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  1. #1
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    Predefinito Ufficio del Presidente della comunità di TPOL.




    Ufficio della presidenza della comunità di TPOL





    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  2. #2
    Liberale Cattivo
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    Predefinito re: Ufficio del Presidente della comunità di TPOL.

    Per comunicazioni, richieste ed altro, rivolgetevi pure a questo ufficio.

    Grazie mille.



    Supermario

    Presidente della comunità di Tpol.
    Ultima modifica di Supermario; 22-07-15 alle 13:07
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  3. #3
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    Predefinito re: Ufficio del Presidente della comunità di TPOL.

    Long live the President.
    "Io nacqui a debellar tre mali estremi: / tirannide, sofismi, ipocrisia"


    IL DISPUTATOR CORTESE

    Possono tenersi il loro paradiso.
    Quando morirò, andrò nella Terra di Mezzo.

  4. #4
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  5. #5
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    Predefinito re: Ufficio del Presidente della comunità di TPOL.

    Come le avevo anticipato, sto raccogliendo le info necessarie a creare un sistema semiserio di araldica per la Comunità.
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  6. #6
    Liberale Cattivo
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    Predefinito re: Ufficio del Presidente della comunità di TPOL.

    La presidenza plaude alle sue iniziative.

    Se questa estate avrà la voglia, il tempo e la pazienza di scrivere una bozza sulla nuova legge sulle onoreficenze, sarò falice di visionarla.
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  7. #7
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    Predefinito re: Ufficio del Presidente della comunità di TPOL.

    Sig. Presidente

    Nel suo nikname è presente la dicitura "Liberale" , dicitura in cui mi riconosco molto a livello civile ma non a livello economico. Spero che durante la sua presidenza inciti il Governo a lavorare su leggi liberali e non liberticide tra cui:

    - Divorzio Breve
    - Istituzione del Registro delle coppie di fatto
    - Legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso
    - Legalizzazione di qualsiasi tipo di droga
    - Testamento biologico
    - Legalizzazione dell'eutanasia

    Le auguro un buon lavoro

  8. #8
    Liberale Cattivo
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    Predefinito Re: Ufficio del Presidente della comunità di TPOL.

    Citazione Originariamente Scritto da Ernesto Visualizza Messaggio
    Sig. Presidente

    Nel suo nikname è presente la dicitura "Liberale" , dicitura in cui mi riconosco molto a livello civile ma non a livello economico.
    Un liberale che si definisce coerentemente tale, deve a mio avviso anche essere pragmatico e mai ortodosso, aperto anche alle visioni politiche altrui e nel far questo disponibile a trovare dei giusti compromessi partendo dalle proprie idee.
    Detto questo un liberale che si definisci coerentemente tale non potrà mai avere una lista delle libertà da adottare e una lista delle libertà da ripudiare.. Libertà civili e le Libertà economiche sono reciprocamente dipendenti: ciascuna forma di libertà emerge solo in presenza dell' altra.


    Spero che durante la sua presidenza inciti il Governo a lavorare su leggi liberali e non liberticide tra cui:
    Alcuni dei temi che lei ha presentato oggi sono leggi che portano il mio nome.

    Frutto del mio passato lavoro da parlamentare.


    Viste le nuove regole di accesso facilitato per chi vuole iniziare a giocare.. la invito a partecipare come parlamentare al gioco e a darci il suo contributo.
    Ultima modifica di Supermario; 03-08-15 alle 10:09
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  9. #9
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    Predefinito Re: Ufficio del Presidente della comunità di TPOL.

    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    La presidenza plaude alle sue iniziative.

    Se questa estate avrà la voglia, il tempo e la pazienza di scrivere una bozza sulla nuova legge sulle onoreficenze, sarò falice di visionarla.
    Come promesso e accennato al presidente Supermario ecco la bozza di una legge che istituisce nuovamente e norma gli Ordini al Merito e d'Onore della Comunità di Tpol.
    Articolo Istitutivo
    Con il presente testo vengono istituiti :
    “L'Ordine Al Merito della Comunità Tpolliana”
    e la
    “Decorazione d'Onore della Comunità Tpolliana”
    1.L'Ordine Al merito della Comunità è destinato a dare una particolare attestazione di stima a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Comunità stessa.


    1. Capo dell'Ordine è il Presidente della Comunità in quanto rappresentante eletto e depositario della Fons Honorum in quanto delegato della Proprietà, anima della comunità stessa.
    2. L'Ordine è retto da un Consiglio composto del Presidente, del Primo Ministro e del Ministro della Difesa, in quanto Ufficiale delle Armi Araldiche della Comunità stessa. In caso di cessazione dell'Ufficio del Ministro della Difesa il Presidente nomina un sostituto, dopo essersi consigliato con il Primo Ministro e con il Ministro delle Finanze, in quanto Cancelliere dell'Ordine.
    3. L'ordine si compone di Tre Classi: Cavalieri, Commendatori e Grandi Ufficiali della Comunità.
    4. Ciascuna classe avrà diritto ad apposite decorazioni. Per altissime benemerenze il Presidente può conferire decorazioni speciali, definite di Gran Cordone, in massimo di due per ciascun mandato presidenziali.
    5. Il numero massimo delle nomine con conseguenti conferimenti di insegne è fissato in quindici per i cavalieri, dieci per i commendatori e cinque per i grandi ufficiali.





    2. Le onorificenze al Merito sono conferite con decreto del Presidente della Comunità. Il quale potrà stilare o far stilare uno Statuto dell'Ordine stesso per meglio organizzarne il suo funzionamento una volta avviatane la nuova vita.
    .................................................. .................................................. .................................................. .........


    La Decorazione d'Onore della Comunità Pirriana viene a costituirsi come speciale attestazione di stima da parte della Comunità stessa a suoi membri che si siano particolarmente illustrati per attività e proposte in favore della Comunità stessa in ogni momento e fase storica.
    Possono essere conferite solo tre Decorazioni di questo tipo durante un mandato presidenziale.
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  10. #10
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    Predefinito Re: Ufficio del Presidente della comunità di TPOL.

    Pongo all'attenzione di S.E. il Presidente di POL i due testi appena approvati dalla Camera dei Deputati.

    C.1/15 - Disegno di legge del governo C@scista sull'immigrazione

    Capo I

    Articolo 1
    Disposizioni Contro lo sfruttamento e l’organizzazione del traffico dell’immigrazione clandestina
    1. L'articolo 12 della Legge 189/2002 (che inseriva nel Codice penale italiano il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) è sostituito dall'articolo primo della presente legge.
    2. Con Immigrazione Clandestina si intendono ingresso e permanenza nel territorio della Repubblica senza avere titoli e autorizzazioni previste dalla Legge.
    3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compia atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 25.000 euro per ogni persona.
    4.
    Aggravanti del Reato. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate se:
    - per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
    - per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
    - il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
    5. Se i fatti sopra indicati sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 50.000 euro per ogni persona.
    6. Per gli organizzatori del traffico dell’immigrazione clandestina la pena prevista è la reclusione da dieci a 20 anni ed è prevista la possibilità di richiedere l’estradizione degli organizzatori agli Stati in cui si nascondono.
    7.
    Sequestro e distruzione dei mezzi di trasporto. I mezzi di trasporto utilizzati nel traffico di clandestini (natanti, motoscafi , navi, automobili o camion ) sono sequestrati dalle forze di polizia una volta superato il confine anche se appartenenti ad uno stato estero per essere destinati alla distruzione.

