
Originariamente Scritto da
albiy
Art. 17
1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purche´ della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’universita` e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Estratto da
http://www.senato.it/service/PDF/PDF...T/00518474.pdf