Diritto penale. I confini del favoreggiamento
Affitto giusto ai clandestini
Affitto giusto ai clandestini - Il Sole 24 ORE
MILANO Affittare a clandestini a 50, 60 euro si può. Non costituisce favoreggiamento. Almeno per la Cassazione che, con la sentenza n. 27543 depositata ieri, ha fornito alcune indicazioni sulla fisionomia del reato accogliendo il ricorso di un uomo che si era visto condannare dalla Corte d'appello di Napoli per avere subaffittato lo stabile di cui era locatore a 16 cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno. La sanzione era stata di tre mesi di reclusione e 3mila euro di multa, dopo che era stata messa in evidenza la destinazione dell'immobile a call center, la qualità di locatario dell'imputato, la causale del versamento mensile delle somme di denaro (50, 60 euro appunto) da parte degli stranieri e la consapevolezza da parte dell'uomo della loro condizione di clandestinità. La Cassazione, però, ha accolto l'impugnazione della difesa, ricordando innanzitutto che, perché possa essere contestato il reato di favoreggiamento, non basta che l'imputato abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini mettendo a loro disposizione alloggi in affitto. Serve anche il dolo specifico, rappresentato dall'obiettivo di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri che si realizza quando vengono imposte ai clandestini condizioni particolarmente onerose. L'invito della Cassazione ai giudici è perciò quello di accertare con attenzione se dalla firma del contratto si è voluto trarre un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero che si trova nella posizione di contraente debole, imponendogli condizioni particolarmente difficili se non impossibili da sostenere. La pronuncia messa sotto esame, invece, si è limitata a dare rilevanza alla sola destinazione dell'immobile, evitando qualsiasi indagine sulle condizioni e clausole del contratto che l'imputato aveva siglato con i 16 immigrati clandestini quando invece l'affitto, vista la zona di collocazione dell'immobile, poteva anche essere considerato congruo. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Venerdí 16 Luglio 2010