    Capo II

    Articolo 2
    Respingimenti ed espulsioni e possibilità di ricorsi per i richiedenti il diritto di asilo come profughi
    1. Il personale di vigilanza preposto alle frontiere terresti , alle acque nazionali e alle coste respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera e sulle coste del territorio della Repubblica senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
    2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera, il rimpatrio con mezzi aerei e navali é altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera terrestre o marina, sono fermati all'ingresso o subito dopo. Il respingimento in mare dovrà sempre essere accompagnato da apposito personale.
    3.
    Disciplina dei richiedenti il diritto di asilo come profughi. Gli stranieri che fanno richiesta di asilo vengono accolti nelle strutture apposite di permanenza temporanea obbligatoria sorvegliate da cui non è possibile uscire in attesa che la domanda sia valutata. La procedura di accoglimento o respingimento di asilo politico avviene secondo i trattati internazionali vigenti.
    3-bis. Le richieste d’asilo dei minori non accompagnati sono trattate con regime prioritario per farli rimanere nei centri il minor tempo possibile, al massimo per due settimane. I minori senza famiglia vengono tenuti separati dagli adulti. Inoltre, una volta che sono stati trasferiti in uno dei centri, a ogni minore viene assegnato un tutore che si occupi anche di aiutarlo nelle procedure burocratiche.
    4.
    Espulsione dei clandestini. I clandestini che aggirando o superando i controlli entrano nel territorio italiano vengono trattenuti nei Centri di permanenza temporanea per essere espulsi dal territorio nazionale entro il tempo massimo di un mese verso lo Stato di transito da cui sono pervenuti in cui è presente un ambasciata o un consolato italiano. Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi saranno possibili presso il consolato italiano nel paese da cui sono provenienti in cui verrà effettuato il respingimento, solo una volta effettuato il respingimento.
    4-bis. I clandestini che non ottemperano al loro dovere di lasciare il paese, ivi inclusi immigrati regolari a cui sono venuti meno i requisiti per restare legalmente in Italia, se facenti ricorso e risultati perdenti, una volta espulsi non avranno più la possibilità di entrare legalmente in Italia, in qualsiasi forma, compresa quella per scopi turistici.
    5. Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi per richiedere il diritto di asilo come profughi contro il respingimento saranno possibili al consolato italiano nel paese di provenienza e verso il quale e' stato effettuato il respingimento. Il respingimento è sospeso solo qualora ci siano controindicazioni riguardanti lo stato di salute degli immigrati. In tal caso verranno prestate tutte le cure del caso e l'espulsione avverrà nel momento in cui le autorità sanitarie stesse lo riterranno opportuno.



    Articolo 3
    Disciplina dell'accertamento del diritto alla concessione dello status di profugo
    1. Le domande di asilo verranno immediatamente trasmesse ai tribunali italiani che avranno l’obbligo di valutarle con la massima celerità possibile .Se la domanda verrà riconosciuta fondata dal tribunale il richiedente a cui è riconosciuto lo status verrà trasportato nel territorio italiano ed accolto in apposite strutture di accoglienza dislocate nel territorio italiano dal ministero degli interni.
    1-bis. Le procedure di accertamento del diritto di asilo devono essere completate in meno di 6 mesi.
    2. Se la domanda non verrà riconosciuta fondata la richiesta è definitivamente considerata respinta.
    3. Il governo può stabilire un limite massimo annuale al numero di rifugiati accolti.

    Capo III

    Articolo 4
    Gestione dei flussi regolari dell’immigrazione
    1. Gli immigrati regolari che all'entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il permesso di soggiorno conservano lo status di immigrati regolari.
    2. Per i nuovi ingressi, il Governo stabilisce entro il 1 gennaio di ogni anno un contingente di immigrazione regolare e limitata ai cittadini stranieri senza precedenti penali e con adeguata conoscenza della lingua italiana, tenendo conto delle necessità che le imprese comunicano al governo.
    3. Hanno accesso al contingente annuale di immigrati regolari unicamente cittadini degli stati che hanno stipulato con l’Italia un accordo di gestione dell’immigrazione. Nell'ambito di questi ultimi, il Governo può assegnare una priorità alle domande degli immigrati culturalmente più compatibili con l’Italia.
    4. L'accesso al contingente è regolato con decreto in modo da assicurare, secondo indici il più possibile oggettivi:
    - i) l'omogeneità formativa tra il contingente e la distribuzione per fasce di istruzione della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat;
    - ii) l'omogeneità religiosa (o aconfessionale) tra le proporzioni degli ammessi a formare il contingente e la distribuzione per adesione confessionale (o aconfessionale) della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat.
    - iii) l'omogeneità demografica (età, sesso) tra le proporzioni degli ammessi a formare il contingente e la distribuzione per età e sesso della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat.
    In assenza di candidati omogenei l'accesso è comunque consentito ai candidati disomogenei, fino al raggiungimento del numero massimo di ammessi.
    5. In ognuno degli stati a cui annualmente il governo comunica il numero di immigrati che possono presentare domanda, il consolato italiano, prima di dare il via libera, seleziona i richiedenti stranieri controllando il loro certificato penale e la conoscenza della lingua italiana. Una volta superata la selezione i rappresentanti delle imprese italiane che lo ritengano necessario firmano una dichiarazione di impegno ad assumere il candidato o a richiedere allo stesso una prestazione autonoma. In caso di mancato superamento del controllo o di mancata firma dell'impegno il candidato non può accedere al territorio italiano ed il suo posto è assegnato a un altro.
    6. In ogni momento al contingente annualmente stabilito è sottratto il numero delle domande dei profughi fino a quel momento accolte.
    6-bis. Gli immigrati ammessi privi di cittadinanza in un paese dell'Unione Europea devono presentare garanzie economiche, una parte delle quali è congelata in appositi conti sottoposti alla disponibilità dello Stato per rimpatriarli in caso di necessità o per soddisfare i crediti insoluti vantati da cittadini italiani nei loro confronti. Il Governo stipula accordi con tutte le nazioni dell'Unione che prevedano la disponibilità delle stesse al rimpatrio dei propri cittadini responsabili di reati, perché scontino la pena nel paese d'origine.
    7. Il governo può annualmente sospendere la chiamata del contingente in caso di elevata disoccupazione dei cittadini italiani.

    Articolo 5
    Il permesso di soggiorno
    1. Per il lavoratore dipendente, la durata del soggiorno coincide con quella di validità del contratto di assunzione ed è prolungata nel corso di ognuno dei successivi eventualmente ottenuti. Al termine del contratto, per la ricerca di un nuovo impiego, sono consentiti non oltre sei mesi di permanenza sul territorio nazionale.
    2. Per il lavoratore autonomo, la durata del soggiorno è variabile in ragione del numero di mesi risultante dalla divisione dell'incasso lordo delle commesse validamente fatturate per il reddito medio mensile lordo dei lavoratori italiani, più tre mesi.
    3-bis. Al lavoratore in possesso di permesso di soggiorno è dovuta, alla scadenza del permesso, la restituzione in contanti di parte di quanto versato in contribuzione previdenziale.

    Capo IV

    Articolo 6
    Cittadinanza
    1. Lo straniero, se ne fa richiesta, può acquistare la cittadinanza italiana nei seguenti modi:
    - i) Jure sanguinis. Se discendente da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, alla condizione di aver prestato ferma breve nelle forze armate oppure assunto pubblico impiego, per concorso, alle dipendenze dello Stato;
    - ii) Jure soli. In caso di matrimonio, dopo cinque anni di convivenza in Italia, con interruzioni non superiori ai tre mesi. Altrimenti, se risiede legalmente in Italia da 10 anni consecutivamente, con interruzioni non superiori ai tre mesi.
    2. In entrambi i casi è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:
    - a) Non aver commesso reati;
    - b) Aver superato l’Esame per la Cittadinanza, istituito allo scopo di valutare l'assimilazione dello straniero nella comunità nazionale italiana e consistente in una serie di prove scritte ed orali tese ad accertare il livello richiesto di conoscenza della lingua, delle norme costituzionali e delle tradizioni italiane.


    C.2/15 - DDL Gdem88 sull'Active Ageing:
    Misure per favorire l’invecchiamento attivo,il pensionamento flessibile, l’occupazione degli anziani e dei giovani, e per l’incremento della domanda di lavoro
    .
    Articolo 1
    Incentivo alla riduzione dell’orario di lavoro in prossimità dell’età di pensionamento
    1. Nel quinquennio precedente al conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia, a norma dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i lavoratori possono concordare con il datore di lavoro la riduzione del proprio orario di lavoro, con qualsiasi modalità di distribuzione dell’orario stesso, anche secondo clausole elastiche o flessibili di qualsiasi tipo, beneficiando della facoltà di cui al comma seguente. Non si fa applicazione in tali casi del disposto dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, e successive modificazioni, dell’articolo 3 commi 2, 7, 8 e 9, dell’articolo 5, commi 2 e 3, dell’articolo 8, commi 2, 2-bis e 3, dello stesso decreto. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, e successive modificazioni, del citato decreto legislativo n. 61 del 2000, ove ne ricorrano i presupposti.
    2. A seguito della riduzione dell’orario prevista dal comma precedente il lavoratore ha diritto, per la durata massima di cinque anni, a integrare i versamenti contributivi senza alcun onere fiscale o contributivo aggiuntivo, fino a concorrenza con la contribuzione corrispondente all’orario normale previsto dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi. La detta integrazione può essere assunta in tutto o in parte dal datore di lavoro, senza che ne derivi a carico suo o del prestatore alcun onere fiscale e contributivo aggiuntivo e senza che questo possa dar luogo a incidenze o ricalcoli in relazione al trattamento di fine rapporto o a qualsiasi altra voce retributiva.

    .
    Articolo 2
    Coniugazione di lavoro e pensione a tempo parziale
    1. I lavoratori che abbiano pattuito la riduzione dell’orario a norma dell’articolo 1 hanno diritto a un anticipo di pensione, erogato in ratei mensili per tredici mensilità, a decorrere dalla data di decorrenza riduzione stessa. Ai fini del calcolo dei ratei anticipati di pensione viene assunto a riferimento l’importo della pensione corrispondente a quanto sarebbe maturato, a condizioni invariate e tenendo conto dell’integrazione contributiva di cui all’articolo 1, comma 2, alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia ovvero, se maturati prima, dei requisiti per il pensionamento anticipato.
    2. I ratei di pensione anticipata sono calcolati applicandosi all’importo di cui al comma 1 la percentuale corrispondente alla riduzione di orario di lavoro concordata a norma dell’articolo 1. I ratei stessi sono poi ricalcolati, alla data del pensionamento effettivo, in modo tale da scontare, in misura fissa su base mensile, i ratei anticipati di pensione già corrisposti al lavoratore entro quindici anni dalla suddetta data.

    .
    Articolo 3
    Convenzione con la Regione per l’attivazione del ponte occupazionale tra generazioni
    1. Una convenzione tra impresa, Regione e Direzione regionale per l’impiego può prevedere che, nel caso di accordo per la riduzione dell’orario di lavoro stipulato a norma dell’articolo 1, l’integrazione contributiva di cui al comma 2 del medesimo articolo sia versata all’istituto previdenziale competente per un terzo dalla Regione e sia posta per un ulteriore terzo a carico del Fondo di cui all’articolo 6, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 6, a condizione che, ogni due lavoratori anziani interessati dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda, anche in deroga ai limiti numerici vigenti, all’assunzione di un giovane di età inferiore a ventinove anni con un contratto di apprendistato, oppure di un giovane di età non superiore a trentacinque anni con contratto di subordinazione a tempo indeterminato.
    2. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un giovane di età non superiore a trentacinque anni, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, dal mese successivo a quello di decorrenza del contratto di lavoro del giovane di cui al presente comma e fino alla data di pensionamento effettivo del lavoratore anziano, per un periodo massimo di tre anni. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei dipendenti del settore privato.
    3. Al momento dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato l’impresa predispone un piano formativo individuale recante l’indicazione nominativa del lavoratore designato quale tutor e l’individuazione dell’obiettivo professionale da conseguire. Tale piano deve essere comunicato al lavoratore nel termine di quindici giorni dalla data di inizio della prestazione.

    .
    Articolo 4
    Periodi sabbatici
    1. Il datore di lavoro può concordare con il prestatore che abbia compiuto 45 anni di età, e che abbia una anzianità di servizio nell’azienda, o in aziende appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, non inferiore a cinque anni, una sospensione della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, con versamento a carico del datore della contribuzione previdenziale altrimenti dovuta, calcolata sulla base della retribuzione di fatto percepita dal dipendente alla data della sospensione.
    2. Il versamento della contribuzione previdenziale in esecuzione dell’accordo di cui al comma 1non comporta oneri fiscali e/o contributivi aggiuntivi, né per il datore né per il prestatore di lavoro, e non influisce sulla determinazione del trattamento di fine rapporto o di alcuna altra voce di retribuzione differita.

