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  1. #1
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    Predefinito REGIONE LAZIO Comitato referendario di liberazione “Ernesto Nathan”:

    REGIONE LAZIO Comitato referendario di liberazione “Ernesto Nathan”:


    OTTO REFERENDUM per i diritti e le libertà dei cittadini del Lazio


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    Roma, 9 aprile 2009

    Se vuoi dare la tua disponibilità per i tavoli di raccolta firme su questa iniziativa lascia i tuoi dati (importanti indirizzo email e cellulare!), compilando il modulo qui a fianco.
    __________________________________________________ _____

    Dopo un’attenta analisi della condizione di grave illegalità e scarsa democrazia del sistema politico romano e regionale (ma non solo), il Comitato referendario di liberazione “Ernesto Nathan” Radicali e Repubblicani, ha deciso di passare dalla teoria alla pratica, dalla lamentela all’azione, programmando per i prossimi sei mesi, fino alla fine di settembre 2009, una campagna di raccolta firme regionale su alcuni quesiti referendari, 4 propositivi sulle maggiori competenze regionali, ma anche 4 abrogativi per cercare di organizzare un quadro legislativo più organico a quelle che sono le nostre tematiche storiche, su diritti, legalità ed armonizzazione della spesa pubblica.

    Un pacchetto di otto quesiti popolari regionali, reso necessario dall’immobilismo che ha connotato in modo bipartisan le maggioranze di centrodestra e centrosinistra senza che si sia avuta vero cambiamento ed alternanza. Con i primi si cancellano alcune norme che vengono sostituite da nuove proposte legislative. Una prima questione riguarda il sostegno finanziario pubblico rivolto solo alle famiglie sposate estendendolo, con un quesito propositivo, anche alle coppie di fatto e al coniuge supersite. Due quesiti intendono limitare sperperi , abrogando il finanziamento agli enti religiosi che svolgono attività imprenditoriale nel settore del turismo, e l’aumento dei rimborsi elettorali a partiti e candidati, utilizzando i risparmi per finanziare l’esenzione dal ticket sanitario per bambini fino a 14 anni e concedendo aiuti al coniuge separato non affidatario e non assegnatario di alloggio. L’ambiente ha una particolare rilevanza perché si premia chi effettua raccolta rifiuti differenziata e, contemporaneamente, si abrogano le norme che hanno ignorato il rispetto effettivo dei vincoli paesistici

    Puoi leggere qui le 8 proposte referendarie.

    Propositivi

    Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”) e successive modifiche

    Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà

    Interventi a sostegno delle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto

    Rimborso alle famiglie dei ticket sanitari relativi a minori di anni 14

    Abrogativi

    Abolizione dell'aumento dei rimborsi elettorali

    Abrogazione dei privilegi solo ad alcune tipologie di famiglia

    Abrogazione della legge che modifica vincoli paesistici

    Abolizione privilegi agli enti religiosi che si occupano di turismo


    Cosa puoi fare, oltre ad aiutarci nella raccolta firme

    Per firmare i referendum: la lista dei tavoli su Radicaliroma

    Per qualsiasi altra informazione: tel. 0668979273, radicaliroma@radicali.it

    Aiutaci a Riformare la nostra Regione, grazie!


    Il Comitato referendario di liberazione “Ernesto Nathan” è formato da:

    Massimiliano IERVOLINO direzione nazionale di Radicali Italiani

    Antonio SURACI segretario politico Unione Romana Partito Repubblicano Italiano.

    Demetrio BACARO segretario dell’Associazione Radicali Roma

    Stefano COVELLO vice segretario Unione Romana Partito Repubblicano Italiano

    Alessandro MASSARI direzione nazionale di Radicali Italiani

    Diego SABATINELLI segretario della Lega italiana per il Divorzio Breve


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  2. #2
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    Predefinito Riferimento: REGIONE LAZIO Comitato referendario di liberazione “Ernesto Nathan”:

    EFERENDUM ABROGATIVO SULL’AUMENTO DEI RIMBORSI ELETTORALI
    ABOLIZIONE DELL’AUMENTO DEI RIMBORSI ELETTORALI

    I SOTTOSCRITTI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI NEL LAZIO RICHIEDONO REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO - AI SENSI DELL’ART. 61 DELLO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO E IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1980, N. 78 - SUL SEGUENTE QUESITO: “VOLETE VOI CHE SIA ABROGATO L’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2005, N. 2, (“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE E IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE”)?

    Meno soldi ai partiti, maggiori risorse per la crisi: s’intende limitare gli sperperi, abrogando l’aumento dei rimborsi elettorali a partiti e candidati

    Con un referendum abrogativo del 1993 promosso dai Radicali, il 90,3% degli elettori votanti (77%) ha deciso di abrogare il finanziamento pubblico dei partiti. Partiti che non si sono dati per vinti, e hanno in breve tempo rimediato, come dei ladri nella notte, al brutto colpo subito.

    Già nel 1996 si è subdolamente reintrodotto un meccanismo di finanziamento pubblico. Nel 1999 arriva poi la famigerata legge sul “rimborso elettorale”, che viene quantificato in 800 Lire per ogni voto. Nel 2002 si passa da 800 Lire a 1 Euro e la quota di ogni avente diritto al voto lievita sempre più nel tempo: oggi è arrivata a 5 Euro.

    L’ultima porcata parassitaria? In caso di scioglimento anticipato delle Camere l’erogazione del rimborso è comunque effettuata fino alla fine naturale della legislatura. Un esempio? Facile! La legislatura iniziata nel 2006, interrotta nel 2008 con la caduta del Governo Prodi, ha comportato e sta comportando un doppio rimborso elettorale per il periodo 2008-2011.

    Il disprezzo della legge da parte degli stessi autori delle leggi è grande. Tanto grande da far chiamare le cose con un nome che non è il loro: Rimborso? Ma quale rimborso? Qui si tratta di vero e proprio finanziamento pubblico (quello abrogato con un nostro referendum nel 1993)! Basti pensare al fatto che per godere di tale rimborso (sic!) non c’è bisogno neanche delle ricevute dei costi delle varie campagne elettorali, condotte fra l’altro in regime di assoluta illegalità.

    Quello che chiediamo con questo nuovo referendum è che, visto che lo strumento del referendum nazionale è stato ormai azzoppato (non già come vi è stato detto da chi lo ha ripetutamente sfruttato per portare all’attenzione dell’opinione pubblica tematiche importanti ma da chi non ha il minimo rispetto delle leggi e dello stato di diritto) almeno venga abrogata una parte di questa legge regionale che consente ai partiti di percepire un aumento, l’ennesimo!, di questo cosiddetto rimborso elettorale.

  3. #3
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    Predefinito Riferimento: REGIONE LAZIO Comitato referendario di liberazione “Ernesto Nathan”:

    REFERENDUM ABROGATIVO POPOLARE SU ” PRIVILEGI SOLO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI FAMIGLIA”
    01.04.2009
    ABOLIZIONE DELLA LEGGE REGIONALE SULLA FAMIGLIA DEL 2001

    I SOTTOSCRITTI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI NEL LAZIO RICHIEDONO REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO AI SENSI DELL’ARTICOLO 61 DELLO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO, ED IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1980, N. 78 - SUL SEGUENTE QUESITO: “VOLETE VOI CHE SIA ABROGATA LA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2001, N. 32 (“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA.”)”?

    Vogliamo vantaggi per tutti i tipi di famiglia… non solo per le famiglie fondate sul matrimonio

    La strada era già stata battuta da Formigoni in Lombardia, dove una legge stabiliva sussidi alle famiglie bisognose purché regolarmente sposate. E’ stato quindi un gioco da ragazzi per l’ex governatore del Lazio Francesco Storace replicare e rilanciare, stanziando soldi, con la Legge che oggi chiediamo di abrogare, solo per quei nuclei familiari in situazioni di disagio, a patto però che si tratti di unioni matrimoniali! I conviventi ne restano fuori. Ad accusare la giunta di centro-destra c’era tutta l’allora opposizione, dai cattolici ai comunisti del centrosinistra. «È una discriminazione intollerabile sui figli», attaccava l’ex Ppi Giuseppe Fioroni. «Ci rivolgeremo alla Corte di Strasburgo», annunciavano i Verdi Paolo Cento e Angelo Bonelli. «Una decisione che mercifica il matrimonio», tuonava l’ ex ministro della Solidarietà sociale e futuro ministro della Salute Livia Turco. «Un rigurgito fascista», bollava la comunista Maura Cossutta. Pure a destra non ci andavano giù leggeri: La Mussolini ammetteva infatti: «La decisione di Storace appare un po’ discriminatoria» ed Enzo Palmesano (allora di An) ironizzava in modo davvero simpatico: «Bisognerebbe pregare il cardinale Ruini di convincere Storace che non è ancora diventato vescovo: che decisione ingiusta e assurda»!. Molto rumore, molto rumore da parte della classe politica laziale e italiana nei confronti della legge Storace. Ma “Molto rumore per nulla” direbbe oggi W. Shakespeare. Infatti dopo anni di governo regionale del centro-sinistra, nonostante le nostre ripetute, insistenti e forti richieste, nulla si è fatto non solo per le coppie di fatto ma neanche per abrogare la tanto chiacchierata legge Storace sulla famiglia.

    Con l’abrogazione della legge regionale 7 dicembre 2001 n. 32 (“Interventi a sostegno della famiglia”) che riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e istituzione privilegiata per la nascita, la cura e l’educazione dei figli e che la sostiene rimuovendo gli ostacoli a livello sociale, abitativo, lavorativo ed economico; si vuole rendere attuale ed ampliare il restrittivo concetto che riconosce la famiglia solo nel momento in cui ci sia una coppia sposata, senza tenere conto delle diverse realtà contemporanee, tra cui le coppie di fatto e le famiglie allargate, che da tempo attendono questa legittimazione.

  4. #4
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    Predefinito Riferimento: REGIONE LAZIO Comitato referendario di liberazione “Ernesto Nathan”:

    REFERENDUM ABROGATIVO SU “LEGGE CHE MODIFICA VINCOLI PAESISTICI”
    01.04.2009
    RIPRISTINO DEI VINCOLI PER IL RISPETTO EFFETTIVO DEI VINCOLI PAESISTICI

    I SOTTOSCRITTI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI NEL LAZIO RICHIEDONO REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO AI SENSI DELL’ARTICOLO 61 DELLO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO, ED IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1980, N. 78 - SUL SEGUENTE QUESITO: “VOLETE VOI CHE SIA ABROGATA LA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2004, N. 18, (“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1998, N. 24 (PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO)E SUCCESSIVE MODIFICHE. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2004, N.12 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEFINIZIONE DI ILLECITI EDILIZI))”?

    Togliere il cemento dai parchi e dalle zone protette abrogando le norme che hanno ignorato il rispetto effettivo dei vincoli paesistici

    Si chiamava «Lazio Sos Paesaggio». Era il comitato contro le modifiche proposte dalla Regione Lazio alla legge sulla «Pianificazione Paesistica». Era stato promosso addirittura un referendum abrogativo dai Verdi contro la nuova norma. Era stata annunciata dall’allora consigliere capogruppo dei Verdi Angelo Bonelli una lettera, pensate!, all’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con la richiesta di intervenire a sostegno della tutela ambientale. Secondo l’ex senatrice Verde Loredana De Petris, riferendosi all’allora governatore Francesco Storace: “Non mi pare che il paesaggio sia al centro degli interessi di questa maggioranza”. E ancora l’allora segretario regionale Filiberto Zanatti: “Questa maggioranza ha approvato una legge pericolosissima per il territorio”.

    Bene, bravi, bis! Poi c’è stato il 2005. Storace, contro ogni previsione, perde le elezioni regionali e il conduttore di “Mi Manda Rai Tre” diventa il governatore della nostra regione. All’epoca i Radicali vennero esclusi dalla coalizione esplicitamente perché si sarebbero presentati sotto le insegne del nome di Luca Coscioni ma c’erano loro: i Verdi. Loro a difendere il Paesaggio, l’Ambiente. A difendere la dignità di una buona politica. Di una politica che dice quello che pensa e che fa quello che dice. E bene, dopo 4 anni al governo della regione, niente è stato fatto per abrogare le norme che tanto scandalizzavano e che evidentemente erano state prese solo a pretesto per fare la solita polemica politica.

    Ecco che allora questo referendum ha l’obbiettivo di ripristinare un minimo di decenza per il mondo ambientalista ma soprattutto per l’Ambiente. Ha l’obiettivo di abrogare proprio quelle norme che hanno ignorato il rispetto effettivo dei vincoli paesistici dando la possibilità di far venire fuori quella politica ambientalista che si ritrova fuori dagli steccati ideologici che essa stessa ha eretto intorno a se stessa ma che ora ha la possibilità di superare.

  5. #5
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    Predefinito Riferimento: REGIONE LAZIO Comitato referendario di liberazione “Ernesto Nathan”:

    REFERENDUM ABROGATIVO POPOLARE SU ” ABOLIZIONE PRIVILEGI AGLI ENTI RELIGIOSI CHE SI OCCUPANO DI TURISMO”
    01.04.2009
    ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO AGLI ENTI RELIGIOSI CHE OPERANO NEL TURISMO

    I SOTTOSCRITTI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI NEL LAZIO RICHIEDONO REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO - AI SENSI DELL’ART. 61 DELLO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO E IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1980, N. 78 - SUL SEGUENTE QUESITO: “VOLETE VOI CHE SIANO ABROGATI L’ART. 3, COMMA 1, LETTERA N), LIMITATAMENTE ALLA PAROLA “RELIGIOSE”; L’ART. 23, COMMA 3, LIMITATAMENTE ALLE PAROLE “DA ENTI RELIGIOSI”; L’ART 39, COMMA 1, LIMITATAMENTE ALLA PAROLA “RELIGIOSE”, DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007, N. 13, “((ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LAZIALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 (ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO) E SUCCESSIVE MODIFICHE))”?

    Enti religiosi nel turismo? Una risorsa per pochi ma una spesa per tutti. Vogliamo abrogare il finanziamento agli enti religiosi che svolgono attività imprenditoriale nel settore del turismo

    I finanziamenti pubblici alla chiesa cattolica sono un altro dei grandi scandali italiani, in cui l’assenza dello stato di diritto e l’assenza di democrazia sono terreno fertile per le scorribande di gente senza scrupoli e dedita al solo proprio interesse. E chi se non la chiesa cattolica è maestra nello sfruttare le condizioni politiche che le stanno intorno per adattarvisi nel miglior modo possibile al fine di perseguire il proprio interesse, che in altro non si identifica, da 2000 anni a questa parte, che nel mantenimento e l’espansione del proprio potere. Incurante delle persone religiose che credono in altro che solo nel potere e nel denaro e che ancora non effettivamente consapevoli la seguono, la chiesa cattolica ha imposto allo stato italiano un sistema di finanziamenti statali che grida vendetta. Si comincia con i finanziamenti alle scuole da essa gestite senza rispetto per la libertà di espressione e di pensiero, all’esenzione del pagamento dell’ICI per la proprietà dei suoi immobili, anche quelli che svolgono attività commerciali! Fra l’altro, si può finire con l’incredibile meccanismo con il quale viene ad essa elargito l’8 per mille, per cui non solo viene distribuita la quota-parte di finanziamento anche di coloro che non barrano la casella apposita della dichiarazione dei redditi ma in base alle percentuali delle scelte effettivamente espresse, ma è tacito l’accordo che lo stato non fa campagne pubblicitarie per incentivare la scelta a suo favore. Perfino durante situazioni critiche come per il terremoto in Abruzzo (l’8 per mille devoluto allo stato deve essere speso, fra l’altro, anche per la protezione civile!) lo stato non dice nulla, non incentiva questa scelta, ed è costretto a raschiare i finanziamenti (il 5 per mille) alle associazioni no-profit.

    E bene, se questa è la situazione dei finanziamenti alla chiesa cattolica da parte dello stato italiano, la Regione Lazio cosa fa? Continua, ovviamente, con altri finanziamenti! Un esempio? Il finanziamento agli enti religiosi che svolgono attività imprenditoriale nel turismo. Questo tipo di finanziamenti risultano particolarmente odiosi non solo perché si configurano come un ulteriore e inutile dispendio delle risorse derivanti dalle tasse dei cittadini ma perché gli enti religiosi che si occupano di turismo, percependo questi finanziamenti, svolgono attività di concorrenza sleale con tutto il settore del turismo romano e laziale che, evidentemente, di tali finanziamenti non può usufruire.

