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Le navi sono beni mobili soggetti a registrazione. Devono essere immatricolate su due o più registri. Distinzione tra navi pubbliche (a loro volta suddivise in navi da guerra e altre) e tra navi private.
Il regime internazionale delle navi, sia pubbliche che private, prevede che in generale ogni nave è sottoposta esclusivamente al potere dello stato di cui ha nazionalità, lo Stato Bandiera. Lo stato bandiera ha diritto all'esercizio esclusivo del potere di governo sulla comunità navale. Esercita tale potere attraverso il comandante che diventa organo dello Stato che esercita poteri coercitivi limitatamente agli eventi che si verificano nel corso della navigazione, salvo il rispetto degli obblighi relativi al trattamento degli stranieri a bordo, analogamente a quanto avviene per la sovranità territoriale. L'art 92 di Montego Bay stabilisce che le navi navigano sotto la bandiera di un unico stato e sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva (salvo casi eccezionali espressamente previsti).