Proposta di legge sulla riscossione delle imposte sul reddito da parte di Equitalia (o del ente di riscossione destinato a succedere ad Equitalia)
Preambolo
Il Disegno di legge in esame reca modifiche ed integrazioni al D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.
Con tale intervento normativo non si procede ad una riforma dell’intera materia, ma si vogliono porre limiti e correttivi alla disciplina esistente.
In particolare tale intervento si rende necessario come conseguenza di una situazione generale che si è venuta a creare in tutta Italia a seguito di particolari comportamenti posti in essere da Equitalia, concessionario della riscossione dei crediti erariali e contributivi. Sebbene sia un sacro dovere quello di pagare le imposte sulla base della capacità contributiva e i contributi previdenziali dei lavoratori la procedura di riscossione coattiva portata avanti dal suddetto concessionario ha riguardato, anche per importi relativamente bassi, beni strumentali e crediti delle imprese nonché fabbricati residenziali destinati ad abitazione principale .
Lo scopo di tale intervento normativo è quello di contemperare l’attuazione pratica e coattiva della necessaria riscossione fiscale con il diritto al lavoro ,la libertà d’impresa e il diritto alla proprietà dell’abitazione .
Dispositivo
Art. 1 – Oggetto e finalità
Le disposizioni della presente legge recano modifiche ed integrazioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito al fine di regolamentare le procedure di pignoramento di beni mobili e di espropriazione immobiliare previste dal DPR 602 del 29 settembre 1973
Art. 2 – Modifica all’art. 72bis D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 in materia di pignoramento dei crediti verso terzi
All’art. 72bis D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Il pignoramento nei confronti di esercenti arti, imprese e professioni può avvenire per un massimo del 20 per cento dei crediti del debitore verso terzi detenuti al momento della notifica dell’atto di pignoramento.”
Art. 3 – Introduzione dell’art.72ter D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 in materia di divieto di pignoramento di beni mobili strumentali nei confronti di esercenti arti, imprese e professioni
Comma 1.
Nel D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 si introduce il seguente articolo: “ Articolo 72ter – Divieto di pignoramento di beni strumentali nei confronti di esercenti arti, imprese e professioni.
Comma 2.
I beni mobili strumentali all’esercizio di arti, imprese e professioni non sono pignorabili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell’Economia e Finanza, con proprio decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili ai fini della presente disposizione di legge”.
Art. 4 – Modifica all’art. 76 D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 in materia di espropriazione immobiliare
Comma 1.
All’art. 76 D.P.R. 600 del 29 settembre 1973 dopo il primo comma viene aggiunto il seguente: “1-bis. Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare di edifici abitativi destinati ad abitazione principale della persona fisica debitrice soltanto per importi superiori al 20 per cento del valore dell’immobile determinato sulla base della Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio”
Comma 2.
All’art. 76 D.P.R. 600 del 29 settembre 1973 dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: “3. I beni immobili strumentali all’esercizio di arti, imprese e professioni non sono espropriabili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell’Economia e Finanza, con proprio decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni immobili ai fini della presente disposizione di legge.”
Comma 3
All’art. 2,(del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”) viene previsto che, nei confronti di esercenti arti, imprese e professioni, possano essere pignorati crediti per un massimo del 20% di quelli posseduti Con tale norma si vuol garantire la necessaria liquidità indispensabile per il proseguimento dell’attività economica. – all’art. 3, viene prevista la totale impignorabilità dei beni mobili strumentali all’esercizio di arti, imprese e professioni. Si vuole garantire, con tale norma, la possibilità al debitore di proseguire nella propria attività e la tutela del posto di lavoro degli eventuali dipendenti. Cosa che non potrebbe essere fatta nel caso di pignoramento degli strumenti indispensabili per lo svolgimento dell’attività economica. Viene rimesso al Ministero il compito di determinare nello specifico i criteri di strumentalità dei beni mobili, criteri che verranno necessariamente mutuati dai principi contabili nazionali ed internazionali.
Comma 4
All’art. 4 comma 1 si introduce un limite minimo per l’espropriazione immobiliare di unità immobiliari destinate ad abitazione principale del debitore. In particolare la norma prevede che non si possa procedere all’espropriazione per somme inferiori al 20% del valore dell’immobile. Tale 20% deve essere calcolato sulla base del valore determinato mediante le rilevazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare a cura dell’Agenzia del Territorio. E comunque, a prescindere, dal valore ottenuto con l’applicazione della suddetta percentuale non potrà essere iniziata una procedura di espropriazione per un importo, in valore assoluto, inferiore a 20.000,00 euro. Con tale norma si intende tutelare il diritto alla casa, in particolare tale diritto non può essere violato per cifre irrisorie rispetto al valore dell’immobile. Si precisa che tale limite vale solo per le abitazioni principali e non per l’eventuale restante patrimonio immobiliare del debitore.