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  1. #21
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Decreto approvato in data 05-02-13 da presidente olivo
    Decreto presidenziale sulle restituzioni

    La presidenza della comunità di Termometro Politico ingiunge l'immediata restituzione:
    - di Ruby a Mubarak,
    - di John Lennon a Yoko Ono,
    - di Laura a Nek,
    - dei Pink Floyd a Pompei,
    - della sua maglietta fina, al punto che mi immaginavo tutto, a Claudio Baglioni,
    - dei Queen a Wembley,
    - di Mufasa a Simba,
    - di Joker a Heath Ledger,
    - di Costantinopoli all'Impero Romano d'Oriente,
    - dell'antico vaso che andava portato in salvo all'amaro Montenegro.
    - del tappeto a Drugo Lebowsky,
    - del rigore contro il Brasile a Baggio.

    Il presidente promulga.
    Legge approvata in data 01-03-13 da presidente olivo
    n. 80 Legge su CEA e ILVA - Francpolitik

    Sezione 1 - Disposizione sulle CEA

    Art. 1
    È istituito il vincolo ambientale speciale (VAS). Tale vincolo, viene dichiarato con apposito decreto del CdM su proposta del ministero dell'ambiente, laddove questi verifichi l'esistenza di gravissime violazioni delle norme sulla tutela ambientale o gravissimi rischi per la salute dei cittadini a seguito dello svolgimento di attività di produzione industriale.
    Il vincolo è dichiarabile solo per aree industriali e stabilimenti industriali e solo nel caso in cui siano state verificate le condizioni sopra indicate.

    Art. 2
    Le aree industriali e gli stabilimenti industriali sottoposti a vincolo VAS a seguito del decreto del CdM di cui all'Art. 1 sono momentaneamente posti sotto gestione di un commissario di nomina del CdM. Tale commissario ha unicamente facoltà di svolgere le attività necessarie alla conservazione e all'ordinaria gestione delle aree industriali e degli stabilimenti sottoposti a vincolo.

    Art. 3
    a) Una volta dichiarati il VAS il CdM deve nominare entro e non oltre un mese una CEA (commissione economica ambientale), i cui cinque membri vengono nominati dal CdM su indicazione congiunta, secondo parametri unicamente di competenza tecnica, del min. dell'economia e del min. dell'ambiente.
    Tale commissione, ricevuta la nomina, ha l'obbligo di svolgere tutte le necessarie indagini e valutazioni tecnico/ambientali e di proporre al CdM un piano dettagliato di risanamento economico/ambientale entro un termine non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi da stabilirsi in base alla gravità della situazione entro il decreto di nomina.

    b) L'amministrazione ed i titolari della aree e degli stabilimenti sottoposti a VAS hanno facoltà:
    a) Di proporre un piano di risanamento alternativo a quello proposto dalla CEA al CdM, entro e non oltre una settimana dalla presentazione della proposta della CEA.
    b) Di chiedere chiarimenti alla CEA sul piano di risanamento proposto al CdM
    c) Di dare parere non vincolante, su richiesta del CdM, sul piano di risanamento proposto al CdM
    d) Di controllare l'attuazione del piano di risanamento economico industriale da parte della CEA, nominando un rappresentante con facoltà di ispezione e di verifica.

    c) Laddove il piano di risanamento economico/industriale proposto dalla CEA o dai titolari delle aree e degli stabilimenti sottoposti a VAS come previsto ex articolo 3.1 venga approvato le aree industriale e gli stabilimenti sottoposti a vincolo VAS sono assegnate in gestione amministrativa, economica e ambientale CEA, che ha l'obbligo di attuare il piano approvato dal CdM.
    Nell'ipotesi in cui il piano di risanamento proposto dalla CEA non venga ritenuto adeguato dal CdM viene assegnata una proroga per ulteriori valutazioni tecniche e per formulare un nuovo piano di risanamento. La proroga non può avere durata superiore a sei mesi.

    Art. 4.
    L'attuazione delle operazioni previste entro il piano di risanamento economico/ambientale sotto il controllo della CEA viene assegnata agli appositi enti competenti della PA. Le spese ed i costi derivanti dall'attuazione del piano approvato dal CdM sono ripartite tra le parti (Stato, enti locali e proprietari o terzi)secondo le rispettive responsabilità amministrative o processuali.

    Art. 5
    Al termine dell'attuazione del piano di risanamento economico industriale il VAS viene revocato con apposito decreto del CdM e le aree industriali e gli stabilimenti vengono riconsegnati in gestione ai proprietari.

    Sezione 2 - Disposizioni su ILVA

    Art. 1
    Il CdM decreta il VAS per le aree industriali ILVA.

    Art. 2
    a) Nell'ipotesi in cui la CEA ritenga di interrompere parzialmente o completamente le attività produttive degli stabilimenti ILVA viene riconosciuto ai dipendenti licenziati la priorità per l'assunzione presso gli enti competenti all'attuazione del piano di risanamento economico/ambientale laddove questa si debba far carico di operazione di bonifica.

    b) Nell'ipotesi in cui i dipendenti licenziati per la sospensione totale o parziale delle attività produttive degli stabilimenti ILVA siano eccedenti rispetto alla quota per cui sia possibile attuare il trattamento previsto entro l'Art. 2 vengono riconosciuti alla quota eccedente un salario sociale equivalente a euro 700 (fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento o ad ulteriore assunzione) ed la facoltà di accedere ad appositi corsi di formazione la cui organizzazione viene assegnata alla regione Puglia.

    Art. 3
    I costi dei trattamenti previsti entro gli art. 2 e 2.1 vengono finanziati, per la quota riguardante la regione e lo Stato (vedasi DDL CEA) attraverso l'utilizzo dei fondi FAS europei.

    Il presidente promulga.
    Emandamento approvato in data 01-03-13 da presidente olivo
    La presidenza sottolinea come questo emendamento, specificando un divieto alla magistratura (?) per quanto riguarda l'interruzione dell'attività dell'impianto, di fatto svuoti di senso la sezione 2 della legge n. 80. D'altronde se il legislatore di TP ha ritenuto di operare in modo incoerente avrà avuto le sue ragioni.

    Emendamento al n. 63 Legge sulla politica industriale - Gdem88, Stecompagno; Haxel

    Il testo della sezione "Caso ILVA" è così emendato:

    Il Governo di Pir:

    - nella totale solidarietà con i cittadini tarantini vittima delle emissioni inquinanti dell'acciaieria e con i loro familiari, nonchè con le lotte per la salute iniziate già da anni e colpevolmente ignorate da più parti nel mondo del lavoro, dell'economia, della società e della politica

    - nel riconoscimento del lavoro positivo e scrupoloso svolto dalla Magistratura, a cui va il merito di aver coraggiosamente rotto un assordante silenzio nazionale sulle condizioni di vita malsane di molti cittadini tarantini

    - nel riconoscimento della centralità dell'Ilva nel tessuto socio-economico tarantino e della necessità di tutelare i lavoratori e le loro famiglie


    Crede fermamente nel principio della non conflittualità tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute in una società moderna e per questo intende stimolare l’azienda ad investire nell'ammodernamento ambientale delle strutture produttive ed è disposto a trovare i fondi per investimenti anche di natura statale.
    Ben cosciente di quanto la situazione ambientale tarantina sia ormai grave e cronica, il Governo si impegna a garantire in piena trasparenza tempi certi e scrupolosamente fissati (senza possibilità di proroghe indefinite) per il piano di riconversione, attuando controlli trimestrali sull'attività dell'acciaieria con conseguenza pubblicità dei risultati e sostenendo tutti i provvedimenti che la Magistratura competente riterrà opportuni nell'esercizio delle sue legittime funzioni per tutelare la cittadinanza.
    Il Governo di Pir si impegna inoltre ad istituire un tavolo permanente tra regione, enti locali, ministero dello sviluppo economico, del welfare e della Salute, associazioni sindacali,degli imprenditori e comitati cittadini per approntare un progetto di riconversione sociale di Taranto, costruire una rete di servizi e nuove attività incentrate su turismo ed economia ecosostenibile per cominciare a costruire per Taranto un sistema economico ed occupazionale non incentrato esclusivamente sull’Ilva e sull’acciaio.
    E' fatto divieto alla magistratura di chiudere l'impianto industriale dell'ILVA. Il 50% dei proventi dell'attività industriale dell'ILVA devono obbligatoriamente essere investiti n ella riconversione e negli impianti di purificazione.
    In caso di mancato adempimento di questo obbligo l'attività industriale dell'ILVA dovrà o obbligatoriamente essere sospesa a tempo indeterminato o l'attività dell'ILVA è gestita dallo Stato, dagli enti locali e dai privati a tempo determinato, fino alla riconversione dell'impianto. ogni mese il governo verificherà il corretto adempimento degli obblighi imposti dalla presente legge.

    Il presidente promulga.
    Legge approvata in data 01-03-13 da presidente olivo
    n. 81 Legge sul sistema previdenziale - Francpolitik, Haxel

    Parte I – Il regime contributivo italiano

    Articolo 1

    L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dovrà predisporre piani previdenziali personali per tutti coloro che entrino nel mondo del lavoro a partire dal Primo Gennaio 2014, iniziando a versare all'ente i contributi previdenziali.

    Sino a tale data i lavoratori già contribuenti saranno sottoposti al regime previsto dal presente testo unico di legge in materia previdenziale.

    Articolo 2

    Tutti i lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente testo che abbiano versato all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale contributi per almeno 40 anni netti, hanno diritto all'erogazione del regolare assegno previdenziale, da calcolarsi esclusivamente in base ai contributi effettivamente versati, seguendo, cioè, il sistema di calcolo contributivo. Tale diritto è acquisito a prescindere dall'età anagrafica e dalla tipologia di lavoro svolta.

    Articolo 3

    I lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente testo di legge possono accedere all'erogazione dell'assegno previdenziale da parte dell'INPS al compimento del cinquantottesimo anno di età, qualora il richiedente sia stato impiegato in un settore altamente usurante, del sessantduesimo anno di età, qualora il richiedente sia stato impiegato in un settore usurante, del sessantaquattresimo anno di età, qualora il richiedente sia stato impiegato in un settore semi usurante, e sempre al compimento del sessantacinquesimo anno di età, qualora il richiedente sia stato impiegato in un settore non usurante.

    L'equiparazione tra i sessi nella maturazione di tali requisiti deve compiersi entro il Primo Gennaio 2015.

    Articolo 4

    Sono classificati come altamente usuranti quelle attività appartenenti a una delle seguenti categorie:
    •lavori in galleria, cava o miniera;
    •lavori in cassoni ad aria compressa;
    •lavori svolti dai palombari;
    •lavori ad alte temperature;
    •lavori del vetro cavo;
    •lavori espletati in spazi ristretti;
    •lavori di asportazione dell'amianto.


    Sono classificati come usuranti quelle attività appartenenti a una delle seguenti categorie:
    •lavori notturni;
    •lavori in catena di montaggio;
    •conducenti di veicoli pesanti.


    Sono classificati come semi usuranti quelle attività appartenenti a una delle seguenti categorie:
    •lavori nelle forze dell'ordine;
    •lavori nel settore di vigilanza;
    •lavori infermieristici;
    •insegnanti( cui verrà stabilito un piano di meritocrazia e quindi di qualità del proprio lavoro)


    Tutte le attività non comprese in una categoria di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo della presente legge sono da considerarsi lavori non usuranti.

    Parte II – Il nuovo regime previdenziale

    Articolo 5

    I lavoratori contribuenti di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge possono liberamente scegliere di aderire al sistema previdenziale gestito dall'INPS.

    Articolo 6

    I lavoratori contribuenti di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge che decidano di non aderire al sistema previdenziale gestito dall'INPS sono comunque soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione pensionistica o di aderire a un piano previdenziale privato.

    Articolo 7

    I lavoratori contribuenti di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge devono versare, in forma rateizzata in dodici mesi o in blocco unico ogni anno, un'aliquota pari al 20% del proprio reddito lordo all'INPS o all'altro ente previdenziale privato di propria scelta.

    L'ente preposto ha il compito di presentare un prospetto informativo al nuovo contribuente al fine di pianificare al meglio le esigenze future dello stesso. In base a tale prospetto, il lavoratore contribuente può aumentare l'aliquota base sino ad un massimo del 35% del proprio reddito lordo.

    Articolo 8

    I lavoratori contribuenti di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge devono versare, in forma rateizzata in dodici mesi o in blocco unico ogni anno, un'aliquota variabile tra un minimo del 3% e un massimo del 7% del proprio reddito lordo all'INPS.

    Spetta all'Istituto modulare le aliquote in base alle esigenze finanziarie e di bilancio, al fine di avvicinarsi il più possibile al pareggio dei propri conti.

    Articolo 9

    L'accantonamento derivante dall'aliquota di cui l'articolo 7 comma 1 del presente testo di legge è inviolabile. Gli introiti derivanti sono vincolati alla maturazione del fondo pensionistico personale e non possono essere utilizzati, dall'ente preposto, per fini differenti, quali la copertura delle erogazioni ad altri soggetti.

    Articolo 10

    L'accantonamento derivante dall'aliquota di cui l'articolo 8 comma 1 del presente testo di legge è a disposizione esclusiva dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
    L'extra gettito prodotto durante la fase iniziale della transizione tra i due sistemi previdenziali deve essere accantonato dall'Istituto e investito in titoli di Stato italiani al fine da fungere quale riserva da utilizzare al raggiungimento, durante la fase finale della transizione, di un disavanzo di bilancio.

    Articolo 11

    I lavoratori di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge che non raggiungano, al compimento dei 70 anni di età – soglia da aggiornarsi al termine della fase di transizione – la quota di contributi necessaria a sostenere uno stile di vita dignitoso, avranno la possibilità di richiedere l'erogazione di un assegno di sostegno da finanziarsi, al termine della fase di transizione, attraverso l'accantonamento derivante dall'aliquota di cui l'articolo 8 comma 1 del presente testo di legge.

    Parte III – Gli Amministratori dei Fondi Pensione

    Articolo 12

    I lavoratori di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge che decidano di non aderire al sistema previdenziale gestito dall'INPS, quindi soggetti all'obbligo di cui l'articolo 6 comma 1 del presente testo di legge, hanno piena libertà nella scelta dell'ente previdenziale privato al quale rivolgersi.

    Tali enti assumono il nome di Amministratori dei Fondi Pensione.

    Articolo 13

    E' istituita l'Autorità Garante dei Fondi Pensione. Tale organo ha il dovere di controllare il rigoroso rispetto delle normative di trasparenza e correttezza da parte degli Amministratori dei Fondi Pensione, con potere di vigilanza e intervento in caso di frode, furto o tentata frode.

    Articolo 14

    Gli Amministratori dei Fondi Pensione operano in regime di libera concorrenza. Spetta all'Autorità la verifica e la sanzione di costituzioni di cartelli d'interesse tra gli Amministratori a danno dei contribuenti.

    Articolo 15

    Gli Amministratori dei Fondi Pensione non possono impegnarsi in attività differenti dalla gestione dei piani previdenziali personali e devono operare con titoli a basso rischio che presentino il massimo grado di rating possibile.

    Articolo 16

    La base minima contrattuale tra lavoratore contribuente e Amministratore di Fondi Pensione deve essere paritetica a quella tra il cittadino e l'INPS. Gli enti privati possono competere esclusivamente sui rendimenti rispetto al capitale investito e sui servizi offerti.

    Parte IV – La fase transitoria e i mezzi di finanziamento

    Articolo 17

    L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a partire dal Primo Aprile 2013 acquisirà competenze esclusive in materia previdenziale. Le funzioni di sostegno al reddito sono interamente avocate allo Stato, che deve intervenire con l'adeguamento al nuovo sistema, attraverso la creazione di un istituto autonomo o l'individuazione di norme che permettano l'esercizio di tali funzioni per mezzo della fiscalità generale.

    Articolo 18

    I bilanci dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sono salvaguardati dal fondo di cui l'articolo 10 del presente testo di legge e dagli introiti derivanti dall'aliquota di cui l'articolo 8 del presente testo di legge.

    Qualora tali interventi dovessero dimostrarsi insufficienti il Parlamento delega il governo ad individuare un'imposta, da applicarsi ai lavoratori di cui l'articolo 1 comma 1, che sia pari alla differenza tra l'aliquota di cui l'articolo 7 comma 1 e l'aliquota totale contributiva media attualmente in vigore.

    Eventuali altri ammanchi dovranno essere coperti attraverso l'istituzione di un'imposta a carico dei soggetti gestori delle società di cui l'articolo 12 del presente testo di legge, ovvero degli Amministratori dei Fondi Pensione.

    Ulteriore disavanzo dovrà essere coperto attraverso l'emissione di titoli propri dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale da dilazionarsi in un arco temporale di 30 anni ai quali fare fronte attraverso gli introiti derivanti dalla gestione dei fondi pensione individuali.

    Parte V – Il finanziamento del regime contributivo vigente

    Articolo 19

    A tutti gli assegni erogati dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale derivanti dal versamento di contributi da parte dei lavoratori di cui l'articolo 1 comma 2 del presente testo di legge, è applicata un'imposta permanente in forma di scaglioni.

    L'imposta è così suddivisa:
    •tra i 35.001 e i 65.000 euro annui: 50% di imposta sulla parte eccedente i 35.000 euro
    •tra i 65.001 e i 97.500 euro annui: 60% di imposta sulla parte eccedente i 65.000 più l'ammontare delle imposte derivate dallo scaglione precedente
    •tra i 97.501 e i 120.000 euro annui: 70% di imposta sulla parte eccedente i 97.500 più l'ammontare delle imposte derivate dai precedenti scaglioni
    •oltre i 120.001 euro annui: 75% di imposta sulla parte eccedente i 120.000 più l'ammontare delle imposte derivate dagli scaglioni precedenti


    Articolo 20

    E' altresì bloccata l'indicizzazione all'inflazione sino al 2018 per le seguenti categorie:
    •pensionati baby e assegni vitalizi per la parte eccedente i 1000 euro mensili
    •pensioni calcolate con il sistema retributivo per la parte eccedente i 1500 euro mensili
    •pensioni calcolate con il sistema misto retributivo contributivo per la parte eccedente i 2000 euro mensili
    •pensioni calcolate con il sistema contributivo per la parte eccedente i 2500 euro


    Articolo 21

    Gli introiti e i risparmi derivanti dalle misure di cui gli articoli 19 e 20 del presente testo di legge sono interamente destinati alla copertura delle spese comportate dagli articoli 2 e 3 del presente testo di legge.

    Parte VI - Disposizioni finali

    Articolo 22

    Potranno aderire al fondo pensionistico privato solo i lavoratori che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro.

    Articolo 23

    Le disposizioni normative sancite dagli articoli del presente testo di legge entreranno in vigore a partire dal Primo Gennaio 2014. A partire dalla data di pubblicazione della riforma, il governo sarà tenuto ad individuare l'Autorità di Garanzia per i Fondi Pensione e l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dovrà predisporre i piani individuali.

    Il presidente promulga.
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  2. #22
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 01-03-13 da presidente olivo
    n. 82 Legge sull'internazionalizzazione dell'università pubblica - Occidentale

    Introduzione

    L'Università è sicuramente da ritenersi il luogo di apprendimento e di ricerca più importante. Di sicuro questo è vero in tutti i paesi Europei ed avanzati.
    Conseguentemente, non può essere limitato nel suo sforzo di garantire eccellenza ne dai confini fisici ne da quelli normativi di una singola nazione, in un mondo che si va facendo globale, con un ritmo accelerato dagli eventi economici e politici susseguitisi negli ultimi due decenni.
    Al contrario, deve rendersi quanto più accessibile a tutti gli studenti, per offrire e garantire la migliore preparazione disponibile e incrementare il livello della ricerca scientifica e culturale del paese.

    Ormai da anni la lingua inglese è considerata lingua franca in particolare nei settori scientifico e tecnico, alla stregua di quanto accadeva in passato con il francese e con il latino.

    Le pubblicazioni di un certo livello, si tratti di articoli, saggi, testi accademici o semplici opere divulgative, vengono in questi anni pubblicati solo in inglese, o prima in quella lingua rispetto ad ogni altra.

    A studenti e ricercatori che vogliano operare con speranza di risultati viene quindi richiesta la conoscenza di questa lingua per potersi confrontare con i loro colleghi in tutto il mondo.


    Intendimenti ed Obiettivi della Legge


    Prendendo le mosse dai fatti esposti nel precedente paragrafo introduttivo, si deve convenire sulla necessità di introdurre un obbligo a tenere lezioni in inglese, partendo dall'istruzione di natura specialistica, seguendo in questa direzione l'esempio di molte Università straniere prestigiose.

    Questo in modo da poter attrarre il maggior numero possibile di studenti, e stimolare contestualmente un eguale afflusso di professori e ricercatori stranieri tale da arricchire la nostra università di nuovi contributi, riportandola ai livelli di eccellenza garantiti nel passato.

    Attrarre studenti stranieri riveste poi una particolare importanza, se consideriamo il fatto che che ogni studente straniero iscritto all'Università italiana porta come contropartita un posto ai nostri studenti nei programmi di scambio didattico internazionale quali Erasmus.

    Oggi i posti disponibili in simili programmi per gli studenti italiani sono limitati proprio in conseguenza del declino dell'italiano come lingua di interesse accademico.

    Per quanto essa sia bella essa oramai è tagliata fuori dall'ambito delle pubblicazioni accademiche a livello internazionale.
    Sono pochi gli autori italiani tradotti in lingua inglese rispetto all'importanza del
    nostro paese.
    Ovviare a questa situazione nel più breve tempo possibile è il primo obiettivo della presente legge.

    Secondo obiettivo della legge è invece attrarre professori e ricercatori stranieri in numero tale da contribuire all'aumento del livello didattico e della ricerca italiana.

    Non bisogna dimenticare che l'internazionalizzazione dell'Università è indice di prestigio ed è un fattore importante nelle classifiche mondiali, in cui negli ultimi anni abbiamo perso molte posizioni.


    Misure Attuative


    Articolo 1
    Ristrutturazione dell'Offerta Didattica Universitaria Di Livello Specialistico

    Comma Primo

    Le lezioni dei corsi di laurea specialistica e dei master tenuti nelle Università, nei Politecnici e nelle Accademie statali dovranno prevedere insegnamenti tenuti in lingua inglese, inizialmente paralleli a quelli tenuti nella lingua nazionale, per sostituirli integralmente entro e non oltre il termine di CINQUE anni accademici.


    Il governo provvederà a stabilire percorsi e linee di sviluppo dell'attività degli atenei con appositi decreti attuativi, una volta promulgata la Legge.

    Comma Secondo
    Gli studenti che ne facessero richiesta nei loro piani di studio (1) avranno comunque il diritto e la possibilità di sostenere gli esami nella lingua nazionale, sia per iscritto, sia tramite discussione orale.

    Potranno essere inseriti meccanismi premiali di incentivazione per gli studenti di Istituti ed Enti Accademici destinanti in modo particolare ad avere rapporti di maggiore vicinanza con ambienti di lavoro internazionale.

    Comma Terzo

    ciascun Ateneo, Università, Istituto ed Ente Accademico pubblico dovrà avere la massima cura nello stabilire un piano di sviluppo dei nuovi insegnamenti coerente con le linee guida operative stabilite dal governo, mantenendo costante l'offerta didattica e la frequenza degli esami di entrambe le tipologie, onde evitare una flessione qualitativa e quantitativa dell'offerta, connessa alla fasi iniziale e di sviluppo del nuovo sistema.

    Mantenendo la loro autonomia gestionale, gli Atenei dovranno fare ogni sforzo possibile per garantire un numero almeno eguale di sessioni di esami per ciascuna delle due tipologie previste dalla presente legge.
    I decreti attuativi ministeriali stabiliranno tempi e modi nei quali giungere a questi obiettivi.

    Articolo 2
    Incremento dell'Attività di Pubblicazione in Lingua Inglese

    Comma Primo
    Allo scopo di preparare una classe di insegnati e docenti adeguati alle nuove necessità del paese e allo stesso tempo incentivare lo spedito aggiornamento dell'insegnamento offerto nella direzione indicata dalla presente legge, si stabilisce quanto segue:

    I Professori (Ordinari o Associati) e gli altri membri del corpo docente incaricato degli insegnamenti specialistici saranno sottoposti all'obbligo di pubblicare elaborati stesi in lingua inglese relativi alla loro materia di insegnamento.

    Gli elaborati potranno essere destinati alla ricerca, all'aggiornamento di precedenti testi, all'insegnamento, alla semplice divulgazione dei risultati conseguiti.

    Essi dovranno essere pubblicati in forma cartacea o virtuale, a scelta delle Facoltà di appartenenza dei docenti coinvolti nei progetti di pubblicazione e non potranno essere inferiori nel numero al totale di due per ciascun docente, in ognuno dei cinque anni della fase di avvio della ristrutturazione dell'offerta didattica prevista dalla presente legge.

    Negli anni accademici seguenti alla fase di avvio, l'obbligo di pubblicazione rimarrà, ma modi e quantità saranno integralmente affidati alla discrezionalità delle Università, nel rispetto della loro autonomia didattica e logistica.


    Comma Secondo

    I Professori potranno sostituire la pubblicazione a titolo personale con attività organizzative a sostegno di iniziative tese alla diffusione della lingua inglese a livello didattico nei loro Atenei, o sovraintendendo a progetti di traduzione delle pubblicazioni specialistiche stese in lingua nazionale nel passato e ritenute meritevoli di traduzione da speciali commissioni costituite presso l'Ateneo stesso, oppure anche curando la pubblicazione di articoli in lingua inglese presso riviste o siti internet connessi alle loro discipline di insegnamento.

    Gli studenti coinvolti in progetti di questo tipo riceveranno incentivi e sostegni di carattere didattico a scelta della facoltà di appartenenza, e saranno segnalati per il loro sforzo aggiuntivo in sede di valutazione della loro preparazione.

    Comma Terzo
    In caso di mancato adeguamento da parte del corpo docente o di suoi membri al dettato del presente articolo, alla facoltà verrà comminata una multa pari al dieci per cento di tutti gli emolumenti percepiti da ciascun insegnante non adeguatosi alle disposizioni della Legge.

    La sanzione prevista in questo comma non decade allo spirare del termine dei cinque anni della fase di avvio della ristrutturazione promossa nella presente legge, ma ha carattere permanente.

    Articolo 3
    Misure di Flessibilità Riguardanti Le Autonomie Didattica Ed Organizzativa degli Atenei

    Comma Primo

    Ciascun Ateneo potrà mantenere la facoltà di stabilire le tempistiche di adeguamento al progetto stabilito dalla presente legge, entro il limite di cinque anni.
    Faranno eccezione le misure sanzionatorie previste per i mancati adeguamenti, che decorreranno dall'anno accademico immediatamente successivo all'approvazione della presente legge.

    Nel corso dei cinque anni di sviluppo del progetto previsti per l'adeguamento alle norme di questa legge, gli Atenei avranno diritto di indirizzare al Ministero competente memorie, rapporti e indicazioni documentate sullo svolgimento delle varie fasi e valutazioni statistiche sulle reazioni degli studenti e del corpo docente alle riforme introdotte.

    Il Ministero avrà cura di pubblicare ogni anno (integralmente o in appositi sunti) le risultanze di queste memorie delle Università, in modo da rendere note alla pubblica opinione le risultanze effettive del progetto ed evidenziare pregi e difetti emersi dal concreto attuarsi del progetto.

    Comma Secondo

    Se uno degli Atenei pubblici volesse, con motivate ragioni, allungare i tempi del suo adeguamento alle norme della presente legge, potrà farlo solamente reperendo in altro loco fondi sufficienti ad ovviare alle sanzioni economiche previste per il mancato adeguamento.

    In ogni caso, questa deroga non potrà superare il termine massimo di sette anni dall'approvazione della legge.

    Comma Terzo
    Sarà facoltà degli Atenei la creazione di una rete di corsi paralleli nel solo idioma nazionale, ove se ne rinvenisse la necessità e ne fosse accertata la richiesta, in ragione di un terzo al massimo rispetto ai corsi tenuti in lingua inglese.


    Comma Quarto

    Il frequentare l'una o l'altra tipologia di corso (inglese o nazionale) non dovrà in alcun modo o ad alcun titolo comportare svantaggi logistici o aggravi di spesa per gli studenti coinvolti.

    Ovviamente tali garanzie verranno a cessare entro il suesposto limite di dodici anni.

    Il presidente promulga.
    Legge approvata in data 29-03-13 da presidente olivo
    n. 83 Legge in materia di Edilizia scolastica - Francpolitik

    Articolo 1

    La gestione e la proprietà del patrimonio immobiliare scolastico italiano, regolate attualmente dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, articoli 83, 85 e 86, sono avocate allo Stato.

    Tutte le competenze in materia sono affidate a partire dal Primo Giugno 2013 al Ministero della Pubblica Istruzione per una durata massima di anni tre.

    Articolo 2

    È istituita un'Anagrafe Nazionale del Patrimonio Scolastico, gestita e aggiornata dal Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con gli uffici provinciali del Genio Civile, a capo del Ministero delle Infrastrutture.

    Articolo 3

    Gli uffici regionali e provinciali del Genio Civile, o degli enti similari laddove ne sia stata cambiata la denominazione, devono costituire entro il 15 aprile 2013 commissioni composte da tre unità ciascuna, necessariamente in possesso dell'abilitazione a esercitare la professione di ingegnere.

    Articolo 4

    Le commissioni tecniche per la valutazione del patrimonio edilizio scolastico, composte secondo i parametri di cui l'articolo 3, sono responsabili della valutazione della sicurezza e degli interventi necessari per un numero di istituti pubblici non inferiore ai 30 e comunque mai superiore ad un bacino di utenza massimo di 15.000 studenti.

    A partire dal 16 aprile 2013 le commissioni devono svolgere sopralluoghi presso gli istituti assegnati dagli uffici centrali in coordinazione con quelli regionali e provinciali del Genio Civile, riportando a verbale lo stato del patrimonio edilizio, il livello di rischio, gli interventi urgenti necessari, interventi suppletivi di minore urgenza e l'eventuale esigenza di demolizione totale o parziale dell'istituto in esame.

    I sopralluoghi dovranno tenersi entro e non oltre il 20 maggio 2013, al termine dei quali le commissioni avranno 10 giorni di tempo per rielaborare i verbali e stilare graduatorie provinciali inerenti il grado di urgenza degli interventi nei singoli istituti in collaborazione con i distaccamenti locali del Genio Civile.

    Articolo 5

    Le graduatorie e i relativi verbali di cui l'articolo 4 comma 3, saranno pubblicati a partire dal Primo Giugno 2013 sul sito internet del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero delle Infrastrutture e sui siti internet degli enti locali interessati.

    Articolo 6

    Il Ministero della Pubblica Istruzione dovrà avviare entro il 15 giugno procedure a evidenza pubblica, rendendo note le informazioni necessarie a partecipare alla gara sul proprio sito internet e su quello degli enti ai quali fanno capo i singoli istituti coinvolti.

    I fondi assegnati in via prioritaria sono destinati agli istituti nelle postazioni più alte della graduatoria, di cui l'articolo 4 comma 3.

    Il Ministero ha a disposizione cinque miliardi di euro da allocare entro trenta giorni dalla pubblicazione dei bandi in base all'ordine di urgenza delle condizioni del patrimonio.

    Articolo 7

    Il fabbisogno stimabile necessario è individuato in tredici miliardi di euro. La ripartizione avverrà gradatamente in tre anni: i primi cinque miliardi sono da assegnarsi secondo le disposizioni dell'articolo 6 comma 3, entro e non oltre il 15 luglio 2013.

    Ulteriori due miliardi devono poi essere allocati entro e non oltre il 30 novembre 2013. Durante i primi nove mesi dell'anno 2014 il Ministero dovrà assegnare ulteriori quattro miliardi in base all'ordine d'urgenza delle graduatorie provinciali di cui l'articolo 6, comma 3, per poi concludere il progetto di messa in sicurezza nel semestre ottobre 2014 – marzo 2015 allocando altri due miliardi di euro.

    Articolo 8

    Le procedure di evidenza pubblica di cui gli articoli 6 e 7 sono aggiudicate alle offerte economicamente più vantaggiose, prendendo in particolare considerazione il fattore qualità. In deroga alla legge 57 del 2010, le procedure hanno assegnazione e approvazione d'urgenza, dovendosi concludere entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse.

    I bandi seguono, per quanto non espressamente previsto dal presente testo di legge, le normative europee attualmente in vigore e devono garantire la massima trasparenza sia nell'assegnazione che nella partecipazione.

    Il presidente promulga.
    Decreto approvato in data 29-03-13 da presidente olivo
    Decreto presidenziale in materia di banche e mercati finanziari

    Introduzione
    Il presente di legge vuole integrare le attuali norme in vigore come la legge Olivo sugli intermediari finanziari e andare a estendere l’ambito normativo del gioco al diritto commerciale e fallimentare. I provvedimenti di questo testo vogliono correggere le distorsioni e contratture prodotte nel diritto italiano vigente per rendere più solide e competitive le nostra società e renderle più competitive sul mercato tutelando anche i piccoli investitori.

    Art.1
    La comunità di politica in rete fa proprie le disposizioni di Diritto Commerciale e Societario contenute nel Codice Civile, nel Testo Unico della Finanza, della Legge Fallimentare, il Dlgs.228 18 maggio 2001, la legge quadro sull’artigianato e tutte le altre norme in materia non espressamente specificate.

    Art.2
    Il limite di quota azionaria del 30% per applicare l’obbligo di Offerta di Pubblico Acquisto è elevato al 45%. Sono rimosse le esenzioni da OPA previste: in presenza di altro/i soci che dispongono della maggioranza dei diritti di voto tramite aumento di capitale, in presenza di un piano di ristrutturazione del debito di una società quotata in crisi a seguito trasferimento fra società determinato dall'esercizio di diritti di opzione superato per non più del 3% e l'acquirente si impegni a cedere le azioni in eccedenza e a non esercitare i diritti di voto.

    Art.3
    I membri del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Consiglio di Controllo, Consiglio di Vigilanza e in generale organi amministrativi di gestione o controllo di una società quotata in borsa non possono ricoprire incarichi analoghi in altre società quotate nella Borsa Italiana; la limitazione è estesa alla società non quotate a eccezion fatta delle controllate ove queste siano di proprietà diretta della quotata. É applicata, senza eccezioni, la passivity rule per il management

    Art.4
    Le transazioni azionarie sono esentate da Tasse o commissioni, mentre per le transazioni di strumenti finanziari derivati è applicata una quota dello 0,2% per ogni operazione.

    Art.5
    Le Fondazioni Bancarie sono inserite nella fattispecie di Imprese Sociali e dovranno adeguarsi alla normativa speciale prevista dal Dlgs155/2006, ma in deroga al predetto si applica il regime fiscale delle società di capitali e le quote delle fondazioni sono affidate ad enti di diritto privato; società di diritto pubblico non possono possedere direttamente o indirettamente più del 35% del capitale sociale e non possono contrarre patti parasociali. Le fondazioni bancarie non possono controllare, nè direttamente, nè indirettamente, partecipazioni superiori al 2% in istituti bancari.

    Art.6
    Tutte le pene previste per i reati finanziari, aggiotaggio, insider trading e tutti gli altri reati dello stesso tipo sono aumentate della metà.

    Il presidente emana.
    Mozione approvata in data 22-04-13 da presidente olivo
    n. 84 Legge in materia di riscossione dei tributi - Haxel

    Art.1
    Equitalia non potrà iscrivere ipoteche su immobili destinati ad abitazione principale per crediti inferiori ad almeno il 30% del valore dell’immobile stesso, se non per evidente evasione fiscale.

    Art.2
    Impedire il pignoramento di beni strumentali dell’impresa e di una percentuale di credito superiore al 20% del totale iscritto in bilancio, abolirà il pignoramento di beni delle attività economiche, se non per evidente evasione fiscale.

    Art.3
    Nel caso di pagamento rateale, Equitalia dovrà applicare il tasso di interesse legale e non più quello bancario.

    Art.4
    Diminuire la percentuale pagata ad Equitalia( minimo 20, massimo 30%) sui piccoli crediti riscossi( inferiori ai 100.000 euro) e raddoppiare quella sui grandi crediti (sempre minimo 20, massimo30% ad esempio superiori al milione di euro) per incentivare ulteriormente l’ente di riscossione a perseguire i grandi evasori

    Art.5
    In ogni caso non sarà possibile il totale pignoramento e ipotecazione dei beni del suddetto evasore, per garantirgli una vita sostenibile e la possibilità di ripagare totalmenteil debito, nei limiti delle sue possibilità

    Il presidente.
    Mozione approvata in data 17-05-13 da presidente olivo
    n. 85 Legge in materia di welfare abitativo - Benjamin Linus

    DEFINIZIONE DI AUTOCOSTRUZIONE E AUTORECUPERO

    L’autocostruzione e l’autorecupero sono particolari metodologie edificative di abitazioni nelle quali i protagonisti del processo costruttivo sono gli stessi futuri proprietari in convenzione con enti pubblici.
    Nella pratica dell’autocostruzione infatti i futuri proprietari partecipano alla costruzione della loro casa con l’apporto del proprio lavoro con un ammontare stabilito di ore di lavoro prestate dal nucleo familiare per singolo alloggio.
    Gli Autocostruttori lavorano sotto la guida di professionisti che nel corso dell’intero processo edificatorio garantiscono l’assistenza tecnica indispensabile, la qualità architettonica, la sostenibilità ambientale dell’intervento e il rispetto delle norme di sicurezza.

    I SOGGETTI PRINCIPALI E IL LORO RUOLO

    LA COOPERATIVA DI AUTO COSTRUTTORI
    Il gruppo di Autocostruttori si costituisce in cooperativa definendo uno statuto giuridico che stabilisce la regolamentazione dei rapporti fra i componenti del gruppo in ordine all’attività da svolgere (ruoli, responsabilità, condizioni di appartenenza e di recesso, ecc.).
    La società cooperativa, qualunque sia il tipo e l’attività sociale, deve costituirsi per atto pubblico ed essere iscritta nel Registro Provinciale delle Cooperative.
    La nuova attività va segnalata altresì presso l’Agenzia delle Entrate, aprendo una posizione fiscale.
    La disciplina giuridica della cooperativa sarà contenuta nell’atto costitutivo e nello statuto contenente le norme relative al funzionamento della società.

    L’ ENTE DI COORDINAMENTO
    L’Ente di Coordinamento coordina l’attività della Cooperativa di Autocostruttori, fornendo una serie di servizi e strumenti, che comprendono la programmazione dell’intervento, il trasferimento del know-how tecnico e la gestione diretta degli aspetti organizzativi, amministrativi, formativi, sociali e di gestione del cantiere, nel rispetto della normativa vigente.
    Assicura altresì l’assistenza tecnica, il rispetto delle norme di sicurezza, l’utilizzo di tecniche e materiali ecocompatibili.
    L’ambito di intervento comprende:
    - Aspetti processuali, per la definizione del programma economico finanziario e del programma di intervento con particolare riguardo al coordinamento tra i vari attori del processo.
    - Aspetti tecnicoamministrativi, che comprendono la gestione finanziaria della contabilità da presentare periodicamente all’assemblea dei soci delle cooperative di autocostruttori, e la gestione amministrativa delle varie fasi del processo, ivi compresa la selezione delle imprese edili esterne (responsabili della realizzazione delle parti più impegnative e rischiose del processo costruttivo).
    - Aspetti progettuali, nel caso di affidamento della progettazione.
    - Aspetti esecutivi, che comprendono le attività di accompagnamento e supporto della Cooperativa di Autocostruttori, direzione ed esecuzione dei lavori, organizzazione e gestione del cantiere di autocostruzione, con particolare attenzione alla sicurezza degli Autocostruttori, attività di training, formazione e informazione del gruppo di Autocostruttori nonché controllo della regolare presenza in cantiere del gruppo, controllo del rispetto della normativa sulla sostenibilità e sulla sicurezza del cantiere.

    Art. 1.

    Finalità della Legge
    La Repubblica di TP-POL-PIR promuove un programma sperimentale di interventi indirizzato a incentivare le iniziative dei soggetti che intendono realizzare la costruzione della loro prima casa, attraverso la concessione di contributi finanziari secondo le modalità indicate nella presente legge e nei relativi regolamenti di attuazione.
    A tale fine, viene appositamente creato un Fondo Istituzionale per l'erogazione di contributi in favore dei soggetti che intendono provvedere, attraverso la partecipazione a società cooperative, alla costruzione della loro prima casa.

    Art. 2.

    Soggetti destinatari
    Sono individuate come soggetti destinatari dei contributi finanziari del Fondo le società cooperative costituite tra soggetti singoli residenti in Italia il cui reddito individuale o familiare è inferiore o uguale all'indicatore ISEE individuato dal comune di residenza per l'ammissione alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi comunali o degli Istituti autonomi per le case popolari.

    Art. 3.

    Aree urbanistiche utilizzabili
    Per la costruzione degli immobili rientranti nel programma possono essere utilizzate le aree individuate come edificabili dai piani locali urbanistici in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
    Ai fini della realizzazione del programma, le società cooperative possono sottoscrivere accordi di programma con i comuni e con gli enti pubblici interessati per l'utilizzo di suoli edificabili di proprietà pubblica, per la ristrutturazione e la riqualificazione ad uso abitativo di immobili pubblici dismessi e per l'utilizzo di terreni demaniali in accordo con la volontà degli uffici tecnici competenti in ambito locale.
    Nei casi sopra descritti, i comuni assumono il compito di coordinare le attività e i procedimenti relativi alla stesura e alla sottoscrizione degli accordi di programma, nonché di verificare il rispetto e il buon esito dei medesimi attraverso un'idonea attività ispettiva.
    Gli oneri di urbanizzazione delle aree utilizzate sono posti a carico delle società cooperative e possono essere saldati mediante la realizzazione di opere di interesse pubblico.


    Art. 4.

    Finanziamento
    Il Fondo è finanziato attraverso la Cassa depositi e prestiti Spa, che stipula apposite convenzioni con istituti di credito per la concessione, in favore dei richiedenti, di mutui ipotecari ventennali a tasso fisso.
    Ai soci delle società cooperative di cui all'articolo 2 è concesso un contributo in conto interesse con abbattimento del 50% sul tasso praticato dagli istituti di credito convenzionati.
    Il contributo in conto interesse può essere convertito, a richiesta del proponente, in contributo in conto capitale scontando al valore attuale al momento dell'erogazione il beneficio derivante dalla quota relativa agli interessi.
    L'importo del mutuo agevolato non può comunque essere superiore a 50.000 euro per ciascuna unità immobiliare fino a un massimo di 500.000 euro per interventi coordinati su più unità immobiliari e, in ogni caso, non può superare il 90 per cento del valore totale del progetto.
    Alle società cooperative è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 10 per cento del valore dei mutui contratti dai singoli soci, e comunque non superiore a 50.000 euro, vincolato alle spese di gestione e di assistenza tecnico-professionale specialistica e specializzata.
    Qualora l'intervento sia realizzato a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma di cui all'articolo 3, ai comuni è riservata una quota del 3 per cento del contributo erogato, vincolato alle attività e ai procedimenti relativi alla stesura e alla sottoscrizione del medesimo accordo, nonché all'attività ispettiva.

    Art. 5.

    Vincoli di cessione
    Gli alloggi realizzati con i contributi finanziari del Fondo non possono essere ceduti in proprietà fino all'estinzione del mutuo contratto.

    Il presidente promulga.
    Mozione approvata in data 17-05-13 da presidente olivo
    n. 86 Legge in materia di evasione fiscale - Haxel, Occidentale, Perseo, Von Dekken

    Art. 1
    Si definisce evasore chi che non provvede a versare, secondo le disposizioni di legge, le somme dovute come imposte e tasse.

    Art. 2
    Non è evasore chi non versa la tassa per la fornitura di un servizio, erogato da un ente pubblico, ove il soggetto dimostri che il servizio non è stato fornito per colpa esclusiva dell'ente erogante.
    Non è altresì evasore chi non paga una somma dovuta che sia inferiore ad € 100,00.

    Art. 3
    Il redditometro e gli studi di settore sono strumenti integrativi delle indagini della Guardia di Finanza o degli altri Enti preposti ad operazioni di verifica e controllo in materia fiscale.
    Non possono in alcun caso essere utilizzati da soli per presumere la condizione di evasore a carico del cittadino.

    Art. 4
    Il contenzioso tributario avviene mediante contraddittorio.
    Il dolo è escluso qualora il presunto evasore dimostri che il mancato pagamento fu dovuto ad un'erronea interpretazione della legge, ovvero venne fatto su indicazione di un professionista o un ente certificatore della sua dichiarazione fiscale. In tale caso la responsabilità, salvo che le informazioni fornite al professionista o all'ente siano state mendaci, si trasferisce al professionista o all'ente.
    Qualora l'accusa di evasione fiscale si dimostri infondata l'amministrazione fiscale deve, senza ritardo, rimborsare al contribuente tutte le spese sostenute per la sua difesa, e pagare un equo indennizzo per il disagio provocato.
    A tale scopo è istituito presso il Ministero delle Finanze un capitolo di bilancio apposito. Qualora sia esaurito il fondo l'Amministrazione Fiscale non può ritenersi comunque esonerata dal pagamento.

    Art. 5
    E' fatto divieto di utilizzo della detenzione cautelare per le ipotesi di reato legate all'evasione fiscale, fatti salvi i casi in cui dalle indagini emergano fattispecie di reato per le quali la legge consenta il ricorso a misure di limitazione della libertà personale.

    Art.6
    Chi sia condannato per evasione fiscale è tenuto a pagare quanto inizialmente dovuto, maggiorato di sanzioni ed interessi, oltre a rimborsare all'Amministrazione Fiscale tutte le spese sostenute.
    Il condannato incorre nella pena della multa pari al doppio e fino al decuplo della somma evasa, e della reclusione da uno a cinque anni, con l'interdizione perpetua ai pubblici uffici.

    Art. 7
    Qualora il condannato non sia solvibile ogni suo bene immobile e mobile registrato è sottoposto a confisca, ad eccezione della casa di abitazione.
    Altresì fino alla metà di ogni suo introito mensile, superiore ad € 250,00, sarà devoluto all'Amministrazione Fiscale ed a quella Giudiziaria.

    Art .8
    Chi agisce, per consentire al condannato, di sfuggire al provvedimento di confisca, o per occultare i suoi guadagni futuri, soggiace alla pena della multa dal doppio al quintuplo della somma in questione, e della reclusione da uno a tre anni.

    Art. 9
    I condannati di cui all'articolo 8 possono accedere alla sostituzione della pena detentiva o sostitutiva della detenzione, versando un'oblazione pari a dieci volte della multa loro inflitta. La condanna, con l'accesso all'oblazione, resta iscritta nel casellario giudiziario.
    All'oblazione potranno accedere solo coloro che non abbiano mai riportato condanne per reati non colposi.

    Il presidente promulga.
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  3. #23
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Mozione approvata in data 23-05-13 da presidente olivo
    n. 87 - Legge in materia di istruzione - Francpolitik

    PARTE I – Norme Generali

    Articolo 1
    Lo Stato tutela l'educazione del fanciullo, dettando le linee generali d'indirizzo e sovraintendendo all'organizzazione del sistema scolastico. Promuove e garantisce, inoltre, la libertà d'insegnamento propria dei docenti, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale.


    Articolo 2
    Lo Stato garantisce autonomia agli istituti pubblici, nella gestione economica, nell'organizzazione didattica e nei rapporti con il territorio.


    Gli Amministratori rispondono in prima persona degli errori e delle carenze di ciascuna struttura posta sotto la loro responsabilità, secondo le modalità previste dal presente testo di legge.


    Titolo I – Organi collegiali e assemblee

    Articolo 3
    Ciascun istituto della Repubblica deve prevedere consigli di classe e di intersezione. Le modalità di nomina dei membri sono stabilite da ciascun Regolamento d'Istituto, ferma la presenza di almeno un rappresentante eletto dai genitori e uno dagli studenti nelle scuole di secondo grado, ovvero di almeno due rappresentanti dei genitori in tutte le altre.


    Articolo 4
    Ciascun istituto della Repubblica deve prevedere un consiglio didattico, composto di diritto da tutti i docenti di ruolo e non operanti presso l'istituto stesso.
    Il consiglio ha competenze concorrenti al Consiglio d'Istituto in materia di organizzazione e indirizzo didattico.
    Le sue decisioni, prese a maggioranza dei due terzi, sono vincolanti per lo stesso Consiglio d'Istituto in materia di cui il comma precedente.


    Articolo 5
    In ciascun istituto è costituito il Consiglio d'Istituto. Tale organo è formato di diritto dal Dirigente Scolastico e dal Presidente del Consiglio Didattico. Nei gradi d'istruzione inferiori è composto da due rappresentanti dei genitori eletti per ciascun raggruppamento di classi parallele, mentre nei licei e nelle scuole di secondo grado è formato da un rappresentante per ciascun raggruppamento di classi parallele degli alunni e da uno per ciascun raggruppamento di classi parallele dei genitori.
    Il Consiglio d'Istituto è il principale responsabile dell'approvazione dei bilanci, della modifica del Regolamento,dell'approvazione del Piano di Offerta Formativa, dell'istituzione di concorsi per il personale e ha competenze concorrenti al Consiglio Didattico in materia di organizzazione e indirizzo didattico. Il Dirigente Scolastico può porre il veto su ogni decisione presa dal Consiglio, ad esclusione del bilancio. Il Consiglio non è sottoposto a veti ogni qual volta voti all'unanimità dei suoi membri, ad esclusione del Dirigente Scolastico.


    Articolo 6
    Gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e i genitori degli alunni iscritti a istituti di ogni ordine e grado hanno diritto a riunirsi in assemblea presso i locali della scuola,secondo le modalità previste da ciascun regolamento.
    Agli studenti dei licei e di ciascuna scuola secondaria di secondo grado deve essere garantita la facoltà di costituirsi per almeno una volta ogni due mesi presso i locali dell'istituto in assemblea.


    Titolo II – Razionalizzazione della rete scolastica

    Articolo 7
    È riconosciuta piena autonomia ed è garantito adeguato finanziamento esclusivamente agli istituti che rispondano ai requisiti dettati dal presente testo unico.


    Articolo 8
    È istituito ufficio di Dirigenza e relativa segreteria in ogni scuola o rete di scuole elementari del territorio nazionale che conti un numero di iscritti non inferiore ai 400.


    Articolo 9
    Al fine di raggiungere i requisiti di cui l'articolo 8 del presente testo unico, è data facoltà alle scuole elementari attualmente esistenti su stessi territori comunali o su territori comunali contigui, di costituire una rete di scuole.


    Articolo 10
    Qualora risultino scuole nelle quali sia attiva almeno una sezione e tali istituti siano lontani oltre 20 chilometri dalla scuola elementare più vicina, sono derogati i requisiti di cui l'articolo 8.


    Articolo 11
    È istituito ufficio di Dirigenza e relativa segreteria in ogni scuola di formazione del territorio nazionale che conti un numero di iscritti non inferiore ai 500


    Articolo 12
    Al fine di raggiungere i requisiti di cui l'articolo 9 del presente testo unico, è data facoltà a non più di due scuole di formazione,ovvero scuole secondarie di primo grado, attualmente esistenti su stessi territori comunali, di costituire un Istituto unico.


    Articolo 13
    È istituito ufficio di Dirigenza e relativa segreteria in ogni liceo e in ogni scuola di specializzazione che conti un numero di iscritti non inferiore a 700.


    Articolo 14
    La Dirigenza di ciascun istituto, di ogni ordine e grado, deve garantire una media di alunni iscritti a ciascuna classe prossima ai 20. Non possono essere costituite classi che presentino un numero di iscritti inferiore ai 15 né sono ammesse classi con numero di iscritti superiore a 25.


    Titolo III – Edilizia scolastica

    Articolo 15
    Il patrimonio scolastico italiano è affidato alla responsabilità della Dirigenza e dei Consigli dei singoli istituti, a partire dall'anno 2015, in conclusione del processo di intervento straordinario previsto dalla legge 83 del 2013 in materia di edilizia scolastica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica di PIR.


    Articolo 16
    Gli interventi strutturali edilizi a partire dall'anno 2015 sono da addebitarsi ai bilanci delle singole istituzioni scolastiche.


    PARTE II – Ordinamento Scolastico

    Titolo I – La Scuola dell'Obbligo

    Articolo 17
    L'istruzione inferiore è offerta nelle scuole elementari e di formazione. Essa ha durata di almeno dieci anni ed è obbligatoria e gratuita.
    La scuola elementare ha durata di sei anni.
    La scuola di formazione ha durata di quattro anni.


    Articolo 18
    Ogni cittadino è soggetto all'obbligo scolastico dal sesto al sedicesimo anno di età.
    All'obbligo scolastico si adempie frequentando gli istituti pubblici o equiparati di grado elementare e di formazione per almeno dieci anni.
    I genitori del fanciullo devono altrimenti dimostrare di essere in grado di provvedere all'educazione del proprio figlio, con comunicazione annuale e approvazione da parte dell'istituto prescelto.


    Titolo II – La Scuola Elementare

    Articolo 19
    Il primo ciclo di istruzione è obbligatorio e prende il nome di Scuola Elementare. Ha durata regolare di sei anni e concorre alla completa formazione dell'uomo e del cittadino. Si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.


    Articolo 20
    La Scuola Elementare si articola in tre bienni di difficoltà crescenti. Le linee di indirizzo sono dettate dal Ministero della Pubblica Istruzione e devono valere per tutto il territorio nazionale, nel rispetto della libertà d'insegnamento di ciascun docente.


    Articolo 21
    L'orario delle attività didattiche nel primo biennio della Scuola Elementare ha durata di ventotto ore, affidate come segue: dodici all'insegnante dell'area linguistico – antropologica, dodici all'insegnante dell'area scientifico – logica, due all'insegnante di educazione musicale, due al trainer nelle attività sportivo - ricreative.


    L'orario delle attività didattiche nel secondo biennio della Scuola Elementare ha durata di trenta ore, affidate come segue: dodici all'insegnante dell'area linguistico – antropologica, dodici all'insegnante dell'area scientifico – logica, due all'insegnante dell'area artistico – ludica, due all'insegnante di educazione musicale, due al trainer nelle attività sportivo - ricreative.


    L'orario delle attività didattiche nel terzo biennio della Scuola Elementare ha durata di trenta ore, affidate come segue: dodici all'insegnante dell'area linguistico – antropologica, dodici all'insegnante dell'area scientifico – logica, due all'insegnante dell'area artistico – ludica, due all'insegnante di educazione musicale, due al trainer nelle attività sportivo – ricreative.


    Articolo 22
    Nell'ambito dell'autonomia scolastica, lo Stato garantisce ai cittadini che il Primo Biennio della Scuola Elementare sia dedicato alla corretta integrazione del fanciullo nel gruppo classe e nel nuovo ambiente scolastico, ovvero all'apprendimento dei rudimenti basilari della cultura nell'ambito linguistico – semantico e logico– matematico.


    Lo Stato garantisce altresì che il Secondo Biennio sia prevalentemente rivolto all'apprendimento, da parte del fanciullo,dell'uso corretto delle strutture linguistiche e degli strumenti elementari, con particolare attenzione alle quattro operazioni alla base del calcolo rudimentale.


    Nel Terzo Biennio gli insegnanti devono preoccuparsi di far consolidare le conoscenze acquisite, dando allo stesso tempo inizio a una suddivisione sistematica dell'apprendimento nei vari ambiti del sapere. Al termine dal primo ciclo d'istruzione ogni istituto deve garantire che ciascun fanciullo padroneggi con sicurezza tutte le strutture morfosintattiche di base della lingua italiana, tutte le operazioni aritmetiche e i processi logico – deduttivi delle scienze nonché sia in possesso di conoscenze elementari ma chiare e scientifiche della storia umana, padroneggiando altresì la capacità di collocare gli avvenimenti storici nello spazio.


    Articolo 23
    Ciascun istituto deve garantire, per quanto possibile, la continuità didattica. In questo senso la Dirigenza di ogni Scuola Elementare del territorio nazionale deve preoccuparsi di mantenere per tutti i sei anni, gli stessi insegnanti nelle medesime classi.


    Articolo 24
    Ciascun istituto decide quale tipologia di settimana adottare. Il Consiglio d'Istituto ha facoltà di scegliere di concentrare le attività didattiche tra il lunedì e il venerdì o se dilazionare le lezioni al sabato.


    Articolo 25
    Ciascun istituto ha facoltà di proporre modalità di tempo prolungato, da quaranta o cinquanta ore settimanali, al fine di andare incontro alle esigenze dei genitori.


    Titolo III – La Scuola di Formazione

    Articolo 26
    Il secondo ciclo di istruzione è obbligatorio e prende il nome di Scuola di Formazione. Ha durata regolare di quattro anni e concorre alla completa formazione dell'uomo e del cittadino. Si propone il corretto orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.


    Articolo 27
    La scuola di formazione si articola in due bienni di difficoltà crescente. La funzione orientativa spetta in particolar modo all'ultimo biennio. Le linee di indirizzo sono dettate dal Ministero della Pubblica Istruzione e devono valere per tutto il territorio nazionale, nel rispetto della libertà d'insegnamento di ciascun docente.


    Articolo 28
    L'orario delle attività didattiche nei due bienni della Scuola di Formazione ha durata di trenta ore, distribuite come segue:



    Lingua e letteratura italiana 6 ore
    Lingua e sintassi Inglese 4 ore
    Lingua e sintassi della Seconda Lingua Comunitaria a scelta 4 ore
    Matematica con elementi di scienze naturali 6 ore
    Storia e Geografia 4 ore
    Arte e Disegno 2 ore
    Storia ed educazione musicale 2 ore
    Scienze motorie e sportive 2 ore






    Articolo 29
    Nell'ambito dell'autonomia scolastica, lo Stato garantisce ai cittadini pari linee di indirizzo su scala nazionale.
    Il primo biennio della Scuola di Formazione deve essere volto all'approfondimento delle conoscenze basilari apprese dalle Scuole Elementari, integrandole con nuove nozioni e competenze, specie nelle due lingue straniere.
    Il secondo biennio deve portare a compimento la formazione del fanciullo e del cittadino, garantendo altresì la facoltà di padroneggiare agilmente gli strumenti più complessi della lingua italiana, i mezzi di calcolo e le strutture linguistiche fondamentali delle lingue straniere studiate. Deve altresì avviare il giovane a una corretta scelta nel proseguimento degli studi o nell'avviamento professionale.

    Titolo IV – La Scuola Superiore


    Articolo 30
    L'istruzione superiore è offerta nei licei e nelle scuole di specializzazione. Essa ha durata di almeno tre anni ed è gratuita.


    Articolo 31
    Il Liceo si prefigge lo scopo di preparare l'allievo a disporre degli strumenti necessari al compimento di qualsiasi studio in sede universitaria. Si compone di tre anni durante i quali agli insegnamenti curricolari devono essere affiancate attività di orientamento.


