Regolamento del Governo ex art. 30 della Costituzione
Emanato il 27.1.19


Art. 1. - Competenze Ministeriali

Il presente regolamento non muta le competenze costituzionalmente e legislativamente attribuite ai Ministri.
In caso di conflitto sulle competenze relative dei singoli Ministri stabilite dal Primo Ministro al momento della presentazione del Governo, la decisione sull'attribuzione spetta al Primo Ministro
Le competenze non assegnate appartengono collegialmente al Consiglio dei Ministri.

Art. 2. - Presentazione di testi e sedute del Consiglio dei Ministri.

Le sedute del Consiglio dei Ministri sono convocate con un preavviso di ventiquattro ore dal Primo Ministro o da un Ministro Delegato, sono aperte e chiuse dal Primo Ministro, salva sua diversa indicazione, e si svolgono normalmente nella Sala del Consiglio dei Ministri.
I testi si presentano al Consiglio dei Ministri depositandoli nella Sala del Consiglio.
Laddove il Primo Ministro o un Ministro delegato ai sensi dell'art. 27 della Costituzione proceda alla presentazione di un testo fuori da una seduta già in corso, egli procede contestualmente alla convocazione di una seduta del Consiglio.
Laddove un Ministro presenti un testo fuori da una seduta già in corso, il testo è inserito nella prima seduta del Consiglio successivamente convocata.
Se un oggetto della seduta è un Decreto Legge, a discrezione del Primo Ministro, la parte della seduta relativa è aperta sul Forum Politica Nazionale e successivamente, alla chiusura, trasferita nella Sala del Consiglio.

Art. 3 - Votazioni del Consiglio dei Ministri

Il consiglio dei Ministri vota, di regola, in modo informale.
All'atto della chiusura della seduta si intendono approvati i testi presentati in essa da ogni Ministro, nell'ultima forma di essi risultante dalla considerazione dei rilievi dei Ministri intervenuti, accolti a giudizio del primo proponente e in sua assenza dal Primo Ministro o dal Ministro con il maggior numero di post presente.
E' fatta salva la richiesta di votazione formale da parte di un Ministro che abbia proposto modifiche o si opponga al testo presentato, nel qual caso il Consiglio procede alle votazioni necessarie con la formula dei favorevoli/contrari/astenuti, per ventiquattro ore ognuna, accorpandole quanto più è possibile, secondo le direttive del Primo Ministro.

Art. 4

Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni altro regolamento precedente.