Originariamente Scritto da
Undertaker
Proposta sugli appalti modificata:
Mozione presentata dal Parlamento Virtuale su proposta del governo Undertaker per una riforma della norme anticorruzione sugli appalti
Preambolo
L’attuale Codice degli Appalti è composto da 273 articoli, 1561 commi e corredato da rinvii ad altre 148 norme di legge.
In otto anni di vita ha subito modifiche per 564 volte, senza considerare quelle entrate in vigore per un periodo limitato in conseguenza di decreti che poi non hanno trovato conversione in legge. Per la sua corretta applicazione si sono rese finora necessarie 6165 pronunce dell’Autorità di vigilanza e della Magistratura amministrativa. Per non parlare delle migliaia di pronunce della Corte dei Conti. Non basta, al Codice va aggiunto il Regolamento attuativo con valore di legge con i suoi 358 articoli ed oltre 2000 commi ed i Regolamenti regionali anch’essi con valore di legge. Infine, le stazioni appaltanti sono tenute ad uniformarsi alle intricate norme su privacy, “protocolli di legalità”, “patti di integrità”, “white lists”, “black lists”, “tracciabilità dei flussi finanziari”, “comunicazioni antimafia”, “piani triennali per la trasparenza” e “programma triennale anticorruzione”. In definitiva, una ragnatela di norme ed adempimenti che rendono la vita difficile, se non impossibile alle Stazioni Appaltanti. In questo contesto, il concetto della diligenza del buon padre di famiglia sbiadisce inesorabilmente, soverchiato dall’ossessione del rispetto di tantissime prescrizioni, aggravata dall’incertezza interpretativa, a sua volta acuita da una perenne ed altalenante variazione delle norme. Bisogna prendere atto che questo è il brodo di coltura che bisogna prosciugare per evitare la diffusione di germi capaci di rendere endemica la corruzione nell’intero settore degli appalti.
Inoltre come ampiamente dimostrato dai recenti scandali di rilievo nazionale, la corruzione morde ancor più facilmente quando si è costretti a derogare alle norme ordinarie, in ragione di emergenze di varia natura. Ciononostante, si è ritenuto di ampliare ulteriormente il sistema delle deroghe, rinvii e modifiche ancorché per condivisibili finalità di velocizzazione delle procedure e della spesa, con la conseguenza di tenere in vita un codice di norme piegato alle emergenze del momento a tutto scapito della trasparenza e della chiarezza delle regole, mettendo fuori gioco ditte e stazioni appaltanti
L’antidoto è semplice: drastica riduzione degli adempimenti, semplificazione e chiarezza delle norme, che dovrebbero rimanere stabili, evitando il continuo ricorso alle “modifiche a fisarmonica”. Le censure, le sanzioni, le pene diventano efficaci quando sono basate sulla certezza del diritto, non sull’interpretazione delle norme.
La Camera dei deputati di POL invita il governo Italiano ad adottare le seguenti misure per una riforma della norme anticorruzione sugli appalti:
1) Il divieto di introdurre livelli di regolazione degli appalti superiori a quelli strettamente necessari alla chiarezza della disciplina ed alla correttezza e legalità delle procedure, la compilazione di un unico testo normativo , con conseguente abrogazione esplicita di ogni altra precedente norma sugli appalti, denominato "Codice degli appalti pubblici e delle concessioni»
2) L'introduzione del divieto generale per le imprese vincitrici degli appalti pubblici di sub appaltare a loro volta i lavori oltre il limite del 30% delle opere complessive. Il sub appalto dovrà inoltre essere rigorosamente motivato da comprovate necessità tecniche circa il completamento dei lavori che la singola impresa non potrebbe da sola riuscire a portare a termine senza sub appaltare a terzi
3) Il divieto per i vincitori del appalto di subappaltare a loro volta
4) Si richiede inoltre l’utilizzo di un’ unica autodichiarazione (sul modello di quella prevista dall’art. 59 della Direttiva 2014/24/UE ) che sostituisca tutti i certificati ordinariamente rilasciati, attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, con l’obbligo per la pubblica amministrazione di accettare tale documento unico (dopo averne attentamente verificato la veridicità) in sostituzione complessiva delle diverse dichiarazioni e/o certificazioni (da quelle ambientali a quelle relative alla dichiarazione di non affidare i lavori a ditte colluse con gruppi mafiosi) ottenendo cosi una notevole semplificazione per le ditte concorrenti . Con questa semplice riforma si limiteranno i ricorsi sul possesso dei requisiti che rappresentano la stragrande maggioranza del contenzioso davanti al TAR, con conseguente drastica riduzione dei tempi medi di aggiudicazione e del carico di lavoro del Giudice amministrativo.
La pubblica amministrazione, dopo un attento controllo della veridicità delle autocertificazioni, avrà tempo per dichiarare la falsità di tali dichiarazione entro il limite massimo di 60 giorni. In mancanza di una dichiarazione di falsità della pubblica amministrazione entro tale limite di tempo, l’autocertificazione si intenderà accolta. Se la pubblica amministrazione preposta alla verifica delle autocertificazioni, lascia scadere il termine dei 60 giorni previsto per il silenzio assenso, senza effettuare i controlli dovuti, il dirigente pubblico responsabile è imputabile di un massimo di 5 anni di carcere per omissione di atti d'ufficio.
5)Infine si richiede l’introduzione di una normativa che in cui sia prevista una forte penale economica per il ritardo causato nei lavori pubblici per le imprese che perdono l'appalto.