  6. #6
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    Predefinito Riferimento: REGIONE LAZIO Comitato referendario di liberazione “Ernesto Nathan”:

    Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”) e successive modifiche
    01.04.2009
    GESTIONE DEI RIFIUTI

    PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DA SOTTOPORRE A REFERENDUM PROPOSITIVO POPOLARE (EX ARTICOLO 62 DELLA LEGGE STATUTARIA 11 NOVEMBRE 2004, N. 1 “NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO”)

    Vogliamo armonizzare l’organizzazione e le modalità di raccoltà, trasporto e smaltimento dei rifiuti, differenziandoli anche in base alla loro pericolosità dotando gli ambiti territoriali di autonomia di gestione, riducendo gli imballi, potenziando la raccolta differenziata anche “a domicilio”, premiando i più virtuosi con riconoscimenti economici e sostanziosi risparmi in bolletta

    La nostra proposta di Legge concernente modifiche alla Legge regionale N° 27 del 9 luglio 1998 nasce con il proposito di armonizzare ed organizzare al meglio le disposizioni inerenti lo smaltimento dei rifiuti nell’ambito della regione, enfatizzando il ruolo della programmazione e della raccolta differenziata, proponendo regole di ottimizzazione anche per il trasporto e lo smaltimento, con uno sguardo attento alla formazione civica nelle scuole e al supporto della ricerca.

    I principi cardine di questa proposta sono riassunti nei commi sostitutivi nell’Articolo 1, dove si propone fra l’altro di promuovere la minor produzione di rifiuti urbani e speciali da parte delle Aziende, una tariffazione premiante per chi meglio effettua raccolta differenziata, favorire il riciclo totale dei rifiuti, l’ottimizzazione della raccolta riducendo l’ingombro urbano dei cassonetti e delle campane (con ricadute favorevoli anche su viabilità e parcheggi), incrementare l’autosufficienza territoriale nello smaltimento, cercando di ridurre le necessità di spostamento delle diverse componenti della raccolta differenziata, soprattutto quelle potenzialmente pericolose.

    L’intervento legislativo è sicuramente organico, inserendosi sull’impianto organizzativo già sperimentato fra Regione, Province e Comuni della legge 27/1998. Malgrado ciò il decennio trascorso da quella specifica legislazione ha fatto emergere delle lacune e manchevolezze che la nostra proposta cerca di migliorare.

    In particolare il “piano regionale” enfatizza il reimpiego delle materie prime riciclate, individua ambiti territoriali idonei alla gestione dei rifiuti; dispone che gli impianti di gestione e lavorazione dei rifiuti siano prossimi alla loro produzione; delega alle province l’individuazione delle aree non idonee alla lavorazione dei rifiuti, discariche escluse, con la determinazione delle condizioni e dei criteri.

    Degno di menzione ci pare soprattutto l’articolo 3, che prevede espressamente la creazione delle Anagrafi sia degli impianti industriali regionali, sia di quelli di compostaggio, differenziandoli per capacità di lavorazione sui diversi segmenti di rifiuti.

    Nell’Articolo 5 si sottolinea e si promuove la sensibilizzazione da parte della Regione, coadiuvata anche da altri soggetti, verso le problematiche della riduzione, riuso e massimo riciclo dei rifiuti; si dispone tra l’altro l’utilizzo di materiale riusabile nelle mense dei diversi luoghi di lavoro o comunitari scolastici di ogni ordine, favorendo la raccolta differenziata anche degli imballaggi in quegli stessi ambienti. Lo stesso articolo nell’ultimo comma promuove il ruolo dell’Università e della ricerca per lo studio di modalità di lavorazione dei rifiuti sempre meno impattanti e più economiche.

    Infine nell’articolo 6 si impongono percentuali precise di utilizzo di materiali di riciclo di vario tipo nelle Amministrazioni pubbliche o degli Enti ed Agenzie; stimolando altresì l’adozione del sistema a rendere con cauzione per la vendita di alcuni prodotti in particolare latte ed acque minerali o liquidi in genere, riducendo sensibilmente l’impatto degli imballi, prevedendo per questi scopi incentivi e facilitazioni.

    L’impianto di queste modifiche legislative proposte, in pratica, si concretizza in una politica educativa e formativa, con aspetti di premialità economica per i virtuosi, che si realizza con un’armonizzazione del ciclo produttivo, incidendo sulla minor produzione, la miglior differenziazione, il minor trasporto dal luogo di produzione e la massima riutilizzazione in termini di materie prime e/o prodotti di risulta.

    Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”) e successive modifiche

    Art. 1
    (Modifiche all’art. 3 “Principi” della legge reg. n. 27/1998)

    Le lettere c), d), e), f), g), h) dell’articolo 3 della l.r. 27/1998, sono così sostituite:
    c) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità di rifiuti, favorendo le modalità produttive e commerciali che utilizzano e generano la minor quantità di rifiuti sia speciali che urbani;d) favorire tipologie di raccolta differenziata che permettano una tariffazione che premi gli utenti che producono meno rifiuti non riciclabili;

    e) promuovere il riciclo totale delle varie frazioni, sia secche che umide, per ottenere l’azzeramento dello smaltimento in discarica e in inceneritore.

    f) adottare modalità e criteri per la raccolta e il riciclo dei rifiuti urbani che riducano al minimo i trasporti e le aree occupate da cassonetti, campane o zone di accatastamento provvisorio;

    g) favorire la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali limitati, attraverso una rete di impianti di riciclo e compostaggio che realizzi l’autosufficienza territoriale;

    h) favorire la riduzione dei rifiuti speciali attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili, il loro riciclo o, se questo risulta impossibile, smaltimento negli impianti più vicini al luogo di produzione, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti;

    Art. 2
    (Modifiche all’articolo 7 “Programmazione regionale” della legge reg., n. 27/1998)
    L’art. 7, comma 3, della l.r.27/1998 è sostituito dal seguente:

    3. Il piano regionale di prevenzione e gestione dei rifiuti prevede in particolare:
    a) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorirne il riutilizzo ed il riciclo, con il reimpiego di materie prime;
    b) l’individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in deroga all’ambito provinciale definito dall’articolo 23 del d.lgs. 22/1997;
    c) la tipologia ed il complesso degli impianti di riciclo dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, in modo da garantire efficienza ed economicità nella gestione, tenuto conto degli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di raccolta differenziata e riciclo, nonché le misure per il raggiungimento dell’autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi;
    d) il complesso delle attività e degli impianti necessari ad assicurare la gestione dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione
    e) le tipologie, le quantità e l’origine dei rifiuti da gestire, con eventuali disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
    f) i criteri per l’individuazione da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, e delle aree o impianti adatti; con le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
    i) le direttive per l’elaborazione dei progetti degli impianti di gestione dei rifiuti, in modo da garantire il loro corretto dimensionamento;
    m) l’indicazione delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle azioni previste;
    n) la propria durata.

