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Gli Stati membri possono fissare paletti sui propri sistemi di welfare e sulla platea di persone che può accedervi. Può essere escluso chi emigra in un Paese solo per usufruire dei sussidi.




Le attuali regole europee sul coordinamento dei sistemi di welfare, cioè l'ambito in cui rientrano il reddito minimo e quello di cittadinanza, lasciano agli Stati membri la libertà di organizzare il proprio sistema come meglio credono e di rivolgerlo alla platea che ritengono, stabilendo al tempo stesso che la libera circolazione non significa automaticamente diritto all'accesso ai sistemi di assistenza dei singoli Paesi. A chiarire i termini della questione sono state anche tre sentenze della Corte di giustizia europea, che ha evidenziato come gli Stati possono rifiutare di garantire benefit sociali ai cittadini stranieri, non economicamente attivi, che esercitano il loro diritto alla libertà di movimento esclusivamente per ottenere aiuti da uno Stato.


I giudici hanno anche stabilito che chi cerca lavoro non gode automaticamente del diritto ai sussidi sociali: il titolo si acquisisce dopo aver lavorato nello Stato in questione. Le sentenze riguardano i casi Dano, Alimanovic e Garcia-Nieto e il sistema tedesco Hartz 4.