LEGGE 25 ottobre 1977 n. 881
Articolo 1
1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.


Legge 22 maggio 1971, n. 340 - STATUTO DELLA REGIONE VENETO
Articolo 2
L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia.
La Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità.


Legge 24 febbraio 2006, n. 85
"Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione"