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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 20-11-11 da presidente Manfr
    La legge Occidentale C@scista sulla sanità è modificata dalla nuova legge Unica sulle questioni sanitarie

    LEGGE UNICA SULLE QUESTIONI SANITARIE


    PREAMBOLO
    La maggioranza di Governo ritiene positivo l'impianto dell'attuale legge sulla Sanità approvata nella prima legislatura che porta la firma dei senatori C@scista ed Occidentale.
    Essa comunque crede opportuno integrare alcune modifiche al testo originario, per affrontare e risolvere i problemi che gli aspetti non trattati dalla Legge C@scista- Occidentale.
    Il testo delle modifiche ritenute opportune, originariamente contenuto in un apposito DDL presentato dal relatore di maggioranza Sen. SteCompagno e’ stato integrato con quello dell’articolato di legge originario.
    Il testo finale steso dai senatori C@scista e Occidentale tratterà unicamente degli aspetti organizzativi (finanziamenti, problemi connessi alla malasanità, questioni riguardanti l’assistenza sanitaria)
    Testo della Legge Unica in Materia di Questioni Sanitarie
    Relatori
    Sen. C@scista
    Sen. Occidentale
    Sen. Min. SteCompagno

    ARTICOLO INTRODUTTIVO

    Del Finanziamento della Sanita’ Pubblica e del Sistema Sanitario

    Al momento presente, oltre un quarto della spesa sanitaria totale in Italia (per la precisione il 26.4%) è posta in carico delle famiglie attraverso l’imposizione di ticket, la sottrazione dal prontuario nazionale di prestazioni non riconosciute, la fornitura di servizi sotto forma di prestazioni private, l’introduzione di forme di assicurazioni facoltative ed integrative.

    La quota pubblica, precedentemente finanziata attraverso le imposte per quanto riguardava la quota spettante ai dipendenti e con il contributo sanitario per autonomi ed indipendenti, viene oggi finanziata per un 50% circa tramite l’ IRAP, imposta regionale intesa alla sua nascita come forma embrionale di federalismo fiscale.

    Stante il fatto (unico nell’occidente) che l'IRAP viene pagata al 100% dalle imprese, il Senato approva quanto segue.


    ARTICOLO PRIMO

    Della Forma e Struttura del Sistema Sanitario

    Comma 1
    Il finanziamento della sanità rimane prevalentemente pubblico.

    Comma 2
    Il finanziamento della spesa sanitaria basato sull'IRAP non potra’ eccedere il 40% del finanziamento pubblico della sanità.

    Il finanziamento potra’ essere integrato tramite:
    1
    l’împosizione di ticket,
    2
    la fornitura di prestazioni private,
    3
    l’esclusione dal prontuario nazionale di prestazioni non piu’ concesse,
    4
    l’introduzione di forme di assicurazione facoltative.

    Il tutto in misura non eccedente il 25% del finanziamento complessivo.

    Comma 3 Unies
    In considerazione dello stato di crisi in cui versano le casse pubbliche e i crescenti e accertati ammanchi derivanti dall’abuso di questo metodo:

    Sono abrogati con effetto immediato a partire dal momento dell'approvazione della presente legge tutti i finanziamenti pubblici di qualsiasi tipologia e di qualsiasi natura alle cliniche private.

    Comma 3 Bis
    I fondi ottenuti dal risparmio derivato dall'applicazione del comma precedente saranno destinati a misure di finanziamento ulteriore per la sanità pubblica e alla concessione di fondi alla ricerca in campo medico.
    Una parte dei fondi risparmiati, non inferiore al terzo del totale, verra’ invece destinato alla riduzione dei ticket imposti ai cittadini su prestazioni e farmaci, con particolare attenzione ad anziani e pensionati.

    Comma 4 Unies

    Il Parlamento si assumera’ l'impegno di tutelare il principio che stabilisce la natura universale della sanita’ pubblica.
    La legge vigente prevede in tale direzione un veto assoluto alla discussione o alla messa in votazione di leggi o regolamenti contrari al principio stesso.


    ARTICOLO SECONDO

    Norme in Materia di Riorganizzazione della Sanita’ Pubblica e Razionalizzazione della stessa.

    Comma Primo
    Ogni regione dovra’ articolare le proprie ASL in numero pari alle province di cui si componeva prima della soppressione delle stesse.
    In tal modo sara’ possibile dare una chiara definizione all’articolazione delle strutture amministrative periferiche della Regione stessa, in campo sanitario.

    Comma Secondo
    Viene fatto assoluto divieto di creare nuove ASL un numero di ASL superiore a tale limite, eccedenti il numero stabilito nel comma precedente.

    Comma Terzo Unies

    Ad ogni regione (o all’ ente amministrativo che dovesse in futuro prenderne il posto) farà capo una singola Direzione Esecutiva ed Amministrativa per l’ approvvigionamento dei medicinali e dei presidi sanitari.

    Tale Direzione verra’ sottoposta ad un controllo annuale dei rendiconti e delle spese.

    Comma Terzo Bis

    Nel quadro della riorganizzazione delle direzioni amministrative, viene istituito l'archivio globale delle prenotazioni online, organizzato su base regionale.
    Sarà possibile tramite l'apposito sito prenotarsi gratuitamente per qualsiasi tipo di visita.

    Comma Terzo Ter

    Si invitano le regioni a consentire, avviare e finanziare progetti pilota tesi a sostenere nuove terapie sanitarie, sul modello adottato dalle Regioni Toscana e Puglia.

    Comma Terzo Quater

    Nella categoria delle nuove terapie rientra l'uso sanitario della cannabis, per la quale dovra’ essere steso un apposito regolamento di somministrazione con adeguata sorveglianza e certificazione.


    Comma Quarto Unies

    Qualsiasi struttura sanitaria, laddove ci siano sospetti di violazione circa le norme vigenti per la sicurezza e la salute dei cittadini può essere chiusa per tutta la durata degli accertamenti necessari.

    Comma Quarto Bis

    Laddove gli accertamenti portino ad una sentenza di condanna nei confronti di suoi dipendenti per violazione delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini la struttura sanitaria verra’ chiusa sin quando non sia stato posto rimedio alle mancanze e non sia stato effettuato un accertamento dettagliato.



    Comma Quarto Ter

    Per i reati previsti in capo al comma precedente, in conseguenza di sentenze definitiva, sara’ previsto l'obbligo di pene accessorie, stanti
    nell'arresto per un periodo di anni 5 minimo.

    Comma Quarto Quater

    Viene altresì fatto obbligo alle strutture sanitarie il licenziamento dei dipendenti con funzioni mediche laddove venga accertato al di là di ogni dubbio che i predetti dipendenti svolgano esercizio non autorizzato della professione medica, sia presso altre strutture pubbliche sia presso strutture private.
    Viene ovviamente fatta eccezione a tale obbligo nei confronti dei dipendenti presso strutture pubbliche (o private) che abbiano un contratto rientrante in categorie speciali o abbiano richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni.

    ARTICOLO TERZO
    Norme in materia di selezione dei dirigenti e primari delle Aziende Sanitarie

    Comma Primo Unies

    Il ruolo di primario o dirigente amministrativo di ASL diviene incompatibile con quello di professore associato o ordinario presso qualsiasi facolta' universitaria italiana sia essa pubblica o privata.

    Ai Primari viene comunque garantita la carica di professore aggiunto, con la correlata possibilita' di svolgere funzioni di insegnamento, retribuite in base alle ore di insegnamento sulla base dei correnti tassi di mercato.

    Comma Primo Bis
    Non è consentito l'esercizio contemporaneo di attività sanitaria pubblica e privata da parte dei primari lasciando però una forma di finanziamento pubblico alla sanità privata a condizione che sia esercitata non in contemporanea a quella pubblica.


    Comma Secondo
    Dirigenti e primari delle unità sanitarie potranno essere selezionati solo tramite un concorso pubblico in cui la selezione è basato sulla loro precedente esperienza e su un esame orale.

    Comma Terzo
    la commissione che procede al concorso non puo essere nominata dalla regione ma è composta per metà dai primari attuali dell'unita sanitaria locale a cui il personale da selezionare è destinato e per metà da primari di un'unità sanitaria locale di un'altra provincia non confinante.



    ARTICOLO QUARTO
    Norme in Materia di Razionalizzazione e Semplificazione delle Strutture Ospedaliere

    Comma Primo

    Articolo 9
    I piccoli ospedali (vengono considerati tali quelli con un'utenza limitata a 20 mila cittadini) dovranno essere chiusi o dovranno fondersi tra loro per crearne uno unico con un'utenza di almeno 50mila persone .
    piccoli ospedali destinati alla chiusura potranno però riconvertirsi in cliniche private o case di riposo.

    Comma Secondo
    Saranno previsti incentivi tesi ad aumentare l'efficienza delle liste di attesa negli ospedali.
    Il 20% del finanziamento generale verra’ erogato in conseguenza di questa norma solo se l’ ospedale destinarlo del finanziamento stesso dimostrerà di aver reso il sistema delle liste di attesa piu’ rapido di almeno il 30% rispetto all'anno precedente.

    Comma Terzo
    Nel quadro delle misure tese a razionalizzare e snellire le procedure di approvvigionamento delle strutture sanitarie pubbliche, viene fatto obbligo alle stesse di utilizzare i farmaci generici, stabilendo legami continuativi con i produttori degli stessi.

    ARTICOLO QUINTO
    Il Senato di Pir in tema di Aborto recepisce i contenuti della legge italiana n. 194 del 22 maggio 1978

    ARTICOLO ULTIMO
    Norme in Materia di Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)


    Diritto di Iscrizione

    -) l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e' diritto di tutti i cittadini Italiani, cittadini UE residenti in Italia, cittadini extra-UE residenti in Italia in possesso di regolare permesso di soggiorno, sia esso per motivi famigliari, di lavoro, o umanitari.

    Modalità d' iscrizione.

    -) l'iscrizione al SSN avviene in automatico al momento di registrazione presso l'anagrafe del comune di residenza. Al momento della registrazione viene rilasciata una tessera sanitaria temporanea rilasciata per una durata non superiore ai 60 giorni. Durante i 60 giorni il Comune e l'Asl sono obbligati a effetturare gli opportuni controlli e a rilasciare una tessera sanitaria definitiva. Lo sforamento dei 60 giorni comporta possibili sanzioni amministrative da stabilirsi in sede opportuna. Nel caso in cui dai controlli emergesse qualche irregolarita' circa la posizione del cittadino nel Comune in questione, e' obbligatoria la segnalazione alle autorita' competenti, e inoltre viene sospesa con effetto immediato la tessera sanitaria.

    Diritto di Distaccarsi dal Servizio Sanitario Nazionale

    -) E' consentito distaccarsi dal SSN da parte di cittadini che ne facciano opportuna richiesta al Comune di residenza. Tale rinuncia deve essere effettuata in forma esplicita tramite la compilazione di apposita modulistica. La rinuncia viene accettata in maniera automatica per cittadini che presentino evidenza di simile copertura sanitaria su strutture private attraverso la sottoscrizione di apposite polizze assicurative. In assenza di copertura alternativa al Cittadino e' consentito rivolgersi, in seconda istanza, ad autorita' amministrative, che sono obbligate a informare il cittadino circa i rischi della propria scelta prima di procedere con l'accettazione della domanda. Con la rinuncia il Cittadino viene espunto dalle liste sanitarie e la sua tessera sanitaria viene ritirata.

    Disposizioni Transitorie sulla Riorganizzazione Delle Strutture e dei Servizi.

    I
    In previsione della chiusura degli ospedali con insufficiente bacino di utenza saranno istituiti per il periodo necessario a far fronte all’emergenza generata da tali chiusure specifici centralini locali tesi ad alleggerire le difficolta’ che l’utenza dovra’ subire nel periodo dei trasferimenti in altra sede dei servizi dedicati nelle aree di residenza.

    Tale periodo di emergenza non dovra’ superare il tempo limite di due anni, ad evitare la creazione di situazioni incancrenite.

    Il personale di tali centralini verra’ poi riassorbito all’interno delle direzioni generali dei nuovi servizi unificati di Call Center previsti dalla legge.


    Per garantire il mantenimento dei servizi di Pronto Soccorso Generale, specie nelle regioni con problematiche di aree di difficile accesso o difficile gestione (Aree Montane o scarsamente popolate, poste ai confini delle regioni o delle nuove ASL ”provinciali” ) la legge prevede tre differenti possibili soluzioni:

    1
    La Soppressione di ogni altro servizio ospedaliero e il mantenimento di un servizio di ER all’interno delle strutture modificate in centri sanitari (Strutture per Anziani, Centri Analisi Decentrat, ecc.ecc.)

    2
    La Costituzione di Pronto Soccorsi Locali, di nuova concezione, sul modello Inglese e Americano, gestiti da cooperative di medici o dalle autorita’ locali con regolare connessione con gli Ospedali Cittadini Maggiori.

    3
    Il Rafforzamento dei Centri di Elisoccorso per rendere piu’ veloci i servizi tra una localita’ e l’altra sul modello Bavarese e Tirolese, forse il piu’ adatto per le aree montane delle Alpi e degli Appennini nostrani,.

    II
    Disposizioni in tema di risoluzione e modifica dei contratti con strutture private convenzionate.

    1
    In conseguenza della legge presentata, tutte le convenzioni e gli accordi presi con strutture private convenzionate, senza differenze specifiche riguardanti la loro ubicazione in regioni a statuto speciale,vengono a trovarsi decadute per rescissione entro il tempo massimo di un anno dalla firma della legge.

    2
    Come stabilito dalla legge, agli ex concessionari viene concesso un anno di pagamenti come indennizzo nel caso che il contratto residuo superasse l’annualita’.

    3
    Se si rendessero necessari nuovi accordi in convenzione con strutture private per concedere servizi, essi non dovranno superare il termine massimo di anni due, invece dei cinque attuali.

    4
    Le eventuali strutture private convenzionate verranno sottoposte agli stessi controlli imposti a quelle inserite nel nuovo Sistema Sanitario Pubblico.

    Il Presidente promulga,

    MANFR
    Legge approvata in data 20-11-11 da presidente Manfr
    LEGGE DEL GOVERNO SULLA SICUREZZA


    Articolo 1 – Divieto delle ronde armate
    Viene introdotto il divieto di istituire ronde armate in sostituzione della polizia o qualunque corpo armato privato di questo tipo ed è severamente vietato finanziare con soldi pubblici (o derivati da incarichi pubblici) tali organizzazioni. Il compito di garantire la sicurezza è interamente affidato alle forze dell'ordine.

    Articolo 2 – Ricollocazione personale
    Si rende obbligatorio per tutti i comandi di polizia, carabinieri e polizia municipale di ricollocare nel servizio attivo in strada almeno 1/3 dei poliziotti e dei carabinieri attualmente impiegati negli uffici. In ogni caso sul totale degli agenti quelli impiegati sul territorio dovranno essere almeno il 65%. Gli uffici potranno utilizzare impiegati civili per i compiti amministrativi in sostituzione degli agenti. Gli impiegati civili verranno trasferiti da altri settori pubblici ove siano in esubero.

    Articolo 3 – Azione sul territorio
    Le forze dell’ordine dovranno essere dislocate con più efficacia sul territorio. Viene previsto quindi un piano di rifinanziamento e rafforzamento delle pattuglie, al fine di dare loro i mezzi necessari per essere presenti sul territorio e dare così al cittadino una maggiore percezione di sicurezza, con preferenza ai quartieri degradati e alle zone a rischio, soprattutto nelle grandi città.
    L’azione delle pattuglie sarà incentrata sul contrasto alla microcriminalità: scippo, furto d’auto, furto in appartamento, rapina, truffa agli anziani, spaccio.
    Vengono inoltre conferiti anche alla Polizia Municipale pieni poteri di contrasto alla microcriminalità sul territorio, incluso l'accesso alle banche dati nazionali della polizia e dei carabinieri.

    Articolo 4 – Inasprimento pene in flagranza di reato
    Coloro che vengono colti in flagranza di un reato rientrante in quelli di microcriminalità saranno tenuti a rimborsare interamente le vittime per un importo pari al danno economico e a pagare un’altra sanzione di pari importo alla polizia per aver minato la sicurezza sociale. Si istituisce una detenzione minima obbligatoria di 30 giorni per tutti coloro che vengono colti in flagranza di reato rientrante nel campo della microcriminalità per evitare rilasci immediati troppo rapidi e far sentire le forze dell’ordine più vicine ai cittadini.

    Articolo 5 – Telecamere
    Finanziamento per l’installazione di telecamere di videosorveglianza per tutte le zone degradate e a rischio, in modo da avere sempre un occhio sui quartieri anche se non è presente fisicamente la pattuglia. Nuovi fondi ai comuni per renderle costantemente funzionanti.

    Articolo 6 – Altre disposizioni
    Viene riconosciuto e perseguitato a norma di legge il reato di stalking. Applicazione vera e totale della legge 189/04 che prevede di punire l’abbandono di animali con pene che vanno dai 10.000 € di ammenda fino ad un anno di carcere. Non applicazione del rito abbreviato per i sospetti colpevoli di reati di stampo mafioso.

    Il Presidente promulga,

    MANFR
    Legge approvata in data 22-11-11 da presidente Manfr
    Legge per la Liguria e la Toscana

    Art. 1 E' istituito lo stato di emergenza per le regioni Liguria e Toscana.
    Art. 2 E' nominato il commissario speciale per l'emergenza alluvione, tramite apposita votazione parlamentare. Il commissario ha competenza per tutto il periodo di emergenza e responsabilità per quanto riguarda la gestione dei fondi necessari per le emergenze immediate createsi nelle regioni Liguria e Toscana. Il commissario ha l'obbligo di coordinarsi con gli amministratori locali e di coordinare i lavori diretti dagli amministratori locali (come previsto in capo all'Art. 3) fino allo scadere dello stato di emergenza. Il commissario avrà anche il compito di stabilire la fine dello stato di emergenza e la conseguente fine del suo compito.
    Art. 2.2 E' stabilito il fondo eccezionale di emergenza per la Liguria e la Toscana, da finanziarsi tramite l'abrogazione dei fondi pubblici per il pagamento delle sanzioni comminate dall'Unione Europea per il mancato rispetto delle quote di produzione del latte. I fondi previsti potranno essere utilizzati unicamente per le seguenti necessità:
    - Ristrutturazione delle vie di comunicazione
    - Ristrutturazione della rete elettrica, idrica e telefonica
    - Costruzione di apposite strutture sanitarie e di accoglienza di emergenza e finanziamento di strutture sanitarie e di accoglienza preesistenti
    Art. 2.3 E' instituito un C/C pubblico presso cui depositare eventuali donazioni volontarie e le donazioni derivanti da raccolte di fondi private, da tenersi a disposizione del pubblico per tutta la durata dell'emergenza. Le risorse raccolte in tale fondo verranno automaticamente trasferite nel fondo previsto in capo all'Art. 2.2
    Art. 2.4 Al termine dello stato di emergenza il commissario speciale per l'emergenza alluvione dovrà fare una relazione al Parlamento sull'utilizzo dei fondi, da sottoporsi a votazione parlamentare.
    Art. 3. Gli amministratori locali della Regione Liguria e della fascio della regione Toscana interessata dall'emergenza sono investiti di poteri eccezionali per la sicurezza e la gestione a livello locale dell'emergenza. Avranno compito di coordinare le strutture di accoglienza e sanitarie oltre ai lavori di ricostruzioni e l'organizzazione della sicurezza a livello locale.
    Art. 3.1 I poteri eccezionali previsti per gli amministratori locali rientranti nel parametro previsto in capo all'Art.3 verranno revocati al termine dello stato di emergenza
    Art. 3.2 Gli amministratori locali rientranti nella zona di emergenza verranno coordinati dal commissario eccezionale per l'emergenza.
    Art. 4
    E' disposto l'immediato invio del Genio Militare dell'Esercito nelle aree colpite dal nubifragio per fornire ulteriore supporto alle già presenti unità di Protezione Civile e Vigili del Fuoco

    Il Presidente promulga,

    MANFR
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  2. #12
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 22-11-11 da presidente Manfr
    legge Occidentale C@scista n.1 per il finanziamento della prevenzione dei disastri naturali

    INTRODUZIONE
    il finanziamento della prevenzione e degli interventi di salvataggio successivi ai disastri naturali idrogeologici e sismici non puo' piu essere lasciato all'improvvisazione dei vari governi ma deve invece basarsi almeno in parte su un sistema specifico

    art 1
    Viene istituita una assicurazione annuale obbligatoria per tutti i cittadini italiani che vivono in zone a forte rischio idrogeologico e sismico.
    art 2
    L'obbligo di pagare l'assicurazione spetterà a tutti i cittadini italiani che risiedono in zone che negli studi e nellle mappe della protezione civile sono già stati classificati come ad "alto rischio idrogeologico o sismico"
    art 3
    I premi dell'assicurazione devono essere pagati su rata annuale differenziata per ogni cittadino in base al reddito con un limite di massimo di 400 euro per le fasce piu abbienti e di 30 euro per le fasce minime" in "I premi dell'assicurazione devono essere pagati su rata annuale differenziata per ogni cittadino in base al patrimonio assicurato con un limite di massimo di 400 euro per le fasce piu abbienti e di 30 euro per le fasce minime
    Art 4
    Con i fondi raccolti viene creato un fondo di emergenza de i premi versati verranno utilizzati sia per la ricostruzione che per la prevenzione
    Articolo 5
    Per il pagamento delle polizze assicurative obbligatorie proporzionale al reddito di ciascun cittadino si applica il sistema a scaglioni sul reddito analogo a quello vigente per l'irpef
    articolo 6
    il mancato pagamento dell' assicurazione obbligatoria fa scattare una penale di 200 euro per gli inadempienti
    art 7
    L'assicurazione obbligatoria viene gestita direttamente dallo stato

    Il Presidente promulga,

    MANFR
    Legge approvata in data 12-12-11 da presidente Manfr
    Testo Unico sulla Spesa Militare a Venire e sulle strutture di Gestione delle FF.AA. Occidentale Italianista

    Legge di Riforma della Spesa Militare in Italia
    Preambolo
    Comprendere come sia strutturata la spesa militare italiana e’ difficilissimo, anche a causa del continuo sovrapporsi delle fonti di spesa, e della compartecipazione di molti dicasteri alla spesa stessa.
    Primo obiettivo sara’ quindi una razionalizzazione della stessa, evitando che piu’ di un dicastero fornisca risorse ad una stessa voce di spesa, secondo le linee guida adottate da altri paesi nel passato.
    Attualmente gli attori principali che partecipano alla spesa sono:
    il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)
    il Ministero della Difesa
    il Ministero dello Sviluppo Economico (gia’ delle Attività Produttive)
    Questi sono gli attori politici ognuno dotato di almeno 3 direttivi che si occupano di analizzare la spesa.
    Oltre a questi abbiamo 4 comitati (uno per ciascuna arma) che forniscono i dati e stabiliscono i programmi necessari sulla base delle strategie elaborate in ambito NATO e nazionale.
    Ciascuno di questi enti costa intorno ai dieci milioni di euro solo per funzionare.
    Ogni riforma in senso riduttivo e’ stata bloccata dalle resistenze delle varie burocrazie.


    Creazione dell’Agenzia Pianificazione Militare Italiana (APMI)
    Articolo Primo
    Comma 1
    sono soppresse tutte le strutture elencate nel preambolo, sostituendole con una unica struttura interforze ed interministeriale denominata Agenzia Pianificazione Militare Italiana, che assorbira’ il personale delle precedenti strutture e tutti gli assets delle SPA costituite dal Governo negli anni passati che verranno soppresse .
    Comma 2
    Ogni anno l’agenzia ricevera’ un singolo budget vincolante (sul modello USA) di 65 milioni di euro, in parte rifinanziato tramite il riassorbimento delle spese sostenute dalle SPA militari, salito a 225 milioni di euro nello scorso esercizio fiscale.
    Risparmio previsto: 20 milioni di euro circa per i prossimi tre anni.
    Comma 3
    L’APMI si occupera’ di tutte le funzioni svolte dalle strutture di analisi e costruzione del bilancio difesa, in modo da rendere univoco e facile da leggere il bilancio stesso, eliminando le duplicazioni nelle voci di spesa e gli sprechi, avendo anche poteri sanzionatori nei confronti dei comandi e delle strutture inadempienti.

    Articolo Secondo
    Procedure di analisi dello Stanziamento Militare Italiano
    Lo stanziamento militare nella sua interezza per lo scorso anno fiscale 2010-2011 è pari a 20.494,6 mln di € (milioni di euro), in aumento di 130,2 mln di €, pari allo 0,6% del totale, rispetto al 2010.

    Esso ricomprende le seguenti voci di spesa:
    Funzione Difesa
    Essa riguarda le componenti terrestre, aerea e navale delle forze armate, ed ammonta a Miliardi 14.3276 di €. Con un aumento di 32,6 mln di € pari allo 0,2% del totale rispetto al precedente esercizio fiscale.

    Funzione Sicurezza del Territorio
    Essa attiene a quelle attivita’ dell’Arma dei Carabinieri che ricadono ancora sotto la giurisdizione del Ministero della Difesa. Il bilancio attribuito sale a 5 Miliardi e 574 milioni di Euro. L’aumento e’ di 145 Milioni pari al 2,6% rispetto al precedente esercizio fiscale.

    Funzione di Spesa Generale
    Che assorbe tutte quelle funzioni esterne, cioè quelle attività non direttamente collegate con i compiti istituzionali di difesa come l’approvvigionamento idrico per le isole minori o i voli di Stato, e che ammonta a 100,7 mln di €, segnando una contrazione di 49,8 mln di €, pari al 33,1%, rispetto al 2010.

    V’e’ poi la spesa destinata al trattamento di ausiliaria, cioè il trattamento di quiescenza del personale che ha cessato il servizio permanente ed è collocato in ausiliaria, prima che il relativo onore sia assunto dagli organi previdenziali, è pari ha 323,8 mln di €, e segna un aumento di 2.3 mln di € pari ad incremento dello 0,7% rispetto al 2010.

    Articolo Terzo
    Ristrutturazione dell'Esercito e provvedimenti esecutivi.

    Comma Primo
    Con effetto a partire dall'anno 2013 vengono definitivamente soppresse tutte le strutture ancora in essere collegate ai Quattro Uffici dei Capi di Stato Maggiore delle FF.AA., ricondotte all'interno dell'Ufficio Unico dei Capi di Stato Maggiore Congiunti.
    Tutto il personale verra' sottoposto a scrutinio e solamente il 50% di esso verra' ammesso a far parte della nuova struttura.
    Le indennita' percepite dai quattro capi di stato maggiore sono decurtate della meta' e tutti i bonus sino ad ora concessi agli ufficiali facenti parte della Strutture e degli Uffici di Gabinetto degli Stati Maggiori subiranno la stessa decurtazione.
    Sono soppressi anche tutti i trattamenti economici e funzionali sin qui concessi agli ex-capi di gabinetto degli Stati Maggiori e agli Ex-detentori di questa carica.

    Risparmio previsto:115 Milioni di Euro.(Stime di due anni fa)

    Articolo quarto
    Comma Primo
    Provvedimento di riduzione esecutiva dei Ranghi Ufficiali e Sotto-Ufficiali. Attualmente abbiamo un eccesso di 20.000 sottufficiali, e continuiamo ad arruolarne alcune centinaia, annualmente.
    Si dispone quindi quanto segue:
    Un terzo dei Sotto-Ufficiali in esubero verranno posti in stato di riserva con stipendio dimezzato.
    Tale Riserva verra' attivata in caso di emergenza nazionale, e impiegata in caso di guerra.
    I sotto-ufficiali potranno essere impiegati ove avessero le competenze necessarie, nelle PP. AA. civili in posizioni compatibili con il loro status tra i militari.

    Risparmio previsto: Circa 1 Miliardo di Euro.

    Comma Secondo
    Blocco dei bandi di concorso per arruolamento dei sotto-ufficiali.
    Viene altresi' disposto per il prossimo anno fiscale 2012-13 il blocco di ogni bando di arruolamento per i sottoufficiali dell'Esercito.
    L' attivita' di arruolamento riprendera' dall'anno successivo con un solo bando di arruolamento teso a coprire un terzo degli effettivi richiesti nell' anno corrente.

    Comma terzo
    Vengono incentivati i pensionamenti e i congedi anticipati, per il personale con i requisiti peggiori. SEMPRE con pensionamenti concessi con trattamenti finanziari al livello minimo per il grado. Soppressione immediata di indennita' accessorie, liquidazione finanziaria di pregressi con le autorita' e ogni altro trattamento accessorio destinato ai militari. Essi devono affrontare gli stessi problemi dei pensionati civili e dei cittadini comuni.
    Risparmio Previsto:230-250 milioni di euro una volta a regime.

    Comma Terzo

    E' disposta una riduzione del 30% degli ufficiali generali e del 35% degli ufficiali generali in servizio permanente effetti nei ranghi dell'Esercito Italiano. Di essi il 50% verra' posto a disposizione dell'apposito Ufficio della Riserva a questo scopo creato.
    Parimenti cancellate saranno tutte le indennita' e le spese accessorie concesse sino a questo momento.

    Gli Ufficiali meno anziani se lo vorranno potranno fare richiesta di essere trasferiti ad incarichi straordinari pari funzione nelle amministrazioni civili.

    Articolo Quinto

    Comma Primo
    Procedure di blocco delle promozioni nei ranghi ufficiali e sottoufficiali

    Tutte le promozioni previste nei prossimi cinque anni sono bloccate.
    Al ripristino delle promozioni il meccanismo di promozione per anzianita' tra gli ufficiali in SPE verra' sostituito da apposite commissioni interne e gli aumenti sin qui previsti in termini economici al passaggio di grado vengono ridotti del 40%.

    Risparmio previsto: 340 Milioni di euro circa in quattro anni.
    Oltre 100 milioni annui per le riduzioni successive.

    Comma Secondo
    Disposizioni in tema di Alloggi di Servizio
    I Sigg. Ufficiali Generali e Colonnelli, Comandanti o Parifunzione dovranno restituire alle Amministrazioni Competenti o acquistare da esse, ove concesso loro, gli alloggi di servizio sin qui detenuti, entro e non oltre i termine dei sei mesi dopo il congedo.
    L'acquisto dovra' avvenire a prezzo di mercato, senza alcuna decurtazione.

    Articolo Sesto
    Disposizioni In tema di Missioni Estere

    Comma Primo
    Le Missioni all'Estero avranno fine, a meno di diversa disposizione, riservata ai soli interventi di pace sotto egida NATO e ONU, entro il prossimo anno fiscale.

    I contingenti italiani all'Estero non potranno superare i 1.000 uomini complessivamente dopo questa data.

    La dotazione di armi e veicoli verra' ove possibili ampliata, e le regole di ingaggio uniformate a quelle della NATO in tutto e per tutto.

    Comma Secondo
    Onde evitare le spiacevoli evenienze riscontrate nel passato, un turno di presenza di personale all'êsterno dovra' obbligatoriamente seguire le domande presentate. Sara' impossibile ripetere turni di presenza consecutivamente per tutto il personale del Ministero della Difesa, senza eccezioni.

    Articolo Settimo
    Ulteriori Misure di Ristrutturazione e Riduzione di bandi di concorso prossimi venturi

    Comma Primo
    Si continua con i programmi propagandistici tesi ad avvicinare i cittadini alle forze armate sfruttando l’effetto simpatia, voluti dai passati ministri.

    Comma Secondo
    Cancellazione del programma VFP (volontari a ferma prolungata) 1, relitto della Leva per formare un soldato.
    Cancellazione di ogni altro programma VFP e sua riformulazione in questi termini: i VFP (volontari a ferma prolungata) devono essere di almeno 5 anni per formare dei professionisti a detta degli stessi esperti del settore. per i volontari a ferma prolungata di 5 anni è in ogni caso prevista una clausola di recesso alla fine del primo anno.
    La truppa sara’ composta dai professionisti VFP5, da chi allunghera’ a 10 anni l’impegno e da coloro che ne faranno una scelta di vita, i professionisti (per almeno 15 anni)

    Comma Terzo
    Cancellazione di ogni programma teso a trasferire i VFP in Polizia e nelle amministrazioni civili. Essendo civili, per definizione i militari non hanno nulla a che fare con esse.

    Comma Quarto
    Riduzione di un 15% degli effettivi previsti per i bandi arruolamento truppa dell’Arma dei Carabinieri.
    Ce ne sono anche troppi sepolti in uffici e caserme.
    Il loro posto potra’ essere preso da alcune centinaia o migliaia dei sottufficiali e ufficiali posti nella riserva a mezza paga, in modo da farli tornare sulle strade.

    Risparmio previsto circa 400 milioni in due anni.
    Una ottantina a regime con i tagli previsti.


    Articolo Ottavo

    Riduzione Programmi di Spesa Pluriennali e Istituzione dell’Articolo di Cessione Esecutiva.

    Comma Primo
    Stante la situazione economica alcuni programmi futuri andranno decurtati nella spesa e nelle entita’ di acquisto.
    Il programma JSF, ad esempio dovra’ essere ridotto a massimo 100 apparecchi. Gli indispensabili 35-40 F-35 per l’AN e non piu’ di 60-70 per l’AMI.

    Risparmio Previsto circa 1,5 miliardi di euro.

    Con l'ACE le FF.AA. potranno dismettere e vendere a paesi membri della NATO e della UE l'equipaggiamento leggero e pesante in esubero, direttamente e senza ostacoli.

    Esaurite le domande pregresse, e terminati i volontari, il Ministero potra' d'ora innanzi senza preavviso ed esclusioni disporre l'invio di personale ove necessario.

    Il Presidente di PIR promulga,

    MANFR
    Legge approvata in data 12-12-11 da presidente Manfr
    Legge sulla crescita Haxel

    veloce formazione delle imprese, rapporto impresa-università, crescita del PIL

    Motivazioni e obiettivi del progetto
    I contesti economici attuali, globali e molto variabili, richiedono sempre più alle imprese di dotarsi di strumenti in grado di permettere il miglioramento delle prestazioni aziendali, così da riuscire a conseguire vantaggi competitivi duraturi. L'elevata competitività dei mercati impone peraltro a tutte le imprese di investire in ricerca e in processi di innovazione tecnologica e/o organizzativa, una necessità avvertita oggi anche dalle imprese di piccole e medie dimensioni, che hanno però bisogno di un supporto adeguato perché palesano maggiori difficoltà a implementare iniziative e strumenti innovativi.
    Queste alcune delle motivazioni che hanno portato a progettare l'iniziativa "Sviluppo competitivo veloce nelle PMI". Aderendo al progetto, le PMI del territorio avranno la possibilità di sviluppare o sperimentare al proprio interno progetti di innovazione, grazie al supporto fornito da un "team dedicato", composto da consulenti senior e da un laureando/neo-laureato. I primi "porteranno" in azienda l'esperienza, i secondi la creatività, la freschezza e la voglia di mettersi in gioco, per sperimentare quanto appreso nel proprio percorso di studi.


    Il progetto prevede le seguenti fasi:

    Il progetto prevede le seguenti fasi:
    - comunicazione e diffusione dell'iniziativa sul territorio;
    - individuazione delle aziende partecipanti alla edizione 2011 dell'iniziativa;
    - realizzazione dei check up aziendali per determinare il contenuto dei singoli progetti di innovazione (tecnologica e/o organizzativa) da progettare/implementare nelle imprese partecipanti;
    - individuazione delle Università che verranno invitate a partecipare al progetto a cui viene attribuita la responsabilità di individuare insieme alle imprese i propri laureandi/neo-laureati da coinvolgere nell'iniziativa;
    - erogazione di 30 ore di consulenza mirata, che vedranno l'intervento in azienda dei consulenti senior individuati in accompagnamento e a supporto del laureando/neo-laureato, che in essa svolgerà il tirocinio;
    - diffusione dei risultati dell'iziativa (ad es. attraverso una pubblicazione dedicata e/o l'organizzazione di un workshop di restituzione finale).

    proposta di legge Haxel sulla formazione delle imprese
    Per avviare un’attività di organizzazione imprenditoriale, è necessario individuare quali sono le condizioni indispensabili per avere un successo imprenditoriale. Ecco le essenziali:

    art. 1) semplificare i processi autorizzativi per una veloce formazione di una azienda, con l'obiettivo di ridurre i tempi burocratici per la formazione delle imprese.
    art. 2) si favorisce la capacità di individuazione degli argomenti imprenditoriali da organizzare, evitando il rischio, per esempio, di trattare gli stessi argomenti o argomenti affini di cui trattano le associazioni di categoria, magari in occasione di corsi gratuiti, trattando di argomenti dei quali già si parla nei corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo o organizzati da altri enti e istituzioni in cui, di solito, la partecipazione è gratuita o richiede comunque una cifra modica;
    art 2.1. Si Offre quindi un servizio di qualità. Per soddisfare i clienti, occorre scegliere sedi adeguate al costo ed al “prestigio” delle iniziative proposte, fornendo loro il necessario materiale didattico, mettere a disposizione formatori veramente vocati per questa attività, molto capaci e disponibili, e soprattutto riuscire a “tarare” bene il numero dei partecipanti per evitare che siano troppi o troppo pochi;
    art. 2.2. Definire una propria specializzazione nell’ambito dell’attività di formazione. A meno che non si avvii una struttura di dimensioni davvero elevate, in grado di poter proporre e sviluppare qualunque argomento, l'impresa sceglie un settore in cui specializzarsi, per godere di una buona immagine, ed essere facilmente identificabili e acquisire il know-how necessario per offrire servizi di ottima qualità
    art 3. Si Promuove adeguatamente l’attività. Le imprese sono maggiormente libere di investire molto in promozione e soprattutto fare una promozione mirata al proprio target di riferimento, dato che per molti dei tradizionali mezzi promozionali che si possono utilizzare per farsi pubblicità ed acquisire i clienti i ritorni di fatto si rivelano abbastanza modesti.

    ulteriori proposte
    sviluppo dell'economia digitale, si pensa che tali progetti possono innalzare il PIL fino al 4%:
    art1) si colma il digital divide, pianificando le reti di nuova generazione
    art.2)si favoriscono l’armonizzazione della normativa digitale a livello europeo
    art.3) si crea un advisory board strategico per le politiche digitali
    art.4) si incoraggiano le propensioni dei consumatori al web
    art.5) si promuovono modalità innovative di consegna degli acquisti online
    art.6)si lanciano road-show digitali per le PMI a livello regionale
    art.7) si sostenere le attività e-commerce delle PMI
    art.8) si promuovono i servizi di e-government esistenti migliorandone la fruibilità
    art.9)si pianifica lo sviluppo di una formazione digitale di qualità
    art.10) si costituire una Digital Experience Company, incentivando le start-up digitali.

    Il Presidente promulga,

    MANFR
    Legge approvata in data 12-12-11 da presidente Manfr
    Legge Italianista sulle Infrastrutture

    Strutture viarie:
    -Installazione di caselli in tutte le autostrade che ne siano sprovviste. Le attuali tariffe per il pedaggio vengono però congelate fino al 2014. Le società di gestione autostradali dovranno reinvestire il 60% degli introiti nel mantenimento e nell’adeguamento delle strutture stesse.
    - Completamento delle Autostrade A3, A12, A28, A31, A33, A18, la BreBeMi (Milano-Bergamo-Brescia), la Pedemontana (Bergamo Varese), la Variante di Valico e la RA17 e inizio dei lavori per la Catania-Ragusa (già finanziata dal CIPE)

    Strutture ferroviarie:
    Si rende assolutamente necessario potenziare le infrastrutture ferroviarie nazionali, al nord come al sud.
    -Completamento della Tratta ad Alta Velocità (TAV) Torino-Lione
    -Completamento o attivazione delle altre tratte ad alta velocità previste (Milano-Verona, Milano-Venezia, Milano-Trieste)
    -Adeguamento di altre tratte nazionali minori (ad esempio la Ferrovia Adriatica Marche-Puglia)
    - Ammodernamento delle linee regionali, specialmente al meridione, dove troviamo prevalentemente linee a binario unico non elettrificate. Interventi sulle linee Cagliari-Olbia, Palermo-Messina e Catania-Siracusa per aumentarne le capacità di trasporto tramite raddoppio dei binari ed elettrificazione dell’intera linea.
    -Finanziamenti per il completamento delle principali metropolitane cittadine attualmente in cantiere nel nostro paese.


    Strutture portuali:
    -Potenziamento delle strutture portuali nazionali. Si distinguerà tra Porti di tipo A (con traffico prevalentemente civile e turistico) e tipo B (ad uso prettamente commerciale).
    Per i primi saranno previsti investimenti prettamente turistici e ricettivi mentre per i secondi, gli investimenti riguarderanno le infrastrutture e i mezzi necessari al funzionamento di un moderno porto mercantile.
    -Finanziamento del progetto “Autostrade del Mare” tramite l’aumento del cosiddetto ecobonus. Si garantirà un servizio di trasporto alternativo rispetto alla viabilità viaria o ferroviaria. Attualmente alle società armatrici è garantito un bonus (proporzionale ai viaggi effettuati) per diminuire i prezzi e rendere il servizio competitivo.

    Il Presidente promulga,

    MANFR
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  3. #13
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 12-12-11 da presidente Manfr
    Legge GARAT-STECOMPAGNO - Statuto del Lavoro

    Norme sulla tutela, la rappresentanza e la partecipazione dei lavoratori alla vita economica e sociale del Paese

    Articolo 1: Viene riconosciuto, garantito e promosso per i destinatari di ogni rapporto di lavoro presso terzi, il rispetto dei seguenti principi:
    -la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva;
    -l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio;
    -l’effettiva abolizione del lavoro minorile;
    -l’eliminazione di ogni discriminazione di natura politica, sessuale, religiosa o culturale sul lavoro e nell’accesso all’impiego.
    -il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata;
    -al godimento di trattamenti di ferie, malattia, e maternità, proporzionalmente alle forme e alla durata del contratto.
    -alla informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa nell'ambito delle leggi vigenti;
    -di accedere a un servizio di collocamento gratuito e a un servizio di formazione attiva nell'ambito delle leggi vigenti;
    -di ottenere un equo compenso secondo le condizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia di contrattazione e salario minimo;
    - di ottenere condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose;
    -di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e
    ai servizi sociali;
    - di avere garantita la protezione dei dati personali.

    Articolo 2: Il lavoratore che, fatto oggetto di un provvedimento di licenziamento, ritenga sia stato violato uno di questi diritti può fare ricorso presso il Tribunale del Lavoro competente, e, qualora risulti dimostrata la natura non economica ma discriminatoria del provvedimento di licenziamento, ottenere il reintegro nella propria mansione (con il mantenimento del vecchio contratto e degli anni di anzianità), o, qualora così preferisse, una compensazione di natura economica secondo le leggi vigenti.

    Articolo 3: La rappresentanza sindacale è un diritto non alienabile dei lavoratori di ogni ordine e grado, e si svolge con le medesime regole sia nel settore pubblico e nel settore privato.

    Articolo 4: In relazione alle sue forme, la rappresentanza sindacale avviene nella forma della Rappresentanza Sindacale Aziendale. Essa costituisce una rappresentanza dei lavoratori dell'Azienda, con nunero di componenti variabile in funzione delle sue dimensioni, a cui è demandato il compito di svolgere le trattative con la controparte.

    Articolo 5: L'elezione avviene tramite presentazione di liste contrapposte, presentabili da tutte le formazioni sindacali regolarmente costituite sul territorio nazionale in base alla normativa vigente. Il voto è segreto, e la ripartizione dei delegati avviene secondo il metodo proporzionale dei quozienti. Il suo mandato è pari a quello del contratto in vigore.

    Articolo 6: La RSA svolge le seguenti funzioni:
    -Redazione, con voto a maggioranza semplice, di una proposta di accordo sul rinnovo del contratto aziendale da sottoporre al voto diretto dei lavoratori. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti validi.
    -Nelle imprese con un numero complessivo di addetti superiore a 1.000, le RSA inviano propri rappresentanti, con una funzione di garanzia e in numero proporzionale alle dimensioni dell'organo, al Consiglio di Amministrazione dell'azienda o, qualora si sia adottata la governance duale, con consistenza paritaria al Consiglio di Sorveglianza. Tali delegati sono da considerarsi membri a pieno titolo dei rispettivi organi.

    Articolo 7: La proclamazione o l'adesione a scioperi aziendali o di gruppo viene decisa dalla RSA con voto della maggioranza dei propri componenti. L'adesione a scioperi di categoria o scioperi generali proclamata dai singoli sindacati viene liberamente decisa dai singoli lavoratori.

    Il Presidente promulga,

    MANFR
    Legge approvata in data 12-12-11 da presidente Manfr
    Legge unificata sul Diritto di Famiglia
    Presentazione


    Con l'incremento del numero dei divorzi sempre più famiglie (o ex-famiglie) si trovano in situazioni difficili e a volte drammatiche.
    Genitori che portano i propri figli all'estero lontano dall'altro genitore naturale, persone che a causa degli alimenti sono costrette a dichiarare bancarotta e a finire in carcere, figli usati come strumenti di vendetta verso l'ex-partner sono solo alcuni esempi di questa crisi di valori.
    Per evitare questo la Repubblica deve rivedere alcune norme del Diritto di Famiglia che quantomeno tentino di risolvere parte di queste situazioni.
    Si propongono pertanto le seguenti modifiche :


    Proposte

    Articolo 1
    a) Incentivazione e valorizzazione dell'affidamento congiunto dei figli
    b) Maggiori controlli sull'espatrio dei figli minorenni affidati ad un solo coniuge, creazione di un sistema che impedisca l'espatrio (anche in area UE) dei minori senza l'autorizzazione anche del consorte non-affidatario (ovviamente escludendo quei casi di genitori allontanati dai figli perchè violenti, etc)
    c) Verifica annuale su chi sia la "parte forte" e la "parte debole" in una coppia divorziata, in modo da ricalibrare annualmente l'importo degli alimenti
    c1) Qualora si tratti di lavoratori dipendenti, basandosi sulle sue buste paga
    c2) Qualora si tratti di lavoratori autonomi con una certificazione apposita verificata dall'agenzia delle entrate
    d) Chi non riesce a pagare più gli alimenti ne è esentato
    e) Chiunque contravvenga al punto c) dichiarando apposta meno reddito per non pagare gli alimenti incorre nelle sanzioni per chi evade le tasse con una aggravante (ulteriore aggravante se si hanno figli).


    articolo 2
    Viene valorizzata la volontà e la responsabilità dei singoli attraverso l'eliminazione della procedura della separazione, inserendo al suo posto un passaggio di mediazione familiareal termine del quale si può accedere direttamente al divorzio.
    La mediazione familiare viene obbligatoriamente tentata dal Tribunale affidandosi ad esperti psicologi Viene Eliminata comunque la procedura della separazione in caso di accordo tra coniugi sulle condizioni che li riguardano.
    Riduzione dei tempi massimi per una procedura di divorzio a 2 anni per coppie con figli e 1 anno per coppie senza figli.

    Emendamento C@scista n.1 alla legge n 11
    L'articolo 8 viene sostituito nel seguente modo
    le tasse di successione e donazione sono applicate progressivamente all'entità dell'eredità e della donazione

    Citazione:
    emendamento C@scista n. 2 sulla legge n 11
    Viene aggiunto alla legge 11 l'articolo 9
    Articolo 9
    il 50% dei proventi derivati dalle imposte sulla tasse di successione e di donazione verranno utilizzati per finanziare l'instituzione di "carta convenzioni" prevista dall'articolo 6 e i fondi statali a disposizione dei comuni per l'apertura di nuovi asili previsti dall'articolo 5.
    Il restante 50% dei proventi derivati dalle imposte sulla tasse di successione e di donazione verranno utilizzati per finanziare il bonus bebè
    il bonus bebè, consistente in un assegno da 1000 euro, spetta ad ogni figlio che è nato o è stato adottato nel 2010, ma anche ad ogni secondogenito o successivo figlio che è nato nel 2010, e ad ogni soggetto minore che è stato adottato nel 2010.
    L’assegno può essere incassato da chi esercita sul figlio la potestà genitoriale, a condizione che sia cittadino residente in Italia, e che abbia un reddito annuo complessivo (reddito complessivo del nucleo familiare) pari o inferiore ai 35.000 euro.


    Il Presidente di PIR promulga,

    Manfr
    Legge approvata in data 27-01-12 da presidente Manfr
    Legge di riforma della Pubblica amministrazione (redatta dal governo Daniele ed emendata dalle opposizioni)

    art 1) CLASS ACTION CONTRO LA P.A.
    viene riconosciuto il ricorso alla class action in caso di abusi di servizio, e servizio scadente

    art 2) CONTROLLI SEVERI SU INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI
    Vengono rafforzati i poteri dell’Ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di controllo (in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri servizi ispettivi) delle incompatibilità così come del cumulo di impieghi e incarichi.

    art 3) NASCE IL "PIANO CASA"
    Sulla base di accordi tra lo Stato, le Regioni e i Comuni vengono semplificate e accelerate le procedure di cessione di tutti gli immobili di proprietà degli ex IACP agli attuali inquilini. Il prezzo di vendita sarà determinato sulla base del canone di locazione.

    art 4) MISURAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI
    Ciascuna Pubblica Amministrazione è tenuta a misurare e ridurre (almeno del 25% entro il 2012) gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese. E’ inoltre previsto un meccanismo di delega che consentirà di tagliare gli oneri derivanti da previsioni di legge attraverso regolamenti delegificanti.

    art 5) AUMENTA LA VALIDITÀ DELLA CARTA D’IDENTITÀ E DELLA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
    Il periodo di validità della Carta d’identità in formato cartaceo e della Carta d’identità elettronica viene prolungato da 5 a 10 anni. I Comuni hanno l’obbligo di informare i titolari della scadenza del loro documento.

    art 6) LOTTA ALLO SPRECO DI CARTA: GAZZETTA UFFICIALE SOLO ONLINE
    Viene drasticamente ridotta la spesa per le pubblicazioni a diffusione gratuita e per i dipendenti di organi ed Enti pubblici si sostituisce l’abbonamento cartaceo alla Gazzetta ufficiale con quello telematico.

    art 7) RIDUZIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA
    Al fine di ridurre il fenomeno dell’assenza breve per malattia, vengono introdotte misure che riguardano sia il trattamento economico sia il controllo e la certificazione. In particolare, dopo il quarto evento di malattia nell’anno solare l’assenza dovrà essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Si potranno inoltre disporre visite di controllo dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 anche nei giorni festivi. Viene inoltre inserito un meccanismo basato su maggiori controlli specialmente in casi di ripetuta assenza per malattia a distanza di tempi brevi tra una malattia e un altra, composto da visite da parte degli ispettori del lavoro.

    art 8) MAGGIORE CONTROLLO DELLA SPESA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
    Viene introdotto un maggiore controllo sulla spesa per il personale derivante dai contratti integrativi. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno rendicontare annualmente la spesa per la contrattazione integrativa e trasmetterla alla Corte dei Conti. Le relazioni saranno pubblicate sui siti del Ministero dell’Economia e della Funzione Pubblica.

    art 9) AUMENTO DELLA MOBILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI
    Vengono rafforzate le norme in materia di mobilità del personale. Diventa quindi più facile trasferire i dipendenti pubblici in caso di trasferimento delle funzioni.

    art 10) TEMPI NEL PROCEDIMENTO: CHI RITARDA PAGA
    Viene introdotto l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni (contro i 90 stabiliti dalla normativa vigente). In caso di inosservanza dolosa o colposa, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a un indennizzo del danno cagionato, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto. La penale viene stabilita con apposito regolamento in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento. Oltre a questo indennizzo a forfait il cittadino può chiedere alla Pubblica Amministrazione anche il risarcimento integrale del danno subìto, di cui deve però provare l’entità e la quantificazione. Il dirigente diventa un garante del rispetto dei termini massimi di conclusione del procedimento e quindi è personalmente responsabile davanti alla Corte dei Conti delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei tempi previsti. In caso di grave e ripetuta inosservanza, rischia la retribuzione di risultato.

    art 11) CONCORSI SOLO SULLA BASE DEL TERRITORIO
    Al fine di garantire un’adeguata copertura degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni su tutto il territorio nazionale, eliminando le attuali disparità tra nord e sud del Paese, vengono introdotte misure volte a far sì che i posti messi a concorso siano individuati con riferimento alle sedi di servizio o agli ambiti regionali.

    art 12) DIFFUSIONE ONLINE DELLE BUONE PRASSI, DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E DELLA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
    Al fine di consentire ai cittadini di conoscere i servizi offerti con livelli di qualità più elevata, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito Internet le migliori prassi realizzate nonché gli indicatori dei tempi medi di pagamento e dei tempi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi.

    art 14) MERITO E PREMIALITÀ
    Vengono mantenute le progressioni economiche per anzianità alle quali si aggiungono nuove modalità di premio stipendiale legate alla produttività del singolo dipendente. Le progressioni di carriera (giuridiche) potranno avvenire solo ed esclusivamente tramite concorso pubblico. Saranno inoltre premiati i dipendenti (dirigenti e non) coinvolti in progetti innovativi.

    art 15) LOTTA ANTI FANNULLONI
    Sarà possibile licenziare il dipendente pubblico per scarso rendimento, per la falsificazione di attestati di presenza falsi e per la presentazione di certificati medici falsi.

    art 16
    Gli uffici della pubblica amministrazione nazionale e locale (regioni e comuni) hanno l'obbligo di emettere sempre in forma informatica e non cartacea gli atti amministrativi richiesti dai cittadini e di produrli in forma cartacea esclusivamente quando nei casi in cui vengono richiesti dai cittadini stessio in tale forma.
    I moduli per fare richiesta degli atti amministrativi informatici agli uffici della pubblica amministdeazione nazionale e locale (regioni e comuni) devono essere messi in rete nei siti online delle varie amministrazioni nazionali e locali


    art 17) TRASPARENZA E LOTTA ALLA CORRUZIONE
    Trasparenza totale sull’attività e i rapporti delle amministrazioni (tutto su Internet), trasparenza patrimoniale per i titolari di funzioni pubbliche. No all’abuso di gestioni commissariali e condizioni rigorose per i regimi derogatori, con un regime di trasparenza straordinario (anche in questo caso provvedimenti di spesa e contratti subito online). Revisione delle norme sugli appalti e centralizzazione degli acquisti, che produce grandi risparmi. Indennizzi effettivi a favore del cittadino e delle imprese per i ritardi e le inadempienze delle PA. Dirigenti autonomi dalla politica e responsabili dei risultati, con riduzione dello spoil system. Parità di genere nella dirigenza e nei quadri di PA e società pubbliche o a partecipazione pubblica.

    art 18) NO AL PRECARIATO, CONCORSI E MERITO
    La mancanza di risorse economiche, l’invecchiamento e lo spoil system negli uffici creano sacche di precariato inaccettabili, soprattutto tra i giovani. Nelle amministrazioni pubbliche si potrà lavorare solo dopo aver superato un concorso pubblico, come prevede la Costituzione: si propone concorsi unici articolati sul territorio, con commissioni di esame estratte da un albo composto da esperti nominati per un periodo di tempo limitato e procedure affidate a un organismo indipendente. Con una riduzione drastica delle consulenze, la mobilità nelle carriere deve essere fondata sul merito, riconoscendo le funzioni svolte in altre amministrazioni. Col piano Eccellenze nelle pubbliche amministrazioni si creano percorsi di inserimento nelle pubbliche amministrazioni ad hoc per i migliori studenti universitari.

    art 19)CODICE DI RESPONSABILITà PER ELETTI AMMINISTRATORI PUBBLICI
    Gli eletti e gli amministratori pubblici iscritti ai partiti, ad ogni livello istituzionale, sottoscrivono un impegno a rispettare regole di trasparenza, efficacia, responsabilità.

    art 20) INNOVAZIONE, SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE IMPRESE
    Interventi di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi di attesa; i seguenti obiettivi:

    •divieto di introdurre nuovi adempimenti burocratici;

    •livelli essenziali di semplificazione su tutto il territorio nazionale;

    •adottare le migliori pratiche internazionali su gestione e governance dell’IT: risparmi per la PA, vita più facile per le aziende ICT, diffusione degli standard tra le imprese italiane;

    •centralizzare la programmazione, gli standard, le politiche comuni, anche con un sistema di e-government nazionale, per mettere in comunicazione l’intera PA.

    art 21) RIFORMA ORARI DELLA P.A.
    Gli orari sono cambiati nei seguenti modi:
    Lunedì, Mercoledì e Venerdì si apre dalle 8:00 alle 120, e si riapre il pomeriggio dalle 15:00 alle 160
    Martedì e Giovedì si apre alle 15:00 e si chiude alle 190, si pare la mattina dalle 11:00 a 120


    Il Presidente promulga,

    MANFR


    Legge approvata in data 27-01-12 da presidente Manfr
    Legge sui Provvedimenti a sostegno delle imprese operanti nel settore del commercio
    (redatta dal governo Daniele ed emendata dalle opposizioni)


    Art. 1

    Le vendite di fine stagione, o saldi, possono essere effettuate nelle date ritenute più idonee dall’esercente.

    Le vendite promozionali con sconti o ribassi possono essere altresì effettuate in qualsiasi periodo dell’anno senza fornirne comunicazione agli enti pubblici.

    Art. 2

    È fatto divieto agli esercenti di truffare il consumatore.

    Le merci in saldo o in promozione devono recare il prezzo antecedente il ribasso e l’ammontare, in valuta e in percentuale, dello sconto stesso.

    Gli esercenti sono altresì tenuti a suddividere in maniera chiara le merci sottoposte a saldo da quelle a prezzo pieno.

    I negozianti sono infine tenuti a cambiare capi difettosi sin dal momento dell’acquisto.

    Art. 3
    Ogni comune puo' decidere di lasciare alla libera determinazione degli esercenti
    gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio siti nei centri urbani e nei quartieri a esclusiva vocazione residenziale .
    Nel caso in cui il comune decida di lasciare alla libera determinazione degli esercenti l'orario di apertura alla libera I comuni potranno porre specifiche limitazioni orarie solo per questione di rispetto della quiete pubblica, qualora venisse comprovato il superamento, tra le ore 22.00 e le ore 07.00 di un massimo di 70 decibel. Potranno poi stabilire altre restrizioni solamente in casi eccezionali per questioni di sicurezza ed ordine pubblico.


    Art. 4

    Tutti i comuni italiani devono garantire ai cittadini l’equilibrio tra il numero dei posteggi pubblici a pagamento e gratuiti.

    Le amministrazioni comunali potranno coprire eventuali ammanchi di introiti provenienti dal surplus generato dai posteggi, facendo riferimento ai bilanci dell’anno precedente l’entrata in vigore di tale legge, attraverso una richiesta di fondi aggiuntivi, per quanto concerne i trasferimenti dallo Stato, sino ad un tetto massimo di €5 per ogni parcheggio ogni 10 residenti.

    Lo Stato mette in tal senso a disposizione dei comuni un fondo di 30 milioni di euro.

    Art. 5

    Le norme in materia di costruzione di nuovi edifici ad uso pubblico nei centri città e nelle zone immediatamente limitrofe, sono azzerate. I progetti dovranno rispettare solamente il piano regolatore, le valutazioni geologiche e sismiche, garantendo totale sicurezza ai fruitori.

    È inoltre incentivata la costruzione da parte degli enti pubblici e dei privati, attraverso uno stanziamento di 100 milioni di euro, di edifici tesi al posteggio delle auto, purché occupino superfici inferiori ai 2000 metri quadri a terra estendendosi in verticale o nel sottosuolo; tali costruzioni devono garantire un'ampia e comprovata autonomia energetica, mettendo altresì a disposizione dell'utenza colonnine per la ricarica di autovetture elettriche.

    Detti edifici dovranno poi rispettare parametri paesaggistici, individuati da commissioni tecniche appositamente allestite dai comuni.

    Art. 6

    L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive è eliminata per tutti gli esercenti che dimostrino un bilancio in passivo.

    Le Regioni potranno coprire l’ammanco dovuto al comma 1 di questo articolo facendo leva su un aumento sino allo 0,25% dell’aliquota IRPEF, pur salvaguardando tutti i redditi pari o inferiori ai 15.000 euro annui o incrementando ulteriormente la tassazione su sigarette, alcoolici, giochi e lotterie controllati dai Monopoli di Stato.

    Le regioni potranno altresì integrare gli strumenti indicati dal precedente comma, gestendo a propria discrezione le fasce IRPEF alle quali applicare l’addizionale, nel rispetto del comma 2 di tale articolo.

    Quando gli esercizi commerciali torneranno a presentare conti in attivo, scatterà nuovamente l'aliquota IRAP.

    Art. 7

    La copertura finanziaria degli articoli 4 e 5 di tale testo di legge, è garantita da un taglio da calcolare in proporzione per tutti gli stipendi pubblici e i trattamenti pensionistici eccedenti i 100.000 euro annui.


    Il Presidente promulga,

    MANFR
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
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  4. #14
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 27-01-12 da presidente Manfr
    Legge n.11 - Politiche Familiari

    Art. 1
    Viene introdotto il quoziente familiare
    Il quoziente familiare consente di dividere il reddito per il numero dei componenti del nucleo cui viene attribuito.
    Attualmente, in Italia, l'imposta sul reddito viene applicata all'insieme degli utili e redditi dei membri della famiglia fiscale.
    Composta dal contribuente stesso, dal coniuge, dai figli minorenni e da eventuali persone invalide conviventi.
    Con il quoziente, le quote vengono rideterminate in relazione al proprio ruolo e ai carichi di famiglia.
    Esempio esplicativo: in una famiglia con un reddito complessivo di 30 mila euro l'anno dove lavorano due persone, si pagheranno tasse come se ci fossero due redditi di 15 mila euro ciascuno.

    Art. 2
    Sono previsti incentivi statali sia sotto forma di fondi che di defiscalizzazione alle aziende che mettono a disposizione per i figli dei e delle dipendenti asili aziendali.

    Art. 3
    Sono previste ulteriori defiscalizzazioni specifiche sui salari, sugli straordinari e sulle tredicesime per le famiglie il cui reddito rientri nelle fasce basse o mediobasse con uno o più figli a carico.

    Art 4
    Sono previsti buoni regionali che coprano l'intero costo di tutti i testi scolastici per le scuole elementari, medie e superiori per le famiglie il cui redito rientri nelle fasce basse o mediobasse a carico delle regioni.

    Art. 5
    Sono instituiti fondi statali a disposizione dei comuni per l'apertura di nuovi asili e per la restaurazione ed il miglioramento degli ambienti scolastici.

    Art. 6
    E' prevista l'instituzione di "carta convenzioni" a sostegno del consumo familiare, da assegnare a tutte le famiglie con neonati da consumarsi specificatamente in beni necessari al neonato stesso (pannolini, medicinali, cibo). La carta avrà valore fino al 5 anno d'età del bambino.

    Art. 7
    Sono previsti ulteriori sgravi fiscali per quelle famiglie che mantengano anche anziani a carico in casa ed è fortemente raccomandata la creazione da parte dei comuni di appositi enti il cui scopo sia l'assistenza o l'aiuto all'assistenza degli anziani a carico

    Art.8
    le tasse di successione e donazione sono applicate progressivamente all'entità dell'eredità e della donazione

    Articolo 9
    il 50% dei proventi derivati dalle imposte sulla tasse di successione e di donazione verranno utilizzati per finanziare l'instituzione di "carta convenzioni" previstya dall'articolo 6 e i fondi statali a disposizione dei comuni per l'apertura di nuovi asili previsti dall'articolo 5.
    Il restante 50% dei proventi derivati dalle imposte sulla tasse di successione e di donazione verranno utilizzati per finanziare il bonus bebè
    il bonus bebè, consistente in un assegno da 1000 euro, spetta ad ogni figlio che è nato o è stato adottato nel 2010, ma anche ad ogni secondogenito o successivo figlio che è nato nel 2010, e ad ogni soggetto minore che è stato adottato nel 2010.
    L’assegno può essere incassato da chi esercita sul figlio la potestà genitoriale, a condizione che sia cittadino residente in Italia, e che abbia un reddito annuo complessivo (reddito complessivo del nucleo familiare) pari o inferiore ai 35.000 euro.

    art.10
    comm. 1)Vengono concesse agevolazioni economiche a chi per gravi motivi economici e familiari intende abortire. Tali agevolazioni vengono concesse alla madre che rinuncia ad abortire. Le agevolazioni sono rivolte ad ottenere a basso prezzo sostentamenti alimentari e sanitari per il bambino .
    comm. 2)Le madri e le famiglie che potranno usufruire di tale agevolazione a base volontaria vanno individuate tra i soggetti che si trovano in una situazione di lavoro precario, reddito annuo complessivo (reddito complessivo del nucleo familiare) pari o inferiore ai 35.000 euro.
    comm. 3) La madre e la sua famiglia avranno inoltre un sostentamento sociale e psicologico in apposite comunità( laiche e/o religiose) specializzate nelle attività umanitarie e potranno partecipare ai programmi volti sostenere la gravidanza e la prima fase di crescita del bambino.
    comm. 4)Viene pertanto istituito un fondo volontario di sostentamento familiare, ottenuto dai versamenti dei contribuenti volontari.
    è prevista ad ogni modo una tantum dello Stato, a scadenza irregolare


    Il Presidente promulga,

    MANFR
    Legge approvata in data 28-01-12 da presidente Manfr
    Legge di finanziamento della scuola Monsieur-SteCompagno

    Art.1
    Lo Stato riconosce la scuola e l'università privata, una volta esaminato il suo programma di studi e accettatolo.
    Art.2
    Ogni forma di finanziamento pubblico alla scuola privata è vietata.
    Art. 3
    Per i cittadini italiani il prezzo totale diretto di una scuola o università privata in Italia -denominato tassa universitaria- non può essere maggiore del costo totale della scuola pubblica più costosa in Italia. Gli studenti universitari pagano il dovuto dopo aver trovato lavoro. Fin tanto che permane lo stato di disoccupazione, lo studente universitario non paga. La percentuale di introiti delle università derivante dalle tasse universitarie non deve essere inferiore al 30%.
    Art. 4
    Non è possibile tagliare fondi alla scuola e all'università, a meno che l'ultima operazione finanziaria riguardante la spesa pubblica destinata alla scuola non risultasse in un aumento di fondi, e il taglio non può superare in quantità l'aumento precedente.
    Art. 5
    Si prevede la chiusura di alcune sedi universitarie, dopo attente valutazioni tecniche. Si prevede altresì un sensibile aumento dei finanziamenti alle restanti università e la progressiva fondazione di campus e dormitori universitari.
    Art. 6
    Le risorse ottenute dal mancato finanziamento pubblico alle Scuole private sono destinate alla Ricerca e all’Università, al miglioramento dei servizi e delle prestazioni degli Asili nidi pubblici e ad un Fondo per la ristrutturazione e rifacimento degli edifici scolastici fatiscenti e a rischio.
    Art. 7
    E' deciso l'obbligo di realizzare iniziative culturali di commemorazione nelle giornate scolastiche immediatamente precedenti alla Festa della Liberazione e alla Giornata della Memoria

    Il Presidente promulga,

    MANFR
    Legge approvata in data 22-02-12 da presidente Manfr
    Legge C@scista Haxel sul turismo

    Preambolo
    In un Paese come l'Italia che da solo vanta il 60% del partrimonio artistico culturale mondiale (statistica Unesco)una politica per il turismo coincide con l'assouta tutela e valorizzazione del patrimonio artistico.
    Va assolutamente impedito il protarsi all'infinito rinvio dei lavori di ristrutturazione di opere d'arte come il colosseo a Roma per inghippi dovuto a contrasti d'interesse nell'assegnazione dei lavori d'appalto o continuo rinvio a Pomepei dei lavori di salvaguardia per mancanza di fondi nazionali.
    Le procedure di intervento vanno rese ultrarapide e semplificate al massimo e impedita ogni sospensione dei lavori . Inoltre occorre anche fare un serio discorso sui musei o sull'accesso a città come Venezia che sono opere d'arte a cielo aperto. Il costo del biglietto va aumentato o addirittura triplicato per destinarlo però interamente alla tutela e manutenzione delle opere stesse


    Dispositivo
    Tutela e rilancio del patrimonio artistico storico fruibile dai turisti

    Articolo 1
    Ogni regione è obbligata a dotarsi di un proprio fondo nel quale accantonare i ricavi delle attività museali.
    Il 20% di ogni fondo regionale è automaticamente devoluto in un fondo statale per i grandi interventi.
    Stato, Regioni e Comuni possono destinare quote del loro bilancio si suddetti fondi.
    Le regioni, tramite il loro Assessorato alla Cultura, possono stabilire accise straordinarie nei prezzi del biglietti in tutte o parti del territorio di loro competenza, per integrare il fondo.



    Articolo 1 bis
    il costo del biglietto per l'accesso e la visita al museo in cui si trova l'opera d'arte storica o per l'accesso alla visita singola opera d'arte o per l'accesso a città museo come venezia o Pompei è obbligatoriamente triplicato ogni volta che si rendano necessari restauri creando con tali finanziamenti un fondo vincolato esclusivamente alla tutela e manutenzione delle opere stesse sotto il controllo sia del comune sia della regione che del ministero dei beni culturali.

    Articolo 2
    I comuni, in accordo con gli organismi delle Sovraintendenze alle Belle arti territoriali, possono chiedere a queste di indire un bando di gara rivolto a società di restauro private o pubbliche, per il rinnovo dei monumenti secondo una libera scala di priorità.

    Articolo 3
    Le procedure di intervento tese al restauro al mantenimento e al consolidamento del patrimonio storico artistico italiano vengono adottate con procedura d'urgenza semplificata ed è vietata la sospensione dei lavori ad opera della magistratura in caso di ricorso civile sull'assegnazione degli appalti dei lavori.

    Articolo 4
    L'inizio delle opere di restauro su tali momenumenti storici artistici ad opera delle regioni o dei comuni non puo' tardare oltre due mesi rispetto alla data preventivata .
    In caso di sforamento dei tempi ad opera dei comuni la competenza passa obbligatoriamente alla regione ed in terza istanza al ministero dei beni culturali.

    Articolo 5
    Il Ministero dei Beni Culturali si fa carico degli interventi non sostenbili dalle finanze regionali, tramite il suo apposito fondo di accantonamento, di cui all'art. 1.

    Articolo 6
    Comma 1
    I restauri riguardanti Beni artistici e monumentali possono essere finanziati da aziende private . Tali finanziamenti vengono incentivati con l'acquisizione del diritto di usufruire di specifiche detrazioni fiscali per le aziende che si rendono disponibili a tale impegno.
    Comma 2
    I privati che finanziano il restauro possono inoltre ottenere il diritto di fare sponsorizzazioni per la loro azienda relative al bene restaurato con il limite di non poter esporre sui monumenti loghi o pubblicità deturpanti

    Politica fiscale sul turismo
    Articolo 7
    I comuni in cui l'incidenza sull'economia locale del turismo raggiunge il 50% il ricorso alla tassa di soggiorno è vietato come fonte di finanziamento ordinaria (consistente in un supplemento devoluto al fisco al costo che ogni turista dovrà pagare per ogni notte trascorsa in una struttura ricettiva, hotel, residence o campeggio)ed è consentita esclusivamente in casi di bilancio comunale in deficit

    altri articoli
    art 8
    vengono incentivate le località turistiche strategiche, in particolari i grandi capoluoghi regionali con l'introduzione di una banca dati. la somma viene peridiocalmente stabilita ogni anno a discrezione del Governo. Tali incentivi riguardano obbligatoriamente tutte le principali siti turistici locali anche per i Governatori regionali e dei Sindaci delle città.
    art 9
    le Agenzie si occupano di pubblicizzare e informare il patrimonio culiniare nazionale e locale italiano, includendo così la ristorazione come turistica italiana
    art 10
    è istituito un Codice del Turismo a tutela del turista e dei responsabili dei siti turistici e culinari. Vi sono poi norme che disciplinano le nuove professioni turistiche, cercando di migliorare i percorsi formativi, per rendere più efficace la connessione tra studio e lavoro. è inserita comunque una clausula che permette l'assorbimento di tale codice nel Codice Civile
    art 11
    è introdotta una tassa di risarcimento ogni quavolta si verifichi disagi neigli appositi siti. tale tassa è variabile a seconda del servizio
    art 12
    è agevolata l’apertura di bed & breakfast, l’aspetto burocratico è stato semplificato. Basterà recarsi negli uffici del proprio comune di residenza e depositarne la comunicazione.
    i bed & breakfast avranno la stessa modalità di valutazione identica agli Hotel ( stelle)

    Politica fiscale sul turismo nuova parte
    Articolo 13
    I comuni in cui l'incidenza sull'economia locale del turismo raggiunge il 50% il ricorso alla tassa di soggiorno è vietato come fonte di finanziamento ordinaria (consistente in un supplemento devoluto al fisco al costo che ogni turista dovrà pagare per ogni notte trascorsa in una struttura ricettiva, hotel, residence o campeggio)ed è consentita esclusivamente in casi di bilancio comunale in deficit

    Il Presidente di PIR promulga,

    Manfr
    Legge approvata in data 22-02-12 da presidente Manfr
    Legge del Governo Daniele - Proposte sull’Immigrazione

    - Permessi di lavoro più lunghi, introduzione di un permesso di ricerca del lavoro e di un periodo non inferiore a 6 mesi nel quale cercare un altro impiego in caso di scadenza del contratto; possibilità di accedere nel nostro Paese dietro sponsorizzazione da parte di singoli, associazioni umanitarie, sindacati, o dietro la corresponsione di una caparra di valore pari all'incirca a Euro 6000 (Euro 500 / mese).

    -Accordi bilaterali di controllo dei flussi migratori con i paesi che maggiormente incidono nel saldo migratorio ( Romania, Moldavia, Marocco, Ucraina, etc) e con i paesi di transito principali, che regolarizzino l'arrivo di manodopera locale attraverso flussi controllati e gestiti da appositi uffici nelle ambasciate, con la partecipazione delle locali camere di commercio e centrali sindacali, e dei loro omologhi italiani, sul modello di quanto realizzato tra Romania e Germania. Revisione dei criteri di accesso ai flussi con un sistema a punti.

    -Concessione del permesso di soggiorno a quanti denuncino un rapporto di sfruttamento o di lavoro non regolare. Introduzione della fattispecie penale del caporalato, inasprimento delle pene contro lo sfruttamento di lavoro nero e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

    -Equiparazione tra lavoratori stranieri e lavoratori italiani nel campo dell'assistenza pensionistica.

    -Trasferimento agli enti locali delle pratiche migratorie, alleggerimento fino all'azzerramento escluse le imposte di bollo dei costi delle pratiche, pari diritti per l'apertura di attività sul territorio italiano.

    -Nessun divieto di Burqa, ma applicazione della vigente normativa italiana.

    -Potenziamento dell'integrazione nelle scuole, con l'istituzione di classi-ponte in orario extracurriculare per potenziare la conoscenza della lingua italiana; applicazione di un tetto massimo del 30% di alunni extracomunitari non nati in Italia o residenti nel nostro Paese da più di 2 anni e mezzo nelle singole classi. Effettiva implementazione dell'ora di Diritto ed Educazione Civica, introduzione dello Studio delle Religioni Comparato in sostituzione dell'attuale Ora di Religione Cattolica.

    -Incentivare l'immigrazione circolare e a tempo: nell'ambito della revisione dei meccanismi di flusso, e in applicazione della direttiva europea ad hoc, il nostro Paese favorirà il ritorno a casa dei cittadini extracomunitari che desiderino farlo, e più in generale dei cittadini extracomunitari allo scadere dei rispettivi contratti di lavoro, d'intesa con i datori di lavoro. Mantenere l'attuale normativa sui ricongiungimenti familiari, che statisticamente alleggeriscono la tensione sociale, dietro requisito, per i coniugi e i parenti abili, di iscriversi alle liste di collocamento come condizione per godere di aiuti sociali, secondo uno schema più generale di flexicurity da estendere a tutte le norme sugli ammortizzatori sociali. No a norme sull'espulsione di cittadini comunitari indigenti, anticamera per l'espulsione dei poveri in quanto tali dalle nostre città.

    -Smantellamento dei campi nomadi, programma nazionale di integrazione dei cittadini Rom con particolare riferimento ai loro mestieri tradizionali, allestimento di aree attrezzate apposite sul modello del Campo di Venezia.

    -Ritorno ai CPT, con detenzione dei criminali in attesa di espulsione in ali speciali dei carceri. Agli immigrati in attesa di identificazione e ai richiedenti asilo vanno dedicate strutture apposite, controllate dalle forze dell'ordine ma con misure di sicurezza non paragonabili a quelle necessarie per criminali.

    -Stop ai respingimenti in mare e revisione degli accordi con la Libia: Gestione congiunta italo-libica dei campi di accoglienza, eventuale creazione di un servizio di accoglienza in mare su appositi navigli della Marina Militare per gli extracomunitari in attesa di identificazione e dell'evasione delle domande di asilo politico.

    -Mantenimento e piena applicazione della vigente normativa sul tema del diritto d'asilo. Nella consapevolezza che l'Italia ne accoglie comunque un numero molto basso, gestione comunitaria della sistemazione dei rifugiati.

    -Cooperazione Internazionale: raggiungere l'obiettivo dello 0,8% del PIL, focalizzandosi in particolare sullo sviluppo economico delle aree geografiche a maggior intensità migratoria (es: province di Moldavia e Oltenia in Romania); ripudio del "debito militare", ossia del debito da prestiti per l'acquisto di materiale bellico. La condizionalità politica per la concessione di aiuti deve essere mantenuta, ma non imposta con flagranti violazioni della sovranità nazionale: vanno mantenuti i diritti umani fondamentali come garantiti dalla carta dell'ONU, ma non imposti i valori e le preferenze politiche comunitarie. In generale, riorientamento della cooperazione dagli aiuti a pioggia a progetti di sviluppo locale.

    Il Presidente di PIR promulga,

    Manfr
    Legge approvata in data 22-02-12 da presidente Manfr
    Legge Occidentale n 14 sull'Università modificata dalla Legge Haxel


    articolo 1
    Istituzione di un nuovo formulario attuativo nazionale dei contratti di lavoro nelle università, che elimini le differenze tra i docenti adesso esistenti, e da cui i vari atenei non possano discostarsi oltre un 5% per ciascuna tipologia di retribuzione.

    articolo 2
    Abolizione di tutte le norme che permettono ai professori e ai rettori di rimanere nelle università oltre i 65 anni.
    Questo per “svecchiare” il personale e limitare progressivamente il permanere di privilegi connessi a vecchi contratti di assunzione e uniformare a nuove norme tutte le tipologie di assunzione e retribuzione del personale medesimo.

    articolo 3
    Omologazione del personale accademico in tre sole categorie ovvero:

    comma 1) Professori, assunti tramite concorso di abilitazione nazionale.Le commissioni di abilitazione nazionale saranno composte da membri italiani e, per la prima volta, anche stranieri; avranno cadenza regolare annuale dell’abilitazione a professore. Il MIUR stabilirà i criteri oggettivi di ammissione al concorso (pubblicazioni, titoli, esperienze, etc)

    comma 2) Lettori, assunti dalle singole facoltà o dagli atenei con contratto di 7 anni. Per il reclutamento dei Lettori i candidati dovranno superare una selezione eseguita da una commissione, formata da esperti di una società esterna di Risorse Umane, chiamata alla valutazione del suo curriculum e dei suoi titoli (secondo i criteri oggettivi stabiliti dalle Facoltà).

    comma 3) Ricercatori, assunti con l’introduzione di un sistema di tenure-track: contratti a tempo determinato di sei anni (3+3). Al termine dei sei anni se il ricercatore sarà ritenuto valido dall’ateneo sarà confermato a tempo indeterminato come associato. In caso contrario, per evitare il fenomeno dei "ricercatori a vita", terminerà il rapporto con l’università ma il ricercatore maturerà titoli utili per i concorsi pubblici. Inoltre, il provvedimento abbassa l'età in cui si entra di ruolo in università, da 36 a 30 anni, con uno stipendio che passa da 1300 euro a 2100. Vengono reclutati dalle Università secondo progetti di ricerca approvati dalla Commissione Scientifica dell'Università. Il reclutamento è sempre valutato da una commissione esterna di risorse umane secondo requisiti oggettivi stabiliti dalla Facoltà.

    articolo 4
    Il processo di assunzione e formazione del personale docente provvederà ad eliminare le figure dell’associato e del ricercatore a vita esistenti nel nostro ordinamento da troppo tempo, tramite la chiamata alla cattedra tramite i concorsi di abilitazione nazionale.
    articolo 5
    Modifica dei criteri nazionali di valutazione dei progetti scientifici delle università italiane, per renderli rispondenti ai criteri e agli standard fissati dagli altri paesi europei e dall’UE, in modo da instaurare una regolamentazione che porti all’ assegnazione dei fondi FFO in base al reale merito.
    articolo 6
    I Professori già titolari di cattedra saranno sottoposti a valutazioni di qualità del loro operato di carattere qualitativo e quantitativo, ripetute su base biennale.
    Tali valutazioni si ripercuoteranno sia sugli scatti di stipendio che sulla possibilità di assumere incarichi in seno alle commissioni dei concorsi di idoneità.
    Una eventuale valutazione inferiore alla media escluderà il professore da essa colpito dalla possibilità di ricoprire incarichi dirigenziali in seno alla facoltà o all’ateneo di riferimento
    art 7) viene introdotto un codice di moralità per garantire l'incompatibilità e conflitti di interessi legati a parentele
    art 8) Divieto di chiamata, da parte delle università, per docenti che abbiano un grado di parentela fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un consigliere di amministrazione dell’ateneo.
    art 9) Un rettore potrà rimanere in carica un solo mandato
    art 10) La riforma introduce una distinzione netta di funzioni tra Senato e consiglio d’amministrazione. Il Senato avanzerà proposte di carattere scientifico ma sarà il cda, cui è affidato anche compito di programmazione, ad avere la responsabilità chiara delle assunzioni e delle spese. il cda, rimarrà elettivo
    art 11) I nuclei di valutazione sono composti dai docenti interni
    art 12) Gli atenei sarà dato modo di fondersi tra loro o aggregarsi su base federativa per evitare duplicazioni e abbattere costi inutili a favore della qualità della didattica e della ricerca.
    art 13) saranno ridotti per evitare che si formino micro-settori, i settori scientifico-disciplinari molto piccoli, passando dagli attuali 370 alla metà, con una consistenza minima di 50 ordinari ciascuno.
    art 14) i migliori docenti interni all’ateneo che conseguono la necessaria abilitazione nazionale al ruolo superiore potranno essere promossi con meccanismi chiari e meritocratici
    art 15) Revisione e semplificazione della struttura stipendiale del personale accademico per eliminare le penalizzazioni a danno dei docenti più giovani; revisione degli assegni di ricerca per introdurre maggiori tutele, con aumento degli importi; abolizione delle borse post-dottorali, sottopagate e senza diritti; nuova normativa sulla docenza a contratto, con abolizione della possibilità di docenza gratuita se non per figure professionali di alto livello
    art 16) Sarà costituito un fondo nazionale per il merito al fine di erogare borse di merito e di gestire su base uniforme, con tassi bassissimi
    art 17) incentivazione annuale obbligatoria a favore della Ricerca nelle Università
    art 18) fare dell'università "il" luogo per eccellenza della mobilità sociale, consentendo l'attuazione del principio costituzionale di assicurare ai "capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi", di completare il loro percorso di studi
    art 19 è compito del Ministro competente costruire un sistema di diritto allo studio e di orientamento già nella scuola secondaria superiore.
    art 20) obbligo di rendere la tassazione maggiormente progressiva e più omogenea territorialmente
    art 21) viene costituzionalizzata un'unica agenzia nazionale di finanziamento per abbattare i mille rivoli della gestione frammentata fra diversi Ministeri dove la burocrazia e l'inefficienza prevengono la distribuzione meritocratica e trasparente delle risorse secondo obiettivi nazionali. Tale agenzia consentirebbe anche di abbattere gli steccati fra settori disciplinari, favorendo l'interdisciplinarietà e superando la tradizionale divisione fra ricerca di base e applicata.
    art 22) Alle università deve essere garantita la possibilità di disegnare gli assetti organizzativi più coerenti con la missione che esse devono necessariamente scegliersi.
    art 23) si valorizza l'obiettivo di entrare in sintonia con la concezione degli studi dottorali prevalente in sede europea, anche attraverso la definizione di regole certe per l'attivazione di corsi di dottorato
    art 24) Le commissioni di abilitazione nazionale saranno composte da membri italiani e, per la prima volta, anche stranieri; avranno cadenza regolare annuale dell’abilitazione a professore


    Il Presidente di PIR promulga,

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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 22-02-12 da presidente Manfr
    Testo unico sulla riforma scolastica


    Preambolo
    L'Italia è uno dei paesi occidentali con il minor punteggio a livello mondiale, risultante dai test dell'OCSE. L'istruzione per troppo tempo ha subito tagli lineari e non è stata riformata nel senso dell'innovazione e del merito; i vari governi succedutisi in questi anni, a parte qualche tentativo mal riuscito, hanno sempre fallito nel progetto di riforma della scuola pubblica, perché l'istruzione è sempre stata vista come il campo ideale in cui tagliare la spesa pubblica.
    Per innovare la scuola italiana, è necessario sì eliminare gli sprechi, ma anche fare grandi investimenti, innanzi tutto a salvaguardia della qualità, sia dell'insegnamento che dei luoghi stessi ove i nostri ragazzi vengono a contatto con il sapere.
    In tale direzione tenterà di andare questo progetto di riforma.
    Ritenendo necessario aumentare il livello formativo delle scuole superiori, valorizzando non solo i licei (ossia il liceo classico e quello scientifico) che puntano su una formazione di carattere liberale (matematica od umanistica che sia) ma anche contribuire a rilanciare gli istituti commerciali o tecnico professionali in quanto destinati a garantire la formazione necessaria ai giovani che cercano di avvicinarsi al mondo delle professioni e dell'artigianato, i relatori suggeriscono quanto segue:

    Va combattuta la deleteria tendenza delle ultime riforme della scuola (susseguitesi in modo ridicolo con costanza negli ultimi dieci come se fosse opportuno stravolgere la struttura della scuola ogni anno in base a considerazioni politiche contingenti) in cui si sono svalutati gli istituti tecnici e professionali facendoli quasi passare come scuole di seconda classe per figli di classi disagiate.

    Atteggiamento sbagliato e da superare.
    Riteniamo sia opportuno fare in modo che le scuole medie superiori garantiscano anche periodi (temporanei) di tirocinio formativo sul campo per gli studenti in modo da avvicinarli al mondo del lavoro senza interrompere lo studio teorico.

    Sappiamo che diventa necessario interrompere il ciclo perverso di promozioni facili e scarsa preparazione, precariato istituzionalizzato e debolezza istituzionale della classe degli insegnanti per garantire che la riforma a cui pensiamo, di sistema e impostata per durare, possa reggere nel tempo.

    Riteniamo altresi’ che alle aziende sia dovuta la possibilita’ di ricevere personale decentemente formato dalla scuola, per non aggravare ulteriormente la gia’ debole situazione formativa del paese.


    Dispositivo normativo

    ARTICOLO PRIMO

    Allungamento dell’Obbligo Legale E Sua Attuazione

    I
    Generalita’ dell’Obbligo Scolastico

    L'obbligo legale di frequentare le scuole per i giovani si estendera’ a partire dall’anno scolastico 2014-2015 dai cinque ai diciassette anni.

    Per tutti gli istituti di ogni ordine e grado sara’ previsto un piano di studi comune di italiano, storia, matematica, scienze (via via dettagliato in chimica, fisica, biologia), lingue straniere ed educazione fisica.
    Tale piano comune sara’ piu’ o meno esteso a seconda delle esigenze didattiche della scuola e dell’alunno.

    Ogni istituto nel quadro della propria autonomia didattica e regionale, avra’ facolta’ di articolare il proprio piano formativo e apportare modifiche agli indirizzi operativi formulati dalla linee guide del Ministero dell'Istruzione.

    Sara’ possibile aderire a materie di insegnamento facoltativo, nel corso dei cicli superiori di insegnamento, a discrezione degli alunni, in deroga al piano generale o a sua integrazione.
    Gli insegnamenti facoltativi non potranno in nessuno caso superare le sei ore settimanali oltre l’orario stabilito dal ministero per il corso di studi in cui vengano inseriti.

    In considerazione di questo fatto e delle crescenti necessita’ formativa della gioventu’ il cosiddetto tempo prolungato diverra’ la norma, garantendo una maggiore disponibilita’ oraria per le varie discipline.


    ARTICOLO SECONDO

    I Cicli Educativi
    L’educazione dei giovani si articolera’ su cicli educativi predefiniti tramite decreti ministeriali.

    Ciascun ciclo si articolera’ in due distinte fasi, e avra’ articolazioni diverse a seconda dell’indirizzo scelto dagli alunni, crescenti con l’evolversi dell’educazione stessa.

    Il primo ciclo educativo avra’ durata di anni sei, ad esclusione dell'anno formativo, e sara’ denominato Scuola Elementare.

    Il secondo ciclo avra’ durata quadriennale e verra’ denominato Scuola Media Inferiore

    Il terzo ciclo si estendera’ per tre anni, suddivisi in due distinti cicli formativi.
    Tale ultimo ciclo’ portera’ il nome di Scuola Media Superiore.


    ARTICOLO TERZO
    Viene istituita la seguente distinzione:
    • istruzione prescolastica: è istituita la scuola materna, istituto presso il quale ogni fanciullo può essere iscritto dai propri genitori o dai propri tutori legali facoltativamente. Lo Stato, le Regioni e i Comuni devono garantire un’adeguata copertura su tutto il territorio nazionale di tali istituzioni soddisfacendo a pieno le richieste provenienti dai cittadini.

    La scuola materna si suddivide in tre anni: i genitori o i tutori legali dei bambini possono iscriverli a partire dal secondo anno di età e dovranno aver garantita l’assistenza per un periodo non inferiore alle otto ore, compreso il servizio mensa, ad onere statale.

    Questa scuola deve essere caratterizzata dal gioco e dalla convivenza armoniosa, per quanto possibile, tra il fanciullo e i compagni, in un clima sereno e propedeutico all’apprendimento in preparazione della scolarizzazione presso gli Istituti Elementari.

    I genitori o i tutori legali dei bambini potranno altresì iscriverli a partire dal primo anno di età presso Giardini dell’Infanzia, da potenziare e aumentare in numero sino alla completa soddisfazione della richiesta dei cittadini. Qualora le aziende provvederanno ad adempiere a tale servizio in vece dello Stato e degli enti locali a beneficio di propri dipendenti genitori, dovranno ricevere adeguati sgravi fiscali stabiliti dal Ministero dell’Economia.

    Le Scuole Elementari
    La Scuola Elementare avra’ una durata di sei anni suddivisi in due cicli di tre, ad esclusione dell'anno formativo.

    L'obiettivo generale di questo primo corso di studio sara’ fornire una conoscenza generale e stabile della lingua nazionale, nozioni matematiche, scientifiche, geografiche e storiche di base. Nel secondo ciclo del corso, allo scopo di avviare la formazione del cittadino verranno inserite anche nozioni di educazione civica. Gli ultimi tre anni del corso vedranno l’introduzione di un programma propedeutico alle lingue, in cui sarà insegnato il Latino.

    II
    Gli ambiti previsti sono:

    Umanistico e Linguistico
    Per la Storia, la lingua nazionale e per le lingue inserite nel piano didattico generale.

    Tecnico e Scientifico
    Per le scienze, la matematica , la geometria, la geografia.

    Materie Formative
    Intendendo con questa definizione tutte quelle attivita’ pratiche o teoriche che pur non essendo direttamente degli insegnamenti, possono aiutare a formare il bambino, come dimostrato da studi scientifici oramai trentennali.

    Essi saranno Scacchi e altri Giochi che aiutino a formare una mente reattiva Informatica e Grafica di Base, allo scopo di recuperare il gap nel settore che abbiamo accumulato sin dall’infanzia
    Al termine di ogni anno scolastico, l'allievo deve superare obbligatoriamente un esame riassuntivo, che prenderà il nome di Certificazione per l'Istruzione Elementare. L'esame, uguale in tutto il territorio nazionale, sarà preparato dal Ministero in base alla programmazione. La valutazione spetterà a un team di insegnanti esterno alla scuola che agirà secondo questi punteggi: il CIE sarà espresso in valore numerico da 1 a 10. L'alunno sarà ammesso all'esame solamente con il parere favorevole del proprio team di docenti e verrà promosso solamente raggiungendo la sufficienza, ovvero il 6.

    Nella valutazione, la commissione prenderà in esame: per il 20% il voto proposto dal team dell'allievo. Per il 50% i risultati dell'esame scritto e per il restante 30% i risultati di un esame orale preparato dalla commissione valutatrice sulla base del programma didattico. Qualora l'allievo dovesse raggiungere il massimo dei voti sia nella prova scritta che in quella orale, la commissione dovrà tralasciare il voto proposto dal team che segue il fanciullo.

    Al termine del ciclo di istruzione elementare, l'allievo dovrà tenere al posto del CIE l'Esame di Licenza Elementare (ELE).
    I risultati dell'ELE saranno in decimi, e dovranno tener conto: per il 40% dei risultati degli esami scritti ministeriali, per il 40% dell'esame orale preparato dalla commissione valutatrice, e per il restante 20% di tutti i voti ottenuti nei precedenti esami CIE.
    Nel caso l'allievo raggiunga il massimo dei voti nelle prove scritte e in quella orale, la commissione dovrà tralasciare le valutazioni dei precedenti esami CIE.

    Con il conseguimento dell'ELE il fanciullo potrà essere iscritto a una qualsiasi scuola superiore presente sul territorio nazionale.

    Qualora un alunno non superari un esame CIE o un esame ELE, sarà costretto a ripetere l'anno perduto sino al raggiungimento delle conoscenze e delle competenze minime relative al corso di studi frequentato.


    III
    Istituzione della Certificazione del Risultato Didattico Conseguito (CRDC)

    Al concludersi di ognuno dei due cicli didattici delle Scuole Elementari l’alunno sara’ sottoposto ad un esame di carattere riassuntivo del lavoro didattico svolto.
    Tale esame sara’ il medesimo su tutto il territorio nazionale e sara’ preparato dal Ministero sulla base del programma didattico nazionale.

    A curare la valutazione dei risultati sara’ chiamato un team di insegnanti esterni, affiancato da un rappresentante interno.
    All’esame si accedera’ solo tramite valutazione favorevole degli insegnanti che hanno avuto in cura l’alunno sulla base dei risultati dello stesso nei tre anni precedenti.

    L’alunno ricevera’ una valutazione in decimi per le prove sostenute, al termine delle quali, ove non avesse raggiunto la sufficienza, sara’ chiamato a ripetere l’ultimo anno dei ciclo per recuperare le sue debolezze.
    Al termine del secondo ciclo, l’alunno promosso ricevera’ il CRDC per essere ammesso al successivo ciclo educativo, ovvero quello delle Scuole Medie Inferiori.

    Il conseguimento del CRDC sara’ obbligatorio per essere ammesso ad una scuola media inferiore su tutto il territorio nazionale, sia essa pubblica o privata.



    IV
    Impostazione Organizzativa e Formativa degli Insegnanti

    Nel corso degli anni a venire saranno richieste agli insegnanti gia’ in ruolo certificazioni per corsi di formazione didattica destinati a rimetterli al passo con le richieste formative del nuovo piano didattico.
    Nuove assunzioni saranno invece dirette verso personale laureato in scienze didattiche e della formazione.


    V
    Piano Orario Nazionale
    L’Orario Scolastico Nazionale sara’ articolato lungo linee guida vincolanti ma generali, su base ovviamente settimanale (5 giorni) e non potra’superare le 40 ore complessive.

    Area Umanistica e Linguistica
    …………………..
    Italiano
    Primo Ciclo
    8 Ore
    Secondo Ciclo
    6 Ore

    Storia
    Primo Ciclo
    2 Ore
    Secondo Ciclo
    4 Ore

    Inglese
    Secondo Ciclo
    3 Ore
    Educazione Musicale
    Primo Ciclo
    3 ore
    Secondo Ciclo
    3 ore

    Area Scientifica

    Geografia
    Primo Ciclo
    4 Ore
    Secondo Ciclo
    2 Ore

    Scienze
    Primo Ciclo
    3 Ore
    Secondo Ciclo
    3 Ore

    Matematica
    Primo Ciclo
    5 Ore
    Secondo Ciclo
    5 Ore

    Educazione Fisica
    Primo Ciclo
    5 ore
    Secondo Ciclo
    5 Ore

    Per quanto riguarda le scienze gli alunni avranno a disposizione anche dei laboratori ove fare esperienze pratiche delle scienze tecniche, sebbene a livello elementare.
    Chimica e Biologia di base:
    6 Ore in entrambi i cicli.

    Viene inserita anche un’ora dedicata allo studio della religione, senza particolari distinzioni tra di esse, a livello storico e teorico e senza addentrarsi nello studio dei vari credi.

    [COLOR="#FF0000"]Materie Formative
    SOC
    Primo Ciclo
    3 Ore
    Secondo Ciclo
    1 Ora


    Scacchi e Giochi Intellettivi
    Primo Ciclo
    3 Ore
    Secondo Ciclo
    2 Ore

    Informatica e Grafica di Base Matematica Educazione Civica, Educazione Alimentare e Arti espressive
    Primo Ciclo
    2 Ore
    Secondo Ciclo
    4 Ore
    ARTICOLO TERZO

    Al termine del ciclo di istruzione elementare, l'allievo dovrà tenere l'Esame di Licenza Elementare (ELE).
    I risultati dell'ELE saranno in decimi, e dovranno tener conto: per il 40% dei risultati degli esami scritti ministeriali, per il 40% dell'esame orale preparato dalla commissione valutatrice.

    Con il conseguimento dell'ELE il fanciullo potrà essere iscritto a una qualsiasi scuola superiore presente sul territorio nazionale.

    Qualora un alunno non superari un esame CIE o un esame ELE, sarà costretto a ripetere l'anno perduto sino al raggiungimento delle conoscenze e delle competenze minime relative al corso di studi frequentato.

    Le Scuole Medie Inferiori

    I
    Passo intermedio e fondamentale nell’orientamento dei giovani.
    In considerazione dei cambiamenti vorticosi che negli ultimi anni il mondo ha subito, si rende necessaria una riorganizzazione degli studi che garantisca una formazione la piu’ completa possibile, che rivaluti l’importanza sino ad ora trascurata dell’esperienza diretta, sul campo per i giovani, in una ottica che li porti a poter impiegarsi proficuamente in piu’ campi sul lavoro.

    Nel corso delle Scuole Medie Inferiori sara’ avviato quel processo che permettera’ al giovane di diventare un cittadino consapevole di se stesso e delle sue necessita’ formative, offrendogli un dispositivo capace di fornirgli nozioni pratiche e teoriche sufficienti a fargli affrontare la sfida del mondo del lavoro con la stessa capacita’ che avrebbe se decidesse di rimanere in quello degli studi teorici.
    A fianco della lingua nazionale saranno forniti quindi insegnamenti di scienze matematiche e fisiche, nozioni di almeno due lingue europee, storia, geografia, arte in ogni sua forma.

    Ad ogni insegnamento teorico saranno affiancati insegnamenti pratici.
    Il bilanciamento tra insegnamenti teorici e pratici sara’ affidato alla scelta consapevole del giovane e della sua famiglia, che verra’ coinvolta nel processo decisionale per garantire una scelta equilibrata.

    II
    L’offerta formativa sara’ divisa in due distinti percorsi.

    III
    Il primo percorso sara’ orientato ad aprire ai giovani che lo scelgano la via delle professioni tecniche richiedenti abilita’ e conoscenze di tipo manuale, fornendo pero’ loro anche le nozioni di base di tipo teorico.

    Tramite questo percorso sara’ aperta una corsia preferenziale per accedere ad istituti alberghieri, per il turismo, professionali, tecnici industriali.

    Tali istituti saranno conosciuti come Scuole Medie di Formazione Tecnico-Professionale.

    IV
    Il secondo che apra invece le porte per istituti di carattere commerciale non strettamente legati alle attivita’ pratiche e ai licei, che verranno opportunamente ristrutturati.
    Tali istituti saranno conosciuti come Scuole Medie Inferiori di Istruzione Generale.

    Entrambi i percorsi apriranno la strada verso le Scuole Medie Superiori e verso l’Universita’, senza preclusioni di sorta.

    V
    ORARIO DIDATTICO S.M.F.T.P.
    In tutti e tre gli anni: per un totale di 40 ore

    Italiano
    4 ore

    Storia e Geografia
    2 ore

    Matematica
    4 Ore

    Scienze
    4 ore

    Tecnologia (studio teorico)
    2 ore

    Tecnologia (laboratorio e simulazione al computer)
    2 ore

    Lingua Inglese
    3 ore

    Seconda Lingua Comunitaria
    2 ore

    Informatica Avanzata
    4 ore

    Studi Grafici
    2 ore

    Educazione Fisica
    4 ore

    Educazione Artistica
    4 ore

    Laboratorio Artistico
    (tentativi pratici in pittura e scultura)
    2 ore

    Laboratorio Linguistico
    (Pratica nelle due lingue con madrelingua in ambiente attrezzato)
    3 ore

    Educazione Religiosa
    1 ora

    VI
    ORARIO DIDATTICO S.M.I.I.G.
    In tutti e tre gli anni: per un totale di 40 ore

    Italiano
    6 ore

    Studio della Lingua Latina
    2 Ore

    Storia e Geografia
    2 ore

    Matematica
    4 Ore

    Scienze
    2 ore

    Lingua Inglese
    3 ore

    Seconda Lingua Comunitaria
    2 ore

    Terza Lingua Comunitaria
    2 ore

    Informatica Avanzata
    2 ore

    Studi Grafici
    2 ore

    Educazione Fisica
    3 ore

    Educazione Artistica
    4 ore

    Laboratorio Linguistico
    (Pratica nelle due lingue con madrelingua in ambiente attrezzato)
    2 ore

    Nozioni di Diritto
    2 Ore

    Educazione Religiosa
    1 ora
    LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
    Momento finale dell’insegnamento obbligatorio, esse devono essere anche il suo coronamento, dando al cittadino in fieri gli strumenti per essere un lavoratore preparato o un buon studente, a seconda delle sue scelte ponderate su quello che vorra’ essere.

    I
    Struttura Didattica delle Scuole Medie Superiori

    Le Scuole Medie Superiori si divideranno in due tipologie principali, suddivise in tipologie secondarie a seconda del percorso scelto dall’alunno, e in due fasi principali.

    I Licei, che daranno una formazione liberale e teorica, non priva di applicazioni pratiche, destinati a formare persone inclini all’esercizio di professioni liberali.

    Gli Istituti, destinati invece a garantire una formazione tecnica e professionale in tutte le gamme attualmente presenti, dopo aver dato nel biennio nozioni teoriche uniformi.

    All'interno dei due distinti percorsi sono possibili varie articolazioni, il Ministero ovviamente potra’ delineare i percorsi obbligatori comuni a tutti i diversi ordinamenti.

    II
    Le Fasi Didattiche
    Il Biennio iniziale avra’ il nome di Ginnasio nei licei e di Scuola di Orientamento negli Istituti.
    Comuni a tutti gli indirizzi saranno gli insegnamenti della lingua e grammatica nazionale, di quella della lingua inglese, delle scienze matematiche. Diversa sara’ ovviamente la gradazione oraria e il conseguente approfondimento.

    III
    Il Ginnasio sara’ la fase biennale dell’insegnamento liceale.
    I licei saranno suddivisi in quattro indirizzi principali.
    Il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo Artistico e il Liceo Linguistico.
    Una larga parte degli insegnamenti sara’ comune nei primi anni e vedra’ poi il differenziarsi degli insegnamenti in base all’indirizzo preso dall’alunno per il suo programma di studi.

    Gli insegnamenti impartiti in ciascuno degli indirizzi potranno variare anche a seconda delle materie scelte dal singolo studente.

    Il programma propedeutico alle Lingue sara’ limitato nel caso dei due Istituti alla sola lingua inglese, a meno di espressa decisione contraria dell’alunno.

    Orario didattico del Ginnasio
    Materie Comuni
    30 ore su 40

    Lingua Italiana
    5 Ore
    Storia e Filosofia
    3 Ore
    Geografia – GeoEconomia
    2 Ore
    Lingua Latina
    2 Ore
    Lingua Inglese
    4 Ore
    Lingua Comunitaria (1 tra Francese, Castigliano, Tedesco)
    4 Ore
    Matematica
    4 Ore
    Chimica e Fisica
    2 Ore
    Biologia
    2 Ore
    Educazione Fisica
    2 Ore
    Educazione Artistica e Musicale
    2 Ore
    Educazione Religiosa
    1 Ora

    Materie Di Indirizzo
    Obbligatorie
    Gli alunni dovranno scegliere almeno tre materie da questo elenco sino a completare il previsto orario.
    Lingua Greca Antica
    3 Ore
    Letterature Antiche Comparate – Nozioni
    2 Ore
    Letterature Moderne Europee Comparate – Nozioni
    2 Ore
    Terza Lingua Comunitaria (con le stesse precedenti scelte)
    2 Ore
    Storia della Scienza
    2 Ore
    Informatica – Teoria
    2 Ore
    Informatica – Laboratorio
    2 Ore
    Grafica e Tecnica Pittorica e Scultorea – Teorica
    2 Ore
    Grafica e Tecnica Pittorica e Scultorea – Pratica
    2 Ore
    Storia e Teoria della Musica
    3 Ore
    Saranno inoltre attivate almeno altre quattro materie facoltative per garantire nozioni approfondite nei vari indirizzi di studio.

    Al Termine del Ginnasio gli Alunni dovranno sostenere un esame interno per stabilire le loro attitudini al proseguimento del percorso di studi e l’indirizzo da prendere.
    Tale Esame sara’ articolato in tre prove scritte e tante prove orali quante le materie previste dal piano di studi nazionale e da quello individuale.

    IV
    GLI ISTITUTI
    Assolutamente equivalenti ai licei sul piano didattico e destinati a formare studenti con maggiore inclinazione alle professioni con applicazioni pratiche, essi si articoleranno nello stesso modo, con un Biennio di Indirizzo che avra’ materie comuni stabilite dal Ministero e Materie di Indirizzo differenziate sulla base delle necessita’ didattiche.

    Gli Istituti saranno suddivisi come segue:
    Istituto Tecnico Commerciale – Fiscale
    (la Vecchia Ragionieria in tutti i suoi indirizzi anche sperimentali)
    Istituto Tecnico Industriale (i vecchi ITI e ITIS)
    Istituto Tecnico per il Turismo e le Attivita’ Sociali
    Istituto Tecnico Nautico e Aeronautico
    Istituto Tecnico per Geometri
    Istituto Tecnico Agrario
    Come si vede, sei indirizzi di base, che si articoleranno poi in differenti percorsi didattici a seconda delle necessita’ e delle inclinazioni dello studente.

    Nel Biennio Orientativo le Materie Comuni saranno, per complessive 20 ore, le Seguenti:
    Lingua Italiana
    5 Ore
    Lingua Inglese
    3 Ore
    Matematica e Geometria
    4 Ore
    Diritto
    4 Ore
    Informatica
    4 Ore
    Tutte le altre materie saranno decise dal piano di orientamento verso la soluzione di studio e lavorativa che lo studente preferira’ adottare.

    Come si vede si lascia maggiore liberta’ di orientamento negli istituti tecnici e commerciali, essendo la varieta’ delle opzioni possibili maggiore.

    ARTICOLO QUINTO
    IL SECONDO CICLO

    Il Secondo Ciclo delle Scuole Medie Superiori sara’ articolato secondo lo stesso modello tripartito, suddiviso in piu’ indirizzi all’interno di ogni singola branca di insegnamento.
    Prima Branca, a completamento del corso di studi ginnasiale:

    Licei
    Avranno un corso di studi triennale e continueranno ad avere al loro interno il Corso Propedeutico alle Lingue e ad avere un orario di studio piu’ lungo di cinque ore la settimana per fare fronte a questo fatto.
    I licei linguistici accentueranno l'utilizzo di strumenti pratici per affinare le capacita' di discussione e dialogo dello studente nelle lingue prescelte.

    III
    Tutti gli istituti devono prevedere periodi (temporanei e non suoperiori a tre mesi complessivi per i licei e a quattro per gli istituti tecnici) di tirocinio formativo scuola lavoro per gli studenti presso aziende, botteghe artigianali o enti pubblici locali o nazionali convenzionate con le scuole medie superiori in modo da avvicinarli al mondo del lavoro fornendogli una prima esperienza.
    Al termine del tirocinio formativo lo studente redigerà una relazione della sua esperienza per la scuola.

    IV
    Le imprese gli artigiani e le varie pubbliche amministrazioni locali e nazionali stipulano direttamente con le singole scuole medie superiori convenzioni per disciplinare e regolare lo svolgimento del tirocinio degli studenti.

    V
    I tirocinanti verranno retribuiti con il 30% della retribuzione garantita in base alla paga minima dei lavoratori del settore lavorativo a cui il tirocinio sara' indirizzato.

    I tirocinanti dovranno aver superato tutti i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori adulti del settore ove fossero richiesti.

    Le coperture INAIL anti-infortuni saranno quelle garantite ai lavoratori del comparto.

    Gli emolumenti versati dalle aziende che forniranno i luoghi di lavoro (inserite in apposite liste di controllo nazionale e monitorate periodicamente per evitare truffe alla P.A.) verranno conteggiati come sostituto di imposta nella misura del 50%

    ARTICOLI ACCESSORI

    PROGRAMMA PROPEDEUTICO LINGUISTICO NAZIONALE

    I
    Il programma propedeutico alle lingue verra’ attivato nelle Scuole Medie Inferiori e proseguito su base volontaria dallo stuedente che voglia formarsi nello studio delle lingue e apprendere una terza lingua straniera.
    Tale lingua potra’ essere una delle quattro previste nel programma standard comunitario (Inglese, Francese, Tedesco e Castigliano) o appartenere ad un pannello di quattro europee (Russo, Polacco, Ungherese, una delle lingue scandinave) e altrettante non europee (Turco Mandarino, Hindi e Arabo)

    In corrispondenza con tale decisione si avvieranno corsi di assunzione e riqualificazione dei professori per rendere possibile concretizzare un insegnamento di questo tipo.
    Rifiutare di partecipare ai corsi comportera’ penalizzazioni nella carriera e nello stipendio per i docenti, e potrebbe culminare nel licenziamento.

    ARTICOLI ESECUTIVI
    CREAZIONE DEL FONDO PER L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE
    I
    Con le Risorse sottratte alle Spese Militari, nella misura del trenta per cento del totale di esse, saranno finanziati i programmi accessori per l’Istruzione e l’Educazione.

    A disposizione del Fondo Per l’Educazione e l’Istruzione costituito a questo scopo sono posti quindi euro Un Miliardo e Cinquecento Milioni.
    Di questa somma un terzo sara’ destinato ad attivita’ a sostegno dei meritevoli e dei non abbienti a carattere stabile, un terzo al recupero e alla costruzione di nuovi edifici scolastici nel paese e al controllo delle strutture gia’ esistenti, il restante terzo andra’ in un apposito fondo di investimento maturante interessi a disposizione del Ministero, posto sotto il diretto controllo di una apposita agenzia.

    DISCIPLINA DELLE BORSE DI STUDIO

    BORSE DI STUDIO ORDINARIE
    Il Fondo, rendera’ agevole l’accesso all’istruzione per i capaci e i meritevoli.
    Sara’ garantita l’istruzione elementare a tutti tramite l’acquisto dei libri di testo tramite procedura diretta per i meno abbienti e la prassi del comodato d’uso per gli altri.

    BORSE DI STUDIO A COPERTURA TOTALE
    Saranno concesse borse di studio a completa copertura delle spese da sostenere per i giovani non in possesso del reddito necessario a mantenersi e fare fronte alle spese per l’istruzione, a partire dalle scuole medie superiori.

    A fianco delle borse di studio totali saranno fornite borse di studio di tipo
    parziale, atte a sostenere le famiglie nelle spese di alloggio e di studio dei figli.

    Gli importi necessari saranno ottenuti tramite l’utilizzo delle somme accantonate con i risparmi fatti sulle spese militari ordinarie.
    Gli importi iscritti a bilancio per il trasferimento alle spese per l’istruzione assommano a 500 milioni di Euro per il prossimo anno fiscale.
    Una ulteriore somma verra’ destinata dallo stesso risparmio alle spese di recupero delle strutture esistenti e ove possibile di nuove costruzioni in ambito scolastico.

    Costituzione di Team Sportivi e Ludici

    Sara’ data facolta’ (e concessi finanziamenti) alle scuole di ogni ordine e grado di costituire team sportivi dilettantistici e squadre per giochi didattici, sul modello degli scacchi e della dama.

    Tali teams potranno affrontarsi in competizioni locali e regionali, e una volta costituito un circuito solidamente strutturato, in un vero e proprio campionato a squadre, che avra’ premiazioni ed incentivi di carattere nazionale, culminanti in un torneo quadriennale da tenersi tra le squadre migliori nella capitale.

    Sara’ possibile, previa autorizzazione del competente ministero, offrire incentivi e borse di studio agli atleti meritevoli, a carattere privato o pubblico, che non dovranno superare i 1000 euro di controvalore.

    Articolo Integrativo II
    Forme di Sgravio Fiscale Concesse Alle Famiglie Per l’Istruzione dei Giovani
    Ogni spesa effettuata dalle famiglie per sostenere la scolarizzazione e l’educazione dei propri figli verra’ conteggiata come sgravio fiscale nella sua interezza, a patto che essa venga destinata ad istituti riconosciuti dallo stato non importa se pubblici o privati.

    Ad imitazione delle tradizioni vigenti in molte parti d’Europa e del NordAmerica, ogni tipo di donazione privata, non importa se effettuata a titolo personale o aziendale, diretta a pubblici istituti, verra’ parimenti conteggiata a titolo di sgravio fiscale pari al 120% della spesa, se essa superera’ il milione di euro complessivi, pari al 100% al di sotto di tale soglia.

    ARTICOLI ACCESSORI

    PROGRAMMA PROPEDEUTICO LINGUISTICO NAZIONALE

    I
    Il programma propedeutico alle lingue verra’ attivato nelle Scuole Medie Inferiori e proseguito su base volontaria dallo stuedente che voglia formarsi nello studio delle lingue e apprendere una terza lingua straniera.
    Tale lingua potra’ essere una delle quattro previste nel programma standard comunitario (Inglese, Francese, Tedesco e Castigliano) o appartenere ad un pannello di quattro europee (Russo, Polacco, Ungherese, una delle lingue scandinave) e altrettante non europee (Turco Mandarino, Hindi e Arabo)

    In corrispondenza con tale decisione si avvieranno corsi di assunzione e riqualificazione dei professori per rendere possibile concretizzare un insegnamento di questo tipo.
    Rifiutare di partecipare ai corsi comportera’ penalizzazioni nella carriera e nello stipendio per i docenti, e potrebbe culminare nel licenziamento.

    ARTICOLI ESECUTIVI
    CREAZIONE DEL FONDO PER L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE
    I
    Con le Risorse sottratte alle Spese Militari, nella misura del trenta per cento del totale di esse, saranno finanziati i programmi accessori per l’Istruzione e l’Educazione.

    A disposizione del Fondo Per l’Educazione e l’Istruzione costituito a questo scopo sono posti quindi euro Un Miliardo e Cinquecento Milioni.
    Di questa somma un terzo sara’ destinato ad attivita’ a sostegno dei meritevoli e dei non abbienti a carattere stabile, un terzo al recupero e alla costruzione di nuovi edifici scolastici nel paese e al controllo delle strutture gia’ esistenti, il restante terzo andra’ in un apposito fondo di investimento maturante interessi a disposizione del Ministero, posto sotto il diretto controllo di una apposita agenzia.

    DISCIPLINA DELLE BORSE DI STUDIO

    BORSE DI STUDIO ORDINARIE
    Il Fondo, rendera’ agevole l’accesso all’istruzione per i capaci e i meritevoli.
    Sara’ garantita l’istruzione elementare a tutti tramite l’acquisto dei libri di testo tramite procedura diretta per i meno abbienti e la prassi del comodato d’uso per gli altri.

    BORSE DI STUDIO A COPERTURA TOTALE
    Saranno concesse borse di studio a completa copertura delle spese da sostenere per i giovani non in possesso del reddito necessario a mantenersi e fare fronte alle spese per l’istruzione, a partire dalle scuole medie superiori.

    A fianco delle borse di studio totali saranno fornite borse di studio di tipo
    parziale, atte a sostenere le famiglie nelle spese di alloggio e di studio dei figli.

    Gli importi necessari saranno ottenuti tramite l’utilizzo delle somme accantonate con i risparmi fatti sulle spese militari ordinarie.
    Gli importi iscritti a bilancio per il trasferimento alle spese per l’istruzione assommano a 500 milioni di Euro per il prossimo anno fiscale.
    Una ulteriore somma verra’ destinata dallo stesso risparmio alle spese di recupero delle strutture esistenti e ove possibile di nuove costruzioni in ambito scolastico.

    Costituzione di Team Sportivi e Ludici

    Sara’ data facolta’ (e concessi finanziamenti) alle scuole di ogni ordine e grado di costituire team sportivi dilettantistici e squadre per giochi didattici, sul modello degli scacchi e della dama.

    Tali teams potranno affrontarsi in competizioni locali e regionali, e una volta costituito un circuito solidamente strutturato, in un vero e proprio campionato a squadre, che avra’ premiazioni ed incentivi di carattere nazionale, culminanti in un torneo quadriennale da tenersi tra le squadre migliori nella capitale.

    Sara’ possibile, previa autorizzazione del competente ministero, offrire incentivi e borse di studio agli atleti meritevoli, a carattere privato o pubblico, che non dovranno superare i 1000 euro di controvalore.

    Articolo Integrativo II
    Forme di Sgravio Fiscale Concesse Alle Famiglie Per l’Istruzione dei Giovani
    Ogni spesa effettuata dalle famiglie per sostenere la scolarizzazione e l’educazione dei propri figli verra’ conteggiata come sgravio fiscale nella sua interezza, a patto che essa venga destinata ad istituti riconosciuti dallo stato non importa se pubblici o privati.

    Ad imitazione delle tradizioni vigenti in molte parti d’Europa e del NordAmerica, ogni tipo di donazione privata, non importa se effettuata a titolo personale o aziendale, diretta a pubblici istituti, verra’ parimenti conteggiata a titolo di sgravio fiscale pari al 120% della spesa, se essa superera’ il milione di euro complessivi, pari al 100% al di sotto di tale soglia.

    Il Presidente di PIR promulga,

    Manfr
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    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  6. #16
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 03-05-12 da vice presidente C@scista
    La LEGGE UNICA SULLE QUESTIONI SANITARIE è modificata dall'emendamento Olivo nelle seguenti modalità:


    LEGGE UNICA SULLE QUESTIONI SANITARIE


    ARTICOLO PRIMO

    Della Forma e Struttura del Sistema Sanitario

    Comma 1
    Il finanziamento della sanità rimane prevalentemente pubblico.

    Comma 2 Unies
    Sono abrogati entro quattro anni dall'approvazione della presente legge i finanziamenti pubblici alle cliniche private.

    Comma 2 Bis
    I fondi ottenuti dal risparmio derivato dall'applicazione del comma precedente saranno assegnati al pubblico per subentrare nell'erogazione dei servizi sanitari che altrimenti non sarebbe in grado di fornire, in precedenza erogati al pubblico da strutture private convenzionate.

    Comma 3
    Il Parlamento si assumerà l'impegno di tutelare il principio che stabilisce la natura universale della sanità pubblica. La legge vigente prevede il divieto alla discussione o alla messa in votazione di leggi o regolamenti contrari al principio stesso.

    ARTICOLO SECONDO

    Comma 1
    Ogni regione dovrà articolare le proprie ASL in numero pari alle province di cui si componeva prima della soppressione delle stesse. In tal modo sarà possibile dare una chiara definizione all’articolazione delle strutture amministrative periferiche della Regione stessa, in campo sanitario. Qualora fossero presenti più ASL per provincia è compito delle regioni valutare il numero necessario.

    Comma 2
    Viene fatto assoluto divieto di creare nuove ASL un numero di ASL superiore a tale limite, eccedenti il numero stabilito nel comma precedente.

    Comma Terzo Unies
    Al SSN farà capo una regia per l'approvvigionamento dei farmaci e dei presidi ospedalieri, con struttura decentrata a livello regionale. Tale organizzazione verrà sottoposta ad un controllo annuale dei rendiconti e delle spese.

    Comma Terzo Bis
    Nel quadro della riorganizzazione delle direzioni amministrative, viene istituito l'archivio globale delle prenotazioni online, organizzato su base regionale.
    Sarà possibile tramite l'apposito sito prenotarsi gratuitamente per qualsiasi tipo di visita.

    Comma Terzo Ter
    Si invitano le regioni a consentire, avviare e finanziare progetti pilota tesi a sostenere nuove terapie sanitarie, sul modello adottato dalle Regioni Toscana e Puglia.

    Comma Terzo Quater
    Nella categoria delle nuove terapie rientra l'uso sanitario della cannabis, per la quale dovrà essere steso un apposito regolamento di somministrazione con adeguata sorveglianza e certificazione.

    ARTICOLO QUARTO - Norme in Materia di Razionalizzazione e Semplificazione delle Strutture Ospedaliere

    Comma 1
    Si innalza a 50mila persone il bacino di utenza minimo delle strutture ospedaliere, è demandato alle regioni individuare eventuali eccezioni, che dovranno essere appositamente autorizzate dal ministero della sanità. Le strutture destinate alla chiusura potranno riconvertirsi in cliniche private o case di riposo.

    Comma Secondo
    È previsto un sistema di incentivi al personale per diminuire i tempi delle liste di attesa. Le regioni definiscono un sistema di premi e penalità da attribuire al personale responsabile delle ASL in caso di miglioramento o peggioramento dei tempi, in misura non inferiore al 2% della retribuzione annua netta.

    Comma Terzo
    Nel quadro delle misure tese a razionalizzare e snellire le procedure di approvvigionamento delle strutture sanitarie pubbliche, viene fatto obbligo alle stesse di utilizzare i farmaci generici.


    Disposizioni Transitorie

    I
    È demandata alle regioni di concerto con le ASL la definizione delle procedure di transizione in caso di chiusura di struttura ospedaliera per insufficienza del bacino di utenza.

    II
    Comma 1
    In conseguenza della legge presentata, tutte le convenzioni e gli accordi presi con strutture private convenzionate, senza differenze specifiche riguardanti la loro ubicazione in regioni a statuto speciale,vengono a trovarsi decadute per rescissione entro il tempo massimo di quattro anni dalla firma della legge.
    Comma 2
    Le eventuali strutture private convenzionate verranno sottoposte agli stessi controlli imposti a quelle inserite nel nuovo Sistema Sanitario Pubblico.


    Il Vicepresidente di PIR promulga

    C@scista
    Legge approvata in data 03-05-12 da vice presidente C@scista
    Legge SteCompagno - Cabraizinho - Gdem88 - Cavaliere Nero sulle Unioni Civili

    Art.1
    Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al presente articolo sono definiti “conviventi”.

    Art.2
    In ogni comune è imposto l’obbligo di istituire il Registro delle Unioni civili.
    Mediante l'iscrizione allo stesso i conviventi divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.

    Art.3
    Con l'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili, i conviventi contraggono i seguenti diritti e doveri:
    - impegno a condurre una vita in comune e sostenersi reciprocamente in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo;
    - facoltà di assistere il proprio partner in ospedale e poter partecipare alle decisioni in materia di salute e per il caso di morte fatte salve le disposizioni di legge in materia e l'autonomia individuale;
    - possibilità per il cittadino extracomunitario che non ha un autonomo diritto di soggiorno, convivente con un cittadino italiano e comunitario, di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza;
    - possibilità di scegliere un cognome comune;
    - diritto al recepimento della pensione di reversibilità;
    - sul piano contributivo ed assistenziale sono estesi diritti e doveri del matrimonio;
    - estensione dei diritti successori del matrimonio al convivente superstite;
    - obbligo di soddisfare i debiti contratti in comune.

    Art.4
    I figli nati da coppie conviventi vengono equiparati in diritti e tutele ai figli avuti da coppie sposate, divenendo dunque soggetti alle stesse norme per quanto riguarda il diritto di famiglia, l'affidamento, i diritti patrimoniali ed ereditari. Non è consentita l'adozione da parte delle coppie conviventi.

    Art.5
    Chiunque al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge chiede l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione o dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è perseguibile penalmente. La falsa dichiarazione produce la nullità degli atti conseguenti.

    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    Legge approvata in data 05-05-12 da vice presidente C@scista
    Legge sul finanziamento della sanità presentata dal Sen. Olivo

    Presentazione
    Si propongono questi interventi per contrastare le inefficienze nel settore sanitario.

    Proposte

    Art. 1
    È fatto divieto di utilizzare fondi del Fondo per le Aree Sottoutilizzate per ripianare i deficit sanitari degli enti locali.
    Art. 2
    Il ministero della salute elabora indicatori di qualità, efficienza e appropriatezza del servizio definiti a livello regionale, di azienda sanitaria e di singolo ospedale. È fatto obbligo ad ogni livello degli enti pubblici sanitari di implementarli nelle attività di gestione e adottarli per commisurare la spesa.

    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    Legge approvata in data 26-05-12 da vice presidente C@scista
    La Legge Laico sulla giustizia è modificata dall'emendamento Newborn Bis nelle seguenti modalità:

    Legge Laico sulla Giustizia


    In Italia urge una riforma della giurisdizione che la renda competitiva con quelle degli altri paesi europei. La riforma dovrà prescidere da lotte politiche e ispirazioni vendicative che nulla hanno a che vedere con il diritto e la sua corretta applicazione. Certamente deve essere accorciata la durata complessiva del processo civile , base per una competitività economica seria, e aumentata la certezza della pena soprattutto per chi mira a raggiungere una prescrizione sempre troppo vicina che costringe il Pubblico ministero a non accertare al meglio le responsabilità.

    Per questi motivi proponiamo:

    GIURISDIZIONE CIVILE


    1) Completamento delle riforme del processo civile puntando principalmente sulla riduzione dei tempi e su un maggior numero di riti speciali accelerati rispetto all'ordinario, il piano straordinario di smaltimento degli arretrati, anche attraverso giudici onorari, e il ricorso alla mediazione civile.

    2)Informatizzazione completa del sistema di notifiche alle parti e sperimentazione del processo online per cause con valore inferiore a 10mila Euro.

    3)Inserimento del principio nel proceso civile della libera transazione tra le parti permettendo ad avvocati e magistrati di parlarsi anche privatamente non solo in fase preliminare del processo ma in qualsiasi fase con la possibilità di chiudere immediatamente il processo in caso di accordo.

    4)Le sentenze di ogni grado dovranno statuire, oltre che sull'oggett, se c'è stata lite temeraria da parte di uno dei contendenti.In caso affermativo condanna al pagamento , immediatamente esecutivo, del danno ingiusto causato.

    GIURISDIZIONE PENALE

    1)Triplicamento dei tempi di prescrizione nella materia penale , soprattutto nei reati contro la PA. Abrogazione contestuale della legge Ex-Cirielli sull'accorciamento dei tempi della prescrizione.

    2)Punizione delle evasioni fiscali da 10mila euro in su con sanzioni anche penali.
    Abolizione della depenalizzazione del falso in bilancio con sanzioni raddoppiate.

    3)Aumento dei riti speciali per reati bagatellari e limitazione al ricorso per cassazione con caparra da versare in caso di ricorso e perdita della stessa in caso di ricorso respinto.

    5)Ampliamento degli edifici carcerari per evitare che i detenuti condannati definitivamente siano insieme agli indagati/imputati in custodia cautelare.

    6)Interdizione perpetua dai pubblici uffici ai condannati in II° grado per reati contro la PA, anche se assolti in cassazione. Stessa pena accessoria per i prescritti o beneficiari di indulto.

    7) Limitazione della divulgazione pubblica delle intercettazioni e sanzioni per chi non rispetta la riservatezza degli atti durante le indagini preliminari.

    8)Applicazione totale del principio di parità delle parti. Eguale possibilità di impugnazione della sentenza di primo grado da parte di PM e imputato.


    ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

    1)Possibilità di passaggio da funzioni giudicanti a requirenti, o viceversa, consentito solo 1 volta nell'arco della carriera al massimo entro 5 anni dall'assunzione nell'ordine dei magistrati.

    2)Eliminazione dei limiti al risarcimento per diniego di giustizia e resposabilità dei magistrati.



    MISURE AGGIUNTIVE

    Articolo 1
    Sono regolamentati gli scatti di carriera e le sanzioni disciplinari della magistatura in funzione dell'efficienza di ciascun magistrato nella conduzione e nella durata dei processi da loro condotti.
    I giudici che in piu di tre processi hanno impiegato piu di 4 anni nel primo grado o nel secondo grado di giudizio o in Cassazione perdono il diritto all'aumento dello stipendio per almeno 5 anni e non possono ottenere nessuno promozione nella carriera per almeno 5 anni
    Articolo 2
    I magistratri che hanno presieduto processi civili o penali la cui durata è piu breve della media nazionale dei processi hanno diritto ad un aumento del 10% dello stipendio
    Articolo 3
    E' prevista la responsabilità civile diretta dei giudici verso chi ha dovuto subire l'ingiusta carcerazione ed è stato successivamente assolto con sentenza definitiva se risultano gravi errori ed abusi nella conduzione del processo da parte del magistrato
    Articolo 4
    Sono previsti finanziamenti adeguati nei mezzi e nel personale per assicuare tempi della giustizia compatibili con quelli delle altre democrazie occidentali, snellimento e informatizzazione delle procedure.
    Articolo 5
    La motivazione della sentenza deve obbligatoriamente essere contestuale alla decisione.
    Articolo 6
    Nelle cause civili prima del processo è obbligatorio il ricorso al tentativo di conciliazione tra le parti ,conciliazione che puo' essere sia giudiziale (adopera dello stesso magistrato) che extragiudiziale ad opera di un tentativo di mediazione di appositi mediatori extragiudiziali iscritti ad un albo.
    Articolo 7
    E' vietato il ricorso in Cassazione in caso di patteggiamento nei processi penali mentre l' impugnazione del difensore e dell'accusatore deve avvenire entro il limite di 30 giorni

    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    Legge approvata in data 26-05-12 da vice presidente C@scista
    Legge Juv sul Diritto della navigazione

    ART. 1 PIR recepisce ed inserisce nel proprio ordinamento le convenzioni marittime internazionali emanate nel tempo dall'International Marittime Organization (IMO) e dall'Unione Europea. Tutte le future leggi e regolamenti statali si conformano ad esso.

    ART. 2 PIR tramite rappresentanti nominati dal ministero della Marina Mercantile, o da chi ha la deleghe analoghe, aderisce all'International Marittime Organization (IMO).

    ART. 3 PIR fa proprio nel suo ordinamento, gli articoli del codice dalla navigazione dello Stato Italiano.

    ART. 4 Il controllo del rispetto dei regolamenti marittimi a bordo dei navigli, può essere effettuato:
    - dalle autorità di polizia giudiziaria delegate alla giurisdizione marittima con i cosidetti controlli di bandiera effettuati
    - dagli ispettori del Registro Marittimo di Certificazione a cui l'armatore del naviglio si rivolge per ottenere l'obbligatoria certificazione di classe.



    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
    C@scista
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  7. #17
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 13-06-12 da vice presidente C@scista
    Disegno di legge Gdem88 per il contrasto di discriminazioni e violenze su base sessuale e di genere

    Art. 1
    (Introduzione – finalità del DDL)
    In un momento storico pieno di paure verso il diverso, di sua ghettizzazione e discriminazione, è importante che le istituzioni prendano una posizione chiara e netta contro ogni tipo di discriminazione, contro ogni atto che tenti di trattare il “diverso” come cittadino di serie B. In questa situazione difficile, la condizione sociale dei cittadini LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender ), così come quella delle donne, risulta particolarmente preoccupante, visti i numerosi casi di violenze e atti discriminatori a loro danno che ne impediscono la piena realizzazione come persone, danneggiandone la dignità e i diritti di cittadinanza. Conscio di questa situazione, Il Senato di Pir vuole garantire, attraverso questa legge, che tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e siano eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, preferenze sessuali, di condizioni personali e sociali.
    Proponendosi di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana, il Senato decide di agire per contrastare queste discriminazioni con delle aggravanti di pena per reati fondati su discriminazione sessuale.

    Art. 2
    (Circostanza aggravante di discriminazione sessuale )

    1. La pena comminabile dalla magistratura secondo le disposizioni vigenti per crimini contro la vita, l’incolumità individuale, l’onore è aggravata per una misura di 1/4 della pena complessiva quando i suddetti crimini sono commessi in ragione dell’orientamento sessuale e/o dell'identità di genere della persona offesa, questo in ragione di un crimine fondato su basi discriminatorie, che aggiunge dunque gravità all’atto già illegale commesso.
    L'aggravante di pena indicata nei commi precedenti e prevista in ragione di un crimine fondato su basi discriminatorie può essere applicata solo nel caso in cui queste basi siano provate al di là di ogni legittimo dubbio con prove oggettive che non si limitino a provare il semplice fatto oggettivo del crimine commesso.
    Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

    2. La pena comminabile dalla magistratura secondo le disposizioni vigenti per crimini contro la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, l’inviolabilità del domicilio è aggravata per una misura di 1/4 della pena complessiva quando tali crimini sono commessi in ragione dell’orientamento sessuale e/o dell'identità di genere della persona offesa.
    L'aggravante di pena indicata nel primo comma e prevista in ragione di un crimine fondato su basi discriminatorie può essere applicata solo nel caso in cui queste basi siano provate al di là di ogni legittimo dubbio con prove oggettive che non si limitino a provare il semplice fatto oggettivo del crimine commesso.

    Le circostanze attenuanti, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.


    Art. 3
    (Lavoro di pubblica utilità)

    1. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli precedenti, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di lottare contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    Legge approvata in data 13-06-12 da vice presidente C@scista
    Disegno di Legge Cavaliere Nero - Cabraizinho - SteCompagno - Gdem88 sul Matrimonio Civile

    Art.1
    La Legge Supermario n. 17 del Senato (Riforma del Matrimonio Civile) è abrogata


    Art. 2
    Le persone dello stesso sesso possono accedere all'istituto del matrimonio civile con gli stessi diritti e doveri delle persone di sesso diverso.


    Art. 3
    Le norme civili, penali, amministrative, processuali e fiscali che riguardano il matrimonio civile - ivi compreso l'accesso all'istituto dell'adozione e dell'affidamento - come pure quelle sulla sua celebrazione, scioglimento nonché i rapporti fra le parti contraenti e le loro vicende, anche in materia di successione, si applicano indistintamente al matrimonio civile contratto da due persone di sesso uguale o diverso, senza discriminazione.


    Gli articoli 3 e 6 sono stati aboliti dagli esiti del referendum abrogativo del 26 - 29 aprile 2013
    Art.4
    Con il matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
    Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
    Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.


    Art.5
    I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
    A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.


    Art.6
    Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.


    Gli articoli 3 e 6 sono stati aboliti dagli esiti del referendum abrogativo del 26 - 29 aprile 2013
    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    Legge approvata in data 29-09-12 da presidente Occidentale
    D.d.l. Olivo sulla regolazione del settore finanziario



    Presentazione
    Data la natura globalizzata dell'industria finanziaria la presente proposta di legge consiste in raccomandazioni da adottarsi in sede comunitaria e internazionale, essendo la singola iniziativa nazionale inefficace e contraria ai principi del mercato unico.

    Nel primo articolo sono recepite le fonti normative del diritto del mercato finanziario: intermediari, mercati e altro.

    Nel secondo articolo è tratteggiato un nuovo sistema di regolazione. Dal terzo al quinto articolo sono proposte regolazioni prudenziali a livello micro, per quanto riguarda vincoli di capitale, incentivi per i management e regole di trasparenza.

    Art. 1
    Sono recepite
    i. Le direttive comunitarie 1985/611, 1988/220, 1989/592, 1993/22, 1995/26, 2000/31, 2000/64, 2001/34, 2001/65, 2001/107, 2001/108, 2002/47, 2002/87, 2002/65, 2001/107, 2003/6, 2003/71, 2003/124, 2003/125, 2004/25, 2004/39, 2004/72, 2004/109, 2005/1, 2006/31, 2006/73, 2007/14, 2007/36;
    ii. I regolamenti comunitari 2273/2003, 2006/2004, 1287/2006;
    iii. Il d. lgs. 50/1998
    iv. I d.m. del ministero dell'economia e delle finanze 329/1997, 485/1997, 468/1998, 470/1998, 219/1999, 472/1999, 228/1999, 139/1999, 143/2000;
    v. I provvedimenti della banca d'Italia 04/06/2000, 08/09/2000, 18/07/2001, 31/12/2001, 22/10/2002;
    vi. Le deliberazioni della Consob 11522/1998, 11768/1998, 12191/1999, 12636/2000, 14035/2003, 15951/2007.

    Art. 2
    Si raccomanda un percorso verso la creazione di un sistema europeo di autorità di vigilanza finanziaria, costruito a partire dalle reti di autorità di regolazione esistenti, basato su un approccio di regolamentazione per obiettivi: un'autorità europea per le banche e le assicurazioni, con il compito di vigilanza prudenziale sulle grandi istituzioni transnazionali, e un'autorità europea su titoli e obbligazioni, con il compito di garantire la protezione degli investitori. La BCE avrebbe il compito di garantire la vigilanza prudenziale a livello macro, controllando l'accumulazione di debiti eccessivi e l'inflazione nei prezzi delle attività, con mandato ad agire per bloccare eventuali trend destabilizzanti.

    Art. 3
    i. Si raccomanda di abbandonare le regole di Basilea II per l'industria bancaria, per sostituirle con un'aliquota fissa calcolata sul totale delle attività, senza eccezione. Il livello massimo di leva finanziaria non dovrebbe superare un tetto di dieci. Inoltre, si dovrebbero imporre vincoli più restrittivi sulle attività di rischio che non appartengono alla normale attività bancaria e, se possibile, sui livelli in eccesso.
    ii. Si dispone la non pignorabilità degli strumenti di lavoro.

    Art. 4
    i. Si raccomanda di incoraggiare il pagamento delle parti variabili collegate al risultato della retribuzione dei ruoli manageriali nell'industria finanziaria in azioni. Si raccomanda il pagamento sotto forma di sconto sul prezzo di mercato delle azioni e solo dopo il materializzarsi di risultati positivi nel medio termine. Si raccomanda che la vendita delle azioni così ottenute sia condizionata a periodi di investimento minimi nell'ordine di 5 anni.
    ii. Si raccomanda di incoraggiare cambiamenti organizzativi nell'industria finanziaria, rendendo il controllo e il risk management pienamente indipendenti dai centri di profitto e direttamente responsabili presso il collegio sindacale e il consiglio di amministrazione.
    iii. Si raccomanda l'introduzione di disincentivi regolatori tesi a ridurre la dimensione e la complessità dei conglomerati finanziari con sussidiarie e affiliate a livello transnazionale e a garantire una separazione tra funzioni finanziarie e funzioni commerciali.

    Art. 5
    i. Si raccomanda di introdurre disincentivi appropriati sui prodotti otc in portafoglio alle banche, e di richiedere una piena divulgazione delle posizioni otc.
    ii. Si raccomanda l'eliminazione dei privilegi regolatori delle agenzie di rating.

    Art. 6
    i. Si raccomanda di incoraggiare la discussione, al livello intergovernativo più elevato, di una normativa internazionale sulla tassazione delle transazioni finanziarie.
    ii. Si raccomanda di incoraggiare la conclusione a livello di UE di un accordo sul rientro dei capitali dai paradisi fiscali.

    Emendamento al Disegno di Legge Olivo sulla regolazione del settore finanziario Manfr n. 1

    Al disegno di legge viene aggiunto l'articolo seguente così formulato:

    "Art. [segue numerazione]:
    Si favorisce, tramite forme adeguate di incentivazione fiscale e, in caso di elevata sofferenza sul mercato, anche iniziative di prestito forzoso, la riacquisizione di una quota consistente del nostro debito pubblico da parte di investitori privati o istituzionali italiani."

    Emendamento al Disegno di Legge Olivo sulla regolazione del settore finanziario Manfr n. 2

    Al disegno di legge viene aggiunto l'articolo seguente così formulato:

    "Art. [segue numerazione]:
    La proprietà del 50%+1 delle quote azionarie della Banca d'Italia viene trasferita allo Stato italiano, mantenendo invariato il resto dello Statuto e salvaguardandone l'autonomia d'azione."

    Il Presidente di PIR promulga.
    Legge approvata in data 29-09-12 da vice presidente C@scista
    Disegno di legge Gdem88 su "ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI e DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L’INFORMAZIONE"

    Finalità del DDL

    In un mondo come quello del XXI secolo dove la tecnologia ed internet sono ormai diventate parti fondamentali della vita di ciascuno, è il momento che anche la politica usi questi importanti strumenti per reinventarsi e trovare nuovi strumenti di trasparenza. La Rete può essere, se ben usata, il lievito di una nuova Democrazia del XXI secolo che forgi un nuovo rapporto tra elettori ed eletti, non rifugiandosi in una aleatoria Democrazia Diretta ma rinnovando profondamente la Democrazia Rappresentativa. Con questo scopo ultimo in mente, si propongono queste disposizioni su Anagrafe Pubblica degli eletti, trasparenza e informazione, affinchè la politica possa diventare la "casa di vetro" che tutti gli elettori giustamente si aspettano, non luogo di sotterfugi, arricchimenti più o meno leciti e affari sottobanco ma esercizio costante di responsabilità, coerenza ed onestà.

    Art. 1

    Adempimenti per gli Enti Locali

    1. Al fine di agevolare il diritto di accesso all’informazione dei cittadini, i Consigli regionali e comunali e le Giunte regionali e comunali rendono disponibili sui rispettivi siti web istituzionali, entro sei mesi dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni:

    a) per ciascun eletto al Consiglio regionale e comunale, per il Presidente della Regione e il Sindaco, per ciascun componente delle Giunte comunali e regionali:
    1) nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
    2) incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
    3) ruolo svolto in Consiglio (presidente, vicepresidente o consigliere
    segretario del Consiglio o di commissione, capogruppo, assessore, presidente o
    membro di consulte, comitati ed enti nominati dal Consiglio regionale);
    4) gettoni di presenza percepiti, a qualsiasi titolo, dall’Ente;
    5) dichiarazione dei redditi relativi all’anno
    precedente l’assunzione dell’incarico, agli anni in cui ricopre l’incarico ed all’anno
    successivo;
    6) i redditi derivanti da attività istituzionali
    7) atti presentati, con relativo iter fino alla loro approvazione (progetti di legge,
    emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, ordini del giorno,
    interpellanze ed interrogazioni);
    8) quadro delle presenze ai lavori della Giunta, del Consiglio, delle commissioni ed i
    voti espressi sui singoli provvedimenti adottati dagli stessi;
    9) spese per viaggi, telefonia e dotazione informatica;

    b) per i Consigli e le Giunte regionali e comunali:
    1) elenco delle proprietà immobiliari dell’Ente e loro destinazione d’uso;
    2) elenco di tutti gli incarichi esterni attribuiti (studi, progettazioni, contratti a tempo
    determinato); per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti
    voci: ufficio proponente, soggetto assegnatario, tipologia dell’incarico (studio,
    progetto, prestazione, contratto a tempo determinato), ammontare pecuniario
    riconosciuto, data di conferimento e di scadenza dello stesso e dichiarazione
    dell’esistenza di rapporti di consulenza con le società controllate o partecipate dall’Ente, nonché attestazione di eventuali condizioni d’incompatibilità;
    3) ragione sociale, dati essenziali di bilancio, nominativi dei consiglieri di
    amministrazione e relativi emolumenti, nonché elenco degli incarichi esterni, per
    ogni società controllata o ente strumentale dell’Ente;
    4) pubblicità dei lavori consiliari, con relativa pubblicizzazione delle sedute e degli
    argomenti in discussione nelle commissioni e in Consiglio ed archiviazione fruibile,
    attraverso resoconto stenografico e audio/video con indicizzazione.

    Art 2
    Adempimenti per gli eletti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica

    1. Al fine di agevolare il diritto di accesso all’informazione dei cittadini, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica rendono disponibili sui rispettivi siti web istituzionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le informazioni relative ai loro eletti elencate al comma a) dell’Art.1, sotto diretta responsabilità delle Giunte per le Elezioni. Oltre a questo, dalla prossima legislatura in poi tutti gli eletti, entro tre mesi dalla proclamazione, saranno tenuti a depositare presso la Giunta delle elezioni della Camera di appartenenza tutte pena la decadenza dalla carica conseguita:

    a) le informazioni citate all’Art.1
    b) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente i loro diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
    c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.

    2. Gli adempimenti indicati alle lettere a) , b) e c) del primo comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono. Qualora invece essi non vi consentano, del diniego di consenso deve essere fatta specifica menzione nella dichiarazione.

    3. I senatori di diritto e i senatori nominati sono tenuti a depositare presso l’ufficio di presidenza del Senato della Repubblica gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall’ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina, pena la decadenza dalla carica.

    Art. 3

    Adempimenti per altri soggetti

    Gli atti di cui alle lettere a) , b) e c) del primo comma dell’Art. 2 sono obbligatorie e necessarie anche per:

    - i membri del Governo non eletti
    - Il Presidente della Repubblica
    - i membri del CSM e della Corte Costituzionale
    - i dirigenti dei Ministeri di grado elevato.

    per i soggetti sopracitati le dichiarazioni andranno depositati ,entro tre mesi dalla nomina, presso la Corte dei Conti, pena la decadenza d'ufficio.

    Art. 4

    Adempimenti per le società statali o partecipate in via maggioritaria da Stato e Cassa Depositi e Prestiti

    1. Le sopracitate società dovranno garantire pubblicità, sotto sorveglianza della Corte dei Conti, di:

    a) elenco delle proprietà immobiliari e loro destinazione d’uso;
    b) elenco di tutti gli incarichi esterni attribuiti (studi, progettazioni, contratti a tempo
    determinato); per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti
    voci: ufficio proponente, soggetto assegnatario, tipologia dell’incarico (studio,
    progetto, prestazione, contratto a tempo determinato), ammontare pecuniario
    riconosciuto, data di conferimento e di scadenza dello stesso e dichiarazione
    dell’esistenza di rapporti di consulenza con le società controllate o partecipate
    nonché attestazione di eventuali condizioni d’incompatibilità;
    c) ragione sociale, dati essenziali di bilancio, nominativi dei consiglieri di
    amministrazione e relativi emolumenti, nonché elenco degli incarichi esterni, per
    ogni società controllata

    2. Per i Manager a capo delle società sopracitate, vengono invece previsti gli adempimenti citati all’Art. 3

    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    Legge approvata in data 29-09-12 da vice presidente C@scista
    Proposta normativa C@scista da far presentare dall’Italia all’unione europea sui dazi antidumping alle importazioni extraeuropee

    Articolo 1)
    Con il presente atto si propone all’unione europea di estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi originari della Repubblica popolare cinese a tutte le importazioni industriali di qualsiasi genere provenienti da qualsiasi paese extraeuropeo che siano il risultato di pratiche sleali basate sul dumping .
    Articolo 2)
    Un prodotto è quindi considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione In un paese dell’Unione europea (UE) è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, praticato nel paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali.
    Articolo 3)
    L’articolo 1 si applica a tutti i casi in cui risulti un pregiudizio materiale grave a danno di un'industria di un qualsiasi stato memebro dell’UE, sia esso un pregiudizio a danno di un'industria stabilita nell’UE oppure una minaccia di pregiudizio o un grave ritardo nella creazione di tale industria.
    Articolo 4)
    L'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo dei seguenti elementil volume delle importazioni oggetto di dumping, soprattutto qualora esse siano aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell’UE;i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, soprattutto per determinare se esse siano state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria dell’UE, e se esse abbiano avuto l'effetto di deprimere i prezzi o di impedirne l'aumento;l'incidenza di tali importazioni sull'industria dell’UE interessata, soprattutto in termini di produzione e utilizzazione degli impianti, scorte, vendite, quota di mercato, evoluzione dei prezzi, profitti, utile sul capitale investito, flusso di cassa ed occupazione.

    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    Legge approvata in data 29-09-12 da vice presidente C@scista
    DDL Politica Industriale – SteCompagno-Gdem88

    Finalità

    Questo disegno di legge della Sinistra Unita è a disposizione del Senato e del Governo per affrontare il tema in discussione seguendo due percorsi, uno generale e nazionale che intende indirizzare e programmare un piano straordinario per riconvertire e rinnovare l’assetto industriale del Paese e uno più specifico che affronta le crisi di determinate aziende di interesse strategico.

    Prima parte - Un piano straordinario di investimenti pubblici e privati

    Per riavviare il sistema industriale il Governo di Pir ritiene necessario programmare assieme alle parti sociali un vasto piano nazionale di natura straordinaria della durata di 3 o 5 anni che punti a catalizzare su progetti nuovi e riconversioni del tessuto esistente investimenti di natura pubblica e privata.

    Il piano deve basarsi su queste linee guida :
    - Riconversione ecologica del sistema produttivo, innovazione ambientale e progetti di sviluppo sostenibile in grado di garantire il diritto al lavoro e alla salute e la creazione di nuova occupazione
    - Stimolare un uso prioritario, in tempo di crisi, dei contratti di solidarietà tra le parti sociali per ridurre e rimodulare gli orari di lavoro salvaguardando produttività e occupazione
    - Favorire il ricorso alle formule di apprendistato e di incentivi fiscali per l’assunzione di giovani lavoratori da parte di quelle imprese interessate ad una riorganizzazione in senso innovativo dei loro impianti e cicli produttivi
    - Difesa dei settori strategici nell’industria pubblica da privatizzazioni e svendite selvagge
    - Incentivare la creazione presso il Ministero dello sviluppo economico di determinati tavoli di settore (metallurgia, siderurgia, chimica, farmaceutica, gomma, materie plastiche ecc..) sia per affrontare crisi aziendali che per promuovere progetti di innovazione e ricerca coordinati con i ministeri dell’Università e dell’Istruzione
    - Difesa della centralità dei due piani di contrattazione, CCNL e contratto di 2’livello
    - Assumere la questione del Mezzogiorno come questione nazionale valorizzando le potenzialità del territorio e dell’attuale tessuto economico (turismo, manifatturiero, rete delle autostrade del mare ecc..)
    - Disincentivare il fenomeno delle delocalizzazioni con un sistema misto che comprenda, nel rispetto delle normative europee anche la possibilità di imposizione fiscale sul trasferimento delle produzioni e sugli impianti rimanenti sul territorio nazionale, in particolar modo per quelle imprese che hanno usufruito di soldi pubblici
    - Difesa del made in italy tramite una dura lotta alla contraffazione e la tracciabilità dei prodotti
    - Incentivare le piccole e medie imprese ad una maggiore cooperazione e alla creazione di strutture consorziate tra attività affini o appartenenti alla stessa filiera produttiva e/o commerciale
    -Aprire un tavolo con le parti sociali che abbia ad oggetto esclusivo il rilancio della competitività e della produttività delle imprese italiane, con l'intenzione di arrivare ad un nuovo patto socio-economico

    Caso Ilva

    Il Governo di Pir:

    - nella totale solidarietà con i cittadini tarantini vittima delle emissioni inquinanti dell'acciaieria e con i loro familiari, nonchè con le lotte per la salute iniziate già da anni e colpevolmente ignorate da più parti nel mondo del lavoro, dell'economia, della società e della politica

    - nel riconoscimento del lavoro positivo e scrupoloso svolto dalla Magistratura, a cui va il merito di aver coraggiosamente rotto un assordante silenzio nazionale sulle condizioni di vita malsane di molti cittadini tarantini

    - nel riconoscimento della centralità dell'Ilva nel tessuto socio-economico tarantino e della necessità di tutelare i lavoratori e le loro famiglie


    Crede fermamente nel principio della non conflittualità tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute in una società moderna e per questo intende stimolare l’azienda ad investire nell’ammodernamento ambientale delle strutture produttive ed è disposto a trovare i fondi per investimenti anche di natura statale.
    Ben cosciente di quanto la situazione ambientale tarantina sia ormai grave e cronica, il Governo si impegna a garantire in piena trasparenza tempi certi e scrupolosamente fissati (senza possibilità di proroghe indefinite) per il piano di riconversione, attuando controlli trimestrali sull'attività dell'acciaieria con conseguenza pubblicità dei risultati e sostenendo tutti i provvedimenti che la Magistratura competente riterrà opportuni nell'esercizio delle sue legittime funzioni per tutelare la cittadinanza.
    Il Governo di Pir si impegna inoltre ad istituire un tavolo permanente tra regione, enti locali, ministero dello sviluppo economico, del welfare e della Salute, associazioni sindacali,degli imprenditori e comitati cittadini per approntare un progetto di riconversione sociale di Taranto, costruire una rete di servizi e nuove attività incentrate su turismo ed economia ecosostenibile per cominciare a costruire per Taranto un sistema economico ed occupazionale non incentrato esclusivamente sull’Ilva e sull’acciaio.

    Caso Alcoa

    Il Governo di Pir esprime piena solidarietà alle lotte degli operai dell’Alcoa nella difesa del loro posto di lavoro e nella complessa e difficile vertenza per l’acquisizione degli stabilimenti intende centrare le trattative sulla defiscalizzazione del costo dell’energia, ritenuto da tutti il vero problema.
    Il Governo inoltre, si impegna a portare avanti la trattative per salvaguardare l’intera occupazione.

    Caso Carbosulcis

    Il Governo di Pir apprezza la proroga ottenuta sulla questione dell’ultima miniera di Carbone italiana in Sardegna ma continua a ritenere necessario un piano di exit strategy che vada oltre il 2013 in grado di definire la riconversione del sito. Il progetto di riconversione da miniera di carbone a centrale elettrica (per produrre energia pulita tramite lo stoccaggio di anidride carbonica nel sottosuolo) va sostenuto, impedendo qualsiasi tentativo dell’Enel di escludere l’isola dai suoi piani strategici futuri.

    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  8. #18
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 29-09-12 da vice presidente C@scista
    Disegno di Legge Haxel per la tutela e il rilancio dell'industria italiana

    Premessa:
    è necessario oggi più che mai incentivare la nostra produzione nazionale, contro la concorrenza estera, per noi le vie da seguire non l'attuazione di alcune politiche di tipo protezionistico non tariffario, una migliore correlazione dei vari settori industriali e di ricerca, favorire la Green Economy, migliorare l'assunsione lavorativa.
    con questa legge puntiamo al raggiungimento di questi risultati.

    Dispositivo

    art.1) correlare: la manifattura con la ricerca sviluppo e progettazione
    Le imprese possono essere messe in condizione di incorporare e tradurre in attività di mercato le numerose conoscenze disponibili nelle università e nella ricerca valorizzando le tantissime competenze e creatività disponibili nel mondo giovanile ad alta qualificazione, oggi fuori dal mercato del lavoro

    art. 2) rivalutazione delle grandi e piccole medie imprese nazionali.
    Il termine valutazione va inteso come una pubblicità sulla produzione delle nostre imprese e favorire il consumo interno. in poche parole bisogna che le imprese possano:
    - attuare scelte di politiche stabili e di lungo periodo in quanto le risorse da destinare alle politiche
    industriali non debbono avere natura episodica;
    - identificare le priorità su cui indirizzare investimenti e risorse imprenditoriali;
    - incentivare lo sviluppo di una rete di collaborazione fra imprese di piccole
    dimensioni, poco propense a crescere, ma potenzialmente aggregabili in cluster tecnologici
    con partecipazione di imprese manifatturiere e terziarie;
    - utilizzare manager pubblici( o esperti del settore) come elemento di coordinamento, il che implica
    l’assunzione di chiare responsabilità nell’individuazione delle linee strategiche e nella
    realizzazione dei progetti;
    - favorire la condivisione fra pubblico e privato del rischio implicito in scelte imprenditoriali orientate
    a definire nuovi mercati e quindi spostate su un orizzonte di medio-lungo periodo.

    Deve essere rivalutato il ruolo delle grandi imprese a controllo pubblico, che presidiano settori strategici del nostro apparato produttivo e con le quali competiamo con altri big player mondiali. Lo stesso varrà per le piccole e medie

    art. 3) correlare il rapporto tra manifattura e servizi avanzati
    La politica industriale deve puntare su una forte integrazione tra filiere manifatturiere e settori dei servizi per l’industria (per l’organizzazione della produzione, per il supporto finanziario, per l’organizzazione della presenza sui mercati, ecc.)

    art. 4) correlare export e internazionalizzazione
    La definizione di strategie industriali internazionali è una questione nazionale. Temi quali la programmazione economica, la questione energetica, i cambiamenti climatici, i flussi migratori rendono insufficienti le politiche nazionali. Occorre una politica europea per le infrastrutture, specialmente nella ricerca e puntare alla nascita di soggetti di dimensione europea, per competere con Cina e Usa.

    art. 5)prodotti tecnologici che richiedono un notevole “know-how”
    identificare quindi le conoscenze e le abilità operative necessarie per svolgere una determinata attività lavorativa

    art. 6) Prorogati gli ecobonus incentivi alle auto elettriche arrivano i project bond.
    Serviranno ad accelerare la realizzazione di infrastrutture e godranno di un regime fiscale privilegiato: vengono tassati al 12,5%, come i titoli di Stato, invece del normale 20%. Il nuovo strumento punta ad attrarre capitali privati internazionali e fondi sovrani per il finanziamento e la realizzazione delle opere. Nelle prossime settimane il ministero dello Sviluppo definirà le modalità di garanzia di questo nuovo strumento da parte del sistema finanziario, delle fondazioni e dei fondi privati. Il provvedimento consente inoltre alle società non quotate, anche Pmi, di raccogliere capitali sul mercato con l'emissione di cambiali finanziarie a breve e obbligazioni a medio-lungo termine.

    art. 7) Parte l'agenda digitale; maggiore trasparenza nelle spese della Pubblica amministrazione
    Riorganizzati i fondi e le agevolazioni alle imprese che fanno innovazione. E si da il via all'agenda digitale che dovrà portare più innovazione nella Pubblica amministrazione. Maggiore trasparenza: tutte le spese (e incentivi) superiori a 1.000 euro dovranno essere pubblicate sui siti Internet di ministeri e amministrazioni locali.

    art. 8) Bonus da 3.000 a 5.000 euro per l'auto elettrica
    Arriva con una serie di facilitazioni che sbloccano e facilitano l'installazione delle colonnine di ricarica, indispensabili per favorire lo sviluppo del trasporto a basse emissioni di Co2. Si introducono incentivi da 3.000 a 5.000 euro per chi acquista un auto elettrica rottamando la propria vecchia auto di categoria analoga. Saranno inoltre omologate le auto che da benzina o diesel diventeranno elettriche montando un kit specifico.

    art. 9) Riorganizzati i fondi più innovazione
    Razionalizzazione dei Fondi e delle agevolazioni alle imprese. Il fondo speciale rotativo sull'innovazione tecnologica (ex FIT) ora si chiamerà Fondo per la crescita sostenibile e concentrerà i suoi interventi sulla promozione di progetti di ricerca, il rilancio di aree in crisi e la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero. Abrogate 43 vecchie norme di agevolazione alle imprese con il recupero di circa 650 milioni nel 2012, più altri 200 milioni negli anni successivi. Disponibili le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito presso Cassa Depositi e Prestiti, stimabili in circa 1,2 miliardi.

    art. 10) Defiscalizzazione per accelerare i progetti
    Le defiscalizzazioni già previste per le società di project financing e limitate ad alcune tipologie di progetti sono estese a tutte le infrastrutture realizzate in partenariato pubblico-privati, a parziale o totale copertura del contributo pubblico a fondo perduto. Diventa obbligatoria la Conferenza dei servizi preliminare per la finanza di progetto. Sono in arrivo 70 milioni per i porti che godranno d'ora in poi di autonomia finanziaria.

    art. 11) Sconto fiscale alle aziende che assumono cervelli
    Nelle stime potrebbe favorire oltre 4 mila nuove assunzioni di alto livello ogni anno, contribuendo a evitare la fuga dei migliori cervelli. Infatti lo Stato concede alle aziende che assumono laureati in materie scientifiche (specializzati o con master) un credito d'imposta pari al 35% delle spese calcolate sul costo aziendale, con un vincolo di trattenere il personale assunto per almeno 3 anni. La copertura è di 50 milioni l'anno. Sullo stesso fronte, sono previsti finanziamenti agevolati, tramite il fondo Kyoto, per soggetti che operano nel campo della green economy e generano nuova occupazione giovanile a tempo indeterminato.

    art. 12) nuova politica sul protezionismo non tariffario
    Maggiori incentivi alla produzione nazionale interna: le misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale saranno elaborate dal Governo, e dai privati interessati. I Progetti andranno adottati mediante la stipula di accordi di programma, che andranno a disciplinare gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.Azioni antidumping; regolamentazioni tecniche, amministrative e normative a tutela della salute e del consumatore, dell'ambiente e della sicurezza nazionale; crediti all'export e finanziamenti agevolati legati all'acquisto dei beni nazionali
    rapporti banche-impresa

    13) Al fine di impedire la chiusura di aziende in attivo o con commesse di grandi importi in prospettiva per crediti in pendenza presso le banche la presente legge prevede una proroga dei termini di pagamento dei crediti alle banche lmitata alle imprese che presentino i requisiti specificati in questo articolo
    14) Viene abolita l'Imposta sulla casa sugli edifici usati con funzione di lavoro da un'impresa
    nuovo progetto università

    15) rafforzare il legame tra piccoli progetti in start up e le università sul modello del polo tecnologico di Vecchiano, sostenuto dall'Università per le questioni scientifiche e da un piccolo pool di investitori privati ed istituzionali.

    L'obiettivo è di concentrare l'intervento pubblico e/o privato su poche grandi aree di crisi industriale di rilevanza nazionale, superando l'attuale frammentazione degli interventi e delle risorse. Secondo la definizione data dalla norma, sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza delle regioni interessate, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto oppure una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

    I Progetti di riconversione e riqualificazione industriale saranno diretti a promuovere investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    Legge approvata in data 29-09-12 da vice presidente C@scista
    DDL Mozione Alcoa -JUV

    Il Governo tramite il Ministero dell'Economia, impegna l'enel a garantire il trattamento energetico, più favorevole possibile entro i normali margini operativi lordi, ai futuri acquirenti degli stabilimenti.
    Il Governo si impegna a garantire l'adeguato sostegno al reddito ed attivazione degli ammortizzatori sociali agli eventuali lavoratori non allocabili in caso di ristrutturazione dell'impianto industriale.



    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    Legge approvata in data 29-09-12 da vice presidente C@scista
    DDL Mozione Ilva - JUV

    Il Governo considera prioritaria e strategica l'area siderurgica primaria e secondaria dello stabilimento ILVA di Taranto. Pertanto il Governo si impegna a trattare con Regione ed azienda un piano di investimenti tesi a ridurre l'impatto ambientale e a riportarla in linea ai più aggiornati standard europei.

    Al fine di evitare spegnimenti dell'impianto che deve funzionare a ritmo continuo, qualora sorgano non comprensioni con l'Autorità Giudiziaria di Taranto, si chiede al governo di decretare d'urgenza una deroga temporanea alle prescrizioni ambientali che andrà a coincidere con il piano di rientro stilato, si cui sopra.
    DDL Finanziamento attività di bonifica area urbana di Taranto JUV

    - Per finanziare gli interventi più gravosi di bonifica e tutela delle aree urbane di Taranto, si dichiara il congelamento di almeno 1 miliardo di fondi FAS già allocati, da ricollocare per finanziare gli interventi di bonifica che verranno stabiliti all'interno di una commissione fra regione Puglia, autorità giudiziaria e comune di Taranto
    - Il Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Economia e con il titolare delle deleghe per gli enti locali, stabiliscono quali progetti bloccare per raccogliere la somma di cui sopra, di modo da presentare un piano di stanziamenti, che sarà portato all'approvazione del primo Consiglio dei Ministri disponibile.


    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    Legge approvata in data 29-09-12 da vice presidente C@scista
    DDL Finanziamento attività di bonifica area urbana di Taranto JUV

    - Per finanziare gli interventi più gravosi di bonifica e tutela delle aree urbane di Taranto, si dichiara il congelamento di almeno 1 miliardo di fondi FAS già allocati, da ricollocare per finanziare gli interventi di bonifica che verranno stabiliti all'interno di una commissione fra regione Puglia, autorità giudiziaria e comune di Taranto
    - Il Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Economia e con il titolare delle deleghe per gli enti locali, stabiliscono quali progetti bloccare per raccogliere la somma di cui sopra, di modo da presentare un piano di stanziamenti, che sarà portato all'approvazione del primo Consiglio dei Ministri disponibile.


    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    Legge approvata in data 15-12-12 da presidente Occidentale
    Atto Unico Senatorio sui Rapporti con la Repubblica Islamica dell'Iran


    -Visti gli stretti rapporti economici esistenti tra l’Italia e la Repubblica Islamica dell’Iran e il danno che eventuali sanzioni provocherebbero alle imprese italiane operanti nel paese asiatico, il Governo di PIR propone:

    Art. 1: contrarietà da parte del nostro paese, ad ogni tipo di sanzione economica contro la Repubblica Islamica dell’Iran mantenendo però un embargo totale rispetto all'Iran per quanto riguarda le forniture degli equipaggiamenti militari sia convenzionali che nucleari e materiale ad esso collegato

    Art. 2: Il Governo, tramite il Ministero degli Affari Esteri, valuterà i singoli accordi commerciali stipulati tra le aziende italiane e la Repubblica Islamica e provvederà alla modifica o alla cancellazione di accordi riguardanti i settori sensibili già enunciati (armi e mezzi militari)

    Art. 3: Difesa e tutela delle imprese italiane presenti nel paese asiatico, con particolare riferimento all’azienda ENI, considerata strategicamente rilevante per la sicurezza energetica nazionale.

    -Visti i difficili rapporti attualmente esistenti tra l’Occidente e la Repubblica Islamica dell’Iran e considerando l’importanza assoluta di elementi essenziali quali dialogo, democratizzazione e coesistenza pacifica, il Governo di PIR propone:

    Art. 4: L’annullamento della decisione di oscurare i canali radio-televisivi dell’Iran sui canali satellitari occidentali per meglio favorire un dialogo privo di ogni pregiudizio tra i due “blocchi”

    Art 5: Mediazione diretta del nostro paese, storicamente bilanciato, nell’ambito dei rapporti Iran-Israele in modo da smorzare l’attuale tensione esistente tra i due Stati

    -Vista la crisi attualmente in atto tra la Repubblica Islamica dell’Iran e alcuni paesi Occidentali circa il discusso programma nucleare iraniano e accettando il diritto del Governo iraniano di dotarsi dell’energia nucleare a scopo civile, il Governo di PIR propone:

    Art. 6: Il Governo di PIR, contrario ad ogni forma di proliferazione nucleare, con particolare riferimento all'area mediorientale, esprime la sua più totale contrarietà ad eventuali programmi nucleari a scopo militare avviati dall'Iran.

    Art. 7: Supporto incondizionato e partecipazione diretta alla mediazione avanzata dai governi di Brasile e Turchia per lo scambio di combustibile nucleare in modo da dissipare i sospetti per lo sviluppo di armi nucleari

    Art. 8: Garantire una costante cooperazione tra l’AIEA, finora ben accetta dalle autorità locali e il governo iraniano per permettere il monitoraggio continuo delle attività nucleari avviate da Teheran

    Art. 9: Contrarietà assoluta alla partecipazione del nostro paese ad ogni tipo di intervento militare preventivo, mirato o meno, contro la Repubblica Islamica dell’Iran e pressione sui governi alleati affinché escludano l’opzione militare. Tale azione, oltre a danneggiare irrimediabilmente i nostri interessi nell’area mediorientale, provocherebbe un effetto domino di difficile gestione sulla sicurezza politica, militare ed economia dell’intero pianeta.


    Il Ministro degli Affari Esteri
    Italianista.

    ............................................
    Il Presidente Promulga
    F.to
    Occidentale
    Legge approvata in data 15-12-12 da presidente Occidentale
    Legge C@scista- Gdem88 sulla regolamentazione della libertà di opinione


    Preambolo
    Questo testo si propone come scopo di ampliare al massimo grado la libertà di espressione del pensiero e delle opinioni politiche sociali e religiose in tutte le sue forme (dalla espressione individuale alla espressione a mezzo stampa e internet) limitando al minimo indispensabile la necessaria limitazione per tutelare contro la violenza e la lesione della dignità delle altre persone.

    Si punta inoltre a superare la figura della responsabilità oggettiva del direttore dei giornali

    Regolamentazione dei limiti della Libertà di Stampa

    Articolo 1
    Responsabilità del giornalista e del direttore della testata giornalistica

    La responsabilità per eventuali reati di diffamazione in cui fosse incorso l’autore di un articolo è sempre limitata esclusivamente all’autore materiale dell’articolo e non si estende al direttore responsabile.

    Per eventuali reati di violazione della privacy in cui fosse in cui fosse incorso l’autore di un articolo la responsabilità principale è del giornalista e secondariamente anche del direttore della testata per non averne impedito la pubblicazione dell’articolo.

    Articolo2
    Responsabilità degli amministratori di un forum o di un blog e dei forumisti

    La responsabilità per eventuali reati di diffamazione in cui fosse incorso l’autore di un articolo è sempre limitata esclusivamente all’autore materiale dell’articolo e non si estende al amministratore del forum o del blog .

    Per eventuali reati di violazione della privacy in cui fosse in cui fosse incorso l’autore di un articolo la responsabilità principale è limitata al forumista e secondariamente anche del direttore della testata nel caso in cui non cancelli l’articolo che che viola la privacy nonostante gli sia stato segnalato.

    La responsabilità secondaria dell’amministratore è esclusa se dimostra che nessuno gli ha segnalato la violazione della privacy chiedendo un suo intervento.

    Articolo 3

    Diffamazione.

    Comma 1
    Chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione tramite la diffusione di false notizie a mezzo stampa , è punito con una multa la cui entità è variabile a seconda della gravità del caso da un minimo di 2000 euro ad un massimo di 20mila euro.

    Il giornale è inoltre obbligato a pubblicare in prima pagina un articolo di scuse verso la vittima della diffamazione in caso di mancato adempimento di tale obbligo la multa sale a 40mila euro.

    Un giornalista ritenuto colpevole di reiterata diffamazione verso una stessa persona o organizzazione nel corso di un anno solare può, a discrezione dell'autorità giudiziaria, essere interdetto dalla pubblicazione di articoli per un intervallo di tempo dai 3 mesi ad 1 anno solare.

    Un giornalista che abbia già subito un simile provvedimento di sospensione e ne incorra in un altro, dovrà scontare automaticamente il massimo della pena prevista, ovvero una interdizione dalle pubblicazioni lunga 1 anno solare.

    Nel caso in cui un giornalista interdetto pubblichi tramite pseudonimo su un giornale, dovrà scontare una interdizione di 2 anni dalle pubblicazioni, mentre il giornale ospitante qualora emerga a giudizio dell'autorità giudiziaria come consapevole dell'interdizione e quindi complice, dovrà pagare una multa variabile dai 10.000 ai 50.000 euro.

    Comma 2
    Chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione tramite la diffusione di false notizie a mezzo forum o blog , è punito con una multa è punito con una multa la cui entità è variabile a secona della gravità del caso da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 10mila euro.
    L’autore della diffamazione è inoltre obbligato a pubblicare nel forum o nel blog un articolo di scuse verso la vittima della diffamazionee in caso di mancato adempimento di tale obbligo la multa sale a 10mila euro

    Articolo 4
    Violazione della privacy
    Comma 1
    Chiunque comunicando con più persone, viola la privacy di un altro soggetto senza il suo consenso sui dati rellativi alla sua salute, alla sua sessualità o alle sue vicende familiari tramite la diffusione di notizie a mezzo stampa , è punito con una multa è punito con una multa la cui entità è variabile a secona della gravità del caso da un minimo di 2000 euro ad un massimo di 20mila euro.

    Comma 2
    Chiunque comunicando con più persone, viola la privacy di un altro soggetto senza il suo consenso sui dati rellativi alla sua salute, alla sua sessualità o alle sue vicende familiari tramite la diffusione di notizie mezzo forum o blog , è punito con una multa di 10mila euro.

    Il giornale a mezzo forum o blog , è punito con una multa è punito con una multa la cui entità è variabile a secona della gravità del caso da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 10mila euro.


    Articolo 5
    regolamentazione della libertà di opinione
    Per la normativa riguardante l'apologia di un reato o l'incitamento all'uso della violenza si rimanda alla futura elaborazione del codice civile e penale pirriano, esprimendo un forte riferimento ed ispirazione al codice civile e penale italiani per le relative pene, che potranno riguardare non solo sanzioni pecuniarie ma anche detentive per i casi più gravi.

    Non costituisce invece reato la propaganda di qualsiasi ideologia politica e di qualsiasi regime storico (inclusi i regimi totalitario o rivoluzionari) come anche della secessione e non costituisce reato la manifestazione di qualsiasi tipo di opinione storica su qualsiasi aspetto del passato remoto o recente,stante la natura indiscutibilmente democratica, unitaria, antifascista, antitotalitaria che il Senato di Pir riconosce alla Repubblica.
    ...............................

    Il Presidente Promulga
    F.to
    Occidentale
    Legge approvata in data 15-12-12 da presidente Occidentale
    Il Presidente Controfirma e Promulga i seguenti atti legislativi sulla questione Agricoltura e Foreste
    (Direi che per comodità potremo definirla Legga GDem88 sulle Questioni Agricole I)


    DDL Gdem88 riguardante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità
    agraria e alimentare”
    DDL Gdem88 riguardante "Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero"
    Mozione d’indirizzo Gdem88 su “Nuova PAC e politiche agricole europee”

    Testo dell'Articolato:
    DDL Gdem88 riguardante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità
    agraria e alimentare”

    Art. 1

    (Oggetto e finalità)

    1. La presente legge stabilisce i princìpi per l’istituzione di un Sistema nazionale e regionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare finalizzato alla tutela del territorio da fenomeni di spopolamento,di estinzione e di erosione genetica delle varietà e razze locali autoctone e non, alla tutela e alla conservazione delle colture rurali e delle popolazioni animali locali, alla tutela delle tecniche agronomiche che hanno consentito alle popolazioni la conservazione del paesaggio e delle varietà locali, nonché alla tutela delle varietà e delle razze locali dal rischio di contaminazioni da inquinamento.
    2. Lo Stato sostiene e incentiva le azioni di tutela della biodiversità agraria e alimentare nonché le azioni previste nell’ambito dei piani di sviluppo rurale delle regioni conformi alle finalità della presente legge. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni sostengono anche le attività degli agricoltori tese al recupero delle varietà e razze a rischio di estinzione, ed allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria.

    3. Nell’ambito di una cornice legislativa e di una classificazione nazionale delle specie,le Regioni avranno ampia autonomia nella creazione e conduzione di piani d’intervento per la tutela della biodiversità e del patrimonio naturale, come indicato nel comma 2.

    3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero del l’istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni promuovono progetti tesi alla trasmissione ai giovani agricoltori,agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.


    Art 2.

    (Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo)

    1. È istituita l’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo, di seguito denominata «Anagrafe », al fine di aggiornarel’elenco delle varietà e razze locali individuate e caratterizzate presenti sul territorio e delle iniziative locali ad esse legate, di consentire la diffusione delle
    relative informazioni e di ottimizzare le risorse impiegate nella gestione delle risorse genetiche.


    2. L’iscrizione all’Anagrafe di una varietà o razza locale è subordinata all’assolvimento
    di un’istruttoria, i cui criteri di conduzione verranno stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in accordo con i presidenti delle regioni, le rappresentanze dei coltivatori diretti, le associazioni nazionali e gli enti specialistici e di ricerca legate alla difesa della biodiversità.
    4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con i soggetti di cui al comma 2, approva le linee guida per una gestione coordinata e integrata della biodiversità agraria e alimentare su tutto il territorio nazionale, in particolare, per definire criteri omogenei necessari per l’iscrizione all’Anagrafe .

    Art. 3

    (Misure specifiche per la conservazione delle razze locali)

    1 Ogni Presidente di regione assume la protezione della biodiversità e dunque delle specie autoctone a rischio d’estinzione come principio fondamentale e prioritario.
    2. Il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali assume la protezione della biodiversità e dunque delle specie autoctone a rischio d’estinzione come principio fondamentale e prioritario, stabilendo le adeguate politiche in accordo con gli enti locali e sostenendone l’azione sul territorio.
    3. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale e regionale in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare, è istituito il Comitato permanente per la biodiversità
    agraria e alimentare, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.
    4. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o da un soggetto da esso delegato, ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano , da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con funzioni di coordinamento, da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e da un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Qualora il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta dei rappresentanti di cui al periodo precedente, lo ritenga necessario, il Comitato può essere integrato con la presenza di rappresentanti di enti e istituzioni pubblici e privati.

    DDL Gdem88 riguardante "Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero"

    Art. 1.
    (Finalità).

    1. La presente legge promuove la domanda e l'offerta dei prodotti alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti alimentari ecologici e di qualità, nonché lo sviluppo locale e una migliore conoscenza delle caratteristiche dei processi di trasformazione e delle tradizioni produttive.
    2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare adeguati strumenti per assicurare la valorizzazione delle produzioni alimentari con elevati parametri di qualità, salubrità, sostenibilità ambientale ed eticità.
    Art. 2.
    (Definizioni).
    1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:
    a) prodotti alimentari a chilometro zero: i prodotti alimentari provenienti da areali di produzione appartenenti all'ambito regionale, o posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo, o quelli per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale;
    b) prodotti di qualità: i prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti a denominazione protetta e i prodotti tipici e tradizionali riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
    c) mercatali: i mercati riservati all'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli riservati ai soli imprenditori agricoli,
    Art. 3.
    (Impiego dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità).
    1. Ai fini di cui all'articolo 1, i bandi per gli appalti pubblici del servizio di mensa o di ristorazione collettiva, emanati dalla regione o da enti da essa controllati, partecipati o promossi dai comuni, possono prevedere, quale titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, nonché di prodotti di qualità.
    2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 deve essere documentato attraverso le fatture di acquisto, sulle quali sono riportate le indicazioni relative all'origine, la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati. L'apporto di emissioni inquinanti connesso alle fasi di movimentazione del prodotto, dalla produzione fino al momento del consumo finale, deve essere documentato attraverso i documenti di trasporto previsti dalla normativa vigente.
    3. L'impiego dei prodotti di cui al comma 1 nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei medesimi servizi.
    Art. 4.
    (Vendita dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità).
    1. I comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.
    2. Al fine di favorire l'acquisto e il consumo di prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e di prodotti di qualità nonché di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti stessi, le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale.
    3. Ai fini di cui al comma 2, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano del commercio, destinano specifiche aree per la realizzazione di mercatali.
    4. Per la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche di eco-compatibilità dei medesimi prodotti.
    Art. 5.
    (Norme in materia di edilizia).
    1. Il contributo per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori o concessori in materia di edilizia o urbanistica è ridotto del 50 per cento per le grandi strutture di vendita e per i centri commerciali nei quali si esercita anche la vendita di prodotti agricoli e agroalimentari e che, all'atto della richiesta, si impegnano a porre in vendita prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta.
    Art. 6.
    (Istituzione del marchio «Chilometro zero»).
    1. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio di filiera «Chilometro zero» che garantisce la qualità ambientale superiore del prodotto alimentare, connessa al ridotto apporto di emissioni inquinanti derivanti dal trasporto in tutti gli stadi della filiera. Tale marchio può essere evidenziato, assieme alle caratteristiche ed ai vantaggi di tali prodotti, nello scontrino rilasciato nei mercatali e nelle strutture commerciali che vendono tali prodotti.
    2. Le regioni istituiscono un albo delle imprese agricole e agroalimentari, delle imprese di acquacoltura e delle imprese commerciali che vendono prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e che hanno diritto all'attribuzione del marchio di cui al comma 1.
    3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 2 è gratuita
    4. Le regioni pubblicano annualmente l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo di cui al comma 2.

    Art. 7.
    (Attività di controllo e sanzioni).
    1. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati della presente legge e, in particolare, per la tutela della sostenibilità ambientale delle filiere agricole e della qualità dei prodotti agroalimentari, nonché, dell'educazione e dell'informazione alimentari di carattere non sanitario.
    2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.



    Mozione d’indirizzo Gdem88 su “Nuova PAC e politiche agricole europee”

    premesso che:

    la Commissione europea ha aperto un'intensa fase di consultazione, conclusasi con la conferenza pubblica tenuta a Bruxelles il 19 e 20 luglio 2010, al fine di emanare la comunicazione contenente le proposte sul futuro della Politica agricola comune (PAC) dopo il 2013, ritenendo gli obiettivi e il contenuto di questa politica d'interesse di tutti i cittadini e dell'insieme della società civile;
    il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sul futuro della PAC dopo il 2013, in cui sono formulate proposte e raccomandazioni alla Commissione perché questa ne tenga conto nel redigere la comunicazione;
    il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle Regioni hanno emanato i loro pareri consultivi, inviandoli al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
    si ravvisa l'utilità di impegnare il Governo a favorire un ampio dibattito pubblico nel nostro Paese per sensibilizzare sui temi della PAC una platea estesa di organizzazioni di rappresentanza dell'agricoltura e di altri settori, nonché di singoli cittadini o di gruppi di persone;

    considerato che:

    la PAC attuale appare inefficiente e inefficace in quanto fornisce il proprio sostegno agli agricoltori non sulla base dei comportamenti futuri che essi si impegnano a mettere in atto e del progetto che intendono realizzare, bensì sulla base del titolo di possesso del fondo e di diritti acquisiti in passato,
    anche la politica di sviluppo rurale presenta forti incongruenze a causa dell'eccessiva connotazione settoriale che si manifesta con una forte prevalenza di interventi e risorse finanziarie destinate alla competitività delle imprese agricole e alle misure agroambientali rivolte agli agricoltori, mentre solo il 4 per cento della spesa agricola complessiva ha un approccio territoriale orientato alla diversificazione delle attività, al miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali e alla progettazione integrata a livello locale;
    vi è, dunque, la necessità di modificare profondamente la PAC per eliminare le sue incongruenze, iniquità e inefficienze e fare in modo che, da semplice politica di sostegno al reddito, diventi una grande politica di promozione di beni pubblici e di processi innovativi, ponendo i sistemi agricoli e alimentari nelle condizioni di: a) essere un grande motore di sviluppo economico; b) gestire, con altri attori economici e sociali, i territori rurali e le loro risorse naturali; c) contribuire non solo all'approvvigionamento alimentare ma anche alla crescita sostenibile e all'occupazione,

    chiede ufficialmente al Governo Italiano e alle Istituzioni Europee preposte di:

    - elaborare una proposta di riforma della PAC volta a rinnovarla profondamente per fare in modo che l'obiettivo di mantenere agricolture diversificate e capaci di produrre congiuntamente beni alimentari di qualità e beni comuni e relazionali, si intrecci con l'obiettivo di promuovere sviluppo diffuso nei territori rurali, al fine di porli nelle migliori condizioni di agire solidalmente, sul piano nazionale e su quello europeo, per fronteggiare le nuove sfide ambientali e contribuire alla crescita e all'occupazione;
    - proporre una nuova PAC capace di integrare le sue diverse componenti (produzione di beni pubblici, stabilizzazione dei redditi e dei mercati, innovazione tecnologica e organizzativa delle imprese agricole e alimentari, efficienza delle filiere, costruzione di reti locali di economia solidale, sviluppo rurale, sicurezza alimentare, prezzi ragionevoli al consumo) e di integrarsi con le altre politiche (non solo con quella di coesione ma anche con la politica della ricerca, la politica ambientale, la politica energetica e così via)
    - fare in modo che la nuova PAC: abbia strumenti flessibili, mirati, plurifunzionali, integrabili; sia in grado di adattarsi alle diverse tipologie territoriali, sia capace di affrontare problemi di natura sia strutturale che congiunturale, dal momento che la volatilità dei mercati appare un fenomeno destinato a durare;
    - richiedere che la nuova PAC individui una serie di strumenti coerenti con il principio di sussidiarietà, in base al quale la definizione e la gestione viene svolta dall'entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini (gli Stati membri e le Regioni), mentre viene esercitata dai livelli amministrativi superiori (Unione europea) solo se questa può rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente ;
    - formulare le linee di una PAC in grado di far funzionare i mercati, non sostituendosi ad essi, ma regolandoli in un quadro internazionale guidato da istituzioni autorevoli, norme condivise e un sistema di controlli e sanzioni tempestivo ed efficace contro ogni forma speculazione agricola
    - agire perché soprattutto nella presente situazione di crisi economico-finanziaria, i cui contraccolpi sulla tenuta della moneta unica non si superano nell'isolamento o facendo leva sulla domanda interna, ma aprendosi ai mercati internazionali con strategie di valorizzazione delle produzioni di qualità, l'Unione europea operi attivamente per il rilancio delle istituzioni internazionali, a cominciare dalla Word Trade Organization, scongiurando il ritorno a politiche neo-protezionistiche;
    - favorire l'idea condivisa da più parti di orientare la nuova PAC alla protezione di beni pubblici europei come la biodiversità, il paesaggio, la gestione sostenibile delle risorse idriche, la tutela dall'erosione del suolo e il contrasto ai cambiamenti climatici.
    - sostenere la necessità di compensare la produzione di beni pubblici differenziati territorialmente (oliveti secolari della Puglia, viticoltura montana delle Cinque Terre, eccetera) con pagamenti agroambientali e silvo-ambientali, contrattati territorialmente, tali da indurre o premiare comportamenti specifici, mirati a soddisfare i fabbisogni territoriali con politiche selettive, nella logica della sussidarietà;
    - considerare l'esigenza di attivare pagamenti, contrattati con enti pubblici locali, tali da premiare la partecipazione a reti di economia solidale per la fornitura di servizi sociali e culturali legati al mondo dell’agricoltura.
    - mantenere anche per il periodo successivo al 2013 l'obiettivo della stabilizzazione dei prezzi e dei mercati, da conseguire non più attraverso la vecchia politica di garanzia (prezzi fissati preventivamente, dazi, sussidi, quote, eccetera) ma favorendo gli strumenti di regolazione dei mercati gestiti direttamente dagli operatori economici e sostenendo il protagonismo delle imprese agricole e agroalimentari.
    -far sì che la nuova PAC promuova lo sviluppo di imprese agricole e agroalimentari sempre più competitive, mediante un flusso costante e permanente di incentivi selettivi all'ammodernamento, all'introduzione di innovazioni, alla qualificazione delle produzioni, alla crescita del capitale umano e al ricambio generazionale;

    - richiedere un rafforzamento della politica di sviluppo rurale, che promuova l'azione degli attori locali nella progettazione territoriale, nell'integrazione intersettoriale, nel miglioramento della qualità della vita e nella creazione di imprese nelle aree rurali, incentivando le filiere territoriali e salvaguardando i patrimoni culturali e ambientali delle campagne europee.
    - sostenere una più forte integrazione tra le misure per la competitività delle imprese agricole e agroalimentari e quelle per lo sviluppo dei territori rurali accrescendo la capacità delle comunità locali di progettare il proprio sviluppo, assicurando un collegamento più stretto tra programmi centrali e iniziative locali.


    FIRMATO
    OCCIDENTALE
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  9. #19
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 15-12-12 da presidente Occidentale
    Il Presidente controfirma e promulga il Testo derivante dall'unione dei DDL Sottoelencati:


    DDL Sinistra Unita per l’abbattimento delle accise sui carburanti
    (recepito nel testo l'emendamento C@scista 2)
    DDL Juv Accise tabacchi
    DDL Juv congelamento IVA sui carburanti

    Che indicherei come Testo Unico in Materia di Accise sui Carburanti (o Testo Accise SUCJ, in acronimo)

    ARTICOLATI del Provvedimento:

    DDL Sinistra Unita per l’abbattimento delle accise sui carburanti
    (recepito nel testo l'emendamento C@scista 2)

    Premessa

    Uno degli innumerevoli differenziali che ci divide dalla media europea, è quello concernente il prezzo dei carburanti al litro. Stando alla prezzo di settembre, siamo giunti a 1,846 €/l di benzina, una tariffa non più sostenibile né dalle imprese né tantomeno dalle famiglie italiane.
    Gli aumenti dell’IVA e delle accise hanno fatto schizzare il costo dei carburanti ad un livello insopportabile, che ha prodotto un effetto a catena andando ad incidere a rialzo sul prezzo di tutti i beni venduti su scala nazionale.

    A questo già di per sé triste quadro si aggiunge una crisi economica che ha ridotto al lumicino il potere d’acquisto delle famiglie, trovatesi difronte ad una scelta dura: ridurre il proprio tenore di vita.

    È opinione comune che non ci possa essere ripresa economica senza un incremento dei consumi del mercato interno. Affianco alle misure già prese in favore dei redditi dei cittadini, pertanto, il Senato di PIR si impegna a ridurre la pressione fiscale partendo da un abbattimento netto delle accise sui carburanti, che gravano come un macigno sull’intero sistema produttivo nazionale.

    Dai dati forniti dall’Unione Petrolifera e attraverso il Rendiconto Generale dello Stato, siamo riusciti a quantificare una diminuzione sostanziale di queste odiose gabelle.
    In questo senso, sono state quantificate a 0,230891 euro al litro tutte le accise che gravano sui carburanti istituite prima dell’anno 2000, divenute decisamente anacronistiche, in quanto collegate a emergenze ormai risolte e quindi, perso il loro scopo, avrebbero dovuto cessare già da tempo la loro efficacia.
    Di fronte a questa mancanza è intervenuto il Senato di PIR, con una riduzione pari a 7,8 miliardi di euro di spesa corrente, da destinare alla completa copertura dei mancati introiti provenienti dalle accise tagliate.

    A questi va aggiunta una diminuzione, prevedibile, dell’IVA proveniente proprio dai carburanti, che in misura massima può essere calcolata a 2,115 miliardi di euro.
    Grazie all’effetto positivo sui consumi di questa manovra, però, la riduzione degli introiti IVA non dovrebbe essere tale e, addirittura, potrebbe esserci un lieve incremento dovuto ad una auspicabile ripresa dei consumi.

    Abbiamo però optato per prendere in considerazione l’ipotesi peggiore, e mantenere quindi, anche in questo caso, i saldi in perfetto pareggio.
    In quest’ottica approviamo la seguente legge.

    Art. 1
    A partire dal 1° gennaio 2013 sono abolite:
    • L’accisa sui carburanti per il finanziamento della Guerra d’Etiopia
    • L’accisa sui carburanti per il finanziamento della Crisi di Suez
    • L’accisa sui carburanti per il finanziamento della ricostruzione posteriore il Disastro del Vajont
    • L’accisa sui carburanti per il finanziamento della ricostruzione di Firenze successiva all’alluvione del 1966
    • L’accisa sui carburanti per il finanziamento della ricostruzione posteriore ai danni causati in Belice dal terremoto del 1968
    • L’accisa sui carburanti per il finanziamento della ricostruzione posteriore ai danni causati in Friuli dal terremoto del 1976
    • L’accisa sui carburanti per il finanziamento della ricostruzione posteriore ai danni causati in Irpinia dal terremoto del 1980
    • L’accisa sui carburanti per il finanziamento della guerra del Libano
    • L’accisa sui carburanti per il finanziamento della missione in Bosnia
    L’ammontare totale di tali accise, pari a 230,891 euro ogni 1000 litri di carburante, sia esso benzina o diesel, ovvero di 0,230891 euro al litro, è quindi interamente eliminato.

    Articolo 1 Bis
    Per la durata di due anni è vietata l’introduzione di nuove accise sui carburanti nel caso in cui cresca ulteriormente il prezzo di mercato dei carburanti.

    Art. 2
    Al fine di garantire la completa copertura finanziaria dell’art. 1 sono previsti tagli alla spesa corrente per un totale di 6.283 milioni di euro..
    È prevista una riduzione delle spese in consumi intermedi per un ammontare di 2.000 milioni, da raggiungersi entro il 1° gennaio 2013 attraverso l’istituzione di un Centro di Spesa Nazionale volto all’acquisto di materiale di facile consumo vigilato dalla Corte dei Conti. Le Regioni, in deroga all’autonomia fiscale, le Province, i Comuni e le Aree Metropolitane dovranno acquistare tutto quanto concerne l’amministrazione della cosa pubblica dal Centro di Spesa. I trasferimenti saranno pertanto sotto osservazione della Corte di Conti.

    È previsto un risparmio pari a 2.000 milioni di euro proveniente dalla rimodulazione degli incentivi alle imprese private conferiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, a partire dal 1° gennaio 2013. La rimodulazione dovrà tenere come caposaldo il principio dell’innovazione tecnologica. Le somme disponibili saranno pertanto assegnate con precedenza assoluta alle aziende private che investano in ricerca e innovazione.

    I trasferimenti dallo Stato agli organi di rilevanza Costituzionale saranno diminuiti di 686 milioni di euro a partire dal 1° gennaio 2013. Nell’ottica del contenimento delle spese, l’esecutivo invita caldamente i suddetti organi ad incidere in special modo nel taglio delle immunità dei propri componenti e nella diminuzione dei trasferimenti ai gruppi parlamentari.

    I trasferimenti dallo Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono ridotti di 165 milioni di euro a partire dal 1° gennaio 2013.
    È previsto un risparmio di 1.000 milioni di euro a partire dal 1° gennaio 2013, grazie alla riduzione mirata dei trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario: in questo senso è fissato un tetto massimo di 8 euro per cittadino, nel finanziamento dei propri organi consigliari, della giunta e delle altre amministrazioni regionali. Il taglio effettuato dallo Stato sarà proporzionale al divario tra la spesa media per cittadino effettiva e il nuovo tetto fissato dalla presente legge.

    I trasferimenti alle regioni a statuto speciale sono ridotti di 500 milioni a partire dal 1° gennaio 2013. Le regioni a statuto speciale dovranno pertanto fornire una rendicontazione dettagliata al termine dell’anno di bilancio, attraverso la quale dimostreranno il taglio nella spesa nei settori di gestione della pubblica amministrazione, e il mantenimento dei saldi attuali nei capitoli di pubblica utilità.

    Art. 3
    Al fine di prevenire una diminuzione del gettito IVA dovuta al decremento dell’ammontare delle accise, al fine di garantire la completa copertura finanziaria dell’art. 1, è previsto un fondo di emergenza di rifinanziamento pari a 3.615milioni di euro, da finanziarsi attraverso un aumento delle entrate statali.

    Il fondo verrà immediatamente utilizzato a partire dal presente anno, e disporrà dei proventi realizzati dai maggiori introiti provenienti da una rimodulazione delle accise sul tabacco, che dovranno essere inasprite sui generi trinciati, mantenendo a saldo invariato le accise sui prodotti grezzi, da mastico o da fiuto.
    La rimodulazione dovrà garantire allo Stato maggiori introiti per 1200 milioni di euro.

    L’importo rimanente, pari a 1.415 milioni di euro, dovrà provenire da un’imposta straordinaria sui giochi gestiti da privati, siano essi casinò classici, sia online.
    Qualora al termine dell’anno di bilancio 2013 l’ammanco degli introiti provenienti dall’IVA dovesse essere inferiore alla cifra ipotizzata dal presente testo, le quote eccedenti saranno reinvestite in opere di pubblica utilità, con precedenza assoluta alla messa in sicurezza degli istituti scolastici.

    Emendamento 1 al DDL Sinistra Unita per l’abbattimento delle accise sui carburanti

    Articolo 1 Bis
    Per la durata di due anni è vietata l’introduzione di nuove accise sui carburanti nel caso in cui cresca ulteriormente il prezzo di mercato dei carburanti.

    Ddl Juv Accise tabacchi

    - L'imposta di consumo detta "accisa" sulle categorie "sigari e sigaretti", passa dagli attuali 23% al 10%.
    - L'intera copertura è data da un amento delle imposte di consumo per "sigarette" e "tabacco da fumo trinciato".
    - Il ministero dell'economia, stabilirà le apposite modifiche e stilerà un rgolamento entro 60 giorni.

    Ddl Juv congelamento Iva sui carburanti

    - Con data a decorerre da mezzanotte del 31 ottobre 2012, il valore assoluto dell'Imposta sul Valore Aggiunto per la parte del prezzo di vendita delle compagnie e per la parte delle impose di consumo, rimarrà invariato in caso di aumento del prezzo di vendita applicato dalle compagnie.
    - Il prezzo di riferimento su cui calcolare l'IVA è quello praticato dai produttori alla mezzanotte del 31 ottobre 2012.
    - Il meccanismo seguente verrà applicato per un tempo di 12 mesi a partire dal 1 novembre 2012.
    FIRMATO
    OCCIDENTALE
    Legge approvata in data 15-12-12 da presidente Occidentale
    3) DDL Olivo n. 3 sull'adesione alla UE


    Art. 1
    La comunità politica di Transatlantico ratifica i trattati sull’Unione Europea effettivi alla data odierna.

    Art. 2
    La comunità politica di Transatlantico si dota dell’Euro come valuta ufficiale entrando a pieno titolo nell’Eurozona.


    4) Emendamento "Principi e Finalità" SteCompagno-Gdem88 al DDL N.3


    Al DDL n.3 è aggiunto il seguente Testo:


    PRINCIPI E FINALITA’

    Dinanzi alle difficoltà politiche, economiche e sociali causate dalla crisi economico-finanziaria che sta mettendo a dura prova i Popoli Europei, la comunità virtuale di Transatlantico si schiera contro qualsiasi ipotesi di anti-europeismo nazionalista, di euro-scetticismo reazionario e conservatore.
    Crediamo fortemente in una Europa democratica, sociale e transnazionale, punto d'arrivo di un cammino di progressiva condivisione di responsabilità e di soluzioni ai grandi problemi globali, alfiere di un nuovo modo di approcciarsi alle relazioni internazionali, allo sviluppo economico e alla democrazia.Siamo e ci sentiamo cittadini d'Europa.

    E’ per questo che pur osservando le molte storture delle attuali istituzioni Europee, intendiamo comunque posizionare Transatlantico all’interno dell’Unione Europea e dell’EuroZona, consapevoli che una uscita (o meglio non adesione) di Pir dall’Ue e dalla moneta unica avrebbe costi sociali drammatici per i ceti popolari e le economie nazionali. L'Europa degli ultimi anni, egemonizzata dalle forze conservatrici, non è l'unica Europa possibile. Il Sogno Europeo non deve morire per mano di coloro che prima lo hanno ostacolato e poi lo hanno deviato dal suo cammino. L'Europa deve ricominciare a camminare, parlando un nuovo linguaggio.




    6) DDL Olivo n. 5 : Documento di indirizzo per la politica dell'Unione Europea

    Punto 1
    i. Ogni atto del consiglio europeo dovrebbe richiedere l'approvazione del parlamento europeo.
    ii. L'elezione del presidente del consiglio europeo dovrebbe essere diretta, tramite il voto dei cittadini degli stati membri. La nomina dei commissari dovrebbe essere a discrezione del presidente del consiglio europeo.
    iii. La carica di presidente della commissione dovrebbe essere abolita.
    iv. I processi decisionali si dovrebbero svolgere superando il metodo intergovernativo e abbandonando il principio dell'unanimità.

    Punto 2
    i. I debiti pubblici nazionali andrebbero sostituiti da titoli di debito pubblico europeo, fino alla soglia del 60% del PIL del paese emittente, garantiti in solido dai paesi dell'unione.
    ii. I paesi con un debito pubblico superiore alla soglia dovrebbero essere tenuti a rientrarvi entro 30 anni, riducendo la quota di debito eccedente la soglia di un trentesimo all'anno, inoltre dovrebbero ridurre il loro deficit strutturale ad un massimo del 0,5% del loro PIL. La spesa per investimenti di efficacia riconosciuta dalla commissione potrà essere esclusa dal calcolo.
    iii. La commissione europea dovrebbe avere poteri di controllo, intervento e indirizzo per assicurare il rispetto della disciplina fiscale e imporre sanzioni fino al 0,5% del PIL dello stato non ottemperante.
    iv. La BCE dovrebbe poter agire con tempestività per assistere direttamente e finanziariamente gli stati in difficoltà che rispettino le regole dell'Unione, assumendo l'impegno attivo a orientare le valutazioni dei mercati.

    Punto 3
    i. L'Unione dovrebbe rilanciare degli investimenti pubblici infrastrutturali, in capitale umano, in ricerca e innovazione, attraverso un significativo rafforzamento della BEI e la riprogrammazione dei fondi strutturali.
    ii. L'Unione dovrebbe rafforzare i suoi strumenti di indirizzo per ottenere dai paesi membri l'attuazione delle riforme che permettano di recuperare competitività e ridurre gli squilibri, realizzando progressi strutturali che favoriscano la domanda.
    iii. La pericolosa tendenza alla rinazionalizzazione dei sistemi finanziari dovrebbe essere contrastata, e dovrebbe essere evitato in ogni caso che misure nazionali impediscano di fatto l’operare del mercato unico e della politica monetaria comune.
    iv. Il passaggio verso un sistema uniforme di regole e sorveglianza sul settore finanziario dovrebbe essere accelerato. Dovrebbero essere istituiti di meccanismi di garanzia e assicurazione comuni, in particolare la rapida costituzione di un fondo europeo per la risoluzione delle crisi bancarie. Dovrebbe essere studiato un prelievo fiscale sulle transazioni finanziarie in modo da non svantaggiare l'industria finanziaria dei paesi membri rispetto al resto del mondo.
    v. Le iniziative tendenti a diffondere il sentimento europeista, in particolare i programmi di scambio ad ogni livello di istruzione, dovrebbero essere rafforzati. Dovrebbe essere avviato un programma di servizio civile europeo sostenuto da incentivi appropriati.
    Il Presidente Promulga.
    Legge approvata in data 15-12-12 da vice presidente C@scista
    LEGGE POPOLARE SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' CIRCENSE E SULLA CHIUSURA DEGLI ZOO SU TERRA , ACQUATICI E DELFINARI
    (legge popolare Lancillotto modificata dall'emendamento C@scista n1)

    ART.1

    1- Nei circhi e negli spettacoli viaggianti non possono essere utilizzati animali di qualsiasi specie in spettacoli
    traumatici per gli animali stessi o lesivi per la loro dignità. Sono consentiti gli spettacoli nei circhi che utilizzino animali senza modalità traumatiche per gli animali stessi
    2 - E' altresì vietato ai circhi e agli spettacoli viaggianti :

    a) detenere esemplari vivi di animali selvatici di qualsiasi specie


    c) acquisire a qualsiasi titolo le disponibilità degli animali di cui alla lettera a)
    d) gli animali in essere alla data in vigore della Legge saranno ricollocati presso strutture adatte
    individuate con la collaborazione della Lav,Enpa,Lida,Lipu.

    ART. 2
    (Sanzioni)

    Chiunque contravviene ai divieti di cui all'art.1 è punito con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio
    dell'attività circense e di spettacolo viaggiante per 12 mesi, con l'ammenda da €.20.000 a €.40.000,00 e,
    in caso di recidiva con l'arresto sino a dodici mesi e con l'ammenda da €. 40.000,00 a €. 80.000,00
    nonchè la confisca dell'animale.

    ART. 3
    ( Sanzioni )

    Chiunque contravviene ai divieti di cui all'art.1 è punito con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio
    dell'attività circense e di spettacolo viaggiante per 12 mesi, con l'ammenda da €.20.000 a €.40.000,00 e,
    in caso di recidiva con l'arresto sino a dodici mesi e con l'ammenda da €. 40.000,00 a €. 80.000,00
    nonchè la confisca dell'animale.

    Chiunque contravviene all'art.2 è punito con l'ammenda da €30.000,00 a €.60.000,00 e con l'arresto
    fino a 15 mesi

    Il VicePresidente Promulga
    Vicepresidente di PIR
    C@scista
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 17-01-13 da presidente olivo
    n. 74 Legge su Chtulhu - Di iniziativa popolare

    Art. 1
    Chtulhu è la creatura suprema, unico vero portatore del caos e guardiano dell’entropia, e noi tutti lo riconosciamo come tale.

    Art. 2
    Viene istituita la festività di Chtulhu in data 15 marzo e 21 dicembre come da Statuto CP. Durante questa occasione ogni attività politica (qualunque essa sia) si ferma, ed il forum Transatlantico sarà un luogo di venerazione volontaria per il Sommo Chtulhu.

    Il presidente promulga.
    Legge approvata in data 26-01-13 da presidente olivo
    Legge costituzionale sulla abolizione dell'avvocatura generale

    Art. 1 – Modifiche alla Costituzione
    - All'Art.42 il periodo “Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale o dal suo Vice.“ è abrogato
    - All'Art.44 il periodo “In diversa votazione parallela, il Senato elegge la coppia Avvocato Generale e Vice Avvocato Generale, con la stessa maggioranza.“ è abrogato. E'altresì abrogato il periodo “dell'Avvocato Generale e del suo Vice“
    - All'Art.45 il periodo “Ciascuno dei Giudici, l'Avvocato Generale e il suo Vice possono essere rimossi“ è sostituito con “Ciascuno dei Giudici può essere rimosso”
    - All'Art.49 il periodo “L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale o Vice Avvocato Generale sono incompatibili” è sostituito con “L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale è incompatibile”
    - La Sezione VI della Costituzione (Artt. 56-57-58-59) è abrogata.
    - All'Art.68 il periodo "Avvocato Generale, Vice-Avvocato Generale" è abrogato. La dizione "Art.47" è mutata in "Art.49"

    Art. 2 – Retroattività
    Il presente disegno di legge entrerà in vigore con efficacia retroattiva al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    Il presidente promulga.
    Legge approvata in data 31-01-13 da presidente olivo
    n. 75 Legge sul tepore felino - Benjamin Linus, Occidentale

    Art. 1
    La Repubblica di PIR donerà a tutti i cittadini pirriani un gatto affinchè i cittadini pirriani possano dormirci la notte onde poter spegnere il riscaldamento.

    Art. 2
    I gatti di cui si da menzione all'articolo pirmo verranno presi dai gattili presenti sul territorio pirriano in maniera da sollevarli delle spese del loro mantenimento, coniugando in questo modo la politica di risparmio energetico con quella di alleggerimento delle spese gestionali per le strutture di sostegno agli animali abbandonati e randagi.

    Art. 3
    I gatti di cui si da menzione all'art.1 verranno consegnati ai richiedenti solo dopo essere stati sterilizzati e previo accertamento della buona disposizione del richiedente nei confronti dell'animale.

    Art. 4
    Compatibilmente con la disponibilità di gatti, la Repubblica Pirriana intende venire incontro alle convinzioni politiche dei cittadini pirriani e pertanto sarà possibile richiedere l'animale in base alle preferenze stesse, personalizzando il felino:
    Sono previste cinque aree di base con rispettivo gatto di riferimento:
    - Area identitaria : gatto soriano europeo
    - Area di Sinistra : gatto rosso
    - Area Centrista : gatto bianco
    - Area di Destra : gatto nero
    - Area Liberale : gatto siamese

    Il presidente promulga.
    Legge approvata in data 31-01-13 da presidente olivo
    n. 76 Legge sulla ludopatia - Frankie D., Von Dekken
    Così come modificata dall'emendamento Francpolitik.

    Art. 1
    Al fine di tutelare i più giovani è fatto divieto ai minori di anni 18 di fare uso di macchinari per il gioco d'azzardo e/o accedere a sale gioco reali e online.

    Art. 2
    Ogni forma di pubblicizzazione e promozione del gioco d'azzardo è severamente vietata. Chiunque induce, per procurare a sé o ad altri un profitto, altre persone al gioco d'azzardo è punito con la reclusione da due a sei anni o con un'ammenda da cinquantamila a un milione di euro.

    Art. 3
    Per le vittime della dipendenza da gioco sono istituiti dei programmi psicoterapeutici a pagamento che si svolgeranno presso le sedi comunali dell'ASL di competenza.

    Il presidente promulga.
    Mozione approvata in data 31-01-13 da presidente olivo
    n. 77 Mozione per la sensibilizzazione degli utenti di TP sul tema del femminicidio e della violenza sulle donne - Gdem88

    Art. unico
    Il Femminicidio e la violenza sulle donne risultano essere, al giorno d’oggi, uno dei problemi più insidiosi che la società moderna si trova ad affrontare. E’ insidioso prima di tutto un problema che non si conosce, che si sminuisce o che non si vuole considerare come grave, è insidioso un problema che si ritiene a torto “naturale”, quasi connaturato alla natura dell’essere umano. Eppure in una civiltà moderna che si voglia definire tale non è più possibile chiudere gli occhi e fare finta di nulla, qualcosa deve essere fatto: in questo senso, la comunità di Termometro Politico può essere un ottimo punto di partenza, considerate la sua vastità e il suo radicamento, per iniziare una campagna di sensibilizzazione al tema.
    Partendo dalla limitata ma molto attiva comunità di Transatlatico, diverse misure possono essere messe in atto per sensibilizzare l’intero Forum di TP; con questa mozione Il Senato di TP, consapevole della necessità di porre un freno a questo inquietante fenomeno, esorta i governi di TP, garanti primi della dinamicità del Gioco, a:
    - Appoggiare con tutti i mezzi a loro disposizione la celebrazione della "Giornata TP contro la violenza sulle donne".
    - Aprire canali di comunicazione per chiedere all’utenza di Transatlantico e di tutta TP di fare la stessa cosa,svolgendo opera di sensibilizzazione a partire dai componenti del Senato e della Presidenza.
    - Prendere contatto con i moderatori dei vari sottoforum, sia generali che tematici, per portare avanti delle iniziative comuni di sensibilizzazione: l’obiettivo deve essere quello di raggiungere il maggior numero di utenti possibile.
    - Chiedere all’Amministrazione di TP di fare propria la causa e di sensibilizzare attraverso la rete di Social Network e gli strumenti a disposizione di TP il maggior numero di internauti possibile.

    Il presidente promulga.
    Legge approvata in data 31-01-13 da presidente olivo
    n.78 DDL Legge sulla sensibilizzazione della comunità di TP in materia di femminicidio e violenza sulle donne - Gdem88, Frankie D.

    Art. 1
    Il 25 Novembre di ogni anno viene istituita la “giornata TP contro la violenza sulle donne”, attraverso l'apertura di un thread di discussione e sensibilizzazione su Transatlatico da parte del governo di Pir che la Moderazione provvederà a mettere in evidenza. Tale thread consisterà in un dibattito sul tema della violenza sulle donne ( anche con notizie di cronaca, statistiche e quant’altro) che si protrarrà anche per i giorni successivi alla sua apertura. La Giornata simboleggerà nei fatti l’adesione di TP alla “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”.

    Art. 2
    Il medesimo giorno gli avatar e le firme del presidente di Pir e dei membri del governo dovranno subire delle modifiche al fine di sensibilizzare l'intera comunità al tema del femminicidio e invitandola a partecipare al thread aperto su transatlantico attraverso la pubblicazione in firma del link. Allo stesso modo il Presidente di Pir dovrà prendere contatto con l'Amministrazione e con i moderatori dei vari sottoforum al fine di proporre loro ulteriori forme di sensibilizzazione sia sul forum sia sui social network.

    Il presidente promulga.
    Legge approvata in data 31-01-13 da presidente olivo
    n. 79 Legge sull'insegnamento dell'autodifesa - Benjamin Linus, Von Dekken

    Art. 1
    La Repubblica di TPOL promuove l'insegnamento delle tecniche di autodifesa, nelle scuole secondarie, affiancandolo alla materia di scienze motorie.

    Art. 2
    Ogni istituto scolastico, pubblico o paritario, determina in piena autonomia se tale insegnamento può essere proficuamente inserito all'interno del proprio programma scolastico, e quante ore destinarvi. Le lezioni di autodifesa sono tenute da personale in possesso di idonea certificazione. Il personale in oggetto è assunto, negli istituti pubblici, per la durata dell'anno scolastico, con un contratto di collaborazione. Gli istituti paritari determinano liberamente la tipologia di contratto di cui avvalersi.

    Art. 3
    L'insegnamento delle tecniche di autodifesa rivolto a studenti di sesso femminile prevede che esso sia svolto da insegnanti donna compatibilmente con la disponibilità effettiva di insegnanti di tale sesso. Per gli studenti di sesso maschile gli insegnanti possono essere di entrambi i sessi.

    Art. 4
    L'insegnamento delle tecniche di autodifesa non rientra nella valutazione ai fini del profitto scolastico.

    Art. 5
    Le risorse finanziarie da destinare all'insegnamento delle tecniche di autodifesa non possono superare un centesimo del costo del personale docente non di ruolo nell'anno scolastico 2011/2012. Le risorse finanziarie sono ripartite dal Ministero della Pubblica Istruzione, tra gli istituti scolastici che ne facciano richiesta, in proporzione al numero degli alunni di ciascuno di essi. Il Ministero della Pubblica Istruzione reperisce le risorse finanziarie necessarie mediante risparmi interni da individuare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

    Il presidente promulga.
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

 

 
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