Palpare la coscia di una donna può essere violenza sessuale, in quanto si tratta di una zona cosiddetta erogena e quindi è necessario il consenso della vittima per toccarla, trattandosi di comportamento che manifesta un fine di libidine. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha sancito l'ingresso delle gambe femminili nel novero delle cosiddette zone erogene che è vietato toccare. Il caso era quello di un dentista che era stato condannato ad un anno e due mesi di reclusione per avere fatto delle avances alla sua assistente, palpandogli la coscia in presenza di un paziente. Proprio tale modalità viene considerata "subdola" dalla Cassazione, in quanto posta in essere confidando nella situazione di imbarazzo tale da "evitare reazioni eclatanti da parte della vittima". Nonostante la fugacità dell'episodio, la Suprema Corte non ha esitato a ricondurre la fattispecie al delitto di violenza sessuale, ritenendo che, alla pari del seno, anche la coscia rientra "tra le parti inequivocabilmente rientranti nella gamma della cosiddetta appetibilità sessuale". (5 aprile 2002)
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.6010/2002
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
All’esito delle indagini conseguenti alla querela sporta da Cristina Massaro, il dott. Ruggero Comitti, medico stomacologo, veniva tratto al giudizio del Tribunale di Milano, per rispondere dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 521 commi 1° e 2° C.P. e 527 C.P. [1], commessi il 15 e 16/6/1993 nell’ambulatorio dentistico e nel suo studio privato, in danno della suddetta, con abuso del rapporto di prestazione d’opera, essendo la vittima sua assistente.
Gli atti di libidine violenti erano consistiti, secondo l’accusa, nell’avere, in una prima occasione, afferrato da tergo ed improvvisamente la donna per i seni, reiterato, poco dopo, detto gesto, palpeggiando altresì la vittima su tutto il corpo, in particolare su petto e pube, baciandola sulla bocca e sui seni, aderendole con il proprio corpo e serrandole una mano, con la propria, sul membro virile in erezione; all’indomani di tali fatti, verificatisi nel suddetto ambulatorio, aveva fatto seguito, nello studio dentistico e durante una prestazione su una paziente, un subdolo toccamento di una coscia della dipendente.
Con sentenza del 1- 13 dicembre 1994 il Tribunale, ritenuta l’accusa provata, sulla scorta delle dichiarazioni della parte offesa, reputate intrinsecamente attendibili ed oggettivamente riscontrate da testimonianze de relato, dichiarò il Comotti colpevole dei reati ascrittigli, in continuazione tra loro, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, con i benefici di legge, spese, risarcimento danni, con provvisionale, e rimborso spese in favore della parte civile.
All’esito dell’appello dell’imputato, con la sentenza in epigrafe, dichiarato estinto per prescrizione il delitto di atti osceni e ritenuta applicabile alla fattispecie l’ipotesi attenuata, dei fatti di minore gravità, di cui all’art. 609 bis u. c. C.P. [2], disposizione sopravvenuta più favorevole al reo, confermata nel resto la sentenza impugnata, la pena veniva ridotta ad anni 1 e mesi 2 di reclusione.
Avverso tale sentenza il Comotti ha proposto, unitamente al difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Nel primo lamenta, ai sensi dell’art. 606 comma 1° lett. b) ed e) c.p.p., la violazione dell’art. 192 dello stesso codice e connesso vizio di motivazione, per essere stata erroneamente e senza adeguata spiegazione, attribuita preminenza, rispetto a quelle dell’imputato, alle interessate dichiarazioni della parte offesa, da ritenersi invece inattendibili, sia sotto il profilo intrinseco, per l’oggettiva inverosimiglianza, sia sotto quello soggettivo, per vari profili di inaffidabilità della deponente, in relazione a sue vicende, lavorative, contrassegnate da varie inadempienze, nonché personali, caratterizzate da notevole esposizione debitoria e da un episodio di falso.
Nessun riscontro, si soggiunge, avrebbe poi potuto trarsi dalle deposizioni testimoniali, essendo state rese da persone che avevano avuto conoscenza dei fatti non direttamente, ma solo dal racconto della presunta parte offesa.
Con il secondo motivo, vengono dedotti violazione della legge penale e connesso vizio di motivazione, essendosi attribuito rilevanza penale, agli effetti dell’art. 609 bis C.P., ad atti in concreto privi, alcuni del carattere della violenza, ed altri di effettiva valenza sessuale.
Il ricorso è inammissibile.
I giudici di merito si sono attenuti, con corretta motivazione, al ben noto principio, consolidato nella costante giurisprudenza di questa S.C., a termini del quale il vigente codice di procedura penale consente che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice ben possa tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta (come nella specie) intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata.
Segnatamente detto principio è stato ribadito in tema di delitti sessuali, l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o altri elementi atti ad attribuire maggior credibilità, ad extrinseco, all’una o all’atra tesi.
Nel caso di specie, peraltro, i giudici di merito hanno evidenziato, a sostegno della maggior credibilità della tesi della querelante, oltre al costante e dettagliato contenuto delle precise accuse, anche l’oggettivo riscontro che le stesse hanno ricevuto attraverso le deposizioni di due testi, la segretaria di studio del Comotti, Giovanna Vanzini, ed un collega del predetto, il dott. Calogero Bellavia, precedente datore di lavoro della Massaro, persone alle quali la giovane donna aveva nell’immediatezza o quasi dei fatti (ed addirittura nell’intervallo, quanto alla prima, tra i due episodi) confidato l’accaduto, trovando comprensione, peraltro, solo nel secondo.
Le testimonianze dei due (quale che ne fosse la rispettiva propensione a prestar fede a quanto appreso) sono state, con motivazione del tutto adeguata sul piano logico, ritenute tali da eliminare ogni dubbio in ordine alla sussistenza dei fatti, avendo i giudici di merito correttamente considerato: che un’accusa calunniosa motivata da intenti speculativi o ritorsivi non sarebbe stata, anzitutto, esternata, ad una persona di fiducia e particolarmente vicina all’accusato, la segretaria Vanzini, con la prevedibile conseguenza di metterlo sull’avviso; che il dott. Bellavia, persona del cui disinteresse alla vicenda nessun dubbio poteva nutrirsi, non solo aveva confermato quanto appreso dalla Massaro, ma aveva riferito anche dello stato di agitazione, ansia e depressione in cui la donna versava, all’atto del racconto, e, soprattutto, delle parziali e minimizzanti (due toccate…) ammissioni telefonicamente rese dal collega.
Sicchè la testimonianza de relato del Bellavia, la cui precisione e costanza è stata evidenziata anche per aver il medesimo ribadito la specifica portata delle iniziali ammissioni (che vanamente l’imputato tentò, poi, di modificare, nel senso di essersi riferito a, non meglio precisate, battute), ha assunto nella motivazione un valore particolarmente pregnante, per la duplice provenienza e sostanziale concordanza delle circostanze apprese e riferite.
Ne ha omesso la corte di merito di esaminare le principali obiezioni difensive, spiegando, anzitutto, la mancata reazione clamorosa da parte della parte offesa (limitarsi , all’atto della prima aggressione, a sgomitare e, della seconda, a protestare di essere felicemente fidanzata) con il comprensibile stato di turbamento derivante dalla soggezione verso il datore di lavoro e dalle possibili implicazioni dell’accaduto con la conservazione di un posto già precario, ragioni che ne avevano determinato quello stato di agitazione ed ansia testimonialmente acclarato.
Inammissibile, al pari di quelle suesposte, perché risolventisi in palesi censure in fatto, sono anche quelle specificamente relative alla seconda aggressione del 15/6, sotto il profilo della credibilità della circostanza che la Massaro si fosse spogliata alla presenza di chi l’aveva poc’anzi, fatta oggetto di atti di libidine, considerato che i giudici di merito nell’accertamento della circostanza si sono attenuti, nel quadro della motivata attendibilità ascritta alla parte offesa, alla narrazione di quest’ultima, che al riguardo aveva precisato di essersi cambiata (indossando il proprio abito in luogo del camice, prima di lasciare il posto di lavoro) al riparo dell’anta di un armadietto e mentre il Comotti era intento a parlare al telefono, con ciò implicitamente escludendo ogni ipotesi di consenso o provocazione da parte della parte lesa.
Disatteso, dunque, per manifesta infondatezza e per la sostanziale attinenza ai profili di merito della vicenda (di cui inammissibilmente, in sede di legittimità, si propone un’alternativa ricostruzione: v. S.U. 23/6/2000 n. 12), il primo motivo di ricorso, per di più vanamente corredato da inconferenti richiami a vicende personali della parte offesa, prive di attinenza ai fatti di causa, osserva ancora la Cor5e che non miglior sorte meritano le censure contenute nel secondo motivo, circa le pretese mancanze di violenza e di rilevanza, sotto il profilo sessuale, delle condotte.
Al riguardo è sufficiente, anzitutto, osservare come la repentinità della prima aggressione, posta in essere dalle spalle della vittima e direttamente comportante la manomissione del petto della donna, parte indiscutibilmente e secondo natura, erogena, correttamente sia stata considerata violenta, non essendo stato concessa al soggetto passivo alcuna possibilità di manifestare il suo dissenso, a fortiori corretta (oltretutto in considerazione della manifestazione di dissenso che aveva fatto seguito al primo) deve ritenersi la qualificazione violenta ascritta ai successivi e più incisivi atti di libidine, compiuti su quella e sulle altre parti (specificamente indicati nel capo di imputazione) del corpo femminile, inequivocamente rientranti nella gamma della c.d. appetibilità sessuale, ivi compresa la coscia, sulla quale nell’ultimo episodio, del 16/6, si è concentrata l’azione palpeggiatrice dell’imputato.
Le contestate modalità subdole di quest’ultima, sia pur fugace, aggressione, in quanto posta in essere confidando nella situazione di imbarazzo nei confronti dell’ignaro paziente, tale da evitare reazioni eclatanti da parte della vittima, sono state altrettanto correttamente ritenute violente, tenuto conto del più che presumibile dissenso del soggetto passivo.
All’inammissibilità del ricorso consegue, infine, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese ed alla sanzione pecuniaria, nell’adeguata misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di £ 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 14 dicembre 2001.
http://www.cittadinolex.kataweb.it/A...3%7C54,00.html
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2002.


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