Citazione Originariamente Scritto da Garat
Em 1 L'articolo 1 comma 1 è Soppresso
em 2 L'art 1 comma 2 è così riscritto:
2. Costituiscono obbiettivi della Strategia Energetica Nazionale:
a) la diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento, con speciale riguardo alla sostituzione di almeno il 50% della produzione nazionale di energia elettrica da idrocarburi fossili con la produzione tramite fonti energetiche alternative, possibilmente nel massimo rispetto delle autonomie e dei diritti riconosciuti alle comunità locali circa la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture;
b) il miglioramento della competitività e della sostenibilità ecologica, ambientale, paesaggistica, medica del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato unico europeo;
c) l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico con particolar riguardo alle fonti di energia innovative e sostenibili e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica con particolar riguardo all'ambito comunitario;
d) La Strategia Energetica nazionale viene sottoposta ad un referendum popolare nazionale da celebrarsi entro e non oltre un mese dall'approvazione del testo di legge. In caso di esito negativo la legge viene considerata come abrogata.
e) Resta ferma la possibilità per gli enti locali territoriali di esprimere il proprio dissenso, anche tramite referendum, alla progettazione, costruzione ed attivazione di centrali elettronucleari sul proprio territorio.
em 2 I commi 4 e 5 dell'Art. 2 sono Soppressi
em 3 L'art. 3 comma 1 è così riscritto:
1. Tutte le Amministrazioni Pubbliche cooperano lealmente con gli organi Governativi alla realizzazione della Strategia Energetica Nazionale e operano nell'ambito delle loro competenze, compiendo tutti i controlli, le verifiche e gli accertamenti previsti da leggi e regolamenti, affinchè questa venga realizzata nel massimo rispetto dei criteri di legalità, trasparenza, sicurezza e tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria.
em 4 L'art. 3 comma 2 è così riscritto:
2. Ogni organo preposto a tal scopo interpreta le disposizioni giuridiche rilevanti per ogni procedura o controversia relativa alla realizzazione della Strategia Energetica entro criteri di assoluta imparzialità e terzietà
em 5 L'art. 3 commi 3 e 4 sono così riscritti:
3. Il personale non dirigenziale delle Amministrazioni Pubbliche prive di competenza sia indiretta che diretta in materia, si astiene dall’esprimere pareri sull’applicazione della Strategia Enrgetica Nazionale nel corso dell’esercizio delle proprie funzioni, salvo che sia richiesto da disposizioni del personale dirigente o dalla necessaria applicazione di disposizioni di legge.
4. Il personale dirigente delle Amministrazioni Pubbliche come sopra individuate, se non ha una competenza diretta o indiretta nell’applicazione della Strategia, richiede l’autorizzazione ai competenti funzionari dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare prima di rilasciare o autorizzare il rilascio di commenti pubblici o destinati alla pubblicazione sull’applicazione di essa, salvo che l’atto sia richiesto da dirigenti di rango superiore o dalla necessaria applicazione di disposizioni di legge.
em 6 L'art. 3 comma 5 è Soppresso
em 7 L'art. 3 comma 6 è Soppresso
em 8 L'art. 3 comma 7 è ccosì riscritto:
7. Sono devolute alla giurisdizione e procedura esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, o che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi necessari o utili per la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l’energia da fonte nucleare.
em 9 L'art. 4 comma 1 è così riscritto:
1. I compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica ed il controllo ai fini della sicurezza di ogni attività concernente gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, sono attribuiti all’Agenzia di Sicurezza Nucleare. Tale agenzia è dotata di autonomia statutaria, d'indirizzo, politica, normativa, regolamentale, amministrativa e contabile assoluta.
em 10 L'art. 4 commi 2 e 3 sono così riscritti:
2. L’Agenzia di Sicurezza Nucleare è retta da un Consiglio composto da ventuno esperti di comprovata terzietà politica con almeno venti anni di esperienza nel settore nucleare; è finanziata con tributi propri, imposti agli operatori del settore nucleare;
3. I componenti del Consiglio sono eletti per dieci anni dal Parlamento in seduta comune a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei membri tra coloro i quali abbiano i requisiti di cui al titolo III della presente legge. Il personale dell’Agenzia è reclutato esclusivamente per concorso pubblico.
