Correva l'anno I° dell'era Leopolda:
La riforma della giustizia dovrebbe arrivare in consiglio dei ministri il 29 agosto. Il governo lavora su una formula che fermi i tempi di "scadenza" del reato in caso di condanna in primo grado, ma li faccia ripartire in caso di successiva assoluzione. Eppure in altri Stati di diritto, come Francia e Germania, normative semplici e consolidate garantiscono sia il diritto dei cittadini che la punizione dei colpevoli.
Compresi colletti bianchi e corrotti, che da noi una volta su dieci se la cavano con un colpo di spugna.
E ogni anno più di 100mila procedimenti finiscono in nulla.
I richiami dell'Ue rimasti lettera morta
Son passati quasi 2 anni: vediamo, FUORI dalle balle e supercazzole degli impunitari, come funziona nei paesi "appena appena" civili.
(noi esclusi, naturalmente)
Premessa:
L’ultimo richiamo è contenuto nelle raccomandazioni del Consiglio europeo all’Italia del 29 maggio 2013: “Occorre dar seguito alla legge anticorruzione del novembre 2012 e vi è margine per migliorare ulteriormente l’efficacia della repressione della corruzione, in particolare agendo sull’istituto della prescrizione, caratterizzato attualmente da termini brevi”.
La richiesta è rimasta lettera morta per più di un anno, ma a quanto è trapelato finora la riforma annunciata da Renzi sarà ben lontana dal soddisfarla.
A distanza di oltre un anno da questo richiamo, stiamo ANCORA alla "lettera morta".
Dunque:
In Francia la prescrizione si interrompe appena l’autorità giudiziaria compie qualunque atto d’indagine, così come in Germania, mentre nel Regno Unito neppure esiste.
E in Italia? In Italia “lo famo strano”, con un sistema che porta alla morte di oltre 100mila procedimenti penali l’anno. Anche da noi la clessidra riparte da zero ogni volta che la giustizia interviene con un ordine di custodia cautelare, una richiesta di rinvio a giudizio, una sentenza di condanna e simili, ma la legge “ex Cirielli” del 2005 (con Silvio Berlusconi premier) stabilisce che per i non recidivi (quindi la stragrande maggioranza dei politici e dei colletti bianchi coinvolti in inchieste su corruzione e criminalità economica) la prescrizione non possa essere comunque superiore al tempo fissato dalla legge (legato alla pena massima prevista per il reato) aumentato di un quarto.
In Germania, tanto per dire, il limite massimo comprese le interruzioni arriva al doppio dei termini originari.
Stiamo ai fatti (ancora quelli di DUE anni fa:
I RICHIAMI DELL’EUROPA: “TROPPI CORROTTI IMPUNITI”.
Eppure anche questa è una cosa che “ci chiede l’Europa“.
Lo ricorda l’Ufficio studi della Camera, che il 26 maggio ha prodotto un corposo dossier sul tema: “Il rilievo dell’eccessiva brevità del termine di prescrizione è emerso in diverse sedi sovranazionali (per esempio, nel Rapporto Ocse del maggio 2013 sulla corruzione) e, in special modo, nel Consiglio d’Europa”.
Proprio sul fronte della corruzione, l’ufficio studi della Camera ricorda il Rapporto del Greco (il Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione) del 2 luglio 2009, nel quale si sollecita l’Italia “ad adottare misure tali che la pronunzia giudiziale di merito sui reati contro la pubblica amministrazione pervenga in tempi ragionevoli, sottolineando che l’estinzione dei reati per prescrizione, pur in presenza di compendi probatori solidi e affidabili, costituisce motivo di sfiducia della collettività nella giustizia”. Un richiamo rinnovato nel rapporto anticorruzione della Commissione europea del 3 febbraio 2014, che sottolinea l’inadeguatezza della legge “Severino” del 2012 su questo fronte.
Il rapporto cita uno studio secondo il quale i procedimenti per corruzione estinti nel nostro Paese per scadenza dei termini di prescrizione sono intorno al 10% ogni anno, contro una media negli altri Stati Ue dallo 0,1 al 2%.
Nel 2012 (ultimo dato ufficiale disponibile) sono stati dichiarati prescritti 113mila procedimenti penali, il 7% di tutti quelli giunti a una conclusione.
Un dato in calo (erano 207mila nel 2003), ma pur sempre “un’intollerabile abdicazione” dello Stato, l’ha definita il presidente della Cassazione Giorgio Santacroce all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014.
In Cassazione, sottolinea l’ufficio studi della Camera, il 13,7% delle prescrizioni riguarda i reati contro la pubblica amministrazione. I presunti tangentisti sono tra i principali beneficiati della prescrizione all’italiana.
I termini scattano dal momento in cui il reato vine commesso, in genere molto prima che si apra la relativa indagine, e le pene lievi (leggermente inasprite dal nuovo testo anticorruzione del 2012) comportano altrettanto brevi tempi di scadenza.
Il resto lo fanno i buoni avvocati che spesso i colletti bianchi possono permettersi.
Risultato, ha rivelato l’Espresso nel febbraio scorso, in un Paese sempre punito dalle classifiche internazionali sulla trasparenza, tra i detenuti in carcere “si contano soltanto 11 accusati per corruzione, 26 per concussione, 46 per peculato, 27 per abuso d’ufficio aggravato”.
E ancora:
GERMANIA, PER I POLITICI LA PRESCRIZIONE E’ LUNGA.
La prescrizione è una garanzia per il cittadino, e infatti è prevista da molti ordinamenti.
Solo che altrove è regolata in modo più lineare.
E’ sempre l’Ufficio studi della Camera a informarci che in Francia il termine per perseguire i reati più gravi ( i “crime”, crimini, nel diritto francese) è di dieci anni, ma “possono essere interrotti da qualsiasi atto di istruzione e di azione giudiziaria”.
In Germania i tempi sono ancora più lunghi, ma soprattutto: “Nel caso di reati compiuti da membri del Parlamento federale o di un organo legislativo di un Land”, la prescrizione viene computata non da quando è stato commesso il reato, ma “a partire dal momento in cui viene avviato il procedimento a carico del parlamentare”.
Ecco un’altra pratica che difficilmente troverà spazio nella riforma della giustizia targata Renzi-Alfano-Berlusconi.
In uno Stato indubbiamente di diritto come il Regno Unito, la prescrizione in sé non esiste, e limiti all’inizio di un’azione penale sono posti solo per i reati più lievi, mentre per i più gravi, le “indictable offence”, “non sussitono limiti temporali”, e comunque è il giudice che valuta caso per caso “la sussistenza dell’interesse pubblico nell’esercizio dell’azione penale” anche se è passato molto tempo dal fatto.




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