L’articolo 1, comma 1, della L.R. Puglia n. 7/2016 dispone che:
“In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la continuità dell’uso agricolo, i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell’olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell’espianto, abbattimento
o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica...
La disposizione, dunque, istituisce un vincolo di natura urbanistica sulle aree che, per effetto dell’infezione dal
batterio della xylella fastidiosa e del co.di.r.o., siano interessate dall’espianto, abbattimento o spostamento degli alberi di ulivo.
Al dichiarato fine di garantire la continuità dell’uso agricolo dei terreni, quindi, le zone territoriali omogenee a destinazione rurale interessate dal batterio non possono mutare la destinazione urbanistica vigente al momento dell’espianto per sette anni, né essere interessate dal rilascio di permessi di costruire che siano in contrasto con la preesistente destinazione urbanistica
Si fa riferimento specificatamente al punto di interconnessione tra il metanodotto TAP e la rete nazionale di Snam Rete Gas, nonché per la posa dei metanodotti di interesse nazionale appartenenti alla rete nazionale gasdotti.
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L’articolo 1 della Legge della Regione Puglia 11 aprile 2016, n. 7 presenta dunque, ad avviso della Presidenza ricorrente, indubbi profili di illegittimità costituzionale in relazione alle disposizioni contenute negli articoli 3 Cost. (violazione del principio di uguaglianza); 41, 42 e 43 Cost. (violazione dei principi che tutelano la libera iniziativa economica e la proprietà privata), nonché si pone in contrasto con i principi comunitari in materia di libera circolazione delle persone e di stabilimento, di cui agli articoli art. 43 e 49 del Trattato U.E.
e quindi dell’articolo 117, primo comma, Cost., nonché in violazione dell’articolo 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, dell’articolo 118 Cost. (riparto costituzionale delle competenze amministrative) e dell’articolo 120 Cost. (principio di leale collaborazione).
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