    Art. 3
    (Modifiche all’art. 9 “Anagrafi regionali”della legge reg. n. 27/1998)

    Dopo la lettera c) l’art.9 della l.r. 27/1998, sono inserite le seguenti lettere:

    d) l’anagrafe degli impianti industriali presenti in regione Lazio, in grado di riciclare le varie tipologie di materiali secchi provenienti dalle raccolte differenziate dei rifiuti sia urbani che speciali;
    e) l’anagrafe degli impianti di compostaggio presenti in regione Lazio, con le loro caratteristiche quali-quantitative di scarti umidi, sfalci, potature, rifiuti alimentari post-consumo e scarti del settore agro-alimentare, che sono in grado di compostare

    Art. 4
    (Modifiche all’art. 11 “Piani provinciali “della legge reg. n. 27/1998)

    Le lettere b) e c) dell’art.11 della l.r. 27/1998 sono così sostituite:
    b) le modalità e le verifiche utili per ridurre la produzione dei rifiuti, per incentivare il loro riciclo ai fini del recupero della materia prima;

    c) l’individuazione, sulla base dei criteri previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e dei luoghi o degli impianti adatti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;

    Art. 5
    (Modifiche all’articolo 21 “Interventi per il contenimento, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani e per lo sviluppo delle raccolte differenziate” della legge reg. n. 27/1998)

    L’art.21 della l.r.27/1998 è così sostituito:

    1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, quelle di volontariato riconosciute ai sensi della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, i comitati e le scuole locali attivi nell’educazione ambientale, la riduzione e il riciclo dei rifiuti, i sindacati e le associazioni degli imprenditori, promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate a riduzione, riuso e massimo riciclo dei rifiuti

    2. La Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi, organizzano, nei locali adibiti a mensa e nei punti di ristoro interni, l’uso di tovaglie, tovaglioli, bicchieri, stoviglie e piatti riusabili, la raccolta differenziata delle frazioni organiche derivanti dalla preparazione e somministrazione degli alimenti, nonché degli imballaggi, di carta e cartone, vetro, plastica ed alluminio e inoltre dei prodotti esauribili dell’informatica, quali cartucce toner, inchiostro per stampanti e fotocopiatrici e nastri per macchine da scrivere.

    3. La Regione e gli enti locali, anche in collaborazione con le associazioni e i comitati ambientalisti, promuovono e incentivano nei complessi scolastici, anche con finalità educative, sistemi di raccolta differenziata delle frazioni secche e delle frazioni umide, compreso il compostaggio.

    4. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all’attività degli enti locali

    Art. 6
    (Modifica all’articolo 22”Utilizzo di materiali riciclati” della legge reg. ,n. 27/1998)

    L’art. 22 della l.r. 27/1998 è così sostituito:

    1. La Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi:
    a) coprono il proprio fabbisogno annuale di carta e cartoncino con una quota pari almeno al 50% del fabbisogno, ottenuta integralmente o prevalentemente da materiali riciclati,
    b) coprono il proprio fabbisogno annuale di imballaggi in cartone, di cartucce toner, di nastri di inchiostro rigenerato per stampanti e fotocopiatrici ed altri generi esauribili per l’informatica, con una quota di materiali riciclati o recuperati pari almeno al 50% del fabbisogno;
    c) coprono il proprio fabbisogno annuale di pneumatici di ricambio per la propria flotta di autovetture ed autoveicoli con una quota di pneumatici ricostruiti, conformi agli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente, pari almeno al 50% del fabbisogno;
    d) coprono il proprio fabbisogno annuale di materiali per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche, compresa la realizzazione di strade, reti e sottoservizi, con una quota di materiali e aggregati inerti riciclati pari almeno al 50% del fabbisogno;
    e) utilizzano nelle proprie mense o punti di ristoro esclusivamente contenitori e stoviglie riutilizzabili soggetti a cauzione per la somministrazione di bevande ed alimenti.

    2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi, provvedono, entro la data del 31 dicembre 2011, a modificare i capitolati di appalto per gli acquisti e le forniture dei beni di consumo e/o di approvvigionamento, in modo da soddisfare i criteri stabiliti dal marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel ed eliminando eventuali barriere o clausole escludenti che svantaggino il ricorso all’uso di materiali riciclati.

    3.. La Regione promuove ed incentiva l’adozione del sistema a rendere con cauzione per liquidi alimentari, con particolare riferimento ad aziende produttrici di latte ed acque minerali con stabilimenti nel proprio territorio. La Regione, fermo quanto previsto al comma 1, lettera e), incentiva la sostituzione totale o parziale di contenitori monouso con contenitori riutilizzabili soggetti a cauzione

    4. Gli enti locali adottano provvedimenti per:
    a) soddisfare il fabbisogno di ammendanti organici per giardini ed aree verdi pubblici con una quota pari almeno all’80%di compost di qualità da frazione umida dei rifiuti, raccolta separatamente;
    b) destinare una quota pari almeno al 40% della spesa per arredi di giardini pubblici all’acquisto di articoli prodotti con materiali riciclati;
    c) prevedere nei capitolati di appalto per le mense scolastiche l’obbligo per le ditte che di far uso di stoviglie riutilizzabili.

    Art. 7
    (Copertura finanziaria)
    Alla copertura dell’onere finanziario derivante dall’attuazione della presente legge, si provvede ricorrendo al “fondo speciale di finanziamento per i provvedimenti legislativi relativo a spese correnti” (a valere sull’UPB T27 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009);

  7. #7
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    Predefinito Riferimento: REGIONE LAZIO Comitato referendario di liberazione “Ernesto Nathan”:

    “Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà”
    01.04.2009

    SOSTEGNO AI CONIUGI SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’


    PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DA SOTTOPORRE A REFERENDUM PROPOSITIVO POPOLARE (EX ARTICOLO 62 DELLA LEGGE STATUTARIA 11 NOVEMBRE 2004, N. 1 “NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO”)


    La solidarietà civica non abbandoni chi si separa: affinchè la separazione, vero trauma affettivo, non si trasformi anche in una bancarotta, proponiamo di sostenere i coniugi separati in difficoltà, non assegnatari di alloggio, con misure di sostegno (anche) psicologico e di attenzione alle esigenze abitative e finanziarie.


    Con la presente proposta di legge si intende offrire maggiore tutela ai coniugi separati o divorziati non affidatari dell’abitazione familiare nel momento in cui si vedono costretti ad acquistare o affittare una nuova casa in cui vivere. La sopraggiunta difficoltà economica a seguito di separazione o scioglimento del vincolo coniugale può comportare l’impossibilità a condurre un’esistenza dignitosa. In molti casi non disponendo neanche dei mezzi economici per andare a vivere da soli, si è costretti a tornare dai genitori con le conseguenti ripercussioni sulla capacità di recuperare la propria autonomia.
    La fine di un coniugio è un lusso che sempre meno persone possono permettersi, e va creando nuove sacche di povertà. La maggioranza delle coppie separate o divorziate, dati statistici alla mano, appartiene al ceto medio basso (operai, insegnanti, impiegati), per i quali è veramente difficile arrivare a fine mese quando spesso si è costretti a pagare, oltre all’assegno di mantenimento dei figli, una quota di mutuo per l’ex casa coniugale e un nuovo affitto, dal momento che si è andati a vivere altrove; senza dimenticare che l’attuale legge sul divorzio obbliga ad affrontare la spesa per due giudizi, separazione e divorzio, con relativo obbligo di assistenza legale anche quando vi sia pieno accordo tra le parti. Facile comprendere, quindi, perché nei dormitori e nelle mense della Caritas il numero dei coniugi separati stia aumentando in modo esponenziale. La casa è il primo grande ostacolo che si trova ad affrontare chi vuole, o deve, ricominciare un’altra vita. A Bolzano c’è una casa di accoglienza per separati, mentre la Regione Liguria ha approvato una legge che stanzia, per il 2009, alcuni milioni di euro per case temporanee e sostegni di carattere psicologico e legale alle coppie che si separano, lo stesso è previsto da proposte di legge già depositate in Parlamento in attesa di essere discusse. La presente proposta vuole dare il giusto aiuto al coniuge che, in virtù del nuovo stato, deve cercare una nuova casa, far fronte a situazioni di disagio psicologico e vuole veder riconosciuti i propri diritti, soprattutto quando siano coinvolti nella separazione figli minori e ci si trova nell’impossibilità pratica di svolgere il ruolo genitoriale. Evidentemente l’urgenza che tale provvedimento riveste impedisce di attendere che una legge nazionale si occupi del problema.


    “Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà”


    Articolo 1
    (Principi e finalità)


    1 La Regione promuove interventi in favore dei coniugi in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, finalizzati al recupero dell’autonomia e di un’esistenza dignitosa degli stessi quando vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge.



    Articolo 2
    (Programmi di assistenza)


    1. La Regione pone in atto politiche finalizzate a:


    a) interventi volti a far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative, anche temporanee, dei soggetti di cui all’articolo 1, che si trovino in condizioni di grave difficoltà economica, qualora la casa familiare sia stata assegnata all’altro coniuge;


    b) a predisporre adeguati servizi informativi e di consulenza legale atti ad assicurare la piena conoscenza da parte del coniuge dei diritti allo stesso riconosciuti, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal diritto di famiglia, nonché alla vigilanza sull’effettiva giusta osservanza dei principi e delle norme di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli);


    c) predisporre percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.



    Articolo 3
    (Monitoraggio)


    1. La Giunta Regionale svolge un’azione di monitoraggio sull’impiego delle risorse, nonché sull’efficacia dei programmi finanziati.



    Articolo 4
    (Perseguimento degli obiettivi)

    1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nell’ambito del piano socio-assistenziale previsto dall’articolo 46 della L.R. 38/1996, determina gli interventi da attuare nel triennio di riferimento, i criteri per la loro attuazione, nonché le risorse disponibili per ciascun intervento.


    Articolo 5
    (Copertura finanziaria)


    Alla copertura dell’onere finanziario derivante dall’attuazione della presente legge, si provvede ricorrendo al “fondo speciale di finanziamento per i provvedimenti legislativi relativo a spese correnti” (a valere sull’UPB T27 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009);

  8. #8
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    Predefinito Riferimento: REGIONE LAZIO Comitato referendario di liberazione “Ernesto Nathan”:

    “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE FISICHE COMPONENTI UNA FAMIGLIA DI DIRITTO O DI FATTO”
    01.04.2009
    SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DIRITTO O DI FATTO

    PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DA SOTTOPORRE A REFERENDUM PROPOSITIVO POPOLARE (EX ARTICOLO 62 DELLA LEGGE STATUTARIA 11 NOVEMBRE 2004, N. 1 “NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO”)

    Per una famiglia basata sulle persone e sui loro diritti: si ha come obiettivo l’estensione dei diritti riconosciuti, oggi, alle sole famiglie fondate sul matrimonio, a qualsiasi famiglia

    La proposta di legge qui presentata ha come obbiettivo l’estensione dei diritti riconosciuti, oggi, alle sole famiglie fondate sul matrimonio, a qualsiasi famiglia.
    Se è vero,infatti, che il diritto deve evolversi per rispondere alle nuove esigenze che la vita manifesta, e se è innegabile che le formazioni equiparabili alla famiglia di diritto, siano abituali e si siano affermate nella società italiana, appare, allora, doveroso adeguare la previsione legislativa alla realtà che viviamo ogni giorno.
    Se le forme di convivenza non fondate sul matrimonio si rivelano essere un modo di organizzazione stabile e duraturo delle relazioni tra persone, allora l’ordinamento deve dargli riconoscimento e tutela, comprendendo anche agli interessi molto rilevanti sul piano sociale. L’alternativa sarebbe quella di costringere queste persone a scelte non liberamente determinate.
    Poiché è già previsto dalla nostra Costituzione, si riafferma il principio della assoluta non discriminazione basata sul sesso, partendo dall’assunto che una unione fondata sull’amore non necessiti di nessun vincolo di identità di genere delle persone che ne sono parte.
    I destinatari dei diritti sono tutte le persone fisiche poichè è l’individuo ad essere al centro della vita e , quindi, della legge, e non si possono attribuire a “entità” quali la famiglia o la coppia. L’individuo è il vero ed unico portatore degli interessi riconosciuti e tutelati.
    Il fatto di convivere in una famiglia di diritto o di fatto è, dunque, solo una condizione perchè gli vengano riconosciuti dei diritti.
    Da ultimo, la proposta che qui si presenta, intende, in continuità con quanto detto, estendere i diritti riconosciuti alla famiglia di diritto anche alle situazioni monoparentali, cioè a chi è rimasto solo (ad esempio il pensionato vedovo), contribuendo ad affermare l’importanza fondamentale del rapporto sostanziale rispetto ai formalismi burocratici.

    “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE FISICHE COMPONENTI UNA FAMIGLIA DI DIRITTO O DI FATTO”

    Articolo 1
    (Oggetto)

    La Regione, nell’ambito delle leggi vigenti, attua una politica a sostegno delle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto, nel rispetto della libertà e dell’autonomia di ogni suo componente.

    Articolo 2
    (Principî generali)

    La regione si impegna a prevenire ogni discriminazione basata sul sesso, sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale nell’ambito dell’attività lavorativa e nell’accesso ai servizi pubblici essenziali.
    La Regione promuove ogni iniziativa finalizzata a garantire, ad ogni persona fisica, il diritto alla formazione di una famiglia di diritto o di fatto, rimuovendo ostacoli di ordine sociale, economico, lavorativo, abitativo.

    Articolo 3
    (Fini)

    La Regione, al fine di perseguire tali obiettivi, si impegna a:
    a) attivare servizi di prevenzione e socio-sanitari in favore delle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto;
    b) garantire nelle strutture sanitarie ed ospedaliere il sostegno del malato attraverso la presenza di persone fisiche familiari o conviventi dello stesso;
    c) assicurare il sostegno al reddito delle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto afflitte da gravi problemi economici;
    d) riconoscere il valore delle responsabilità familiari delle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto e delle scelte di maternità e paternità;
    e) sostenere il diritto delle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto a scelte libere e responsabili di procreazione e di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle scelte di procreazione
    f) tutelare il diritto alla maternità delle persone fisiche di sesso femminile in difficili condizioni economiche e sociali e prevenire e rimuovere, nel pieno rispetto delle scelte individuali delle persone fisiche di sesso femminile, le difficoltà che possano essere di ostacolo al diritto alla maternità stessa
    g) riconoscere e valorizzare le relazioni, le responsabilità, i rapporti di solidarietà esistenti tra le persone fisiche appartenenti a diverse generazioni, componenti una famiglia di diritto o di fatto;
    h) riconoscere alle persone fisiche componenti una famiglia monoparentale, i medesimi diritti previsti nella presente legge alle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto
    i) garantire pari opportunità alle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto;

    Articolo 4
    (Perseguimento dei fini)

    Allo scopo di realizzare gli interventi previsti dalla presente legge, l’ordine di priorità degli aventi titolo è stabilito sulla base del quoziente familiare definito secondo i seguenti elementi:
    reddito complessivo delle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto al netto dell’IRPEF;
    numero delle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto;
    presenza di persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto afflitte da condizione di portatore di handicap fisico, psichico o psicofisico;
    presenza di persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto, anziane, parzialmente o totalmente non autosufficienti.

    Articolo 5
    (Benefici)

    Al fine di agevolare la formazione di nuove famiglie di diritto o di fatto, la Regione prevede:
    convenzioni con istituti bancari, finanziari ed enti previdenziali ed assicurativi per la concessione, alle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto, di prestiti senza interessi o a tasso agevolato, ivi compreso l’acquisto della prima casa;
    una riserva pari al 20% del totale dei programmi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa per la locazione di alloggi, secondo appositi bandi speciali indetti dai comuni ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e dell’articolo 1 del relativo regolamento regionale d’attuazione, del 20settembre 2000, n.2;
    il rimborso, nel corso dei primi due anni di convivenza, di una somma pari al 50% delle spese riguardanti l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e della tassa sui rifiuti, relative all’abitazione principale;
    La Giunta Regionale, con propria deliberazione, definisce le fasce di reddito dei destinatari dei benefici di cui al comma 1, nonché gli indirizzi per la concessione da parte dei comuni, singolarmente o associati, dei benefici stessi.

    Articolo 6
    (Copertura finanziaria)

    Alla copertura dell’onere finanziario derivante dall’attuazione della presente legge, si provvede ricorrendo al “fondo speciale di finanziamento per i provvedimenti legislativi relativo a spese correnti” (a valere sull’UPB T27 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009);

    Articolo 7
    (Abrogazioni)

    La Legge regionale n. 32 del 07-12-2001 “Interventi a sostegno della famiglia”, è abrogata.

