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    Predefinito Superare il bicameralismo "perfetto"

    Quanto segue è un lunghissimo intervento suddiviso in più messaggi. Purtroppo, se si vuole provare ad enunciare qualcosa più di alcuni semplici principi generali, è necessario dilungarsi.
    L’argomento è, evidentemente, quello delle riforme istituzionali. Non che personalmente pensi che verranno fatte domani, ma prima o poi la questione dovrà essere riaffrontata.
    Innanzitutto occorre chiedersi perché abbia fallito il tentativo di riforma costituzionale della scorsa legislatura. Al di là delle personalizzazioni del voto, c’erano alcune parti della riforma che, a torto o a ragione, non sono state gradite dagli elettori. E la stessa vastità della riforma, che toccava vari aspetti dell’organizzazione istituzionale italiana, ha probabilmente contribuito a coalizzare il dissenso. Ad esempio, c’era chi era contrario ai senatori eletti dai Consigli regionali, chi avversava la riforma del Titolo V con la clausola di supremazia, mentre altri hanno giudicato negativamente il cosiddetto voto a data certa per i provvedimenti sostenuti dal governo, e via dicendo. Probabilmente, troppe questioni tutte insieme. Col senno del poi, meglio sarebbe stato focalizzarsi su uno o due aspetti più urgenti, e procedere, in anni o legislature successive, eventualmente, ad occuparsi del resto. Ora, a mio parere, la questione più urgente è quella del bicameralismo perfetto, che ci tiriamo dietro dal ‘48. Ed è su questo che mi sono concentrato, cercando di minimizzare le modifiche.
    In sintesi, lo schema di riforma prevederebbe:

    • Una Camera dei Deputati, con 600 membri, di cui 15 eletti all’estero, unico ramo del Parlamento che accorda o revoca la fiducia al governo.
    • Un Senato della Repubblica, composto da 120 membri elettivi (a cui si sommano unicamente gli ex Presidenti della Repubblica), di cui 3 eletti all’estero. Il Senato sarebbe eletto dallo stesso corpo elettorale della Camera, quindi direttamente da tutti i cittadini maggiorenni, con criterio proporzionale. Il suo compito sarebbe di “garanzia e ripensamento”. Sarebbe quindi co-legislatore per le leggi costituzionali, di revisione della Costituzione, ed per alcune altre leggi, espressamente previste dalla Costituzione, senza, però, fare uso di rimandi. Per tutte le altre leggi, potrebbe solo approvare le leggi già approvate dalla Camera, proporre modifiche e rinviarle a quest’ultima, o respingerle, ma, comunque, in caso di rinvio o respingimento, la Camera potrebbe, con successiva votazione, approvarle in modo definitivo.
      Tra i poteri del Senato vi sarebbe anche quello di eleggere 5 giudici della Corte Costituzionale (elezione che non avverrebbe più, quindi, a Camere riunite), ed i membri laici del CSM. Quindi, la Camera dei Deputati non parteciperebbe più alle elezioni di giudici costituzionali e membri del CSM.
    • Il Presidente della Repubblica continuerebbe ad essere eletto dal Parlamento in seduta comune, a cui continuerebbero ad aggiungersi i delegati eletti dai Consigli regionali, ma questi sarebbero non più 58, ma 117, esattamente come i senatori eletti in Italia (e distribuiti nello stesso modo tra le regioni). Inoltre, non sarebbe più il Parlamento in seduta comune a mettere, eventualmente, in stato d’accusa il Presidente, ma il solo Senato.



    Fine parte 1 di 3 (continua...)

  2. #2
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    Predefinito Re: Superare il bicameralismo "perfetto"

    Parte 2 di 3

    Quante segue è una ipotetica bozza (dove ci saranno molto probabilmente errori, dimenticanze e simili) di riforma costituzionale che preveda il superamento del bicameralismo (ottimisticamente detto) perfetto. La versione attualmente in vigore è a sinistra, la bozza a destra. In grassetto sono indicate le modifiche (non sono invece esplicitamente contrassegnate le parti di articolo rimosse). In alcuni altri articoli della Costituzione, in parti che non ho considerato, ci sarebbero da sostituire, ad esempio, “le Camere” con “la Camera”, e cose del genere, ma mi è sembrato inutile dilungarmi ulteriormente, trattandosi di “dettagli”. Per motivi di più rapida comprensione, ho aggiunto delle brevi note, in corsivo, in grigio, e con carattere minore, al termine di alcuni articoli significativi. Spero si comprenda facilmente la differenza tra il testo dell’articolo ed la nota aggiuntiva.


    Titolo I: il parlamento

    Sezione I: Le Camere
    Titolo I: il parlamento

    Sezione I: Le Camere

    Art. 55

    Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
    Art. 55

    Invariato
    Art. 56

    La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
    Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
    Art. 56

    La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
    Il numero dei deputati è di seicento, quindici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecentoottantacinque e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.




    Ho decrementato il numero dei deputati a 600, per renderlo multiplo del nuovo numero di Senatori (120). Anche l'incremento dei deputati eletti all’estero, segue un analogo criterio (ho previsto 3 senatori eletti all'estero).
    Ho poi abbassato l’età per essere eletti alla Camera a 21 anni. Questo perché ho in seguito abbassato l'età per essere eletti al Senato a 30 anni, e ho quindi cercato di mantenere un senso all’etimologia della parola Senato.


    Art. 57

    Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
    Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
    Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
    La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
    Art.57

    l Senato delle Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, e a suffragio universale e diretto, con criterio proporzionale.
    Il numero dei senatori elettivi è di centoventi, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
    La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua ripartendo novantasette seggi in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, ed incrementando i numeri di seggi così ottenuti di un seggio per ogni Regione.



    Il Senato, pur rimanendo eletto a base regionale (minimizzazione delle modifiche, che avrebbero potuto essere sgradite ai sostenitori del regionalismo italiano), viene ora eletto dallo stesso corpo elettorale della Camera. E’ costituzionalizzato il criterio proporzionale per la sua elezione.
    Il numero di Senatori elettivi è fissato a 120. Le limitate funzioni del Senato che ho previsto, non credo giustifichino gli attuali 315 senatori elettivi.
    Ho poi previsto un nuovo sistema per la distribuzione dei seggi senatoriali tra le regioni, in cui si assegna un seggio ad ogni regione, e si dividono i restanti (dedotti i seggi per l’estero), tra tutte le regioni. Lo scopo è assicurare una rappresentanza minima, ma anche mantenere la massima proporzionalità possibile, tra le popolazioni regionali ed il numero di seggi.

    Art. 58

    I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
    Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
    Art. 58

    Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno.



    Avendo ora un Senato eletto a suffragio universale, con importanti funzioni di garanzia, mi è sembrata troppo alta la soglia dei quarant’anni, e l’ho quindi abbassato a 30 anni.
    Il primo comma dell’articolo 58 viene abrogato, non essendo più prevista la soglia dei 25 anni per essere elettori della Camera Alta.

    Art. 59

    È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
    Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
    Art. 59

    È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.





    Viene abolita la carica di senatore di nomina presidenziale.
    Art. 60

    La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
    Art. 60

    La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata del Senato corrisponde a quella della Camera.
    La durata delle Camere non può essere prorogata se non per legge approvata da entrambe le Camere e soltanto in caso di guerra.


    Il primo comma prevede una durata in anni solo per la Camera, e si prevede che la durata del Senato sia uguale a quella della Camera . Le due Camere verrebbero quindi elette contemporaneamente. Lo scopo è quello di non avere un bassa affluenza per le elezioni del Senato, presumibilmente sentite come meno importanti, ed usare quindi quelle della Camera come “traino”.
    Il secondo comma prevede una riserva di legge bicamerale.


    Art. 61

    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
    Art. 61

    Invariato
    Art. 62

    Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
    Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
    Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
    Art. 62

    Invariato
    Art. 63

    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
    Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
    Art. 63

    Invariato
    Art. 64

    Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
    Art. 64

    Invariato
    Art. 65

    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
    Art. 65

    Con legge approvata da entrambe le camere si determinano i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.


    Riserva di legge bicamerale.

    Art. 66

    Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
    Art. 66

    Invariato
    Art. 67

    Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
    Art. 67

    Invariato
    Art. 68

    I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
    Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
    Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
    Art. 68

    Invariato
    Art. 69

    I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
    Art. 69

    I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita con legge approvata da entrambe le Camere.


    Riserva di legge bicamerale.

    Sezione II

    La formazione delle leggi
    Sezione II

    La formazione delle leggi
    Art. 70

    La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
    Art. 70

    La funzione legislativa è esercitata dalle Camere nei modi previsti dalla Costituzione.
    Essa è esercitata collettivamente dalla due Camere nel caso di leggi di revisione della Costituzione, delle altre leggi costituzionali, delle leggi che regolano l’elezione del Senato, e negli altri casi in cui la Costituzione preveda l’approvazione di entrambe le Camere.


    Al contrario della riforma del 2016, ho evitato gli “odiosi” rimandi, e ho cercato di mantenere questo articolo più “leggibile” possibile.

    Art. 71

    L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
    Art. 71

    L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera, ad un decimo dei membri del Senato ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.


    Il ruolo “secondario” del Senato, nella funzione legislativa, viene rimarcata dai maggiori vincoli a cui è soggetto per l’iniziativa legislativa.

    Art. 72

    Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
    Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
    Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

    La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
    Art. 72

    Nei casi in cui la Costituzione preveda che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere, un disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
    Nei casi in cui la Costituzione non preveda che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere, un disegno di legge è presentato alla Camera dei Deputati e, secondo il regolamento di questa, esaminato da una commissione e poi dalla Camera dei Deputati stessa, che l’ approva articolo per articolo e con votazione finale.
    Il disegno di legge così approvato dalla Camera dei Deputati è inviato, senza ritardo, al Senato, che lo esamina secondo le norme del suo regolamento.
    Il Senato delibera sul disegno di legge entro trenta giorni dal suo ricevimento. In caso contrario, il disegno di legge si considera approvato.
    Il Senato può approvare il disegno di legge, respingerlo, o rinviarlo alla Camera dei Deputati con emendamenti per l’approvazione definitiva.
    Qualora la Camera dei Deputati non approvi il disegno di legge come emendato dal Senato, o il disegno di legge sia stato da questo respinto, la Camera dei Deputati
    può comunque approvare in via definitiva il disegno di legge nella forma non emendata, o respinta, dal Senato. In questo caso, se il disegno di legge è stato respinto o rinviato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi membri, è richiesta la maggioranza assoluta dei membri della Camera.
    Il regolamento di ogni Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
    Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
    La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.


    Nelle materie in cui non è previsto che Camera e Senato siano “co-legislatori”, la Camera dei Deputati può comunque “forzare” l’approvazione di una legge, anche in caso di opposizione da parte del Senato.

    Art. 73

    Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
    Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
    Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
    Art. 73

    Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
    Se la Camera dei Deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
    Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.


    Invariato, a parte alcune modifiche per tenere conto del differente bicameralismo.

    Art. 74

    Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
    Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
    Art. 74

    Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
    Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.
    Art. 75

    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
    Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
    Art. 75

    È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
    Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    Con legge approvata da entrambe le Camere si determinano le modalità di attuazione del referendum.


    Viene prevista, all’ultimo comma, una riserva di legge bicamerale.

    Art. 76

    L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
    Art. 76

    Invariato
    Art. 77

    Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
    Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
    I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
    Art. 77

    Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
    Nei casi in cui la Costituzione preveda che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere, la delegazione ad emanare decreti che abbiano forza di legge ordinaria deve essere disposta con legge approvata da entrambe le Assemblee.
    Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
    I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
    Con legge, che nei casi in cui la Costituzione preveda che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere deve essere approvata da entrambe le Assemblee, si possono tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

    Modifiche sostanzialmente formali, oltre alla previsione di riserve di legge dove necessario.
    Art. 78

    Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
    Art. 78

    La Camera dei Deputati delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.


    In questo nuovo articolo 78, solo la Camera delibera lo stato di guerra.

    Art. 79

    L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
    La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
    In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
    Art. 79

    Invariato
    Art. 80

    Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
    Art. 80

    La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.


    E’ prevista una riserva di legge bicamerale (come nella riforma del 2016), per i trattati relativi all’Unione Europea.

    Art. 81

    Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
    Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
    Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
    Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
    Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
    Art. 81

    Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
    Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei Deputati adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
    Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
    La Camera dei Deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
    Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale .


    Adeguamenti “formali” al nuovo bicameralismo.

    Art. 82

    Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
    A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.
    Art. 82

    Invariato

    Titolo II: Il Presidente della repubblica


    Titolo II: Il Presidente della repubblica
    Art. 83

    Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
    All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
    L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
    Art. 83

    Il Presidente della Repubblica è eletto da un'assemblea composta dai membri delle due camere del Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
    All'elezione partecipano un numero di delegati per ogni Regione pari al numero di senatori eletti nel suo territorio. Tali delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze
    L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.


    Il secondo comma modifica il numero di delegati regionali, rispetto alla situazione attuale. Ora sono 58, mentre in base a questa ipotetica riforma, diventerebbero 117. In questo modo, l’assemblea che elegge il Presidente della Repubblica, sarebbe composta da 600 deputati, 120 senatori elettivi, 117 delegati regionali, ed un certo numero, probabilmente molto ridotto (un paio), di ex presidenti della repubblica. Complessivamente, circa 837-840 persone, di cui i deputati costituirebbero il 71-72%, mentre, lasciando a 58 il numero dei delegati regionali, i deputati sarebbero stati circa il 77% (attualmente sono circa il 62-63%).

    Art. 84

    Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
    L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
    L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
    Art. 84

    Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
    L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
    L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge approvata da entrambe le Camere.


    Inalterato, con l’esclusione della riserva di legge bicamerale all’ultimo comma.

    Art. 85

    Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
    Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
    Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
    Art. 85

    Invariato
    Art. 86

    Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
    In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
    Art. 86

    Invariato
    Art. 87

    Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
    Può inviare messaggi alle Camere.
    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Può concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.
    Art. 87

    Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
    Può inviare messaggi alle Camere.
    Indice la elezione della nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
    Accredita e riceve i rappresentanti di diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione della Camera dei deputati.
    Ratifica i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, previa l’autorizzazione di entrambe le Camere.
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei Deputati.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Può concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.


    Modifiche conseguenti a quanto previsto altrove.

    Art. 88

    Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
    Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
    Art. 88

    Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti delle due Camere, sciogliere, congiuntamente, le Camere.
    Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.


    Modificato sempre secondo la logica di far eleggere contemporaneamente Camera e Senato.

    Art. 89

    Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
    Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
    Art. 89

    Invariato
    Art. 90

    Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
    In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
    Art. 90

    Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
    In tali casi è messo in stato di accusa dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei suoi membri.


    Sarebbe il Senato ad occuparsi di mettere in stato d’accusa il Presidente, per evitare sulla questione sia "dominante" il peso numerico della Camera dei Deputati, che già contribuisce grandemente alla sua elezione.

    Art. 91

    l Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
    Art. 91

    Invariato

    Titolo III: il governo


    Sezione I

    Il Consiglio Dei Ministri


    Titolo III: il governo


    Sezione I

    Il Consiglio Dei Ministri
    Art. 92

    Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
    Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
    Art. 92

    Invariato
    Art. 93

    Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
    Art. 93

    Invariato
    Art. 94

    Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
    Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
    Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
    Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
    La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
    Art. 94

    Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei Deputati.
    La Camera dei Deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
    Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei Deputati per ottenerne la fiducia.
    Il voto contrario della Camera dei Deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
    La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei Deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.


    Il rapporto fiduciario è solo tra Governo e Camera dei Deputati.

    Art. 95

    Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
    La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
    Art. 95

    Invariato
    Art. 96

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
    Art. 96

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.


    Modifica conseguente al bicameralismo asimmetrico.

    [...]
    [...]
    Titolo IV - La Magistratura

    Sezione I
    Ordinamento giurisdizionale
    Titolo IV - La Magistratura

    Sezione I
    Ordinamento giurisdizionale
    [...]
    [...]
    Art. 104

    La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
    Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
    Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
    Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
    Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
    I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
    Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
    Art. 104

    La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

    Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
    Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
    Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Senato tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
    Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
    I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
    Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.


    Il Senato, e non più il Parlamento in seduta comune, eleggerebbe i membri cosiddetti laici del CSM
    [...] [...]
    Titolo VI - Garanzie costituzionali

    Sezione I

    La Corte Costituzionale

    Titolo VI - Garanzie costituzionali

    Sezione I

    La Corte Costituzionale
    Art. 134

    La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
    sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
    sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
    Art. 134

    Invariato
    Art. 135

    La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
    I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
    I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
    Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
    La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
    L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
    Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
    Art. 135

    La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Senato della Repubblica e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
    I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
    I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
    Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
    La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
    L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
    Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.



    La Camera dei Deputati non eleggerebbe giudici della Corte Costituzionale. Questo per evitare che un’eventuale legge elettorale della Camera, scritta per favorire la governabilità, nel caso dia origine a super-maggioranza (o simili), possa comportare l’elezione di giudici costituzionali un po’ troppo vicini alla maggioranza.

    Art. 136

    Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
    La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
    Art. 136

    Invariato
    Art. 137

    Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
    Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
    Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
    Art. 137

    Invariato
    Sezione II

    Revisione della Costituzione

    Leggi costituzionali

    Sezione II

    Revisione della Costituzione

    Leggi costituzionali
    Art. 138

    Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
    Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
    La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
    Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
    Art. 138

    Invariato
    Art. 139

    La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
    Art. 139

    Invariato




    Fine parte 2 di 3 (continua...)

  3. #3
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    Predefinito Re: Superare il bicameralismo "perfetto"

    Parte 3 di 3

    Credo sia utile riportare come si suddividerebbero i seggi elettivi del Senato tra le ventuno circoscrizioni (utilizzando il sistema Hare):


    Regione Seggi
    Lombardia 17
    Campania 10
    Lazio 10
    Sicilia 9
    Veneto 9
    Piemonte 8
    Emilia-Romagna 8
    Puglia 8
    Toscana 7
    Calabria 4
    Sardegna 4
    Liguria 4
    Marche 4
    Abruzzo 3
    Friuli-Venezia Giulia 3
    Trentino Alto-Adige/Sud Tirolo 3
    Umbria 2
    Basilicata 2
    Molise 1
    Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 1
    Circoscrizione Estero 3
    Totale
    120


    Siccome il Senato svolgerebbe anche le funzioni di “camera di garanzia”, sarebbe utile verificare come potrebbero distribuirsi i seggi tra i vari partiti. L’ipotetico articolo 58 prevede che venga utilizzata una legge elettorale con criterio proporzionale. Ho quindi provato ad applicare una distribuzione proporzionale dei seggi, con circoscrizioni coincidenti con le regioni, alle ultime elezioni. Per comodità, ho utilizzato i risultati dell’elezione del Senato. Ovviamente il risultato è sbagliato, perché avrei dovuto considerare gli elettori della Camera, e sommare le varie circoscrizioni in cui erano suddivise alcune regioni. Ma le percentuali di Camera e Senato sono simili, per cui, per comodità, ho usato i risultati di quest’ultimo (tanto, la stessa legge elettorale influirebbe sui risultati). Da notare che differenti sistemi proporzionali, a causa, credo, del più o meno ridotto numero di seggi per regione, tendono a dare risultati differenti, ma , in generale, vengono favoriti i partiti maggiori, a scapito dei minori. Ecco tre simulazioni, la prima con il sistema Hare, la seconda con il sistema Sainte-Laguë, e la terza con il sistema D'Hondt:

    Seggi sistema Hare Seggi sistema Sainte-Laguë Seggi sistema D’Hondt
    MOVIMENTO 5 STELLE 42 47 54
    PARTITO DEMOCRATICO 27 28 25
    LEGA 22 21 19
    FORZA ITALIA 18 18 18
    FRATELLI D'ITALIA 4 2 1
    LIBERI E UGUALI 2 0 0
    +EUROPA 2 1 0
    SVP - PATT 1 1 1
    UV 1 1 1
    Estero CDX 1 1 1
    120 120 120


    Ci sarebbe da discutere quale sia la scelta migliore, o se ve ne siano altre meno distorsive. Sicuramente, escluderei un sistema che favorisca ulteriormente i grandi partiti, come il D’Hondt. Scelto il sistema, potrebbe essere utile costituzionalizzare questa scelta, per evitare che una qualche maggioranza, sia alla Camera che al Senato, possa modificare la legge elettorale del Senato, per favorirsi, pur rimanendo in un meccanismo proporzionale.
    Scegliendo bene il meccanismo di ripartizione dei seggi, mi pare, che nel complesso, anche con la distorsione, non voluta, a favore dei partiti maggiori, sia molto difficile, per partiti rappresentanti una minoranza di elettori, raggiungere i 2/3 del Senato.

    Chiaramente vi sarebbero varie altre cose da dire, ma mi pare d’aver già scritto moltissimo, e quindi mi fermo qui.

    Saluti.

    Midìl


    Statistiche Istat

    senato.it - La Costituzione

    Servizio sospeso | Ministero dell'Interno

    https://documenti.camera.it/leg17/do...df/ac0500n.pdf

  4. #4
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    Predefinito Re: Superare il bicameralismo "perfetto"

    Ma l'idea di ridurre i deputati e abolire il senato e farlo diventare quello delle regioni, con 95 senatori che sono anche consiglieri
    regionali e percepiscono solo un emolumento, non l'abbiamo bocciata con il referendum. Domanda???????

  5. #5
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    Predefinito Re: Superare il bicameralismo "perfetto"

    Citazione Originariamente Scritto da Alex1939* Visualizza Messaggio
    Ma l'idea di ridurre i deputati e abolire il senato e farlo diventare quello delle regioni, con 95 senatori che sono anche consiglieri
    regionali e percepiscono solo un emolumento, non l'abbiamo bocciata con il referendum. Domanda???????
    Cercherò di risponderti sinteticamente:

    1) Non ho proposto un Senato delle regioni, ma un Senato eletto a suffragio universale, con un sistema proporzionale, su base regionale (oltre i seggi esteri). Sono due cose molto differenti. Infatti l'assai ipotetico articolo 57, al primo comma, reciterebbe:

    "Il Senato delle Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, e a suffragio universale e diretto, con criterio proporzionale."

    2) Non ho proposto un Senato con 95 senatori elettivi. Infatti, il secondo comma del sempre assai ipotetico articolo 57, sarebbe il seguente:

    "Il numero dei senatori elettivi è di centoventi, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."

    3) Non ho proposto che i 95 senatori elettivi siano consiglieri regionali. A tal proposito riporto l'altrettanto ipotetico articolo 58:

    "Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno."

    4) Non ho proposto che i senatori (elettivi o meno) non ricevano una indennità. Cito a riguardo un altro ipotetico articolo, il 69:

    "I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita con legge approvata da entrambe le Camere."

    Spero che questo sia sufficiente per rispondere alla questione da te sollevata.

    Saluti.

    Midìl

  6. #6
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    Predefinito Re: Superare il bicameralismo "perfetto"

    Complimenti per l'impegno e la serietà della proposta.

    Mi par di capire che il Senato rimarrebbe come camera di garanzia per alcuni procedimenti legislativi più scottanti e per questo dovrebbe essere proporzionale per rappresentare equamente le forze politiche e le regioni del paese, mentre la Camera dei Deputati potrebbe essere eletta con un meccanismo maggioritario per poter garantire alternanza e supporto all'azione politica del governo...

    Interessante ed equilibrato, conti di inviarlo a qualche politico?

  7. #7
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    Predefinito Re: Superare il bicameralismo "perfetto"

    Non mi pare sia una priorità
    Addio Tomàs
    siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i 5 stelle

  8. #8
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    Predefinito Re: Superare il bicameralismo "perfetto"

    abolire la camera dei deputati e voto a 25 per il senato

  9. #9
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    Predefinito Re: Superare il bicameralismo "perfetto"

    Chiedo scusa per non aver letto tutto il dettaglio... ma cmq si sta parlando del nulla.
    Il popolo Italiano ha deciso il 4/12/2016: ci teniamo il bicameralismo paritario. E i quasi 1.000 parlamentari.

    Punto.
    Gli idioti li metto in IL

  10. #10
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    Predefinito Re: Superare il bicameralismo "perfetto"

    Citazione Originariamente Scritto da ugobagna Visualizza Messaggio
    Complimenti per l'impegno e la serietà della proposta.

    Mi par di capire che il Senato rimarrebbe come camera di garanzia per alcuni procedimenti legislativi più scottanti e per questo dovrebbe essere proporzionale per rappresentare equamente le forze politiche e le regioni del paese, mentre la Camera dei Deputati potrebbe essere eletta con un meccanismo maggioritario per poter garantire alternanza e supporto all'azione politica del governo...
    Sì, grosso modo lo schema è quello. D'altronde, credo si tratti del più semplice, e probabilmente sicuro, modo per superare il bicameralismo perfetto.


    Interessante ed equilibrato, conti di inviarlo a qualche politico?
    Sinceramente, non l'ho pensato, e non saprei nemmeno a chi inviarlo (ammesso che poi venisse letto). L'ho messo sul forum per discutere della cosa. Se poi qualcuno lo legge e ne trae una qualche ispirazione, certo non mi offendo.

    Saluti.

    Midìl

 

 
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