Quali provvedimenti può adottare uno stato in caso di spegnimento dei sistemi di geo rilevazione o di sconfinamento nelle acque territoriali libiche una volta che i clandestini vengono portati in territorio italiano ?
Ad esempio questi.
Tutela della vita umana in mare e difesa degli interessi dello
...Sul piano degli accordi internazionali, il protocollo di Palermo del 2000 costituisce un significativo passo avanti, ma v’è ancora molto cammino da percorrere soprattutto nel riesame di alcune norme che, pur ispirandosi all’antico e giusto principio di libertà di navigazione, in realtà, per il modo ampio e generico della loro formulazione, finiscono con il favorire in più d’un caso non la libertà ma l’arbitrio ed il crimine. Nel diritto internazionale del mare, i poteri degli Stati (e per essi delle loro navi militari) riconosciuti dall’UNCLOS nelle ipotesi di pirateria andrebbero estesi, con gli opportuni adattamenti, al traffico illecito d’emigranti via mare, inteso come quel comportamento che - al fine di trarre direttamente o indirettamente vantaggi finanziari o d’altro tipo materiale - mira ad assicurare l’ingresso illecito in uno Stato da parte di chi non ne abbia la nazionalità o la residenza (v. art. 3 lett. a prot. Palermo cit.). Il T.U. 286/98, nel testo aggiornato del 2002 e 2004, a sua volta dispone, all’art. 12 terzo comma che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, (esempio finanziamenti vari) compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona”