
Originariamente Scritto da
amaryllide
L'obbligo per Regioni ed enti locali di rispettare ogni anno il pareggio di bilancio non può bloccare i «risparmi» accumulati negli esercizi precedenti che servono a finanziare investimenti pluriennali. Con
la sentenza n. 101/2018(presidente Lattanzi, redattore Carosi) depositata ieri, la Corte costituzionale assesta un'altra bordata ai meccanismi attuali dei vincoli di finanza pubblica sugli enti territoriali.
La norma bocciata
La sentenza colpisce la norma a regime sull'equilibrio (comma 466 della manovra 2017), nella parte in cui non libera dai vincoli del pareggio l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato per il pagamento delle spese programmate. La questione riguarda le regole a regime dal 2020, ma questo non significa che non sia urgente: il 2020 è già presente nei bilanci preventivi approvati quest'anno, che sono triennali, e soprattutto, secondo
i calcoli dell'Ufficio parlamentare del bilancio, gli «avanzi» presenti nei conti locali valgono 16,2 miliardi, divisi fra Regioni (10,8 miliardi) ed enti locali (5,3, di cui 3,7 nei Comuni). Poco meno di un punto di Pil che una «liberazione» immediata trasformerebbe in deficit aggiuntivo. Naturalmente non tutti questi avanzi si possono tradurre subito in investimenti, perché spesso non c'è cassa a sostenerli: ma il problema rimane potenzialmente pesante, e tocca da vicino soprattutto le prospettive di investimenti degli enti territoriali del Nord, in media più ricchi nella cassa e più attivi nella spesa in conto capitale.
La regola del pareggio di bilancio
Il tema che oppone da tempo la Consulta e il ministero dell'Economia è la regola del pareggio di bilancio, ora sotto i riflettori anche della politica con le proposte di «superamento» dell'attuale articolo 81 della Costituzione scritta nelle bozze di programma M5S-Lega. Attenzione però a non confondere i due piani. La Consulta non contesta ovviamente la norma costituzionale sull'«equilibrio fra entrate e spese nel bilancio pubblico», ma spiega che la sua applicazione non può congelare le risorse per gli investimenti programmati dalle amministrazioni locali.
Il tema è ad altissimo tasso tecnico, per di più in un «ordito normativo non di rado oscuro» secondo la stessa Consulta che torna a denunciare «un deficit di trasparenza bisognoso di un tempestivo e definitivo superamento». Ma riguarda da vicino i soldi dei cittadini, che in quanto contribuenti sono titolari delle risorse al centro della discussione.
La decisione della Corte
La Corte mette nero su bianco il fatto che l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio di competenza in un dato anno non può bloccare le risorse che arrivano dagli anni precedenti e servono a finanziare investimenti per loro natura pluriennali. Per questa ragione si occupa dell'avanzo di amministrazione (in pratica i “risparmi” ottenuti negli esercizi precedenti) e del fondo pluriennale vincolato, cioè lo strumento disegnato dalla riforma della contabilità proprio per gestire gli investimenti che non arrivano al pagamento nello stesso anno in cui sono attivati.
Il precedente
La Consulta aveva già spinto in questa direzione con la
sentenza n. 247 del 2017, che in quel caso aveva salvato un'altra norma sul pareggio (quella sugli scambi di spazi di investimento fra enti in surplus e amministrazioni in difficoltà) dandone però un'interpretazione «costituzionalmente orientata» che impediva appunto il blocco delle risorse degli enti. La Ragioneria aveva provato a “resistere” sostenendo che i meccanismi attuali offrono «un efficace mezzo di progressivo smaltimento degli avanzi» (
circolare 5/2018). Ma ora la nuova pronuncia boccia il nodo chiave del pareggio, e porta sui tavoli del prossimo governo un altro problema da risolvere. Oltre a liberare gli investimenti locali bisogna infatti anche evitare abusi che finanziando spese certe con risorse incerte rischiano di aprire buchi nei conti: un'incognita contro cui gli attuali controlli ex post della Corte dei conti sui consuntivi rischiano di non alzare un argine abbastanza solido.
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