    Articolo 32
    L'orario delle attività didattiche nei tre anni di Liceo varia tra le trentasei e le quaranta ore settimanali, da dedicarsi obbligatoriamente allo studio della Lingua e della Letteratura Italiana, alla fluente conversazione in lingua Inglese e all'apprendimento della relativa sintassi, ad un primo approccio all'algebra, alla geometria, alla trigonometria e all'analisi matematica, ad uno studio approfondito delle varie dinamiche storiche che abbraccino un arco temporale a cavallo tra il Medioevo e i giorni nostri, un primo approccio alla storia e al pensiero della filosofia, all'apprendimento degli strumenti e delle reazioni fondamentali della Chimica e della Biologia, oltre che ad un'analisi delle forme sintattiche e della letteratura di almeno una lingua classica.


    Le linee di indirizzo nelle materie di cui al comma precedente sono dettate dal Ministero della Pubblica Istruzione e devono valere per tutto il territorio nazionale. Nell'ambito dell'autonomia scolastica, i singoli istituti istituiscono gli insegnamenti aggiuntivi in accordo con le famiglie, presentando un piano che deve essere valido per l'intera durata del Liceo.


    Articolo 33
    La scuola di specializzazione si prefigge lo scopo di preparare l'allievo all'ingresso nel mondo del lavoro, assumendo altresì gli strumenti necessari al compimento degli studi nel settore scelto. Si compone di tre anni durante i quali agli insegnamenti curricolari devono essere affiancate attività di orientamento e tirocini.


    Articolo 34
    Le scuole di specializzazione si suddividono in cinque rami: scienze naturali, scienze economico-sociali, tecnica e artigianato, turismo,servizi socio-sanitari.
    Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli insegnamenti aggiuntivi sono stabiliti dai singoli istituti, in accordo con le famiglie, fatto salvo il limite massimo delle quaranta ore settimanali e gli insegnamenti obbligatori le cui linee di indirizzo sono stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione.


    Articolo 35

    L'orario delle attività didattiche nei tre anni di scuola di specializzazione in scienze naturali varia tra le trentasei e le quaranta ore settimanali, da dedicarsi obbligatoriamente all'insegnamento approfondito delle scienze matematiche, della Fisica newtoniana con accenni delle più moderne teorie, allo studio delle principali nozioni e reazioni della Chimica e della Biologia, ad un primo approccio con la geografia, allo studio approfondito della Lingua e della Letteratura Italiana, alla fluente conversazione e alla conoscenza della sintassi della Lingua Inglese.


    L'orario delle attività didattiche nei tre anni di scuola di specializzazione nelle scienze economico-sociali varia tra le trentasei e le quaranta ore, da dedicarsi obbligatoriamente allo studio approfondito delle scienze matematiche, con particolare attenzione all'analisi e alla statistica, alla fluente conversazione e alla conoscenza della Lingua Inglese, ad un primo significativo approccio con l'economia politica,con le scienze manageriali, allo studio degli strumenti di ragioneria e tecnica bancaria, ad una preparazione basilare nella storia dell'uomo a cavallo tra il Medioevo e i giorni nostri, allo studio approfondito della Lingua e della Letteratura Italiana.


    L'orario delle attività didattiche nei tre anni di scuola di specializzazione in tecnica e artigianato varia tra le trentasei e le quaranta ore settimanali, da dedicarsi obbligatoriamente ad un primo approccio con le scienze matematiche, ad una corretta e fluente conversazione in Lingua Inglese, ad uno studio della Lingua e della Letteratura Italiana, all'apprendimento degli strumenti del disegno tecnico, aduna preparazione tecnica in informatica, meccanica, meccatronica ed elettricistica, ad uno studio della chimica e del diritto, oltre che della tecnologia.


    L'orario delle attività didattiche nei tre anni di scuola di specializzazione in turismo varia tra le trentasei e le quaranta ore settimanali, da dedicarsi obbligatoriamente allo studio approfondito della Lingua e della Letteratura Italiana, alla fluente conversazione in Lingua Inglese e all'apprendimento della relativa struttura sintattica, alla fluente conversazione in una Seconda Lingua Comunitaria a scelta e all'apprendimento della relativa struttura sintattica, alla fluente conversazione in una Terza Lingua Comunitaria a scelta e all'apprendimento della relativa struttura sintattica, ad un approfondito studio della storia dell'arte europea, con uno sguardo particolare al patrimonio italiano, alle scienze e alla cultura dell'alimentazione, alle tecniche di comunicazione e ad un primo approccio con la matematica.


    L'orario delle attività didattiche nei tre anni di scuola di specializzazione in servizi socio-sanitari varia tra le trentasei e le quaranta ore settimanali, da dedicarsi obbligatoriamente allo studio approfondito della Lingua e della Letteratura Italiana, alla fluente conversazione in Lingua Inglese e all'apprendimento della relativa struttura sintattica, allo studio dei principali strumenti della matematica, all'approfondito insegnamento della Fisica, con particolare attenzione all'applicazione in campo medico ed ottico, all'apprendimento di tutte le principali nozioni della Biologia, all'insegnamento delle principali reazioni della Chimica, al funzionamento della psiche umana e allo studio della psicologia, alle scienze motorie e sportive.

    Nell'ambito dell'autonomia, ciascun istituto stabilirà entro l'inizio dell'anno, in accordo con le famiglie, l'ammontare delle ore complessive e l'inserimento di discipline non contemplate nei commi precedenti.

    Titolo V - Esami di fine ciclo

    Articolo 36
    Al termine di ciascun ciclo educativo gli alunni sono sottoposti ad una verifica complessiva delle conoscenze.

    In chiusura delle scuole elementari, ciascun consiglio di classe costituisce una commissione, interamente formata da membri interni, con lo scopo di valutare le conoscenze e le competenze acquisite da ciascun allievo, tenendo in debito conto il percorso scolastico compiuto nei sei anni precedenti. Al superamento dell'esame, la scuola rilascia regolare Diploma d'Istruzione Elementare, necessario all'iscrizione definitiva al ciclo successivo, valido su tutto il territorio nazionale.

    In chiusura delle scuole di formazione, ciascun consiglio di classe redige entro e non oltre il 15 maggio un documento illustrativo di quanto compiuto durante l'anno da ciascun insegnante con la propria classe. Il consiglio rilascia altresì un breve profilo riguardante ciascun alunno.

    Al primo giugno sono costituite le commissioni d'esame, per metà interne e per metà esterne, che hanno il compito di valutare le prove scritte e il colloquio orale di ciascun alunno. I membri esterni sono nominati in numero di 3 dal Ministero, ai quali si aggiunge il Presidente, anch'esso non operante nell'istituto soggetto a valutazione. Gli allievi sono sottoposti in tre giorni differenti a prove scritte scelte dal Ministero. La prima riguarda il corretto uso della Lingua Italiana, la seconda attesta le conoscenze e le competenze in Matematica, la terza è sottoposta sotto forma di questionario a risposta multipla e riguarda le altre materie. Le linee di indirizzo inerenti il colloquio orale sono dettate dal Ministero della Pubblica Istruzione, fatta salva la libertà di gestione della commissione d'esame.

    Al superamento dell'esame, è rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione, per tramite della commissione esaminatrice, regolare Diploma d'Istruzione Formativa, valido su tutto il territorio nazionale e necessario all'ingresso nel successivo ciclo di studi.

    In chiusura del Liceo o della Scuola di Specializzazione, ciascun consiglio di classe redige entro il 15 maggio un documento illustrativo di quanto compiuto durante l'anno da ciascun insegnante con la propria classe. Il consiglio rilascia altresì un breve profilo riguardante ciascun alunno.

    Al primo giugno sono costituite le commissioni d'esame, di cui un solo membro deve essere interno. Hanno il compito di valutare le prove scritte e il colloquio orali di ciascun alunno. I membri esterni sono nominati dal Ministero in numero di 5, ai quali si aggiunge il Presidente, anch'esso non operante nell'istituto soggetto a valutazione. Gli allievi sono sottoposti in tre giorni differenti a prove scritte scelte dal Ministero. La prima è un tema di italiano, la seconda è inerente ad una delle materie caratterizzanti l'indirizzo scelto, la terza è sottoposta sotto forma di questionario a risposta multipla e riguarda le altre materie. Le linee di indirizzo inerenti il colloquio orale sono dettate dal Ministero della Pubblica Istruzione, fatta salva la libertà di gestione della commissione d'esame.

    Al superamento dell'esame, è rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione, per tramite della commissione esaminatrice, regolare Diploma di Maturità, valido su tutto il territorio nazionale e necessario all'ingresso in tutte le facoltà.


    PARTE III – Organizzazione Amministrativa e Finanziaria

    Titolo I – Gli istituti come soggetti giuridici

    Articolo 37
    Gli istituti scolastici con proprio ufficio di Dirigenza costituiscono un soggetto giuridico responsabile difronte alla legge. La proprietà appartiene allo Stato Italiano che la esercita attraverso il Ministero della Pubblica Istruzione.


    Articolo 38
    Ciascun istituto di cui all'articolo 36, è amministrato da un Dirigente Scolastico direttamente nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione e da un Consiglio di Istituto, di cui l'articolo 5.


    Articolo 39
    Il personale attualmente facente capo direttamente al Ministero, deve essere riassunto dai singoli istituti al trentun agosto successivo la pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale.


    Articolo 40
    Il Dirigente e il Consiglio d'Istituto approvano annualmente un bilancio programmatico e uno consuntivo. Gli istituti hanno piena autonomia di bilancio, tuttavia sono vincolati all'equilibrio dei conti. Al fine di effettuare lavori di particolare rilevanza, le amministrazioni dei singoli istituti possono accendere prestiti di cui devono interamente farsi carico.


    Articolo 41
    Il principio dell'autonomia scolastica garantisce alle amministrazioni delle singole scuole l'equiparazione ad un'impresa sociale, saldo il principio fondativo che lo scopo finale di tali istituti è l'educazione degli allievi.


    Titolo II – Il contratto del docente

    Articolo 42
    I docenti attualmente in ruolo devono essere reimpiegati presso gli istituti italiani.


    Articolo 43
    Il trenta agosto successivo all'entrata in vigore di tale legge, il contratto collettivo nazionale del corpo docenti decade. Deve essere entro tale data varata una nuova contrattazione collettiva a cui i singoli istituti dovranno rifarsi.


    Articolo 44
    Le valutazioni di merito dei singoli docenti devono essere effettuate dagli istituti, in concerto tra il Dirigente Scolastico e il Consiglio d'Istituto. Nel bilancio programmatico si deve tener conto di una quota, a discrezione dell'istituto, destinata a premiare i docenti migliori.


    Titolo III – I nuovi concorsi

    Articolo 45
    Gli istituti, al fine di assumere nuovo personale docente, dovranno attingere dalle attuali graduatorie sino ad esaurimento.


    Articolo 46
    All'esaurimento delle graduatorie attualmente in vigore seguirà un nuovo modello di assunzione basato sull'autonomia finanziaria e amministrativa degli istituti.


    Articolo 47
    Ciascun istituto istituirà concorso pubblico secondo le modalità che, in concerto tra la Dirigenza e il Consiglio, le amministrazioni riterranno necessarie. Fatta salva la richiesta del titolo di abilitazione all'insegnamento, rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione, i singoli istituti avranno piena libertà nella gestione delle nuove assunzioni.

    Sarà facoltà dei singoli istituti, o di consorzi di istituti, assumere uno o più insegnanti noti per capacità didattiche e relazionali al fine di sostenere le eccellenze. Tali docenti potranno altresì essere inseriti in team pedagogici. Il Ministero della Pubblica Istruzione terrà ogni cinque anni prove specifiche tese all'identificazione degli insegnanti di chiara fama, alla presenza di personale docente dalle riscontrate capacità.
    Gli insegnanti di chiara fama avranno contratto biennale, rinnovabile, a carico del singolo istituto o del consorzio di istituti che ne abbia precedentemente fatto richiesta.


    Titolo IV – Il personale non docente

    Articolo 48
    Fatta salva la riassunzione del personale attualmente impiegato, i singoli istituti avranno libertà di gestione ed assunzione del personale non docente.


    Titolo V – Licenziamenti

    Articolo 49
    Il personale docente riceve richiamo ufficiale da parte del Dirigente Scolastico in tre casi: ritardo ripetuto, ritardo ingiustificato,raggiungimento di risultati complessivamente negativi nell'ambito dei test di apprendimento per due anni consecutivi.
    Al raggiungimento del terzo richiamo ufficiale, il docente è licenziato.


    Titolo VI – La Dirigenza

    Articolo 50
    Il Dirigente Scolastico è responsabile dei risultati raggiunti dall'istituto sotto la sua responsabilità. Il Ministero della Pubblica Istruzione effettuerà valutazioni relative all'apprendimento, alla gestione delle risorse e del personale con cadenza annuale attraverso l'Autorità per la Valutazione Scolastica.Il Dirigente scolastico può essere rimosso in qualsiasi momento e,dopo tre richiami totali ricevuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, è licenziato.


    Titolo VII – Il finanziamento

    Articolo 51
    Ciascun istituto riceve un finanziamento dal Ministero della Pubblica Istruzione.


    Tale finanziamento è pari, per le scuole elementari, a 4.500 euro per alunno. Per le scuole di formazione ammonta a 5.000 euro per alunno. Per i Licei e le Scuola di specializzazione è pari a 5.500 euro per alunno.


    I finanziamenti sono da indicizzare all'inflazione annualmente.


    PARTE IV – La Valutazione del Sistema Scolastico

    Titolo I – L'Autorità per la Valutazione Scolastica

    Articolo 52
    L'attuale istituto INVALSI è sciolto. È istituita l'Autorità per la Valutazione Scolastica, con sede a Roma e distaccamenti in ogni città capoluogo. L'AuVaS ha il compito di valutare annualmente i risultati di ciascun istituto.


    Articolo 53
    L'AuVaS riceve dal Ministero dell'Economia un fondo annuo pari a un miliardo di euro da indicizzare annualmente all'inflazione. L'AuVaS assume personale docente e amministrativo che compili, ogni anno, un testo per ciascuna materia obbligatoria elencata negli articoli 22,28, 32 e 35 del presente testo di legge. Tale test deve essere sottoposto a ciascuna classe di ogni istituto italiano da personale interno all'AuVaS.
    Il test ha la finalità di valutare le capacità acquisite durante il percorso scolastico e non influisce sul singolo docente.
    I risultati devono essere pubblicati sul sito dell'Autorità e sui siti di ciascuna scuola e, al termine dell'anno scolastico,concorrono alla valutazione del Dirigente Scolastico.


    Articolo 54
    L'AuVaS è responsabile della valutazione di ciascun istituto: la responsabilità del mancato raggiungimento di parametri di apprendimento, di gestione del patrimonio e del personale e di equilibrio dei bilanci ricadono interamente sul Dirigente Scolastico che è rimosso. Qualora nella graduatoria annuale su scala provinciale, l'istituto abbia raggiunto un livello basso pur tuttavia rientrando nei parametri, il Dirigente è ammonito.
    Alla quinta ammonizione il Dirigente decade.


    PARTE V – Disposizioni transitorie e finali

    Articolo 55
    Il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione è aumentato, per effetto degli articoli 50 e 52, di 2.954.554.247,00 euro. La copertura per l'anno dell'entrata in vigore della presente legge e per gli esercizi successivi, è garantita dal taglio di 1.412.704.309,00 euro ai trasferimenti alle regioni a statuto speciale, di 502.234.992,00 euro al fondo per gli istituti non statali, di 500.000.000,00 euro ai trasferimenti alle province, di 280.017.906,00 euro agli incentivi alle imprese per interventi di sistema, di 148.400.000,00 euro al fondo per i rapporti con le confessioni religiose e di 111.197.040,00 euro al fondo per le attività ricreative e per lo sport.

    Articolo 56
    Il presente testo di legge entra in vigore a partire dall'anno scolastico immediatamente successivo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli istituti devono adeguare gli orari e la nuova suddivisione in cicli a partire dalla prima elementare. Il processo di transizione è gestito in via straordinaria dal Ministero della Pubblica Istruzione attraverso la pubblicazione di direttive aventi valore di legge sino al tredicesimo anno scolastico successivo l'entrata in vigore del presente testo di legge

    Articolo 57
    Il Testo Unico in materia di istruzione n.53 della II legislatura è interamente abrogato.





    Il presidente promulga.
    Mozione approvata in data 30-05-13 da presidente olivo
    n. 88 Legge in materia di riscossione dei tributi - Haxel


    Art.1
    Equitalia non potrà iscrivere ipoteche su immobili destinati ad abitazione principale per crediti inferiori ad almeno il 30% del valore dell’immobile stesso, se non per evidente evasione fiscale.


    Art.2
    Impedire il pignoramento di beni strumentali dell’impresa e di una percentuale di credito superiore al 20% del totale iscritto in bilancio, abolirà il pignoramento di beni delle attività economiche, se non per evidente evasione fiscale.


    Art.3
    Nel caso di pagamento rateale, Equitalia dovrà applicare il tasso di interesse legale e non più quello bancario.


    Art.4
    Diminuire la percentuale pagata ad Equitalia( minimo 20, massimo 30%) sui piccoli crediti riscossi( inferiori ai 100.000 euro) e raddoppiare quella sui grandi crediti (sempre minimo 20, massimo30% ad esempio superiori al milione di euro) per incentivare ulteriormente l’ente di riscossione a perseguire i grandi evasori


    Art.5
    In ogni caso non sarà possibile il totale pignoramento e ipotecazione dei beni del suddetto evasore, per garantirgli una vita sostenibile e la possibilità di ripagare totalmenteil debito, nei limiti delle sue possibilità


    Il presidente promulga.
    Mozione approvata in data 17-06-13 da presidente olivo
    n. 90 Legge in materia di ricerca scientifica - Haxel


    Lo Stato si impegna ad applicare i seguenti articoli. I criteri di valutazione sono introdotti seguendo una scala di valutazione di dati di comparazione, l'istituto sarà quindi sottoposto a questi dati che riguardano i criteri elencati, in modo da analizzare che tali requisiti siano soddisfatti. Tale sistema di valutazione varrà per i seguenti articoli




    Art.1. Meritocrazia e valutazione
    introdurre criteri utili in campo scientifico per questo scopo: citazioni, fattore di impatto, brevetti venduti, finanziamenti competitivi da charities di qualità (comeAIRC-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro o Telethon), industria,Commissione Europea, National Institutes of Health,
    Art.2. Autonomia e responsabilità dei singoli e delle istituzioni
    introdurre programmi dedicati alla crescita indipendente dei giovani. Percepire immediatamente che scelte fatte con criteri non di merito (anzianità, clientela, parentela) avranno a breve gravi conseguenze sul livello di finanziamento e sull'esistenza stessa del dipartimento, dell'università o dell'ente di ricerca.
    Art.3. Flessibilità
    attuare minori investimenti a enti che privilegiano la precarietà. Uno scienziato potrà quindi basare il proprio salario, del tutto o in parte, su finanziamenti da lui ottenuti per progetti competitivi (grant), dove però lo Stato attraverso le agenzie costituiscono uno sportello affidabile e costante, in un contesto di competizione sulla base della qualità della ricerca.
    Art.4. Massa critica
    Creare strutture di grandi dimensioni, condivisione di apparecchiature sofisticate e costose, banche dati e sistemi informativi efficienti, processi moderni,servizi di base (Massa critica).
    Art.5. Il reclutamento dei cervelli: per un sistema aperto
    I salari, laboratori, accesso ai finanziamenti e possibilità di carriera, devonoessere confrontabili con quelli europei o americani, che e consentano e stimolino, la venuta di scienziati dall'estero. Costruzione di legami di collaborazione, permettendo lo scambio di tecnologia e restituendo al Paese di origine ricercatori formati e sburocratizzazione dei sistemi di assunzione.
    Art.6. Il finanziamento
    favorire investimenti privati, statali e individuali per la ricerca e Otto per mille alla ricerca
    Art.7. Ricerca accademica e ricerca industriale
    Protezione della proprietà intellettuale, imprenditorialità accademica, rapporto tra industria innovativa e accademia saranno gli elementi fondamentali di un sistema di ricerca efficiente. Importante sarà la trasparenza di questi rapporti di collaborazione rispetto ai possibili conflitti di interesse e la condivisione di regole (per esempio riguardo la responsabilità intellettuale dei dati e laloro pubblicazione)
    Art.8. Non introdurre promozioni per legge o comunque mascherate come concorsi dedicati.
    Art. 9. Valutazione da parte di esperti indipendenti, anonimi, internazionali (peer review) per progetti, finanziamenti e carriera.
    Art.10. Valutazione delle istituzioni, dei laboratori e dei centri di ricerca, usando anche strumentiquali "site visits" e su questa base dosare il finanziamentopubblico.
    Art.11. Accedere anche per giovani ricercatori i finanziamenti, su progetti valutati, da gestire in autonomia.
    Art.12. Avvio per un mercato del lavoro affidabile che consenta mobilità, retribuzioni adeguate e percorsi di carriera.
    Art.13. Studiare scelte politiche strategiche sulle priorità della ricerca.
    Art.14. Programmazione di attrazione di ricercatori dai Paesi meno sviluppati.
    Art. 15. Incentivi fiscali all'industria per investimenti in ricerca.
    Art.16. Facilitazioni fiscali per le donazioni a università, istituti o enti di ricerca.
    Art.17. Ottenere forme di partecipazione democratica e di compresenza negli istituti di ricerca da parte di studenti universitari e dei licei scientifici per un rapporto diretto tra scuola-università-mondo del lavoro;
    Art.18. Esigere una posizione più decisa per la scienza e per il suo sviluppo, ai fini conoscitivi, produttivi, ambientali,internazionalisti tramite collaborazioni tra gli enti scientifici e lo Stato;
    Art.19.Maggiore libertà di iniziativa della scienza migliorando i rapporti tra fini e strumenti della ricerca;
    Art.20.Rapporti internazionali, da svilupparsi in senso multilaterale e per contribuire ad una reale uguaglianza fra le nazioni in campo scientifico esviluppare la ricerca a livello mondiale;
    Art. 21. Il Senato delega il Governo, tramite il Ministro competente a dare attuazione all'indirizzo esposto in tutti gli articoli precedenti.

    Il presidente promulga.
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  4. #24
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Mozione approvata in data 17-06-13 da presidente olivo
    n. 91 Legge in materia di orti urbani - Benjamin Linus

    Articolo 1 - Oggetto e finalità


    Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale, dato
    in concessione per un periodo di durata triennale, a soggetti appartenenti alle diverse categorie indicate nell’art. 2, a fronte del pagamento di un canone a titolo di concorso nelle
    spese di gestione, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario nel rispetto delle regole poste con il presente atto.
    Attraverso questa iniziativa ci si propone di:
    1) creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale
    che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione
    dell’ambiente urbano;
    2) sensibilizzare i cittadini, singoli o aggregati in gruppi o associazioni, nonché le
    famiglie, le realtà associative presenti sul territorio e le istituzioni pubbliche,
    in particolare quelle scolastiche, sull’esigenza di salvaguardare e riqualificare
    il territorio comunale attraverso processi di autogestione del patrimonio
    comunale;
    3) stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità;
    4) promuovere l’attività fisica;
    5) favorire una risposta adeguata all’esigenza di un’alimentazione sana e sicura;
    6) recuperare spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche estetico
    del paesaggio urbano;
    7) dare a tali aree valore preminente di luoghi urbani “verdi” di qualità contro il
    degrado, il consumo di territorio e per la tutela dell’ambiente.






    Articolo 2 – Requisiti per la concessione




    Per poter presentare domanda di concessione di un orto urbano occorre essere in possesso
    dei requisiti specificati nei successivi commi suddivisi per categorie.


    Categoria A: Orti per anziani


    - essere residenti;
    - aver compiuto 65 al momento della presentazione della
    domanda;
    - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno
    coltivabile” e non essere imprenditore agricolo titolare di
    partita I.V.A.;
    - essere in grado di coltivare personalmente l’orto.




    Categoria B: Orti per famiglie


    - essere residenti;
    - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno
    coltivabile” e non essere imprenditore agricolo titolare di
    partita I.V.A.;
    Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Ove
    risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, ne verrà presa
    comunque in considerazione solo una a scelta dell’interessato.
    Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.




    Categoria C: Orti per le scuole


    - scuola di ogni ordine e grado con sede nel sul territorio comunale.




    Categoria D: Orti per Associazioni


    - status soggettivo di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), fondazione,
    cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus;
    - quota prevalente di associati residenti nel comune di ubicazione dell’orto.
    Nel caso in cui la concessione dell’orto sia richiesta per la realizzazione di attività
    terapeutiche e riabilitative, la domanda potrà essere presentata anche da strutture sanitarie
    e/o assistenziali aventi sede nel territorio comunale.


    Articolo 3 – Procedure, durata e disciplina della concessione




    La concessione degli orti pubblici è effettuata in base all’esito di graduatorie realizzate tramite appositi regolamenti emanati dalle Amministrazioni locali.
    Affinché la concessione sia produttiva di effetti giuridici occorre che il
    concessionario accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione stessa.
    Le graduatorie rimarranno valide sino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e
    saranno utilizzate per la concessione di lotti disponibili a seguito di eventuali rinunce dei
    concessionari.
    La concessione ha una durata complessiva di tre anni.
    La concessione dell’orto pubblico si configura come concessione a titolo temporaneo di
    area pubblica ad uso orto urbano.
    L’orto concesso non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a 3 mesi, il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione all’ufficio competente per la gestione degli orti urbani. Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che si sia tenuti a
    corrispondere indennità o compenso alcuno.




    Articolo 4 – Regole di utilizzazione degli orti urbani.


    1) rispettare i confini e le quote altimetriche del terreno concesso;
    2) non svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola, floricola o di piccoli
    frutti;
    3) non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il
    terreno;
    4) non utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o
    altre attività a finalità lucrative;
    5) non consentire l’ingresso nell’orto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dal
    concessionario;
    6) mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato;
    7) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo e non
    realizzare, all’interno del lotto concesso, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell’assetto
    dell’area;
    8) non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
    9) usare con diligenza e senza sprechi l’acqua per l’irrigazione che viene messa a disposizione dal
    Comune;
    10) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata;
    11) non accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL;
    12) smaltire i residui di tosatura e di potatura attraverso processi di compostaggio;
    13) adottare preferibilmente i metodi di coltivazione biologica;
    14) pagare nella misura ed entro i termini stabiliti il canone e la quota forfetaria dovuti alle Amministrazioni locali;
    15) contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, liberandoli da erbacce e da
    quant’altro deturpi o degradi l’ambiente e allo sgombero neve di tutte le parti comuni
    (parcheggio, viabilità interna, ecc.) con particolare riguardo al tratto prospiciente il proprio
    lotto;
    16) mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri
    concessionari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza;


    In caso di inosservanza anche di una sola delle regole o dei divieti posti nel presente
    articolo, l’inosservanza stessa sarà formalmente contestata al concessionario. In caso di
    grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la revoca della
    concessione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l’interessato.






    Articolo 5 – Canone di concessione


    I concessionari sono obbligati a sostenere le spese per la gestione
    (in particolare quelle relative ai consumi di acqua ed energia elettrica) e per la
    manutenzione straordinaria del lotto concesso, mediante il pagamento di una quota
    forfetaria annua a titolo di concorso spese fissata, su base annua, in misura pari a € 48,00.
    L’importo del canone di cui al precedente comma è stato determinato in via presuntiva.
    L’Amministrazione locale si riserva di adeguare detto importo, in misura comunque
    uguale per tutti i concessionari, a seguito della rilevazione dell’effettivo andamento dei
    costi di gestione.






    Articolo 6 – Azione di controllo delle Amministrazioni locali
    L’Amministrazione locale periodicamente vigilerà sulla conduzione degli orti urbani
    concessi per mezzo di personale incaricato.
    I concessionari devono consentire l’accesso ai funzionari dell’Amministrazione incaricati
    dell’attività di vigilanza.

    Il presidente promulga.
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  5. #25
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Mozione approvata in data 19-04-14 da presidente DADO
    DDL Supermario sulla tutela e sulla promozione del Made in Italy.



    Art.1 - Viene istituita l' Agenzia Nazionale per la tutela e la promozione del Made in Italy.
    Tale agenzia verrà finanziata dalle aziende pubbliche e private per mezzo di una royalty da pagare sull' utilizzo dei marchi di certificazione di sua proprietà.


    Art.2 - Le competenze di questa agenzia solo le seguenti:

    - Creare e detenere i diritti di un unico logo e marchio "Made in Italy".
    La dicitura "Made in Italy" cesserà di essere un semplice indicazione di produzione geografica ma diventerà un vero marchio di qualità e origine garantita, che sostituirà tutte le altre certificazioni di qualità e di origine quali DOC, DOCG, IGP, DOP ecc. ecc.

    - Certificazione della effettiva produzione in Italia e nelle specifico nelle zone geografiche indicate nell' etichetta.

    - Certificazione per quanto riguarda l' agroalimentare dell' utilizzo di materie prime di origine nazionale.

    - Controllo e certificazione della qualità della produzione agroalimentare, manifatturiera e artigianale secondo criteri ben precisi precedentemente stabiliti dalla agenzia stessa in collaborazione con i ministeri competenti, confindustria, confartigianato, confcommercio, coldiretti e le rappresentanze dei consumatori e di associazioni quali Slow Food.

    - Supporto legale alle imprese per la tutela dei loro marchi e denominazioni geografiche all' estero.

