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Le ragioni del SìDopo anni e anni di sforzi vani, il Parlamento della XVII legislatura è riuscito a varare con unalarga maggioranza – quasi il sessanta per cento dei componenti di ciascuna Camera in ognunadelle sei letture – una riforma costituzionale che affronta efficacemente alcune fra le maggioriemergenze istituzionali del nostro Paese.In questa nuova fase, come in quella precedente del dibattito parlamentare, i costituzionalisti,i giuristi, gli scienziati politici e gli studiosi delle istituzioni pubbliche non sono chiamati afungere da terza istanza, bensì a offrire all'opinione pubblica strumenti per meglio orientare ilproprio voto che si riassumono in questo documento di sintesi.Il testo modifica molti articoli della Costituzione, ma non la stravolge. Riflette anzi unacontinuità con le più accorte proposte di riforma in discussione da decenni e, nel caso delSenato, col modello originario dei Costituenti e poi abbandonato a favore del bicameralismoparitario impostosi per ragioni prudenziali dopo lo scoppio della Guerra fredda. Né vadimenticato che la legge costituzionale di revisione del Titolo V approvata nel 2001 prevedevache l'attuale Commissione parlamentare per le questioni regionali fosse integrata darappresentanti delle autonomie DzSino alla revisione delle norme del titolo I della parteseconda della Costituzionedz, a dimostrazione della consapevolezza che una trasformazione delSenato in camera rappresentativa delle istituzioni territoriali fosse un complementonecessario della riforma dell’impianto costituzionale delle autonomie.Nel progetto non c’è forse tutto, ma c’è molto di quel che serve, e non da oggi. Si riporta soloun breve elenco, a titolo ricognitivo.1. Viene superato l’anacronistico bicameralismo paritario indifferenziato, con la previsione diun rapporto fiduciario esclusivo fra Camera dei deputati e Governo. Pregio principale dellariforma, il nuovo Senato delinea un modello di rappresentanza al centro delle istituzioni locali.E’ l’unica ragione che oggi possa giustificare la presenza di due Camere. Ed è una soluzionecoerente col ridisegno dei rapporti fra Stato-Regioni. Ne trarrà vantaggio sia il rapportofiduciario fra Governo e Parlamento, che rimane in capo alla sola Camera dei deputati,superando così i problemi derivanti da sistemi elettorali diversi, sia l'iter di approvazionedelle leggi.2. I procedimenti legislativi vengono articolati in due modelli principali, a seconda che si trattidi revisione costituzionale o di leggi di attuazione dei congegni di raccordo fra Stato eautonomie, dove Camera e Senato approvano i testi su basi paritarie, mentre si prevede ingenerale una prevalenza della Camera politica, permettendo al Senato la possibilità dirichiamare tutte le leggi, impedendo eventuali colpi di mano della maggioranza, ma lasciandocomunque alla Camera l'ultima parola. La questione della complicazione del procedimentolegislativo non va sopravvalutata, poiché non appare diversa la situazione di tutti gli Staticomposti: in ogni caso, e di nuovo in continuità con le esperienze comparate, la riformaprevede la prevalenza della Camera politica.3. La riforma del Titolo V della Costituzione ridefinisce i rapporti fra lo Stato e Regioni nelsolco della giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del 2001, con conseguenteincremento delle materie di competenza statale. Nello stesso tempo la riforma tipizza materie proprie di competenza regionale, cui corrispondono in gran parte leggi statali limitate allafissazione di Dzdisposizioni generali e comunidz. Per la prima volta, non si assiste ad un aumentodei poteri del sistema regionale e locale, bensì ad una loro razionalizzazione e riconduzione adinamiche di governo complessive del paese. La soppressione della legislazione concorrentenon è prodromica tuttavia all’azzeramento delle competenze regionali, poiché servesolamente a razionalizzare in un’ottica duale il riparto delle materie e comporta di per sé unariallocazione naturale allo stato o alle regioni della competenza a disciplinare,rispettivamente, i principi fondamentali e le norme di dettaglio che già spettava ad ognuno diessi. Inoltre, l'impianto autonomistico delineato dall'art. 5 della Costituzione non viene messoin discussione perché la riforma pone le premesse per un regionalismo collaborativo piùmaturo, di cui la Camera delle autonomie territoriali costituirà un tassello essenziale. Con lariforma, peraltro, non viene meno il principio di sussidiarietà e dunque la dimensione di unaamministrazione più vicina al cittadino rimarrà uno dei principi ispiratori della Costituzione.4. I poteri normativi del governo vengono riequilibrati, con una serie di più stringenti limitialla decretazione d’urgenza introdotti direttamente nell’articolo 77 della Costituzione, perevitare l’impiego elevato che si è registrato nel corso degli ultimi anni e la garanzia, alcontempo, di avere una risposta parlamentare in tempi certi alle principali iniziativegovernative tramite il riconoscimento di una corsia preferenziale e la fissazione di un periodomassimo di settanta giorni entro cui il procedimento deve concludersi.5. Il sistema delle garanzie viene significativamente potenziato: il rilancio degli istituti didemocrazia diretta, con l’iniziativa popolare delle leggi e il referendum abrogativo rafforzati,con l’introduzione di quello propositivo e d’indirizzo per la prima volta in Costituzione; ilricorso diretto alla Corte sulla legge elettorale, strumento che potrà essere utilizzato anchesulla nuova legge elettorale appena approvata; un quorum più alto per eleggere il Presidentedella Repubblica. Del resto i contrappesi al binomio maggioranza-governo sono forti e solidinel nostro paese: dal ruolo della magistratura, a quelli parimenti incisivi della Cortecostituzionale e del capo dello Stato, a un mondo associativo attivo e dinamico, aun’informazione pluralista.6. Viene operata una decisa semplificazione istituzionale, attraverso l’abolizione del Cnel e lasoppressione di qualsiasi riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica.7. Infine, lo sforzo per ridurre o contenere alcuni costi della politica è significativo: 220parlamentari in meno (i senatori sono anche consiglieri regionali o sindaci, per cui la loroindennità resta quella dell’ente che rappresentano); un tetto all’indennità dei consiglieriregionali, parametrata a quello dei sindaci delle città grandi; il divieto per i consigli regionalidi continuare a distribuire soldi ai gruppi consiliari; e, senza che si debba aspettare laprossima legislatura, parimenti alle due novità precedenti, la fusione degli uffici delle dueCamere e il ruolo unico del loro personale.Il testo non è, né potrebbe essere, privo di difetti e discrasie. Ma dobbiamo tutti essereconsapevoli che, in Italia come in ogni altro ordinamento democratico , le riforme le fannonecessariamente i rappresentanti del popolo nelle assemblee politiche, non comitati diesperti: e nelle assemblee la ricerca del consenso impone compromessi, impedisce astrattecoerenze, mette talvolta in secondo piano dettagli in nome del prevalente interesse a un esitocomplessivo utile. Nel progetto, peraltro, non ci sono scelte gravemente sbagliate ooggettivamente divisive (per esempio in materia di forma di governo: l’Italia rimane una repubblica parlamentare!), diversamente da alcuni dei precedenti (Commissione D’Alema1997-1998, Progetto del centro-destra 2005-2006 per esempio).L’iter della riforma è durato oltre due anni, è passato per sei letture, tre per ciascuna Camera,con quasi seimila votazioni e l’approvazione di oltre cento emendamenti. Sino alla primalettura alla Camera il testo è stato condiviso da una maggioranza ampia, poi ridottasi permotivi non relativi al suo contenuto: riconoscere un anomalo potere di veto a chi avevacondiviso il contenuto avrebbe danneggiato il paese. Al di là dell’iniziativa e dello stimolocostanti del Governo, il contributo delle due Camere e di vari gruppi anche di opposizione èstato comunque decisivo e rilevante.Il testo, con le modifiche che il Parlamento ha voluto, si ispira inoltre direttamente alleproposte della Commissione per le riforme costituzionale istituita dal Governo Letta nel 2013,che rispecchiavano l’opinione largamente maggioritaria fra gli studiosi di ogni orientamentoche presero parte a quella Commissione.Peraltro il procedimento di revisione costituzionale si innesta sul procedimento legislativoordinario, sicché non esiste alcun problema costituzionale nel fatto che il testo sia statopresentato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per le riforme istituzionali, né vi sonodubbi sulla legittimità di questo Parlamento, considerando che la sentenza n. 1 del 2014 dellaCorte costituzionale ha stabilito che i suoi effetti sulla legge elettorale si applicano per ilfuturo e non per i periodi precedenti. Si aggiunga altresì che non può che essere apprezzatopositivamente il rispetto della procedura prevista in Costituzione per la revisionecostituzionale.Gli elettori sono chiamati a pronunciarsi solo sulla riforma costituzionale, non anche sullalegge elettorale della Camera: la legge 52/2015, infatti, sarà comunque già operativa dal luglioprossimo e, in caso di approvazione della riforma, sarà soggetta a controllo di costituzionalità.In astratto varie leggi elettorali sono compatibili con la riforma costituzionale e con la sceltadi rendere l’elettore arbitro della scelta sulle maggioranze. Giova comunque ripetere che nullanella legge attuale, in combinato disposto con la riforma costituzionale, configura un’anomalaconcentrazione di poteri: la maggioranza di 24 deputati alla Camera al fine di governare nonconsente al vincitore né di rivedere da solo la Costituzione, né di esprimere da solo lacomposizione degli organi di garanzia. Questo – almeno – dicono i numeri.Il referendum su questo testo è stato voluto sia da coloro che l’hanno contrastato sia dacoloro che l’hanno sostenuto. Ciò non deve sorprendere. Infatti per una legislatura nata fratante difficoltà e sulla base di una legge elettorale dichiarata in parte illegittima, apparenaturale che una scelta così importante sia comunque affidata, in ultima analisi, all’insiemedel corpo elettorale.Occorre dunque guardare al progetto varato dal Parlamento e offerto ai cittadini nel suocomplesso, perché si esprimano in un referendum costituzionale nel prossimo autunno. Comei parlamentari nelle ultime due letture così anche i cittadini sono chiamati a un giudiziosintetico e complessivo. Se si dovessero artificialmente separare i contenuti in più quesiti,rischieremmo di ottenere esiti schizofrenici, come mantenere il bicameralismo paritario e noninvece la riforma dell’assetto regionale, o l’esito opposto. Né sarebbe pensabile che nellostesso procedimento i parlamentari votino sull’insieme e i cittadini no. Il temadell'omogeneità è dunque una questione totalmente infondata, poiché nasce come requisitoimposto dalla Corte costituzionale ai quesiti referendari abrogativi: lì si trattava di porre unargine alla aggregazione di quesiti e alla fantasia manipolatoria dei proponenti, da cuipotevano risultare esiti confusi o illegittimamente additivi; nel referendum costituzionale,invece, la valutazione di omogeneità del contenuto è stata già fatta dal legislatorecostituzionale, che ha ritenuto di tenere insieme alcuni precisi elementi di riforma.Così come tutto si tiene nella Costituzione del 1948, anche nella riforma di cui stiamodiscutendo è evidente che superamento del bicameralismo, riforma del procedimentolegislativo, razionalizzazione dei poteri regionali fanno parte di un unico disegno che puòessere positivamente valutato e non può essere artificiosamente suddiviso per una mal postaesigenza di omogeneità.A quanti, come