Originariamente Scritto da
Ronnie
TITOLO II
Produzione di energia nucleare
Art. 5
Autorizzazione alla produzione
1. Gli operatori privati, di propria iniziativa o su richiesta dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, presentano all’Agenzia il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, con l’indicazione prenotativa dei siti previsti e uno schema di massima degli impianti.
2. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la Conferenza unificata prevista all' Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni, dall’Agenzia, valutata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 7 della presente legge nella fase di prenotazione del sito e nella fase di progettazione dell’impianto.
3. A tal fine, l’Agenzia acquisisce copia del programma, cui si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ed entro 120 giorni dalla trasmissione effettua le verifiche richieste e trasmette le proprie determinazioni all'operatore richiedente sulla prenotazione dei siti.
4. L'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico della prenotazione del sito, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La richiesta interrompe il termine di 120 giorni fino all'acquisizione degli elementi. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia registra la prenotazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto.
5. Ottenuta la prenotazione, l’operatore può presentare il progetto definitivo di ogni impianto, cui si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, entro 3 anni, a pena di decadenza e messa in disponibilità dei siti prescelti per altri operatori. Il progetto definitivo presentato è approvato entro 60 giorni.
6. In relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico del progetto l'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La richiesta interrompe il termine di cui al comma precedente fino all'acquisizione degli elementi richiesti.
7. L’approvazione del progetto definitivo costituisce l’autorizzazione unica di cui al comma 2, e dalla data di essa, salvo accertamento che l’operatore si sia discostato dal progetto senza autorizzazione dell’Agenzia, qualsiasi ulteriore onere posto dall’Agenzia a suo carico, laddove determini l’operatore a rinunziare al progetto, comporterà l’esproprio del cantiere ed il trasferimento a totale carico dello Stato dell’integrale costo già sostenuto per la progettazione e costruzione, maggiorato del 10%, da restituirsi all’operatore quale debito di valore.
8. La valutazione e l’autorizzazione dell’Agenzia integrano e sostituiscono la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. L'autorizzazione unica vale anche quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, anche ai sensi dell'Art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, previa acquisizione da parte dell'operatore dei necessari atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.
9. Completata la costruzione degli impianti autorizzati secondo il progetto nessuna altra autorizzazione è richiesta da alcun organo delle PP.AA. all’operatore per l’esercizio dei propri diritti di godimento quale proprietario degli impianti.
10. L’autorizzazione è illimitata nel tempo, fermo il rispetto delle condizioni di cui all’art. 7, ed il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 8 comma 7 della presente legge (pronta rimozione di rischi indebiti sopravvenuti).
Art. 6
Condizioni di autorizzazione
1. Gli operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza definite con delibera dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, e non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità dettate dall’art. 17.
2. L'individuazione delle aree idonee del territorio nazionale potenzialmente destinate alla localizzazione degli impianti nucleari di cui programmi presentati dagli operatori è svolta preventivamente dall’Agenzia e segue criteri tecnici, in linea con le migliori pratiche internazionali, atti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente.
3. Annualmente, l’Agenzia, valendosi dei migliori dati scientifici disponibili, definisce uno schema di parametri esplicativi, pubblicato sul sito dell’Agenzia affinché il pubblico possa formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica appositamente indicato. A seguito della valutazione delle osservazioni, l’Agenzia predispone ogni anno un elenco comprendente almeno 30 siti, identificati tra quelli maggiormente adeguati e lo pone riservatamente all’attenzione degli operatori privati per lo sviluppo dei propri programmi.
4. Ogni programma sottoposto all’Agenzia deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, almeno i seguenti dati ed informazioni: a) identificazione del soggetto istante completa di denominazione e ragione sociale dell'istante o del consorzio, con i relativi assetti societari e documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche; b) puntuale indicazione del sito destinato all'istallazione dell'impianto e delle titolarità dei diritti che insistono su tale area;
c) progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, delle principali caratteristiche tecniche, dei principi di funzionamento, nonché la definizione della capacità massima installata;
d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell'impianto nell'ambito del sito indicato;
e) documentazione relativa alla sicurezza dell’impianto; f) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali; g) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.
5. A pena di irricevibilità, ogni progetto definitivo di costruzione presentato all’Agenzia deve comprendere i seguenti allegati: a) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare: 1) manuale per la gestione; 2) regolamento di esercizio; 3) schema di manuale operativo; 4) programma delle prove funzionali a freddo; 5) programma generale di prove con il combustibile nucleare; 6) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità; b) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare; c) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni dei trattati internazionali; d) elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si rendono necessarie; e) studio preliminare di disattivazione dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, e con indicazione dei relativi costi previsti.
6. L'Agenzia garantisce la rispondenza degli impianti autorizzati ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall'AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall'AEN-OCSE; le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche di impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, previa approvazione dell'Agenzia, sono considerate valide in Italia.
Art. 7
Controlli durante l’esercizio degli impianti e sanzioni
1. Ferme restando le disposizioni in tema di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione, il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile: a) della sicurezza dell'impianto; b) della formazione dei lavoratori dell'impianto, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo; c) dell'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia in materia di sicurezza ed in particolare di quelle attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti; d) dell'attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione stessa.
2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico dell’Agenzia.
3. È posta in capo al titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell'impianto in modo sistematico e verificabile, garantendo l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare, di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, di idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione dalle radiazioni ionizzanti, nonché prevedendo e mantenendo risorse finanziarie e umane per adempiere ai suddetti obblighi.
4. Il titolare dell'autorizzazione unica ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all'interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull' ambiente.
5. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia un rapporto contenente: a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione; b) le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l'entrata a regime dell'impianto; c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti; d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto Nucleare nell'ambiente; e) la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell'impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione. Il rapporto è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.
6. L'Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa. I provvedimenti adottati dall'Agenzia vengono resi pubblici sul sito istituzionale e su quello del titolare dell’autorizzazione relativa.
7. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le salvaguardie, l'Agenzia rileva la presenza di elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l'esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste.
8. Il titolare dell'autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei termini previsti, le misure di sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni dell'Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione unica potrà proporre all'Agenzia, per l'approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative. Entro i successivi quindici giorni, l'Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l'Agenzia dispone la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica.
9. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite l’Agenzia può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.
10. In caso di sospensione dell’autorizzazione, l’Agenzia sequestra provvisoriamente gli impianti e i ricavi dati dall’esercizio dell’impianto e ne assume provvisoriamente i costi, realizzando gli adeguamenti necessari e rivalendosi successivamente dei costi, nella misura non coperta dai ricavi, sul titolare e su ogni società controllante della società titolare, anche con ricorso alla procedura di riscossione tramite ruolo, secondo quanto disposto con regolamento adottato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
11. In caso di revoca dell’autorizzazione, gli impianti relativi sono trasferiti in proprietà all’Agenzia, ai fini dell’adeguamento coattivo e della successiva vendita all’asta degli impianti.
12. In caso sospensione o revoca dell’autorizzazione i contratti tra l’operatore titolare di un impianto, i suoi clienti e i suoi fornitori relativi all’impianto, sono imputati di diritto all’Agenzia per la parte relativa all’impianto autorizzato, fino al ripristino dell’autorizzazione al titolare originario o alla avvenuta autorizzazione al titolare degli impianti a seguito di asta.