    - Coordinare la promozione dei prodotti nei mercati esteri, tramite massive campagne pubblicitarie ed informative del marchio "Made in Italy", finanziate con le royalty del marchio stesso.

    - Accompagnare, assistere e fare sistema con le aziende italiane aderenti al marchio "Made in Italy" presso le fiere internazionali, affittando ed allestendo padiglioni nazionali "Casa Italia" a spese dell' agenzia, dove ospitare a rotazione a fianco delle aziende leader anche le aziende con meno possibilità di investimento e startup con la necessità di promuoversi presso nuovi mercati.

    - Supportare, promuovere e coordinare attività istituzionali e nuovi accordi di carattere commerciale con paesi esteri ponendosi come obiettivo finale la tutela dei marchi e dei prodotti italiani dentro e fuori l' UE.

    - Incentivare le startup attraverso consulenze di marketing e promozione e con un opera di condivisione delle esperienze delle aziende leader del rispettivo settore.

    - Collaborare con le forze dell' ordine per prevenire e debellare le truffe, la commercializzazione di prodotti con loghi o diciture false e la violazione di Copyrights


    Art.3 - Il marchio esclusivo Made in Italy ( logo e dicitura ) e tutti i rispettivi diritti saranno di esclusiva proprietà della Agenzia Nazionale per la tutela e la promozione del Made in Italy.
    Il logo e la dicitura definitivi saranno scelti tramite concorso internazionale al quale si darà ampio risalto mediatico.

    I settori che si potranno richiedere di poter marchiare i propri prodotti con tale logo saranno i seguenti:

    industria automobilistica


    automobili
    motori automobilistici
    componenti automobilistici
    design


    cicli e motocicli
    motociclette
    biciclette
    veicoli commerciali




    industria della moda
    artigianato
    gioielleria
    occhiali
    pelletteria
    abbigliamento
    sartoria
    calzature




    industria alimentare
    prodotti da forno
    pasta e pizza
    pasticceria
    gelateria
    carni e insaccati
    industria casearia
    latte
    formaggi





    alcolici, acqua e bibite
    vini e spumanti
    liquori e birra
    bevande analcoliche




    attività manifatturiera
    industria tessile
    oreficeria





    ART.4- Il logo "Made in Italy" potrà essere esposto anche da quei esercizi commerciali o di ristorazione fuori dal territorio nazionale dove l' agenzia per la tutela e la promozione certificherà ( con scadenza annuale ) l' uso e la vendita di prodotti nazionali originali marchiati.


    ART.5- Il marchio oltre al logo e alla dicitura Made in Italy dovrà essere accompagnato anche da un codice digitale QR che colleghi il prodotto al rispettivo video dove oltre a promuovere il prodotto stesso viene pubblicizzato anche il territorio dove viene prodotto le sue bellezze naturalistiche e monumentali.

    Art.6 - Il presidente dell' Agenzia Nazionale per la tutela e la promozione del Made in Italy sarà nominato dal consiglio dei ministri in carica e resterà in carica per quattro anni.

    Art.7 - Il presidente dell' Agenzia dovrà tenere ogni trimestre un incontro con i ministri competenti ( Agricoltura, industria, commercio, sviluppo economico ) con le rappresentanze di confcommercio, confindustria, confartigianato , coldiretti, associazioni consumatori e Slow Food in modo da creare una Task Force in grado di aggiornarsi periodicamente sui provvedimenti da prendere, correggere in corsa possibili mancanze e sbagli e programmare nuove aggressive strategie di sviluppo e promozione.

    Art.8 - Il presidente dell' Agenzia dovrà tenere ogni quadrimestre un incontro con i ministri della cultura e del turismo con lo scopo di coordinare le rispettive sinergie e fare sistema in modo tale da offrire al visitatore straniero ( con promozioni combinate full optional ) un pacchetto completo, che spazi dalla cultura classica, alle bellezze paesaggistiche alla cultura enogastronomica.

    Art.9 - Le pene per il reato di contraffazione vengono inasprite nel seguente modo:
    Reclusione da uno a quattro anni e multa da 10.000 a 100.000 euro nel caso in cui oggetto del reato siano marchi o altri segni distintivi.
    Reclusione da due a sei anni e multa da 15.000 a 200.000 euro nel caso in cui oggetto del reato siano brevetti, modelli o disegni industriali


    PROMULGO.

    F.to

    Il Presidente, DADO
    Mozione approvata in data 26-03-14, 20: 37 da presidente DADO
    Disegno di legge del governo Undertaker sull'immigrazione

    Articolo Primo
    Disposizioni Contro L’ Immigrazione Clandestina

    Con Immigrazione Clandestina si intendono ingresso e permanenza nel territorio della Repubblica senza avere titoli e autorizzazioni previste dalla Legge.
    Tali atti sono considerati reato da punirsi con la reclusione da 1 a 5 anni.
    Comma Primo
    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 25.000 euro per ogni persona.

    Comma Secondo
    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 25.000 euro per ogni persona.

    Comma Terzo
    Aggravanti del Reato
    Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate se:
    a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di due o più persone;
    b. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
    c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
    c. bis) il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
    Se i fatti di cui al comma 2 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 50.000 euro per ogni persona.

    ART 2
    Respingimenti ed espulsioni
    Il personale di vigilanza preposto alle frontiere terresti , alle acque nazionali e alle coste respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera e sulle coste del territorio della Repubblica senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
    Il respingimento con accompagnamento alla frontiera, il rimpatrio con mezzi aerei e navali é altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera terrestre o marina, sono fermati all'ingresso o subito dopo. Il respingimento in mare dovrà sempre essere accompagnato da apposito personale
    Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi contro il respingimento saranno possibili ,al consolato italiano nel paese in cui verrà effetuato il respingimento, solo una volta effettuato il respingimento. Il ricorrente attenderà l'esito del ricorso nel paese in cui è stato effettuato il respingimento.Il respingimento è sospeso solo qualora ci siano controindicazioni riguardanti lo stato di salute degli immigrati. In tal caso verranno prestate tutte le cure del caso e l'espulsione avverrà nel momento in cui le autorità sanitarie stesse lo riterranno opportuno.


    ART 3
    Soggiorno e cittadinanza
    Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. I titoli equipollenti possono essere sospesi e ritenuti non validi a giudizio insindacabile del Ministero degli Interni avvalendosi delle Prefetture in caso di situazioni individuali o collettive giudicate turbative dell’ordine pubblico o della sicurezza dello Stato
    Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato il Ministro dell'interno può annullare il permesso di soggiorno e disporre l'espulsione dello straniero a cui era stato fornito tale permesso dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

    Lo straniero può acquistare la cittadinanza italiana nei seguenti modi:
    I- Per acquisto volontario.
    Se discendenti da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, dopo aver soddisfatto determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana
    II- Per matrimonio.
    Dopo cinque anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio se non si sono commessi reati di alcun tipo
    III- Per naturalizzazione (residenza).
    Se si risiede legalmente in Italia da 15 anni, consecutivamente.
    Se il richiedente proviene da un paese membro dell'Unione Europea, è possibile presentare la domanda dopo soli 8 anni di residenza continua in Italia, se non si sono commessi reati di alcun tipo.
    Lo straniero dovrà presentare richiesta all’Ufficio Naturalizzazione nel luogo di residenza. L’autorizzazione all’inizio della procedura di naturalizzazione verrà avviato solo nel caso in cui lo straniero soddisfi i seguenti requisiti:
    1- Residenza continuata come da articolo terzo comma III.
    2- Certificato penale che attesti che non siano state commesse violazioni delle normative vigenti.
    3- Nessun collegamento rilevato con associazioni o enti che minaccino o attentino alla sicurezza dello Stato Italiano.
    4- Possesso di documentazione che attesti lo svolgimento di attività lavorativa o obblighi contributivi e fiscali.
    Condizione necessaria per il puno III è l'aver superato l’Esame per la Cittadinanza, istituito allo scopo di valutare l'integrazione dello straniero nella comunità nazionale italiana.
    V - Norme sull’Esame per la Cittadinanza
    Tale esame consisterà in una serie di prove scritte ed orali tese ad accertare il livello di conoscenza della lingua, delle leggi e delle norme costituzionali italiane conseguito dal candidato.
    Il mancato superamento di tale esame costituirà elemento ostativo fondamentale per l’avvio della pratica di naturalizzazione.
    Lo straniero respinto potrà ritentare l’esame non prima di tre anni dopo il primo tentativo. Il richiedente respinto proveniente da paesi facenti parte dell'Unione Europea potrà ritentare dopo altri due anni

    ART 4
    Normative sul lavoro degli immigrati
    Allo scopo di sorvegliare e controllare e reprimere le attività lavorative illecite, il commercio e la vendita di merci contraffatte e non conformi con le normative CE il non adempimento degli obblighi fiscali e l’impiego di immigrati in attività in nero,viene istituito il Dipartimento dell’immigrazione nell’ambito delle competenze del Ministero del Lavoro.
    Ogni anno viene definito, nell’ambito delle attività produttive, il numero massimo di migranti ai quali viene concesso il permesso di soggiorno per attività lavorative.
    Tale numerò verrà concordato annualmente dal Ministero del Lavoro con i rappresentanti delle associazioni produttive dei tre settori principali.
    Tutte le renumerazione saranno dovute agli immigrati in linea da quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro al pari dei loro colleghi italiani.


    2 a – la durata del permesso per i primi 2 anni sarà semestrale e rinnovabile . Dopo tale periodo il permesso sarà a tempo indeterminato. In caso di licenziamento in tale periodo, il permesso avrà una durata di ulteriori 8 mesi dal licenziamento per permettere la ricerca di un nuovo impiego. Dopo tale periodo verranno meno i requisiti per la permanenza sul territorio dello Stato, fermo restando il diritto di riscatto di fino al massimo del 30% di versamenti pensionistici effettuati

    Nel caso dei lavoratori dipendenti, la renumerazione percepita dovrà essere in linea con quanto stabilito dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali. Ai fini del trattamento pensionistico si avrà una remunerazione del 50% del totale lordo qualora il 50% della remunerazione del lavoratore dipendente sia stata spedita all’estero durante l’attività lavorativa

    ART 5
    Popolazioni non stanziali


    I - Le popolazioni nomadi altresì definite non stanziali saranno sottoposte alla stessa normativa di tutti gli altri immigrati senza alcuna eccezione, come previsto dal presente testo di Legge.


    II - La popolazione nomade già presente sul territorio sarà censita ed ognuno avrà l’obbligo di detenere e mostrare su richiesta un documento di riconoscimento in corso di validità.I campi nomadi saranno sottoposti alla stessa legislazione vigente sul resto del territorio nazionale e se non a norma per condizioni igienico sanitarie, saranno resi conformi a tali normative dagli abitanti stessi con l’ausilio di personale apposito a spese degli abitanti. Se le condizioni igienico sanitarie o di ordine pubblico saranno considerate dall'autorità pericolose per la popolazione italiana circostante l'insediamento, lo stesso sarà smantellato.


    III - Tutti i mezzi di trasporto utilizzati dalle popolazioni nomadi dovranno essere sottoposti alla stessa legislazione vigente per il resto dei cittadini, in particolare per quanto riguarda revisioni periodiche dei veicoli, polizze di assicurazione a copertura dei rischi derivanti dalla guida dei veicoli stessi e pagamento delle tasse di circolazione. In caso contrario si incorrerà nelle sanzioni previste per legge. Al secondo caso di recidività i mezzi verrano sottoposti a sequestro e demoliti a spese del proprietario.


    IV - Ogni caso di comprovato sfruttamento di minore di qualsiasi tipo esso sia darà luogo alla perdita della podestà sul minore stesso, che verrà affidato a strutture educative specializzate.
    V - I programmi di edilizia popolare riservata ai nomadi dovranno essere sottoposti al vaglio di efficienza e rispetto delle normative minime di sicurezza. Ove si trovasse conferma del fatto che gli alloggi vengono danneggiati o saccheggiati dagli assegnatari, come gia' accaduto in diverse zone, i danni dovranno essere risarciti a spese delle comunita' nomadi coinvolte nei progetti.
    Nel caso in cui le autorita' locali mancassero di far rilevare i danni e applicare le prescritte indennita', i pagamenti saranno a carico delle stesse autorita'.
    Ovviamente il pagamento dei danni potra' venire rateizzato o trasferito in altra forma (ad esempio con prestazione di servizi o lavoro) nel caso di difficolta' economiche dei soggetti colpiti da multe o da richieste di indennizzo troppo alte

    Disposizione transitoria sulla bonifica sanitario amministrativa del territorio
    I - Tutte le disposizioni di cui all'ART 5 saranno, all'atto dell'approvazione della legge, applicate anche in quelle aree ad altissima concentrazione di industria tessile del centro Italia e ovunque si richiedesse laddove si ravvisi la necessità, a parere di un gruppo di esperti appositamente nominato dal Ministero dell’interno e dal Ministero del Lavoro di intervenire per ripristinare i criteri di tutela del lavoro, della sicurezza, del gettito fiscale e del controllo sulle attività lavorative e sul territorio.



    PROMULGO.

    F.to

    Il Presidente, DADO
    Mozione approvata in data 21-02-14, 22:02 da presidente DADO
    DISEGNO DI LEGGE TRAIANO PER LA LIBERALIZZAZIONE DELLA PROSTITUZIONE

    Art. 1 Le concessioni per la creazione di case di piacere finalizzate all'esercizio della prostituzione avviene tramite asta.

    Art. 2 La base d'asta minima è , qualunque sia il luogo, di 500.000 €, da dare prima dell'apertura dell'esercizio commerciale e in un'unica soluzione.

    Art.3 Sono previste super-aste in particolari luoghi strategici, individuati al momento negli aeroporti di Roma e Milano, ma che non è detto rimangano gli unici ( vedi zone di confine). La base d'asta in questi casi è di 3.000.000 (3 milioni) di € , sempre con le stesse modalità di cui al punto 2.

    Art. 4 Il gestore non potrà richiedere percentuali sui servizi delle prostitute , in quanto avvierebbe verso sfruttamenti e ricatti odiosi. Il gestore potrà solo far pagare le prostitute un canone di affitto delle stanze in cui esercitano, e ai clienti il prezzo dell'entrata e di eventuali vendite di beni e servizi erogati (vendita bevande , uso saune , bagni turchi ecc.)

    Art.5 Le prostitute sono a tutti gli effetti delle lavoratrici/libere professioniste , quindi con tutti i diritti e doveri che questa categoria comporta, compresi ovviamente la privacy , la sicurezza personale e i controlli sanitari periodici.


    PROMULGO.

    F.to

    Il Presidente, DADO
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  6. #26
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 29-05-15 da presidente Seyen
    Testo Unico sulla Riscossione dei Tributi

    Capo I: Riscossione dei Tributi
    Art.1
    1.E’ la disposta la cessata attività di Equitalia SPA e delle sue filiali a decorrere dall’ 1 gennaio 2016. Si dispone altresì a decorrere da quella data la messa in liquidazione amministrativa coatta del gruppo stesso; Commissario Liquidatorio è il direttore dell’Agenzia dell’Entrate.
    2.Per la liquidazione amministrativa coatta di Equitalia SPA si applicano in deroga le norme previste in materia nella legge bancaria.

    Art.2
    1.Le competenze in materia di riscossione dei tributi precedentemente affidate ad Equitalia SPA, sono delegate ai comuni.
    2.Sono fatte salve le competenze dell’Agenzia dell’Entrate, tranne la riscossione, affidata completamente ai comuni.

    Art.3
    1.I comuni sono obbligati ad assumere ex dipendenti e dirigenti di Equitalia SPA nel caso per necessità strutturali debbano implementare l’organico attivo dell’Ufficio Tributi.

    Art.4
    1.Tutti i comuni hanno l’obbligo di fornire relazione annuale all’Agenzia dell’Entrate delle entrate riscosse e segnalare gli eventuali evasori in un apposita lista contenuta nella relazione. Copia della relazione è inviata alla Guardia di Finanza.
    2. In base alla relazione i comuni trattengono direttamente gli importi di loro competenza trasferendo i restanti importi alla Regione e allo Stato entro il termine dell’anno solare.
    3. I comuni sulla base della relazione possono disporre, previo consenso dell’Agenzia dell’Entrate, la compensazione tra debiti della Pubblica Amministrazione e crediti d’imposta.

    Art.5
    1.La riscossione avviene mediante modulo precompilato fornito dall’Ufficio Tributi del comune e può essere effettuata mediante pagamento integrale entro il 15 Dicembre o pagamento rateizzato ogni 3 mesi in una data determinata dal comune che non può essere oltre il giorno 15 del mese di riferimento. Il pagamento rateale non comporta alcun tasso di interesse.
    2. I comuni non possono:
    a) iscrivere ipoteche su immobili destinati ad abitazione principale per crediti inferiori ad almeno il 30% del valore dell’immobile stesso, se non per evidente evasione fiscale.
    b)impedire il pignoramento di beni strumentali dell’impresa e di una percentuale di credito superiore al 20% del totale iscritto in bilancio, abolirà il pignoramento di beni delle attività economiche, se non per evidente evasione fiscale.
    c) pignorare beni dell’ evasore, nella misura in cui gli impediscano una vita sostenibile e la possibilità di ripagare totalmente il debito, nei limiti delle sue possibilità.

    Capo II: Norme sull’evasione
    Art. 6
    1.Si definisce evasore colui che non provvede a versare, secondo le disposizioni di legge, le somme dovute al fisco.

    Art. 7
    1.Non è evasore chi non versa la tassa per la fornitura di un servizio, erogato da un ente pubblico, ove il soggetto dimostri che il servizio non è stato fornito per colpa esclusiva dell'ente erogante. Non è altresì evasore chi non paga una somma dovuta che sia inferiore ad € 100,00.

    Art. 8
    1.Il redditometro e gli studi di settore sono strumenti integrativi delle indagini della Guardia di Finanza o degli altri Enti preposti ad operazioni di verifica e controllo in materia fiscale.
    2.Non possono in alcun caso essere utilizzati da soli per presumere la condizione di evasore a carico del cittadino.

    Art. 9
    1.Il contenzioso tributario avviene mediante contraddittorio.
    2.Il dolo è escluso qualora il presunto evasore dimostri che il mancato pagamento fu dovuto ad un'erronea interpretazione della legge, ovvero venne fatto su indicazione di un professionista o un ente certificatore della sua dichiarazione fiscale. In tale caso la responsabilità, salvo che le informazioni fornite al professionista o all'ente siano state mendaci, si trasferisce al professionista o all'ente.
    3.Qualora l'accusa di evasione fiscale si dimostri infondata l'amministrazione fiscale deve, senza ritardo, rimborsare al contribuente tutte le spese sostenute per la sua difesa, e pagare un equo indennizzo per il disagio provocato.
    4.A tale scopo è istituito presso il Ministero delle Finanze un capitolo di bilancio apposito. Qualora sia esaurito il fondo l'Amministrazione Fiscale non può ritenersi comunque esonerata dal pagamento.

    Art. 10
    1.E' fatto divieto di utilizzo della detenzione cautelare per le ipotesi di reato legate all'evasione fiscale, fatti salvi i casi in cui dalle indagini emergano fattispecie di reato per le quali la legge consenta il ricorso a misure di limitazione della libertà personale salvo che vi sia un pericolo grave e imminente di fuga o inquinamento delle prove.

    Art.11
    1.Colui che sia condannato per evasione fiscale è tenuto a pagare quanto inizialmente dovuto, maggiorato di sanzioni ed interessi, oltre a rimborsare all'Amministrazione Fiscale tutte le spese sostenute.
    2.Il condannato incorre nella pena della multa pari al doppio e fino al decuplo della somma evasa, e della reclusione da uno a cinque anni, con l'interdizione perpetua ai pubblici uffici.

    Art. 12
    1.Qualora il condannato non sia solvibile ogni suo bene immobile e mobile registrato è sottoposto a confisca, ad eccezione della casa di abitazione salvo quanto disposto dall’art.5 comma 2 del presente testo.
    2.Altresì fino alla metà di ogni suo introito mensile, superiore ad € 250,00, sarà devoluto all'Amministrazione Fiscale ed a quella Giudiziaria.

    Art .13
    1.Chi agisce, per consentire al condannato, di sfuggire al provvedimento di confisca, o per occultare i suoi guadagni futuri, soggiace alla pena della multa dal doppio al quintuplo della somma in questione, e della reclusione da uno a tre anni.

    Art. 14
    1.I condannati di cui all'articolo 13 possono accedere alla sostituzione della pena detentiva o sostitutiva della detenzione, versando un'oblazione pari a dieci volte della multa loro inflitta. La condanna, con l'accesso all'oblazione, resta iscritta nel casellario giudiziario.
    2.All'oblazione potranno accedere solo coloro che non abbiano mai riportato condanne per reati non colposi.

    Disposizioni Finali
    Art.15
    1.Le leggi 88 e 86 del Senato di Pir sono abrogate e integrate nel presente Testo Unico.

    Art.16
    1.Si invita il Governo italiano a tenere in considerazione le seguenti proposte nell’ambito della Riforma del Fisco.

    PROMULGO

    F.to
    Il Presidente di POL Seyen
    Legge approvata in data 10-05-15 da presidente Seyen
    Disegno di Legge Costituzionale recante modifica del quorum

    Sen. centrale

    Art. 1 (Modifiche al comma 3 dell'articolo 19 della Costituzione)
    Al comma 3 dell'articolo 19 della Costituzione viene aggiunto il seguente testo: "Come unica deroga a quanto stabilito precedentemente dal presente comma, è ritenuta valida una votazione in cui abbia partecipato almeno un quarto dei membri della camera e la sua deliberazione è unanime."

    Art. 2 (Passaggio alla Camera dei Deputati)
    Ai fini della promulgazione della presente legge non è necessario il passaggio parlamentare di ratifica della Camera dei Deputati.

    Art. 3 (Entrata in vigore)
    La presenta legge entra in vigore immediatamente dalla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.

    PROMULGO

    F.to Presidente di POL Seyen
    Legge approvata in data 18-02-15 da presidente Seyen
    Decreto Legge n.1/2015
    "Misure straordinarie infrastrutturali per la competitività"


    Relazione Tecnica

    Il Corridoio Ten-T 1 rappresenta uno snodo importante nella sua realizzazione per la competitività economica del nostro paese. Permette infatti di collegare il cuore dell'Europa con l'intero paese: nella fattispecie dell'intervento che sto per illustrare si tratta di realizzare infrastrutture che collegheranno le imprese del nord-Italia ai porti del Mar Ligure-Tirreno dimezzando i tempi e ampliando le possibilità di sinergia tra i principali porti del Mediterraneo Occidentale e i principali scali e punti intermodali d'Italia e d'Europa. Opere di tipo stradale e ferroviario di primaria importanza strategica ed economica che permetteranno anche di creare forza lavoro per i prossimi 5 anni.
    Per maggiori informazioni: TiBre



    Art. 1
    Lo Stato Italiano ritiene di primaria importanza il potenziamento e miglioramento del corridoio Tirreno-Brennero all'interno progetto Europeo TEN-T 1 pertanto dispone la realizzazione entro il 2020 delle seguenti opere:
    a) Completamento di 72km del tracciato Parma Fontevivo- Nogarole Rocca a partire da Parma-Terre Verdiane per 1,8 miliardi di Euro tramite la concessionaria Autocamionale della Cisa S.p.A. per l'appalto dei lavori;
    b) Completamento del raddoppio della Ferrovia Pontremolese per un importo totale di 2,3 miliardi di euro tramite RFI S.p.A.
    c) Costruzione dell'Autostrada Tirrenica da San Pietro in Palazzi a Tarquinia per un importo totale di 2,2 miliardi di euro tramite la Concessionaria Società Autostrada Tirrenica S.p.A.

    Art.2
    Per la corretta esecuzione delle opere di cui alle lettere a,b e c dell'art.1 è prevista la nomina di un Commissario Unico da parte del Consiglio dei Ministri.

    Art.3
    Per il finanziamento delle opere di cui all'art.1 si adottano i seguenti provvedimenti:
    1) cessione mediante asta pubblica del 90% di EUR S.p.A di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un valore di 645.248.000 euro;
    2) collocazione sul mercato azionario del 40% di Poste Italiane S.p.A di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un valore di 520.000.000 euro;
    3) collocazione sul mercato azionario del 40% di ENAV S.p.A di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un valore di 448.700.000 euro;
    4) collocazione sul mercato azionario del 3,93 % di ENI S.p.A di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un valore di 2,6 miliardi di euro;
    5) collocazione sul mercato azionario del 6,24 % di ENEL S.p.A di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un valore di 2,2 miliardi di euro;
    6) collocazione sul mercato azionario del 17,5 % di Fincantieri S.p.A di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un valore di 77.157.952 euro;
    7) acquisto di azioni proprie per lo 0,5% da parte di Cassa Depositi e Prestiti di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un valore di 17.500.000 euro;
    8) cessione alla Banca d'Italia del 4,6% di Cassa Depositi e Prestiti di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un valore di 161.000.000 euro.

    Art.4
    Al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione è affidato di ruolo di vigilare e monitorare, e intervenire se necessario, sull'attività del Commissario di cui all'art.2 della presente legge.

    Art.5
    Per le opere di cui alla lettera a e c dell'art.1 non sono consentiti aumenti delle tariffe ad opera delle società concessionarie per 10 anni; per lo stesso periodo di tempo lo Stato Italiano avrà il diritto al 50% dei proventi ottenuti dai pedaggi a garanzia dell'investimento fatto.

    Art.6
    Le spese totali per le opere di cui all'art.1 ammontano a 6,3 miliardi di euro, interamente coperti dai provvedimenti di cui all'art.3 che permettono ricavi per 6,5 miliardi di euro.

    Art.7
    I ricavi ottenuti dai provvedimenti di cui all'art.3 sono convogliati in un apposito fondo denominato "Fondo per la realizzazione del corridoio Ti.Bre" creato presso la Cassa Depositi e Prestiti.


    PROMULGO

    F.to Presidente di POL Seyen
    Legge approvata in data 17-02-15 da presidente Seyen
    regolamento della camera dei deputati





    preambolo





    la camera esprime le sue posizioni politiche modificando o adottando leggi che vengono immaginate come leggi reali della repubblica italiana, con lo scopo di contribuire come esperimento di simulazione politica virtuale al dibattito pubblico


    articolo 1
    insediamento della camera


    1. La prima riunione della nuova camera è convocata di diritto il quinto giorno dall’elezione e presieduta dall'eletto con maggior numero di post all'attivo presente.
    2. Ricevuto l'incarico il presidente provvisorio, entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati, apre la prima seduta della camera. In caso di assenza, questo compito spetta al secondo deputato con più post all'attivo o al terzo e seguenti, fino a quando la seduta non sia ufficialmente aperta.
    3. Gli eletti non sono tenuti ad accettare ufficialmente la loro carica in aula.
    4. In questa seduta, per quarantotto ore, si presentano le candidature per la carica di presidente della camera e per le due vicepresidenze della camera e, successivamente, si tengono le operazioni di voto per l'elezione del presidente della camera e per i due vicepresidenti.


    articolo 2
    il presidente della camera


    1. Il presidente della camera è eletto nella prima votazione con i due terzi dei votanti o, a partire dalla terza, a maggioranza semplice.
    2. Le cariche di vicepresidente della camera sono attribuite con le stesse modalità previste per quella di presidente della camera.
    3. Il presidente dispone dei moderatori del forum transatlantico per l'ordine nelle sedute ed ha il diritto di interpretare in prima istanza in modo vincolante il regolamento.


    articolo 3
    gruppi parlamentari alla camera
    1. Una volta eletto il presidente della camera, le varie liste o coalizioni politiche presenti alla camera dovranno indicare pubblicamente ed ufficialmente il loro capogruppo, poi sostituibile con voto interno al gruppo, presso l'ufficio di presidenza. O glie ne verrà assegnato uno d’ufficio.
    2. Basta un solo deputato eletto per formare un gruppo parlamentare. In alternativa si può aderire al gruppo misto, il cui capogruppo è indicato d’ufficio.


    articolo 4
    l’iniziativa legislativa

    1. L’iniziativa legislativa, comprendente il diritto di emendamento, è attribuita a ogni deputato, al governo, al presidente di pol e a un numero non inferiore a quindici elettori della comunità che sottoscrivano la medesima proposta.
    2. L’iniziativa legislativa dei deputati, del presidente e degli elettori presso la camera è esercitata con il deposito di progetti di testo di legge nella discussione “proposte di legge”, unico e valido per tutte le legislature. La sola iniziativa del governo è esercitata anche con la presentazione oltre la data di convocazione della seduta destinata a trattare i progetti, ma prima della sua apertura.
    3. L’iniziativa legislativa, nelle situazioni di sovrabbondanza, è sottoposta alla calendarizzazione secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 9.


    articolo 5
    la scelta dei progetti di legge da dibattere

    1. Il presidente della camera convoca periodicamente i capigruppo nel suo ufficio per stabilire i progetti di legge da dibattere nel turno di discussione. La riunione per stabilire i progetti di legge da dibattere si ripete ad ogni inizio turno di dibattito fino alla fine della legislatura.
    2. Un turno di discussione dura un massimo di venti giorni escluse le operazioni di voto e non si può svolgere più di un turno di discussione per volta. Si possono discutere fino ad un massimo di quattro progetti di legge per ogni turno di discussione.
    3. La scelta dei progetti da trattare è effettuata con le seguenti modalità:
    I) da uno a due progetti possono essere scelti dal presidente della camera, fra quelli proposti dai rappresentanti dei gruppi politici. Il presidente, in pendenza di iniziative arretrate, è tenuto a sceglierne due.
    Ii) un progetto è scelto da un capogruppo, a rotazione. Per determinare la scaletta di scelta si segue l’ordine alfabetico delle sigle ufficiali. Chi ha beneficiato di questa possibilità non può proporre altri progetti al presidente per quel turno di discussione.
    Iii) un quarto e/o un quinto progetto, a seconda di quanti ne abbia scelti il presidente della camera, possono essere proposti dal governo in carica. Il relatore dovrà essere il presidente del consiglio o il vicepresidente del consiglio.
    4. Il presidente della camera dovrà vigilare in modo tale che non ci si orienti a trattare grandi progetti di legge (es. “progetto di legge di riforma integrale del codice civile”) in modo generalista in un unico turno di discussione, ma che piuttosto che essi siano suddivisi in più argomenti specifici e trattati in più turni di discussione, e pertanto dopo aver provato a mediare con le parti, se queste insistono nella direzione sbagliata, il presidente può respingere o modificare un progetto che va contro le indicazioni dimensionali del regolamento.
    5. Nel caso che durante il suo svolgimento ci si accorga successivamente che un progetto è troppo grande e complesso, il presidente della camera potrà suddividerlo in due o più sotto-temi che verranno trattati separatamente e/o successivamente.


    articolo 6
    i progetti di legge

    1. I progetti di legge, per essere selezionati, dovranno essere presentati nella seguente forma:
    A) il titolo del progetto trattato;
    b) un testo di presentazione e annunciazione d'intenti che la legge vuole perseguire;
    c) il testo della proposta, suddiviso secondo l’occorrenza in parti, titoli, sezioni, articoli e commi, ognuno di essi numerato, immaginata come una legge adottabile dal parlamento italiano. (13 c. C.1,2)
    2. Sul medesimo tema del progetto di legge presentato in aula, i deputati potranno presentare non solo emendamenti ma anche progetti alternativi, a loro volta emendabili.



    articolo 7
    le sedute della camera

    1. Una volta scelti i temi del turno, spetterà al presidente della camera (o in sua assenza al vicepresidente) aprire una seduta ufficiale per ognuno di essi e regolamentare i lavori.
    2. Tutte le sedute della camera avranno una numerazione progressiva in numeri romani e dovranno riportare nel titolo della discussione anche la materia trattata, in modo da facilitare il lavoro degli archivisti di stato.
    3. Il presidente della camera dovrà far svolgere tre fasi ben distinte per ogni progetto di legge entro e non oltre la durata di un turno di discussione. Il presidente potrà autogestirsi come meglio crede, importante è che riesca a completare la prime due fasi entro il turno di dibattito di massimo 20 giorni escluse le operazioni di voto.
    4. Le tre fasi sono:
    I) dibattito libero, diviso in una discussione per ogni progetto di legge.
    Ii) presentazione delle proposte successive rispetto alla prima e dichiarazione di voto.
    Iii) votazione proposte di legge ed eventuali emendamenti.
    5. Nella fase di dibattito i deputati potranno liberamente dibattere fra di loro sul tema in questione ed eventualmente si potrà presentare in anteprima delle proprie bozze di legge sul tema in questione, cercare consensi, appoggi, ascoltare critiche, accogliere o respingere emendamenti, rifiutare o promettere il voto sulla proposta di un collega.
    6. Nella fase di presentazione i relatori posteranno il loro progetto di legge in modo da illustrare, spiegare e promuovere quanto da loro proposto. In questa fase i deputati che lo vorranno fare potranno anche presentare ufficialmente gli emendamenti non accolti dal relatore nella fase precedente. In questa fase potranno intervenire anche tutti i deputati eletti e ognuno di essi potrà prendere parola per un orazione politica sul tema, che dovrà terminare con la propria dichiarazione di voto.
    7. Nella terza e ultima fase indicata come: "votazione proposte di legge ed eventuali emendamenti" il presidente della camera dovrà mettere ai voti quanto presentato nella precedente fase. Il voto avrà una durata di 48 ore.
    8. Le deliberazioni d'aula non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, tranne che in quei casi in cui l'assenza dei componenti, o di una parte di essi con la presenza della quale vi sarebbe la maggioranza dei membri, visibilmente non consegua dalla data di calendarizzazione arbitrariamente prescelta ma dalla decisione di rifiutare per sciatteria e noncuranza la partecipazione alle sedute e dalla negligenza nel consultare le discussioni delle convocazioni e comunicare le proprie indisponibilità e le richieste di spostamento. In tale caso il presidente l'aula può dichiarare valida la votazione.
    9. Le deliberazioni d’aula non sono valide se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la costituzione prescriva più elevate maggioranze speciali.

    articolo 8
    le schede e i casi di votazione particolari

    1. Le schede di voto dovranno essere compilate dal presidente della camera, con uno standard ben preciso da mantenere per tutta la legislatura che potrà variare a seconda delle situazioni che si presenteranno.
    2. Prima situazione: Un unico testo da approvare. Il presidente, dovrà preparare una scheda semplice con tre voci. Dovrà ricordare che il testo sarà approvato se avrà preso tanti voti quanto la maggioranza dei presenti. Esempio:
    Favorevoli [ ]
    contrari [ ]
    astenuti [ ]
    3. Seconda situazione: Più di un testo da approvare. Nel caso si presentassero due o più testi da approvare, essi saranno da considerare come "testi concorrenti" quindi dovranno essere messi l’uno contro l’altro. Si dovrà ricordare che sarà approvato solo il ddl che avrà preso tanti voti quanto la maggioranza dei presenti. Esempio:
    Pdl tizio [ ]
    pdl caio [ ]
    pdl sempronio [ ]
    contrari [ ]
    astenuti [ ]
    4. Gli emendamenti si distingueranno in "non concorrenti", quando non insistono sul medesimo testo nel progetto, e "alternativi", quando insistono anche in parte sul medesimo testo nel progetto. Ci dovrà essere obbligatoriamente una scheda separata per ogni emendamento non concorrente, mentre gli emendamenti "alternativi" verranno votati in un’unica scheda simile a quella per i pdl concorrenti.
    5. Nel caso si presentassero così tanti emendamenti da rendere difficoltoso mantenere un senso logico della votazione, il presidente a sua discrezione, potrà decidere di dividere la fase di voto in due o tre sessioni, la prima dedicata agli emendamenti, la seconda alla scelta tra testi divenuti alternativi al seguito di emendamenti formalmente non concorrenti ma i cui effetti disgiunti siano contraddittori per combinazione di norme diverse (combinato disposto), e l’ultima, eventuale, di spareggio tra i testi che risultino approvati a parità di voti.
    6. Il presidente sarà comunque tenuto a dividere il voto quando si verifichi l’approvazione di un emendamento non concorrente in senso tecnico con un altro ma sostanzialmente preclusivo per l’incompatibilità dei reciproci effetti.


    articolo 9
    leggi approvate

    1. Tutte le leggi approvate e promulgate dal presidente di pol, a norma di costituzione, diventeranno leggi ufficiali dello stato, e rimarranno tali fino a quando non verranno modificate parzialmente o sostituite completamente con l'approvazione di un altra proposta di legge, sul medesimo tema.
    2. Per dare priorità a temi nuovi, salvi i casi previsti dalla costituzione ed il caso dell’assenza completa di altre iniziative legislative da scegliere per la trattazione, le leggi approvate non potranno più essere modificate o sostituite da nuovi progetti di legge; solo nella legislatura successiva si potrà tornare a legiferare su quello specifico tema.
    3. I temi delle leggi non approvate potranno essere invece di nuovo presentati al turno di dibattito successivo.
    4. Le leggi approvate sono riportate nella discussione "albo delle leggi approvate", unica per tutte le legislature, e posta in rilievo dalla moderazione.
    5. Ogni legge approvata avrà un suo post, dove sarà riportato il discorso di presentazione del relatore, o quello diverso da lui indicato, e il testo di legge per, seguito dai link della specifica fase di discussione e della specifica fase di presentazione e voto, in modo da creare un veloce e pratico archivio delle leggi approvate dalla camera.

    articolo 10
    contrasti tra leggi approvate

    1. Sono principi generali in materia di contrasto tra leggi che la legge più recente prevalga sulla precedente, che la legge riservata ad un caso speciale prevalga sulla legge generale precedente, che la nuova legge generale destinata a regolare una intera materia prevalga su tutte le leggi speciali precedenti nella materia.
    2. Quando una legge di pol minaccia di contraddire una precedente legge di pol è onere di chi abbia interesse sollevare la questione indirizzando una segnalazione alla commissione legislativa.
    La commissione legislativa può decidere espressamente, volta per volta, di derogare i principi del comma 1 in un caso specifico sollevato.
    3. Dalle deroghe di cui al comma 2 non può derivare la contemporanea vigenza di due leggi contraddittorie applicabili al medesimo fenomeno, poiché la decisione della commissione sul contrasto tra le leggi deve recare sempre con sé l'indicazione di quale delle due o più leggi non debba essere considerata vigente per il caso regolato da un'altra.
    4. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione non sia stato sollevato ai sensi del comma 2 e risolto ai sensi del comma 3, la corte costituzionale può essere investita con ricorso del compito di stabilire se detto contrasto esista e quale delle leggi contrastanti debba prevalere.
    5. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione sollevato e risolto sia oggetto di contestazione la corte è competente unicamente a stabilire se le norme deputate alla risoluzione del contrasto siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la corte indica alla camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la camera abbia provveduto procede essa stessa.


    art. 11
    leggi approvate dalla camera e leggi italiane

    1. La legge della camera prevale sulla legge italiana dello stesso rango, andando effettivamente a costituire una proposta permanente di modifica della medesima. Sono principi generali inderogabili in materia di contrasto tra leggi che la legge italiana di rango superiore prevalga sulla legge di pol di rango ad essa inferiore e che la legge regionale italiana non prevalga mai sulla legge di pol. E' principio generale altresì che la legge italiana relativa all'attuazione di trattati, derivando da un accordo pattizio con una controparte la cui legislazione non rientra nella simulazione politica, prevalga sempre sulla legge di pol.
    2. Quando una legge di pol minaccia di contraddire una precedente legge della repubblica italiana è onere di chi abbia interesse sollevare la questione indirizzando una segnalazione alla commissione legislativa.
    3. Sono ammesse leggi ordinarie di pol in contrasto con leggi costituzionali della ri quando accompagnate da simultanee leggi costituzionali di pol dirette a modificare le leggi costituzionali della ri in modo da sopprimerne le parti contrastanti con le prime; la commissione legislativa verifica la congruenza delle modifiche proposte con i loro scopi. La stessa disposizione si applica per il caso in cui il contrasto sia tra una legge attuativa di trattato ed una legge di pol modificativa della costituzione italiana per la parte in cui riguardi diritti fondamentali, a proposito dei quali l'orientamento della corte costituzionale italiana prevede l'unica possibilità di modificare un accordo internazionale regolarmente sottoscritto prevista per il parlamento della repubblica.
    4. La legge di pol che modifica una legge italiana il cui effetto pratico sia simultaneamente determinato dall'attuazione coordinata di altre norme dell'ordinamento italiano non discusse parimenti dalla camera, anche se non formalmente in contrasto con le suddette norme, si considera comunque soggetta a un vizio di applicabilità qualora per l'effetto delle suddette altre norme il suo significato non rappresenti ciò che il proponente intendeva e pertanto rientri tra i casi di contraddizione sui quali è ammessa l'istanza di cui al comma 2. Sul vizio di applicabilità e sul fatto che la camera abbia o meno l'obbligo di chiamare in discussione anche le altre norme connesse con quella modificata decide insindacabilmente la commissione legislativa.
    5. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione non sia stato sollevato ai sensi dei commi 2, 3 o 4 e risolto ai sensi dei seguenti, la corte costituzionale può essere investita con ricorso del compito di stabilire se detto contrasto esista e quale delle leggi contrastanti debba prevalere, e se sussista o meno, nel solo caso di cui al comma 4, l'esigenza di sessioni speciali prioritarie della camera per integrare le discussioni svolte.
    7. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione sollevato e risolto sia oggetto di contestazione la corte è competente unicamente a stabilire se le norme deputate alla risoluzione del contrasto siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la corte indica alla camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la camera abbia provveduto procede essa stessa.


    articolo 12
    nuove leggi italiane e leggi di pol

    1. E' principio generale che la modifica delle leggi italiane non modifichi le precedenti leggi di pol neppure per le parti non più compatibili, le precedenti posizioni della camera, infatti, continuano a costituire un invito alla legislazione per il parlamento italiano nel senso precedentemente espresso, risalente al tempo in cui furono formate.
    2. Ogni nuova legge di pol deve invece rispettare i limiti dettati negli articoli precedenti con riferimento ad altre leggi del camera ed alle leggi italiane sopravvenute.
    3. Quando una legge della repubblica italiana modifica una legge precedentemente oggetto di interventi della camera di pol chiunque abbia interesse può sollevare la questione presso la commissione legislativa.
    4. Il presidente della camera, laddove la commissione accolga la richiesta di cui al comma 3, rimette in discussione in seduta straordinaria e informale le proprie leggi onde consentire l'espressione di nuove posizioni modificative sulla legge italiana modificata, in tal caso solo il voto sulla nuova legge abroga interamente ogni legge precedente per tutte le norme che non siano nuovamente in essa riportate.
    5. Nel caso di cui al comma 4 ove la nuova legge ribadisca la precedente pur in presenza di una modifica di una norma italiana di rango superiore si applicano comunque anche le disposizioni sul contrasto tra leggi di pol e leggi italiane, per tutta la parte eventualmente divenuta non compatibile.
    6. Il fatto che la camera di pol non rimetta in discussione la propria legge su richiesta, non pregiudica l'iniziativa legislativa successiva per la sua abrogazione.

    articolo 13
    mozioni della camera

    1. La camera di pol esprime le proprie posizioni con mozioni di indirizzo politico adottate a maggioranza semplice, rivolte all'opinione pubblica e ai partiti italiani in ogni caso nel quale non ritenga di esprimerle con legge formale.
    2. La mozione può essere presentata con la firma singola di un deputato, nel rispetto delle forme e dei limiti disciplinati dal regolamento.
    3. La mozione, sotto la voce “visto”, deve contenere un esauriente contenuto informativo sulle ragioni di fatto per l'emanazione della mozione stessa, una spiegazione, sotto la voce “considerato”, degli obiettivi della proposta ed una formula dispositiva nella quale deve essere elencato in concreto ciò che la camera desidera esprimere (es. La camera di pol condanna/raccomanda/plaude etc).
    4. L'obiettivo che le mozioni non contrastino tra di loro richiede che il contenuto delle mozioni successive sia considerato abrogante del solo contenuto difforme delle mozioni precedenti: Pertanto quando una mozione non modifichi integralmente una precedente posizione della camera, un quinto dei componenti può richiedere che, per semplicità, il proponente proceda ad integrare la parte ancora valida della precedente posizione nella nuova mozione.


    articolo 14
    qualità delle mozioni

    1. Le mozioni non hanno limiti di contenuto diversi da quelli previsti dalla costituzione, ferma l'assenza di espressioni costituenti reato ai sensi della repubblica italiana.
    2. Le mozioni si compongono di un "visto", al quale deve essere riservato l'intero contenuto informativo sulle ragioni di fatto per l'emanazione della mozione, di un "considerato", al quale deve essere riservata la spiegazione della scelta che la camera fa, e di un dispositivo, recante l'incipit "la camera di pol" e una delle formule "raccomanda", "plaude", "condanna" ed ogni altra che il presidente della camera ritenga di accettare.
    3. Il presidente della camera non ammette al voto alcuna mozione che non rispetti le seguenti limitazioni di forma inderogabili:
    A) la corretta lingua italiana
    b) la forma testuale, salvo il permesso ed auspicato inserimento di grafici e fotografie nel visto e nel considerato
    c) il carattere a dimensione 2 del corpo del testo esclusi i titoli di ogni tipo
    d) la presenza di tutti e tre gli elementi di cui al comma 2 ed il rispetto delle sue prescrizioni.
    4. Il contenuto delle mozioni, ferma la piena libertà degli obbiettivi in esse rappresentati nel "considerato" e nel dispositivo, non può contenere l'elencazione nel "visto" e nel "considerato" di presupposti quantitativi di tipo numerico o di tipo giuridico positivo evidentemente contrastanti al di là di ogni ragionevole dubbio, e dunque salvo tutti i casi di interpretabilità o misura controversa, con la realtà. (es. "visto che il pil dell'italia è la metà di quello del botswana"; "visto che l'omicidio è stato depenalizzato").
    5. Sono fatte salve dai limiti del comma 4 tutte le questioni attinenti la coscienza, la fede, i diritti naturali ed altri valori fondamentali che non abbiano un contenuto quantitativo, o normativo di tipo positivo.
    6. Quando nel contenuto di una mozione siano indicati presupposti oltre i limiti di cui al comma 4, un decimo dei membri della camera può sollevare questione di eccesso dei presupposti di fronte all'organo competente per le questioni di legislazione, nel caso di presupposti giuridici, o all'organo preposto alla verifica delle coperture, nel caso di presupposti numerici.
    7. Gli organi esaminano le circostanze del caso e deliberano a maggioranza il mantenimento o la cancellazione del presupposto in discussione, indicando altresì all’aula la versione alternativa che essi ritengono legittima. Nel corso del procedimento il primo proponente partecipa come osservatore con diritto di parola.
    8. Quando il presidente o un decimo dei deputati constatino che il proponente non proceda all'integrazione di cui al 7 comma o che l'integrazione sia stata fatta in modo negligente, il regolamento disciplina l'intervento della commissione legislativa per la risistemazione della materia.
    9. Le questioni di cui al comma 4, importando la serietà dei lavori, devono essere considerate dal regolamento pregiudiziali e prioritarie rispetto alla votazione delle mozioni e, fermo che l'aula può comunque proseguire i propri lavori su altri temi anche in pendenza di esse, determinano la sospensione dei lavori dell'aula su quanto è loro oggetto fino all'avvenuta risoluzione.


    articolo 15
    ostruzionismo alle mozioni

    1. I deputati che abbiano sollevato presso le commissioni di garanzia o finanze questione di eccesso dei presupposti o che abbiano richiesto al proponente una integrazione dimostratasi infondata su di una mozione, non ricevono sanzione se il caso è isolato, ma il presidente li avvisa subito dopo la prima violazione.
    2. Alla seconda questione o integrazione infondata sollevata, il presidente dispone, con decreto appellabile di fronte alla corte, che ogni deputato responsabile perda il diritto di sollevarne altre fino alla fine della legislatura, salvo che il presidente della commissione competente attesti che la questione era così dubbia da doversi ritenere positivo che la questione sia stata sollevata a beneficio di chiarezza.
    3. La questione infondata solo in parte non determina sanzione.
    4. Se un gruppo o un insieme di gruppi, incuranti delle sanzioni, adottano esplicitamente o per fatti concludenti la sollevazione delle questioni sulle mozioni come pratica ostruzionistica fino ad esaurimento dei propri membri con diritto di porle, il presidente della camera, un mese prima delle elezioni, pone all'indice i deputati che si prestino, pubblicando decreto di pubblica gogna sul forum, onde assicurare che l'elettorato possa venire informato del comportamento illegale adottato. La corte costituzionale, su ricorso, può procedere all'emissione del decreto ove il presidente non abbia provveduto.
    5. Tutti i deputati posti all’indice sono sospesi in via disciplinare per le sedute successive. La sanzione è immediatamente appellabile di fronte alla corte, perché giudichi se sussistono le ragioni per emetterla.


    articolo 16
    modifiche del regolamento della camera

    salve le competenze del senato, nel caso di richiesta ufficiale di 5 deputati, il presidente della camera e i capigruppo della camera andranno a formare una commissione per il regolamento che entro cinque giorni dovrà redigere le varie modifiche al regolamento interno della camera, da presentare al senato. In commissione ogni rappresentante avrà un potere di voto calcolato in base a quanti deputati rappresenta.


    articolo 17
    decadenza e sostituzione dei deputati

    1. I deputati decadono se rimangono assenti per tre turni di discussione consecutivi, ai vicepresidenti, con la supervisione del presidente della camera, spetta la compilazione di una tabella delle presenze/assenze da mostrarsi in apposita discussione intitolata "presenze/assenze alla camera".
    2. Ad ogni deputato decaduto può subentrare il primo dei non eletti della lista in cui si era candidato alle elezioni o il secondo e i seguenti in caso di suo rifiuto.
    3. Alla decadenza del deputato, il presidente della camera comunica privatamente a tutti i non eletti della lista (1°,2°,3° etc.) di rendere nota entro 10 giorni la loro disponibilità. Chiunque di essi può darla immediatamente. In caso di parità tra candidati che potrebbero subentrare della stessa lista è seguito l'ordine comunicato all'atto di presentazione delle liste.
    4. In assenza di non eletti di lista, il titolare legale attuale del movimento che presentò la lista, può indicare il subentrante.
    5. Trascorsi 10 giorni dall’indicazione, se il subentrante non accetta, il seggio è ridistribuito all’altra lista col più alto resto elettorale.


    articolo 18
    commissione legislativa

    1. La commissione legislativa è la prima istanza parlamentare di ogni proposta di legge sulla quale siano sollevati conflitti legislativi di cui agli articoli della iiia sezione della costituzione, i termini per la sua convocazione sono definiti dal presidente d'intesa con il presidente della camera. La commissione non è competente sulle questioni riguardanti la congruità o la legittimità dei mezzi di copertura finanziaria, riservate alla ragioneria generale.
    2. La commissione si compone di deputati ed è presieduta, salvo rinuncia a favore dei successivi, dal primo membro più anziano. Il primo vicepresidente della camera è commissario di diritto. Gli altri componenti sono nominati dal presidente della camera, sentiti i vicepresidenti e i capigruppo, in modo che il plenum sia costituito entro la terza seduta della camera e ricostituito, ogni volta che si producano decadenze, entro la prima seduta ordinaria successiva della camera.
    3. Il numero dei successivi componenti della commissione segue quello dei deputati:
    20 deputati (200 votanti) – 2 commissari aggiunti
    32 deputati (500 votanti) – 4 commissari aggiunti
    44 deputati (800 votanti) – 6 commissari aggiunti
    56 deputati (1100 votanti) – 8 commissari aggiunti
    4. I membri aggiunti, se nominati, sono deputati indicati al presidente della camera, uno per ognuno, dai gruppi parlamentari più rilevanti in ordine di dimensioni, escluso quello della lista di elezione del vicepresidente, fino all'esaurimento dei posti. In caso di gruppi parlamentari equivalenti chiamati a contendere l'ultimo seggio utile, la priorità è assegnata al gruppo che sia espressione del maggiore numero di voti elettorali validi. In caso di mancata indicazione, il presidente della camera indica un membro provvisorio all’interno del gruppo avente diritto, che resta in carica fino al pervenire dell’indicazione.
    5. La sostituzione di un membro non importa l'annullamento dei lavori svolti fino al momento della sua decadenza. Il gruppo parlamentare di riferimento ha un termine di 24 ore di sospensione dei lavori per procedere all'indicazione del nuovo membro, scaduto il quale i lavori proseguono.
    6. La commissione decide ogni questione a maggioranza semplice dei presenti, il voto di astensione è considerato voto contrario, l’assenza è considerata voto favorevole.
    7. Le decisioni della commissione non sono sindacabili dall'aula ma unicamente dalla corte costituzionale ai sensi degli articoli della iiia sezione della costituzione.


    articolo 19
    ragioneria generale dello stato

    1. Le questioni finanziarie previste dalla iiia sezione della costituzione e dal presente articolo sono affidate alla ragioneria generale dello stato come individuata nel previsto decreto della sovrana amministrazione.
    2. Ogni legge della camera che importi nuovi o maggiori oneri per le finanze della repubblica italiana deve indicare i mezzi per farvi fronte, nel rispetto delle limitazioni di costituzionalità a questo proposito previste dal testo della costituzione della ri e delle leggi italiane in materia fiscale, salvo che la legge stessa rechi con sé modifiche coerenti di esse.
    3. Non è richiesta la coerenza tra una legge della camera ed il bilancio della ri ma unicamente la coerenza tra l'ammontare delle spese e l'ammontare delle coperture indicati all'interno della medesima legge, indipendentemente dal bilancio.
    4. I costi non sufficientemente elevati da essere ragionevolmente considerati nei requisiti finanziari di un provvedimento possono essere trascurati, la ragioneria generale dello stato definisce il limite di rilevanza.
    5. I costi imprevedibili, poiché derivanti da una contrattazione privata, sono determinati con riferimento a precedenti progetti simili, studi internazionali, o al bilancio della ri, ferma restando la possibilità per la ragioneria generale dello stato di prevedere modalità alternative di simulazione delle controparti contrattuali dello stato e di determinazione ad opera di esse dei costi, avvenuta la quale queste ultime si considerano fonti di riferimento prevalenti.
    6. Le coperture di natura tributaria sono stimabili con riferimento a voci analoghe del bilancio dello stato, anche di anni passati se corrette per l'inflazione ed il pil e sono comunque soggette al vincolo di legittimità del prelievo previsto dalle leggi e dallo statuto dei diritti del contribuente.
    7. Nel caso del ricorso all'indebitamento la copertura è stimabile con riferimento ad analoghe emissioni di debito del passato, corrette per il tasso correntemente praticato.
    8. Le coperture derivanti da taglio delle spese sono anch'esse condizionate alla legittimità costituzionale del taglio indicato.
    9. Le coperture derivanti da privatizzazione fanno riferimento a un elenco di fonti di quantificazione determinate dalla ragioneria generale dello stato.
    10. Qualora una successiva legge individui la propria copertura nei mezzi di copertura già utilizzati dalla camera di pol per un'altra, la camera di pol è tenuta ad abrogare contestualmente la precedente, salvo che la capienza realistica accertata dalla ragioneria generale dello stato dei mezzi di copertura individuati consenta il finanziamento di entrambe le spese.
    11. La ragioneria generale dello stato stabilisce i criteri di determinazione e precisione quantitativa richiesti, le procedure preposte alla loro verifica e gli effetti della stessa sul procedimento legislativo.
    12. La ragioneria generale dello stato è l'unico organo competente alle verifiche di legittimità di cui ai commi 1-9, e presso di essa i soli deputati possono sollevare questione circa la inadeguatezza delle stime dei costi o della copertura.
    13. La ragioneria generale dello stato stabilisce forme di pubblicità per le indicazioni non recepite dell'organo di verifica delle coperture.
    14. Il mancato rispetto delle indicazioni sulla copertura finanziaria è causa legittima di rinvio delle leggi per il presidente di pol.
    15. Per le leggi circa le quali siano state sollevate e risolte questioni ai sensi del comma 12, la corte costituzionale può essere investita con ricorso da parte dei soli deputati del compito di stabilire se le norme in materia siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la corte indica alla camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la camera abbia provveduto procede essa stessa.


    articolo 20
    sospensioni, annullamenti e casi particolari

    1. Le sospensioni/riaperture di seduta determinate dalle questioni sottoposte alla commissione legislativa o alla ragioneria generale non determinano la sospensione della convocazione delle sedute del turno successivo una che siano volta terminati i lavori delle altre sedute non sospese. Le singole sedute interessate dalle sospensioni pregiudiziali procedono come attività arretrata parallelamente e indipendentemente dall’aprirsi del turno seguente.
    2. L’annullamento di atti amministrativi relativi a un turno ne provoca la riapertura in seduta speciale e parallela non interferendo con lo svolgersi delle sedute del turno susseguito.

    emendamento aggiutivo

    1.
    all'articolo 17 decadenza e sostituzione dei deputati la frase
    "1. I deputati decadono se rimangono assenti per tre turni di discussione consecutivi"
    è sostituita dalla frase
    "1. I deputati decadono se rimangono assenti per due turni di discussione consecutivi"
    a seguire l'articolo 20 è aggiunta la "disposizione transitoria i" seguente
    "disposizione transitoria i
    in prima applicazione, i deputati assenti da ogni seduta del primo turno di discussione successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, decadono senza attendere il secondo."


    PROMULGO

    F.to Presidente di POL Seyen
    Legge approvata in data 23-10-14 da presidente Seyen
    Legge n.4 FdL per la conversione delle acciaierie italiane a tecnologie più efficienti

    Art 1) E' fatto divieto a partire dall'entrata in vigore della legge di costruire nuove acciaierie che utilizzino il metodo superato dell'altoforno, in quanto più dannoso per l'ambiente e meno efficiente economicamente delle nuove tecnologie ora disponibili per la produzione di acciai e altre leghe metalliche.

    Art.2) Le imprese che operano altiforni già esistenti, nel caso decidessero di aggiornare i loro impianti con nuove tecnologie meno inquinanti, in particolare COREX e FINEX, avranno detratto dalle imposte loro dovute il valore dell'intera operazione più un premio del 5%.

    PROMULGO

    F.to Presidente di POL Seyen
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    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata in data 23-10-14 da presidente Seyen
    Legge n.3 Supermario sul Testamento biologico e trattamento di fine vita

    Art.1
    Ogni cittadino, può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:

    1) provenga da soggetto maggiorenne;

    2) provenga da un soggetto che non è affetto da malattie contagiose pericolose per il prossimo.

    3) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo comma 3;

    4) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”, da ora in avanti nel testo abbreviato in "FMVC".

    5) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile con decorso terminale o in stato di coma vegetativo permanente da almeno un anno;

    6) il paziente, o nel caso che questi non sia in condizioni di intendere e di volere, il FMVC" sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico;


    Art. 2
    Il cittadino potrà nominare come proprio “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”, una persona maggiorenne e fino a cinque persone in sotituzione del primo in caso di morte di questi o irreperibilità, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio.
    Il cittadino nell' atto dovrà stabilire un ordine di successione dei sostituti al fiduciario in caso di decesso o irreperibilità, in modo tale da garantire in ogni caso la presenza di un fiduciario che possa svolgere il compito convenuto nel caso che il cittadino/paziente non sia in grado di intendere o di volere.
    I sostituti non nominati FMVC, non potranno in nessun modo farsi carico del diritto e della responsabilità di decidere la sorte del paziente che non è in grado di intendere o di volere.


    Art. 3
    Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell’articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento stabilito dal giudice, del danno morale e materiale, provocato dal suo comportamento.


    Art. 4
    Il paziente o nel caso il "FMVC" nei casi previsti dall articolo 1 comma 5, potrà richiedere la somministrazione di farmaci che provochino sedazione profonda con perdita di coscienza (coma farmacologico) e arresto di funzioni vitali "automatiche".


    Art. 5
    Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti prevista dall' articolo 5, potrà essere sostituito con personale di fiducia del paziente munito della necessaria preparazione tecnico-sanitaria.


    Art. 6
    Il personale che procederà a portare a termine quanto richiesto dal paziente in base al articolo 3, non è perseguibile o sanzionabile penalmente per quanto ha compiuto.


    Art. 7
    Il costo di quanto previsto dall' articolo 3 è a totale carico della sanità pubblica, il prezzo di tale servizio sarà unico per tutte le regioni e sarà deciso dal ministero della Sanità calcolandolo in base ai costi standard.


    Art. 8
    La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


    PROMULGO

    F.to Presidente di POL Seyen
    Legge approvata in data 29-09-14 da presidente Seyen
    Legge Supermario n.2 sulla Legalizzazione della prostituzione

    Art.1. Definizione dell' esercizio della prostituzione.
    1.Esercita la prostituzione ogni persona dell’uno o dell’altro sesso che compie atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d’altro tipo ad un numero indeterminato di persone, allo scopo di conseguire un compenso.


    Art. 2. Esercizio della prostituzione
    1. L'esercizio della prostituzione è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico.
    2. La prostituzione può essere esercitata da maggiorenni all'interno di una privata dimora della quale hanno legittima disponibilità ed in assenza di persone conviventi minorenni.
    E' vietato l' esercizio della prostituzione in condomini privati o pubblici dove sono residenti altre persone estranee all' asercizio della prostituzione.
    3. Fuori dai casi di agevolazione, favoreggiamento ovvero di sfruttamento della prostituzione, non è punibile il contestuale esercizio della prostituzione nella medesima abitazione da parte di tre persone.
    4. E’ fatto assoluto divieto a qualsiasi persona in stato di libertà vigilata di frequentare locali dove si eserciti la prostituzione, pena la violazione delle direttive riguardanti il proprio status.
    5. Gli enti locali, di comune accordo con, la questura competente, gli organismi del privato sociale operanti in tale settore, con le associazioni di chi esercita la prostitutuzione e, qualora esistano, con i comitati dei cittadini, possono individuare luoghi pubblici nei quali è consentito l'esercizio della prostituzione, concordando orari e modalità di utilizzo degli stessi. In tali luoghi sono promosse anche misure volte alla riduzione del danno sociale e sanitario connesso all'esercizio della prostituzione, quali il controllo della criminalità e interventi volti alla tutela della salute. In tali luoghi è garantita la presenza di presidi sanitari e il presidio del territorio è assicurato dalla presenza di corpi di polizia.
    Con le modalità di cui sopra possono altresì essere individuati luoghi pubblici dove è espressamente vietato l'esercizio della prostituzione nel raggio di 500 metri, quali scuole, luoghi di culto, ospedali, giardini pubblici.
    6. I regolamenti attuativi della presente legge, dopo un adeguato confronto con le rappresentanze degli enti locali, stabiliranno un numero massimo di nulla osta per l' esercizio della prostituzione per ogni territorio comunale, numero massimo che dovrà essere proporzionale al numero di abitanti del comune in questione.
    7. Non è punibile il proprietario che legittimamente concede in locazione, uso, abitazione, usufrutto o comodato un immobile a persona che ivi esercita attività di prostituzione.
    8. Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico esercita la prostituzione è punito con la reclusione sino a tre anni e sei mesi.
    9. Chiunque ricorra alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la multa da 5000 a 10000 euro.
    10. Nei casi di cui al comma 9, è previsto il sequestro del mezzo utilizzato e la sospensione della patente di guida fino a un anno.


    Art. 3. Adempimenti formali

    1. L'esercizio della prostituzione è condizionato alla previa comunicazione al Questore competente per territorio, che sarà competente nel verificare i dovuti requisiti di legalità, sicurezza e protezione sanitaria necessari, emettendo alla fine dell’iter un nulla osta per l' esercizio della prostituzione.
    2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere corredata da:
    a) certificato della competente azienda sanitaria locale attestante l'assenza di patologie sessualmente trasmissibili rilasciato in data non anteriore a quindici giorni dalla data della comunicazione;
    b) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente previa ispezione ai sensi del regolamento di cui al successivo articolo 8.
    c) certificato anticriminalità emesso una volta verificati i requisiti di legge e il curriculum penale di tutte le parti coinvolte nella proprietà dei locali e nella gestione, usufrutto ed esercizio delle attività di prostituzione.
    3. La comunicazione è annotata in appositi registri riservati tenuti presso la Questura, le Direzioni generali delle aziende sanitarie e presso l'Amministrazione tributaria competente.
    4. Della sospensione ovvero della cessazione dell'attività è data immediata comunicazione all'autorità di P.S.
    5. Il Questore ha facoltà di vietare l'esercizio della prostituzione nei confronti di determinati soggetti per comprovati motivi sanitari, di sicurezza o di ordine pubblico e di revocare in qualsiasi momento ( in misura precauzionale e fino ad accertamenti effettuati) eventuali licenze emesse per l’esercizio della prostituzione qualora riscontri rischi per la sicurezza, la legalità e/o l’ordine pubblico.
    6: Le attività di prostituzione non potranno essere permesse in locali la cui proprietà siano riconducibili a persone/società con precedenti penali o collegamenti accertati con la criminalità organizzata.
    Nel caso le autorità accertassero che in edifici affittati da persone con precedenti penali o collegamenti accertati con la criminalità organizzata, operino prostitute, a queste ultime sarà sospeso il nulla osta per l' esercizio della prostituzione per mesi 6.
    Agli affittari sarà conferita una multa di 25.000 euro.
    7. Le annotazioni riservate di cui al comma 3 sono immediatamente cancellate quando viene comunicata la cessazione dell'attività.
    8. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero la prosecuzione dell'attività di prostituzione nonostante il divieto del Questore, sono punite con la reclusione fino a tre anni.


    Art. 4. Disposizioni sanitarie

    1. Le aziende sanitarie locali effettuano periodiche visite di controllo di propria iniziativa od a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza rilasciando certificazione in ordine all'esito di esse.
    2. In ogni caso chiunque esercita attività di prostituzione ha l'obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni mese e ad esibire, a richiesta dei clienti e dell'autorità sanitaria ovvero di polizia, l'ultima certificazione ottenuta.
    3. E' obbligatorio da parte di chi esercita la prostitutuzione l' utilizzo di contraccettivi utili ad evitare la trasmissione di malattie e gravidanze indesiderate.
    4. La violazione del divieto di cui ai commi 2 e 3 comporta il divieto da parte del Questore.


    Art. 5. Sfruttamento della prostituzione
    1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:
    "Articolo 600-octies. - (Sfruttamento della prostituzione). - E' punito con la reclusione da otto a dodici anni chiunque:
    induce, determina anche mediante inganno o costringe con violenza, minaccia o con abuso di una situazione di necessità una persona a prostituirsi od a continuare a prostituirsi al fine di trarne profitto.

    Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti di cui al comma precedente, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione da otto a quindici anni. Chi partecipa all'associazione è punito con pena della reclusione da cinque a otto anni.
    Nei confronti del condannato per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.
    Nei confronti dell'imputato di uno dei delitti di cui al presente articolo che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando l'autorità nell'acquisizione di elementi utili all'individuazione dei responsabili o alla cattura di essi, la pena è diminuita ad un terzo".

    L'art. 3, comma primo, numeri 2,3,4,5,6 ed 8 e l'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.


    Art. 6. Disposizioni fiscali
    1. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto al pagamento degli oneri sanitari e previdenziali e delle imposte sul reddito prodotto.
    2. Tale attività sarà sotto la responsabilità del ministero del lavoro e delle politiche sociali.
    3. Qualora gestori, proprietari e/o esercitanti le attività di prostituzione siano riconosciuti colpevoli di evasione fiscale, ogni licenza riguardante l’esercizio della prostituzione verrà immediatamente ritirata, con l’emissione di una multa per il detentore della licenza equivalente al doppio della somma evasa.


    Art. 7. Divieto di pubblicità
    1.E' vietata la diffusione in luoghi pubblici e accessibili ai minori di qualsiasi forma di pubblicità in favore della prostituzione e di persone che la esercitano o di luoghi dove è esercitata la prostituzione.
    Tale pubblicità è permessa su TV a pagamento criptate, giornali e riviste del settore vietate ai minori di 18 anni.
    2. La violazione del comma 1 è punita con l'ammenda da 3000 a 5000 euro.


    Art. 8. Misure per la prevenzione del fenomeno della prostituzione e per il reinserimento sociale
    1. Il 20% dei contributi ottenuti dall' esercizio della prostituzione, dovranno essere utilizzati per favorire il reinserimento sociale di chi svolge questa mansione e vuole liberamente uscirne, attraverso agevolazioni e/o prestiti per chi vuole aprire una nuova attività commerciale estranea all' esercizio della prostituzione.
    2. Ulteriore 10% dei contributi dall' esercizio della prostituzione, dovranno essere utilizzati per incrementare la sicurezza delle zone adibite a tale pratica, andando a contribuire al pagamento delle ore di straordinario delle forze dell' ordine, alla installazione di telecamere, di sistemi di sicurezza e di richiesta di soccorso, nonché le spese dei presidi sanitari.
    3. Ulteriore 20% dei contributi dall' esercizio della prostituzione andrà in un fondo speciale regionale dedicato alla erogazione di contributi agli enti locali che vogliano, in collaborazione con le associazioni categoria e le questure, individuare sul loro territoro delle zone privilegiate per l’esercizio della prostituzione. Gli enti locali, individuando le zone di territorio comunale più adatte rispettando le norme di legge, potranno partecipare ai bandi regionali per l’erogazione di fondi con progetti che prevedano come fattispecie:
    - Finanziamenti e incentivi a cooperative di prostitute ( riconosciute dalle associazioni di categoria e che avranno il via libera della questura ) o singoli detentori di licenza di prostituzione che desiderino utilizzarli per la costruzione, nelle zone individuate, di strutture dove svolgere la propria professione.
    - Realizzazione di strutture condominali e/o ricettive ( villette, motel con massima capienza per 6 persone usufruitrici di licenza di prostituzione) a proprietà pubblica da affidare, con affitto calmierato per i primi 10 anni ed eventuale possibilità di riscatto successiva, a detentori di licenza di prostituzione.


    Art.9 Norme contro i contratti atipici nell' esercizio della prostituzione
    1. Nell' esercizio della prostituzione sono vietati i contratti atipici ( detti anche contratti innominati ) nessuna cooperativa di prostitute potrà assumere altre prostitute come sottoposte.
    2. La violazione del divieto di cui al comma 1, comporta il ritiro dell' nulla osta alla cooperativa incriminata e euro 25.000 di multa.


    Art. 10. Regolamento di attuazione
    1. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di attuazione in cui sono individuate le modalità per l'ottenimento della certificazione sanitaria da parte di chi esercita la prostituzione e per l'espletamento dei controlli sanitari periodici.
    2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento previdenziale ed assicurativo relativo alle persone che esercitano la prostituzione.


    Art. 11. Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    PROMULGO

    F.to Presidente di POL Seyen
    Legge approvata in data 29-09-14 da presidente Seyen
    Legge Daniele n.1 sulla Lotta alla corruzione

    Art.1 (Richiamo alle norme)
    La Camera dei Deputati di TP riconosce e fa proprie le norme della Repubblica Italiana richiamate nella seguente proposta di legge

    Art. 2- (Corruzione).
    1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 317. - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. La condanna importa l'interdizione per dieci anni dai pubblici uffici".
    Art. 2. -(Pene per il corruttore).
    1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 318. - - Chiunque dà o promette indebitamente ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità non dovuti, in relazione al compimento, all'omissione od al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre ad otto anni".

    Art. 3. -(Circostanze aggravanti della corruzione, della calunnia e dell'estorsione).
    1. Dopo l'articolo 318 del codice penale è inserito il seguente:
    "Art. 318-bis. - La pena prevista dall'articolo 317 è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un magistrato, da un militare di carriera, da un funzionario o da un agente di polizia, da un rappresentante diplomatico o consolare all'estero,dipendenti pubblici delle agenzie delle entrate, ovvero da dipendenti posti a tutela della fiscalità generale, da organismi di vigilanza oppure dipendenti degli stessi.
    La pena prevista dall'articolo 318 è aumentata fino alla metà se la dazione o la promessa è a favore di uno dei soggetti di cui al primo comma".
    2. Dopo il primo comma dell'articolo 368 del codice penale è inserito il seguente:
    "La pena è raddoppiata se il fatto è commesso in una dichiarazione rilevante ai sensi dell'articolo 321 e dell'articolo 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni".
    3. Il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro duemila a euro seimila se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità od alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 628".

    Art. 4.- (Vantato credito).
    1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 346 - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o doverne soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro od altra utilità come prezzo della propria mediazione o come remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
    La pena è aumentata fino alla metà se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nei confronti del quale è vantato il credito od al quale è destinato il denaro o l'altra utilità è un magistrato, un militare di carriera, un funzionario od agente di polizia od un rappresentante diplomatico o consolare all'estero.
    La pena è diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità".

    Art. 5.- (Confisca obbligatoria e riparazione pecuniaria).
    1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 319 - Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
    Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto versato al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria a favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.
    Al pagamento sono obbligati in solido la persona fisica o giuridica o l'associazione anche non riconosciuta o l'ente nel cui interesse sia stato commesso il reato".
    2. Il soggetto nel cui interesse è stato commesso il reato è citato in giudizio dal pubblico ministero con le forme previste per la citazione del responsabile civile e può esercitare i diritti riconosciuti a tale soggetto.
    3. Se il procedimento è definito con sentenza ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, all'eventuale giudizio per il pagamento a titolo di riparazione pecuniaria previsto dall'articolo 319 del codice penale nei confronti di soggetti diversi dall'imputato si procede nelle forme previste dall'articolo 666 del codice di procedura penale.
    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 6.- (Interruzione dei termini di prescrizione).
    1. L'articolo 320 del codice penale è sostituto dal seguente:
    "Art. 320. - Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento od il mancato perseguimento di reati, il termine di prescrizione dei reati occultati ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto.
    Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento, ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto, e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche se non definitiva".

    Art. 7. -(Circostanza attenuante).
    1. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 323-bis. - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite sino alla metà".

    Art. 8. (Confisca per violazioni in materia di finanziamento di partiti politici).
    1. Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, ed all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi abbia ricevuto la somma ovvero del partito o della sua articolazione politico-organizzativa o del gruppo parlamentare, relativamente all'importo che sia stato utilizzato nel loro interesse.
    2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4.

    Art. 9. - (Modifica degli articoli 275 e 380 del codice di procedura penale).
    1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: "di cui all'articolo 416-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 317, 318, 346 e 416-bis del codice penale salvo che ricorrano le attenuanti di cui agli articoli 323-bis o 346, terzo comma,".
    2. La disposizione del comma 1 si applica solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. All'articolo 380 del codice di procedura penale, al comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis). delitti di cui agli articoli 317, 318 e 346 del codice penale salvo che ricorra l'ipotesi di speciale tenuità".

    Art. 10. - (Causa di non punibilità per la corruzione)
    1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 321- Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317 o dall'articolo 318 qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta a suo carico nel registro generale, e comunque entro tre mesi dalla commissione del fatto, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per la individuazione degli altri responsabili.
    La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che egli, entro tre mesi dalla commissione del fatto, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto, ovvero, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri o versata ad altri, dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario.
    La non punibilità del corruttore è altresì subordinata alla condizione che egli, entro tre mesi dalla commissione del fatto, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto versato".

    Art. 11. (Causa di non punibilità per i reati connessi).
    1. Chi ha reso le dichiarazioni di cui all'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, ed all'articolo 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, non è punibile altresì per i reati contro la pubblica amministrazione, per i reati contro la fede pubblica, per il reato previsto dall'articolo 2621, primo comma, n. 1), del codice civile, per i reati previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, i quali siano stati commessi al fine di eseguire o di occultare il reato di corruzione od illecito finanziamento di partiti politici, od assicurarne il profitto, nonché per il reato di collusione di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, commesso in concorso formale con quello di corruzione, purché anche di tali reati abbia reso piena confessione nei tempi ed alle condizioni indicate dai citati articoli 321 del codice penale e 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659.

    Art. 12. (Norme processuali).
    1. Il pubblico ministero, quando ravvisa la causa di non punibilità di cui all'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, ovvero di cui all'articolo 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari con richiesta di non luogo a procedere, dandone avviso alla persona offesa dal reato che, ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale, avrebbe diritto di essere informata.
    2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo deve contenere i requisiti di cui all'articolo 417, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del codice di procedura penale.
    3. Il giudice per le indagini preliminari, se ritiene di accogliere la richiesta e non vi è opposizione, pronuncia sentenza. Se ritiene che la richiesta non possa essere accolta, ovvero se vi è opposizione, fissa udienza in camera di consiglio dandone avviso ai soggetti interessati.
    4. L'udienza ha luogo nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale ed all'esito il giudice per le indagini preliminari, se non ritiene di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, restituisce gli atti al pubblico ministero perché proceda nelle forme ordinarie.
    5. La causa di non punibilità può altresì essere dichiarata con sentenza dal giudice all'udienza preliminare o nel giudizio abbreviato ovvero dal giudice del dibattimento.
    6. Le sentenze di cui al presente articolo sono impugnabili secondo le disposizioni vigenti in materia.
    7. Quando risulti che la causa di non punibilità è stata applicata per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata richiede la revoca della sentenza di non luogo a procedere o la revisione della sentenza pronunciata nel dibattimento, nelle forme previste dal codice di procedura penale.
    8. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 7 la polizia giudiziaria o l'autorità giudiziaria cui consti la falsità o la reticenza delle dichiarazioni informa il procuratore generale competente.

    Art. 13. (Applicazione della pena su richiesta per reati più gravi).
    1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
    "Art. 445-bis (Applicazione della pena su richiesta per reati più gravi). - 1. La richiesta di cui all'articolo 444 può essere presentata anche quando la pena, calcolata secondo i criteri indicati nel medesimo articolo, sia superiore ai due anni di reclusione, ma non superiore a tre anni di reclusione. In tal caso non si applica l'articolo 445, comma 1, primo periodo".

    Art. 14. (Disposizioni di coordinamento).
    1. L'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 322, 346, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, e 640-bis, commessi in danno od in vantaggio di una attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".
    2.L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 322 - (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere, ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni od alla sua attività soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 318, ridotta di un terzo.
    Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni od alla sua attività sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato soggiace, qualora la sollecitazione non sia accolta, alla pena prevista dall'articolo 317, ridotta di un terzo".
    3. Gli articoli 317-bis, 319-bis e 319-ter del codice penale sono abrogati.
    4. Chi ha reso le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non è, altresì, punibile per i reati contro la pubblica amministrazione, per i reati contro la fede pubblica, per il reato previsto dall'articolo 2621, primo comma, numero 1), del codice civile, per i reati previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, i quali siano stati commessi al fine di eseguire o di occultare il reato di corruzione o di illecito finanziamento di partiti politici, od assicurarne il profitto, nonché per il reato di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, commesso in concorso formale con quello di corruzione, purché anche di tali reati abbia reso piena confessione nei tempi ed alle condizioni stabilite dal presente articolo.

    Art. 15. (Obbligo di informativa).
    1. La cancelleria del giudice che ha pronunziato una sentenza dichiarativa della causa di non punibilità di cui all'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, e di cui all'articolo 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, trasmette copia della stessa alla pubblica amministrazione interessata entro dieci giorni dal deposito.
    2. I termini di decadenza previsti per i procedimenti disciplinari iniziano a decorrere dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della copia della sentenza di cui al comma 1.

    Art. 16. (Cause di ineleggibilità e decadenza).
    1. All'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
    "f-bis) coloro nei confronti dei quali è stata pronunziata sentenza dichiarativa della causa di non punibilità prevista dall'articolo 321 del codice penale".

    2. Il comma 4-quinquies dell'articolo 15 della legge 10 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è sostituito dal seguente:

    "4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o della sentenza che dichiara la non punibilità ai sensi dell'articolo 321 del codice penale, o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione".
    3. Al comma 4-septies dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, le parole: "a), b), c), d) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), e), f) e g)".

    PROMULGO

    F.to Presidente di POL Seyen
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  8. #28
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata(?) in data 17-02-16 da presidente Supermario
    Mozione Gdem88 sull'obbligatorietà delle vaccinazioni nelle comunità scolastiche

    LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA COMUNITA’ DI POL
    VISTO


    Che le CV nazionali contro la poliomielite, il tetano, la difterite, l’epatite B e la pertosse che nel 2013 erano di poco superiori al 95% (valore minimo previsto dall’obiettivo del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014), nel 2014 sono scese al di sotto di tale soglia ( fonte: Reparto di Epidemiologia delle malattie infettive, Cnesps-Iss - Le coperture vaccinali in Italia nel 2014: qualche riflessione);




    Che i dati del 2014 confermano che il calo registrato a partire dal 2012 non è una flessione temporanea ma una tendenza che sembra consolidarsi di anno in anno. Sebbene il decremento sia limitato, la riduzione delle coperture vaccinali a 24 mesi che si è registrata in questi ultimi 2 anni per poliomielite, epatite B, difterite e pertosse, può portare alla creazione di sacche di persone suscettibili con conseguenze gravi (fonte: ibidem)




    Che In Italia le vaccinazioni per l’infanzia obbligatorie per legge sono la vaccinazione antidifterica (Legge 6 giugno 1939, n° 891), la vaccinazione antipoliomielitica (Legge 4 febbraio 1966, n° 51), la vaccinazione antitetanica (Legge 5 marzo 1968, n° 292), la vaccinazione antiepatite virale B (Legge 27 maggio 1991, n° 165). Le vaccinazioni contro pertosse, morbillo, parotite, rosolia e infezioni da Haemophilus Influenza b (Hib), sono fortemente raccomandate, ma non sono state imposte per legge;
    Che molti genitori di oggi sono cresciuti senza avere alcuna cognizione dei rischi causati dalle malattie prevenibili con le vaccinazioni e dei benefici che derivano dalla immunizzazione per l’individuo e per la comunità ( le precedenti generazioni ben comprendevano invece il valore dei vaccini perché avevano avuto una esperienza diretta o indiretta dei danni causati da queste malattie);
    Che i danni provocati dalla diffusione di informazioni tendenziose da parte delle associazioni antivax stanno trasformando la nostra comunità, con la diffusione del rifiuto delle vaccinazioni e quindi dell’indebolimento delle immunità diffuse;
    Che le informazioni diffuse a macchia d’olio da costoro risultano smentite dall'OMS e da diverse ricerche scientifiche;



    CONSIDERATO

    L’appello di un numero sempre maggiore di genitori per una maggiore tutela dei bambini in età scolare attraverso una maggiore attenzione alle vaccinazioni e un più forte contrasto della “dispersione immunitaria”, espresso fra le altre cose anche su un importante luogo di mobilitazione civica come Change.org con oltre 20.000 firme; (https://www.change.org/p/vaccinazion...etition-no_msg)




    Che gli assessori alla Sanità delle Regioni italiane riunitisi a Roma il 14/10/2015 hanno deciso all'unanimità di inserire nel nuovo "Piano nazionale di prevenzione vaccinale", che si sta scrivendo in questi giorni, anche la previsione di non ammettere nelle scuole i bambini che non siano in regola con il libretto di vaccinazioni;
    Che Il piano vaccinale andrà il 20 ottobre alla Conferenza delle Regioni e successivamente alla Stato-Regioni, che avrà l’ultima parola in merito;



    PLAUDE

    Alle decisioni prese unanimamente dagli assessori alla Sanità delle Regioni Italiane, condividendo la preoccupazione per la situazione attuale delle vaccinazioni in Italia;


    AUSPICA

    Che la Conferenza delle Regioni, la Conferenza Stato-Regioni e il Ministero della Salute possano recepire queste decisioni sull’obbligatorietà delle vaccinazioni per i bambini in età scolare, prendendo quindi una forte posizione a favore della salute dei più piccoli e delle loro famiglie, contrastando una pericolosa disinformazione medico-sanitaria che, nel medio periodo, rischia di essere decisamente nociva per il nostro Paese.
    Legge approvata(?) in data 17-02-16 da presidente Supermario
    Mozione Haxel sulle carceri italiane

    LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA COMUNITA’ DI POL

    INVITA

    il Governo Italiano ad adottare le seguenti misure:

    Si propone con priorità assoluta il varo di un "piano carceri" che preveda l' ampliamento delle carceri esistenti e/o la costruzione di nuovi edifici in grado di sanare ogni possibile violazione delle convenzioni internazionali sulla dignità delle persone detenute; per la celere realizzazione e messa in opera del nuovo piano il Governo potrà valutare procedure d’urgenza nelle gare d’appalto.

    Si chiede che Lo Stato Italiano (utilizzando la possibilità prevista dalla convenzione di Strasburgo del 1983, ratificato dall'Italia e inserita nel proprio ordinamento dal 1989 ) si impegni a stipulare una serie di accordi con tutti gli Stati che rispettano i diritti umani in base al quale gli stranieri condannati in Italia per reati penali sconteranno la pena decisa dai tribunali italiani nelle carceri del loro paese d'origine.

    Si propone che per i condannati con sentenza definitiva a tre anni di carcere è previsto la sostituzione della carcerazione con gli arresti domiciliari a meno che non si tratti di condannati recidivi

    Si propone che I detenuti siano inseriti in programma di reinserimento e rieducazione sociale, tramite lavori sociali e professionali e per i minorenni saranno aggiunti gli studi scolastici

    Si propone di utilizzare i moderni sistemi di controllo per i detenuti che scontano i domiciliari; tale spesa è coperta dal detenuto stesso, secondo un meccanismo proporzionale legato agli indicatori ISEE, secondo il criterio di progressività e di sostenibilità dei costi per il gruppo familiare a cui il detenuto appartiene.

    Si chiede che per una migliore efficienza siano stabiliti i ruoli delle forze di polizia, con obbligo di pattugliamenti ove necessario e di controllo periodico dei detenuti domiciliari

    Si chiede che siano accorpati le forze di polizia locale e penitenziaria (che diventeranno sottosezioni operative nei rispettivi ambiti con la dovuta autonomia, per garantire l'efficacia dell'azione rispettivamente sui territori comunali e nelle strutture carcerarie) a quella di Stato, mentre invece siano di nuovo separate le forze di Guardia Forestale e i Carabinieri

    Si propone che i detenuti che autofinanzino le loro spese tramite il lavoro abbiano diritto a uno sconto del 20% della durata della pena.

    Si chiede, infine, che venga previsto un 2xmille per il sistema carcerario.
    Legge approvata(?) in data 17-02-16 da presidente Supermario
    DDL Molly sull'antiproibizionismo

    Preambolo

    Il proibizionismo delle sostanze stupefacenti, creato negli anni '30 negli Stati Uniti per scopi puramente propagandistici e affaristici, ha ormai ampiamente dimostrato la propria inefficacia nel contrastare la diffusione dell'abuso (o uso irresponsabile) di sostanze più o meno pericolose, dimostrandosi al contempo la principale causa del mantenimento di un oligopolio criminale che gestisce un mercato da centinaia di miliardi di euro.
    Il dogma proibizionista è stato poi imposto a tutto il mondo con la Convenzione Unica sugli Stupefacenti redatta dall'ONU https://it.wikipedia.org/wiki/Conven...i_stupefacenti scritta nel 61 e entrata in vigore nel '75, curiosamente proprio in quegli anni in cui le droghe pesanti iniziarono a comparire sul mercato italiano e non solo, andando a distruggere i movimenti di protesta dal loro interno.

    Il fallimento di questo dogma proibizionista è ormai riconosciuto dai più, ad esclusione di ambienti ormai minoritari quali movimenti religiosi o medioevalisti. E' il momento allora di porre fine a un sistema che consente alle criminalità organizzate e alle loro coperture legali nella cosiddetta società civile di arricchirsi mentre lo stato indirizza la repressione agli anelli più deboli di questa catena.

    Art. 1

    E' abrogato il testo unico sugli stupefacenti DPR 309 del 9-10-1990

    Art. 2

    E' istituito, presso il Ministero della Salute, il Comitato di studio delle sostanze stupefacenti, composto da medici, studiosi, ricercatori, neurologi estratti a sorte e comunque non di nomina politica.

    Art. 3

    Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di informazione sugli effetti delle sostanze psicotrope, di prevenzione, di disintossicazione, di invito all'uso responsabile e consapevole delle sostanze.

    Art. 4
    E' istituita una tabella delle sostanze psicotrope a possibile forte impatto sulla salute e sulla pubblica sicurezza. E' vietata la produzione, l'importazione o la vendita delle sostanze presenti in questa tabella, se non previa autorizzazione del Ministero della Salute. L'infrazione del divieto di vendita delle sostanze indicate nella tabella costituisce reato ed è punita con una pena da un minimo di 4 ad un massimo di 8 anni di reclusione.

    Art. 5

    Il comitato si riunisce ogni 12 mesi per aggiornare la tabella di cui all'art. 4.

    Art. 6

    Ogni sostanza non inclusa nella tabella, è da considerarsi liberamente producibile o coltivabile per uso personale o per possesso senza alcun limite, e per la vendita all'interno dei limiti dell'attività non professionale

    Art. 7

    Il consiglio dei ministri, in particolare i ministeri di interno, giustizia, sanità e istruzione, si mettono a disposizione del Comitato per le iniziative di informazione e di prevenzione
    Legge approvata(?) in data 17-02-16 da presidente Supermario
    DDL del Governo C@scista sull'immigrazione

    Presentazione e annunciazione d'intenti
    La presente legge è mirata al raggiungimento di una seria azione di repressione dello sfruttamento del traffico dell’immigrazione clandestina e ad una ordinata disciplina giuridica dei respingimenti , delle espulsioni dei clandestini e della possibilità di ricorso per i richiedenti il diritto di asilo come profughi. La legge è altesi finalizzata alla gestione dei flussi regolari dell’immigrazione e alla disciplina della concessione della cittadinanza agli stranieri

    Capo I
    Articolo 1
    Disposizioni Contro lo sfruttamento e l’organizzazione del traffico dell’immigrazione clandestina

    1. L'articolo 12 della Legge 189/2002 (che inseriva nel Codice penale italiano il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) è sostituito dall'articolo primo della presente legge.
    2. Con Immigrazione Clandestina si intendono ingresso e permanenza nel territorio della Repubblica senza avere titoli e autorizzazioni previste dalla Legge.
    3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compia atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 25.000 euro per ogni persona.
    4. Aggravanti del Reato. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate se:
    - per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
    - per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
    - il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
    5. Se i fatti sopra indicati sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 50.000 euro per ogni persona.
    6. Per gli organizzatori del traffico dell’immigrazione clandestina la pena prevista è la reclusione da dieci a 20 anni ed è prevista la possibilità di richiedere l’estradizione degli organizzatori agli Stati in cui si nascondono.
    7. Sequestro e distruzione dei mezzi di trasporto. I mezzi di trasporto utilizzati nel traffico di clandestini (natanti, motoscafi , navi, automobili o camion ) sono sequestrati dalle forze di polizia una volta superato il confine anche se appartenenti ad uno stato estero per essere destinati alla distruzione.

    Capo II

    Articolo 2
    Respingimenti ed espulsioni e possibilità di ricorsi per i richiedenti il diritto di asilo come profughi

    1. Il personale di vigilanza preposto alle frontiere terresti , alle acque nazionali e alle coste respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera e sulle coste del territorio della Repubblica senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
    2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera, il rimpatrio con mezzi aerei e navali é altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera terrestre o marina, sono fermati all'ingresso o subito dopo. Il respingimento in mare dovrà sempre essere accompagnato da apposito personale.
    2 bis Nelle ipotesi residuali in cui non è per il semestre o per l'anno in corso possibile procedere all'espulsione immediata di alcuni clandestini in quanto gli stati di transito e di origine rifiutano per quel semestre o quell'anno il rimpatrio i clandestini verranno successivamente ed immediatamente espulsi il semestre o l'anno successivo ,o gli anni successivi senza limite di tempo e senza possibilità di sanatorie, non appena lo stato di transito o di origine accetteranno il rimpatrio
    Gli stati che in un anno rifiutano il rimpatrio perdono il diritto di essere presi in considerazione nell'anno in corso per la formazione delle liste dell'immigrazione regolare
    3. Disciplina dei richiedenti il diritto di asilo come profughi. Gli stranieri che fanno richiesta di asilo vengono accolti nelle strutture apposite di permanenza temporanea obbligatoria sorvegliate da cui non è possibile uscire in attesa che la domanda sia valutata. La procedura di accoglimento o respingimento di asilo politico avviene secondo i trattati internazionali vigenti.
    3-bis. Le richieste d’asilo dei minori non accompagnati sono trattate con regime prioritario per farli rimanere nei centri il minor tempo possibile, al massimo per due settimane. I minori senza famiglia vengono tenuti separati dagli adulti. Inoltre, una volta che sono stati trasferiti in uno dei centri, a ogni minore viene assegnato un tutore che si occupi anche di aiutarlo nelle procedure burocratiche.
    4. Espulsione dei clandestini. I clandestini che aggirando o superando i controlli entrano nel territorio italiano vengono trattenuti nei Centri di permanenza temporanea per essere espulsi dal territorio nazionale entro il tempo massimo di un mese verso lo Stato di transito da cui sono pervenuti in cui è presente un ambasciata o un consolato italiano. Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi saranno possibili presso il consolato italiano nel paese da cui sono provenienti in cui verrà effettuato il respingimento, solo una volta effettuato il respingimento.
    4-bis. I clandestini che non ottemperano al loro dovere di lasciare il paese, ivi inclusi immigrati regolari a cui sono venuti meno i requisiti per restare legalmente in Italia, se facenti ricorso e risultati perdenti, una volta espulsi non avranno più la possibilità di entrare legalmente in Italia, in qualsiasi forma, compresa quella per scopi turistici.
    5. Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi per richiedere il diritto di asilo come profughi contro il respingimento saranno possibili al consolato italiano nel paese di provenienza e verso il quale e' stato effettuato il respingimento. Il respingimento è sospeso solo qualora ci siano controindicazioni riguardanti lo stato di salute degli immigrati. In tal caso verranno prestate tutte le cure del caso e l'espulsione avverrà nel momento in cui le autorità sanitarie stesse lo riterranno opportuno.

    Articolo 3
    Disciplina dell'accertamento del diritto alla concessione dello status di profugo

    1. Le domande di asilo verranno immediatamente trasmesse ai tribunali italiani che avranno l’obbligo di valutarle con la massima celerità possibile .Se la domanda verrà riconosciuta fondata dal tribunale il richiedente a cui è riconosciuto lo status verrà trasportato nel territorio italiano ed accolto obbligatoriamente per almeno tre mesi in apposite strutture di accoglienza dislocate nel territorio italiano dal ministero degli interni.
    1-bis. Le procedure di accertamento del diritto di asilo devono essere completate in meno di 6 mesi.
    2. Se la domanda non verrà riconosciuta fondata la richiesta è definitivamente considerata respinta.
    3. Le spese per l'accertamento del procedura di accertamento del diritto di asilo come profughi e per il rimpatrio dei clandestini sono coperte riallocando la metà dei fondi impiegati precedentemente dal governo italiano per la missione Triton. Tenendo conto che nell'arco dell'intero anno 2014 la missione Triton è costata compessivamente all'Unione europea 650 milioni di euro spesi da tutti gli stati dell'Unione e considerando che nel 2013 la precedente missione "Mare Nostrum" è costata all'italia (come dichiarato nella relazione del ministro del interno del 2014) 110 milioni di euro (9,2 milioni al mese) si prevede di destinare da parte del governo italiano, per il 2016, 60 milioni di euro alla Missione Frontex (in considerazione dei ridotti flussi di immigrazione clandestini causati dalla presente legge) destinando 50 milioni di euro per il finanziamento del meccanismo di controllo dello status di profugo e delle espulsioni dei clandestini.

    Capo III

    Articolo 4
    Gestione dei flussi regolari dell’immigrazione

    1. Gli immigrati regolari che all'entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il permesso di soggiorno conservano lo status di immigrati regolari.
    2. Per i nuovi ingressi, il Governo stabilisce entro il 1 gennaio di ogni anno un contingente di immigrazione regolare e limitata ai cittadini stranieri senza precedenti penali e con adeguata conoscenza della lingua italiana, tenendo conto delle necessità che le imprese comunicano al governo.
    3. Hanno accesso al contingente annuale di immigrati regolari unicamente cittadini degli stati che hanno stipulato con l’Italia un accordo di gestione dell’immigrazione. Nell'ambito di questi ultimi, il Governo può assegnare una priorità alle domande degli immigrati culturalmente più compatibili con l’Italia.
    4. L'accesso al contingente è regolato con decreto in modo da assicurare, secondo indici il più possibile oggettivi:
    - i) l'omogeneità formativa tra il contingente e la distribuzione per fasce di istruzione della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat;
    - ii) l'omogeneità religiosa (o aconfessionale) tra le proporzioni degli ammessi a formare il contingente e la distribuzione per adesione confessionale (o aconfessionale) della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat.
    - iii) l'omogeneità demografica (età, sesso) tra le proporzioni degli ammessi a formare il contingente e la distribuzione per età e sesso della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat.
    In assenza di candidati omogenei l'accesso è comunque consentito ai candidati disomogenei, fino al raggiungimento del numero massimo di ammessi.
    5. In ognuno degli stati a cui annualmente il governo comunica il numero di immigrati che possono presentare domanda, il consolato italiano, prima di dare il via libera, seleziona i richiedenti stranieri controllando il loro certificato penale e la conoscenza della lingua italiana. Una volta superata la selezione i rappresentanti delle imprese italiane che lo ritengano necessario firmano una dichiarazione di impegno ad assumere il candidato o a richiedere allo stesso una prestazione autonoma. In caso di mancato superamento del controllo o di mancata firma dell'impegno il candidato non può accedere al territorio italiano ed il suo posto è assegnato a un altro.
    6. In ogni momento al contingente annualmente stabilito è sottratto il numero delle domande dei profughi fino a quel momento accolte.
    6-bis. Gli immigrati ammessi privi di cittadinanza in un paese dell'Unione Europea devono presentare garanzie economiche, una parte delle quali è congelata in appositi conti sottoposti alla disponibilità dello Stato per rimpatriarli in caso di necessità o per soddisfare i crediti insoluti vantati da cittadini italiani nei loro confronti. Il Governo stipula accordi con tutte le nazioni dell'Unione che prevedano la disponibilità delle stesse al rimpatrio dei propri cittadini responsabili di reati, perché scontino la pena nel paese d'origine.
    7. Il governo può annualmente sospendere la chiamata del contingente in caso di elevata disoccupazione dei cittadini italiani.

    Articolo 5
    Il permesso di soggiorno

    1. Per il lavoratore dipendente, la durata del soggiorno coincide con quella di validità del contratto di assunzione ed è prolungata nel corso di ognuno dei successivi eventualmente ottenuti. Al termine del contratto, per la ricerca di un nuovo impiego, sono consentiti non oltre sei mesi di permanenza sul territorio nazionale.
    2. Per il lavoratore autonomo, la durata del soggiorno è variabile in ragione del numero di mesi risultante dalla divisione dell'incasso lordo delle commesse validamente fatturate per il reddito medio mensile lordo dei lavoratori italiani, più tre mesi.
    3-bis. Al lavoratore in possesso di permesso di soggiorno è dovuta, alla scadenza del permesso, la restituzione in contanti di parte di quanto versato in contribuzione previdenziale.

    Capo IV

    Articolo 6
    Cittadinanza

    1. Lo straniero, se discendente da cittadino italiano per nascita fino al secondo grado, può richiedere la cittadinanza italiana senza altri obblighi oltre i requisiti al comma 3.

    2. Lo straniero entrato regolarmente e non discendente da italiani, o nato in Italia da genitori non italiani può richiedere la residenza italiana.
    Sono compresi nella residenza tutti i diritti propri della cittadinanza italiana, tranne la possibilità di svolgere servizi nell'Esercito, forze di Polizia o Vigili Urbani, di accedere alla Magistratura, di votare o candidarsi alle elezioni Politiche.

    3. In entrambi i casi è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:
    - a) Non aver commesso reati;
    - b) Aver superato l’Esame per la Cittadinanza, istituito allo scopo di valutare l'assimilazione dello straniero nella comunità nazionale italiana e consistente in una serie di prove scritte ed orali tese ad accertare il livello richiesto di conoscenza della lingua, delle norme costituzionali e delle tradizioni italiane.
    Legge approvata(?) in data 14-11-15 da presidente Supermario
    C.A.1/15 - Disegno di Legge Ronnie per l'efficienza dei lavori della Camera




    Alla legge organica recante il Regolamento della Camera sono aggiunti, al corrispondente ordine, i seguenti articoli e commi:


    All'art. 5 i commi seguenti:
    "4. Per salvaguardare l'operatività della Camera, nelle situazioni di sovrabbondanza, l'iniziativa legislativa tramite emendamento è sottoposta a misure di equo contingentamento; a tal fine, il Presidente della Camera, laddove rilevi la presentazione di oltre 10 emendamenti nel complesso dei testi sottoposti all'aula, ha la facoltà di disporre ai Capigruppo di indicare una priorità ordinale degli emendamenti dei deputati del proprio gruppo e procedere alla richiesta di unificazione o soppressione degli emendamenti di minor priorità, entro 24 ore, fino a ricondurre il totale al numero di 10.
    5. In difetto della riduzione spontanea, o in mancanza della comunicazione dell'ordine di priorità, il Presidente opera la riduzione sopprimendo emendamenti in modo proporzionato fra i vari gruppi a suo insindacabile giudizio, consentendo in ogni caso ad almeno un emendamento per gruppo, anche oltre il numero di 10.
    6. I vicepresidenti, di comune accordo, laddove rilevino che sia stata la presentazione di abbondanti emendamenti della maggioranza a determinare l'applicazione del comma 4, possono chiedere che gli emendamenti della maggioranza siano soppressi in proporzione doppia rispetto a quelli dell'opposizione, e il Presidente consente senz'altro alla richiesta.
    7. L'eventuale accoglimento di emendamenti da parte del proponente del testo base, determinando la modifica immediata di quest'ultimo, equivale a soppressione."


    L'Articolo 5-bis:
    "Segretari d'Aula
    1. Il Presidente della Camera può nominare Segretario d'Aula per una seduta il presentatore di un testo o un Deputato che ha proposto un emendamento a quel testo, perché proceda in vece sua e dei Vicepresidenti alle seguenti incombenze relative:
    a) riscrittura di emendamenti presentati in forme improprie
    b) integrazione delle modifiche a seguito di emendamenti nei testi approvati
    c) revisione dell'editing del testo di legge, rinumerazioni e correzioni, prima del voto finale, dandone evidenza al Presidente.
    2. Ogni segretario d'aula è assegnato, quando possibile, al testo che ha proposto."


    L'Articolo 9-bis:
    "Procedure di voto semplificate
    1. Il Presidente della Camera dispone la semplificazione delle procedure di voto e conseguente conteggio, secondo le regole di cui al comma 2, nel caso che si verifichi una delle condizioni seguenti:

    a) che gli emendamenti totali da sottoporre a votazione, risultanti dalla somma degli emendamenti a ogni testo, siano più di cinque;
    b) che i testi definitivi da sottoporre a votazione siano più di tre;
    2. In caso di semplificazione della procedura il Presidente, all'atto del superamento delle soglie a) o b), e successivamente all'apertura del voto, avviserà i Deputati con un intervento pubblico a carattere più evidente del normale, delle diverse regole destinate a governare il voto, le quali sono di seguito elencate nella formula:
    "Si avvisano gli Onorevoli colleghi che alla luce del rilevante numero di votazioni atteso, la Camera adotterà la procedura semplificata di votazione, secondo le seguenti regole:
    1. Per abbattere il numero di addendi nella fase di conteggio, la votazione sarà aperta ai soli Capigruppo.
    2. All'esito del voto, la Presidenza conteggerà i voti esercitabili di ogni Capigruppo come rappresentativi del totale dei voti esercitabili di tutti i Deputati di quel gruppo, salvi gli assenti annunciati alla seduta.
    3. In caso di mancato voto del Capogruppo, il primo membro del gruppo votante sarà considerato capogruppo apparente delegato a rappresentare i voti in vece del Capogruppo.
    4. La votazione sarà aperta anche a quei Deputati che intendano far conteggiare il proprio voto in quanto differente da quello del Capogruppo -effettivo o apparente- postando la sola parte della scheda di voto interessata dal loro dissenso.
    5. I voti in dissenso saranno detratti a quelli del Capogruppo e regolarmente contati a parte.
    6. Il Deputato che voti in modo uguale al Capogruppo in una o più parti della scheda dovrà essere richiamato o sospeso per la successiva seduta a discrezione del Presidente.
    7. Il Deputato che voti l'intera scheda in modo uguale al Capogruppo potrà essere sospeso per la seduta successiva.
    La Presidenza della Camera"
    3. Non possono essere accelerati i voti che richiedono la maggioranza assoluta o la maggioranza qualificata laddove la legge specifichi che essa dev'essere calcolata sui presenti."

    On. Ronnie
    Legge approvata(?) in data 30-10-15 da presidente Supermario
    C.2/15 - DDL Gdem88 sull'Active Ageing:
    Misure per favorire l’invecchiamento attivo,il pensionamento flessibile, l’occupazione degli anziani e dei giovani, e per l’incremento della domanda di lavoro
    .
    Articolo 1
    Incentivo alla riduzione dell’orario di lavoro in prossimità dell’età di pensionamento
    1. Nel quinquennio precedente al conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia, a norma dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i lavoratori possono concordare con il datore di lavoro la riduzione del proprio orario di lavoro, con qualsiasi modalità di distribuzione dell’orario stesso, anche secondo clausole elastiche o flessibili di qualsiasi tipo, beneficiando della facoltà di cui al comma seguente. Non si fa applicazione in tali casi del disposto dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, e successive modificazioni, dell’articolo 3 commi 2, 7, 8 e 9, dell’articolo 5, commi 2 e 3, dell’articolo 8, commi 2, 2-bis e 3, dello stesso decreto. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, e successive modificazioni, del citato decreto legislativo n. 61 del 2000, ove ne ricorrano i presupposti.
    2. A seguito della riduzione dell’orario prevista dal comma precedente il lavoratore ha diritto, per la durata massima di cinque anni, a integrare i versamenti contributivi senza alcun onere fiscale o contributivo aggiuntivo, fino a concorrenza con la contribuzione corrispondente all’orario normale previsto dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi. La detta integrazione può essere assunta in tutto o in parte dal datore di lavoro, senza che ne derivi a carico suo o del prestatore alcun onere fiscale e contributivo aggiuntivo e senza che questo possa dar luogo a incidenze o ricalcoli in relazione al trattamento di fine rapporto o a qualsiasi altra voce retributiva.
    .
    Articolo 2
    Coniugazione di lavoro e pensione a tempo parziale
    1. I lavoratori che abbiano pattuito la riduzione dell’orario a norma dell’articolo 1 hanno diritto a un anticipo di pensione, erogato in ratei mensili per tredici mensilità, a decorrere dalla data di decorrenza riduzione stessa. Ai fini del calcolo dei ratei anticipati di pensione viene assunto a riferimento l’importo della pensione corrispondente a quanto sarebbe maturato, a condizioni invariate e tenendo conto dell’integrazione contributiva di cui all’articolo 1, comma 2, alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia ovvero, se maturati prima, dei requisiti per il pensionamento anticipato.
    2. I ratei di pensione anticipata sono calcolati applicandosi all’importo di cui al comma 1 la percentuale corrispondente alla riduzione di orario di lavoro concordata a norma dell’articolo 1. I ratei stessi sono poi ricalcolati, alla data del pensionamento effettivo, in modo tale da scontare, in misura fissa su base mensile, i ratei anticipati di pensione già corrisposti al lavoratore entro quindici anni dalla suddetta data.
    .
    Articolo 3
    Convenzione con la Regione per l’attivazione del ponte occupazionale tra generazioni
    1. Una convenzione tra impresa, Regione e Direzione regionale per l’impiego può prevedere che, nel caso di accordo per la riduzione dell’orario di lavoro stipulato a norma dell’articolo 1, l’integrazione contributiva di cui al comma 2 del medesimo articolo sia versata all’istituto previdenziale competente per un terzo dalla Regione e sia posta per un ulteriore terzo a carico del Fondo di cui all’articolo 6, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 6, a condizione che, ogni due lavoratori anziani interessati dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda, anche in deroga ai limiti numerici vigenti, all’assunzione di un giovane di età inferiore a ventinove anni con un contratto di apprendistato, oppure di un giovane di età non superiore a trentacinque anni con contratto di subordinazione a tempo indeterminato.
    2. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un giovane di età non superiore a trentacinque anni, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, dal mese successivo a quello di decorrenza del contratto di lavoro del giovane di cui al presente comma e fino alla data di pensionamento effettivo del lavoratore anziano, per un periodo massimo di tre anni. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei dipendenti del settore privato.
    3. Al momento dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato l’impresa predispone un piano formativo individuale recante l’indicazione nominativa del lavoratore designato quale tutor e l’individuazione dell’obiettivo professionale da conseguire. Tale piano deve essere comunicato al lavoratore nel termine di quindici giorni dalla data di inizio della prestazione.

    .
    Articolo 4
    Periodi sabbatici
    1. Il datore di lavoro può concordare con il prestatore che abbia compiuto 45 anni di età, e che abbia una anzianità di servizio nell’azienda, o in aziende appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, non inferiore a cinque anni, una sospensione della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, con versamento a carico del datore della contribuzione previdenziale altrimenti dovuta, calcolata sulla base della retribuzione di fatto percepita dal dipendente alla data della sospensione.
    2. Il versamento della contribuzione previdenziale in esecuzione dell’accordo di cui al comma 1non comporta oneri fiscali e/o contributivi aggiuntivi, né per il datore né per il prestatore di lavoro, e non influisce sulla determinazione del trattamento di fine rapporto o di alcuna altra voce di retribuzione differita.

    .
    Articolo 5
    Regime transitorio di incentivo all’occupazione e sostegno del reddito
    per i lavoratori non salvaguardati in relazione nuovo regime pensionistico
    1. Allo scopo di garantire una protezione sociale di ultima istanza ai lavoratori prossimi al pensionamento non ammessi ad alcuna disciplina speciale di salvaguardia in relazione al nuovo regime di accesso alla pensione di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, in coerenza con le nuove misure in materia di licenziamenti e ammortizzatori sociali di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, è istituito un regime transitorio di incentivo all’occupazione e sostegno del reddito applicabile ai suddetti lavoratori, alle condizioni di cui al presente articolo.
    2. Possono essere ammessi, a domanda, al trattamento di Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) istituito a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012 n. 92, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4, i lavoratori che non siano titolari di alcun rapporto di lavoro o trattamento di sostagno al reddito, per i quali sussistano entrambi i requisiti seguenti:
    a) siano in possesso dei requisiti che avrebbero consentito loro di conseguire il diritto alla pensione nel regime previgente;
    b) siano idonei a conseguire il diritto alla pensione nel nuovo regime entro il 31 dicembre 2018;
    c) siano cessati o siano destinati a cessare dal rapporto di lavoro in forza di accordi collettivi o individuali stipulati in qualsiasi sede, purché in data certa anteriore al 1° gennaio 2012, oppure siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale con provvedimento dell’istituto previdenziale competente in data anteriore al 4 dicembre 2011.
    3. I soggetti di cui al comma 2, in quanto assimilati ai lavoratori per i quali è intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a norma dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono essere ammessi a domanda, dalla data in cui avrebbero maturato la pensione secondo il regime previgente, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 4 e 5, al trattamento di Assicurazione Sociale per l’Impiego istituito a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni e decadono dal trattamento qualora non accettino un’offerta di lavoro, a norma dell’articolo 4, commi 41, lettera b, 42, 43, 44 e 45 della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni.
    4. L’importo dell’indennità ASpI è calcolato a norma dell’articolo 2, commi 6 e seguenti, della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni, assumendosi a riferimento l’importo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi due anni di prestazione lavorativa. I soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria, di cui al comma 1, lettera b, possono richiedere, in alternativa, che l’indennità venga rapportata, in ragione della stessa percentuale, al trattamento pensionistico che sarebbe stato loro erogato in applicazione della disciplina vigente alla data del 4 dicembre 2011.
    5. In caso di nuova assunzione di un soggetto di cui al comma 1, il periodo di prova può avere durata fino a un anno. Inoltre il rapporto di lavoro è esentato dalla contribuzione ai fini previdenziali e non è computato ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. In tal caso, ove il soggetto sia stato già ammesso al trattamento ASpI, l’erogazione dell’indennità è sospesa d’ufficio, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
    6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della suddetta legge 28 giugno 2012 n. 92.
    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    .
    Articolo 6
    Fondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile
    e dell’accesso dei più giovani al tessuto produttivo
    1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale», di seguito denominato «Fondo», con la dotazione iniziale di 300 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015.
    2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della stessa, con particolare riguardo alla determinazione, per ciascun tipo di incentivo di cui agli articoli 1, 2, e 3, del numero massimo dei soggetti ammessi alla concessione degli incentivi stessi, nel limite delle risorse disponibili a valere sul Fondo.
    3. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico determinato ai sensi del comma 1, lettera a), i predetti enti non prendono in esame ulteriori domande e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite per l’anno in corso.
    4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e agli altri rapporti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    .
    Articolo 7
    Copertura finanziaria
    1. Sono abrogate le norme indicate nell’Allegato A.
    2. Sono altresì abrogate, a far data dal 31 dicembre 2015, le norme di fonte statale che determinino trasferimenti senza corrispettive forniture a imprese, correnti e in conto capitale, fatti salvi i pagamenti arretrati e i casi di cui ai commi 4 e 5 di questo articolo.
    3. Il Governo adotta entro il 31 dicembre 2015 uno o più decreti legislativi, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari di cui il secondo comma non prevede l’abrogazione e/o per prevedere, in luogo dell'abrogazione immediata, la riduzione lineare nel tempo dei trasferimenti.
    4. Sono escluse dall’abrogazione di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 8 le norme che prevedono incentivi
    . a) suscettibili di essere finanziati con fondi europei;
    . b) diretti a compensare l’adempimento di obblighi di servizio pubblico posti a carico di imprese private, con particolare riferimento ai settori dell’istruzione e della ricerca, della sanità, dell’assistenza sociale, dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell’Unione Europea.
    5. Il Governo può escludere dall’abrogazione di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 8 le norme che prevedano incentivi destinati a:
    . a) promuovere la realizzazione di progetti di primaria rilevanza di interesse europeo;
    . b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale;
    . c) correggere disfunzioni che impediscono il normale funzionamento concorrenziale del mercato in cui operano le imprese beneficiarie.
    .
    Articolo 8
    Ripartizione delle risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 7
    1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 5 e 6, valutati in 150 milioni di euro per il 2015, 900 milioni di euro annui per il 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con la corrispondente quota parte dei risparmi realizzati attraverso l’applicazione dell’articolo 7.
    2. La quota dei risparmi realizzati attraverso l’applicazione dell’articolo 7 eccedente l’importo impegnato a norma del comma 1 è interamente destinata alla riduzione della pressione fiscale.
    .

    Articolo 9
    Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore nel primo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



    ALLEGATO A

    Disposizioni abrogate direttamente in virtù della disposizione contenuta nell’articolo 7
    1) legge 30 luglio 1959, n. 623 (Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell’artigianato);
    2) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Credito agevolato al settore industriale);
    3) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale);
    4) articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981);
    5) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Ricerca mineraria);
    6) articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l’agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
    7) legge 1° marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno);
    8) articolo 3-octies decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 (Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio);
    9) articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Sostegno finanziario alle PMI dei settori commercio e turismo per l’acquisto di locali precedentemente in affitto);
    10) legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Agevolazioni della produzione industriale delle PMI);
    11) articolo 15, commi 13, 14 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Centri per l’imprenditorialità nel Mezzogiorno; Compensi alle società finanziarie CFI e SOFICOOP per gestione partecipazioni assunte ai sensi della legge 49/1985);
    12) articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221;
    13) articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27 e 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle PMI);
    14) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Agevolazioni per l’innovazione e la riconversione produttiva relativamente all’utilizzo dell’amianto);
    15) articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Attività produttive nelle aree sottoutilizzate);
    16) decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario);
    17) articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 (Contributi per dismissioni nel settore siderurgico);
    18) articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Provvidenze per eventi alluvionali del 1994);
    19) articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Agevolazioni in forma automatica per la realizzazione di nuovi investimenti effettuati dalle PMI industriali nelle aree depresse);
    20) articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Cofinanziamento programmi regionali);
    21) articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (Disposizioni integrative per precedenti interventi alluvionali);
    22) articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d’area);
    23) articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Incentivi per l’acquisto di strumenti per pesare);
    24) articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 (Misure fiscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese industriali);
    25) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Aree di degrado urbano);
    26) articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione della legge 488/92 al settore del turismo; incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo);
    27) articolo 24, commi 4, 5 e 6 ed articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi; indennizzi a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato);
    28) all’articolo 10, coma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole “allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria” sono soppresse;
    29) legge 30 giugno 1998, n. 208 (Incubatori di impresa);
    30) articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Estensione della legge 488/92 al settore del commercio);
    31) articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Agevolazioni per i partecipanti al consorzio Infomercati per finanziamenti finalizzati alla connessione al sistema nazionale informatico dei mercati agroalimentari all’ingrosso);
    32) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Rilievi geofisici condotti per la ricerca e la coltivazione di riserve di idrocarburi);
    33) articoli 6, commi da 13 a 19, 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Detassazione degli utili reinvestiti; credito d’imposta per il commercio elettronico; collegamento telematico “quick-response” fra imprese del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero; promozione e sviluppo di nuove imprese innovative mediante partecipazione al capitale di rischio ripristino ambientale e sicurezza
    dei lavoratori nei siti di cava);
    34) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Modalità semplificate di applicazione della legge 488/92 per le imprese artigiane);
    35) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Contributi per il settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero; interventi per la formazione e valorizzazione degli stilisti);
    36) articolo 2, commi 4 e 5, ed articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle PMI del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero; incentivi per il settore delle fonderie);
    37) articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
    38) articolo 1, commi 280-283, commi 340-343, commi 847-850 e comma 853 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Credito d’imposta per le attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo; zone franche urbane; fondo per la finanza d’impresa; fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà);
    39) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Norma previgente sugli interventi di reindustrializzazione; Utilizzo delle economie legge 488/92; in particolare, interventi di sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi di illuminazione del Veneto delle armi di Brescia, mediante accordi di programma);
    40) articolo 7 del decreto legge 1 aprile 1989, n. 120 convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181.
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
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  9. #29
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Legge approvata(?) in data 30-10-15 da presidente Supermario
    C.1/15 - Disegno di legge del governo C@scista sull'immigrazione

    Capo I

    Articolo 1
    Disposizioni Contro lo sfruttamento e l’organizzazione del traffico dell’immigrazione clandestina
    1. L'articolo 12 della Legge 189/2002 (che inseriva nel Codice penale italiano il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) è sostituito dall'articolo primo della presente legge.
    2. Con Immigrazione Clandestina si intendono ingresso e permanenza nel territorio della Repubblica senza avere titoli e autorizzazioni previste dalla Legge.
    3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compia atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 25.000 euro per ogni persona.
    4. Aggravanti del Reato. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate se:
    - per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
    - per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
    - il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
    5. Se i fatti sopra indicati sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 50.000 euro per ogni persona.
    6. Per gli organizzatori del traffico dell’immigrazione clandestina la pena prevista è la reclusione da dieci a 20 anni ed è prevista la possibilità di richiedere l’estradizione degli organizzatori agli Stati in cui si nascondono.
    7. Sequestro e distruzione dei mezzi di trasporto. I mezzi di trasporto utilizzati nel traffico di clandestini (natanti, motoscafi , navi, automobili o camion ) sono sequestrati dalle forze di polizia una volta superato il confine anche se appartenenti ad uno stato estero per essere destinati alla distruzione.

    Capo II

    Articolo 2
    Respingimenti ed espulsioni e possibilità di ricorsi per i richiedenti il diritto di asilo come profughi
    1. Il personale di vigilanza preposto alle frontiere terresti , alle acque nazionali e alle coste respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera e sulle coste del territorio della Repubblica senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
    2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera, il rimpatrio con mezzi aerei e navali é altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera terrestre o marina, sono fermati all'ingresso o subito dopo. Il respingimento in mare dovrà sempre essere accompagnato da apposito personale.
    3. Disciplina dei richiedenti il diritto di asilo come profughi. Gli stranieri che fanno richiesta di asilo vengono accolti nelle strutture apposite di permanenza temporanea obbligatoria sorvegliate da cui non è possibile uscire in attesa che la domanda sia valutata. La procedura di accoglimento o respingimento di asilo politico avviene secondo i trattati internazionali vigenti.
    3-bis. Le richieste d’asilo dei minori non accompagnati sono trattate con regime prioritario per farli rimanere nei centri il minor tempo possibile, al massimo per due settimane. I minori senza famiglia vengono tenuti separati dagli adulti. Inoltre, una volta che sono stati trasferiti in uno dei centri, a ogni minore viene assegnato un tutore che si occupi anche di aiutarlo nelle procedure burocratiche.
    4. Espulsione dei clandestini. I clandestini che aggirando o superando i controlli entrano nel territorio italiano vengono trattenuti nei Centri di permanenza temporanea per essere espulsi dal territorio nazionale entro il tempo massimo di un mese verso lo Stato di transito da cui sono pervenuti in cui è presente un ambasciata o un consolato italiano. Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi saranno possibili presso il consolato italiano nel paese da cui sono provenienti in cui verrà effettuato il respingimento, solo una volta effettuato il respingimento.
    4-bis. I clandestini che non ottemperano al loro dovere di lasciare il paese, ivi inclusi immigrati regolari a cui sono venuti meno i requisiti per restare legalmente in Italia, se facenti ricorso e risultati perdenti, una volta espulsi non avranno più la possibilità di entrare legalmente in Italia, in qualsiasi forma, compresa quella per scopi turistici.
    5. Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi per richiedere il diritto di asilo come profughi contro il respingimento saranno possibili al consolato italiano nel paese di provenienza e verso il quale e' stato effettuato il respingimento. Il respingimento è sospeso solo qualora ci siano controindicazioni riguardanti lo stato di salute degli immigrati. In tal caso verranno prestate tutte le cure del caso e l'espulsione avverrà nel momento in cui le autorità sanitarie stesse lo riterranno opportuno.



    Articolo 3
    Disciplina dell'accertamento del diritto alla concessione dello status di profugo
    1. Le domande di asilo verranno immediatamente trasmesse ai tribunali italiani che avranno l’obbligo di valutarle con la massima celerità possibile .Se la domanda verrà riconosciuta fondata dal tribunale il richiedente a cui è riconosciuto lo status verrà trasportato nel territorio italiano ed accolto in apposite strutture di accoglienza dislocate nel territorio italiano dal ministero degli interni.
    1-bis. Le procedure di accertamento del diritto di asilo devono essere completate in meno di 6 mesi.
    2. Se la domanda non verrà riconosciuta fondata la richiesta è definitivamente considerata respinta.
    3. Il governo può stabilire un limite massimo annuale al numero di rifugiati accolti.

    Capo III

    Articolo 4
    Gestione dei flussi regolari dell’immigrazione
    1. Gli immigrati regolari che all'entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il permesso di soggiorno conservano lo status di immigrati regolari.
    2. Per i nuovi ingressi, il Governo stabilisce entro il 1 gennaio di ogni anno un contingente di immigrazione regolare e limitata ai cittadini stranieri senza precedenti penali e con adeguata conoscenza della lingua italiana, tenendo conto delle necessità che le imprese comunicano al governo.
    3. Hanno accesso al contingente annuale di immigrati regolari unicamente cittadini degli stati che hanno stipulato con l’Italia un accordo di gestione dell’immigrazione. Nell'ambito di questi ultimi, il Governo può assegnare una priorità alle domande degli immigrati culturalmente più compatibili con l’Italia.
    4. L'accesso al contingente è regolato con decreto in modo da assicurare, secondo indici il più possibile oggettivi:
    - i) l'omogeneità formativa tra il contingente e la distribuzione per fasce di istruzione della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat;
    - ii) l'omogeneità religiosa (o aconfessionale) tra le proporzioni degli ammessi a formare il contingente e la distribuzione per adesione confessionale (o aconfessionale) della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat.
    - iii) l'omogeneità demografica (età, sesso) tra le proporzioni degli ammessi a formare il contingente e la distribuzione per età e sesso della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat.
    In assenza di candidati omogenei l'accesso è comunque consentito ai candidati disomogenei, fino al raggiungimento del numero massimo di ammessi.
    5. In ognuno degli stati a cui annualmente il governo comunica il numero di immigrati che possono presentare domanda, il consolato italiano, prima di dare il via libera, seleziona i richiedenti stranieri controllando il loro certificato penale e la conoscenza della lingua italiana. Una volta superata la selezione i rappresentanti delle imprese italiane che lo ritengano necessario firmano una dichiarazione di impegno ad assumere il candidato o a richiedere allo stesso una prestazione autonoma. In caso di mancato superamento del controllo o di mancata firma dell'impegno il candidato non può accedere al territorio italiano ed il suo posto è assegnato a un altro.
    6. In ogni momento al contingente annualmente stabilito è sottratto il numero delle domande dei profughi fino a quel momento accolte.
    6-bis. Gli immigrati ammessi privi di cittadinanza in un paese dell'Unione Europea devono presentare garanzie economiche, una parte delle quali è congelata in appositi conti sottoposti alla disponibilità dello Stato per rimpatriarli in caso di necessità o per soddisfare i crediti insoluti vantati da cittadini italiani nei loro confronti. Il Governo stipula accordi con tutte le nazioni dell'Unione che prevedano la disponibilità delle stesse al rimpatrio dei propri cittadini responsabili di reati, perché scontino la pena nel paese d'origine.
    7. Il governo può annualmente sospendere la chiamata del contingente in caso di elevata disoccupazione dei cittadini italiani.

    Articolo 5
    Il permesso di soggiorno
    1. Per il lavoratore dipendente, la durata del soggiorno coincide con quella di validità del contratto di assunzione ed è prolungata nel corso di ognuno dei successivi eventualmente ottenuti. Al termine del contratto, per la ricerca di un nuovo impiego, sono consentiti non oltre sei mesi di permanenza sul territorio nazionale.
    2. Per il lavoratore autonomo, la durata del soggiorno è variabile in ragione del numero di mesi risultante dalla divisione dell'incasso lordo delle commesse validamente fatturate per il reddito medio mensile lordo dei lavoratori italiani, più tre mesi.
    3-bis. Al lavoratore in possesso di permesso di soggiorno è dovuta, alla scadenza del permesso, la restituzione in contanti di parte di quanto versato in contribuzione previdenziale.

    Capo IV

    Articolo 6
    Cittadinanza
    1. Lo straniero, se ne fa richiesta, può acquistare la cittadinanza italiana nei seguenti modi:
    - i) Jure sanguinis. Se discendente da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, alla condizione di aver prestato ferma breve nelle forze armate oppure assunto pubblico impiego, per concorso, alle dipendenze dello Stato;
    - ii) Jure soli. In caso di matrimonio, dopo cinque anni di convivenza in Italia, con interruzioni non superiori ai tre mesi. Altrimenti, se risiede legalmente in Italia da 10 anni consecutivamente, con interruzioni non superiori ai tre mesi.
    2. In entrambi i casi è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:
    - a) Non aver commesso reati;
    - b) Aver superato l’Esame per la Cittadinanza, istituito allo scopo di valutare l'assimilazione dello straniero nella comunità nazionale italiana e consistente in una serie di prove scritte ed orali tese ad accertare il livello richiesto di conoscenza della lingua, delle norme costituzionali e delle tradizioni italiane.
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  10. #30
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Mozione approvata in data 23-03-17 da presidente Ronnie
    Proposta sugli appalti modificata:

    Mozione presentata dal Parlamento Virtuale su proposta del governo Undertaker per una riforma della norme anticorruzione sugli appalti


    Preambolo

    L’attuale Codice degli Appalti è composto da 273 articoli, 1561 commi e corredato da rinvii ad altre 148 norme di legge.
    In otto anni di vita ha subito modifiche per 564 volte, senza considerare quelle entrate in vigore per un periodo limitato in conseguenza di decreti che poi non hanno trovato conversione in legge. Per la sua corretta applicazione si sono rese finora necessarie 6165 pronunce dell’Autorità di vigilanza e della Magistratura amministrativa. Per non parlare delle migliaia di pronunce della Corte dei Conti. Non basta, al Codice va aggiunto il Regolamento attuativo con valore di legge con i suoi 358 articoli ed oltre 2000 commi ed i Regolamenti regionali anch’essi con valore di legge. Infine, le stazioni appaltanti sono tenute ad uniformarsi alle intricate norme su privacy, “protocolli di legalità”, “patti di integrità”, “white lists”, “black lists”, “tracciabilità dei flussi finanziari”, “comunicazioni antimafia”, “piani triennali per la trasparenza” e “programma triennale anticorruzione”. In definitiva, una ragnatela di norme ed adempimenti che rendono la vita difficile, se non impossibile alle Stazioni Appaltanti. In questo contesto, il concetto della diligenza del buon padre di famiglia sbiadisce inesorabilmente, soverchiato dall’ossessione del rispetto di tantissime prescrizioni, aggravata dall’incertezza interpretativa, a sua volta acuita da una perenne ed altalenante variazione delle norme. Bisogna prendere atto che questo è il brodo di coltura che bisogna prosciugare per evitare la diffusione di germi capaci di rendere endemica la corruzione nell’intero settore degli appalti.
    Inoltre come ampiamente dimostrato dai recenti scandali di rilievo nazionale, la corruzione morde ancor più facilmente quando si è costretti a derogare alle norme ordinarie, in ragione di emergenze di varia natura. Ciononostante, si è ritenuto di ampliare ulteriormente il sistema delle deroghe, rinvii e modifiche ancorché per condivisibili finalità di velocizzazione delle procedure e della spesa, con la conseguenza di tenere in vita un codice di norme piegato alle emergenze del momento a tutto scapito della trasparenza e della chiarezza delle regole, mettendo fuori gioco ditte e stazioni appaltanti
    L’antidoto è semplice: drastica riduzione degli adempimenti, semplificazione e chiarezza delle norme, che dovrebbero rimanere stabili, evitando il continuo ricorso alle “modifiche a fisarmonica”. Le censure, le sanzioni, le pene diventano efficaci quando sono basate sulla certezza del diritto, non sull’interpretazione delle norme.

    La Camera dei deputati di POL invita il governo Italiano ad adottare le seguenti misure per una riforma della norme anticorruzione sugli appalti:

    1) Il divieto di introdurre livelli di regolazione degli appalti superiori a quelli strettamente necessari alla chiarezza della disciplina ed alla correttezza e legalità delle procedure, la compilazione di un unico testo normativo , con conseguente abrogazione esplicita di ogni altra precedente norma sugli appalti, denominato "Codice degli appalti pubblici e delle concessioni»

    2) L'introduzione del divieto generale per le imprese vincitrici degli appalti pubblici di sub appaltare a loro volta i lavori oltre il limite del 30% delle opere complessive. Il sub appalto dovrà inoltre essere rigorosamente motivato da comprovate necessità tecniche circa il completamento dei lavori che la singola impresa non potrebbe da sola riuscire a portare a termine senza sub appaltare a terzi

    3) Il divieto per i vincitori del appalto di subappaltare a loro volta

    4) Si richiede inoltre l’utilizzo di un’ unica autodichiarazione (sul modello di quella prevista dall’art. 59 della Direttiva 2014/24/UE ) che sostituisca tutti i certificati ordinariamente rilasciati, attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, con l’obbligo per la pubblica amministrazione di accettare tale documento unico (dopo averne attentamente verificato la veridicità) in sostituzione complessiva delle diverse dichiarazioni e/o certificazioni (da quelle ambientali a quelle relative alla dichiarazione di non affidare i lavori a ditte colluse con gruppi mafiosi) ottenendo cosi una notevole semplificazione per le ditte concorrenti . Con questa semplice riforma si limiteranno i ricorsi sul possesso dei requisiti che rappresentano la stragrande maggioranza del contenzioso davanti al TAR, con conseguente drastica riduzione dei tempi medi di aggiudicazione e del carico di lavoro del Giudice amministrativo.
    La pubblica amministrazione, dopo un attento controllo della veridicità delle autocertificazioni, avrà tempo per dichiarare la falsità di tali dichiarazione entro il limite massimo di 60 giorni. In mancanza di una dichiarazione di falsità della pubblica amministrazione entro tale limite di tempo, l’autocertificazione si intenderà accolta. Se la pubblica amministrazione preposta alla verifica delle autocertificazioni, lascia scadere il termine dei 60 giorni previsto per il silenzio assenso, senza effettuare i controlli dovuti, il dirigente pubblico responsabile è imputabile di un massimo di 5 anni di carcere per omissione di atti d'ufficio.

    5)Infine si richiede l’introduzione di una normativa che in cui sia prevista una forte penale economica per il ritardo causato nei lavori pubblici per le imprese che perdono l'appalto.
    Mozione approvata in data 20-01-17 da presidente Ronnie
    Mozione Cascista contro la reintroduzione parziale del governo Renzi dell ‘anatocismo su base annua



    LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA COMUNITA’ DI POL

    :
    Tenuto conto che da decenni la normativa italiana considerava finora illecita senza eccezioni qualsiasi pratica di anatocismo consistente nel pagamento degli interessi sugli interessi

    Considerato che la maggioranza parlamentare , ed in particolare il Partito Democratico, nel 2016 ha fatto approvare l'emendamento 17-bis che modifica l'art. 120 del Testo Unico Bancario ammettendo cosi per la prima volta una deroga al divieto generale della pratica anatocistica.


    Ritenuto che a causa di tale emendamento la nuova normativa prevede che il correntista possa autorizzare preventivamente la banca ( prima della scadenza, ex ante, e non successivamente alla scadenza, ex post, come previsto dall'art. 1283 c.c.) l' addebito degli interessi solutori sul conto corrente del cliente al momento in cui questi divengono esigibili, trasformando detti interessi in sorte capitale, produttiva, a sua volta di ulteriori interessi su base annua.


    Presa infine visione della delibera 343 del Comitato interministeriale credito e risparmio, organo presieduto dal ministro del governo Renzi dell’Economia Pier Carlo Padoan, che ha attuato la nuova normativa del Testo unico bancario sul pagamento degli interessi sugli interessi


    INVITA



    il governo in carica ad abrogare la reintroduzione parziale della legittimità della pratica anatocistica del pagamento degli interessi sugli interessi a favore del sistema bancario
    Mozione approvata in data 20-01-17 da presidente Ronnie
    Mozione Cascista sulla Costruzione del ponte sullo stretto di Messina


    LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA COMUNITA’ DI POL

    :
    Tenuto conto che il governo Renzi ha pubblicamente dichiarato di voler riprendere dopo anni di interruzione il costoso e “faraonico” progetto per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina , progetto paradossalmente criticato dallo stesso primo ministro fino a quando era deputato del opposizione
    Considerato che nel 2011 una stima dei costi complessivi prevedeva 8,5 miliardi , costi raddopppiati rispetto alla precedenti stima del 2002
    Visto che che rispetto al 2011 sono passati altri 5 anni con un ulteriore aumento dei costi il costo si aggira seconde le ricostruzioni piu attendibili10 miliardi
    Considerando che sono s già stati spesi inutilmente 130 milioni per questo progetto mai veramente iniziato
    Tenuto conto che la rete ferroviaria nazionale presenta un urgente bisogno di lavori di ammodernamento e di raddoppio dei pericolosi tratti a binario unico
    Le strade le autostrade della Sicilia e dellle regioni del sud (e in molti casi anche del centro e del Nord) necessitano di ammodernamento e di un serio investimento ben piu urgente di faraonici ed inutili lavori pubblici per il ponte sullo stretto di Messina

    INVITA

    il governo a non riprendere il progetto dando invece priorità assoluta al ampliamento e al miglioramento delle linee ferroviarie nazionali e delle strade e autostrade nazionali e a liquidare a titolo di giusto risarcimento alla Impregilo S.p.A che aveva vinto l'appalto per i lavori mai svolti 540 milioni di euro
    Mozione approvata in data 20-01-17 da presidente Ronnie
    Mozione Cascista contro la reintroduzione parziale del governo Renzi del anatocismo su base annua



    LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA COMUNITA’ DI POL

    :
    Tenuto conto che da decenni la normativa italiana considerava finora illecita senza eccezioni qualsiasi pratica di anatocismo consistente nel pagamento degli interessi sugli interessi

    Considerato che la maggioranza parlamentare , ed in particolare il Partito Democratico, nel 2016 ha fatto approvare l'emendamento 17-bis che modifica l'art. 120 del Testo Unico Bancario ammettendo cosi per la prima volta una deroga al divieto generale della pratica anatocistica.


    Ritenuto che a causa di tale emendamento la nuova normativa prevede che il correntista possa autorizzare preventivamente la banca ( prima della scadenza, ex ante, e non successivamente alla scadenza, ex post, come previsto dall'art. 1283 c.c.) l' addebito degli interessi solutori sul conto corrente del cliente al momento in cui questi divengono esigibili, trasformando detti interessi in sorte capitale, produttiva, a sua volta di ulteriori interessi su base annua.


    Presa infine visione della delibera 343 del Comitato interministeriale credito e risparmio, organo presieduto dal ministro del governo Renzi dell’Economia Pier Carlo Padoan, che ha attuato la nuova normativa del Testo unico bancario sul pagamento degli interessi sugli interessi


    INVITA



    il governo in carica ad abrogare la reintroduzione parziale della legittimità della pratica anatocistica del pagamento degli interessi sugli interessi a favore del sistema bancario
    Mozione approvata in data 18-11-16 da presidente Ronnie
    Mozione presentata dal Parlamento Virtuale su proposta del governo Undertaker per il Piano di potenziamento globale della rete ferroviaria italiana




    La Camera dei deputati di POL invita il governo Italiano ad adottare le seguenti misure
    per il Piano di potenziamento globale della rete ferroviaria italiana



    Premessa

    Il progetto di potenziamento della rete ferroviaria italiana si prefigge due obiettivi primari, la maggior facilitazione possibile dello spostamento di persone e merci sul territorio nazionale e l’utilizzo di un mezzo di trasporto pulito, sicuro e che, a differenza di quello su gomma, prescinde dall’impiego di idrocarburi, il cui utilizzo come fonte d’energia questo governo vuole limitare per favorire la maggior indipendenza possibile del nostro paese nel suo fabbisogno energetico.

    Questo progetto vuole affrontare il problema in maniera generale, stabilendo un piano d’azione che ovviamente non potrà che essere graduale e pluriennale, dando la priorità agli interventi ritenuti più urgenti.
    Considerando le difficoltà orografiche che il nostro territorio quasi ovunque presenta, possiamo dire che ereditiamo dal passato una delle reti ferroviarie più capillari d’Europa (eccezion fatta per le isole, che infatti costituiranno uno dei punti centrali di questo piano).
    Sempre con l’eccezione delle isole (specie la Sardegna) e delle zone interne del centro-sud, anche la percentuale di elettrificazione delle strade ferrate è notevole, com’è noto, fummo tra i primi paesi a sostituire il carbone con l’energia elettrica nella propulsione dei treni.
    Questi due dati costituiscono una buona base da cui partire, purtroppo però decenni di marginalizzazione ed incuria hanno reso la nostra rete ferroviaria vetusta in molti tratti ed incapace di garantire una velocità ed efficienza negli spostamenti paragonabili a quelli dei maggiori paesi sviluppati. A questo stato di cose intendiamo ovviare, con questo piano che si concepito in tre livelli di progressivi di sviluppo. Tale progressione è ovviamente solo tendenziale e nulla vieta che un progetto esecutivo di ammodernamento in una data area geografica possa prevedere tipologie d’intervento che qui sono elencate in livelli differenti.

    1_ Completamento dei sistemi di sicurezza GPS collegati a delle centrali digitali .
    Questo primo livello d’intervento è quello che noi riteniamo il più basilare ed improrogabile. Come si è già accennato, lo sforzo maggiore è destinato alle isole ed in particolare la Sardegna, tuttavia non vanno dimenticate linee ferroviarie considerate minori, ma dalle elevate potenzialità sia turistiche che commerciali, come la Empoli-Siena-Grosseto, la Isernia-Campobasso-Termoli o la Foggia-Manfredonia che sono tuttora prive di elettrificazione. Tale inaccettabile lacuna infrastrutturale va colmata in nome dell'ammodernamento sia energetico che funzionale puntando in particolare adottare il 100% del nostro territorio con i sistemi di sicurezza GPS collegati a delle centrali digitali. Si propone in particolare di installare su tutte le tratte ferroviarie un sistema di segnalamento che - primo caso al mondo - integri il nuovo sistema di segnalamento ERTMS con il sistema di geolocalizzazione satellitare Galileo, come sistema di sicurezza primario, mantenendo in ogni caso almeno un altro tra gli attuali sistemi di sicurezza: quello più recente o con le migliori prestazioni in ogni tratta specifica.

    Questo intervento si svilupperà nel arco di 4 anni
    Costi stimati per questo primo intervento 4 miliardi per ilCompletamento dei sistemi di sicurezza GPS
    2 per il 2017
    2 per il 2018
    I 4 miliardi necessari verranno coperti in parte tramite un uso coordinato da parte delle regioni in collaborazione col Governo nazionale dei Fondi Europei per le Infrastrutture, da organizzarsi con apposita legge, in parte dalla società FS spa.

    Questo secondo livello d’intervento prevede il completamento delle linee ad alta velocità da nord a sud, fino a Bari e Reggio Calabria, collegato con i corridoi europei previsti oramai da tempo.
    Questo intervento si svilupperà nel arco di 2 anni
    Costi stimati per questo secondo intervento 7 miliardi
    Di cui
    3 per il 2019 coperto dallo Stato
    4 per il 2020 coperto dallo Stato

    3 Completamento dell’elettrificazione e del raddoppio delle linee piu importanti e significative.
    Questo terzo livello d’intervento è quello che noi riteniamo il più basilare ed improrogabile. Come si è già accennato, lo sforzo maggiore riguardo l'elettrificazione è destinato alle isole ed in particolare la Sardegna, tuttavia non vanno dimenticate linee ferroviarie considerate minori, ma dalle elevate potenzialità sia turistiche che commerciali che sono tuttora prive di elettrificazione
    In una seconda fase si l'intervento per il raddoppio delle linee piu importanti e significative , ma ancor più improrogabile. Il doppio binario è il mezzo più semplice ed efficace per prevenire i disastri ferroviari, ma soprattutto è imprescindibile per aumentare sia la velocità che la quantità dei convogli, unico modo per poter rendere il trasporto ferroviario davvero alternativo a quello su gomma.
    Le linee piu importanti e significative da raddoppiare sono in particolare la linea Napoli-Foggia, dove la somma dei tratti da raddoppiare è pari a 107 km. Questa linea è inserita nell'ottavo corridoio paneuropeo ed il suo completo raddoppio sarebbe il primo di una linea trasversale peninsulare abbinando a quest'opera almeno l'elettrificazione della tratta Foggia-Manfredonia, (36 km) che andrebbe a potenziare una linea che al contempo è naturale sbocco della precedente verso il porto garganico e molto interessante come collegamento turistico.

    E' poi previsto il completamento del raddoppio della linea la Roma-Ancona (che presenta 97,4 km da raddoppiare, tutti nel tratto Orte-Falconara) Dato il gran numero di linee da raddoppiare, questa fase non potrà che essere graduale, iniziando dalle tratte che presentano minori difficoltà nel tracciato (tratti pianeggianti) e da quelle con maggiori frequenza di traffico, come le trasversali appenniniche o di collegamento tra città di rilevante grandezza che ancora sono servite dal binario unico (es. Perugia, Siena, Campobasso e Potenza), tuttavia l'obiettivo finale resta il raddoppio di tutte le linee attualmente in esercizio. In concomitanza coi lavori di raddoppio si procederà, ove tecnicamente possibile, anche ai necessari lavori di ammodernamento dei tracciati per ridurre i tempi di percorrenza (aumento dei raggi delle curve o diminuzione della pendenza del tracciato)

    Questo intervento si svilupperà nel arco di 4 anni
    Costi stimati per questo secondo intervento 10 miliardiDi cui
    2 miliardi per il 2019 di cui uno verrà coperto dallo Stato
    3 miliardi per il 2020 cui uno verrà coperto dallo Stato
    3 miliardi per il 2021 cui uno verrà coperto dallo Stato
    2 miliardi per il 2022 coperti dallo Stato


    4_ Raddoppio delle restanti linee ferroviarie
    Come si è accennato, in linea generale la nostra rete ferroviaria è piuttosto capillare, esistono tuttavia delle eccezioni, la più nota è quella della Sardegna e di alcune zone della Sicilia o del Sud. Le necessità di sviluppo di queste aree ed anche le rilevanti potenzialità turistiche, esigono a nostro avviso che si ponga rimedio a questa deficienza, completando i collegamenti ferroviari puntando sul raddoppio ferroviario delle restanti linee minori o costruendone di nuovi laddove se ne ravvisi il bisogno. In vista del potenziamento del trasporto merci, riteniamo anche necessario prevedere la costruzione, ove manchino, di raccordi di collegamento tra gli scali ferroviari i porti e gli aeroporti.
    Qesto intervento si sviluppera nei 5 anni successivi
    Costi stimati per questo secondo intervento 10 miliardiDi cui
    2 miliardi per il 2023 di cui uno verrà coperto dallo Stato
    3 miliardi per il 2024 coperto dallo Stato
    3 miliardi per il 2025 coperto dallo Stato
    2 miliardi per il 2026 coperti dallo Stato
    Per coprire le spese sostenute direttamente dallo stato si propone una tassa di scopo sul cosiddetto "trash food", il cibo spazzatura preconfezionato, pieno di zuccheri e grassi. Sul modello francese . L'obiettivo è duplice: scoraggiare il consumo di cibi nocivi per la salute e trovare le risorse finanziarie
    Tale tassa di scopo va applicata per ciascuno degli anni previsti per il piano di potenziamento globale della re.
    Agli appalti per i lavori per il potenziamento globale della rete ferroviaria potranno partecipare sia imprese italiane che imprese straniere a condizione che rispettino l'obbligo di assumere per i lavori solo manodopera italiana o manodopera legalmente residente in Italia da almeno 8 anni.
    Le imprese vincitrici del appalto dei lavori per il potenziamento globale della rete ferroviaria non potranno sub appaltare a loro volta i lavori pubblici oltre il limite del 30% dei lavori complessivi. Il sub appalto dovrà inoltre essere rigorosamente motivato da comprovate necessità tecniche di completamento dei lavori a cui la singola impresa non potrebbe da sola riuscire a portare a termine senza sub appaltare a terzi.


    5. I bandi delle gare di appalto per la costruzione o l'ampliamento delle nuove strutture devono rispettare TUTTE le normative comunitarie correnti senza eccezione alcuna, al fine di evitare eventuali ricorsi presso la commissione, forieri di ritardi nell'attuazione del progetto e di conseguenti sprechi.
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

 

 
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