noi, sono giustamente affezionati alla Carta del 1948, esprimiamo laconvinzione che – intervenendo solo sulla parte organizzativa della Costituzione erispettando ogni virgola della parte prima – la riforma potrà perseguire meglio quei principiche sono oramai patrimonio comune di tutti gli italiani.Lungi dal tradire la Costituzione, si tratta di attuarla meglio, raccogliendo le sfide di unacompetizione europea e globale che richiede istituzioni più efficaci, più semplici, più stabili.Per tutte queste ragioni di metodo e di merito noi siamo convinti che la grande discussionenazionale che si apre in queste settimane e che continuerà fino alla vigilia della consultazionereferendaria potrà persuadere i cittadini italiani della bontà della riforma approvata concoraggio dal Parlamento e della sua utilità per il miglior governo del Paese.Il sì potrà garantire meglio di qualsiasi altra scelta tutto questo.
Firmatari
Andò Salvatore (Enna Kore)Arconzo Giuseppe (Milano Statale)Baldini Gianfranco (Bologna)Barbara Malaisi (Macerata)Barbisan Benedetta (Macerata)Bardi Luciano (Pisa)Bariatti Stefania (Milano Statale)Bartolini Antonio (Perugia)Bassanini Franco (Astrid/Roma La Sapienza)Bassu Carla (Sassari)Bertolino Cristina (Torino)Bettiol Rodolfo (Padova)Bifulco Raffaele (Luiss)Bilancia Paola (Milano Statale)Bin Roberto (Ferrara)Bindi Elena (Siena)Bologna Chiara (Bologna),Bordignon Massimo (Milano Cattolica)Boria Pietro (Roma La Sapienza)Bottari Carlo (Bologna)Brunazzo Marco (Trento)Bruscardi Emiliano (Firenze)Caielli Mia (Torino)Calise Mauro (Napoli Federico II)Calzolaio Simone (Macerata)Camerlengo Quirino (Pavia)Cammelli Marco (Bologna)Campione Vittorio (Astrid)Caravale Giulia (Roma La Sapienza)Caravita di Toritto Beniamino (Roma La Sapienza)Carboni Giuliana Giuseppina (Sassari)Carli Massimo (Firenze)Carrozza Paolo (Pisa Sant'Anna)Caruso Corrado (Bologna)Cassetti Luisa (Perugia)Castelli Luca (Perugia)Catelani Elisabetta (Pisa)Caviglia Daniele (Roma Unint)Cavino Massimo (Piemonte orientale)Ceccanti Stefano (Roma La Sapienza)Cecchetti Marcello (Sassari)Cerulli Irelli Vincenzo (Roma La Sapienza)Cester Carlo (Padova)Chimenti Anna (Foggia)Chiti Mario Pilade (Firenze)Ciarlo Pietro (Cagliari)Clementi Francesco (Perugia)Cognetti Stefano (Macerata) Conti Gian Luca (Pisa)Cordini Giovanni (Pavia)Costanzo Pasquale (Genova)Cuocolo Lorenzo (Milano Bocconi)Curreri Salvatore (Enna Kore)Curti Gialdino Carlo (Roma La Sapienza)D’Amico Giacomo (Messina)D’Amico Maria Elisa (Milano)D’Andrea Luigi (Messina)D'Alessio Gianfranco (Roma tre)De Acutis Maurizio (Padova)De Bernardi Alberto (Bologna)De Cesare Gianclaudio (Firenze)De Muro Gianmario (Cagliari)Del Re Andrea (Firenze)Di Folco Marco (Roma Tor Vergata)Di Maria Roberto (Enna Kore)Di Nuoscio Enzo (Molise)Di Plinio Giampiero (Pescara)Diotallevi Luca (Roma tre)Donati Filippo (Firenze)Elefante Fabio (Roma La Sapienza)Fabbrini Sergio (Roma Luiss)Fabrizzi Federica (Roma Unint)Fasano Luciano (Milano)Fede Fabio (Camerino)Ferioli Elena (Bologna)Ferrara Antonio (Cnr)Flores d'Arcais Marcello (Siena)Francesco Pizzetti (Torino)Franchini Claudio (Roma Tor Vergata)Frosini Justin (Milano Bocconi)Frosini Tommaso Edoardo (Napoli Suor Orsola Benincasa)Furlan Federico (Milano Bicocca)Fusaro Arianna (Padova)Fusaro Carlo (Firenze)Galetta Diana Urania (Milano)Genta Tervanasio Enrico (Torino)Gerotto Sergio (Padova)Ghera Federico (Foggia)Giuffré Felice (Catania)Giupponi Francesco Tomaso (Bologna)Grisolia Maria Cristina (Firenze)Groppi Tania (Siena)Grottanelli de' Santi Giovanni (Siena)Guidi Guido (Urbino)La Spina Antonio (Roma Luiss)Leone Stefania (Milano)Lepore Amedeo(Napoli Sun)Lippolis Vincenzo (Unint) Longo Andrea (Roma La Sapienza)Macrì Gianfranco (Salerno)Malgeri Francesco (Roma La Sapienza)Malgeri Giampaolo (Roma Lumsa)Mancina Claudia (Roma La Sapienza)Mancini Susanna (Bologna)Mannoni Stefano (Firenze)Marazzita Giuseppe 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