Non è automatico comprendere i conflitti d'interesse , da Berlusconi, e fiutarli ovunque siano, anche per difendersi da discriminazioni o prepotenze del notabilato relativo.
È molto complicato stigmatizzare la venialitá o contrastarla come quotidianitá: si rischia di finire ai margini sociali, di fare la guerra al mondo.
“La moderazione è una virtù solo per quelle persone che pensano di avere un'alternativa.”
HENRY KISSINGER @Scomunista Reloaded più incazzoso di prima!!
ci sei rimasto di merda , compagno boja. addirittura dell'utri assolto perchè IL FATTO NON SUSSISTE : lo sai che significa? Mori, un eroe , e de donno completamente scagionati. capisco che stanotte tu non abbia dormito, ma le vostre menzogne, le tue menzogne con le quali ci hai fracassato le biglie per decenni , sono state polverizzate. ti rimane solo la vergogna di aver bevuto questa montagna di menzogne per decenni.
ho pena per te.
io non sono un topo da scartoffie goiridiche, a ciascuno il suo mestiere, mi basta vedere in quale miserabile bolla di sapone vanno a finire questi processi politici
trovo scandaloso i fiumi di inchiostro,
le carriere che alcuni giudici si sono costruiti
i fiumi di denaro e di tempo speso per questi processi
e pantalone paga paga e paga sempre
Siccome anche alcune testate giornalistiche pubblicano il medesimo "errore", di cui in seguito, forse è opportuno chiarire l'errore anche in questo forum. Il dispositivo della sentenza della corte d'assise d'appello di Palermo non ha mai usato, come sostiene qualche testata giornalistica, per gli imputati assolti (Dell'Utri ed i tre ex ufficiali dei carabinieri), la formula "il fatto non sussiste": per Dell'Utri la formula è stata "per non aver commesso il fatto" (di concorso nel reato di cui all'art. 338 c.p.), mentre per i tre ex carabinieri la formula usata è stata "perché il fatto non costituisce reato". Quindi in entrambe le assoluzioni il fatto, cioè quello tipizzato nell'art. 338 c.p., sussiste. In altre parole la corte ha ritenuto che Dell'Utri non abbia commesso il fatto a lui imputato (artt. 110 e 338 c.p.), commesso evidentemente da altri, mentre ha ritenuto che i tre ex ufficiali dei carabinieri abbiano commesso il fatto oggettivo (artt. 110 e 338 c.p.) ma questo fatto "non costituisce reato". Ora, per sapere perché questo fatto a loro imputato non costituisce reato bisognerà attendere il deposito della parte motiva della sentenza (entro 90 giorni), ma è probabile che i giudici abbiano ritenuto la mancanza di colpevolezza dolosa da parte degli imputati con la divisa; e ciò perché -ipotizzo- non avessero la volontà di agevolare -come di fatto, oggettivamente e secondo le prove acquisite, secondo i giudici, è avvenuto!- la mafia, ma perseguissero altre finalità (non illecite).