em 11 L'art. 4 comma 5 è abolito
em 12 L'art. 5 comma 4 è così riscritto:
4. L'Agenzia deve poter richiedere agli operatori tutte le informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico relativo all'indicazione del sito, specificando le modalità ed i termini,comunque non superiori a 30 giorni, per adeguarsi a quanto richiesto. La richiesta interrompe il termine di 120 giorni fino all'acquisizione degli elementi. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia registra la richiesta del sito, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto e procede a verificare il consenso nell'autorità amministrativa territoriale competente.
em 13 L'art. 5 comma 5 è così riscritto:
5. Ottenuta la registrazione della richiesta del sito ed il consenso dell'autorità amministrativa territoriale competente, l’operatore può presentare il progetto definitivo di ogni impianto, cui si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, entro 3 anni, a pena di decadenza.
em 14 L'art. 5 comma 6 è così riscritto:
6. In relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico del progetto l'Agenzia può richiedere agli operatori tutte le informazioni ed integrazioni ritenute necessarie, indicando le modalità ed i termini, comunque non superiori a 30 giorni, per adeguarsi a quanto richiesto. La richiesta interrompe il termine di cui al comma precedente fino all'acquisizione degli elementi richiesti.
em 15 L'art. 5 comma 7 è così riscritto:
7. L’approvazione del progetto definitivo a seguito del consenso dell'autorità amministrativa territoriale competente costituisce l’autorizzazione unica di cui al comma 2.
em 16 L'Art 5 commi 8,9,10 sono Soppressi
em 17 L'art. 6 comma 3 è così riscritto:
3. Annualmente, l’Agenzia, valendosi dei migliori dati scientifici disponibili, definisce uno schema di parametri esplicativi, pubblicato sul sito dell’Agenzia affinché il pubblico possa formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica appositamente indicato. A seguito della valutazione delle osservazioni, l’Agenzia predispone ogni anno un elenco comprendente un massimo di 10 siti, identificati tra quelli maggiormente adeguati le cui autorità amministrative competenti non abbiano espresso preventivamente dissenso e lo rende pubblico sul proprio sito.
em 18 L'Art 7 commi 9,10,11,12 sono così riscritti:
9. In caso di violazioni anche minime degli obblighi e delle prescrizioni impartite l’Agenzia deve disporre la sospensione o la revoca con effetto immediatio dell'autorizzazione.
10. In caso di sospensione dell’autorizzazione, l’Agenzia sequestra per tutto il tempo necessario gli impianti e i ricavi dati dall’esercizio dell’impianto, realizzando gli adeguamenti necessari e rivalendosi successivamente dei costi, sul titolare e su ogni società controllante della società titolare, anche con ricorso alla procedura di riscossione tramite ruolo, secondo quanto disposto con regolamento adottato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
11. In caso di revoca dell’autorizzazione, gli impianti relativi sono trasferiti in proprietà all’Agenzia, ai fini dell’adeguamento coattivo e della successiva vendita all’asta degli impianti o del suo smantellamento in cooperazione con i Ministeri competenti alla tutela dell'ambiente e della salute. L'eventuale smantellamento è a carico del titolare espropriato.
12. In caso sospensione o revoca dell’autorizzazione i contratti tra l’operatore titolare di un impianto, i suoi clienti e i suoi fornitori relativi all’impianto, sono imputati di diritto all’Agenzia per la parte relativa all’impianto autorizzato, fino all'eventuale ripristino dell’autorizzazione al titolare originario o ad altro titolare o alla avvenuta autorizzazione al titolare degli impianti a seguito di asta.
em 19 L'Art 8 commi 2 e 3 sono riuniti e così riscritti:
2. L’Agenzia dispone delle riserve uranifere nazionali note (Alpi) e può disporne lo sfruttamento tramite apposite sottoagenzie pubbliche o concederle in concessione a titolo oneroso, fermo restando i poteri e le facoltà di supervisione riservati all'Agenzia. Gli scopritori di riserve uranifere attualmente ignote devono segnalarlo immediatamente all'Agenzia, che ne diventa titolare e ne dispone entro quanto previsto in questo stesso articolo.
em 20 L'Art 8 comma 6 è Soppresso
em 21 L'Art 9 comma 1 è così riscritto:
1. L'attività di disattivazione degli impianti, a discrezione del soggetto titolare dell’autorizzazione o per decisione dell'Agenzia, può essere affidata alla Sogin S.p.A. oppure a un operatore privato specializzato, titolare di altra autorizzazione unica, rilasciata per un programma e per progetti di smantellamenti, ai sensi degli artt. 5 e 6 della presente legge in quanto applicabili.
em 22 L'Art 9 comma 5 è Soppresso