User Tag List

Pagina 2 di 6 PrimaPrima 123 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 51
  1. #11
    Dall'Inferno
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Località
    Cimitero
    Messaggi
    57,860
     Likes dati
    12,603
     Like avuti
    17,313
    Mentioned
    426 Post(s)
    Tagged
    42 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    1

    Predefinito Re: Terza riunione del Consiglio dei ministri Undertaker

    Citazione Originariamente Scritto da diegol22 Visualizza Messaggio
    Favorevolissimo alla proposta Ronnie sul nucleare, totalmente contrario alla reintroduzione della leva obbligatoria, soprattutto in un periodo come questo dove i giovani fanno enorme fatica a trovare un'occupazione.

    E soprattutto considerando che un esercito di professionisti, oltre ad essere meglio addestrato e preparato, implica spese nettamente inferiori.
    Mi dispiace caro collega ma devo smentirla...Un esercito di professionisti ha costi enormemente superiori...Un contingente di leva costa 1/5 rispetto allo stesso numero di soldati professionisti...E un anno ben pagato permette ai giovani disoccupati (oltre a imparare qualcosa) di essere indipendenti e non a carico della famiglia...E permette vantaggi nei concorsi pubblici...
    Primo Ministro di TPol...[MENTION]
    Proudly member of the Bilderberg Group-Chtulhu Section..

  2. #12
    Moderatore
    Data Registrazione
    27 Apr 2009
    Messaggi
    24,531
     Likes dati
    16,132
     Like avuti
    7,241
    Mentioned
    955 Post(s)
    Tagged
    27 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    2

    Predefinito Re: Terza riunione del Consiglio dei ministri Undertaker

    Citazione Originariamente Scritto da Undertaker Visualizza Messaggio
    Mi dispiace caro collega ma devo smentirla...Un esercito di professionisti ha costi enormemente superiori...Un contingente di leva costa 1/5 rispetto allo stesso numero di soldati professionisti...
    Forse a parità di effettivi, ma non se l'esercito di professionisti è inferiore rispetto a quello che sarebbe il contingente di leva.

    Con la leva in Italia erano arruolati quasi 300.000 ragazzi l'anno, adesso credo che i volontari non arrivino nemmeno a 200.000.

    p.s. Mi correggo. La riduzione del personale è stata talmente forte che nel 2016 non si è arrivati a 100.000 https://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_Italiano

  3. #13
    Forumista assiduo
    Data Registrazione
    23 May 2013
    Località
    Delegazione Apostolica di Spoleto
    Messaggi
    6,648
     Likes dati
    10,136
     Like avuti
    3,556
    Mentioned
    303 Post(s)
    Tagged
    56 Thread(s)

    Predefinito Re: Terza riunione del Consiglio dei ministri Undertaker

    Il piano energetico del Presidente Ronnie mi trova sicuramente d'accordo.
    Tornando invece sulla proposta del ripristino del servizio di leva, specifico che la mia opinione favorevole è motivata esclusivamente all'aspetto educativo che esso avrebbe per i giovani, visto che mi sembra ormai evidente che le odierne necessità belliche rendano necessario un esercito che sia, se non totalmente, quantomeno a larga maggioranza professionistico.

  4. #14
    Fiamma dell'Occidente
    Data Registrazione
    31 Mar 2009
    Località
    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
    Messaggi
    38,171
     Likes dati
    984
     Like avuti
    1,389
    Mentioned
    139 Post(s)
    Tagged
    48 Thread(s)

    Predefinito Re: Terza riunione del Consiglio dei ministri Undertaker

    TITOLO II
    Produzione di energia nucleare
    Art. 5
    Autorizzazione alla produzione
    1. Gli operatori privati, di propria iniziativa o su richiesta dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, presentano all’Agenzia il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, con l’indicazione prenotativa dei siti previsti e uno schema di massima degli impianti.
    2. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la Conferenza unificata prevista all' Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni, dall’Agenzia, valutata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 7 della presente legge nella fase di prenotazione del sito e nella fase di progettazione dell’impianto.
    3. A tal fine, l’Agenzia acquisisce copia del programma, cui si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ed entro 120 giorni dalla trasmissione effettua le verifiche richieste e trasmette le proprie determinazioni all'operatore richiedente sulla prenotazione dei siti.
    4. L'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico della prenotazione del sito, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La richiesta interrompe il termine di 120 giorni fino all'acquisizione degli elementi. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia registra la prenotazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto.
    5. Ottenuta la prenotazione, l’operatore può presentare il progetto definitivo di ogni impianto, cui si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, entro 3 anni, a pena di decadenza e messa in disponibilità dei siti prescelti per altri operatori. Il progetto definitivo presentato è approvato entro 60 giorni.
    6. In relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico del progetto l'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La richiesta interrompe il termine di cui al comma precedente fino all'acquisizione degli elementi richiesti.
    7. L’approvazione del progetto definitivo costituisce l’autorizzazione unica di cui al comma 2, e dalla data di essa, salvo accertamento che l’operatore si sia discostato dal progetto senza autorizzazione dell’Agenzia, qualsiasi ulteriore onere posto dall’Agenzia a suo carico, laddove determini l’operatore a rinunziare al progetto, comporterà l’esproprio del cantiere ed il trasferimento a totale carico dello Stato dell’integrale costo già sostenuto per la progettazione e costruzione, maggiorato del 10%, da restituirsi all’operatore quale debito di valore.
    8. La valutazione e l’autorizzazione dell’Agenzia integrano e sostituiscono la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. L'autorizzazione unica vale anche quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, anche ai sensi dell'Art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, previa acquisizione da parte dell'operatore dei necessari atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.
    9. Completata la costruzione degli impianti autorizzati secondo il progetto nessuna altra autorizzazione è richiesta da alcun organo delle PP.AA. all’operatore per l’esercizio dei propri diritti di godimento quale proprietario degli impianti.
    10. L’autorizzazione è illimitata nel tempo, fermo il rispetto delle condizioni di cui all’art. 7, ed il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 8 comma 7 della presente legge (pronta rimozione di rischi indebiti sopravvenuti).

    Art. 6
    Condizioni di autorizzazione
    1. Gli operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza definite con delibera dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, e non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità dettate dall’art. 17.
    2. L'individuazione delle aree idonee del territorio nazionale potenzialmente destinate alla localizzazione degli impianti nucleari di cui programmi presentati dagli operatori è svolta preventivamente dall’Agenzia e segue criteri tecnici, in linea con le migliori pratiche internazionali, atti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente.
    3. Annualmente, l’Agenzia, valendosi dei migliori dati scientifici disponibili, definisce uno schema di parametri esplicativi, pubblicato sul sito dell’Agenzia affinché il pubblico possa formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica appositamente indicato. A seguito della valutazione delle osservazioni, l’Agenzia predispone ogni anno un elenco comprendente almeno 30 siti, identificati tra quelli maggiormente adeguati e lo pone riservatamente all’attenzione degli operatori privati per lo sviluppo dei propri programmi.
    4. Ogni programma sottoposto all’Agenzia deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, almeno i seguenti dati ed informazioni: a) identificazione del soggetto istante completa di denominazione e ragione sociale dell'istante o del consorzio, con i relativi assetti societari e documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche; b) puntuale indicazione del sito destinato all'istallazione dell'impianto e delle titolarità dei diritti che insistono su tale area;
    c) progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, delle principali caratteristiche tecniche, dei principi di funzionamento, nonché la definizione della capacità massima installata;
    d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell'impianto nell'ambito del sito indicato;
    e) documentazione relativa alla sicurezza dell’impianto; f) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali; g) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.
    5. A pena di irricevibilità, ogni progetto definitivo di costruzione presentato all’Agenzia deve comprendere i seguenti allegati: a) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare: 1) manuale per la gestione; 2) regolamento di esercizio; 3) schema di manuale operativo; 4) programma delle prove funzionali a freddo; 5) programma generale di prove con il combustibile nucleare; 6) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità; b) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare; c) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni dei trattati internazionali; d) elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si rendono necessarie; e) studio preliminare di disattivazione dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, e con indicazione dei relativi costi previsti.
    6. L'Agenzia garantisce la rispondenza degli impianti autorizzati ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall'AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall'AEN-OCSE; le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche di impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, previa approvazione dell'Agenzia, sono considerate valide in Italia.

