Originariamente Scritto da
Daniele
Presidente Ronnie, Le sottopongo per la firma il Disegno di Legge Costituzionale per le elezioni di settembre 2018 e maggio 2019 approvato all'unanimità dalla Camera Alta. Tale provvedimento posticipa l'elezione generale prevista per giugno di quest'anno, a settembre, prorogando la durata della legislatura e regolando anche le elezioni di maggio 2019 per agganciare le elezioni del 2019 alle elezioni europee.
Disegno di Legge Costituzionale per le elezioni di settembre 2018 e maggio 2019
Art. 1
Proroga della legislatura
In deroga all'art. 8 co. 2 Cost., la Legislatura iniziata a seguito delle elezioni tenute dal 17 al 22 di giugno 2017 è prorogata fino al 30 settembre 2018.
Gli organi costituzionali elettivi sono conseguentemente prorogati nell'esercizio, nella pienezza delle loro funzioni, fino al termine di cui all'articolo precedente.
Entro il termine di cui al primo comma saranno aperte nuove elezioni politiche generali.
Art. 2
Proroga dei termini del procedimento elettorale
In deroga all'art. 1 co. 1 della L. Elett. il decreto di indizione delle nuove elezioni sarà emanato entro il 15 luglio 2018.
In deroga all'art. 1 co. 3 della L. Elett. l'Amministrazione avrà 5 giorni per indicare la data di votazione prescelta nei limiti di cui all'art. 1 della presente Legge.
In deroga all'art. 3 co. 2 della L. Elett. la discussione di presentazione delle liste resterà aperta fino al termine della pausa istituzionale di agosto.
Art. 3
Data delle elezioni 2019 e regime dei deputati e del presidente eletto
Le istituzioni elette in ottemperanza all'art. 1 della presente legge avranno il normale mandato annuale, decorrente dall'elezione.
Nondimeno, vista la celebrazione delle elezioni europee dal 23 al 26 maggio dell'anno 2019, le elezioni di POL saranno anticipate e svolte in contemporanea, in modo da concludersi nelle giornate del voto, insieme con le elezioni europee.
I candidati risultati eletti in tali elezioni acquisiranno lo status giuridico di deputati e presidente "eletti", in forza del quale, fino alla data del loro ingresso nella pienezza delle funzioni, avranno i diritti di intervento, iniziativa legislativa ed emendamento, nella Camera del Parlamento di Pol, senza diritto di voto.
Fanno eccezione al comma precedente i candidati che siano stati rieletti, i quali mantengono i poteri precedenti e passano ai nuovi alla scadenza regolare.
Art. 4
Norma interpretativa
La presente legge ha carattere eccezionale, limitato alle legislature in essa considerate, e non modifica le disposizioni della Costituzione e della Legge Elettorale, le quali restano esclusivamente sospese (e temporaneamente integrate/sostituite) con riferimento a quanto necessario, ed esclusivamente per il tempo necessario, per consentire una completa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della presente legge.
Ogni altra norma non espressamente considerata è tacitamente sospesa in quanto sia necessario a consentire l'attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della presente legge.
Il Presidente della Camera Alta
Daniele