Regolamento della Camera
Articolo 6
La scelta dei progetti di legge da dibattere
1. Il Presidente della Camera convoca periodicamente l’Ufficio di Presidenza per stabilire i progetti di legge da dibattere nel turno di discussione. La riunione per stabilire i progetti di legge da dibattere si ripete ad ogni inizio turno di dibattito fino alla fine della legislatura.
2. Un turno di discussione dura un massimo di venti giorni escluse le operazioni di voto e non si può svolgere più di un turno di discussione per volta. Si possono discutere fino ad un massimo di quattro progetti di legge per ogni turno di discussione.
3. La scelta dei progetti da trattare è effettuata con le seguenti modalità:
I) da uno a due progetti possono essere scelti dal Presidente della Camera, fra quelli proposti dai rappresentanti dei gruppi politici. Il Presidente, in pendenza di iniziative arretrate, è tenuto a sceglierne due.
II) un progetto è scelto da un capogruppo, a rotazione. Per determinare la scaletta di scelta si segue l’ordine alfabetico delle sigle ufficiali. Chi ha beneficiato di questa possibilità non può proporre altri progetti al Presidente per quel turno di discussione.
III) un quarto e/o un quinto progetto, a seconda di quanti ne abbia scelti il Presidente della Camera, possono essere proposti dal governo in carica. Il relatore dovrà essere il Presidente del consiglio o un suo delegato scelto all'interno del Consiglio dei Ministri