Per fare fronte ad una impressionante quanto indecente sequenza di pronunciamenti giudiziari che restituivano la libertà ad individui sottoposti a misure cautelari in quanto indagati per avere usato violenza sessuale sui minori e sulle donne, il Governo Berlusconi prese l’iniziativa di varare per decreto norme procedurali che, limitando l’arbitrio del giudice, autorizzavano l’applicazione delle misure cautelari estreme (carcere) in questi particolarissimi casi. Ciò appunto in considerazione della recrudescenza di tali condotte violente e della diffusa inclinazione dei magistrati protesa a non individuare nella applicazione della custodia cautelare lo strumento normativo “consono” a fronteggiare tale situazione.
Alcuni magistrati, facendosi “parte diligente”, si sono incaricati di sottoporre a giudizio di legittimità costituzionale il decreto del Governo e la Corte Costituzionale, terza camera dello Stato, che non attendeva altro, pronuncia la sua sentenza dichiarando costituzionalmente illegittimo il contenuto del decreto in quanto contrario al principio di uguaglianza dell’articolo 3 della Costituzione poiché dispone a priori e con legge la custodia cautelare in carcere nei casi sopra indicati.
In effetti il codice di procedura penale prevede che le misure cautelari estreme, il carcere appunto, possano essere applicate laddove ricorrano quegli indispensabili presupposti previsti dall’art. 274 cpp. (inquinamento delle prove, pericolo di fuga dell’indagato/imputato, pericolo di reiterazione del reato).
Una norma questa che, ove osservata con il dovuto rigore e con il dovuto rispetto, manifesta tutta la propria equità realizzando quel principio garantista a cui sempre ci appelliamo.
Non la pensano così i magistrati che, in barba a quei presupposti, liberamente interpretando, usano la custodia cautelare in carcere come un tempo l’inquisizione utilizzava la tortura: perché sia estorta l’improbabile confessione, perché sia possibile ottenere la delazione etc…
Così impiegato questo strumento, finisce per essere avvilito perché non rispondendo alle necessità conformemente alla destinazione che il legislatore ha voluto indelebilmente fissare, finisce per diventare il principale dispositivo da cui prende corpo, nelle successive fasi processuali, l’errore giudiziario. Troppo spesso chi versa nella angosciosa situazione di essere sottoposto a questa nuova “tortura” psico-fisica, reagisce assecondando i voleri del persecutor pur di riottenere l’agognata libertà.
Ma se dunque noi siamo garantisti, perché siamo contrari a questa decisione della Consulta?
Al di là di quelle che possono essere le considerazioni oggettivamente accertabili in favore del garantismo, alle quali noi di centro destra siamo particolarmente sensibili ed in favore delle quali sempre ci siamo battuti e sempre ci batteremo, non possiamo non rilevare un ripugnante doppiopesismo giudiziario secondo il quale nel codice penale sussistono norme di rango superiore e norme di rango inferiore. Dunque la norma penale, che di per sé è rivestita del carattere dell’imperatività ed è rivolta erga omnes, è affetta da una “aristocratica scriminante”.
Vediamo quale.
Da moltissimi anni, la “politica giudiziaria” posta in essere dal terzo potere dello Stato è indiscutibilmente quella protesa alla repressione di alcuni reati in favore di una non dichiarata tolleranza in favore di altri. Tutto ciò è ampiamente documentato dai media e sponsorizzato sotto l’egida delle più “significative” associazioni sindacali dei magistrati: ANM e MD.
Si perseguono, con pedantesca puntigliosità, i reati che cagionano danni collettivi, rispetto a quelli che cagionano danni al singolo individuo. Un vantaggio della presunta tutela degli interessi collettivi che va tutto a detrimento della sicurezza del cittadino.
Una politica giudiziaria di tipo bolscevico.
Potremmo definire in due parole la patologia di cui è affetta la magistratura italiana: “socialismo giudiziario”.
Si esalta e si accelera la pretesa punitiva dello Stato laddove i reati consumati o tentati siano, ad es., finanziari, ma si volta lo sguardo altrove davanti ai reati che colpiscono il singolo individuo (la persona).
Ecco dunque venire in soccorso di questa “aristocratica scriminante” la Consulta, che, nella sua motivazione reperisce nella violazione dell’art. 3 (eguaglianza dei cittadini) l’argomento fondante della sua censura al decreto voluto dal Governo a tutela del minore e della donna.
Stiamo parlando di Pedofilia. Stiamo parlando di Violenza carnale.
Dunque l’art. 3 può essere fatto valere per i reati tentati e/o consumati contro la persona ma non può essere invocato per i reati tentati e/o consumati contro la collettività?
E’ questo il punto che non ci convince.
I reati? Figli e figliastri.
La sola, unica violazione all’art. 3 la compie la Corte Costituzionale.
Sempre e soltanto per tutelare l’ULTRACASTA.
La Consulta boccia il carcere obbligatorio per stupri e pedofilia - Consulta, Corte Costituzionale, carcere obbligatorio, stupri e pedofilia, casi di violenza sessuale - Libero-News.it




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hefico:
