DDL di riforma della sezione IV e V della Costituzione di POL
Sezione IV Il Presidente di POL
Articolo 22
Il rinvio delle Leggi
1. Il Presidente prima di promulgare un atto della Camera Alta o della Camera, può rinviare il testo in esame all'aula per motivi di merito politico o di legittimità, i quali devono risultare adeguatamente in calce all'atto rinviato.
2 il presidente di POl qualora una Mozione o un disegno di legge votato dalla camera sia grammaticalmente scorretto puo’ correggere direttamente gli errori di italiano semplicemente ri-postando il testo corretto per poi promulgarlo.
3Il Presidente puo’ partecipare alle riunioni della Camera dei Deputati di POL e della Camera Alta senza diritto di voto ,esprimendo il suo parere sui disegni di Legge e sulle Mozioni discusse in aula ed invitando i deputati ad appoggiare o non appoggiare il testo in discussione ed al termine della votazione delle Mozioni o dei disegni di legge il Presidente puo’ direttamente promulgarle o rinviarle.
4. La Camera Alta o la Camera riesaminano e si pronunciano nuovamente sul testo rinviato dal Presidente non prima di dieci giorni dal rinvio stesso.
5. Se la Camera Alta o la Camera approvano nuovamente il medesimo testo il Presidente è tenuto a promulgare la legge.
Articolo 23
Il controllo Presidenziale sui Decreti, i Regolamenti e le Nomine del Governo
1. Il Presidente, prima di promulgare un Decreto del Governo, può rinviare il testo in esame al CDM per motivi di merito politico.
2. Il Presidente, prima di emanare un Decreto o un Regolamento, quando ravvisi nel testo violazioni della legge o gravi ambiguità normative, può rinviare il decreto o il regolamento al potere giudiziario.
3. Il Presidente, prima di emanare una Nomina del Governo, quando ravvisi incompatibilità di legge, firma una emanazione con riserva e rinvia la decisione al potere giudiziario.
4. Quando la Nomina del Governo è prevista dal secondo comma dell'articolo 29 il Presidente può rinviarla al Governo, per una sola volta, per motivi di merito politico, e/o trasmetterla al Potere Giudiziario perchè accerti la sussistenza di una incompatibilità ai sensi della legge italiana e la annulli definitivamente.
5. Ogni rinvio del Presidente deve essere esaurientemente motivato in calce all'atto.
Sezione V il Governo di POL
Articolo 27
Il Consiglio dei Ministri
1. Il CDM è presieduto dal Primo Ministro e si compone dei Ministri.
2. Il CDM delibera l'iniziativa legislativa del Governo, che può essere delegata ai singoli Ministri.
3. Il Presidente di POl puo partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri , ma senza diritto di voto , per esprimere il suo parere sulle specifiche iniziative legislative del Governo che saranno presentate alla Camera dei deputati
4. Il CDM esercita, o delega ai Ministri, le funzioni delegate al Governo.
5. I Ministri hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire nelle sedute della Camera