  9. #9
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    Predefinito Riferimento: REGIONE LAZIO Comitato referendario di liberazione “Ernesto Nathan”:

    ‘Rimborso alle famiglie dei ticket sanitari relativi a minori di anni 14”
    01.04.2009
    ABOLIZIONE DEI TICKET AI MINORI DI 14 ANNI

    PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DA SOTTOPORRE A REFERENDUM PROPOSITIVO POPOLARE (EX ARTICOLO 62 DELLA LEGGE STATUTARIA 11 NOVEMBRE 2004, N. 1 “NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO”)

    Banbini sani ed esenti, genitori contenti: lo scopo è rendere effettivo, eliminando qualunque spesa a carico di chi si prende cura del minore, il diritto alla salute dei più giovani

    La proposta di legge che qui si illustra, è volta ad ottenere l’abolizione del ticket per bambini e giovani fino al quattordicesimo anno di età.

    L’obbiettivo è di rendere effettivo, eliminando qualunque spesa a carico di chi si prende cura del minore, il diritto alla salute dei più giovani. Infatti, se da una parte la Costituzione recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo”, è vero anche che l’accesso agli interventi sanitari è sempre più gravato da oneri.
    Riteniamo necessario che gli oneri derivanti dal ricorso alle prestazioni sanitarie non siano richiesti per gli interventi sanitari a favore della fascia di popolazione più giovane e più numericamente meno consistente. Molte, infatti, sono le spese che, soprattutto nei primi annidi vita, chi assiste un minore deve sopportare; è opportuno allora che non sopporti anche quelle necessarie a garantire una crescita sana ed equilibrata del bambino e dell’adolescente.
    Si aggiunga poi che il ticket è richiesto non solo per per gli interventi di cura ma anche per quelli di indagine, di prevenzione. Ebbene molte malattie, se diagnosticate precocemente, possono essere affrontate con interventi rapidi e mirati, garantendo una esistenza libera e dignitosa al futuro cittadino adulto, dunque la legge che qui si propone intende agevolare e rendere effettiva soprattutto la diagnosi, aiutando a combattere precocemente problemi che sarebbe molto più difficile arginare se scoperti in età adulta.
    Poiché, poi, riteniamo che sia trascorso di già troppo tempo da momento in cui le prestazioni sanitarie in favore dei bambini e dei giovani di età fino ai quattordici anni richiedono il pagamento del ticket, la legge qui presentata ha l’ulteriore, parziale, scopo di rimborsare quanto già pagato, con la naturale individuazione di controlli previsti per prevenire ed evitare possibili truffe, dei ticket pagati nel biennio 2009, 2010, per le prestazioni sanitarie erogate in favore di persone in questa fascia di età.
    ‘Rimborso alle famiglie dei ticket sanitari relativi a minori di anni 14”
    Articolo 1
    (Finalità)
    1. Entro il 31 gennaio 2011 uno Sportello Unico appositamente istituito presso l’Assessorato regionale alla sanita’ provvedera’ a ricevere le richieste di rimborso della spesa sostenuta dalle famiglie residenti nella Regione Lazio per ticket sanitari pagati per prestazioni rese a minori di anni 14 nel corso dell’anno 2009 e 2010.
    2. La domanda dovra’ essere firmata ed autocertificata, a norma di legge, da chi esercita la potestà genitoriale, e dovra’ contenere gli estremi delle prestazioni sanitarie in favore dei minori di anni 14, nonche’ l’importo del ticket pagato per ciascuna di esse e la somma complessiva di cui si chiede il rimborso, con l’indicazione dell’intestazione e del codice IBAN del conto corrente presso il quale dovra’ essere disposto il bonifico della somma rimborsata. In mancanza di tale indicazione la somma sara’ resa disponibile in contanti presso lo Sportello Unico.
    3. Entro il 31 marzo 2011 lo Sportello Unico provvedera’ al rimborso delle somme richieste, mediante bonifico bancario o in contanti allo sportello.
    4. Entro il 31 dicembre 2011 lo Sportello Unico procedera’ al controllo di un campione pari al 5 per cento dei rimborsi effettuati, provvedendo ad acquisire dai beneficiari la documentazione completa del pagamento dei ticket che hanno dato luogo al rimborso ed a segnalare all’autorita’ giudiziaria i casi irregolari.
    5. I ticket sanitari pagati nel corso dell’anno 2009 per prestazioni sanitarie rese in favore di minori di anni 14 residenti nella Regione Lazio saranno rimborsati entro il 31 marzo 2011, sulla base di domande presentate entro il 31 gennaio 2010, con le medesime procedure indicate nei commi 1, 2, 3 e 4.
    6. A decorrere dall’anno 2011 sono abrogati i ticket sanitari per prestazioni sanitarie rese in favore di minori di anni 14 residenti in un comune della Regione Lazio.”
    Articolo 2
    (Copertura finanziaria)

    Alla copertura dell’onere finanziario derivante dall’attuazione della presente legge, si provvede ricorrendo al “fondo speciale di finanziamento per i provvedimenti legislativi relativo a spese correnti” (a valere sull’UPB T27 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009);

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    Predefinito Riferimento: REGIONE LAZIO Comitato referendario di liberazione “Ernesto Nathan”:

    MARTEDì 19 NIENTE RIUNIONE: TUTTI AL TAVOLO

    Cari compagne/i e cari non iscritte/i,

    la consueta riunione del martedì questa settimana non si terrà come al solito nella sede del Partito Radicale, ma si trasformerà in una serata di raccolta firme collettiva, tutti insieme.

    L’appuntamento è per le 20,45 (per cominciare puntuali alle 21) in Piazza Immacolata a San Lorenzo, intervenite numerosi e sarà anche un modo per socializzare fra di noi, vedere come lavorano i compagni più anziani e per chi lo vorrà anche per contribuire.

    Vi aspetto numerosi come sempre!

 

 
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