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  1. #1
    Super Troll
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    Predefinito Camera dei Deputati di Pol VIII seduta - (XVIII Legislatura)


    La Presidenza della Camera dei Deputati di POL


    ai sensi dell'art. 19 co. 3 della Costituzione

    VISTA la materia politica trattata
    RITENUTA l'opportunità che la discussione si tenga sul Forum di Politica interna
    considerati il
    preavviso di convocazione pubblicato 24 ore fa
    https://forum.termometropolitico.it/...l#post16345496

    Dichiara aperta la VIII Seduta della XVIII Legislatura del gioco di Politica Online
    sul Forum Nazionale




    [FONT=palatino linotype][SIZE=5]


    O R D I N E _ D E L _ G I O R N O


    A seguito del deposito delle mozioni e dei progetti di Legge


    Sono convocati i Deputati di POL
    Con il seguente ordine del giorno:


    1) DDL del Governo Undertaker sul energia Nucleare
    2) Mozione Thoams Lenin Garat sulla Legge Fornero (rinviata dal Presidente alla Camera e ripresentata dal gruppo PSDL)
    3) Mozione Cascista per l'abrogazione della "tassa" sulle videocamere di sorveglianza





    C@scista
    Presidente della Camera dei Deputati


    * * *

    Avviso di servizio
    a seguito di precise direttive dell'Amministrazione

    il 3d è riservato - in scrittura - ai Deputati eletti alle elezioni di POL

    i moderatori del forum nazionale accompagneranno, gentilmente per le prime sessioni, i forumisti alle apposite tribune

    speriamo che la trasmissione sul Forum Nazionale delle sedute del gioco di POL piaccia al pubblico
    Grazie per l'attenzione

    * * *


  2. #2
    Super Troll
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    Predefinito Re: Camera dei Deputati di Pol VIII seduta - (XVIII Legislatura)

    A beneficio del pubblico e dei moderatori, ricordo la Lista dei Deputati

    Deputati della Camera dopo la prima seduta della Camera e le nuove chiamate dei deputati aggiunti.

    MAGGIORANZA

    Partito Cristiano delle Famiglie - Rinnovamento Nazionale 8 seggi

    @Giò (23,75 voti) - Deputato Capogruppo
    @Occidentale (43,75 voti) - Deputato
    @Haxel (43,75 voti) - Deputato
    @Maria vittoria (5 voti) - Deputato aggiunto
    C@scista - Deputato aggiunto (11 voti)
    @Undertaker - Deputato (43,75 voti)
    @Flaviogiulio - Deputato (25 voti)
    @Baboden - Deputato aggiunto (5 voti)

    Progetto Liberale - 9 seggi


    @Panagulis - Deputato
    Capogruppo(88,75 voti sommando i suoi a quelli cedutigli dal dimissionario deputato Supermario)
    @Diegol22 - Deputato (40 voti)


    [/FONT][/SIZE]
    OPPOSIZIONI

    POL Progressista 7 seggi


    @Alepk - (20 voti) - Deputato Capogruppo
    @I-Alca - (15 voti) - Deputato vicecapogruppo
    @Maestrale - (15 voti) - Deputato
    @Lars - (20 voti) - Deputato
    @Garat- Deputato aggiunto (5 voti)
    @Fiume Sand Creek - Deputato (15 voti)


    Pol a 5 Stelle 3 seggi

    @Anna (20voti) - Deputato
    @22gradi (20 voti)- Deputato
    @Triangolo nero (20 voti) - Deputato


    Chtulhu Party 3 seggi

    Perseo (20 voti) - Deputato Capogruppo
    @Bamba De Kraut. (20 voti) - Deputato
    Felipe K. (20 voti) - Deputato (deputato che sostituisce L'inquirente decaduto)


    Partito Comunista 3 seggi

    @Thomas lenin (15 voti) - Deputato Capogruppo
    @olivo (5 voti) - Deputato aggiunto
    @seven77 - Deputato (20 voti)

    [B]Partito Socialista Democratico dei Lavoratori 2 seggi
    Traiano[/URL] (12 voti) - Deputato Capogruppo Kavalerists[/URL] (8 voti) - Deputato aggiunto
    Ultima modifica di C@scista; 14-06-17 alle 09:11

  3. #3
    Super Troll
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    Predefinito Re: Camera dei Deputati di Pol VIII seduta - (XVIII Legislatura)

    Colleghi deputati buongiorno
    Come primo punto al ordine del giorno abbiamo il DDL del governo Undertaker sul energia nucleare
    Riporto qui sotto la prima parte del DDL
    Citazione Originariamente Scritto da Undertaker Visualizza Messaggio
    DDL del Governo Undertaker sul nucleare

    TITOLO I
    Principi

    Art. 1
    Strategia energetica nazionale
    1. La Strategia Energetica Nazionale indica le priorità per il breve ed il lungo periodo in materia energetica, al fine di conseguire, preferibilmente attraverso meccanismi di mercato i previsti obiettivi, orientando il dovere di leale cooperazione delle Amministrazioni Pubbliche al conseguimento di essi.
    2. Costituiscono obbiettivi della Strategia Energetica Nazionale:
    a) la diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento, con speciale riguardo alla sostituzione di almeno il 60% della produzione nazionale di energia elettrica da idrocarburi fossili con la produzione elettronucleare;
    b) il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
    c) l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
    d) la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
    e) l’accumulo delle competenze, delle infrastrutture e delle scorte di materiali necessari alla realizzazione di un armamento strategico completo, nel quadro dell’adesione dell’Italia al vigente sistema di tutela della pace internazionale fondato sulla deterrenza nucleare multipolare;
    d) la realizzazione tecnica di un ciclo chiuso del combustibile nucleare, attraverso il riprocessamento del combustibile e la trasmutazione delle scorie del combustibile esausto in elementi a breve vita, ripristinabili in volumi accettabili e di economico smaltimento nelle miniere di estrazione originarie o altri siti sicuri.

    Art. 2
    Strategia energetica internazionale
    1. Al fine della realizzazione degli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale il Governo è autorizzato alla stipula, entro il 1 febbraio 2020, di uno o più accordi per intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare con uno o più Stati esteri compresi nel seguente elenco: a) aderenti all’Unione Europea; b) aderenti alla NATO, con eccezione della Turchia; c) Svezia, Finlandia, Russia, Repubblica di Cina (Taiwan), Giappone, Israele e Korea del Sud.
    2. Gli accordi quadro potranno prevedere la realizzazione di impianti da parte di aziende nazionali anche in raggruppamento di impresa con aziende estere che accettino di esportare stabilmente il proprio know how realizzando siti produttivi in Italia e concedendo per almeno 60 anni le licenze brevettuali relative.
    3. Gli accordi quadro potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine, da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio nazionale.
    4. Gli accordi internazionali potranno ridefinire tutti gli aspetti connessi della normativa interna, ivi compresi l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare e degli enti locali che insistano su siti di interesse per gli accordi, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e prevalendo su qualsiasi normativa in contrasto.
    5. Il Governo è autorizzato alla denuncia dei trattati internazionali che si pongano in contrasto con l’obbiettivo di cui all’art. 1 comma 2, lettera e).

    Art. 3
    Leale collaborazione degli organi dello Stato alla Strategia Energetica
    1. Tutte le Amministrazioni Pubbliche cooperano lealmente alla realizzazione della Strategia Energetica Nazionale e si astengono dal porre in essere azioni in contrasto con essa.
    2. Ogni organo interpreta le disposizioni giuridiche rilevanti per ogni procedura o controversia, da cui possa sorgere pregiudizio per l’attuazione della strategia, nel senso più favorevole al perseguimento della strategia.
    3. Il personale non dirigenziale delle Amministrazioni Pubbliche, compreso, a titolo di esempio, quello alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, del Servizio Sanitario Nazionale e di Società partecipate dallo Stato o dagli Enti Locali, non direttamente coinvolto nell’applicazione di essa, si astiene dall’esprimere commenti sull’applicazione della Strategia nel corso dell’esercizio delle proprie funzioni, salvo che sia richiesto da disposizioni del personale dirigente o dalla necessaria applicazione di disposizioni di legge.
    4. Il personale dirigente delle Amministrazioni Pubbliche come sopra individuate, se non è direttamente coinvolto nell’applicazione della Strategia, richiede l’autorizzazione ai competenti funzionari dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare prima di rilasciare o autorizzare il rilascio di commenti pubblici o destinati alla pubblicazione sull’applicazione di essa, salvo che l’atto sia richiesto da dirigenti di rango superiore o dalla necessaria applicazione di disposizioni di legge.
    5. Gli organi elettivi locali di rango capitale, regionale, provinciale, metropolitano, comunale o municipale, non possono emanare o porre al voto atti amministrativi, regolamentari o legislativi riguardanti la preferenza per l’uso di specifiche forme di energia che vadano in contrasto con gli obbiettivi della Strategia Energetica Nazionale. Ogni precedente atto in tal senso è nullo e deve essere rimosso dai pubblici uffici ed oscurato dalla vista del pubblico.
    6. L’accertamento della violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 non comporta conseguenze penali né alcun obbligo risarcitorio in capo ai responsabili, ma determina la cessazione di diritto del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. e la decadenza da ogni incarico elettivo per violazione del principio di disciplina nell’esercizio delle funzioni, di cui all’art. 54 comma 2 della Costituzione.
    7. Sono devolute alla giurisdizione e procedura esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, o che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi necessari o utili per la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l’energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o nella rete nazionale di gasdotti. Sono altresì devolute al giudice amministrativo le controversie sugli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5.

    Art. 4
    Sicurezza nucleare
    1. I compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza di ogni attività concernente gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, sono attribuiti all’Agenzia di Sicurezza Nucleare.
    2. L’Agenzia di Sicurezza Nucleare è retta da un Consiglio composto da dieci esperti con almeno venti anni di esperienza nel settore nucleare; è finanziata con tributi propri, imposti agli operatori del settore nucleare; ed è amministrata indipendentemente dalle Autorità Civili e Militari dello Stato.
    3. I componenti del Consiglio sono eletti per dieci anni dal Parlamento a scrutinio segreto tra coloro i quali ricoprano i requisiti di cui al titolo III della presente legge. Il personale dell’Agenzia è reclutato esclusivamente per concorso pubblico.
    4. I componenti del Consiglio ed il Personale dell’Agenzia hanno l’obbligo di risiedere almeno tre mesi ogni anno entro il perimetro di un impianto di produzione nucleare primario attivo sotto la sorveglianza dell’Agenzia.
    5. Il controllo e la regolamentazione tecnica degli armamenti nucleari e l’autorizzazione all’impiego difensivo dell’armamento nucleare, sono attribuzione riservata, propria ed esclusiva del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci in assenza o impedimento secondo la legge. L’uso difensivo in via preventiva di armamenti nucleari richiede la controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri in costanza del rapporto di fiducia parlamentare.

    TITOLO II
    Produzione di energia nucleare
    Art. 5
    Autorizzazione alla produzione
    1. Gli operatori privati, di propria iniziativa o su richiesta dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, presentano all’Agenzia il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, con l’indicazione prenotativa dei siti previsti e uno schema di massima degli impianti.
    2. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la Conferenza unificata prevista all' Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni, dall’Agenzia, valutata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 7 della presente legge nella fase di prenotazione del sito e nella fase di progettazione dell’impianto.
    3. A tal fine, l’Agenzia acquisisce copia del programma, cui si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ed entro 120 giorni dalla trasmissione effettua le verifiche richieste e trasmette le proprie determinazioni all'operatore richiedente sulla prenotazione dei siti.
    4. L'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico della prenotazione del sito, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La richiesta interrompe il termine di 120 giorni fino all'acquisizione degli elementi. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia registra la prenotazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto.
    5. Ottenuta la prenotazione, l’operatore può presentare il progetto definitivo di ogni impianto, cui si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, entro 3 anni, a pena di decadenza e messa in disponibilità dei siti prescelti per altri operatori. Il progetto definitivo presentato è approvato entro 60 giorni.
    6. In relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico del progetto l'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La richiesta interrompe il termine di cui al comma precedente fino all'acquisizione degli elementi richiesti.
    7. L’approvazione del progetto definitivo costituisce l’autorizzazione unica di cui al comma 2, e dalla data di essa, salvo accertamento che l’operatore si sia discostato dal progetto senza autorizzazione dell’Agenzia, qualsiasi ulteriore onere posto dall’Agenzia a suo carico, laddove determini l’operatore a rinunziare al progetto, comporterà l’esproprio del cantiere ed il trasferimento a totale carico dello Stato dell’integrale costo già sostenuto per la progettazione e costruzione, maggiorato del 10%, da restituirsi all’operatore quale debito di valore.
    8. La valutazione e l’autorizzazione dell’Agenzia integrano e sostituiscono la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. L'autorizzazione unica vale anche quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, anche ai sensi dell'Art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, previa acquisizione da parte dell'operatore dei necessari atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.
    9. Completata la costruzione degli impianti autorizzati secondo il progetto nessuna altra autorizzazione è richiesta da alcun organo delle PP.AA. all’operatore per l’esercizio dei propri diritti di godimento quale proprietario degli impianti.
    10. L’autorizzazione è illimitata nel tempo, fermo il rispetto delle condizioni di cui all’art. 7, ed il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 8 comma 7 della presente legge (pronta rimozione di rischi indebiti sopravvenuti).

    Art. 6
    Condizioni di autorizzazione
    1. Gli operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza definite con delibera dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, e non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità dettate dall’art. 17.
    2. L'individuazione delle aree idonee del territorio nazionale potenzialmente destinate alla localizzazione degli impianti nucleari di cui programmi presentati dagli operatori è svolta preventivamente dall’Agenzia e segue criteri tecnici, in linea con le migliori pratiche internazionali, atti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente.
    3. Annualmente, l’Agenzia, valendosi dei migliori dati scientifici disponibili, definisce uno schema di parametri esplicativi, pubblicato sul sito dell’Agenzia affinché il pubblico possa formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica appositamente indicato. A seguito della valutazione delle osservazioni, l’Agenzia predispone ogni anno un elenco comprendente almeno 30 siti, identificati tra quelli maggiormente adeguati e lo pone riservatamente all’attenzione degli operatori privati per lo sviluppo dei propri programmi.
    4. Ogni programma sottoposto all’Agenzia deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, almeno i seguenti dati ed informazioni: a) identificazione del soggetto istante completa di denominazione e ragione sociale dell'istante o del consorzio, con i relativi assetti societari e documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche; b) puntuale indicazione del sito destinato all'istallazione dell'impianto e delle titolarità dei diritti che insistono su tale area;
    c) progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, delle principali caratteristiche tecniche, dei principi di funzionamento, nonché la definizione della capacità massima installata;
    d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell'impianto nell'ambito del sito indicato;
    e) documentazione relativa alla sicurezza dell’impianto; f) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali; g) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.
    5. A pena di irricevibilità, ogni progetto definitivo di costruzione presentato all’Agenzia deve comprendere i seguenti allegati: a) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare: 1) manuale per la gestione; 2) regolamento di esercizio; 3) schema di manuale operativo; 4) programma delle prove funzionali a freddo; 5) programma generale di prove con il combustibile nucleare; 6) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità; b) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare; c) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni dei trattati internazionali; d) elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si rendono necessarie; e) studio preliminare di disattivazione dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, e con indicazione dei relativi costi previsti.
    6. L'Agenzia garantisce la rispondenza degli impianti autorizzati ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall'AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall'AEN-OCSE; le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche di impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, previa approvazione dell'Agenzia, sono considerate valide in Italia.

    Art. 7
    Controlli durante l’esercizio degli impianti e sanzioni
    1. Ferme restando le disposizioni in tema di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione, il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile: a) della sicurezza dell'impianto; b) della formazione dei lavoratori dell'impianto, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo; c) dell'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia in materia di sicurezza ed in particolare di quelle attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti; d) dell'attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione stessa.
    2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico dell’Agenzia.
    3. È posta in capo al titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell'impianto in modo sistematico e verificabile, garantendo l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare, di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, di idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione dalle radiazioni ionizzanti, nonché prevedendo e mantenendo risorse finanziarie e umane per adempiere ai suddetti obblighi.
    4. Il titolare dell'autorizzazione unica ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all'interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull' ambiente.
    5. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia un rapporto contenente: a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione; b) le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l'entrata a regime dell'impianto; c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti; d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto Nucleare nell'ambiente; e) la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell'impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione. Il rapporto è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.
    6. L'Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa. I provvedimenti adottati dall'Agenzia vengono resi pubblici sul sito istituzionale e su quello del titolare dell’autorizzazione relativa.
    7. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le salvaguardie, l'Agenzia rileva la presenza di elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l'esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste.
    8. Il titolare dell'autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei termini previsti, le misure di sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni dell'Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione unica potrà proporre all'Agenzia, per l'approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative. Entro i successivi quindici giorni, l'Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l'Agenzia dispone la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica.
    9. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite l’Agenzia può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.
    10. In caso di sospensione dell’autorizzazione, l’Agenzia sequestra provvisoriamente gli impianti e i ricavi dati dall’esercizio dell’impianto e ne assume provvisoriamente i costi, realizzando gli adeguamenti necessari e rivalendosi successivamente dei costi, nella misura non coperta dai ricavi, sul titolare e su ogni società controllante della società titolare, anche con ricorso alla procedura di riscossione tramite ruolo, secondo quanto disposto con regolamento adottato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
    11. In caso di revoca dell’autorizzazione, gli impianti relativi sono trasferiti in proprietà all’Agenzia, ai fini dell’adeguamento coattivo e della successiva vendita all’asta degli impianti.
    12. In caso sospensione o revoca dell’autorizzazione i contratti tra l’operatore titolare di un impianto, i suoi clienti e i suoi fornitori relativi all’impianto, sono imputati di diritto all’Agenzia per la parte relativa all’impianto autorizzato, fino al ripristino dell’autorizzazione al titolare originario o alla avvenuta autorizzazione al titolare degli impianti a seguito di asta.

  4. #4
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    Predefinito Re: Camera dei Deputati di Pol VIII seduta - (XVIII Legislatura)

    Questa è la seconda parte del DDL
    Citazione Originariamente Scritto da Undertaker Visualizza Messaggio

    TITOLO III
    Produzione, recupero e smaltimento di elementi radioattivi
    Art. 8
    Produzione, riutilizzo e smaltimento produttivo di combustibili nucleari
    1. La produzione e il riutilizzo dei combustibili possono essere oggetto di programmi e progetti di cui all’art. 5 ferme le condizioni di cui all’art. 6 in quanto applicabili.
    2. L’Agenzia dispone delle riserve uranifere nazionali note (Alpi) e può concederle a titolo oneroso in sfruttamento esclusivo ad operatori privati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per la selezione del migliore offerente.
    3. Gli scopritori di riserve uranifere attualmente ignote possono sfruttarle, a proprio esclusivo beneficio, se titolari della prescritta autorizzazione unica di cui all’art. 5 ferme le condizioni di cui all’art. 6 in quanto applicabili, fermo il versamento dei contributi industriali a favore dell’Agenzia previsti per gli operatori nucleari.
    4. In assenza di operatori che presentino programmi e progetti di riutilizzo comprendenti il riprocessamento ed il bruciamento degli attinidi e la rimessione in ambiente alla radioattività di miniera, l’Agenzia procede a ricercare, sviluppare e predisporre in proprio le soluzioni tecniche e gli impianti necessari alla chiusura del ciclo di combustibile in tal senso.
    5. L’Agenzia può imporre direttamente sugli operatori i costi necessari alla chiusura del ciclo, nei limiti dell’attività di ricerca e sviluppo degli impianti pilota e di un ciclo minimo continuativamente mantenuto per il 5% del volume di combustibile irraggiato in uscita dagli impianti.
    6. La realizzazione degli impianti necessari alla chiusura del ciclo del combustibile con copertura quantitativa integrale o comunque superiore al 5% del volume di combustibile irraggiato in uscita dagli impianti può essere attribuita coattivamente dall’Agenzia agli operatori solo nella misura e distribuzione in cui non determini la diseconomicità della produzione, definita come l’impossibilità di assicurare al titolare un profitto netto dei suoi investimenti nucleari aggregati superiore al rendimento dei titoli di Stato a 10 anni.

    Art. 9
    Disattivazione degli impianti
    1. L'attività di disattivazione degli impianti, a discrezione del soggetto titolare dell’autorizzazione, può essere affidata alla Sogin S.p.A. oppure a un operatore privato specializzato, titolare di altra autorizzazione unica, rilasciata per un programma e per progetti di smantellamenti, ai sensi degli artt. 5 e 6 della presente legge in quanto applicabili.
    2. La Sogin S.p.A., o l’operatore privato, al termine della vita dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi.
    3. La Sogin S.p.A., o l’operatore privato, al termine della vita dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di disattivazione in contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, parere di congruità ad un qualificato organismo terzo.
    4. Il finanziamento delle attività di disattivazione avviene a spese dell’operatore titolare dell’autorizzazione nel corso della vita produttiva dell’impianto, o degli operatori pro-parte titolari di esso durante tale periodo.
    5. Qualora la valutazione dei relativi costi di disattivazione operata dalla Sogin S.p.A., o dall’operatore privato, risulti superiore rispetto a quanto previsto e versato dal titolare dell'autorizzazione unica e si abbia controversia giudiziale intorno ai lavori, l’Agenzia interviene completando a proprie spese le attività, attraverso la Sogin S.p.A. o l’operatore già attivo nel sito, e rivalendosi successivamente sul soggetto che sia risultato soccombente nella controversia.
    6. L’Agenzia emana disposizioni sulla verifica del livello di qualità degli operatori privati specializzati e può, in ogni tempo, sottrarre al loro esercizio l’attività di disattivazione e smantellamento ed attribuire alla Sogin S.p.A. il proseguimento di essa, fermo il pagamento di quanto già maturato.
    7. La Sogin S.p.A. è soggetta ad obbligo di contrarre per lo svolgimento dell’attività di disattivazione in caso di assenza di operatori privati interessati.

    Art. 10
    Sistemazione dei rifiuti radioattivi
    1. Il titolare dell'autorizzazione unica durante la vita produttiva di un impianto è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare derivanti dall’attività economica svolta in esso.
    2. Essi vengono gestiti dall'operatore nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, e possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto stesso in attesa del loro smaltimento definitivo.
    3. Il titolare dell'autorizzazione unica nella fase di disattivazione provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e le prescrizioni di esecuzione impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti presenti nel sito al momento della disattivazione e al loro smaltimento definitivo ai sensi degli artt. 9 e 12 della presente legge.
    4. Il titolare dell’autorizzazione nella fase produttiva è solidalmente responsabile con il titolare dell’autorizzazione nella fase di disattivazione per i costi derivanti dal mantenimento continuativo delle attività di sistemazione del combustibile.
    5. In ogni caso di controversia l’Agenzia assicura comunque la prosecuzione delle operazioni, anticipando le risorse necessarie e rivalendosi sui responsabili, con previo obbligo di infruttuosa escussione del soccombente in sede giudiziale tra di essi.

    Art. 11
    Smaltimento definitivo del combustibile irrecuperabile
    1. Il combustibile irraggiato non utilmente utilizzabile non separabile, o non separabile in via economica dalla frazione di elementi ad alta emivita non eliminabili, o non eliminabili in via economica, può essere destinata allo smaltimento ambientale attraverso programmi e progetti autorizzati ai sensi dell’art. 5 sotto le condizioni di cui all’art. 6 della presente legge in quanto applicabili.
    2. L’Agenzia cura in via primaria che i progetti privilegino lo smaltimento affidato alla sorveglianza passiva (elementi naturali) anziché attiva e che, per quanto possibile, prevedano la dispersione dei rifiuti in elementi radiologicamente inerti in ambiti confinati, quali, a titolo d’esempio, miniere di estrazione esauste.
    3. L’Agenzia può approfondire la possibilità secondaria dello smaltimento in fondali sottomarini, purché sia assicurato l’imbrigliamento chimico degli elementi ad alta emivita in composti molecolari più pesanti dell’acqua e protetti da involucri fisici ad alta resistenza, e conserva la facoltà di abilitare a tale diversa forma di smaltimento gli operatori.
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    TITOLO IV
    Disposizioni organizzative, finanziarie e penali

    Art. 12
    Organizzazione dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare

    1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti.
    2. Il Presidente dell'Agenzia è scelto dal Consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le riunioni del Consiglio. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del Presidente e di almeno due membri del Consiglio o della maggioranza del Consiglio. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
    3. Il Direttore Generale dell’Agenzia è nominato dal Consiglio e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura.
    4. Il Consiglio approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia. Tale regolamento è successivamente proposto dal Consiglio dei Ministri al Capo dello Stato, senza modifiche, come Decreto del Presidente della Repubblica.
    5. Il Collegio dei Revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti, e vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e la regolarità della gestione.
    6. Nove componenti del Consiglio dell’Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, per un terzo su proposta del Consiglio dei Ministri, per un terzo su proposta della Camera e per un terzo su proposta del Senato.
    7. I tre componenti designati dal Consiglio dei Ministri devono comprendere: a) almeno un manager che abbia già ricoperto l’incarico di amministratore in società finanziarie quotate aventi fatturato non inferiore a cinque miliardi di Euro; b) almeno un magistrato ordinario componente della Corte di Cassazione, sezioni civili; c) almeno un Generale che abbia guidato reparti specializzati nella protezione Nucleare Batteriologica e Chimica nelle F.F. A.A..
    8. I tre componenti designati dalla Camera dei Deputati devono comprendere almeno due professori ordinari universitari o ricercatori di prima fascia in enti di ricerca nazionali e internazionali in ambito chimico, fisico o nucleare, con esperienza in ambito nucleare, e almeno un ricercatore di prima fascia dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
    9. I tre componenti designati dal Senato della Repubblica devono comprendere almeno due professori ordinari universitari o ricercatori di prima fascia in enti di ricerca nazionali e internazionali nell’ambito dell’Ingegneria nucleare, e almeno un dirigente medico primario del Servizio Sanitario Nazionale in ambito radio-oncologico.
    10. Il decimo componente del Consiglio dell’Agenzia, che alla nomina assume immediatamente le funzioni di Presidente, è periodicamente designato dai componenti del Consiglio in carica alla cessazione del mandato tra personalità esterne al Consiglio in possesso di uno tra i diversi requisiti per la nomina a componente del Consiglio.
    11. A pena di decadenza il Presidente, i Consiglieri e i Dirigenti dell’Agenzia non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. È loro consentito tenere corsi universitari retribuiti ed assumere incarichi nella IAEA e nella AEN-OCSE. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.
    12. Per almeno 24 mesi dalla cessazione dell'incarico, Presidente, i Consiglieri di Amministrazione e i Dirigenti dell’Agenzia non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni.
    13. I compensi spettanti ai componenti del Consiglio dell'Agenzia sono determinati in misura proporzionale alla retribuzione media dei componenti degli organi amministrativi delle società titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia. Il Consilio dell’Agenzia definisce le retribuzioni del personale dell’Agenzia tenendo conto delle retribuzioni correntemente praticate per i dipendenti delle società titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia.
    14. Ogni componente cessato è sostituito, per un intero nuovo mandato, dall’organo che lo designò.
    15. I componenti del Consiglio dell’Agenzia, cessati dal mandato, hanno facoltà di restare dipendenti a tempo indeterminato dell’Agenzia e venire assegnati a mansioni dirigenziali, purché mantengano la residenza effettiva almeno tre mesi l’anno all’interno nel perimetro di impianti nucleari di primario rilievo produttivo. In tal caso, restano valide le incompatibilità di cui al comma 11.

    Art. 13
    Compiti dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare

    1. L'Agenzia persegue i seguenti compiti:
    a) emana direttamente, e/o propone ai competenti organi, regolamenti, standard e procedure tecniche in ambito nucleare, curando la verifica di essi presso gli operatori;
    b) definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;
    c) pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie del settore.
    2. Gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti ed a partecipare alle prove richieste.
    3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia può avvalersi della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente e della Polizia di Stato.
    4. L'Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive, e diffidare i titolari delle autorizzazioni al ripristino delle condizioni di esercizio dovute.
    5. L’Agenzia può irrogare sanzioni in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei titolari di autorizzazione alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, salvo che il fatto non costituisca reato.
    6. Le sanzioni possono consistere in sanzioni pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché nella sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e nella revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
    7. L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare.
    8. L'Agenzia è di diritto parte lesa in caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa a carico di operatori del settore nucleare, si costituisce in ogni giudizio relativo e procede a citare in giudizio gli autori sulla base delle segnalazioni ricevute dal pubblico. Essa altresì si rende disponibile all’Autorità Giudiziaria Ordinaria quale consulente tecnico in procedimenti in materia nucleare.

    Art. 14
    Finanziamento dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare

    1. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, i titolari di autorizzazione sono tenuti al versamento di un corrispettivo annuale determinato dall'Agenzia, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi. L'agenzia può avvalersi della riscossione mediante ruolo per l'esazione dei diritti.
    2. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati.
    3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento.
    4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.
    5. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare, lo Stato provvede con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 100.000.000 euro annuali, dall'anno 2018. Tale stanziamento è proporzionalmente ridotto, fino ad annullarsi, al crescere degli introiti dell’attività dell’Agenzia.
    6. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    7. La misura del contributo di cui al comma 1 è determinata ogni tre anni dall’Agenzia, ove possibile assumendo a parametro analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto altresì della stima delle possibili sussidiarietà rispetto alle operazioni per la disattivazione degli impianti presentate dagli operatori nella fase autorizzativa, nonché dei costi di cui all’art. 15.

    Art. 15
    Vantaggi per le comunità circostanti gli impianti nucleari

    1. Nelle aree abitate immediatamente circostanti gli insediamenti autorizzati dall’Agenzia, finché ne perduri l’attività produttiva, la fornitura di energia elettrica è resa gratuita o meno onerosa in modo decrescente in proporzione alla distanza degli abitati dagli impianti, con provvedimenti propri dell’Agenzia, a carico dell’Agenzia.
    2. L’ambito di vicinanza, e la quota di abbattimento del costo per utenza, sono definiti dall’Agenzia prima della comunicazione alle popolazioni dell’insediamento autorizzato e rimangono immutabili dopo di essa.
    3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano altresì alle forniture d’acqua, allo smaltimento dei rifiuti ed ai controlli sanitari preventivi non a carico del SSN e riferibili a patologie radio-oncologiche.
    4. Al momento della determinazione dei parametri di vicinanza, l’Agenzia cura che dall’attuazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possano derivare in alcun caso eccessivi oneri per gli operatori titolari di autorizzazione, valendosi della collaborazione di società di valutazione dei costi di primario livello, reperite sul mercato con procedura di gara.
    5. A garanzia del mantenimento della convenienza, i criteri di cui al comma 4 sono resi linearmente riducibili con il diminuire dei prezzi di mercato dell’energia e degli altri servizi prodotti dagli operatori autorizzati, su base annuale.
    6. L’abbattimento dei prezzi è effettuato nelle strutture eroganti i servizi elettrici, idrici, di smaltimento e sanitari incentivati, prima dell’emissione delle relative fatture. In nessun caso può essere richiesto agli abitanti delle zone di contribuire con propri oneri burocratici alla determinazione di quanto incentivo sia loro singolarmente dovuto.
    7. A garanzia della sicurezza, il Ministero della Difesa e il Ministero degli Affari Interni, a proprio carico, dispongono il posizionamento di idonei armamenti antiaerei e presidi di forza pubblica in funzione antiterroristica nelle aree circostanti gli impianti dei soggetti titolari di autorizzazioni.
    8. A garanzia dell’ordine pubblico, nelle aree incentivate, è proibito qualunque assembramento pubblico a scopo di manifestazione riferito o riferibile agli impianti dei soggetti titolari di autorizzazioni.
    9. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche alle aree interessate dal transito di mezzi dell’Agenzia o dei soggetti titolari di autorizzazioni, per un raggio di almeno diecimila metri da esse.

    Art. 16
    Incompatibilità degli operatori

    1. Non possono comunque essere autorizzati allo svolgimento delle attività di costruzione e di disattivazione degli impianti i soggetti:
    a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
    b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
    c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
    d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
    2. L'operatore attesta l'insussistenza delle condizioni ostative mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
    3. Ai fini degli accertamenti relativi alle condizioni ostative, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    TITOLO V
    Disposizioni finali

    Art. 17
    Entrata in funzione dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare

    1. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei Ministri, la Camera ed il Senato avviano le procedure di nomina dei Consiglieri dell’Agenzia, i quali sono immessi nella disponibilità dei fondi a decorrere dall’elezione del Presidente dell’Agenzia. In pari termine, il Ministero dell’Economia e Finanze nomina i Revisori dei conti.
    2. Trascorsi 60 giorni dall’elezione del Presidente, l'Agenzia assorbe le strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia.
    3. L'Agenzia svolge le funzioni di esse senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    4. Ogni disposizione contraria alle disposizioni della presente legge, anche ove costituisca legge speciale se precedente, è abrogata.

    Art. 18
    Campagna di informazione

    1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare", avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un'apposita convenzione, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e prevedendo, nell'ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell'ISPRA, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
    2. Il programma di cui al comma 1, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e finanze, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione, sono definiti da un soggetto di particolare competenza nel settore, individuato nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, al quale sono altresì affidate l'ideazione, la programmazione e la realizzazione della campagna medesima.
    3. La campagna di informazione di cui al comma 1 è condotta avvalendosi dei migliori e più moderni mezzi di comunicazione di massa disponibili, come la creazione di un adeguato portale internet di riferimento e approfondimento con modalità di interazione con l'utenza, e ricorrendo altresì al supporto del sistema tecnico-scientifico e industriale nazionale.
    4. La campagna di informazione di cui al comma 1 è avviata entro i 90 giorni successivi all'approvazione di cui al comma 2.
    5. In considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza, la campagna di informazione è realizzata mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
    Ultima modifica di C@scista; 02-06-17 alle 13:00

  5. #5
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    Predefinito Re: Camera dei Deputati di Pol VIII seduta - (XVIII Legislatura)

    Come potete vedere è una proposta molto complessa e dettagliata studiata con estrema serietà ed attenzione ai dettagli.
    Parlando ora non come presidente della Camera ma come membro del governo autore di questa proposta di cui stiamo cominciando a discutere mi limiterò (per ora) ad esporre alcune delle principali motivazioni del DDL (che ricordo a tutti faceva parte del programma del governo Undertaker ed è stato pubblicamente comunicato fin dal primo giorno di attività)
    Riteniamo che attualmente L'italia sia al momento un paese totalmente dipendente dal estero per l'energia (al momento in Italia l'energia è quasi unicamente elettrica basata su idrocarburi fossili ad altissimo impatto sul riscaldamento globale tra l'altro ) con un costo economico di approvvigionamento sproporzionatamente ed intollerabilmente alto (oltre che sottoposto ai ricatti economici da parte dei paesi produttori di energia che sia la instabile Libia o L'Egitto o o la Russia o l'instabile Ucraina per cui passano i metanodotti) che ostacola alla lunga lo stesso sviluppo economico del paese (le industriue italiane pagano un sovrappiu solo per l'energia elettrica rispetto agli altri paesi occidentali. Proponiamo pertanto la diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento, con speciale riguardo alla sostituzione di almeno il 60% della produzione nazionale di energia elettrica da idrocarburi fossili con la produzione elettronucleare.
    Cedo ora la parola ai deputati
    Ultima modifica di C@scista; 24-05-17 alle 10:29

  6. #6
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    Predefinito Re: Camera dei Deputati di Pol VIII seduta - (XVIII Legislatura)

    Sebbene non sia ideologicamente contrario all'energia nucleare, credo che una politica di rivalutazione del nucleare ad oggi sia un suicidio economico e scientifico. La direzione da prendere è quella delle rinnovabili, uno dei pochi settori high-tec dove l'Italia ha ancora speranze di essere leader; purtroppo la natura "buonista" di queste fonti energetiche lascia spazio a considerazioni reazionarie, quando invece ci dovrebbe essere un'unanimità incondizionata.

    Nel merito, il nucleare sta morendo: di recente Westinghouse è fallita e si prospettano enormi costi di decommissioning. E' una tecnologia che funzionava negli anni 60 quando non si consideravano seriamente i costi ambientali e le centrali venivano sfruttate per periodi sufficientemente lunghi da ammortizzare i costi di avviamento, cosa impossibile ad oggi con tutte le normative moderne sulla sicurezza da rispettare. Non funzionerà.
    The reason that the invisible hand often seems invisible is that it is often not there - Joseph Stiglitz

  7. #7
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    Predefinito Re: Camera dei Deputati di Pol VIII seduta - (XVIII Legislatura)

    1) DDL del Governo Undertaker sul energia Nucleare

    Totalmente contrario.

    2) Mozione Thoams Lenin Garat sulla Legge Fornero (rinviata dal Presidente alla Camera e ripresentata dal gruppo PSDL)

    Favorevole.

    3) Mozione Cascista per l'abrogazione della "tassa" sulle videocamere di sorveglianza.

    Astenuto.
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    Alle vittime basta il silenzio perchè ad esse apprtiene la verità!"

  8. #8
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    Predefinito Re: Camera dei Deputati di Pol VIII seduta - (XVIII Legislatura)

    Buonasera onorevole Presidente ed onorevoli colleghi,
    comincio il mio primo intervento dichiarando che sono contraio a questa proposta sia per il contenuto di fondo (energia da fissone nucleare) che per come essa è stata strutturata. Detto ciò, mi riservo di entrare nel seguito nel dettaglio della proposta, ma ora una frase da Lei espressa, signor Presidente, mi ha colpito, ed è quella sotto riportata, evidenziata in rosso.

    Citazione Originariamente Scritto da C@scista Visualizza Messaggio
    Riteniamo che attualmente L'italia sia al momento un paese totalmente dipendente dal estero per l'energia (al momento in Italia l'energia è quasi unicamente elettrica basata su idrocarburi fossili ad altissimo impatto sul riscaldamento globale tra l'altro ) con un costo economico di approvvigionamento sproporzionatamente ed intollerabilmente alto (oltre che sottoposto ai ricatti economici da parte dei paesi produttori di energia che sia la instabile Libia o L'Egitto o o la Russia o l'instabile Ucraina per cui passano i metanodotti) che ostacola alla lunga lo stesso sviluppo economico del paese (le industriue italiane pagano un sovrappiu solo per l'energia elettrica rispetto agli altri paesi occidentali. Proponiamo pertanto la diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento, con speciale riguardo alla sostituzione di almeno il 60% della produzione nazionale di energia elettrica da idrocarburi fossili con la produzione elettronucleare.
    Quali fonti vi hanno dato la percezione, (peraltro totalmente erronea) che l'energia elettrica in Italia venga prodotta per la quasi totalità da fonti di idrocarburi fossili??

    Prima di procedere oltre, rimango in attesa di una cortese risposta.

    Grazie.
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  9. #9
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    Predefinito Re: Camera dei Deputati di Pol VIII seduta - (XVIII Legislatura)

    Citazione Originariamente Scritto da Alepk Visualizza Messaggio
    Sebbene non sia ideologicamente contrario all'energia nucleare, credo che una politica di rivalutazione del nucleare ad oggi sia un suicidio economico e scientifico. La direzione da prendere è quella delle rinnovabili, uno dei pochi settori high-tec dove l'Italia ha ancora speranze di essere leader; purtroppo la natura "buonista" di queste fonti energetiche lascia spazio a considerazioni reazionarie, quando invece ci dovrebbe essere un'unanimità incondizionata.

    Nel merito, il nucleare sta morendo: di recente Westinghouse è fallita e si prospettano enormi costi di decommissioning. E' una tecnologia che funzionava negli anni 60 quando non si consideravano seriamente i costi ambientali e le centrali venivano sfruttate per periodi sufficientemente lunghi da ammortizzare i costi di avviamento, cosa impossibile ad oggi con tutte le normative moderne sulla sicurezza da rispettare. Non funzionerà.

    Areva ed EDF non stanno molto meglio; se non fossero di proprietà dello Stato Francese avrebbero già portato i libri in tribunale da diverso tempo.....
    E i finlandesi non sono molto contenti della costrustione delle centrale nucleare da parte di Areva ed EDF....
    Nucléaire: le client finlandais d'Areva "très inquiet pour le futur" - L'Express L'Expansion
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  10. #10
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    Predefinito Re: Camera dei Deputati di Pol VIII seduta - (XVIII Legislatura)

    Nucleare? No grazie, meglio puntare sulle energie rinnovabili migliorando le tecnologie attuali, soprattutto incentivare chi si costruisce un impianto fotovoltaico/eolico in casa.

    Per il resto non ho letto ne la proposta di Lenin/Garat ne quella di C@scista quindi linkatemele please.
    "La Gloria non la cerco per me stesso ma per la mia Nazione" (22gradi)

 

 
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