorio nazionale entro il tempo massimo di un mese verso lo Stato di transito da cui sono pervenuti in cui è presente un ambasciata o un consolato italiano. Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi saranno possibili presso il consolato italiano nel paese da cui sono provenienti in cui verrà effettuato il respingimento, solo una volta effettuato il respingimento.
    4-bis. I clandestini che non ottemperano al loro dovere di lasciare il paese, ivi inclusi immigrati regolari a cui sono venuti meno i requisiti per restare legalmente in Italia, se facenti ricorso e risultati perdenti, una volta espulsi non avranno più la possibilità di entrare legalmente in Italia, in qualsiasi forma, compresa quella per scopi turistici.
    5. Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi per richiedere il diritto di asilo come profughi contro il respingimento saranno possibili al consolato italiano nel paese di provenienza e verso il quale e' stato effettuato il respingimento. Il respingimento è sospeso solo qualora ci siano controindicazioni riguardanti lo stato di salute degli immigrati. In tal caso verranno prestate tutte le cure del caso e l'espulsione avverrà nel momento in cui le autorità sanitarie stesse lo riterranno opportuno.

    Articolo 3
    Disciplina dell'accertamento del diritto alla concessione dello status di profugo

    1. Le domande di asilo verranno immediatamente trasmesse ai tribunali italiani che avranno l’obbligo di valutarle con la massima celerità possibile .Se la domanda verrà riconosciuta fondata dal tribunale il richiedente a cui è riconosciuto lo status verrà trasportato nel territorio italiano ed accolto obbligatoriamente per almeno tre mesi in apposite strutture di accoglienza dislocate nel territorio italiano dal ministero degli interni.
    1-bis. Le procedure di accertamento del diritto di asilo devono essere completate in meno di 6 mesi.
    2. Se la domanda non verrà riconosciuta fondata la richiesta è definitivamente considerata respinta.
    3. Le spese per l'accertamento del procedura di accertamento del diritto di asilo come profughi e per il rimpatrio dei clandestini sono coperte riallocando la metà dei fondi impiegati precedentemente dal governo italiano per la missione Triton. Tenendo conto che nell'arco dell'intero anno 2014 la missione Triton è costata compessivamente all'Unione europea 650 milioni di euro spesi da tutti gli stati dell'Unione e considerando che nel 2013 la precedente missione "Mare Nostrum" è costata all'italia (come dichiarato nella relazione del ministro del interno del 2014) 110 milioni di euro (9,2 milioni al mese) si prevede di destinare da parte del governo italiano, per il 2016, 60 milioni di euro alla Missione Frontex (in considerazione dei ridotti flussi di immigrazione clandestini causati dalla presente legge) destinando 50 milioni di euro per il finanziamento del meccanismo di controllo dello status di profugo e delle espulsioni dei clandestini.

    Capo III

    Articolo 4
    Gestione dei flussi regolari dell’immigrazione

    1. Gli immigrati regolari che all'entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il permesso di soggiorno conservano lo status di immigrati regolari.
    2. Per i nuovi ingressi, il Governo stabilisce entro il 1 gennaio di ogni anno un contingente di immigrazione regolare e limitata ai cittadini stranieri senza precedenti penali e con adeguata conoscenza della lingua italiana, tenendo conto delle necessità che le imprese comunicano al governo.
    3. Hanno accesso al contingente annuale di immigrati regolari unicamente cittadini degli stati che hanno stipulato con l’Italia un accordo di gestione dell’immigrazione. Nell'ambito di questi ultimi, il Governo può assegnare una priorità alle domande degli immigrati culturalmente più compatibili con l’Italia.
    4. L'accesso al contingente è regolato con decreto in modo da assicurare, secondo indici il più possibile oggettivi:
    - i) l'omogeneità formativa tra il contingente e la distribuzione per fasce di istruzione della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat;
    - ii) l'omogeneità religiosa (o aconfessionale) tra le proporzioni degli ammessi a formare il contingente e la distribuzione per adesione confessionale (o aconfessionale) della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat.
    - iii) l'omogeneità demografica (età, sesso) tra le proporzioni degli ammessi a formare il contingente e la distribuzione per età e sesso della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat.
    In assenza di candidati omogenei l'accesso è comunque consentito ai candidati disomogenei, fino al raggiungimento del numero massimo di ammessi.
    5. In ognuno degli stati a cui annualmente il governo comunica il numero di immigrati che possono presentare domanda, il consolato italiano, prima di dare il via libera, seleziona i richiedenti stranieri controllando il loro certificato penale e la conoscenza della lingua italiana. Una volta superata la selezione i rappresentanti delle imprese italiane che lo ritengano necessario firmano una dichiarazione di impegno ad assumere il candidato o a richiedere allo stesso una prestazione autonoma. In caso di mancato superamento del controllo o di mancata firma dell'impegno il candidato non può accedere al territorio italiano ed il suo posto è assegnato a un altro.
    6. In ogni momento al contingente annualmente stabilito è sottratto il numero delle domande dei profughi fino a quel momento accolte.
    6-bis. Gli immigrati ammessi privi di cittadinanza in un paese dell'Unione Europea devono presentare garanzie economiche, una parte delle quali è congelata in appositi conti sottoposti alla disponibilità dello Stato per rimpatriarli in caso di necessità o per soddisfare i crediti insoluti vantati da cittadini italiani nei loro confronti. Il Governo stipula accordi con tutte le nazioni dell'Unione che prevedano la disponibilità delle stesse al rimpatrio dei propri cittadini responsabili di reati, perché scontino la pena nel paese d'origine.
    7. Il governo può annualmente sospendere la chiamata del contingente in caso di elevata disoccupazione dei cittadini italiani.

    Articolo 5
    Il permesso di soggiorno

    1. Per il lavoratore dipendente, la durata del soggiorno coincide con quella di validità del contratto di assunzione ed è prolungata nel corso di ognuno dei successivi eventualmente ottenuti. Al termine del contratto, per la ricerca di un nuovo impiego, sono consentiti non oltre sei mesi di permanenza sul territorio nazionale.
    2. Per il lavoratore autonomo, la durata del soggiorno è variabile in ragione del numero di mesi risultante dalla divisione dell'incasso lordo delle commesse validamente fatturate per il reddito medio mensile lordo dei lavoratori italiani, più tre mesi.
    3-bis. Al lavoratore in possesso di permesso di soggiorno è dovuta, alla scadenza del permesso, la restituzione in contanti di parte di quanto versato in contribuzione previdenziale.

    Capo IV

    Articolo 6
    Cittadinanza

    1. Lo straniero, se discendente da cittadino italiano per nascita fino al secondo grado, può richiedere la cittadinanza italiana senza altri obblighi oltre i requisiti al comma 3.

    2. Lo straniero entrato regolarmente e non discendente da italiani, o nato in Italia da genitori non italiani può richiedere la residenza italiana.
    Sono compresi nella residenza tutti i diritti propri della cittadinanza italiana, tranne la possibilità di svolgere servizi nell'Esercito, forze di Polizia o Vigili Urbani, di accedere alla Magistratura, di votare o candidarsi alle elezioni Politiche.

    3. In entrambi i casi è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:
    - a) Non aver commesso reati;
    - b) Aver superato l’Esame per la Cittadinanza, istituito allo scopo di valutare l'assimilazione dello straniero nella comunità nazionale italiana e consistente in una serie di prove scritte ed orali tese ad accertare il livello richiesto di conoscenza della lingua, delle norme costituzionali e delle tradizioni italiane.



    Firmato:

    Supermario

    Presidente della comunità virtuale di Tpol.



    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    C.3/15

    DDL Molly sull'antiproibizionismo

    Preambolo

    Il proibizionismo delle sostanze stupefacenti, creato negli anni '30 negli Stati Uniti per scopi puramente propagandistici e affaristici, ha ormai ampiamente dimostrato la propria inefficacia nel contrastare la diffusione dell'abuso (o uso irresponsabile) di sostanze più o meno pericolose, dimostrandosi al contempo la principale causa del mantenimento di un oligopolio criminale che gestisce un mercato da centinaia di miliardi di euro.
    Il dogma proibizionista è stato poi imposto a tutto il mondo con la Convenzione Unica sugli Stupefacenti redatta dall'ONU
    https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_unica_sugli_stupefacenti scritta nel 61 e entrata in vigore nel '75, curiosamente proprio in quegli anni in cui le droghe pesanti iniziarono a comparire sul mercato italiano e non solo, andando a distruggere i movimenti di protesta dal loro interno.

    Il fallimento di questo dogma proibizionista è ormai riconosciuto dai più, ad esclusione di ambienti ormai minoritari quali movimenti religiosi o medioevalisti. E' il momento allora di porre fine a un sistema che consente alle criminalità organizzate e alle loro coperture legali nella cosiddetta società civile di arricchirsi mentre lo stato indirizza la repressione agli anelli più deboli di questa catena.

    Art. 1

    E' abrogato il testo unico sugli stupefacenti DPR 309 del 9-10-1990

    Art. 2

    E' istituito, presso il Ministero della Salute, il Comitato di studio delle sostanze stupefacenti, composto da medici, studiosi, ricercatori, neurologi estratti a sorte e comunque non di nomina politica.

    Art. 3

    Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di informazione sugli effetti delle sostanze psicotrope, di prevenzione, di disintossicazione, di invito all'uso responsabile e consapevole delle sostanze.

    Art. 4
    E' istituita una tabella delle sostanze psicotrope a possibile forte impatto sulla salute e sulla pubblica sicurezza. E' vietata la produzione, l'importazione o la vendita delle sostanze presenti in questa tabella, se non previa autorizzazione del Ministero della Salute. L'infrazione del divieto di vendita delle sostanze indicate nella tabella costituisce reato ed è punita con una pena da un minimo di 4 ad un massimo di 8 anni di reclusione.

    Art. 5

    Il comitato si riunisce ogni 12 mesi per aggiornare la tabella di cui all'art. 4.

    Art. 6

    Ogni sostanza non inclusa nella tabella, è da considerarsi liberamente producibile o coltivabile per uso personale o per possesso senza alcun limite, e per la vendita all'interno dei limiti dell'attività non professionale

    Art. 7

    Il consiglio dei ministri, in particolare i ministeri di interno, giustizia, sanità e istruzione, si mettono a disposizione del Comitato per le iniziative di informazione e di prevenzione



    Firmato:

    Supermario

    Presidente della comunità virtuale di Tpol.


    Ultima modifica di C@scista; 20-02-16 alle 23:56

 

 

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