    Art. 7
    Controlli durante l’esercizio degli impianti e sanzioni
    1. Ferme restando le disposizioni in tema di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione, il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile: a) della sicurezza dell'impianto; b) della formazione dei lavoratori dell'impianto, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo; c) dell'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia in materia di sicurezza ed in particolare di quelle attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti; d) dell'attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione stessa.
    2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico dell’Agenzia.
    3. È posta in capo al titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell'impianto in modo sistematico e verificabile, garantendo l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare, di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, di idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione dalle radiazioni ionizzanti, nonché prevedendo e mantenendo risorse finanziarie e umane per adempiere ai suddetti obblighi.
    4. Il titolare dell'autorizzazione unica ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all'interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull' ambiente.
    5. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia un rapporto contenente: a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione; b) le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l'entrata a regime dell'impianto; c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti; d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto Nucleare nell'ambiente; e) la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell'impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione. Il rapporto è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.
    6. L'Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa. I provvedimenti adottati dall'Agenzia vengono resi pubblici sul sito istituzionale e su quello del titolare dell’autorizzazione relativa.
    7. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le salvaguardie, l'Agenzia rileva la presenza di elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l'esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste.
    8. Il titolare dell'autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei termini previsti, le misure di sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni dell'Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione unica potrà proporre all'Agenzia, per l'approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative. Entro i successivi quindici giorni, l'Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l'Agenzia dispone la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica.
    9. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite l’Agenzia può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.
    10. In caso di sospensione dell’autorizzazione, l’Agenzia sequestra provvisoriamente gli impianti e i ricavi dati dall’esercizio dell’impianto e ne assume provvisoriamente i costi, realizzando gli adeguamenti necessari e rivalendosi successivamente dei costi, nella misura non coperta dai ricavi, sul titolare e su ogni società controllante della società titolare, anche con ricorso alla procedura di riscossione tramite ruolo, secondo quanto disposto con regolamento adottato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
    11. In caso di revoca dell’autorizzazione, gli impianti relativi sono trasferiti in proprietà all’Agenzia, ai fini dell’adeguamento coattivo e della successiva vendita all’asta degli impianti.
    12. In caso sospensione o revoca dell’autorizzazione i contratti tra l’operatore titolare di un impianto, i suoi clienti e i suoi fornitori relativi all’impianto, sono imputati di diritto all’Agenzia per la parte relativa all’impianto autorizzato, fino al ripristino dell’autorizzazione al titolare originario o alla avvenuta autorizzazione al titolare degli impianti a seguito di asta.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  5. #15
    Fiamma dell'Occidente
    Data Registrazione
    31 Mar 2009
    Località
    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
    Messaggi
    38,171
     Likes dati
    984
     Like avuti
    1,389
    Mentioned
    139 Post(s)
    Tagged
    48 Thread(s)

