Ti ho già domandato se per caso sei minorato...lo sei?
Riposto nuovamente la sentenza, vediamos e ti riesce di capire:
https://www.mtdonlus.org/home/index....ltime&Itemid=1
Con la Sentenza Breve n. 00715, depositata in data 20 luglio 2017, il TAR per il Veneto ha accolto il ricorso di un cittadino disabile, titolare dell'assegno ordinario d'invalidità [1], ospitato in una comunità alloggio.
La retta a carico dell'ospite era stata calcolata e fissata in €189,00 consequenziale allo scaglione ISEE di appartenenza, come da regolamento comunale.
Nel mese di aprile il Disabile riceveva una comunicazione dal Comune, con la quale veniva informato che la retta a suo carico, per il periodo aprile-dicembre 2017, veniva incrementata da €189,00 a € 826,00.
Tale incremento veniva giustificato dal fatto che alla data del 31.12.2016 sul conto corrente del beneficiario, risultava giacente la favolosa somma di € 8.739,00. Ritenendo dunque che fosse più che sufficiente mantenere sul conto corrente bancario una somma di € 3000.00 "per qualsiasi emergenza" i funzionari di turno hanno deciso di applicare il suddetto incremento.
Fortunatamente l'avveduto amministratore di sostegno ha pensato bene di presentare ricorso al TAR.
Con fulminea velocità [2] il TAR ha accolto il ricorso in questione, annullando il provvedimento e condannando il Comune al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre le spese generali, IVA, CPA e rifusione del contributo unificato.
Molto acuta l'osservazione riportata nella sentenza la quale rileva che, nel calcolo dell'ISEE, è già contemplato l'utilizzo del cd componente patrimoniale, costituito da tutti i beni mobiliari [3] ed immobiliari del richiedente, così statuendo " Infatti, diversamente opinando, si arriverebbe alla incongrua conclusione di utilizzare due volte lo stesso parametro economico: prima come componente di calcolo dell’ISEE e poi come ulteriore parametro economico per giustificare una minore compartecipazione a carico del Comune (ed una maggiore compartecipazione a carico del privato).".
Ed è altrettanto acuto il seguente rilievo della corte " Inoltre risulta del tutto immotivata ed arbitraria la determinazione del Comune di -OMISSIS- in ordine alla soglia di € 3.000,00 che sarebbe sufficiente, secondo l’Amministrazione comunale, per fronteggiare “qualsiasi emergenza”, in assenza di qualsivoglia parametro normativo che possa giustificare e legittimare tale scelta evidentemente penalizzante per il fruitore dei servizi residenziali".
[1] l'assegno ordinario di invalidità è un trattamento economico ed è soggetto a IRPEF.
[2] infatti il ricorso è stato notificato il 23 giugno 2017. - solo 27 giorni
[3] Conti correnti, depositi bancari etcet. - Art. 5 co. 4 del DPCM 159/2013