Emendamento Garat 1 al DDL del governo Undertaker per la disciplina del immigrazione:
Il capo II è interamente sostituito nel seguente modo
Capo II
Articolo 2
Respingimenti ed espulsioni e possibilità di ricorsi per i richiedenti il diritto di asilo come profughi
1. Il personale di vigilanza preposto alle frontiere terresti , alle acque nazionali e alle coste trattiene gli stranieri privi di titolo e/o clandestini che si presentano ai valichi di frontiera e sulle coste del territorio della Repubblica per operare, entro i termini stabiliti dalla legge, la verifica dell'identità e degli eventuali requisiti per il diritto di asilo, nonchè la cittadinanza e la provenienza dello straniero
2. In caso di eventuale verifica dell'assenza dei requisiti necessari affinchè venga accordato lo status di rifugiato il respingimento con accompagnamento alla frontiera, il rimpatrio con mezzi aerei e navali é altresì disposto dal questore.
2 bis Laddove non sia possibile verificare la cittadinanza del clandestino, questi viene trattenuto il tempo necessario per verificare i necessari controlli.
Nell'ipotesi in cui il paese di provenienza non abbia sottoscritto i trattati internazionali relativi ai diritti umani si riterrà il soggetto idoneo a ricevere lo status di rifugiato.
2 tris Nelle ipotesi residuali di assenza dei requisiti per il rimpatrio in cui non è per il semestre o per l'anno in corso possibile procedere all'espulsione immediata di alcuni clandestini in quanto gli stati di transito e di origine rifiutano per quel semestre o quell'anno il rimpatrio i clandestini verranno successivamente ed immediatamente espulsi il semestre o l'anno successivo, fermo restando le ipotesi di sanatoria o di mutamento dello status del soggetto interessato.
Durante il periodo di transito il soggetto è trattenuto dalla Repubblica Italiana nelle apposite strutture.
3. Disciplina dei richiedenti il diritto di asilo come profughi. Gli stranieri che fanno richiesta di asilo vengono accolti nelle strutture apposite di permanenza temporanea obbligatoria da cui non è possibile allontanarsi se non previo permesso da parte delle autorità della struttura in attesa che la domanda sia valutata. Il trattamento degli ospiti e la procedura di accoglimento o respingimento di asilo politico sono regolati secondo i criteri stabiliti dai trattati internazionali vigenti e dalle normative comunitarie.
3-bis. Le richieste d’asilo dei minori non accompagnati sono trattate con regime prioritario. I minori privi di famiglia o congiunti vengono ospitati in apposite strutture di assistenza, presso cui gli verrà assegnato un tutore responsabile dell'assistenza nello svolgimento delle procedure burocratiche necessarie.
Articolo 3
Disciplina dell'accertamento del diritto alla concessione dello status di profugo
1. Le domande di asilo verranno immediatamente trasmesse ai tribunali italiani che avranno l’obbligo di valutarle con la massima celerità possibile . In caso di accoglimento della richiesta al rifugiato sono riconosciuti tutti i diritti stabiliti dalle convenzioni internazionali, dalle norme comunitarie ed italiane.
1-bis. Contro la eventuale decisione dei tribunali di respingimento della domanda d'asilo sono ammessi appelli in secondo grado entro un tempo non superiore a 20 giorni. In caso di respingimento del ricorso non sarà possibile procedere ulteriormente e scatterà automaticamente il rimpatrio, laddove
2. Le spese per l'accertamento del procedura di accertamento del diritto di asilo come profughi e per il rimpatrio dei clandestini sono coperte con l'uso di risorse comunitarie.