TRENTO. Per la prima volta viene riconosciuta anche in Italia a 2 uomini la possibilità di essere considerati padri di 2 bambini nati negli Usa grazie a maternità surrogata. La decisione, che nel sito «www.articolo29.it» viene definita «storica», è stata presa dalla Corte d’Appello di Trento che con un’ordinanza ha disposto il riconoscimento di efficacia giuridica «al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri e il loro padre non genetico».
Nell’ordinanza della Corte d’Appello di Trento, che porta la data 23 febbraio, si stabilisce un «principio importantissimo», come spiega il direttore del portale di studi giuridici di «Articolo 29», Marco Gattuso, e cioè «l’assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all’estero, rispetto al diritto del minore al riconoscimento dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori che lo abbiano portato al mondo, nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa».
Si tratta di «una pronuncia di assoluta rilevanza», aggiunge Gattuso, in quanto «per la prima volta un giudice di merito applica, in una coppia di due padri, i principi enunciati dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 19599/2016, in tema di trascrizione dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso». Secondo la Corte, infatti, «l’insussistenza di un legame genetico tra i minori e il padre non è di ostacolo al riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero: si deve infatti escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all’opposto deve essere considerata l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite».
Il legale: «È genitorialità piena». «Si tratta di un riconoscimento di genitorialità piena, ovvero non nelle forme di un’adozione in casi particolari, sicchè il secondo padre risulterà ora a tutti gli effetti nella seconda "casella" del certificato di nascita dei minori». Lo afferma l’avvocato Alexander Schuster, di Trento, cui si era rivolta la coppia circa otto anni fa. «Dopo la nascita dei minori - aggiunge il legale - pianificai d’intesa con la collega canadese il procedimento per il riconoscimento anche del secondo padre. Sei anni fa il risultato di oggi appariva inimmaginabile, ma la coppia si fidò di quel consiglio. Lo studio ha atteso diversi anni prima di ritenere i tempi maturi, ma ora la strategia pianificata allora ha finalmente portato i propri frutti.
L’esito favorevole in Corte di appello di Trento mostra che oggi il diritto italiano non frappone ostacoli ad una genitorialità dello stesso genere anche sul fronte paterno». «Ritengo significativo - sottolinea l’avv. Schuster - che la sentenza non faccia menzione dell’espressione "orientamento sessuale". Vediamo in ciò un implicito accoglimento della tesi dello studio legale per la quale il vero problema, per così dire "culturale", non è la relazione omosessuale della coppia di genitori, quanto l’idea che vi è difficoltà a riconoscere ad un uomo, al di là del suo orientamento, una piena e adeguata capacità di cura e di amore nell’accudire dei figli. Questa sentenza va ben al di là di una semplice tutela delle coppie gay».
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