    Predefinito Re: Terza riunione del Consiglio dei ministri Undertaker

    TITOLO III
    Produzione, recupero e smaltimento di elementi radioattivi
    Art. 8
    Produzione, riutilizzo e smaltimento produttivo di combustibili nucleari
    1. La produzione e il riutilizzo dei combustibili possono essere oggetto di programmi e progetti di cui all’art. 5 ferme le condizioni di cui all’art. 6 in quanto applicabili.
    2. L’Agenzia dispone delle riserve uranifere nazionali note (Alpi) e può concederle a titolo oneroso in sfruttamento esclusivo ad operatori privati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per la selezione del migliore offerente.
    3. Gli scopritori di riserve uranifere attualmente ignote possono sfruttarle, a proprio esclusivo beneficio, se titolari della prescritta autorizzazione unica di cui all’art. 5 ferme le condizioni di cui all’art. 6 in quanto applicabili, fermo il versamento dei contributi industriali a favore dell’Agenzia previsti per gli operatori nucleari.
    4. In assenza di operatori che presentino programmi e progetti di riutilizzo comprendenti il riprocessamento ed il bruciamento degli attinidi e la rimessione in ambiente alla radioattività di miniera, l’Agenzia procede a ricercare, sviluppare e predisporre in proprio le soluzioni tecniche e gli impianti necessari alla chiusura del ciclo di combustibile in tal senso.
    5. L’Agenzia può imporre direttamente sugli operatori i costi necessari alla chiusura del ciclo, nei limiti dell’attività di ricerca e sviluppo degli impianti pilota e di un ciclo minimo continuativamente mantenuto per il 5% del volume di combustibile irraggiato in uscita dagli impianti.
    6. La realizzazione degli impianti necessari alla chiusura del ciclo del combustibile con copertura quantitativa integrale o comunque superiore al 5% del volume di combustibile irraggiato in uscita dagli impianti può essere attribuita coattivamente dall’Agenzia agli operatori solo nella misura e distribuzione in cui non determini la diseconomicità della produzione, definita come l’impossibilità di assicurare al titolare un profitto netto dei suoi investimenti nucleari aggregati superiore al rendimento dei titoli di Stato a 10 anni.

    Art. 9
    Disattivazione degli impianti
    1. L'attività di disattivazione degli impianti, a discrezione del soggetto titolare dell’autorizzazione, può essere affidata alla Sogin S.p.A. oppure a un operatore privato specializzato, titolare di altra autorizzazione unica, rilasciata per un programma e per progetti di smantellamenti, ai sensi degli artt. 5 e 6 della presente legge in quanto applicabili.
    2. La Sogin S.p.A., o l’operatore privato, al termine della vita dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi.
    3. La Sogin S.p.A., o l’operatore privato, al termine della vita dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di disattivazione in contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, parere di congruità ad un qualificato organismo terzo.
    4. Il finanziamento delle attività di disattivazione avviene a spese dell’operatore titolare dell’autorizzazione nel corso della vita produttiva dell’impianto, o degli operatori pro-parte titolari di esso durante tale periodo.
    5. Qualora la valutazione dei relativi costi di disattivazione operata dalla Sogin S.p.A., o dall’operatore privato, risulti superiore rispetto a quanto previsto e versato dal titolare dell'autorizzazione unica e si abbia controversia giudiziale intorno ai lavori, l’Agenzia interviene completando a proprie spese le attività, attraverso la Sogin S.p.A. o l’operatore già attivo nel sito, e rivalendosi successivamente sul soggetto che sia risultato soccombente nella controversia.
    6. L’Agenzia emana disposizioni sulla verifica del livello di qualità degli operatori privati specializzati e può, in ogni tempo, sottrarre al loro esercizio l’attività di disattivazione e smantellamento ed attribuire alla Sogin S.p.A. il proseguimento di essa, fermo il pagamento di quanto già maturato.
    7. La Sogin S.p.A. è soggetta ad obbligo di contrarre per lo svolgimento dell’attività di disattivazione in caso di assenza di operatori privati interessati.

    Art. 10
    Sistemazione dei rifiuti radioattivi
    1. Il titolare dell'autorizzazione unica durante la vita produttiva di un impianto è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare derivanti dall’attività economica svolta in esso.
    2. Essi vengono gestiti dall'operatore nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, e possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto stesso in attesa del loro smaltimento definitivo.
    3. Il titolare dell'autorizzazione unica nella fase di disattivazione provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e le prescrizioni di esecuzione impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti presenti nel sito al momento della disattivazione e al loro smaltimento definitivo ai sensi degli artt. 9 e 12 della presente legge.
    4. Il titolare dell’autorizzazione nella fase produttiva è solidalmente responsabile con il titolare dell’autorizzazione nella fase di disattivazione per i costi derivanti dal mantenimento continuativo delle attività di sistemazione del combustibile.
    5. In ogni caso di controversia l’Agenzia assicura comunque la prosecuzione delle operazioni, anticipando le risorse necessarie e rivalendosi sui responsabili, con previo obbligo di infruttuosa escussione del soccombente in sede giudiziale tra di essi.

    Art. 11
    Smaltimento definitivo del combustibile irrecuperabile
    1. Il combustibile irraggiato non utilmente utilizzabile non separabile, o non separabile in via economica dalla frazione di elementi ad alta emivita non eliminabili, o non eliminabili in via economica, può essere destinata allo smaltimento ambientale attraverso programmi e progetti autorizzati ai sensi dell’art. 5 sotto le condizioni di cui all’art. 6 della presente legge in quanto applicabili.
    2. L’Agenzia cura in via primaria che i progetti privilegino lo smaltimento affidato alla sorveglianza passiva (elementi naturali) anziché attiva e che, per quanto possibile, prevedano la dispersione dei rifiuti in elementi radiologicamente inerti in ambiti confinati, quali, a titolo d’esempio, miniere di estrazione esauste.
    3. L’Agenzia può approfondire la possibilità secondaria dello smaltimento in fondali sottomarini, purché sia assicurato l’imbrigliamento chimico degli elementi ad alta emivita in composti molecolari più pesanti dell’acqua e protetti da involucri fisici ad alta resistenza, e conserva la facoltà di abilitare a tale diversa forma di smaltimento gli operatori.


    --------------------------------------


    Per oggi questa è la parte pronta.

    Domani seguiranno le disposizioni sull'Agenzia, le misure compensative per le comunità locali, le norme anti-infiltrazioni, le abrogazioni di leggi e le disposizioni finali e finanziarie.

    Sono già scritte ma devo rivederle un'ultima volta.

    Segnalo che il testo è anche una riscrittura della legge già approvata dal governo di centrodestra, molto più ambiziosa ma tecnicamente compatibile con l'ordinamento.

    Vale a dire che potrebbe essere approvata domani alla Camera e non avrebbe problemi di legittimità e coordinamento con le altre leggi reali italiane.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  6. #16
    Moderatore
    Data Registrazione
    27 Apr 2009
    Messaggi
    24,531
     Likes dati
    16,132
     Like avuti
    7,241
    Mentioned
    955 Post(s)
    Tagged
    27 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    2

    Predefinito Re: Terza riunione del Consiglio dei ministri Undertaker

    Del tutto favorevole alle norme sul nucleare.

  7. #17
    Super Troll
    Data Registrazione
    26 Mar 2005
    Località
    Gubbio
    Messaggi
    52,134
     Likes dati
    5,904
     Like avuti
    8,205
    Mentioned
    933 Post(s)
    Tagged
    28 Thread(s)

    Predefinito Re: Terza riunione del Consiglio dei ministri Undertaker

    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    TITOLO II
    Produzione di energia nucleare
    Art. 5
    Autorizzazione alla produzione
    1. Gli operatori privati, di propria iniziativa o su richiesta dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, presentano all’Agenzia il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, con l’indicazione prenotativa dei siti previsti e uno schema di massima degli impianti.
    2. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la Conferenza unificata prevista all' Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni, dall’Agenzia, valutata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 7 della presente legge nella fase di prenotazione del sito e nella fase di progettazione dell’impianto.
    3. A tal fine, l’Agenzia acquisisce copia del programma, cui si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ed entro 120 giorni dalla trasmissione effettua le verifiche richieste e trasmette le proprie determinazioni all'operatore richiedente sulla prenotazione dei siti.
    4. L'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico della prenotazione del sito, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La richiesta interrompe il termine di 120 giorni fino all'acquisizione degli elementi. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia registra la prenotazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto.
    5. Ottenuta la prenotazione, l’operatore può presentare il progetto definitivo di ogni impianto, cui si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, entro 3 anni, a pena di decadenza e messa in disponibilità dei siti prescelti per altri operatori. Il progetto definitivo presentato è approvato entro 60 giorni.
    6. In relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico del progetto l'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La richiesta interrompe il termine di cui al comma precedente fino all'acquisizione degli elementi richiesti.
    7. L’approvazione del progetto definitivo costituisce l’autorizzazione unica di cui al comma 2, e dalla data di essa, salvo accertamento che l’operatore si sia discostato dal progetto senza autorizzazione dell’Agenzia, qualsiasi ulteriore onere posto dall’Agenzia a suo carico, laddove determini l’operatore a rinunziare al progetto, comporterà l’esproprio del cantiere ed il trasferimento a totale carico dello Stato dell’integrale costo già sostenuto per la progettazione e costruzione, maggiorato del 10%, da restituirsi all’operatore quale debito di valore.
    8. La valutazione e l’autorizzazione dell’Agenzia integrano e sostituiscono la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. L'autorizzazione unica vale anche quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, anche ai sensi dell'Art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, previa acquisizione da parte dell'operatore dei necessari atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.
    9. Completata la costruzione degli impianti autorizzati secondo il progetto nessuna altra autorizzazione è richiesta da alcun organo delle PP.AA. all’operatore per l’esercizio dei propri diritti di godimento quale proprietario degli impianti.
    10. L’autorizzazione è illimitata nel tempo, fermo il rispetto delle condizioni di cui all’art. 7, ed il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 8 comma 7 della presente legge (pronta rimozione di rischi indebiti sopravvenuti).

    Art. 6
    Condizioni di autorizzazione
    1. Gli operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza definite con delibera dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, e non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità dettate dall’art. 17.
    2. L'individuazione delle aree idonee del territorio nazionale potenzialmente destinate alla localizzazione degli impianti nucleari di cui programmi presentati dagli operatori è svolta preventivamente dall’Agenzia e segue criteri tecnici, in linea con le migliori pratiche internazionali, atti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente.
    3. Annualmente, l’Agenzia, valendosi dei migliori dati scientifici disponibili, definisce uno schema di parametri esplicativi, pubblicato sul sito dell’Agenzia affinché il pubblico possa formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica appositamente indicato. A seguito della valutazione delle osservazioni, l’Agenzia predispone ogni anno un elenco comprendente almeno 30 siti, identificati tra quelli maggiormente adeguati e lo pone riservatamente all’attenzione degli operatori privati per lo sviluppo dei propri programmi.
    4. Ogni programma sottoposto all’Agenzia deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, almeno i seguenti dati ed informazioni: a) identificazione del soggetto istante completa di denominazione e ragione sociale dell'istante o del consorzio, con i relativi assetti societari e documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche; b) puntuale indicazione del sito destinato all'istallazione dell'impianto e delle titolarità dei diritti che insistono su tale area;
    c) progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, delle principali caratteristiche tecniche, dei principi di funzionamento, nonché la definizione della capacità massima installata;
    d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell'impianto nell'ambito del sito indicato;
    e) documentazione relativa alla sicurezza dell’impianto; f) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali; g) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.
    5. A pena di irricevibilità, ogni progetto definitivo di costruzione presentato all’Agenzia deve comprendere i seguenti allegati: a) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare: 1) manuale per la gestione; 2) regolamento di esercizio; 3) schema di manuale operativo; 4) programma delle prove funzionali a freddo; 5) programma generale di prove con il combustibile nucleare; 6) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità; b) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare; c) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni dei trattati internazionali; d) elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si rendono necessarie; e) studio preliminare di disattivazione dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, e con indicazione dei relativi costi previsti.
    6. L'Agenzia garantisce la rispondenza degli impianti autorizzati ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall'AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall'AEN-OCSE; le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche di impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, previa approvazione dell'Agenzia, sono considerate valide in Italia.

    Art. 7
    Controlli durante l’esercizio degli impianti e sanzioni
    1. Ferme restando le disposizioni in tema di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione, il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile: a) della sicurezza dell'impianto; b) della formazione dei lavoratori dell'impianto, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo; c) dell'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia in materia di sicurezza ed in particolare di quelle attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti; d) dell'attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione stessa.
    2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico dell’Agenzia.
    3. È posta in capo al titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell'impianto in modo sistematico e verificabile, garantendo l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare, di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, di idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione dalle radiazioni ionizzanti, nonché prevedendo e mantenendo risorse finanziarie e umane per adempiere ai suddetti obblighi.
    4. Il titolare dell'autorizzazione unica ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all'interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull' ambiente.
    5. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia un rapporto contenente: a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione; b) le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l'entrata a regime dell'impianto; c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti; d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto Nucleare nell'ambiente; e) la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell'impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione. Il rapporto è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.
    6. L'Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa. I provvedimenti adottati dall'Agenzia vengono resi pubblici sul sito istituzionale e su quello del titolare dell’autorizzazione relativa.
    7. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le salvaguardie, l'Agenzia rileva la presenza di elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l'esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste.
    8. Il titolare dell'autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei termini previsti, le misure di sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni dell'Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione unica potrà proporre all'Agenzia, per l'approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative. Entro i successivi quindici giorni, l'Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l'Agenzia dispone la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica.
    9. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite l’Agenzia può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.
    10. In caso di sospensione dell’autorizzazione, l’Agenzia sequestra provvisoriamente gli impianti e i ricavi dati dall’esercizio dell’impianto e ne assume provvisoriamente i costi, realizzando gli adeguamenti necessari e rivalendosi successivamente dei costi, nella misura non coperta dai ricavi, sul titolare e su ogni società controllante della società titolare, anche con ricorso alla procedura di riscossione tramite ruolo, secondo quanto disposto con regolamento adottato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
    11. In caso di revoca dell’autorizzazione, gli impianti relativi sono trasferiti in proprietà all’Agenzia, ai fini dell’adeguamento coattivo e della successiva vendita all’asta degli impianti.
    12. In caso sospensione o revoca dell’autorizzazione i contratti tra l’operatore titolare di un impianto, i suoi clienti e i suoi fornitori relativi all’impianto, sono imputati di diritto all’Agenzia per la parte relativa all’impianto autorizzato, fino al ripristino dell’autorizzazione al titolare originario o alla avvenuta autorizzazione al titolare degli impianti a seguito di asta.
    Benissimo
    Visto che questa proposta di legge era attesa da molto tempo e che era nel programma della coalizione propongo al Presidente del Consiglio @Undertaker di sospendere un attimo tutte le discussioni sulle altre proposte di legge (su cui torneremo in seguito) e di esaminare con priorità il DDL sul nucleare

  8. #18
    Super Troll
    Data Registrazione
    26 Mar 2005
    Località
    Gubbio
    Messaggi
    52,134
     Likes dati
    5,904
     Like avuti
    8,205
    Mentioned
    933 Post(s)
    Tagged
    28 Thread(s)

    Predefinito Re: Terza riunione del Consiglio dei ministri Undertaker

    C'è una prima critica che farei sulla proposta Ronnie sul nucleare
    la parola "armamenti nucleari" potrà anche essere tecnicamente corretta ma a mio parere è pesonalmente inopportuna trattandosi di energia civile e non militare e vorrei evitare fraintendimenti per cui propongo di eliminare interamente il comma 5 del articolo 4 riferito al impiego militare del nucleare
    Art. 4
    Sicurezza nucleare
    1. I compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza di ogni attività concernente gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, sono attribuiti all’Agenzia di Sicurezza Nucleare.
    2. L’Agenzia di Sicurezza Nucleare è retta da un Consiglio composto da dieci esperti con almeno venti anni di esperienza nel settore nucleare; è finanziata con tributi propri, imposti agli operatori del settore nucleare; ed è amministrata indipendentemente dalle Autorità Civili e Militari dello Stato.
    3. I componenti del Consiglio sono eletti per dieci anni dal Parlamento a scrutinio segreto tra coloro i quali ricoprano i requisiti di cui al titolo III della presente legge. Il personale dell’Agenzia è reclutato esclusivamente per concorso pubblico.
    4. I componenti del Consiglio ed il Personale dell’Agenzia hanno l’obbligo di risiedere almeno tre mesi ogni anno entro il perimetro di un impianto di produzione nucleare primario attivo sotto la sorveglianza dell’Agenzia.
    Riformulerei pertanto il comma 5 in questo modo


    5. Il controllo e la regolamentazione tecnica , sono attribuzione riservata, propria ed esclusiva del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci in assenza o impedimento secondo la legge. L’uso difensivo in via preventiva di armamenti nucleari richiede la controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri in costanza del rapporto di fiducia parlamentare.

  9. #19
    Dall'Inferno
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Località
    Cimitero
    Messaggi
    57,860
     Likes dati
    12,603
     Like avuti
    17,313
    Mentioned
    426 Post(s)
    Tagged
    42 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    1

    Predefinito Re: Terza riunione del Consiglio dei ministri Undertaker

    Citazione Originariamente Scritto da C@scista Visualizza Messaggio
    Benissimo
    Visto che questa proposta di legge era attesa da molto tempo e che era nel programma della coalizione propongo al Presidente del Consiglio @Undertaker di sospendere un attimo tutte le discussioni sulle altre proposte di legge (su cui torneremo in seguito) e di esaminare con priorità il DDL sul nucleare
    Va bene...Ma successivamente torneremo a dibattere sulla leva...
    Primo Ministro di TPol...[MENTION]
    Proudly member of the Bilderberg Group-Chtulhu Section..

  10. #20
    Dall'Inferno
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Località
    Cimitero
    Messaggi
    57,860
     Likes dati
    12,603
     Like avuti
    17,313
    Mentioned
    426 Post(s)
    Tagged
    42 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    1

    Predefinito Re: Terza riunione del Consiglio dei ministri Undertaker

    Citazione Originariamente Scritto da C@scista Visualizza Messaggio
    C'è una prima critica che farei sulla proposta Ronnie sul nucleare
    la parola "armamenti nucleari" potrà anche essere tecnicamente corretta ma a mio parere è pesonalmente inopportuna trattandosi di energia civile e non militare e vorrei evitare fraintendimenti per cui propongo di tagliare la parola "armamenti"
    Perche'?Noi (Italia) non possiamo produrre o avere armi nucleari?Io sono favorevole...
    Primo Ministro di TPol...[MENTION]
    Proudly member of the Bilderberg Group-Chtulhu Section..

 

 
Pagina 2 di 6 PrimaPrima 123 ... UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. Seconda riunione del Consiglio dei ministri Undertaker
    Di Undertaker nel forum Prima Repubblica di POL
    Risposte: 53
    Ultimo Messaggio: 18-02-17, 08:31
  2. Prima riunione del Consiglio dei ministri - Governo Undertaker
    Di Undertaker nel forum Prima Repubblica di POL
    Risposte: 71
    Ultimo Messaggio: 13-10-16, 16:30
  3. Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 12-03-16, 21:03
  4. Convocazione seconda riunione del Consiglio dei ministri
    Di C@scista nel forum Prima Repubblica di POL
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 29-10-15, 13:08
  5. Riunione del Consiglio dei Ministri.
    Di Undertaker nel forum Prima Repubblica di POL
    Risposte: 291
    Ultimo Messaggio: 18-04-14, 16:55

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito