sembra un passo verso la civiltà, se non fosse che oggi grazie a questa bella leggina voluta dalla trionfante sinistra , le Fdo si troveranno ad agire soggette al grave pericolo di essere potenzialmente indagate per un reato gravissimo.
Perchè sono loro che per portare a compimento il rispetto della legge devono spesso imporsi con la forza sui delinquenti.
E allora, un bel bastardo, che si inventa che dall'arresto ha avuto problemi psichici e turbamenti riuscendo a provare con dati e prove false , può mettere in grave pericolo le nostre polizie .
Ora ditemi:
Con quale sentimento e stato d'animo da oggi la nostra polizia cercherà i fermare il crimine , le manifestazioni, se ad ogni colpo di manganello ad ogni fermo c'è un rischio così grave che pende su di loro ?
la sinistra , questa merd.sa area politica non si smentisce mai!
Il Senato approva il ddl che introduce il reato di tortura. Ora passa alla Camera
Da tre a dieci anni di carcere a chi con violenze, minacce gravi o agendo con crudeltà causa acute sofferenze fisiche o trauma psichico a una persona privata della libertà personale. Pene aggravate se reati commessi dalle forze dell'ordine in servizio
Raffaello Binelli - Mer, 17/05/2017 - 13:07
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Un passo avanti importante nell'approvazione del ddl che introduce il reato di tortura nell'ordinamento italiano.
Il Senato l'ha approvato con 195 sì. Il provvedimento ora torna all’esame della Camera. Vediamo cosa prevede il testo. Prima di tutto la definizione del reato: chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
Il reato è commesso mediante più condotte ovvvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio nell’esecuzione del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
Nel caso in cui dal reato derivi una lesione personale le pene vengono aumentate: se le lesioni sono gravi di un terzo, se la lesione è gravissima sono aumentate della metà. Se dal reato deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di trenta anni. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è l’ergastolo. Non sussiste nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
Nel testo si legge anche che "il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale".
Il testo approvato dal Senato modifica anche la disciplina sull’immigrazione, prevedendo che non sono ammessio il respingimento, l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. L’immunità diplomatica.
http://www.ilgiornale.it/news/politi...a-1398139.html




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