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  1. #21
    Super Troll
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    Predefinito re: Presidenza di POL - Ufficio del Presidente Ronnie [XVIII-XIX Leg.]

    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio

    IL PRESIDENTE DI POL
    Ai sensi dell'art. 1 della Legge Elettorale allegato


    Vista la data di proclamazione degli eletti
    per la Camera ed il Presidente di POL, il 27 giugno 2016

    Visto l'obbligo di indire le elezioni generali non prima di dieci giorni (17 giugno) e non oltre venti giorni (17 luglio) dalla scadenza

    Visto l'obbligo di tenere il ballottaggio non oltre quattordici giorni dalla pubblicazione dei risultati del primo turno

    Considerate le preferenze finora segnalate;


    EMANA IL SEGUENTE


    DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI

    1. Saranno prime date utili per le elezioni generali del Presidente e della Camera dei Deputati i giorni tra sabato 17 giugno e giovedì 22 giugno compresi, i quali si propongono all'Amministrazione, unitamente ai giorni tra sabato 1 luglio e giovedì 6 luglio compresi, nel caso debba tenersi ballottaggio. Le prime date cadono prima della scadenza legale dei mandati, del massimo di 10 giorni concessi dalla legge.


    2. Su tali date si richiede alla Sovrana Amministrazione @Gianluca, al Presidente della Camera @C@scista ed al Primo Ministro @Undertaker, di rendere parere in questa discussione.

    3. Si precisa che la legge proibisce al Presidente di indire in date precedenti al 17 giugno e che non comprendano un sabato. Inoltre, si precisa che sarebbe possibile tenere, a discrezione dell'Amministrazione, il ballottaggio a partire da sabato 24 giugno e fino a giovedì 29 giugno, compresi, quale data alternativa qui proposta, ma a condizione di una drastica riduzione del tempo usuale della campagna di ballottaggio, che costituisce una scelta sulla quale prego le stesse istituzioni chiamate di confrontarsi.

    4. All'Amministrazione è domandato di conformarsi alla data del 17 giugno salvo modifiche in avanti rese con mio ulteriore decreto, giusta la circostanza che la legge attribuisce all'Amministrazione il potere di consigliare e l'obbligo recepire la decisione della Presidenza, che è vincolata ad agire nel rispetto della legge, e non quello di fissare autonomamente la data.

    5. Da ultimo si fa presente che, particolarmente avendo richiesto una fissazione anticipata, l'Ammistrazione stessa è richiesta di dare atto che le istituzioni opereranno legalmente, votando e firmando leggi, fino al 27 giugno, e che in nessun modo le elezioni anticipate potranno intaccare il mandato legale di 12 mesi che la costituzione consente a me quale Presidente ed al Parlamento risultato eletto dalle ultime elezioni.

    Ronnie

    Dato in POL, addì 22-V-17




    Legge Elettorale

    (vigente dal 10.5.15)

    Articolo 1
    La data delle elezioni
    1. Il Presidente di POL, due mesi prima della scadenza di un organo, constatata la necessità di indire un’elezione, apre la procedura con proprio decreto nel quale propone all’Amministrazione una data compresa tra il decimo giorno precedente e il ventesimo giorno successivo alla scadenza del mandato.
    2. Il Presidente richiede in calce al decreto che sia reso un parere, su tale data o altre plausibili, dal Primo Ministro e dal Presidente della Camera.
    3. L’Amministrazione, recependo il decreto, considerati i pareri, stabilisce entro dieci giorni la data di inizio del periodo della votazione.
    4. Il periodo di votazione deve necessariamente comprendere il sabato e la domenica e durare non meno di quattro e non oltre sei giorni.

    [...]

    Articolo 8
    L'assegnazione dei seggi
    1. E’ eletto il candidato Presidente che ha ottenuto la metà più uno dei voti validi. Qualora questa soglia non sia raggiunta l’Amministrazione apre un secondo turno di votazioni entro quattordici giorni dalla chiusura delle urne. Al secondo turno concorrono i due candidati più votati al precedente.

    [...]
    Visto che viene richiesto in questo thread il mio parere istituzionale di presidente della Camera, Presidente Ronnie le rispondo che personalmente non avrei problemi ad indicare come data delle elezioni il 17 giugno (data che giuridicamente è ineccepibile se ci si attiene alle norma del parlamento virtuale) ma sono tenuto a fare presente che l'Amministrazione (nella fattispecie Gianluca) ci tiene a far coincidere le elezioni di Pol con quelle reali e come lei sa per questo anno le elezioni amministrative si terranno in data 11 giugno 2017 .
    Abbiamo pertanto un problema.
    Data la sua esperienza storica del parlamento virtuale, Presidente lei ricorderà che nella storia di POL è successo piu volte che la normativa polliana è stata derogata giuridicamente "una tantum" dall'amministrazione (a cui appartiene la sovranità originaria in un certo senso) di Pol (è successo come lei sa con diverse amministrazioni) su qualche punto particolare.

    Il mio suggerimento nel caso in cui l'amministrazione insistesse sulla data del 11 giugno e non concordasse con il suo decreto è invece di non sciogliere il parlamento di Pol attuale prima del 17 lasciando però al amministrazione stabilire la data delle elezioni l'11 giugno.
    Ultima modifica di C@scista; 22-05-17 alle 17:30

  2. #22
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    Predefinito re: Presidenza di POL - Ufficio del Presidente Ronnie [XVIII-XIX Leg.]

    fate vobis

    in coincidenza delle elezioni avremmo più partecipanti al gioco

    io lo faccio per questo mica per altro

    se si può derogare il lavoro del parlamento e mantenere una data che porti gente tanto meglio, cmq vedete voi

  3. #23
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    Predefinito re: Presidenza di POL - Ufficio del Presidente Ronnie [XVIII-XIX Leg.]

    Ringrazio i primi due pareri sul decreto.
    Manca il parere di @Undertaker.

    Nell'attesa dico: In tutte le occasioni in cui si tengono elezioni generali sarei d'accordo, ma quelle di questo giro sono amministrative e parziali, e per la verità nel dibattito quasi non se ne parla.
    Inoltre il parlamento deve discutere ancora di atti presentati, anche di una certa importanza.
    C'è inoltre il fatto che tutti i partiti di POL non hanno idea di chi sono i propri candidati, a oggi.
    Ci serve oggettivamente un po' più di tempo.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  4. #24
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    Predefinito re: Presidenza di POL - Ufficio del Presidente Ronnie [XVIII-XIX Leg.]

    Io sono favorevole alle date consigliate dal Presidente...Le elezioni dell'11 Giugno non hanno granchè importanza...Quindi non ci sarebbe un grande afflusso di utenti sul forum...
    Primo Ministro di TPol...[MENTION]
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  5. #25
    Super Troll
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    Predefinito re: Presidenza di POL - Ufficio del Presidente Ronnie [XVIII-XIX Leg.]

    Presidente @Ronnie in qualità di presidente della Camera le comunico il DDL che è stato appena approvato dalla Camera
    [B]DDL del Governo Undertaker sul nucleare

    TITOLO I
    Principi

    Art. 1
    Strategia energetica nazionale
    1. La Strategia Energetica Nazionale indica le priorità per il breve ed il lungo periodo in materia energetica, al fine di conseguire, preferibilmente attraverso meccanismi di mercato i previsti obiettivi, orientando il dovere di leale cooperazione delle Amministrazioni Pubbliche al conseguimento di essi.
    2. Costituiscono obbiettivi della Strategia Energetica Nazionale:
    a) la diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento, con speciale riguardo alla sostituzione di almeno il 60% della produzione nazionale di energia elettrica da idrocarburi fossili con la produzione elettronucleare;
    b) il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
    c) l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
    d) la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
    e) l’accumulo delle competenze, delle infrastrutture e delle scorte di materiali necessari alla realizzazione di un armamento strategico completo, nel quadro dell’adesione dell’Italia al vigente sistema di tutela della pace internazionale fondato sulla deterrenza nucleare multipolare;
    d) la realizzazione tecnica di un ciclo chiuso del combustibile nucleare, attraverso il riprocessamento del combustibile e la trasmutazione delle scorie del combustibile esausto in elementi a breve vita, ripristinabili in volumi accettabili e di economico smaltimento nelle miniere di estrazione originarie o altri siti sicuri.

    Art. 2
    Strategia energetica internazionale
    1. Al fine della realizzazione degli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale il Governo è autorizzato alla stipula, entro il 1 febbraio 2020, di uno o più accordi per intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare con uno o più Stati esteri compresi nel seguente elenco: a) aderenti all’Unione Europea; b) aderenti alla NATO, con eccezione della Turchia; c) Svezia, Finlandia, Russia, Repubblica di Cina (Taiwan), Giappone, Israele e Korea del Sud.
    2. Gli accordi quadro potranno prevedere la realizzazione di impianti da parte di aziende nazionali anche in raggruppamento di impresa con aziende estere che accettino di esportare stabilmente il proprio know how realizzando siti produttivi in Italia e concedendo per almeno 60 anni le licenze brevettuali relative.
    3. Gli accordi quadro potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine, da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio nazionale.
    4. Gli accordi internazionali potranno ridefinire tutti gli aspetti connessi della normativa interna, ivi compresi l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare e degli enti locali che insistano su siti di interesse per gli accordi, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e prevalendo su qualsiasi normativa in contrasto.
    5. Il Governo è autorizzato alla denuncia dei trattati internazionali che si pongano in contrasto con l’obbiettivo di cui all’art. 1 comma 2, lettera e).

    Art. 3
    Leale collaborazione degli organi dello Stato alla Strategia Energetica
    1. Tutte le Amministrazioni Pubbliche cooperano lealmente alla realizzazione della Strategia Energetica Nazionale e si astengono dal porre in essere azioni in contrasto con essa.
    2. Ogni organo interpreta le disposizioni giuridiche rilevanti per ogni procedura o controversia, da cui possa sorgere pregiudizio per l’attuazione della strategia, nel senso più favorevole al perseguimento della strategia.
    3. Il personale non dirigenziale delle Amministrazioni Pubbliche, compreso, a titolo di esempio, quello alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, del Servizio Sanitario Nazionale e di Società partecipate dallo Stato o dagli Enti Locali, non direttamente coinvolto nell’applicazione di essa, si astiene dall’esprimere commenti sull’applicazione della Strategia nel corso dell’esercizio delle proprie funzioni, salvo che sia richiesto da disposizioni del personale dirigente o dalla necessaria applicazione di disposizioni di legge.
    4. Il personale dirigente delle Amministrazioni Pubbliche come sopra individuate, se non è direttamente coinvolto nell’applicazione della Strategia, richiede l’autorizzazione ai competenti funzionari dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare prima di rilasciare o autorizzare il rilascio di commenti pubblici o destinati alla pubblicazione sull’applicazione di essa, salvo che l’atto sia richiesto da dirigenti di rango superiore o dalla necessaria applicazione di disposizioni di legge.
    5. Gli organi elettivi locali di rango capitale, regionale, provinciale, metropolitano, comunale o municipale, non possono emanare o porre al voto atti amministrativi, regolamentari o legislativi riguardanti la preferenza per l’uso di specifiche forme di energia che vadano in contrasto con gli obbiettivi della Strategia Energetica Nazionale. Ogni precedente atto in tal senso è nullo e deve essere rimosso dai pubblici uffici ed oscurato dalla vista del pubblico.
    6. L’accertamento della violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 non comporta conseguenze penali né alcun obbligo risarcitorio in capo ai responsabili, ma determina la cessazione di diritto del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. e la decadenza da ogni incarico elettivo per violazione del principio di disciplina nell’esercizio delle funzioni, di cui all’art. 54 comma 2 della Costituzione.
    7. Sono devolute alla giurisdizione e procedura esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, o che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi necessari o utili per la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l’energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o nella rete nazionale di gasdotti. Sono altresì devolute al giudice amministrativo le controversie sugli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5.

    Art. 4
    Sicurezza nucleare
    1. I compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza di ogni attività concernente gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, sono attribuiti all’Agenzia di Sicurezza Nucleare.
    2. L’Agenzia di Sicurezza Nucleare è retta da un Consiglio composto da dieci esperti con almeno venti anni di esperienza nel settore nucleare; è finanziata con tributi propri, imposti agli operatori del settore nucleare; ed è amministrata indipendentemente dalle Autorità Civili e Militari dello Stato.
    3. I componenti del Consiglio sono eletti per dieci anni dal Parlamento a scrutinio segreto tra coloro i quali ricoprano i requisiti di cui al titolo III della presente legge. Il personale dell’Agenzia è reclutato esclusivamente per concorso pubblico.
    4. I componenti del Consiglio ed il Personale dell’Agenzia hanno l’obbligo di risiedere almeno tre mesi ogni anno entro il perimetro di un impianto di produzione nucleare primario attivo sotto la sorveglianza dell’Agenzia.
    5. Il controllo e la regolamentazione tecnica degli armamenti nucleari e l’autorizzazione all’impiego difensivo dell’armamento nucleare, sono attribuzione riservata, propria ed esclusiva del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci in assenza o impedimento secondo la legge. L’uso difensivo in via preventiva di armamenti nucleari richiede la controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri in costanza del rapporto di fiducia parlamentare.

    TITOLO II
    Produzione di energia nucleare
    Art. 5
    Autorizzazione alla produzione
    1. Gli operatori privati, di propria iniziativa o su richiesta dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, presentano all’Agenzia il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, con l’indicazione prenotativa dei siti previsti e uno schema di massima degli impianti.
    2. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la Conferenza unificata prevista all' Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni, dall’Agenzia, valutata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 7 della presente legge nella fase di prenotazione del sito e nella fase di progettazione dell’impianto.
    3. A tal fine, l’Agenzia acquisisce copia del programma, cui si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ed entro 120 giorni dalla trasmissione effettua le verifiche richieste e trasmette le proprie determinazioni all'operatore richiedente sulla prenotazione dei siti.
    4. L'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico della prenotazione del sito, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La richiesta interrompe il termine di 120 giorni fino all'acquisizione degli elementi. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia registra la prenotazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto.
    5. Ottenuta la prenotazione, l’operatore può presentare il progetto definitivo di ogni impianto, cui si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, entro 3 anni, a pena di decadenza e messa in disponibilità dei siti prescelti per altri operatori. Il progetto definitivo presentato è approvato entro 60 giorni.
    6. In relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico del progetto l'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La richiesta interrompe il termine di cui al comma precedente fino all'acquisizione degli elementi richiesti.
    7. L’approvazione del progetto definitivo costituisce l’autorizzazione unica di cui al comma 2, e dalla data di essa, salvo accertamento che l’operatore si sia discostato dal progetto senza autorizzazione dell’Agenzia, qualsiasi ulteriore onere posto dall’Agenzia a suo carico, laddove determini l’operatore a rinunziare al progetto, comporterà l’esproprio del cantiere ed il trasferimento a totale carico dello Stato dell’integrale costo già sostenuto per la progettazione e costruzione, maggiorato del 10%, da restituirsi all’operatore quale debito di valore.
    8. La valutazione e l’autorizzazione dell’Agenzia integrano e sostituiscono la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. L'autorizzazione unica vale anche quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, anche ai sensi dell'Art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, previa acquisizione da parte dell'operatore dei necessari atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.
    9. Completata la costruzione degli impianti autorizzati secondo il progetto nessuna altra autorizzazione è richiesta da alcun organo delle PP.AA. all’operatore per l’esercizio dei propri diritti di godimento quale proprietario degli impianti.
    10. L’autorizzazione è illimitata nel tempo, fermo il rispetto delle condizioni di cui all’art. 7, ed il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 8 comma 7 della presente legge (pronta rimozione di rischi indebiti sopravvenuti).

    Art. 6
    Condizioni di autorizzazione
    1. Gli operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza definite con delibera dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, e non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità dettate dall’art. 17.
    2. L'individuazione delle aree idonee del territorio nazionale potenzialmente destinate alla localizzazione degli impianti nucleari di cui programmi presentati dagli operatori è svolta preventivamente dall’Agenzia e segue criteri tecnici, in linea con le migliori pratiche internazionali, atti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente.
    3. Annualmente, l’Agenzia, valendosi dei migliori dati scientifici disponibili, definisce uno schema di parametri esplicativi, pubblicato sul sito dell’Agenzia affinché il pubblico possa formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica appositamente indicato. A seguito della valutazione delle osservazioni, l’Agenzia predispone ogni anno un elenco comprendente almeno 30 siti, identificati tra quelli maggiormente adeguati e lo pone riservatamente all’attenzione degli operatori privati per lo sviluppo dei propri programmi.
    4. Ogni programma sottoposto all’Agenzia deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, almeno i seguenti dati ed informazioni: a) identificazione del soggetto istante completa di denominazione e ragione sociale dell'istante o del consorzio, con i relativi assetti societari e documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche; b) puntuale indicazione del sito destinato all'istallazione dell'impianto e delle titolarità dei diritti che insistono su tale area;
    c) progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, delle principali caratteristiche tecniche, dei principi di funzionamento, nonché la definizione della capacità massima installata;
    d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell'impianto nell'ambito del sito indicato;
    e) documentazione relativa alla sicurezza dell’impianto; f) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali; g) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.
    5. A pena di irricevibilità, ogni progetto definitivo di costruzione presentato all’Agenzia deve comprendere i seguenti allegati: a) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare: 1) manuale per la gestione; 2) regolamento di esercizio; 3) schema di manuale operativo; 4) programma delle prove funzionali a freddo; 5) programma generale di prove con il combustibile nucleare; 6) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità; b) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare; c) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni dei trattati internazionali; d) elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si rendono necessarie; e) studio preliminare di disattivazione dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, e con indicazione dei relativi costi previsti.
    6. L'Agenzia garantisce la rispondenza degli impianti autorizzati ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall'AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall'AEN-OCSE; le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche di impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, previa approvazione dell'Agenzia, sono considerate valide in Italia.

    Art. 7
    Controlli durante l’esercizio degli impianti e sanzioni
    1. Ferme restando le disposizioni in tema di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione, il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile: a) della sicurezza dell'impianto; b) della formazione dei lavoratori dell'impianto, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo; c) dell'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia in materia di sicurezza ed in particolare di quelle attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti; d) dell'attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione stessa.
    2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico dell’Agenzia.
    3. È posta in capo al titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell'impianto in modo sistematico e verificabile, garantendo l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare, di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, di idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione dalle radiazioni ionizzanti, nonché prevedendo e mantenendo risorse finanziarie e umane per adempiere ai suddetti obblighi.
    4. Il titolare dell'autorizzazione unica ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all'interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull' ambiente.
    5. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia un rapporto contenente: a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione; b) le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l'entrata a regime dell'impianto; c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti; d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto Nucleare nell'ambiente; e) la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell'impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione. Il rapporto è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.
    6. L'Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa. I provvedimenti adottati dall'Agenzia vengono resi pubblici sul sito istituzionale e su quello del titolare dell’autorizzazione relativa.
    7. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le salvaguardie, l'Agenzia rileva la presenza di elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l'esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste.
    8. Il titolare dell'autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei termini previsti, le misure di sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni dell'Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione unica potrà proporre all'Agenzia, per l'approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative. Entro i successivi quindici giorni, l'Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l'Agenzia dispone la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica.
    9. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite l’Agenzia può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.
    10. In caso di sospensione dell’autorizzazione, l’Agenzia sequestra provvisoriamente gli impianti e i ricavi dati dall’esercizio dell’impianto e ne assume provvisoriamente i costi, realizzando gli adeguamenti necessari e rivalendosi successivamente dei costi, nella misura non coperta dai ricavi, sul titolare e su ogni società controllante della società titolare, anche con ricorso alla procedura di riscossione tramite ruolo, secondo quanto disposto con regolamento adottato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
    11. In caso di revoca dell’autorizzazione, gli impianti relativi sono trasferiti in proprietà all’Agenzia, ai fini dell’adeguamento coattivo e della successiva vendita all’asta degli impianti.
    12. In caso sospensione o revoca dell’autorizzazione i contratti tra l’operatore titolare di un impianto, i suoi clienti e i suoi fornitori relativi all’impianto, sono imputati di diritto all’Agenzia per la parte relativa all’impianto autorizzato, fino al ripristino dell’autorizzazione al titolare originario o alla avvenuta autorizzazione al titolare degli impianti a seguito di asta.

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    Predefinito re: Presidenza di POL - Ufficio del Presidente Ronnie [XVIII-XIX Leg.]

    Questa è la seconda parte del DDL

    TITOLO III
    Produzione, recupero e smaltimento di elementi radioattivi
    Art. 8
    Produzione, riutilizzo e smaltimento produttivo di combustibili nucleari
    1. La produzione e il riutilizzo dei combustibili possono essere oggetto di programmi e progetti di cui all’art. 5 ferme le condizioni di cui all’art. 6 in quanto applicabili.
    2. L’Agenzia dispone delle riserve uranifere nazionali note (Alpi) e può concederle a titolo oneroso in sfruttamento esclusivo ad operatori privati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per la selezione del migliore offerente.
    3. Gli scopritori di riserve uranifere attualmente ignote possono sfruttarle, a proprio esclusivo beneficio, se titolari della prescritta autorizzazione unica di cui all’art. 5 ferme le condizioni di cui all’art. 6 in quanto applicabili, fermo il versamento dei contributi industriali a favore dell’Agenzia previsti per gli operatori nucleari.
    4. In assenza di operatori che presentino programmi e progetti di riutilizzo comprendenti il riprocessamento ed il bruciamento degli attinidi e la rimessione in ambiente alla radioattività di miniera, l’Agenzia procede a ricercare, sviluppare e predisporre in proprio le soluzioni tecniche e gli impianti necessari alla chiusura del ciclo di combustibile in tal senso.
    5. L’Agenzia può imporre direttamente sugli operatori i costi necessari alla chiusura del ciclo, nei limiti dell’attività di ricerca e sviluppo degli impianti pilota e di un ciclo minimo continuativamente mantenuto per il 5% del volume di combustibile irraggiato in uscita dagli impianti.
    6. La realizzazione degli impianti necessari alla chiusura del ciclo del combustibile con copertura quantitativa integrale o comunque superiore al 5% del volume di combustibile irraggiato in uscita dagli impianti può essere attribuita coattivamente dall’Agenzia agli operatori solo nella misura e distribuzione in cui non determini la diseconomicità della produzione, definita come l’impossibilità di assicurare al titolare un profitto netto dei suoi investimenti nucleari aggregati superiore al rendimento dei titoli di Stato a 10 anni.

    Art. 9
    Disattivazione degli impianti
    1. L'attività di disattivazione degli impianti, a discrezione del soggetto titolare dell’autorizzazione, può essere affidata alla Sogin S.p.A. oppure a un operatore privato specializzato, titolare di altra autorizzazione unica, rilasciata per un programma e per progetti di smantellamenti, ai sensi degli artt. 5 e 6 della presente legge in quanto applicabili.
    2. La Sogin S.p.A., o l’operatore privato, al termine della vita dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi.
    3. La Sogin S.p.A., o l’operatore privato, al termine della vita dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di disattivazione in contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, parere di congruità ad un qualificato organismo terzo.
    4. Il finanziamento delle attività di disattivazione avviene a spese dell’operatore titolare dell’autorizzazione nel corso della vita produttiva dell’impianto, o degli operatori pro-parte titolari di esso durante tale periodo.
    5. Qualora la valutazione dei relativi costi di disattivazione operata dalla Sogin S.p.A., o dall’operatore privato, risulti superiore rispetto a quanto previsto e versato dal titolare dell'autorizzazione unica e si abbia controversia giudiziale intorno ai lavori, l’Agenzia interviene completando a proprie spese le attività, attraverso la Sogin S.p.A. o l’operatore già attivo nel sito, e rivalendosi successivamente sul soggetto che sia risultato soccombente nella controversia.
    6. L’Agenzia emana disposizioni sulla verifica del livello di qualità degli operatori privati specializzati e può, in ogni tempo, sottrarre al loro esercizio l’attività di disattivazione e smantellamento ed attribuire alla Sogin S.p.A. il proseguimento di essa, fermo il pagamento di quanto già maturato.
    7. La Sogin S.p.A. è soggetta ad obbligo di contrarre per lo svolgimento dell’attività di disattivazione in caso di assenza di operatori privati interessati.

    Art. 10
    Sistemazione dei rifiuti radioattivi
    1. Il titolare dell'autorizzazione unica durante la vita produttiva di un impianto è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare derivanti dall’attività economica svolta in esso.
    2. Essi vengono gestiti dall'operatore nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, e possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto stesso in attesa del loro smaltimento definitivo.
    3. Il titolare dell'autorizzazione unica nella fase di disattivazione provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e le prescrizioni di esecuzione impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti presenti nel sito al momento della disattivazione e al loro smaltimento definitivo ai sensi degli artt. 9 e 12 della presente legge.
    4. Il titolare dell’autorizzazione nella fase produttiva è solidalmente responsabile con il titolare dell’autorizzazione nella fase di disattivazione per i costi derivanti dal mantenimento continuativo delle attività di sistemazione del combustibile.
    5. In ogni caso di controversia l’Agenzia assicura comunque la prosecuzione delle operazioni, anticipando le risorse necessarie e rivalendosi sui responsabili, con previo obbligo di infruttuosa escussione del soccombente in sede giudiziale tra di essi.

    Art. 11
    Smaltimento definitivo del combustibile irrecuperabile
    1. Il combustibile irraggiato non utilmente utilizzabile non separabile, o non separabile in via economica dalla frazione di elementi ad alta emivita non eliminabili, o non eliminabili in via economica, può essere destinata allo smaltimento ambientale attraverso programmi e progetti autorizzati ai sensi dell’art. 5 sotto le condizioni di cui all’art. 6 della presente legge in quanto applicabili.
    2. L’Agenzia cura in via primaria che i progetti privilegino lo smaltimento affidato alla sorveglianza passiva (elementi naturali) anziché attiva e che, per quanto possibile, prevedano la dispersione dei rifiuti in elementi radiologicamente inerti in ambiti confinati, quali, a titolo d’esempio, miniere di estrazione esauste.
    3. L’Agenzia può approfondire la possibilità secondaria dello smaltimento in fondali sottomarini, purché sia assicurato l’imbrigliamento chimico degli elementi ad alta emivita in composti molecolari più pesanti dell’acqua e protetti da involucri fisici ad alta resistenza, e conserva la facoltà di abilitare a tale diversa forma di smaltimento gli operatori.
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    TITOLO IV
    Disposizioni organizzative, finanziarie e penali

    Art. 12
    Organizzazione dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare

    1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti.
    2. Il Presidente dell'Agenzia è scelto dal Consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le riunioni del Consiglio. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del Presidente e di almeno due membri del Consiglio o della maggioranza del Consiglio. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
    3. Il Direttore Generale dell’Agenzia è nominato dal Consiglio e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura.
    4. Il Consiglio approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia. Tale regolamento è successivamente proposto dal Consiglio dei Ministri al Capo dello Stato, senza modifiche, come Decreto del Presidente della Repubblica.
    5. Il Collegio dei Revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti, e vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e la regolarità della gestione.
    6. Nove componenti del Consiglio dell’Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, per un terzo su proposta del Consiglio dei Ministri, per un terzo su proposta della Camera e per un terzo su proposta del Senato.
    7. I tre componenti designati dal Consiglio dei Ministri devono comprendere: a) almeno un manager che abbia già ricoperto l’incarico di amministratore in società finanziarie quotate aventi fatturato non inferiore a cinque miliardi di Euro; b) almeno un magistrato ordinario componente della Corte di Cassazione, sezioni civili; c) almeno un Generale che abbia guidato reparti specializzati nella protezione Nucleare Batteriologica e Chimica nelle F.F. A.A..
    8. I tre componenti designati dalla Camera dei Deputati devono comprendere almeno due professori ordinari universitari o ricercatori di prima fascia in enti di ricerca nazionali e internazionali in ambito chimico, fisico o nucleare, con esperienza in ambito nucleare, e almeno un ricercatore di prima fascia dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
    9. I tre componenti designati dal Senato della Repubblica devono comprendere almeno due professori ordinari universitari o ricercatori di prima fascia in enti di ricerca nazionali e internazionali nell’ambito dell’Ingegneria nucleare, e almeno un dirigente medico primario del Servizio Sanitario Nazionale in ambito radio-oncologico.
    10. Il decimo componente del Consiglio dell’Agenzia, che alla nomina assume immediatamente le funzioni di Presidente, è periodicamente designato dai componenti del Consiglio in carica alla cessazione del mandato tra personalità esterne al Consiglio in possesso di uno tra i diversi requisiti per la nomina a componente del Consiglio.
    11. A pena di decadenza il Presidente, i Consiglieri e i Dirigenti dell’Agenzia non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. È loro consentito tenere corsi universitari retribuiti ed assumere incarichi nella IAEA e nella AEN-OCSE. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.
    12. Per almeno 24 mesi dalla cessazione dell'incarico, Presidente, i Consiglieri di Amministrazione e i Dirigenti dell’Agenzia non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni.
    13. I compensi spettanti ai componenti del Consiglio dell'Agenzia sono determinati in misura proporzionale alla retribuzione media dei componenti degli organi amministrativi delle società titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia. Il Consilio dell’Agenzia definisce le retribuzioni del personale dell’Agenzia tenendo conto delle retribuzioni correntemente praticate per i dipendenti delle società titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia.
    14. Ogni componente cessato è sostituito, per un intero nuovo mandato, dall’organo che lo designò.
    15. I componenti del Consiglio dell’Agenzia, cessati dal mandato, hanno facoltà di restare dipendenti a tempo indeterminato dell’Agenzia e venire assegnati a mansioni dirigenziali, purché mantengano la residenza effettiva almeno tre mesi l’anno all’interno nel perimetro di impianti nucleari di primario rilievo produttivo. In tal caso, restano valide le incompatibilità di cui al comma 11.

    Art. 13
    Compiti dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare

    1. L'Agenzia persegue i seguenti compiti:
    a) emana direttamente, e/o propone ai competenti organi, regolamenti, standard e procedure tecniche in ambito nucleare, curando la verifica di essi presso gli operatori;
    b) definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;
    c) pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie del settore.
    2. Gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti ed a partecipare alle prove richieste.
    3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia può avvalersi della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente e della Polizia di Stato.
    4. L'Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive, e diffidare i titolari delle autorizzazioni al ripristino delle condizioni di esercizio dovute.
    5. L’Agenzia può irrogare sanzioni in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei titolari di autorizzazione alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, salvo che il fatto non costituisca reato.
    6. Le sanzioni possono consistere in sanzioni pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché nella sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e nella revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
    7. L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare.
    8. L'Agenzia è di diritto parte lesa in caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa a carico di operatori del settore nucleare, si costituisce in ogni giudizio relativo e procede a citare in giudizio gli autori sulla base delle segnalazioni ricevute dal pubblico. Essa altresì si rende disponibile all’Autorità Giudiziaria Ordinaria quale consulente tecnico in procedimenti in materia nucleare.

    Art. 14
    Finanziamento dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare

    1. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, i titolari di autorizzazione sono tenuti al versamento di un corrispettivo annuale determinato dall'Agenzia, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi. L'agenzia può avvalersi della riscossione mediante ruolo per l'esazione dei diritti.
    2. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati.
    3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento.
    4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.
    5. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare, lo Stato provvede con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 100.000.000 euro annuali, dall'anno 2018. Tale stanziamento è proporzionalmente ridotto, fino ad annullarsi, al crescere degli introiti dell’attività dell’Agenzia.
    6. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    7. La misura del contributo di cui al comma 1 è determinata ogni tre anni dall’Agenzia, ove possibile assumendo a parametro analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto altresì della stima delle possibili sussidiarietà rispetto alle operazioni per la disattivazione degli impianti presentate dagli operatori nella fase autorizzativa, nonché dei costi di cui all’art. 15.

    Art. 15
    Vantaggi per le comunità circostanti gli impianti nucleari

    1. Nelle aree abitate immediatamente circostanti gli insediamenti autorizzati dall’Agenzia, finché ne perduri l’attività produttiva, la fornitura di energia elettrica è resa gratuita o meno onerosa in modo decrescente in proporzione alla distanza degli abitati dagli impianti, con provvedimenti propri dell’Agenzia, a carico dell’Agenzia.
    2. L’ambito di vicinanza, e la quota di abbattimento del costo per utenza, sono definiti dall’Agenzia prima della comunicazione alle popolazioni dell’insediamento autorizzato e rimangono immutabili dopo di essa.
    3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano altresì alle forniture d’acqua, allo smaltimento dei rifiuti ed ai controlli sanitari preventivi non a carico del SSN e riferibili a patologie radio-oncologiche.
    4. Al momento della determinazione dei parametri di vicinanza, l’Agenzia cura che dall’attuazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possano derivare in alcun caso eccessivi oneri per gli operatori titolari di autorizzazione, valendosi della collaborazione di società di valutazione dei costi di primario livello, reperite sul mercato con procedura di gara.
    5. A garanzia del mantenimento della convenienza, i criteri di cui al comma 4 sono resi linearmente riducibili con il diminuire dei prezzi di mercato dell’energia e degli altri servizi prodotti dagli operatori autorizzati, su base annuale.
    6. L’abbattimento dei prezzi è effettuato nelle strutture eroganti i servizi elettrici, idrici, di smaltimento e sanitari incentivati, prima dell’emissione delle relative fatture. In nessun caso può essere richiesto agli abitanti delle zone di contribuire con propri oneri burocratici alla determinazione di quanto incentivo sia loro singolarmente dovuto.
    7. A garanzia della sicurezza, il Ministero della Difesa e il Ministero degli Affari Interni, a proprio carico, dispongono il posizionamento di idonei armamenti antiaerei e presidi di forza pubblica in funzione antiterroristica nelle aree circostanti gli impianti dei soggetti titolari di autorizzazioni.
    8. A garanzia dell’ordine pubblico, nelle aree incentivate, è proibito qualunque assembramento pubblico a scopo di manifestazione riferito o riferibile agli impianti dei soggetti titolari di autorizzazioni.
    9. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche alle aree interessate dal transito di mezzi dell’Agenzia o dei soggetti titolari di autorizzazioni, per un raggio di almeno diecimila metri da esse.

    Art. 16
    Incompatibilità degli operatori

    1. Non possono comunque essere autorizzati allo svolgimento delle attività di costruzione e di disattivazione degli impianti i soggetti:
    a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
    b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
    c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
    d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
    2. L'operatore attesta l'insussistenza delle condizioni ostative mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
    3. Ai fini degli accertamenti relativi alle condizioni ostative, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    TITOLO V
    Disposizioni finali

    Art. 17
    Entrata in funzione dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare

    1. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei Ministri, la Camera ed il Senato avviano le procedure di nomina dei Consiglieri dell’Agenzia, i quali sono immessi nella disponibilità dei fondi a decorrere dall’elezione del Presidente dell’Agenzia. In pari termine, il Ministero dell’Economia e Finanze nomina i Revisori dei conti.
    2. Trascorsi 60 giorni dall’elezione del Presidente, l'Agenzia assorbe le strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia.
    3. L'Agenzia svolge le funzioni di esse senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    4. Ogni disposizione contraria alle disposizioni della presente legge, anche ove costituisca legge speciale se precedente, è abrogata.

    Art. 18
    Campagna di informazione

    1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare", avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un'apposita convenzione, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e prevedendo, nell'ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell'ISPRA, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
    2. Il programma di cui al comma 1, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e finanze, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione, sono definiti da un soggetto di particolare competenza nel settore, individuato nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, al quale sono altresì affidate l'ideazione, la programmazione e la realizzazione della campagna medesima.
    3. La campagna di informazione di cui al comma 1 è condotta avvalendosi dei migliori e più moderni mezzi di comunicazione di massa disponibili, come la creazione di un adeguato portale internet di riferimento e approfondimento con modalità di interazione con l'utenza, e ricorrendo altresì al supporto del sistema tecnico-scientifico e industriale nazionale.
    4. La campagna di informazione di cui al comma 1 è avviata entro i 90 giorni successivi all'approvazione di cui al comma 2.
    5. In considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza, la campagna di informazione è realizzata mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

  7. #27
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    Le comunico che sono poi state dalla Camera le due seguenti Mozioni

    Mozione C@scista sulla tassazione impianti di telecamere urbane



    "Considerato che negli ultimi tempi sono state elevate diverse contestazioni da parte delle Direzioni Territoriali del MiSE di "aver rilevato presso le Amministrazioni comunali ripetute problematiche conseguenti la carenza dei necessari dati informativi relativi agli obblighi di legge previsti per l'installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica";

    Considerato che a tali contestazionisono sone seguite formali contestazioni del mancato pagamento dei diritti amministrativi per tali reti di trasmissione dati;

    Visto l'articolo 104 del dlgs 259/03 che vieta l'installazione od esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo senza autorizzazione da parte del ministero,
    Considerato che questa norma trae fondamento dal fatto che le frequenze radio sono beni preziosi a disponibilità limitata;

    Considerato che il suddetto decreto legislativo vieta ad un ente locale di realizzare una rete di trasmissione dati aperta al pubblico, se non tramite una azienda appositamente creata o delegata;

    Ritenuto che tali norme contrastino con le necessità degli enti locali di garantire, anche tramite strumenti elettronici, quali le telecamere di sorveglianza ad uso pubblico, la sicurezza dei cittadini che risiedono o transitano nell'ambito del territorio di competenza,

    LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA COMUNITA’ DI POL

    INVITA

    Il parlamento italiano a:
    - abolire l'obbligo del versamento di tale canone per i municipi che, tramite società appositamente delegate, installino telecamere ai fini della sicurezza della popolazione, utilizzando, ove non altrimenti possibile, reti wireless di tipo radiolan od hyperlan,
    - delegare agli ispettorati territoriali del MiSE, in accordo con i municipi coinvolti, l'accertamento che tali reti vengano impiegate esclusivamente per la trasmissione di segnali video o di allarmi provenienti da sensori dedicati alla sicurezza della popolazione, ed accessibili solamente dagli uffici municipali preposti alla sicurezza ed alla Pubblica Sicurezza."
    Mozione thomas lenin-Garat su abolizione legge Fornero ripresentata dal gruppo PSDL


    LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA COMUNITA’ DI POL

    Tenuto conto sia degli effetti oggettivamente depressivi sul mercato del lavoro che sull'economia in generale, sia delle più generali difficoltà che si sono create alle nuove generazioni ad inserirsi nel mercato del lavoro e quindi a potersi costruire una prospettiva futura a seguito delle riforme apportate negli ultimi anni alla regolamentazione del mercato del lavoro, sia durante il Governo Monti, sia durante il più recente Governo Renzi

    Si invita il parlamento italiano:
    ad abolire la legge Fornero per quanto riguarda la nuova disciplina sulle giuste cause di licenziamento, nonchè il cosidetto Job Act e tutti i suoi decreti attuativi, fatta eccezione per la parte relativa all'abrogazione e la riforma di alcune forme di contratti di lavoro speciali e quella relativa all'introduzione dei nuovi ammortizzatori sociali contro la disoccupazione volontaria, in maniera tale da reintrodurre la disciplina antecedente, in attesa di una riforma complessiva del mercato del lavoro tale da garantire flessibilità e sicurezza, sul modello europeo.
    Invita inoltre sia ad introdurre un regime transitorio per i contratti di lavoro firmati durante il periodo di efficacia delle suddetta normativa, in maniera tale da garantire che questi sopravvivano all'abolizione della normativa

  8. #28
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito re: Presidenza di POL - Ufficio del Presidente Ronnie [XVIII-XIX Leg.]

    Egregio Presidente @C@scista,
    a seguito di esame dei testi approvati e a me sottoposti, Le comunico le decisioni prese:

    1) Il DDL sull'Energia Nucleare del Governo Undertaker è firmato;

    2) La mozione Thomas Lenin - Garat sulla Legge Fornero, già rinviata in una prima occasione, è firmata ai sensi dell'art. 22 co. 3 della Costituzione;

    3) La mozione C@scista sull'abolizione della tassa sulle telecamere è firmata.

    Ringrazio Lei, Presidente @C@scista del lavoro e per la proficua collaborazione di questi mesi, e rivolgo lo stesso pensiero al Primo Ministro @Undertaker.

    Ronnie
    Presidente di POL
    Dato in POL, addì 17-VI-17





    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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    Presidente di Progetto Liberale

  9. #29
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    Predefinito Re: Presidenza di POL - Ufficio del Presidente Ronnie [XVIII-XIX Leg.]

    .
    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    Il Presidente di POL
    On. Ronnie




    Svolte consultazioni con le Forze Parlamentari, il Presidente della Camera e i Presidenti Emeriti; in adempimento del proposito più volte annunciato e premesso negli scorsi mesi, nonché in ossequio alle decisioni politiche fondamentali alla base dell'alleanza del centrodestra di POL, risultata vincitrice nelle ultime elezioni generali di Politica Online

    nomina l'On. Occidentale Primo Ministro del Governo di POL

    dà incarico pertanto all'On. @occidentale di formare il Governo, proponendo in questa sede quanto prima i Ministri che egli ritiene necessari avere al suo Consiglio, perché si possa valutare e provvedere presto alla loro nomina;

    manda altresì al Presidente della Camera dei Deputati On. @C@scista per gli adempimenti di sua spettanza, affinché sia convocata la seduta per il voto di fiducia al Primo Ministro, nei tempi che riterrà opportuni.

    dato in POL addì 13 - VII - 2017
    RONNIE

    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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    Presidente di Progetto Liberale

  10. #30
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    Predefinito Re: Presidenza di POL - Ufficio del Presidente Ronnie [XVIII-XIX Leg.]

    Presidente @Ronnie in qualità di presidente della Camera le comunico che la Camera dei deputati ha approvato 4 mozioni
    Mozione del Governo Occidentale sulla riforma per velocizzare i tempi dei processi


    Premessa
    Uno dei piu antichi e gravi problemi irrisolti dell’Italia è purtroppo da decenni l’inaccettabile lentezza dei processi civili e penali su cui nessun governo ha mai cercato seriamente di intervenire (con governo sciagurati che hanno sprecato decenni solo per tentare riforme dettate da interessi personali o di casta come il falso in bilancio o l’aumento dei tempi della prescrizione invece di concentrarsi sul vero problema).

    I fascicoli accumulati superano i 6 milioni a cui si devono aggiungere i 3,5 milioni circa di procedimenti penali. Le sole pratiche relative ai procedimenti civili pendenti occuperebbero una superficie pari a 74 campi da calcio grandi come San Siro. Una montagna di carta che, in termini economici, si traduce in quasi 96 miliardi di euro di mancata ricchezza. L'abbattimento del 10% dei tempi della giustizia civile potrebbe determinare un incremento dello 0,8% del Pil, secondo l'ultima stima di Confindustria
    Abnorme la durata dei fallimenti, più di 10 anni in media, non è da meno la giustizia tributaria. La durata media di un processo civile ordinario di primo grado si triplica da Torino a Messina, da 500 a 1.500 giorni. I dati dicono che la produttività dei tribunali nei procedimenti civili è calata dal 2014 al 2016 in tutto il territorio nazionale (la produttività è data dal rapporto tra il numero di procedimenti definiti e i giudici che se ne occupano) e spiegano che al Sud va anche peggio che al Centro Nord. Non solo: dicono che «i divari non dipendono da carenze di organico dei giudici e del personale amministrativo» e che questo «potrebbe dipendere da aspetti organizzativi»


    Dispositivo
    La Camera dei deputati di POL invita il governo Italiano ad adottare una riforma organica complessiva della giustizia finalizzata unicamente al miglioramento dell’efficienza e della velocità dei processi civili e penali.

    Punto centrale della riforma dovrà essere la previsione di un sistema in cui la carriera della magistratura (valutata dallo stesso Consiglio superiore della Magistratura)sia strettamente legata all’efficienza dimostrata da ciascun magistrato nella conduzione e nella durata dei processi da loro condotti.
    I giudici che in piu di tre processi hanno impiegato piu di 4 anni nel primo grado o nel secondo grado di giudizio o in Cassazione perderanno il diritto all'aumento dello stipendio per almeno 7 anni e non potranno ottenere nessuna promozione nella carriera per almeno 5 anni

    I magistrati che hanno presieduto processi civili o penali la cui durata è piu breve della media nazionale dei processi avranno diritto ad un aumento del 20% dello stipendio. si chiede inoltre di intervenire nell’organizzazione complessiva degli uffici dei tribunali civili e penali per cercare di aumentare l’efficienza del sistema incentivando una maggiore circolazione delle informazioni sia nell’ambito di un Ufficio che tra Uffici e Sedi differenti.


    Nelle cause civili prima del processo deve inoltre diventare obbligatorio il ricorso al tentativo di conciliazione tra le parti ,conciliazione che puo' essere sia giudiziale (ad opera dello stesso magistrato) che extragiudiziale ad opera di un tentativo di mediazione di appositi mediatori extragiudiziali iscritti ad un albo

    Si chiede inoltre di introdurre nell’ordinamento italiano il principio di limitare strettamente la pratica del ricorso in Cassazione nei processi civili ricorso che non deve piu essere strumentalmente utilizzato come un terzo grado di merito mascherato ma limitato esclusivamente ai casi eccezionali di violazione della legittimità durante il primo ed il secondo grado

    Si propone di aggiungere nel codice di procedura civile oltre alla previsione del risarcimento dei danni alla controparte, prevista dall'art. 96 del C.p.c., un ulteriore risarcimento allo Stato per compensare il tempo e le risorse sprecate per una causa fasulla o superflua

    Altro punto centrale della riforma deve essere inoltre il raddoppio dei tempi attualmente previsti per la prescrizione dei processi penali in modo che gli avvocati non siano incentivati a puntare sulla dilatazione dei tempi dei processi per ottenere l’assoluzione dei loro clienti.
    Si propone inoltre una riforma del codice di procedura penale che limiti la possibilità di ricorso in campo penale per chi patteggia, ammettendo unicamente il ricorso in cassazione per vizi di forma e non il ricorso di merito in appello. Si propone altresì un'ulteriore riforma dello stesso codice penale che preveda la possibilità di aggravare la pena in appello rispetto a quanto stabilito dal giudice nel primo grado di giudizio anche quando a ricorrere è l'imputato

    Mozione del PCF contro la promozione per legge per tutti alle scuole elementari e medie


    Tenuto conto che il governo Gentiloni ha approvato le deleghe della riforma del precedente governo Renzi prevedendo che “le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento solo parzialmente raggiunti “ e la bocciatura sarà possibile solo se tutti gli insegnanti del consiglio di classe saranno d'accordo” e "solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione"
    Considerato che con questa riforma basterà un solo parere contrario per fare scattare la promozione automatica nella scuola elementare
    Preso atto che anche nella scuola media la promozione sarà quasi automatica e diventerà la regola generale dato che il decreto prevede che “potrà scattare la promozione in presenza di insufficienze in una o più discipline” e la bocciatura sarà limitata ai casi eccezionali e rari di “gravi infrazioni disciplinari” o “mancata acquisizione dei livelli di apprendimento”

    Il Parlamento di POL chiede
    L’abrogazione di questa riforma che abolisce la meritocrazia nella scuola

    Il Parlamento Virtuale infatti ritiene che il principio della “promozione agevolata” a prescindere totalmente dal merito e dall'impegno dello studente crea i presupposti per attribuire allo studio il senso di una pura finzione formale burocratica (dietro il quale può tranquillamente starci anche il nulla tanto si ottiene la stessa valutazione)
    Mozione del deputato Garat sulla Catalogna

    A seguito dei fatti avvenuti in Spagna negli ultimi giorni

    Tenuto conto sia del modo discutibile con cui è stato condotto il referendum sull'indipendenza della Generalità Catalana dallo Stato Spagnolo, sia della reazione eccessiva che il Governo Spagnolo ha adottato a fronte dell'attuazione del referendum da parte delle autorità catalane

    Il Parlamento di POL invita il Governo Italiano a far sua la dichiarazione e le posizioni adottate da Junker, Presidente della Commissione Europea a nome dell'UE, condannando sia la violenza causata dalla reazione del Governo Spagnolo, sia le forzature politiche e procedurali delle autorità catalane, pur nel rispetto del desiderio espresso da parte della popolazione catalana, di ottenere l'indipendenza dalla Spagna.
    Mozione del deputato Lord Attilio contro il Jobs Act

    Se questa legislatura vuole proporsi in discontinuità con quelle precedenti, i comunisti la sfideranno proprio sul terreno più spinoso e che dimostrerà platealmente le intenzioni di questo governo. Questa riforma del lavoro vergognosa, il Jobs Act, di fatto abolisce l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori oltre che il contratto a tempo indeterminato, sostituito dal contratto indeterminato a tutele crescenti, ma di fatto abolendo il contratto a tempo indeterminato dato che il lavoratore licenziato non è più tutelato ma è costretto a sobbarcarsi pesanti spese processuali nel caso voglia essere reintegrato o se non altro risarcito; l'intento è chiaro, dato che processualmente una grande azienda può più facilmente avere ragione su un singolo dipendente, anche constatando la generale arrendevolezza dei sindacati sulla questione (se non proprio aperta collaborazione con il padronato). Dunque questa riforma è un gravissimo passo indietro nei diritti dei lavoratori e costituisce, insieme alla legge Fornero, un attacco diretto del padronato alla nostra seppur fragile democrazia.

    Pertanto come deputato richiedo l'abolizione dei seguenti procedimenti legislativi, componenti la riforma demoninata Jobs Act:

    Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
    Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
    Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;
    Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;
    Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
    Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
    Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149;
    Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
    Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
    Ultima modifica di C@scista; 31-10-17 alle 10:13

 

 
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