    .
    Articolo 5
    Regime transitorio di incentivo all’occupazione e sostegno del reddito
    per i lavoratori non salvaguardati in relazione nuovo regime pensionistico
    1. Allo scopo di garantire una protezione sociale di ultima istanza ai lavoratori prossimi al pensionamento non ammessi ad alcuna disciplina speciale di salvaguardia in relazione al nuovo regime di accesso alla pensione di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, in coerenza con le nuove misure in materia di licenziamenti e ammortizzatori sociali di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, è istituito un regime transitorio di incentivo all’occupazione e sostegno del reddito applicabile ai suddetti lavoratori, alle condizioni di cui al presente articolo.
    2. Possono essere ammessi, a domanda, al trattamento di Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) istituito a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012 n. 92, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4, i lavoratori che non siano titolari di alcun rapporto di lavoro o trattamento di sostagno al reddito, per i quali sussistano entrambi i requisiti seguenti:
    a) siano in possesso dei requisiti che avrebbero consentito loro di conseguire il diritto alla pensione nel regime previgente;
    b) siano idonei a conseguire il diritto alla pensione nel nuovo regime entro il 31 dicembre 2018;
    c) siano cessati o siano destinati a cessare dal rapporto di lavoro in forza di accordi collettivi o individuali stipulati in qualsiasi sede, purché in data certa anteriore al 1° gennaio 2012, oppure siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale con provvedimento dell’istituto previdenziale competente in data anteriore al 4 dicembre 2011.

    3. I soggetti di cui al comma 2, in quanto assimilati ai lavoratori per i quali è intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a norma dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono essere ammessi a domanda, dalla data in cui avrebbero maturato la pensione secondo il regime previgente, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 4 e 5, al trattamento di Assicurazione Sociale per l’Impiego istituito a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni e decadono dal trattamento qualora non accettino un’offerta di lavoro, a norma dell’articolo 4, commi 41, lettera b, 42, 43, 44 e 45 della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni.
    4. L’importo dell’indennità ASpI è calcolato a norma dell’articolo 2, commi 6 e seguenti, della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni, assumendosi a riferimento l’importo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi due anni di prestazione lavorativa. I soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria, di cui al comma 1, lettera b, possono richiedere, in alternativa, che l’indennità venga rapportata, in ragione della stessa percentuale, al trattamento pensionistico che sarebbe stato loro erogato in applicazione della disciplina vigente alla data del 4 dicembre 2011.
    5. In caso di nuova assunzione di un soggetto di cui al comma 1, il periodo di prova può avere durata fino a un anno. Inoltre il rapporto di lavoro è esentato dalla contribuzione ai fini previdenziali e non è computato ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. In tal caso, ove il soggetto sia stato già ammesso al trattamento ASpI, l’erogazione dell’indennità è sospesa d’ufficio, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
    6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della suddetta legge 28 giugno 2012 n. 92.
    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    .
    Articolo 6
    Fondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile
    e dell’accesso dei più giovani al tessuto produttivo
    1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale», di seguito denominato «Fondo», con la dotazione iniziale di 300 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015.
    2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della stessa, con particolare riguardo alla determinazione, per ciascun tipo di incentivo di cui agli articoli 1, 2, e 3, del numero massimo dei soggetti ammessi alla concessione degli incentivi stessi, nel limite delle risorse disponibili a valere sul Fondo.
    3. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico determinato ai sensi del comma 1, lettera a), i predetti enti non prendono in esame ulteriori domande e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite per l’anno in corso.

    4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e agli altri rapporti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    .
    Articolo 7
    Copertura finanziaria
    1. Sono abrogate le norme indicate nell’Allegato A.
    2. Sono altresì abrogate, a far data dal 31 dicembre 2015, le norme di fonte statale che determinino trasferimenti senza corrispettive forniture a imprese, correnti e in conto capitale, fatti salvi i pagamenti arretrati e i casi di cui ai commi 4 e 5 di questo articolo.
    3. Il Governo adotta entro il 31 dicembre 2015 uno o più decreti legislativi, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari di cui il secondo comma non prevede l’abrogazione e/o per prevedere, in luogo dell'abrogazione immediata, la riduzione lineare nel tempo dei trasferimenti.
    4. Sono escluse dall’abrogazione di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 8 le norme che prevedono incentivi
    . a) suscettibili di essere finanziati con fondi europei;
    . b) diretti a compensare l’adempimento di obblighi di servizio pubblico posti a carico di imprese private, con particolare riferimento ai settori dell’istruzione e della ricerca, della sanità, dell’assistenza sociale, dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell’Unione Europea.
    5. Il Governo può escludere dall’abrogazione di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 8 le norme che prevedano incentivi destinati a:
    . a) promuovere la realizzazione di progetti di primaria rilevanza di interesse europeo;
    . b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale;
    . c) correggere disfunzioni che impediscono il normale funzionamento concorrenziale del mercato in cui operano le imprese beneficiarie.
    .
    Articolo 8
    Ripartizione delle risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 7
    1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 5 e 6, valutati in 150 milioni di euro per il 2015, 900 milioni di euro annui per il 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con la corrispondente quota parte dei risparmi realizzati attraverso l’applicazione dell’articolo 7.
    2. La quota dei risparmi realizzati attraverso l’applicazione dell’articolo 7 eccedente l’importo impegnato a norma del comma 1 è interamente destinata alla riduzione della pressione fiscale.

    .

    Articolo 9
    Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore nel primo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



    ALLEGATO A

    Disposizioni abrogate direttamente in virtù della disposizione contenuta nell’articolo 7
    1) legge 30 luglio 1959, n. 623 (Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell’artigianato);
    2) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Credito agevolato al settore industriale);
    3) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale);
    4) articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981);
    5) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Ricerca mineraria);
    6) articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l’agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
    7) legge 1° marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno);
    8) articolo 3-octies decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 (Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio);
    9) articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Sostegno finanziario alle PMI dei settori commercio e turismo per l’acquisto di locali precedentemente in affitto);
    10) legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Agevolazioni della produzione industriale delle PMI);
    11) articolo 15, commi 13, 14 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Centri per l’imprenditorialità nel Mezzogiorno; Compensi alle società finanziarie CFI e SOFICOOP per gestione partecipazioni assunte ai sensi della legge 49/1985);
    12) articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221;
    13) articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27 e 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle PMI);
    14) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Agevolazioni per l’innovazione e la riconversione produttiva relativamente all’utilizzo dell’amianto);
    15) articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Attività produttive nelle aree sottoutilizzate);
    16) decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario);
    17) articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 (Contributi per dismissioni nel settore siderurgico);
    18) articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Provvidenze per eventi alluvionali del 1994);
    19) articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Agevolazioni in forma automatica per la realizzazione di nuovi investimenti effettuati dalle PMI industriali nelle aree depresse);
    20) articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Cofinanziamento programmi regionali);
    21) articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (Disposizioni integrative per precedenti interventi alluvionali);
    22) articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d’area);
    23) articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Incentivi per l’acquisto di strumenti per pesare);
    24) articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 (Misure fiscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese industriali);
    25) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Aree di degrado urbano);
    26) articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione della legge 488/92 al settore del turismo; incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo);
    27) articolo 24, commi 4, 5 e 6 ed articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi; indennizzi a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato);
    28) all’articolo 10, coma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole “allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria” sono soppresse;
    29) legge 30 giugno 1998, n. 208 (Incubatori di impresa);
    30) articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Estensione della legge 488/92 al settore del commercio);
    31) articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Agevolazioni per i partecipanti al consorzio Infomercati per finanziamenti finalizzati alla connessione al sistema nazionale informatico dei mercati agroalimentari all’ingrosso);
    32) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Rilievi geofisici condotti per la ricerca e la coltivazione di riserve di idrocarburi);
    33) articoli 6, commi da 13 a 19, 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Detassazione degli utili reinvestiti; credito d’imposta per il commercio elettronico; collegamento telematico “quick-response” fra imprese del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero; promozione e sviluppo di nuove imprese innovative mediante partecipazione al capitale di rischio ripristino ambientale e sicurezza
    dei lavoratori nei siti di cava);
    34) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Modalità semplificate di applicazione della legge 488/92 per le imprese artigiane);
    35) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Contributi per il settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero; interventi per la formazione e valorizzazione degli stilisti);
    36) articolo 2, commi 4 e 5, ed articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle PMI del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero; incentivi per il settore delle fonderie);
    37) articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
    38) articolo 1, commi 280-283, commi 340-343, commi 847-850 e comma 853 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Credito d’imposta per le attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo; zone franche urbane; fondo per la finanza d’impresa; fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà);
    39) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Norma previgente sugli interventi di reindustrializzazione; Utilizzo delle economie legge 488/92; in particolare, interventi di sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi di illuminazione del Veneto delle armi di Brescia, mediante accordi di programma);
    40) articolo 7 del decreto legge 1 aprile 1989, n. 120 convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

 

 
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