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    Conservatorismo e Libertà
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    Predefinito Udienza di merito ricorso Ronnie sulla legge elettorale

    Apro l'udienza di merito sul ricorso presentato da Ronnie circa l'interpretazione della legge elettorale.
    Per facilitare la discussione ripropongo il testo del ricorso:

    Ricorso alla Corte Costituzionale

    il Presidente Ronnie
    - nell'interesse dell'ordinamento
    - nella qualità di rappresentante di Progetto Liberale
    - anche nell'interesse di altre liste coinvolte

    FATTO

    1. Come risulta dal 3d di presentazione delle liste, la lista di Progetto Liberale alle elezioni di POL in corso di svolgimento presenta un solo candidato, per indisponibilità oggettiva di altri esponenti di partito dovuta a contingenze personali, come evidenziato qui;
    2. La lista in esame ha riscontrato un significativo successo elettorale, che la vede rappresentare il 15% degli elettori, in un Parlamento che, ai sensi della Legge Elettorale vigente, art. 7 co. 1, dovrebbe avere almeno 20 eletti in ragione di un numero di votanti inferiore a 200;
    3. La lista di PL è conseguentemente incapiente di 2 seggi, perché dovrebbe matematicamente averne 3;
    4. Il numero totale dei candidati alle elezioni di tutte le liste è pari a 15, mentre i seggi minimi secondo la legge elettorale sono 20, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge Elettorale, laddove stabilisce che

    1. La proporzione tra Deputati proclamati all’inizio della prima seduta ed elettori è in ragione di un minimo di venti seggi assegnati al quale si aggiunge un ulteriore seggio per ogni venticinque voti validi oltre la soglia di duecento.

    5. L'art. 8 co. 6 della Legge Elettorale, il così come pare essere vigente oggi recita che:

    6. Qualora una lista esaurisca i candidati, i seggi rimanenti sono distribuiti tra le liste con i più alti resti.

    Dunque, l'Amministrazione potrebbe trovarsi impossibilitata a proclamare i risultati elettorali, a causa dell'inesistenza di candidati non solo di PL ma in qualunque altra lista, sufficienti a coprire il numero di seggi, trasferendo quelli in eccesso dalle liste con pochi candidati, che sono matematicamente almeno 5.

    DIRITTO

    La Costituzione, che è norma gerarchicamente sovraordinata alla Legge Elettorale, considera come diritto fondamentale l’espressione del voto e la rappresentanza politica, e in molteplici articoli dimostra di difendere il voto espresso e l’opinione politica in esso insita dai vizi formali e dalle liti, privilegiando in ogni caso la conservazione dei seggi conquistati in rappresentanza di reali consensi. Nulla in essa prevede la ripetizione delle elezioni né la divisione dei seggi ottenuti da una lista tra le altre. A titolo di esempio di questa sensibilità richiamiamo le seguenti norme di essa:

    Articolo 19, co. 2 e 10

    (...)
    2. A ognuno dei Deputati eletti il Regolamento della Camera attribuisce una frazione del totale dei voti esercitabili in assemblea, definito in 630, diviso tra i deputati nel rispetto dei risultati elettorali, salva la quota di voti eventualmente destinata dalla Legge Elettorale a premio di maggioranza per i soli Deputati del partito o della coalizione intestatari del premio.
    (...)
    10. Il Regolamento non può prevedere la destituzione interna di Deputati, ad esclusione che per assenze, ma può prevedere la richiesta del provvedimento di destituzione al potere giudiziario. Deve comunque disciplinare il subentro dei non eletti ed in loro assenza di chi la lista di riferimento indichi, in modo da rispettare le rappresentanze elettorali delle forze politiche.
    (...)

    Laddove disciplina i contenuti della Legge Elettorale, la Costituzione afferma solo quanto segue:

    Art. 12 co. 2
    (...)
    2. Il numero dei Deputati che costituiscono l’Aula è proporzionale in senso crescente al numero dei voti validi espressi. La Legge Elettorale individua i Deputati eletti e può prevedere basi, sistemi e collegi elettorali diversi per differenti quote del totale dei seggi, a condizione che nell'applicazione di ognuno di essi sia mantenuto il rapporto di proporzionalità tra numero dei voti e numero dei seggi aggiuntivi alla base della Camera. I Deputati assumono le funzioni al momento della proclamazione dei risultati, salvo rinuncia.
    (...)

    Ciò non sembra possa in alcun modo autorizzare la Legge Elettorale, che è e resta fonte subordinata, a violare le altre disposizioni espresse dalla Costituzione nell'altro articolo dedicato alla regolamentazione della Camera, laddove essa sancisce l'obbligo sostanziale di riferire la rappresentanza ai risultati elettorali.

    Il trasferimento di un deputato da una lista all'altra che deriverebbe dall'applicazione del comma 6 dell'art. 7 della Legge Elettorale si rivelerebbe peraltro di applicazione impossibile, perché mancherebbero i candidati da eleggere altrove a cui attribuire quei due seggi. Non esistono infatti candidati non eletti di altre liste che possano essere eletti ridistribuendo due seggi teorici di PL, perché in tutto si sono candidati 15 membri della comunità, a fronte di un numero di eletti che dovrebbe essere di 20.

    Ciò, ovviamente, non riguarda l'attribuzione dei voti esercitabili in aula, ma dei seggi, poiché la divisione dei voti esercitabili prescinde dai seggi e riguarda le forze politiche, ai sensi dell'art. 9 della Legge Elettorale, che rinvia ovviamente ai criteri di proporzionalità del regolamento della Camera.

    Articolo 9
    La determinazione del valore dei seggi
    1. La determinazione del valore dei seggi è effettuata in sede di presentazione dei risultati dall’Amministrazione, secondo le regole stabilite dal Regolamento della Camera.
    2. La Corte, sentita l’Amministrazione, è competente alla rettifica su reclamo della corretta distribuzione del numero di voti esercitabili, e per essa può sospendere con ordinanza la celebrazione della prima seduta.

    Fermo quindi che a PL spetterebbero comunque 94,5 voti esercitabili, sia che avesse 1 seggio che ne avesse 3, e lo stesso per gli altri partiti coinvolti, rimarebbe il problema di che fare dei 5 eletti non proclamabili, se vigesse ancora l'art. 8 co. 6 della Legge Elettorale, il quale a tutti gli effetti bloccherebbe le elezioni in uno stallo, obbligando la proclamazione di 5 deputati inesistenti.

    Tale articolo, non essendo coerente con la Costituzione, dovrebbe essere considerato illegittimo e conseguentemente annullato dalla Corte Costituzionale, anche a seguito di disapplicazione da parte dell'Amministrazione in persona di @trash.

    Inoltre, è illegittimo, stavolta per irragionevolezza, anche l'art. 7 comma 1 della Legge Elettorale, laddove stabilisce che

    1. La proporzione tra Deputati proclamati all’inizio della prima seduta ed elettori è in ragione di un minimo di venti seggi assegnati al quale si aggiunge un ulteriore seggio per ogni venticinque voti validi oltre la soglia di duecento.

    E' evidente infatti che la norma non può prevedere come minimo 20 eletti, se non è obbligatorio (e non c'è nessun obbligo in nessuna altra norma) avere almeno 20 candidati, e soprattutto se non è detto che ogni lista debba averne abbastanza, va quindi ravvisato un contenuto implicito di questa norma dipendente dall'esigenza di poter comunque proclamare i risultati, che potrebbe essere immaginato così:

    1. La proporzione tra Deputati proclamati all’inizio della prima seduta ed elettori è in ragione di un minimo di venti seggi assegnati al quale si aggiunge un ulteriore seggio per ogni venticinque voti validi oltre la soglia di duecento, fatto salvo in ogni caso il caso di incapienza delle liste per insufficiente numero di candidati.

    In termini politici, poiché la rappresentanza delle liste è data solo dai voti esercitabili che non sono suddivisi paritariamente sulla base dei seggi (a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 9 della L. Elettorale, disposta con Legge 23.4.2018 della Camera Alta) ma divisi proporzionalmente fra le liste, e poi quindi ripartiti ai singoli eletti, questo non cambierebbe nulla rispetto agli equilibri percentuali.


    Per questi motivi
    CHIEDE

    Che sia dichiarata l'illegittimità Costituzionale, e per l'effetto disposto l'annullamento, dell'art. 8 co. 6 della Legge Elettorale, per contrasto con l'art. 19.

    Che sia dichiarata l'illegittimità Costituzionale, per irragionevolezza, dell'art. 7 co. 1 della Legge Elettorale, limitatamente alla parte in cui esso non prevede anche le parole: ", fatto salvo in ogni caso il caso di incapienza delle liste per insufficiente numero di candidati", prima del punto a capo.

    Che siano ordinate le conseguenti modificazioni, anche additive, nei testi.

    POL, addì 4 ottobre 2018

    Ronnie
    Presidente
    Chiedo al ricorrente se vuole intervenire per aggiungere ulteriori argomentazioni, e se vogliono costituirsi parti avverse.
    Per aspera ad astra

  2. #2
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito Re: Udienza di merito ricorso Ronnie sulla legge elettorale

    Grazie On.le Giudice Presidente,
    no, in realtà non ho nulla da aggiungere al ricorso.
    Posso però segnalare alla Corte che, come ipotizzavo qui:
    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie
    Tale articolo, non essendo coerente con la Costituzione, dovrebbe essere considerato illegittimo e conseguentemente annullato dalla Corte Costituzionale, anche a seguito di disapplicazione da parte dell'Amministrazione in persona di trash.
    Effettivamente l'Amministrazione, dopo privato confronto, ha già provveduto a non applicare la norma illegittima della legge elettorale, avallando la mia ricostruzione del superiore dato normativo costituzionale e del principio di ragionevolezza, consentendo al supermoderatore responsabile della procedura di procedere come io suggerivo.
    Per tale ragione il ricorso non ha più alcuna urgenza, ma è comunque opportuno per allineare la norma applicativa formale da un lato a quella costituzionale e dall'altro al dato sostanziale.
    Cordialità
    On. Ronnie
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

 

 

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