The Post Internazionale
Pubblicare foto intime dell'ex fidanzata per vendetta. Si tratta del cosiddetto revenge porn, la porno vendetta. Quello di cui morì Tiziana Cantone, la ragazza che arrivò a suicidarsi dopo che un video che la ritraeva fece il giro della rete, condiviso e inviato sui social migliaia di volte.
Il revenge porn consiste nel pubblicare foto e video di atti sessuali per vendetta da parte di ex partner, naturalmente senza consenso. Molti uomini, che sono in possesso di foto delle ex fidanzate nude o di video in momenti intimi, non esitano a renderle pubbliche per creare loro un danno, per umiliarle.
Le conseguenze, non solo psicologiche ma anche sociali, sono spesso devastanti per le vittime, anche per quelle che non arrivano al gesto estremo del suicidio.
In Italia, a differenza di altri paesi, come Israele, Germania, Regno Unito, 34 Stati degli Stati Uniti e Australia, non esiste una legge specifica sul revenge porn che tuteli le vittime. Rientra nella fattispecie del reato di diffamazione e di violazione della privacy, ma affidarsi al garante della privacy o ricorrere in giudizio richiede periodo assai lungo.
Nel settembre del 2016 è stata presentata una proposta di legge per l'introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti. La proposta in questione prevede di punire con la reclusione da uno a tre anni per chiunque diffonde immagini private, e la pena è aumentata della metà se il fatto è connesso dal partner.
Proprio il 23 febbraio 2017 il Garante per la Privacy ha avviato una istruttoria sul caso di Tiziana Cantone per indurre i principali motori di ricerca come Google e Yahoo a giustificare le ragioni per cui tra i risultati di ricerca risultino ancora indicizzate pagine sulle quali sono pubblicate immagini e video pornografici della ragazza.
Il testo della proposta di legge:
"Il cosiddetto revenge porn è l’espressione anglosassone con cui si indica la pubblicazione sul web di foto o video, anche molto intimi ed espliciti, a scopo di vendetta. Spesso accade che la diffusione di un certo tipo di immagini o video pornografici segua la fine di una relazione sentimentale e venga utilizzata come strumento di vendetta nei confronti delle vittime, che sono prevalentemente donne.
La vendetta porno è l’esempio più estremo di come, in certi casi, le nuove tecnologie vengano utilizzate da alcuni uomini con l’unico scopo di esercitare il potere e il controllo sulle donne. Sono sempre più numerose le vicende di cronaca che vedono protagoniste giovani donne che, senza aver espresso alcun consenso, scoprono online, sui social network, proprie immagini intime, ormai condivise da un numero molto elevato di utenti, quindi divenute virali.
Si tratta di episodi gravissimi, che hanno ripercussioni a livello psicologico inimmaginabili, spingendo in alcuni casi le vittime fino a gesti estremi. Negli Stati Uniti d’America il fenomeno del revenge porn è riconosciuto a livello giuridico e conseguentemente perseguito, in molti stati. Le leggi vigenti in Italia non riescono a contrastare adeguatamente il fenomeno dei video privati diffusi per vendetta: per questo serve una normativa adeguata al periodo storico che stiamo vivendo.
Sarebbe opportuno il riconoscimento di questo reato al pari dell’estorsione, perché si configura come un grave delitto contro la privacy, oltre a essere un delitto di genere, perpetrato quasi esclusivamente nei confronti delle donne. La presente proposta di legge prevede l’introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato che si manifesta attraverso la pubblicazione via internet di contenuti pornografici, sia fotografici che video, senza l’esplicito consenso dei soggetti interessati.
La pubblicazione online di simili contenuti è punita con la reclusione da uno a tre anni e la pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
Dopo l’articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente: Art. 612-ter. – (Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti). – "È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque pubblica nella rete internet, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l’intento di causare un danno morale alla persona interessata. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa".