Il Ceta è un accordo misto, di conseguenza perché assuma piena efficacia è necessaria la ratifica dei singoli Stati membri e poi dell’Unione. Il sistema previsto dall’articolo 218 del Trattato sul funzionamento della Ue è incentrato sulla stretta collaborazione tra istituzioni e Stati, ma negli accordi misti, il potere di ratifica degli Stati è intatto: pur nel rispetto del principio di leale cooperazione, gli Stati restano titolari di una sorta di veto sulla piena attuazione dell’accordo.
https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...12E218&from=IT Articolo 218
8. Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Tuttavia esso delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all'articolo 212 con gli Stati candidati all'adesione. Il Consiglio delibera all'unanimità anche per l'accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; la decisione sulla conclusione di tale accordo entra in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.