L'epoca tardo-antica per il decadente Impero romano è un'età di forti contraddizioni. È innegabile come essa presenti, malgrado la cristianizzazione della società e della legislazione, caratteri autoritari e repressivi. Durante l'età repubblicana l'uso della tortura nel corso di un'indagine era riservato ai soli schiavi. Le eccezioni riguardavano i casi di presunta cospirazione contro lo Stato. Questa è la via che, nel corso del tempo, rese ammissibile la tortura nei confronti di chiunque fosse sospettato di complottare contro la persona dell'imperatore. Nel IV secolo d.C. un rango elevato cessò di fornire protezione dalla tortura in caso di accusa di magia, astrologia, divinazione oltre che, naturalmente, di tradimento.
A Costantino si deve una costituzione, risalente al 316, che estendeva la tortura ai membri dell'élite provinciale, i cosiddetti curiali, in caso di falsificazione dei documenti, tanto privati che pubblici. Più tardi ci si preoccupò di distinguere i più rappresentativi tra costoro (i principales) dagli altri. La stessa pena detentiva - anche a vita - cominciò ad essere comminata per reati per i quali ci si sarebbe potuti attendere l'esilio o una multa. Per la stessa condanna a morte si andarono elaborando forme più crudeli di esecuzione: si perseguiva insomma la sofferenza del condannato, quasi che essa fosse una forma indispensabile di espiazione. In questa prospettiva è significativo l'indebolimento di status dei cittadini liberi ma di condizione sociale più debole, gli humiliores, rispetto ai ceti privilegiati rappresentati dagli honestiores. È possibile parlare, con riferimento a questo evidente fenomeno di imbarbarimento delle pene, di una vera e propria barbarie giudiziaria.
Il problema è delicato. Sarebbe lecito attendersi che, prima ancora di quella cristiana, sul diritto avrebbe dovuto far sentire la sua influenza la dottrina stoica. In realtà un miglioramento nella posizione delle donne e delle mogli, dei figli e degli stessi schiavi è constatabile in modo abbastanza sicuro. Meno sicuro è il rapporto che si può stabilire tra la dottrina stoica prima, e il cristianesimo poi, in siffatto miglioramento. Esso è stato spiegato, per esempio, con l'evoluzione dei rapporti sociali che presupponevano anche nuovi sistemi di trasmissione ereditaria e che ponevano lo schiavo, nell'interesse stesso della sicurezza del padrone, in un diverso rapporto di dipendenza.
Come spiegazione per la generale tendenza all'inasprimento delle pene si possono invocare fattori di natura diversa. Importante, se non fondamentale, in questo processo è la componente di natura politica. C'è un indubbio parallelismo tra i progressi delle tendenze assolutistiche nel governo e il connesso sviluppo del culto imperiale. Si aggiungano le difficoltà incontrate dall'amministrazione centrale nel far applicare le leggi, nonché il venir meno delle limitazioni che le procedure rigide frapponevano al sistema giudiziario. Si tratta di fattori in ultima analisi riconducibili al trapasso dal regime repubblicano a quello monarchico. Di fronte a siffatto sviluppo, le prese di posizione delle personalità più significative sia del pensiero stoico che di quello cristiano appaiono misurate. Seneca non manifesta mai l'opinione che le pene fossero sproporzionate ai delitti. Agostino all'inizio del V secolo d.C. esige dal proconsole d'Africa che i «nemici della Chiesa» vengano puniti «secondo quel che richiede la mansuetudine cristiana». Il che lascia aperte possibilità anche molto sinistre. Ambrogio in qualche singola occasione sollecita clemenza da parte di giudici suoi amici nell'applicazione delle sentenze. Ma «clemenza», «moderazione» o altro significano solo la non (piena) applicazione di una sanzione prevista per un determinato delitto. Non si mette mai in discussione il sistema generale delle pene, né il ricorso alla tortura nei casi di inchieste particolarmente delicate.
Si avverte un crescendo di violenza nell'applicazione delle pene - o almeno nella minaccia o nell'aspettativa della loro applicazione - che percorre la società romana dal centro sino all'estrema periferia, dal vertice sino alla base. Un paio di esempi possono risultare istruttivi. Un papiro di Ossirinco, in Egitto, ci conserva il testo di una circolare riguardante la riparazione delle dighe e dei canali in vista della prossima esondazione del Nilo. A questo scopo si impone una corvée generale su tutti i coltivatori e controllori speciali vengono imposti al di sopra di quelli normali. Si fa divieto di pagamento in denaro in sostituzione della prestazione di lavoro personale in questi termini:
«Se mai qualcuno osasse ricercare delle esenzioni o trascurare questi ordini, sappia che lo farà a rischio non solo della sua proprietà, ma della sua stessa vita, perché questo implica la messa a rischio di misure intese a salvaguardare la sicurezza dell'intero Egitto.»
Una formulazione come questa non ha precedenti nella precedente documentazione amministrativa egiziana. Forse ancora più significativo è un secondo esempio. In questo caso si tratta della descrizione di una vicenda di vita quotidiana, cui ricorre l'autore di una sorta di abbecedario scolastico in uso nelle scuole tardo-antiche. La scena si svolge una mattina nel foro di una qualche città provinciale. Ecco cosa si legge:
«Il governatore arriva per prendere posto sulla piattaforma tra le guardie. Viene preparata la piattaforma e fa proclamare dal banditore: «I contenuti si alzino». Si alza l'accusato, un brigante. È interrogato così come si conviene per le sue scelleratezze. È sottoposto a tortura. L'interrogante lo colpisce con il martello, gli lacera il petto. Viene appeso [...] è battuto con le verghe, è frustato, passa attraverso una serie di torture e continua a negare la sua colpevolezza. Deve essere punito. Viene emanata la sentenza nei suoi confronti e viene portato via per essere decapitato.»




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