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  1. #31
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Mozione approvata in data 25-07-18 da presidente Ronnie
    Mozione Haxel sulle politiche familiari

    La Camera dei deputati di POL
    Considerato che una delle cause sociali degli aborti è la condizione economica delle madri
    Considerato che compito dello stato è non lasciare nessuna donna sola di fronte al problema di portare a termine una gravidanza e di far crescere un bambino comprese quelle che fanno quotidianamente dei grandissimi sacrifici anche solo per conciliare le chiusure degli asili nido con il termine dell'orario di lavoro.
    Invita il parlamento italiano a prevedere per legge un assegno di sostegno del reddito familiare per le madri che in seguito ai colloqui psicologici nei consultori che precedono l'eventuale aborto si dichiarano disponibili a rinunciare ad abortire
    Al personale dei consultori viene affidato il controllo sulla serietà dei motivi di chi accetta il reddito
    Mozione approvata in data 25-07-18 da presidente Ronnie
    Mozione del governo Flaviogiulio sul sistema infrastrutturale italiano

    LA CAMERA DEI DEPUTATI DI POL

    VISTA

    l'indubbia arretratezza del sistema infrastrutturale italiano, grave soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno e che riguarda non solo la rete stradale, ma anche quella ferroviaria e, più in generale, tutte quelle opere necessarie all'implementazione della mobilità e dei trasporti pubblici e privati;

    CONSIDERATO

    che questa arretratezza cagiona rilevante nocumento all'economia nazionale e che tale situazione è il risultato di una serie di fattori quali farraginosità della normativa, con particolare riferimento al settore degli appalti, scarsa disponibilità di risorse finanziarie e, non da ultimo, allarmante ripetersi di fatti corrispondenti a rilevanti fattispecie penali;

    INDIVIDUA

    una serie di obiettivi inderogabili da perseguire nel medio periodo:

    - revisione del codice degli appalti in armonia con i principi guida stabiliti dalla Mozione presentata al Parlamento Virtuale su proposta del governo Undertaker
    per una riforma della normativa anticorruzione sugli appalti, per rendere certe e prevedibili ex ante le conseguenze per eventuali illeciti penali al fine di scoraggiare comportamenti illeciti, e della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo con l'obbiettivo di identificare e individuare con celerità e trasparenza l'appaltatore e semplificare le norme sulle conferenza dei servizi al fine di rendere più semplice e veloce la fase di raccolta dei pareri dei soggetti coinvolti nel procedimento e lo svolgimento della conferenza stessa.;

    - revisione della normativa penale per tutte quelle fattispecie di reato che possono trovare concreto riscontro nell'iter di progettazione ed esecuzione di un'opera pubblica con il perseguimento dell'effettività della sanzione penale laddove sia stata accertata definitivamente la responsabilità penale, previsione di aggravanti specifiche e forme di risarcimento del danno alla collettività laddove dal fatto sia derivato nocumento, diretto o indiretto, all'economia nazionale;

    - adeguata consistenza ed effettiva disponibilità delle risorse finanziarie pubbliche ricollegate alle necessità infrastrutturali italiane con previsione e regolazione delle forme di finanziamento privato, assicurando sempre il perseguimento dell'interesse pubblico di volta in volta coinvolto. Introduzione di una normativa che in cui sia prevista una forte penale economica per il ritardo causato nei lavori pubblici per le imprese che perdono l'appalto.
    Sempre a tal fine, si svilupperà un'azione politica a livello europeo con l'obiettivo di escludere l'investimento in opere pubbliche dal calcolo del rapporto deficit/pil;

    - priorità alle reti di trasporto pubblico su rotaia, sia nazionale che locale, aumentando gli investimenti annuali, con particolare riferimento al settore merci, al fine di implementare l'alta capacità sulle reti ferroviarie nazionali e per l'effetto ridurre notevolmente il traffico merci su gomma sulle reti autostradali con relativo beneficio per l'ambiente e per il traffico veicolare. Inoltre si darà priorità al completamento delle reti metropolitane e ferroviarie nelle grandi città e potenziando il collegamento ferroviario passeggeri urbano e fra le grandi città.
    Il tutto senza pregiudicare l'ampliamento e l'adeguamento della rete autostradale, laddove ciò sia giustificato dai volumi di traffico giornalieri, mensili, e annuali, tenuto conto anche dei benefici costi/ricavi e dell'impatto ambientale;

    - previsione, a livello nazionale e locale, di un sistema effettivo di incentivazione all'utilizzo del sistema di trasporto pubblico e di un piano coerente ed organico di manutenzione con possibilità concreta di individuazione delle resposabilità laddove gli obiettivi non siano raggiunti;

    - Previsione di monitoraggio sulle opere consegnate per riscontrare eventuali difetti o inadeguatezze nell'esecuzione dei lavori e garantire nel caso un celere intervento di riparazione e adeguamento o l'irrogazione di penali e sanzioni risarcitorie a carico del soggetto appaltatore.

    CHIEDE

    al Governo e al Parlamento italiano di adottare atti conseguenti e tali da perseguire efficamente e nel minor tempo possibile gli obiettivi sopra indicati.
    Legge approvata in data 08-07-18 da presidente Ronnie
    Disegno di Legge Costituzionale per le elezioni di settembre 2018 e maggio 2019

    Art. 1
    Proroga della legislatura
    In deroga all'art. 8 co. 2 Cost., la Legislatura iniziata a seguito delle elezioni tenute dal 17 al 22 di giugno 2017 è prorogata fino al 30 settembre 2018.
    Gli organi costituzionali elettivi sono conseguentemente prorogati nell'esercizio, nella pienezza delle loro funzioni, fino al termine di cui all'articolo precedente.
    Entro il termine di cui al primo comma saranno aperte nuove elezioni politiche generali.

    Art. 2
    Proroga dei termini del procedimento elettorale
    In deroga all'art. 1 co. 1 della L. Elett. il decreto di indizione delle nuove elezioni sarà emanato entro il 15 luglio 2018.
    In deroga all'art. 1 co. 3 della L. Elett. l'Amministrazione avrà 5 giorni per indicare la data di votazione prescelta nei limiti di cui all'art. 1 della presente Legge.
    In deroga all'art. 3 co. 2 della L. Elett. la discussione di presentazione delle liste resterà aperta fino al termine della pausa istituzionale di agosto.

    Art. 3
    Data delle elezioni 2019 e regime dei deputati e del presidente eletto
    Le istituzioni elette in ottemperanza all'art. 1 della presente legge avranno il normale mandato annuale, decorrente dall'elezione.
    Nondimeno, vista la celebrazione delle elezioni europee dal 23 al 26 maggio dell'anno 2019, le elezioni di POL saranno anticipate e svolte in contemporanea, in modo da concludersi nelle giornate del voto, insieme con le elezioni europee.
    I candidati risultati eletti in tali elezioni acquisiranno lo status giuridico di deputati e presidente "eletti", in forza del quale, fino alla data del loro ingresso nella pienezza delle funzioni, avranno i diritti di intervento, iniziativa legislativa ed emendamento, nella Camera del Parlamento di Pol, senza diritto di voto.
    Fanno eccezione al comma precedente i candidati che siano stati rieletti, i quali mantengono i poteri precedenti e passano ai nuovi alla scadenza regolare.

    Art. 4
    Norma interpretativa
    La presente legge ha carattere eccezionale, limitato alle legislature in essa considerate, e non modifica le disposizioni della Costituzione e della Legge Elettorale, le quali restano esclusivamente sospese (e temporaneamente integrate/sostituite) con riferimento a quanto necessario, ed esclusivamente per il tempo necessario, per consentire una completa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della presente legge.
    Ogni altra norma non espressamente considerata è tacitamente sospesa in quanto sia necessario a consentire l'attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della presente legge.



    Il Presidente della Camera Alta
    Daniele
    Mozione approvata in data 31-05-18 da presidente Ronnie
    Mozione PCF-RN-PL per evitare un futuro grave problema al servizio sanitario italiano emendata

    LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA COMUNITA’ DI POL

    Tenuto conto che, secondo una recente indagine delle stesse associazioni professionali e sindacali dei medici, tra pensionamenti e numero sempre più esiguo di specializzandi, mancheranno tra 10 anni all’appello oltre 15.000 medici specialisti;

    Vista l’età professionalmente alta di troppi medici del servizio pubblico che nel prossimo decennio andranno in pensione ed il rischio che questo livello di età media influenzi negativamente il livello di aggiornamento professionale continuo dei reparti sulle nuove cure;

    Preso atto che se non si prenderanno adeguate misure di programmazione l’Italia potrebbe andare incontro ad un grave problema futuro di insufficiente numero di medici;

    Visto che il percorso formativo attuale rende troppo difficile e lento il ricambio fra nuove e vecchie generazioni creando un vero e proprio imbuto formativo tra il numero chiuso per l’accesso alle scuole di medicina e l’offerta formativa post-laurea che mette a concorso troppo pochi posti di medico specializzando senza contare il blocco del turnover nella sanità;

    Preso atto che le esigenze che portarono l’Italia ad adottare nel 1999 il numero chiuso per l’accesso ai corsi di laurea di Medicina, causate dal numero all’epoca troppo alto di medici, sono oggi totalmente superate;

    Considerato che la giusta selezione meritocratica degli studenti di medicina può comunque svolgersi anche senza l’accesso a numero chiuso;

    Ritenuto che il settore privato possa comunque dare uno sbocco professionale a chi non trovasse spazio in quello pubblico e consentire anche di finanziare le scuole di specializzazione aggiuntive;

    Considerata l'esigenza di aumentare la concorrenza interna tra gli ospedali, anche nel mantenimento di un livello identico di spesa sociale pubblica generale;

    INVITA IL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

    A fissare l'età massima della pensione per medici del servizio pubblico, compresi i primari ed i docenti universitari, a 65 anni;

    A disporre l’abrogazione del numero chiuso per l’accesso degli studenti ai corsi di laurea di medicina e l’aumento dei posti annualmente previsti nell’esame di accesso alle specializzazioni di medicina attualmente troppo bassi per le future esigenze della sanità italiana;

    A consentire che istituzioni sanitarie private finanzino i costi dell'ampliamento del numero di specializzandi, creando posti aggiuntivi propri nella misura da esse desiderata;

    A prevedere che il finanziamento della sanità sia integralmente spostato dagli ospedali ai pazienti, assicurando che questi possano liberamente scegliere di impiegare la disponibilità finanziaria di copertura delle spese mediche oggi consentitagli dai LEP-LEA in una qualunque struttura che operi nel rispetto delle medesime normative di qualità generali ed impiegando il medesimo personale oggi utilizzabile dal servizio sanitario nazionale, indipendentemente che sia pubblica o privata accreditata (comprensiva degli ospedali gestiti da ordini religiosi e/o dal Vaticano) su tutto il territorio nazionale.
    Mozione approvata in data 31-05-18 da presidente Ronnie
    Mozione Bill Gates emendata

    La Camera dei Deputati di Pol

    Considerato che l'automazione aziendale è una positiva innovazione per il mercato e che può riguardare qualsiasi attività economica;

    Considerato che produrrà nuovi posti di lavoro nei settori di progettazione, installazione, gestione e manutenzione delle macchine;

    Visto che i lavoratori attivi in questi settori sono per lo più giovani, inesperti ma altamente istruiti;

    Considerato che i settori produttivi tradizionali delle aziende vedranno invece ridursi i posti di lavoro a causa della robotizzazione;

    Visto che i lavoratori attivi in questi settori sono per lo più anziani e dotati solo di istruzione tecnica ed esperienza di sistemi obsoleti;

    Ritenendo che sia possibile rimodulare la pressione fiscale sul lavoro e sui redditi delle società anche a pressione fiscale assolutamente invariata, in un modo adeguato a tutelare sia i lavoratori che l'innovazione;

    Trovando specificamente opportuno assicurare che i lavoratori anziani non escano dal mercato del lavoro, ma possano riconvertirsi verso posizioni non specifiche oggi occupate da altri più giovani, invece utilmente impiegabili nei settori in via di robotizzazione;

    Trovando specificamente opportuno incentivare i settori non ancora in corso di robotizzazione ad avviare iniziative significative per adottarla;

    INVITA

    Il Governo e il Parlamento Italiano a predisporre una legge quadro generale sulla robotizzazione, che preveda l'obbligo per il Ministro dello Sviluppo Economico, al raggiungimento di determinati indici di robotizzazione definiti e calcolati dall'Istat ogni anno per ogni settore ATECO, di emanare un proprio Decreto di incentivazione alla riconversione industriale della forza lavoro impiegata, che preveda:

    a) il mantenimento in capo alle aziende del settore in corso di robotizzazione delle obbligazioni fiscale e contributiva per i lavoratori dipendenti licenziati per giustificato motivo economico, nella misura di esse prevista sulla base dell'ultima retribuzione, per i licenziamenti avvenuti nei 12 mesi precedenti l'emanazione del decreto e nel corso dei 5 anni successivi, dando così luogo al totale abbattimento del cuneo fiscale per qualsiasi altra azienda che decida di riassumere un licenziato a causa di robotizzazione;

    b) l'attribuzione integrale allo Stato, relativamente alle sole assunzioni avvenute con contratto a tutele crescenti, per i 5 anni successivi, delle obbligazioni fiscale e contributiva per quei soli lavoratori identificati dall'Istat come necessari al processo di robotizzazione delle imprese di un settore e da esse per questo assunti, con notifica al MISE del contratto;

    c) l'aumento annuale dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società operanti in tutti i settori non ancora arrivati all'indice di robotizzazione per essi previsto, nella misura esclusiva risultante dalla necessità di procurare la somma utile a coprire l'insieme dei trattamenti di incentivazione erogati, in deficit, nell'anno precedente;

    d) un limite massimo all'aumento di cui al punto c) nella misura di non oltre il 40% di aliquota, al raggiungimento del quale la politica di robotizzazione può considerarsi conclusa con successo, con la cessazione ex nunc di tutti i benefici di cui ai punti a) e b) a qualunque lavoratore ed azienda concessi, ed il ritorno immediato all'aliquota ordinaria per le aziende dei pochi settori ancora non robotizzati.
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  2. #32
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Mozione approvata in data 31-05-18, 18:04 da presidente Ronnie
    Mozione del Governo Flaviogiulio sulla Legge Finanziaria


    LA CAMERA DEI DEPUTATI DI POL



    VISTA


    La recente promulgazione della Legge di Stabilità per il triennio 2018-19-20 in corso di approvazione dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica Italiana su proposta del Governo Gentiloni;


    CONSIDERATO


    Che per il bene del paese appare necessario modificare significativamente l’impianto strutturale del provvedimento, perseguendo, in particolare quattro obbiettivi di sistema:

    1) USCITE: la riduzione drastica delle spese correnti attraverso economie di bilancio, selezionate con criteri politici, nel novero delle misure predisposte dal commissario Carlo Cottarelli;

    2) ENTRATE: calo strutturale della pressione fiscale, con specifico orientamento della diminuzione alla difesa della famiglia, indistintamente per tutte le categorie di contribuenti;

    3)REVISIONE AL RIALZO DEL REGIME FISCALE DI FAVORE DI CUI GODONO LE RENDITE FINANZIARIE E CONTEMPORANEA RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE SULLE IMPRESE .



    4) INDEBITAMENTO E DEBITO: arresto dell’indebitamento e prima riduzione della dinamica del debito, tramite privatizzazioni con immediato impatto quantitativo e altre misure finanziarie, dal lato dell’offerta, idonee a risanare la struttura dei tassi d’interesse;


    ESPONE LE SEGUENTI MISURE CORRETTIVE


    Invitando il Governo Italiano, il Parlamento e i partiti ad attivarsi per modificare quanto prima la Legge di Stabilità per il triennio 2018, 2019, 2020 nel senso da esse descritto e secondo le allegate modalità, col fine di raggiungere i nuovi saldi di bilancio conseguenti all'intervento.

    Si propone di adottare la proposta della Commissione nazionale per la Spending Rewiew sulla razionalizzazione delle modalità di riscossione. Famiglie e imprese versano ora le tasse in banca e gli istituti di credito trasferiscono i fondi alla Banca d'Italia dietro il pagamento di provvigioni. Il Tesoro invece potrebbe aprire conti direttamente con le banche, risparmiando sulle provvigioni (La Commissione calcola almeno 0,4 Mld di risparmi annui).
    http://www.ilsole24ore.com/art/2014/...l?uuid=ABP7yz3

    Si propone di adottare la proposta della Commissione nazionale per la Spending Rewiew sulla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi della P.A. Gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni unicamente su convenzioni Consip rispetto alla pluralità di convenzioni oggi esistenti comportano in media un risparmio del 24%, anche se la spesa presidiabile da Consip o altre centrali di acquisto è circa la metà del totale. Si può dunque conseguire un cambiamento strutturale sui nuovi contratti con una drastica riduzione del numero centrali appaltanti per acquisti sopra soglia (da 32.000 a massimo 30–40; Consip, regioni, città metropolitane). I risparmi calcolati dalla commissione ammontano a 7,2 Mld annui. http://www.infodata.ilsole24ore.com/...vizi-della-pa/

    Si propone, come misura iniziale, di adottare la proposta della Commissione nazionale per la Spending Rewiew sulla razionalizzazione delle Società partecipate.
    I soli costi amministrativi attuali delle partecipate sono attualmente di circa mezzo miliardo l'anno per la quota pubblica. Circa 0,3 Mld € di essi potrebbero essere risparmiati immediatamente con una rapida riduzione del numero delle partecipazioni.
    http://www.ilsole24ore.com/art/notiz...?uuid=ABLBsJiB

    Si propone, come misura successiva, di riprendere la proposta della Commissione nazionale per la Spending Rewiew sulla dismissione delle Società partecipate. Secondo la Commissione, se entro giugno 2018 si riducesse il numero delle partecipate da ottomila a mille, si otterrebbero in tal modo risparmi complessivi pari a 1 Mld nel 2018, e 2 Mld annui negli anni successivi. http://www.ilsole24ore.com/art/notiz...?uuid=ABLBsJiB

    Si propone di adottare la proposta della Commissione nazionale per la Spending Rewiew sulla riduzione delle retribuzioni dei dirigenti pubblici. La Commissione ha rilevato un eccesso in percentuale delle retribuzioni dei dirigenti pubblici italiani del 20 per cento rispetto a quelli degli altri paesi europei. Sembra equo pertanto proporre una riduzione del 12 per cento della retribuzione media dei dirigenti pubblici, per un risparmio complessivo calcolato dalla commissione pari a 0,5 Mld di euro a regime.
    I tagli di Cottarelli / Riduzione stipendi dirigenti (500 milioni)
    Tale riduzione, tuttavia, può essere ottenuta anche entro il 2018, agendo sulle retribuzioni variabili. In proposito si specifica che la riduzione dovrà insistere sui dirigenti che abbiano ottenuto minori risultati, da individuarsi imponendo l’obbligo a ogni dirigente di identificare almeno un 33% di dirigenti di grado inferiore che non abbiano raggiunto l’obbiettivo, superando il malcostume di attribuire comunque a ogni dirigente l’avvenuto raggiungimento dei risultati anche quando l’evidenza palpabile è che la P.A. ha enormi sacche di inefficienza. Eventuali risarcimenti dei danni a seguito di procedimenti giudiziari, anche se coinvolgenti la responsabilità solidale della P.A., saranno posti ex lege integralmente a carico del dirigente superiore che abbia mal selezionato tra quelli possibili il dirigente inferiore di minor attività.

    Si propone di adottare la proposta della Commissione nazionale per la Spending Rewiew sull’introduzione del pagamento elettronico e della fatturazione elettronica nei pagamenti dello stato, in sostituzione di quelli cartacei, e della razionalizzazione dei centri di elaborazione dati. La Commissione ha stimato risparmi quantificabili in 0,93 Mld derivanti dalla fatturazione elettronica, 1,3 Mld per il pagamento elettronico e 0,3 Mld dalla razionalizzazione CED (2,5 Mld). I tagli di Cottarelli / Dalla fatturazione ai pagamenti elettronici (2,5 miliardi)

    Si propone l'accorpamento delle questure e delle prefetture, in una prefettura unica per territorio. Secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle finanze l’intero sistema delle prefetture italiane costa 0,5 Mld, di cui l'80% in oneri di personale (Ragioneria Generale dello Stato, La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato – Tavole statistiche 2008-2012). Si assume che unificando i due organi l’attuale intero costo complessivo delle prefetture possa essere abbattuto sia grazie al risparmio sulla spesa di affitti, manutenzioni e servizi delle attuali sedi monumentali delle prefetture (che sarebbero sostituite da quelle più modeste delle questure) sia grazie alla sostituzione dei vertici delle questure con quelli delle prefetture. I funzionari apicali delle questure, infatti, essendo dirigenti di polizia, saranno certamente ammortizzabili nella spesa per pubblica sicurezza, riducendo proporzionalmente i futuri concorsi di polizia, e d’altra parte, i prefetti sono in eccesso dell’80% rispetto al numero di sedi disponibili, possono quindi benissimo sostenere il doppio del lavoro, sostituendo i questori.

    Si conferma la linea già suggerita dell'abolizione del sistema di compensazione finanziaria del Servizio Universale Postale (0,25 Mld €) a Poste italiane. La misura è conveniente per la stessa società pubblica, ormai quotata per il 40%, alla luce dell’effetto nefasto che la permanenza di tali compensazioni provoca ai sensi della disciplina antitrust (cfr. il recente nuovo orientamento AGCM Tlc, l'Antitrust bacchetta Poste: apra agli altri operatori - Repubblica.it) secondo la quale l’Autorità antitrust potrebbe in prospettiva obbligare la società a mettere a disposizione i propri uffici a tutti i concorrenti in tutti i mercati diversi da quello postale (specialmente Bancario e Assicurativo, nei quali i ricavi, nell’ordine dei miliardi di €, sono molto maggiori di quelli postali), se perdurasse il sussidio.


    conferma l’introduzione (già suggerita da questo parlamento) dell'obbligo per le Aziende Sanitarie Locali di ogni regione di centralizzare gli acquisti di farmaci e forniture in un'unica centrale di spesa per tutte le ASL della regione, secondo prezziari min-max diversificati per singolo prodotto, decisi da ogni regione e comunicati alla centrale acquisti, che non siano non superiori né inferiori oltre il 25% alla media del costo storico nazionale dei 5 anni precedenti. L’intervento, in quanto misura di coordinamento nazionale di finanza pubblica, dovrà essere sottratto alle competenze regionali. In termini di sola spesa farmaceutica il risparmio previsto è di 12 Mld € (CeRM 2011, Saniregio2 http://www.quotidianosanita.it/alleg...ato2579952.pdf regione di riferimento per il benchmark nazionale: l’Umbria).

    Le coperture così reperite ammontano ad almeno 26,28 Mld tra il 2018 e il 2019.



    2) GRUPPO DI MISURE RELATIVE AL SECONDO OBBIETTIVO
    – ENTRATE –


    Si propone l’Introduzione del meccanismo del quoziente familiare, che consente di dividere il reddito ai fini IRPEF per il numero dei componenti del nucleo cui viene attribuito in modo da incentivare fiscalmente le famiglie con figli. Attualmente, in Italia, l'imposta sul reddito viene applicata all'insieme degli utili e redditi dei membri della famiglia fiscale composta dal contribuente stesso, dal coniuge, dai figli minorenni e da eventuali persone invalide conviventi. Con il quoziente, le quote verrebbero rideterminate in relazione al proprio ruolo e ai carichi di famiglia, dimodochè in una famiglia con un reddito complessivo di 30 mila € l'anno dove lavorino due persone, si paghino tasse come se ci fossero due redditi di 15 mila € ciascuno, abbattendo l’aliquota di riferimento. Il costo di tale misura si prevede in 20 Mld € annui secondo i dati della CGIA di Mestre (Il vero choc fiscale? Il quoziente familiare - IlGiornale.it).

    Si chiede che sia previsto nella legge un bonus bebè da 400 euro che scatta al settimo mese di gravidanza per ogni cittadina italiana, per tre mesi. E fino al terzo anno di vita del bimbo si chiede sia previsto un assegno mensile di altri 150 euro, per un importo complessivo di spesa atteso nel 2018 e nel 2019, sulla base della proiezione tendenziale delle nascite (509 mila annue) di 1,5 miliardi di € in ciascuno dei due anni.

    Si propone di finanziare il bonus bebè attraverso l’aumento dell’imposizione fiscale sulle sigarette. Le sigarette sono attualmente assoggettate all’IVA nella misura del 22% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA stessa e all’accisa che varia in relazione alla categoria.
    Si propone quindi di elevare l’imposizione portando l’IVA al 25% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA stessa e all’accisa che varia in relazione alla categoria.

    Si propone il blocco della tariffa sui rifiuti ai valori storici cosicchè l’imposizione fiscale per la raccolta comunale dei rifiuti stabilita dai comuni non possa superare i vecchi massimali dell'imposta sui rifiuti pagata nel 2012. Sulla base di un’entrata annuale di 10 miliardi nel 2015 (Salasso spazzatura, la Tari aumenta del 20% a 10 miliardi - Repubblica.it) e di un aumento tra il 2018 e il 2019 del 32%, si prevede un totale di 3 Mld € di minori entrate.

    Si propone altresì la sospensione ex lege della tariffa per i cittadini del 10% dei comuni italiani in cui il servizio di raccolta dei rifiuti funzioni maggiormente al di sotto delle reali esigenze, demandando alle regioni la fissazione del livello minimo e la verifica di funzionalità con l’obbligo di individuare ciascuna un numero di comuni peggiori complessivamente pari al 10% della popolazione regionale, ai quali imporre un commissariamento nazionale e uno sgravio per la popolazione, pari a 0,7 Mld €.

    Le misure così previste riducono le entrate di: 26,7 Mld € nel 2018 e nel 2019.

    3)MISURE RELATIVE AL TERZO OBIETTIVO. REVISIONE AL RIALZO DEL REGIME DI FAVORE DELLE RENDITE FINANZIARIE E CONTEMPORANEO ALLEGGERIMENTO DELLA TASSAZIONE SULLE IMPRESE

    Per quel che riguarda la stretta del fisco sulle imprese secondo l’ultimo rapporto Banca Mondiale-PwC non esiste, in Europa, un Paese nel quale la quota del profitto commerciale sottratta da tasse e contributi sia alta come in Italia. Siamo al 64,8%, contro il 25,9% dell’Irlanda, il 28,8% della Svizzera, il 32% del Regno Unito, il 48,8% della Germania, il 50% della Spagna. Persino la Francia, a dispetto del suo gigantesco apparato pubblico, sottrae meno risorse alle imprese (62,7% contro il nostro 64,8%)
    Oggi invece, le rendite finanziarie sono tassate al 20 per cento, fatta eccezione per i titoli di Stato che sono al 12,5 per cento e il risparmio previdenziale (all’11 per cento). Se facciamo un paragone con le tasse sul reddito delle persone lo scaglione Irpef più basso è al 23 per cento, anche se in realtà con le detrazioni decrescenti l’aliquota effettiva è già pari al 27,51 per cento a partire da 8.000 euro . C’è un motivo per il quale un operaio che riceve un aumento di stipendio di 1.000 euro deve pagare 230 euro di tasse in più, mentre un manager che riceve una eredità in Btp (di circa 34.200 euro) che gli rendono 1.000 euro di cedole l’anno deve pagare solo 125 euro di imposte?
    Una parola andrebbe detta anche sul privilegio dei Buoni del tesoro poliennali (tassati al 12,5 per cento) rispetto alle obbligazioni private (al 20 per cento). Se il credito deve fluire all’economia reale e si vuole superare l’impostazione “bancocentrica”, un passo obbligato dovrebbe essere la riduzione se non l’annullamento del privilegio concesso ai titoli di Stato.


    Si propone pertanto di ridurre l'IRES dal 27,5 al 24 per cento compensando le mancate entrate per lo Stato con un aumento della tassazione sui titoli di Stato e sui BTP da portare dal 12,5 al 17 per cento


    4) GRUPPO DI MISURE RELATIVE AL QUARTO OBBIETTIVO
    – INDEBITAMENTO E DEBITO–


    Il rapporto tra le misure del gruppo 1 e le misure del gruppo 2 consente di abbattere il deficit tendenziale annuo di 2,5 Mld nel 2018; 3,5 Mld nel 2019 e 3,5 Mld nel 2020 sulla base di misure correnti e di un elevato grado di sicurezza delle stime

    Al di là di ciò, in ogni caso, si propongono ulteriori speciali misure straordinarie negli allegati A e B.
    ALLEGATO A)
    PIANO DI DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE


    Si propone, in primo luogo, la cessione del residuo capitale azionario pubblico di Poste Italiane, partecipata in modesto attivo ma di eccellenti potenzialità sul mercato libero, che, sulla base delle dimensioni della quota e di un prezzo a un prezzo pari a quello dell'IPO iniziale della società, si assume possa determinare 5,7 Mld € di entrate aggiuntive destinate alla riduzione del debito pubblico.

    Si propone, in secondo luogo, una procedura di liquidazione accelerata delle partecipazioni in passivo, ulteriore e sussidiaria rispetto al piano Cottarelli: la cessione ex lege a base d’asta zero di ogni residua partecipata che riporti un bilancio negativo coeteris paribus. Tale metodo di individuazione e valorizzazione è concepito per assicurare un efficiente incentivo agli amministratori locali perché trovino offerenti, che consiste nel rischio di perdere senza alcun indennizzo lo strumento di spesa rappresentato dalla partecipata.

    La procedura, che si raccomanda di introdurre per legge come misura di coordinamento nazionale della finanza pubblica, consiste nei seguenti sei provvedimenti consecutivi:
    a) Blocco a far data dall'approvazione della misura delle tariffe dei servizi delle partecipate pubbliche e divieto di trasferimento della sede legale o mutamento dell'oggetto sociale;

    b) Indizione di un'asta aperta di durata trimestrale, con base d'asta euro "0", per qualsiasi partecipata non quotata che abbia riportato passività nel bilancio 2015, completamento della cessione all'aggiudicatario entro 30 giorni dalla chiusura dell'asta (costi amministrativi del trasferimento a carico dell'aggiudicatario). Gli introiti dell'asta sono interamente devoluti all'ente titolare della partecipazione;

    c) Accorpamento ex lege di qualsiasi partecipata pubblica passiva non aggiudicata per assenza di offerte alla partecipata pubblica attiva con la sede legale più vicina che operi nel medesimo settore, con contestuale attribuzione delle quote proporzionale agli enti pubblici conseguentemente partecipanti;

    d) In caso di ulteriore passività della conglomerata, indizione entro agosto 2018 di una nuova asta trimestrale per la conglomerata risultante, a base "0", secondo il punto "B". Gli introiti dell'asta sono interamente devoluti agli enti titolari della partecipazione;

    e) In caso di ulteriore mancato pervenimento di offerte, avocazione allo Stato alla data del 31 dicembre, senza indennizzo, della partecipazione dell'intera conglomerata;

    f) Con decreti del Ministro dell'Economia, a far data dal 1 gennaio 2019, cessione delle conglomerate passive pervenute al bilancio centrale dello Stato con procedura nazionale d'asta a base "0" e devoluzione degli introiti alla riduzione del debito pubblico;

    La misura, oltre a consentire una sterilizzazione di qualunque ulteriore futura perdita delle partecipate sopravvissute al piano Cottarelli, consentirebbe una valorizzazione delle partecipazioni ai fini dell’abbattimento del debito pubblico, allo stato in quantificabile, ma plausibilmente rilevante.


    ALLEGATO B)
    PIANO DI COMPENSAZIONE DEBITO - PATRIMONIO PUBBLICO


    Si ritiene ancora possibile annullare o perlomeno ridurre gli enormi e perduranti effetti della crisi dei titoli sovrani del 2011 sul debito pubblico di lungo termine della nazione con un combinato di misure legislative e decisioni del Tesoro destinate a valorizzare immobili improduttivi da decenni dei quali lo Stato (in epoca di uffici digitali, di privatizzazioni e di abolizione della leva militare) più nulla sa che fare, conseguendo l'effetto di risparmiare preziosa liquidità evitando l'oneroso rimborso di quei titoli e dei loro esosi interessi, tramite la rinuncia dei titolari al rimborso di tale debito.

    Al momento il valore inventariale dei beni edificati di proprietà dello Stato ammonta a 59 Mld € (OpenDemanio ) e tale cifra (risultante spesso dal solo prezzo di acquisto storico rivalutato) è largamente sottostimata rispetto al valore di mercato reale di immobili nei centri storici italiani e in località suggestive, stimabile nell'ordine delle centinaia di miliardi. L'ammontare di titoli rinegoziati in condizioni di particolare stress di mercato dal governo italiano nel corso della crisi fu invece di circa 400 miliardi, una parte ignota dei quali in titoli derivati (cfr. audizione parlamentare 2015 Dott.ssa Maria Cannata).

    Si considera possibile la rinuncia dei possessori dei titoli di cui si tratta (della totalità o di parte di essi) alla restituzione del capitale e degli interessi o quantomeno a una componente di interesse pari allo spread tra i BTP italiani e i corrispondenti strumenti emessi dalla Rep. Federale di Germania negli anni di tensione finanziaria, solo nel caso in cui lo Stato offra loro una differente specie di titoli assistita da garanzie a tutela dal rischio default diverse e più solide del premio al rischio incorporato nel maggior saggio di interesse, e specificamente consistenti in beni reali aggredibili giudizialmente (immobili), che per l'insipienza del Governo Monti non furono proposte nell'anno in cui quei titoli furono emessi.

    Si ritiene altresì necessario per la fiducia dei sottoscrittori dell'offerta di scambio nell'operazione che tale conferimento a garanzia, essendo privo di tutela costituzionale (e.g. XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti: "The validity of the public debt of the United States, authorized by law, including debts incurred for payment of pensions and bounties for services in suppressing insurrection or rebellion, shall not be questioned.", assente nella Costituzione Italiana) sia altrimenti tutelato in via sostanziale da possibili revoche di successivi governi, attesa la durata decennale o pluridecennale dei titoli.

    Specificamente si ritiene possibile concretizzare tale alternativa e necessaria tutela o tramite un emendamento costituzionale oppure tramite un divieto alla partecipazione di aziende italiane o sotto la giurisdizione italiana ai consorzi di valorizzazione degli immobili destinati a emettere i titoli sostitutivi, in modo da ricondurre il conferimento degli immobili al fondo sotto la specie delle obbligazioni verso l'estero, che è assistita da una sostanziale tutela diplomatica tale da escludere che il Governo italiano possa rifiutare di pagare quelle obbligazioni.

    D’altra parte ai fondi italiani potrebbe comunque essere consentito partecipare indirettamente ai consorzi sottoscrivendo con essi accordi economici per il collocamento interno degli immobili, dietro compenso, allo scopo di mantenere efficiente la valorizzazione giovandosi del know how immobiliare italiano sui beni in Italia e le potenziali destinazioni degli stessi, purchè la proprietà dei beni e la facoltà di emettere le obbligazioni restino sempre al consorzio estero;

    I consorzi di diritto straniero dovrebbero essere almeno due, quotati in mercati regolamentati europei, per trattare beni di natura omogenea, conferendo l'Italia in uno di essi i beni sprovvisti di qualsiasi vincolo amministrativo e nell'altro i beni che per la loro natura storica o monumentale o semi-monumentale richiedono speciali investimenti di valorizzazione e tempi più lunghi, e che confacciano il primo fondo a un mercato più libero e meno consapevole del diritto latino (Londra) e l'altro fondo a un mercato più regolamentato e di diritto latino (Francoforte).

    Si propone quindi di avviare per legge quanto prima, comunque entro l'anno 2018, con prosecuzione negli anni 2018 e 2020, un'operazione di scambio dei titoli del debito pubblico con il patrimonio immobiliare dello Stato, con lo scopo di annullare o ridurre i perduranti effetti della crisi dei titoli sovani del 2011 sul debito pubblico di lungo termine, consistente nei seguenti atti e provvedimenti:

    A) Introduzione entro dicembre 2019 (procedura di revisione, più eventuale referendum) del divieto costituzionale di ripudio del debito nell'articolo 42 della Costituzione Italiana, con un nuovo comma 4: "La validità del debito pubblico della Repubblica Italiana autorizzato dalla legge, inclusi i debiti per il pagamento di pensioni, per i pagamenti verso le imprese e le ricompense per il servizio militare prestato non potrà essere posta in discussione.";

    B) Indizione di un'asta semestrale aperta a operatori esteri quotati di qualsiasi provenienza per le quote di due costituendi consorzi per la valorizzazione del patrimonio pubblico italiano (CVPIL e CVPIF), nella forma di due fondi di gestione immobiliare, l'uno di diritto inglese quotato alla Borsa di Londra e l'altro di diritto germanico quotato alla Borsa di Francoforte, denominati "Fondo per la valorizzazione del patrimonio demaniale italiano non vincolato" (Londra) e "Fondo per la valorizzazione del patrimonio demaniale italiano vincolato" (Francoforte), con spese di costituzione e gestione ovviamente tutte a carico dei consorziati;

    C) Assegnazione per legge entro l'inizio dell'asta della totalità dei beni ai due fondi costituendi; prosecuzione dei contratti in essere sui beni fino alla scadenza naturale, e mantenimento dell'usufrutto allo Stato per le sedi di enti in essere, con contestuale previsione del rilascio entro il 2018 del 50% delle sedi ed entro il 2019 del 100% delle sedi, con esclusione delle sole sedi storiche di enti esistenti prima del 1945 edificate secondo progetti precedenti il 1944 e per le sole amministrazioni storicamente già esistenti prima quella data, con aggiunta della Corte Costituzionale e delle Regioni e sottratte le aziende pubbliche; divieto per lo Stato di ricomprare/riaffittare le sedi così cedute ai fondi, allo scopo di mantenere in mano italiana il pagamento dei nuovi fitti delle sedi dello Stato ed escludere speculazioni estere.

    D) svolgimento dell'asta per sei mesi e contestuale apertura di tutti gli immobili alle operazioni di perizia effettuate da qualunque partecipante all'asta e controperizia pubblica, con pubblicazione di aggiornamenti settimanali sugli aggiornamenti delle stime di mercato fino alla conclusione dell'asta delle quote. Conferimento del ricavato dell'asta al fondo stesso, per le spese operative.

    E) Assegnazione al conferente degli immobili di obbligazioni cedibili a terzi emesse con date di scadenza corrispondenti a quelle dei titoli del debito pubblico emessi a partire dall'inizio della crisi del debito sovrano col maggior tasso, pari a 118 miliardi di €, tratte sul fondo (stima minima dei rivalutazione del patrimonio + 50%) e clausola di rivalutazione fino all'80% dell'ulteriore valorizzazione eventuale degli immobili conferiti una volta che siano ceduti e ne sia accertato dunque il valore.

    F) Indizione di un'offerta pubblica per lo scambio delle obbligazioni a quel punto detenute dallo Stato con i "corrispondenti" (scadenza lo stesso giorno) titoli di debito emessi a partire dal 2011, nell'anno 2018, previo negoziato sulla percentuale di rivalutazione attesa, tramite asta aperta tra i possessori di tali titoli.

    G) in caso di incompleto swap dei titoli, successiva estensione a titoli emessi anche precedentemente, con aste destinate a tenersi nell'anno 2018

    H) in caso di incompleta vendita delle obbligazioni (probabile), successiva estensione ad offerte in liquidità, nell'anno 2019

    I) in caso di incompleta vendita delle obbligazioni, incasso dal fondo delle stesse, a scadenza, sperando che abbia venduto quanto poteva vendere

    J) nel corso di tutto il processo: annullamento di tutti i titoli ricevuti dai privati in cambio delle obbligazioni
    Mozione approvata in data 01-03-18 da presidente Ronnie
    Mozione del PCF (modificata dall'emendamento I-alca) per sanzionare i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione


    Preso atto che, nonostante i numerosi inviti e leggi varate per rispettare i tempi di pagamento delle fatture emesse verso la P.A., anche per evitare ulteriori procedure di infrazione da parte della UE che periodicamente colpiscono il nostro paese con condanne e relative ammende e pene pecuniarie, diverse amministrazioni pubbliche continuano a pagare oltre i termini le fatture regolarmente ricevute e validate,

    Il Parlamento di TPOL INVITA

    a varare una legge che preveda i seguenti punti:

    * Tutte le negoziazioni relative ad acquisti di beni e servizi e gare di appalto della P.A per un importo superiore ai 500 euro devono essere svolte obbligatoriamente attraverso il portale dedicato acquistinretepa.it

    * I fornitori della P.A. possono emettere solamente fatturazione elettronica tramite il sistema di interscambio del MEF, attraverso il portale dedicato.

    * Tutte le fatture accettate dalla pubblica amministrazione saranno verificate automaticamente utilizzando i dati noti agli uffici della Agenzia delle Entrate
    competenti per territorio.

    * Alla data di scadenza delle fatture elettroniche, la P.A, debitrice emette bonifico bancario a favore della parte creditrice, attraverso il portale dedicato, che provvederà in automatico ad inserire nei dati della fattura il CRO ricevuto dal sistema bancario.

    * Nel caso in cui, trascorse 72 ore dalla scadenza della fattura, non fosse stato emesso mandato di bonifico da parte dell'ente debitore, la fattura sarà pagata direttamente dal MEF, e contestualmente eliminata dal sistema di Interscambio.

    * L'importo della fattura sarà defalcato dalle somme trasferite dallo Stato all'ente pubblico interessato per l'anno seguente.

    * Gli interessi di mora relativi alle somme anticipate dallo Stato per l'ente pubblico moroso saranno addebitati al dirigente dell'ufficio inadempiente, e trattenuti dal suo stipendio, se ne sarà riconosciuta la colpevolezza per il ritardo nel pagamento.
    Legge approvata in data 24-04-18 da presidente Ronnie
    Disegno di Legge di modifica della Legge Elettorale

    Articolo Unico Modifiche alla Legge elettorale

    1. All’art.5 comma 6, le parole <<ma contribuisce al conseguimento del premio di maggioranza>> sono abrogate.
    2. All’art.9 i commi 2,3 e 4 sono abrogati; il comma 5 è rinumerato 2.
    Mozione approvata in data 07-11-17 da presidente Ronnie
    Mozione del PCF contro la promozione per legge per tutti alle scuole elementari e medie


    Tenuto conto che il governo Gentiloni ha approvato le deleghe della riforma del precedente governo Renzi prevedendo che “le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento solo parzialmente raggiunti “ e la bocciatura sarà possibile solo se tutti gli insegnanti del consiglio di classe saranno d'accordo” e "solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione"
    Considerato che con questa riforma basterà un solo parere contrario per fare scattare la promozione automatica nella scuola elementare
    Preso atto che anche nella scuola media la promozione sarà quasi automatica e diventerà la regola generale dato che il decreto prevede che “potrà scattare la promozione in presenza di insufficienze in una o più discipline” e la bocciatura sarà limitata ai casi eccezionali e rari di “gravi infrazioni disciplinari” o “mancata acquisizione dei livelli di apprendimento”

    Il Parlamento di POL chiede
    L’abrogazione di questa riforma che abolisce la meritocrazia nella scuola

    Il Parlamento Virtuale infatti ritiene che il principio della “promozione agevolata” a prescindere totalmente dal merito e dall'impegno dello studente crea i presupposti per attribuire allo studio il senso di una pura finzione formale burocratica (dietro il quale può tranquillamente starci anche il nulla tanto si ottiene la stessa valutazione)
    Mozione approvata in data 01-03-18 da presidente Ronnie
    Mozione cascista sul Jobs act


    Tenuto conto che il Jobs Act abolisce la precedente tutela prevista dall'articolo 18 per i lavoratori a tempo indeterminato
    Considerato che latutela dell'articolo 18 ora abrogata prevedeva la possibilità di ottenere (dietro ricorso giudiziario) il reintegro nel posto di lavoro ( reintegro che resta solo per i licenziamenti discriminatori) sostituendo al reintegro il semplice indennizzo

    Considerato che eccessivi irrigidimenti delle tutele possono essere controproducenti come anche della "eccessiva mano libera" data nei licenziamenti ai datori di lavoro

    Il Parlamento di POL chiede che la tutela che concede la possibilità di ottenere il reintegro sia estesa non solo ai licenziamenti discriminatori ma anche ai casi ai casi cui i lavoratori sono (per l'età troppo avanzata che preclude il mercato del lavoro agli ultra cinquantenni o per lo stato di eventuale handicap fisico del lavoratore licenziato che li fa scartare dai datori di lavoro) nell'impossibilità pratica di trovare un altro posto di lavoro(impossibilità che il giudice del lavoro dovrà valutare sulla base delle statistiche nazionale annuali e mensili dei lavoratori)
    Mozione approvata in data 07-11-17 da presidente Ronnie
    Mozione del Governo Occidentale sulla riforma per velocizzare i tempi dei processi


    Premessa
    Uno dei piu antichi e gravi problemi irrisolti dell’Italia è purtroppo da decenni l’inaccettabile lentezza dei processi civili e penali su cui nessun governo ha mai cercato seriamente di intervenire (con governo sciagurati che hanno sprecato decenni solo per tentare riforme dettate da interessi personali o di casta come il falso in bilancio o l’aumento dei tempi della prescrizione invece di concentrarsi sul vero problema).

    I fascicoli accumulati superano i 6 milioni a cui si devono aggiungere i 3,5 milioni circa di procedimenti penali. Le sole pratiche relative ai procedimenti civili pendenti occuperebbero una superficie pari a 74 campi da calcio grandi come San Siro. Una montagna di carta che, in termini economici, si traduce in quasi 96 miliardi di euro di mancata ricchezza. L'abbattimento del 10% dei tempi della giustizia civile potrebbe determinare un incremento dello 0,8% del Pil, secondo l'ultima stima di Confindustria
    Abnorme la durata dei fallimenti, più di 10 anni in media, non è da meno la giustizia tributaria. La durata media di un processo civile ordinario di primo grado si triplica da Torino a Messina, da 500 a 1.500 giorni. I dati dicono che la produttività dei tribunali nei procedimenti civili è calata dal 2014 al 2016 in tutto il territorio nazionale (la produttività è data dal rapporto tra il numero di procedimenti definiti e i giudici che se ne occupano) e spiegano che al Sud va anche peggio che al Centro Nord. Non solo: dicono che «i divari non dipendono da carenze di organico dei giudici e del personale amministrativo» e che questo «potrebbe dipendere da aspetti organizzativi»


    Dispositivo
    La Camera dei deputati di POL invita il governo Italiano ad adottare una riforma organica complessiva della giustizia finalizzata unicamente al miglioramento dell’efficienza e della velocità dei processi civili e penali.

    Punto centrale della riforma dovrà essere la previsione di un sistema in cui la carriera della magistratura (valutata dallo stesso Consiglio superiore della Magistratura)sia strettamente legata all’efficienza dimostrata da ciascun magistrato nella conduzione e nella durata dei processi da loro condotti.
    I giudici che in piu di tre processi hanno impiegato piu di 4 anni nel primo grado o nel secondo grado di giudizio o in Cassazione perderanno il diritto all'aumento dello stipendio per almeno 7 anni e non potranno ottenere nessuna promozione nella carriera per almeno 5 anni

    I magistrati che hanno presieduto processi civili o penali la cui durata è piu breve della media nazionale dei processi avranno diritto ad un aumento del 20% dello stipendio. si chiede inoltre di intervenire nell’organizzazione complessiva degli uffici dei tribunali civili e penali per cercare di aumentare l’efficienza del sistema incentivando una maggiore circolazione delle informazioni sia nell’ambito di un Ufficio che tra Uffici e Sedi differenti.


    Nelle cause civili prima del processo deve inoltre diventare obbligatorio il ricorso al tentativo di conciliazione tra le parti ,conciliazione che puo' essere sia giudiziale (ad opera dello stesso magistrato) che extragiudiziale ad opera di un tentativo di mediazione di appositi mediatori extragiudiziali iscritti ad un albo

    Si chiede inoltre di introdurre nell’ordinamento italiano il principio di limitare strettamente la pratica del ricorso in Cassazione nei processi civili ricorso che non deve piu essere strumentalmente utilizzato come un terzo grado di merito mascherato ma limitato esclusivamente ai casi eccezionali di violazione della legittimità durante il primo ed il secondo grado

    Si propone di aggiungere nel codice di procedura civile oltre alla previsione del risarcimento dei danni alla controparte, prevista dall'art. 96 del C.p.c., un ulteriore risarcimento allo Stato per compensare il tempo e le risorse sprecate per una causa fasulla o superflua

    Altro punto centrale della riforma deve essere inoltre il raddoppio dei tempi attualmente previsti per la prescrizione dei processi penali in modo che gli avvocati non siano incentivati a puntare sulla dilatazione dei tempi dei processi per ottenere l’assoluzione dei loro clienti.
    Si propone inoltre una riforma del codice di procedura penale che limiti la possibilità di ricorso in campo penale per chi patteggia, ammettendo unicamente il ricorso in cassazione per vizi di forma e non il ricorso di merito in appello. Si propone altresì un'ulteriore riforma dello stesso codice penale che preveda la possibilità di aggravare la pena in appello rispetto a quanto stabilito dal giudice nel primo grado di giudizio anche quando a ricorrere è l'imputato
    Mozione approvata in data 16-06-17 da presidente Ronnie
    Mozione thomas lenin-Garat su abolizione legge Fornero ripresentata dal gruppo PSDL


    LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA COMUNITA’ DI POL

    Tenuto conto sia degli effetti oggettivamente depressivi sul mercato del lavoro che sull'economia in generale, sia delle più generali difficoltà che si sono create alle nuove generazioni ad inserirsi nel mercato del lavoro e quindi a potersi costruire una prospettiva futura a seguito delle riforme apportate negli ultimi anni alla regolamentazione del mercato del lavoro, sia durante il Governo Monti, sia durante il più recente Governo Renzi

    Si invita il parlamento italiano:
    ad abolire la legge Fornero per quanto riguarda la nuova disciplina sulle giuste cause di licenziamento, nonchè il cosidetto Job Act e tutti i suoi decreti attuativi, fatta eccezione per la parte relativa all'abrogazione e la riforma di alcune forme di contratti di lavoro speciali e quella relativa all'introduzione dei nuovi ammortizzatori sociali contro la disoccupazione volontaria, in maniera tale da reintrodurre la disciplina antecedente, in attesa di una riforma complessiva del mercato del lavoro tale da garantire flessibilità e sicurezza, sul modello europeo.
    Invita inoltre sia ad introdurre un regime transitorio per i contratti di lavoro firmati durante il periodo di efficacia delle suddetta normativa, in maniera tale da garantire che questi sopravvivano all'abolizione della normativa
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  3. #33
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Mozione approvata in data 16-06-17 da presidente Ronnie
    Mozione C@scista sulla tassazione impianti di telecamere urbane



    "Considerato che negli ultimi tempi sono state elevate diverse contestazioni da parte delle Direzioni Territoriali del MiSE di "aver rilevato presso le Amministrazioni comunali ripetute problematiche conseguenti la carenza dei necessari dati informativi relativi agli obblighi di legge previsti per l'installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica";

    Considerato che a tali contestazionisono sone seguite formali contestazioni del mancato pagamento dei diritti amministrativi per tali reti di trasmissione dati;

    Visto l'articolo 104 del dlgs 259/03 che vieta l'installazione od esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo senza autorizzazione da parte del ministero,
    Considerato che questa norma trae fondamento dal fatto che le frequenze radio sono beni preziosi a disponibilità limitata;

    Considerato che il suddetto decreto legislativo vieta ad un ente locale di realizzare una rete di trasmissione dati aperta al pubblico, se non tramite una azienda appositamente creata o delegata;

    Ritenuto che tali norme contrastino con le necessità degli enti locali di garantire, anche tramite strumenti elettronici, quali le telecamere di sorveglianza ad uso pubblico, la sicurezza dei cittadini che risiedono o transitano nell'ambito del territorio di competenza,

    LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA COMUNITA’ DI POL

    INVITA

    Il parlamento italiano a:
    - abolire l'obbligo del versamento di tale canone per i municipi che, tramite società appositamente delegate, installino telecamere ai fini della sicurezza della popolazione, utilizzando, ove non altrimenti possibile, reti wireless di tipo radiolan od hyperlan,
    - delegare agli ispettorati territoriali del MiSE, in accordo con i municipi coinvolti, l'accertamento che tali reti vengano impiegate esclusivamente per la trasmissione di segnali video o di allarmi provenienti da sensori dedicati alla sicurezza della popolazione, ed accessibili solamente dagli uffici municipali preposti alla sicurezza ed alla Pubblica Sicurezza."
    DDL approvato in data 16-06-17 da presidente Ronnie
    [B]DDL del Governo Undertaker sul nucleare

    TITOLO I
    Principi

    Art. 1
    Strategia energetica nazionale
    1. La Strategia Energetica Nazionale indica le priorità per il breve ed il lungo periodo in materia energetica, al fine di conseguire, preferibilmente attraverso meccanismi di mercato i previsti obiettivi, orientando il dovere di leale cooperazione delle Amministrazioni Pubbliche al conseguimento di essi.
    2. Costituiscono obbiettivi della Strategia Energetica Nazionale:
    a) la diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento, con speciale riguardo alla sostituzione di almeno il 60% della produzione nazionale di energia elettrica da idrocarburi fossili con la produzione elettronucleare;
    b) il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
    c) l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
    d) la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
    e) l’accumulo delle competenze, delle infrastrutture e delle scorte di materiali necessari alla realizzazione di un armamento strategico completo, nel quadro dell’adesione dell’Italia al vigente sistema di tutela della pace internazionale fondato sulla deterrenza nucleare multipolare;
    d) la realizzazione tecnica di un ciclo chiuso del combustibile nucleare, attraverso il riprocessamento del combustibile e la trasmutazione delle scorie del combustibile esausto in elementi a breve vita, ripristinabili in volumi accettabili e di economico smaltimento nelle miniere di estrazione originarie o altri siti sicuri.

    Art. 2
    Strategia energetica internazionale
    1. Al fine della realizzazione degli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale il Governo è autorizzato alla stipula, entro il 1 febbraio 2020, di uno o più accordi per intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare con uno o più Stati esteri compresi nel seguente elenco: a) aderenti all’Unione Europea; b) aderenti alla NATO, con eccezione della Turchia; c) Svezia, Finlandia, Russia, Repubblica di Cina (Taiwan), Giappone, Israele e Korea del Sud.
    2. Gli accordi quadro potranno prevedere la realizzazione di impianti da parte di aziende nazionali anche in raggruppamento di impresa con aziende estere che accettino di esportare stabilmente il proprio know how realizzando siti produttivi in Italia e concedendo per almeno 60 anni le licenze brevettuali relative.
    3. Gli accordi quadro potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine, da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio nazionale.
    4. Gli accordi internazionali potranno ridefinire tutti gli aspetti connessi della normativa interna, ivi compresi l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare e degli enti locali che insistano su siti di interesse per gli accordi, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e prevalendo su qualsiasi normativa in contrasto.
    5. Il Governo è autorizzato alla denuncia dei trattati internazionali che si pongano in contrasto con l’obbiettivo di cui all’art. 1 comma 2, lettera e).

    Art. 3
    Leale collaborazione degli organi dello Stato alla Strategia Energetica
    1. Tutte le Amministrazioni Pubbliche cooperano lealmente alla realizzazione della Strategia Energetica Nazionale e si astengono dal porre in essere azioni in contrasto con essa.
    2. Ogni organo interpreta le disposizioni giuridiche rilevanti per ogni procedura o controversia, da cui possa sorgere pregiudizio per l’attuazione della strategia, nel senso più favorevole al perseguimento della strategia.
    3. Il personale non dirigenziale delle Amministrazioni Pubbliche, compreso, a titolo di esempio, quello alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, del Servizio Sanitario Nazionale e di Società partecipate dallo Stato o dagli Enti Locali, non direttamente coinvolto nell’applicazione di essa, si astiene dall’esprimere commenti sull’applicazione della Strategia nel corso dell’esercizio delle proprie funzioni, salvo che sia richiesto da disposizioni del personale dirigente o dalla necessaria applicazione di disposizioni di legge.
    4. Il personale dirigente delle Amministrazioni Pubbliche come sopra individuate, se non è direttamente coinvolto nell’applicazione della Strategia, richiede l’autorizzazione ai competenti funzionari dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare prima di rilasciare o autorizzare il rilascio di commenti pubblici o destinati alla pubblicazione sull’applicazione di essa, salvo che l’atto sia richiesto da dirigenti di rango superiore o dalla necessaria applicazione di disposizioni di legge.
    5. Gli organi elettivi locali di rango capitale, regionale, provinciale, metropolitano, comunale o municipale, non possono emanare o porre al voto atti amministrativi, regolamentari o legislativi riguardanti la preferenza per l’uso di specifiche forme di energia che vadano in contrasto con gli obbiettivi della Strategia Energetica Nazionale. Ogni precedente atto in tal senso è nullo e deve essere rimosso dai pubblici uffici ed oscurato dalla vista del pubblico.
    6. L’accertamento della violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 non comporta conseguenze penali né alcun obbligo risarcitorio in capo ai responsabili, ma determina la cessazione di diritto del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. e la decadenza da ogni incarico elettivo per violazione del principio di disciplina nell’esercizio delle funzioni, di cui all’art. 54 comma 2 della Costituzione.
    7. Sono devolute alla giurisdizione e procedura esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, o che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi necessari o utili per la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l’energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o nella rete nazionale di gasdotti. Sono altresì devolute al giudice amministrativo le controversie sugli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5.

    Art. 4
    Sicurezza nucleare
    1. I compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza di ogni attività concernente gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, sono attribuiti all’Agenzia di Sicurezza Nucleare.
    2. L’Agenzia di Sicurezza Nucleare è retta da un Consiglio composto da dieci esperti con almeno venti anni di esperienza nel settore nucleare; è finanziata con tributi propri, imposti agli operatori del settore nucleare; ed è amministrata indipendentemente dalle Autorità Civili e Militari dello Stato.
    3. I componenti del Consiglio sono eletti per dieci anni dal Parlamento a scrutinio segreto tra coloro i quali ricoprano i requisiti di cui al titolo III della presente legge. Il personale dell’Agenzia è reclutato esclusivamente per concorso pubblico.
    4. I componenti del Consiglio ed il Personale dell’Agenzia hanno l’obbligo di risiedere almeno tre mesi ogni anno entro il perimetro di un impianto di produzione nucleare primario attivo sotto la sorveglianza dell’Agenzia.
    5. Il controllo e la regolamentazione tecnica degli armamenti nucleari e l’autorizzazione all’impiego difensivo dell’armamento nucleare, sono attribuzione riservata, propria ed esclusiva del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci in assenza o impedimento secondo la legge. L’uso difensivo in via preventiva di armamenti nucleari richiede la controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri in costanza del rapporto di fiducia parlamentare.

    TITOLO II
    Produzione di energia nucleare
    Art. 5
    Autorizzazione alla produzione
    1. Gli operatori privati, di propria iniziativa o su richiesta dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, presentano all’Agenzia il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, con l’indicazione prenotativa dei siti previsti e uno schema di massima degli impianti.
    2. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la Conferenza unificata prevista all' Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni, dall’Agenzia, valutata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 7 della presente legge nella fase di prenotazione del sito e nella fase di progettazione dell’impianto.
    3. A tal fine, l’Agenzia acquisisce copia del programma, cui si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ed entro 120 giorni dalla trasmissione effettua le verifiche richieste e trasmette le proprie determinazioni all'operatore richiedente sulla prenotazione dei siti.
    4. L'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico della prenotazione del sito, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La richiesta interrompe il termine di 120 giorni fino all'acquisizione degli elementi. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia registra la prenotazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto.
    5. Ottenuta la prenotazione, l’operatore può presentare il progetto definitivo di ogni impianto, cui si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, entro 3 anni, a pena di decadenza e messa in disponibilità dei siti prescelti per altri operatori. Il progetto definitivo presentato è approvato entro 60 giorni.
    6. In relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico del progetto l'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La richiesta interrompe il termine di cui al comma precedente fino all'acquisizione degli elementi richiesti.
    7. L’approvazione del progetto definitivo costituisce l’autorizzazione unica di cui al comma 2, e dalla data di essa, salvo accertamento che l’operatore si sia discostato dal progetto senza autorizzazione dell’Agenzia, qualsiasi ulteriore onere posto dall’Agenzia a suo carico, laddove determini l’operatore a rinunziare al progetto, comporterà l’esproprio del cantiere ed il trasferimento a totale carico dello Stato dell’integrale costo già sostenuto per la progettazione e costruzione, maggiorato del 10%, da restituirsi all’operatore quale debito di valore.
    8. La valutazione e l’autorizzazione dell’Agenzia integrano e sostituiscono la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. L'autorizzazione unica vale anche quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, anche ai sensi dell'Art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, previa acquisizione da parte dell'operatore dei necessari atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.
    9. Completata la costruzione degli impianti autorizzati secondo il progetto nessuna altra autorizzazione è richiesta da alcun organo delle PP.AA. all’operatore per l’esercizio dei propri diritti di godimento quale proprietario degli impianti.
    10. L’autorizzazione è illimitata nel tempo, fermo il rispetto delle condizioni di cui all’art. 7, ed il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 8 comma 7 della presente legge (pronta rimozione di rischi indebiti sopravvenuti).

    Art. 6
    Condizioni di autorizzazione
    1. Gli operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza definite con delibera dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, e non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità dettate dall’art. 17.
    2. L'individuazione delle aree idonee del territorio nazionale potenzialmente destinate alla localizzazione degli impianti nucleari di cui programmi presentati dagli operatori è svolta preventivamente dall’Agenzia e segue criteri tecnici, in linea con le migliori pratiche internazionali, atti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente.
    3. Annualmente, l’Agenzia, valendosi dei migliori dati scientifici disponibili, definisce uno schema di parametri esplicativi, pubblicato sul sito dell’Agenzia affinché il pubblico possa formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica appositamente indicato. A seguito della valutazione delle osservazioni, l’Agenzia predispone ogni anno un elenco comprendente almeno 30 siti, identificati tra quelli maggiormente adeguati e lo pone riservatamente all’attenzione degli operatori privati per lo sviluppo dei propri programmi.
    4. Ogni programma sottoposto all’Agenzia deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, almeno i seguenti dati ed informazioni: a) identificazione del soggetto istante completa di denominazione e ragione sociale dell'istante o del consorzio, con i relativi assetti societari e documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche; b) puntuale indicazione del sito destinato all'istallazione dell'impianto e delle titolarità dei diritti che insistono su tale area;
    c) progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, delle principali caratteristiche tecniche, dei principi di funzionamento, nonché la definizione della capacità massima installata;
    d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell'impianto nell'ambito del sito indicato;
    e) documentazione relativa alla sicurezza dell’impianto; f) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali; g) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.
    5. A pena di irricevibilità, ogni progetto definitivo di costruzione presentato all’Agenzia deve comprendere i seguenti allegati: a) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare: 1) manuale per la gestione; 2) regolamento di esercizio; 3) schema di manuale operativo; 4) programma delle prove funzionali a freddo; 5) programma generale di prove con il combustibile nucleare; 6) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità; b) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare; c) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni dei trattati internazionali; d) elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si rendono necessarie; e) studio preliminare di disattivazione dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, e con indicazione dei relativi costi previsti.
    6. L'Agenzia garantisce la rispondenza degli impianti autorizzati ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall'AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall'AEN-OCSE; le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche di impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, previa approvazione dell'Agenzia, sono considerate valide in Italia.

    Art. 7
    Controlli durante l’esercizio degli impianti e sanzioni
    1. Ferme restando le disposizioni in tema di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione, il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile: a) della sicurezza dell'impianto; b) della formazione dei lavoratori dell'impianto, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo; c) dell'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia in materia di sicurezza ed in particolare di quelle attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti; d) dell'attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione stessa.
    2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico dell’Agenzia.
    3. È posta in capo al titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell'impianto in modo sistematico e verificabile, garantendo l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare, di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, di idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione dalle radiazioni ionizzanti, nonché prevedendo e mantenendo risorse finanziarie e umane per adempiere ai suddetti obblighi.
    4. Il titolare dell'autorizzazione unica ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all'interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull' ambiente.
    5. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia un rapporto contenente: a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione; b) le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l'entrata a regime dell'impianto; c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti; d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto Nucleare nell'ambiente; e) la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell'impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione. Il rapporto è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.
    6. L'Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa. I provvedimenti adottati dall'Agenzia vengono resi pubblici sul sito istituzionale e su quello del titolare dell’autorizzazione relativa.
    7. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le salvaguardie, l'Agenzia rileva la presenza di elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l'esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste.
    8. Il titolare dell'autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei termini previsti, le misure di sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni dell'Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione unica potrà proporre all'Agenzia, per l'approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative. Entro i successivi quindici giorni, l'Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l'Agenzia dispone la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica.
    9. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite l’Agenzia può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.
    10. In caso di sospensione dell’autorizzazione, l’Agenzia sequestra provvisoriamente gli impianti e i ricavi dati dall’esercizio dell’impianto e ne assume provvisoriamente i costi, realizzando gli adeguamenti necessari e rivalendosi successivamente dei costi, nella misura non coperta dai ricavi, sul titolare e su ogni società controllante della società titolare, anche con ricorso alla procedura di riscossione tramite ruolo, secondo quanto disposto con regolamento adottato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
    11. In caso di revoca dell’autorizzazione, gli impianti relativi sono trasferiti in proprietà all’Agenzia, ai fini dell’adeguamento coattivo e della successiva vendita all’asta degli impianti.
    12. In caso sospensione o revoca dell’autorizzazione i contratti tra l’operatore titolare di un impianto, i suoi clienti e i suoi fornitori relativi all’impianto, sono imputati di diritto all’Agenzia per la parte relativa all’impianto autorizzato, fino al ripristino dell’autorizzazione al titolare originario o alla avvenuta autorizzazione al titolare degli impianti a seguito di asta.
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

  4. #34
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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Seconda parte del DDL
    TITOLO III
    Produzione, recupero e smaltimento di elementi radioattivi
    Art. 8
    Produzione, riutilizzo e smaltimento produttivo di combustibili nucleari
    1. La produzione e il riutilizzo dei combustibili possono essere oggetto di programmi e progetti di cui all’art. 5 ferme le condizioni di cui all’art. 6 in quanto applicabili.
    2. L’Agenzia dispone delle riserve uranifere nazionali note (Alpi) e può concederle a titolo oneroso in sfruttamento esclusivo ad operatori privati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per la selezione del migliore offerente.
    3. Gli scopritori di riserve uranifere attualmente ignote possono sfruttarle, a proprio esclusivo beneficio, se titolari della prescritta autorizzazione unica di cui all’art. 5 ferme le condizioni di cui all’art. 6 in quanto applicabili, fermo il versamento dei contributi industriali a favore dell’Agenzia previsti per gli operatori nucleari.
    4. In assenza di operatori che presentino programmi e progetti di riutilizzo comprendenti il riprocessamento ed il bruciamento degli attinidi e la rimessione in ambiente alla radioattività di miniera, l’Agenzia procede a ricercare, sviluppare e predisporre in proprio le soluzioni tecniche e gli impianti necessari alla chiusura del ciclo di combustibile in tal senso.
    5. L’Agenzia può imporre direttamente sugli operatori i costi necessari alla chiusura del ciclo, nei limiti dell’attività di ricerca e sviluppo degli impianti pilota e di un ciclo minimo continuativamente mantenuto per il 5% del volume di combustibile irraggiato in uscita dagli impianti.
    6. La realizzazione degli impianti necessari alla chiusura del ciclo del combustibile con copertura quantitativa integrale o comunque superiore al 5% del volume di combustibile irraggiato in uscita dagli impianti può essere attribuita coattivamente dall’Agenzia agli operatori solo nella misura e distribuzione in cui non determini la diseconomicità della produzione, definita come l’impossibilità di assicurare al titolare un profitto netto dei suoi investimenti nucleari aggregati superiore al rendimento dei titoli di Stato a 10 anni.

    Art. 9
    Disattivazione degli impianti
    1. L'attività di disattivazione degli impianti, a discrezione del soggetto titolare dell’autorizzazione, può essere affidata alla Sogin S.p.A. oppure a un operatore privato specializzato, titolare di altra autorizzazione unica, rilasciata per un programma e per progetti di smantellamenti, ai sensi degli artt. 5 e 6 della presente legge in quanto applicabili.
    2. La Sogin S.p.A., o l’operatore privato, al termine della vita dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi.
    3. La Sogin S.p.A., o l’operatore privato, al termine della vita dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di disattivazione in contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, parere di congruità ad un qualificato organismo terzo.
    4. Il finanziamento delle attività di disattivazione avviene a spese dell’operatore titolare dell’autorizzazione nel corso della vita produttiva dell’impianto, o degli operatori pro-parte titolari di esso durante tale periodo.
    5. Qualora la valutazione dei relativi costi di disattivazione operata dalla Sogin S.p.A., o dall’operatore privato, risulti superiore rispetto a quanto previsto e versato dal titolare dell'autorizzazione unica e si abbia controversia giudiziale intorno ai lavori, l’Agenzia interviene completando a proprie spese le attività, attraverso la Sogin S.p.A. o l’operatore già attivo nel sito, e rivalendosi successivamente sul soggetto che sia risultato soccombente nella controversia.
    6. L’Agenzia emana disposizioni sulla verifica del livello di qualità degli operatori privati specializzati e può, in ogni tempo, sottrarre al loro esercizio l’attività di disattivazione e smantellamento ed attribuire alla Sogin S.p.A. il proseguimento di essa, fermo il pagamento di quanto già maturato.
    7. La Sogin S.p.A. è soggetta ad obbligo di contrarre per lo svolgimento dell’attività di disattivazione in caso di assenza di operatori privati interessati.

    Art. 10
    Sistemazione dei rifiuti radioattivi
    1. Il titolare dell'autorizzazione unica durante la vita produttiva di un impianto è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare derivanti dall’attività economica svolta in esso.
    2. Essi vengono gestiti dall'operatore nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, e possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto stesso in attesa del loro smaltimento definitivo.
    3. Il titolare dell'autorizzazione unica nella fase di disattivazione provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e le prescrizioni di esecuzione impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti presenti nel sito al momento della disattivazione e al loro smaltimento definitivo ai sensi degli artt. 9 e 12 della presente legge.
    4. Il titolare dell’autorizzazione nella fase produttiva è solidalmente responsabile con il titolare dell’autorizzazione nella fase di disattivazione per i costi derivanti dal mantenimento continuativo delle attività di sistemazione del combustibile.
    5. In ogni caso di controversia l’Agenzia assicura comunque la prosecuzione delle operazioni, anticipando le risorse necessarie e rivalendosi sui responsabili, con previo obbligo di infruttuosa escussione del soccombente in sede giudiziale tra di essi.

    Art. 11
    Smaltimento definitivo del combustibile irrecuperabile
    1. Il combustibile irraggiato non utilmente utilizzabile non separabile, o non separabile in via economica dalla frazione di elementi ad alta emivita non eliminabili, o non eliminabili in via economica, può essere destinata allo smaltimento ambientale attraverso programmi e progetti autorizzati ai sensi dell’art. 5 sotto le condizioni di cui all’art. 6 della presente legge in quanto applicabili.
    2. L’Agenzia cura in via primaria che i progetti privilegino lo smaltimento affidato alla sorveglianza passiva (elementi naturali) anziché attiva e che, per quanto possibile, prevedano la dispersione dei rifiuti in elementi radiologicamente inerti in ambiti confinati, quali, a titolo d’esempio, miniere di estrazione esauste.
    3. L’Agenzia può approfondire la possibilità secondaria dello smaltimento in fondali sottomarini, purché sia assicurato l’imbrigliamento chimico degli elementi ad alta emivita in composti molecolari più pesanti dell’acqua e protetti da involucri fisici ad alta resistenza, e conserva la facoltà di abilitare a tale diversa forma di smaltimento gli operatori.
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    TITOLO IV
    Disposizioni organizzative, finanziarie e penali

    Art. 12
    Organizzazione dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare

    1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti.
    2. Il Presidente dell'Agenzia è scelto dal Consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le riunioni del Consiglio. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del Presidente e di almeno due membri del Consiglio o della maggioranza del Consiglio. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
    3. Il Direttore Generale dell’Agenzia è nominato dal Consiglio e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura.
    4. Il Consiglio approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia. Tale regolamento è successivamente proposto dal Consiglio dei Ministri al Capo dello Stato, senza modifiche, come Decreto del Presidente della Repubblica.
    5. Il Collegio dei Revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti, e vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e la regolarità della gestione.
    6. Nove componenti del Consiglio dell’Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, per un terzo su proposta del Consiglio dei Ministri, per un terzo su proposta della Camera e per un terzo su proposta del Senato.
    7. I tre componenti designati dal Consiglio dei Ministri devono comprendere: a) almeno un manager che abbia già ricoperto l’incarico di amministratore in società finanziarie quotate aventi fatturato non inferiore a cinque miliardi di Euro; b) almeno un magistrato ordinario componente della Corte di Cassazione, sezioni civili; c) almeno un Generale che abbia guidato reparti specializzati nella protezione Nucleare Batteriologica e Chimica nelle F.F. A.A..
    8. I tre componenti designati dalla Camera dei Deputati devono comprendere almeno due professori ordinari universitari o ricercatori di prima fascia in enti di ricerca nazionali e internazionali in ambito chimico, fisico o nucleare, con esperienza in ambito nucleare, e almeno un ricercatore di prima fascia dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
    9. I tre componenti designati dal Senato della Repubblica devono comprendere almeno due professori ordinari universitari o ricercatori di prima fascia in enti di ricerca nazionali e internazionali nell’ambito dell’Ingegneria nucleare, e almeno un dirigente medico primario del Servizio Sanitario Nazionale in ambito radio-oncologico.
    10. Il decimo componente del Consiglio dell’Agenzia, che alla nomina assume immediatamente le funzioni di Presidente, è periodicamente designato dai componenti del Consiglio in carica alla cessazione del mandato tra personalità esterne al Consiglio in possesso di uno tra i diversi requisiti per la nomina a componente del Consiglio.
    11. A pena di decadenza il Presidente, i Consiglieri e i Dirigenti dell’Agenzia non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. È loro consentito tenere corsi universitari retribuiti ed assumere incarichi nella IAEA e nella AEN-OCSE. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.
    12. Per almeno 24 mesi dalla cessazione dell'incarico, Presidente, i Consiglieri di Amministrazione e i Dirigenti dell’Agenzia non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni.
    13. I compensi spettanti ai componenti del Consiglio dell'Agenzia sono determinati in misura proporzionale alla retribuzione media dei componenti degli organi amministrativi delle società titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia. Il Consilio dell’Agenzia definisce le retribuzioni del personale dell’Agenzia tenendo conto delle retribuzioni correntemente praticate per i dipendenti delle società titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia.
    14. Ogni componente cessato è sostituito, per un intero nuovo mandato, dall’organo che lo designò.
    15. I componenti del Consiglio dell’Agenzia, cessati dal mandato, hanno facoltà di restare dipendenti a tempo indeterminato dell’Agenzia e venire assegnati a mansioni dirigenziali, purché mantengano la residenza effettiva almeno tre mesi l’anno all’interno nel perimetro di impianti nucleari di primario rilievo produttivo. In tal caso, restano valide le incompatibilità di cui al comma 11.

    Art. 13
    Compiti dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare

    1. L'Agenzia persegue i seguenti compiti:
    a) emana direttamente, e/o propone ai competenti organi, regolamenti, standard e procedure tecniche in ambito nucleare, curando la verifica di essi presso gli operatori;
    b) definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;
    c) pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie del settore.
    2. Gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti ed a partecipare alle prove richieste.
    3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia può avvalersi della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente e della Polizia di Stato.
    4. L'Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive, e diffidare i titolari delle autorizzazioni al ripristino delle condizioni di esercizio dovute.
    5. L’Agenzia può irrogare sanzioni in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei titolari di autorizzazione alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, salvo che il fatto non costituisca reato.
    6. Le sanzioni possono consistere in sanzioni pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché nella sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e nella revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
    7. L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare.
    8. L'Agenzia è di diritto parte lesa in caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa a carico di operatori del settore nucleare, si costituisce in ogni giudizio relativo e procede a citare in giudizio gli autori sulla base delle segnalazioni ricevute dal pubblico. Essa altresì si rende disponibile all’Autorità Giudiziaria Ordinaria quale consulente tecnico in procedimenti in materia nucleare.

    Art. 14
    Finanziamento dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare

    1. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, i titolari di autorizzazione sono tenuti al versamento di un corrispettivo annuale determinato dall'Agenzia, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi. L'agenzia può avvalersi della riscossione mediante ruolo per l'esazione dei diritti.
    2. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati.
    3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento.
    4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.
    5. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare, lo Stato provvede con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 100.000.000 euro annuali, dall'anno 2018. Tale stanziamento è proporzionalmente ridotto, fino ad annullarsi, al crescere degli introiti dell’attività dell’Agenzia.
    6. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    7. La misura del contributo di cui al comma 1 è determinata ogni tre anni dall’Agenzia, ove possibile assumendo a parametro analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto altresì della stima delle possibili sussidiarietà rispetto alle operazioni per la disattivazione degli impianti presentate dagli operatori nella fase autorizzativa, nonché dei costi di cui all’art. 15.

    Art. 15
    Vantaggi per le comunità circostanti gli impianti nucleari

    1. Nelle aree abitate immediatamente circostanti gli insediamenti autorizzati dall’Agenzia, finché ne perduri l’attività produttiva, la fornitura di energia elettrica è resa gratuita o meno onerosa in modo decrescente in proporzione alla distanza degli abitati dagli impianti, con provvedimenti propri dell’Agenzia, a carico dell’Agenzia.
    2. L’ambito di vicinanza, e la quota di abbattimento del costo per utenza, sono definiti dall’Agenzia prima della comunicazione alle popolazioni dell’insediamento autorizzato e rimangono immutabili dopo di essa.
    3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano altresì alle forniture d’acqua, allo smaltimento dei rifiuti ed ai controlli sanitari preventivi non a carico del SSN e riferibili a patologie radio-oncologiche.
    4. Al momento della determinazione dei parametri di vicinanza, l’Agenzia cura che dall’attuazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possano derivare in alcun caso eccessivi oneri per gli operatori titolari di autorizzazione, valendosi della collaborazione di società di valutazione dei costi di primario livello, reperite sul mercato con procedura di gara.
    5. A garanzia del mantenimento della convenienza, i criteri di cui al comma 4 sono resi linearmente riducibili con il diminuire dei prezzi di mercato dell’energia e degli altri servizi prodotti dagli operatori autorizzati, su base annuale.
    6. L’abbattimento dei prezzi è effettuato nelle strutture eroganti i servizi elettrici, idrici, di smaltimento e sanitari incentivati, prima dell’emissione delle relative fatture. In nessun caso può essere richiesto agli abitanti delle zone di contribuire con propri oneri burocratici alla determinazione di quanto incentivo sia loro singolarmente dovuto.
    7. A garanzia della sicurezza, il Ministero della Difesa e il Ministero degli Affari Interni, a proprio carico, dispongono il posizionamento di idonei armamenti antiaerei e presidi di forza pubblica in funzione antiterroristica nelle aree circostanti gli impianti dei soggetti titolari di autorizzazioni.
    8. A garanzia dell’ordine pubblico, nelle aree incentivate, è proibito qualunque assembramento pubblico a scopo di manifestazione riferito o riferibile agli impianti dei soggetti titolari di autorizzazioni.
    9. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche alle aree interessate dal transito di mezzi dell’Agenzia o dei soggetti titolari di autorizzazioni, per un raggio di almeno diecimila metri da esse.

    Art. 16
    Incompatibilità degli operatori

    1. Non possono comunque essere autorizzati allo svolgimento delle attività di costruzione e di disattivazione degli impianti i soggetti:
    a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
    b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
    c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
    d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
    2. L'operatore attesta l'insussistenza delle condizioni ostative mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
    3. Ai fini degli accertamenti relativi alle condizioni ostative, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    TITOLO V
    Disposizioni finali

    Art. 17
    Entrata in funzione dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare

    1. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei Ministri, la Camera ed il Senato avviano le procedure di nomina dei Consiglieri dell’Agenzia, i quali sono immessi nella disponibilità dei fondi a decorrere dall’elezione del Presidente dell’Agenzia. In pari termine, il Ministero dell’Economia e Finanze nomina i Revisori dei conti.
    2. Trascorsi 60 giorni dall’elezione del Presidente, l'Agenzia assorbe le strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia.
    3. L'Agenzia svolge le funzioni di esse senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    4. Ogni disposizione contraria alle disposizioni della presente legge, anche ove costituisca legge speciale se precedente, è abrogata.

    Art. 18
    Campagna di informazione

    1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare", avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un'apposita convenzione, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e prevedendo, nell'ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell'ISPRA, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
    2. Il programma di cui al comma 1, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e finanze, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione, sono definiti da un soggetto di particolare competenza nel settore, individuato nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, al quale sono altresì affidate l'ideazione, la programmazione e la realizzazione della campagna medesima.
    3. La campagna di informazione di cui al comma 1 è condotta avvalendosi dei migliori e più moderni mezzi di comunicazione di massa disponibili, come la creazione di un adeguato portale internet di riferimento e approfondimento con modalità di interazione con l'utenza, e ricorrendo altresì al supporto del sistema tecnico-scientifico e industriale nazionale.
    4. La campagna di informazione di cui al comma 1 è avviata entro i 90 giorni successivi all'approvazione di cui al comma 2.
    5. In considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza, la campagna di informazione è realizzata mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Mozione approvata in data 15-07-19 da presidente Maria Vittoria
    Mozione del PCF sul registro dei marchi di qualità dei prodotti tipici

    Considerati i sempre piu frequenti casi di aziende italiane specializzate nella produzione di prodotti artiginali tipici che cessano la loro attività italiana dopo averla venduta ad una azienda straniera che si appropria del marchio della storica impresa italiana riaprendola all'estero

    IL Parlamento di POL propone

    di creare un registro in cui sia fatto l’elenco delle imprese italiane di eccellenza storicamente collegate a uno specifico luogo di produzione da almeno dieci anni (ad esempio la produzione del latte tipicolocale o del formaggio locale o dei vini o della birra artiginale locale o di altri specifici prodotti alimentari prodotti artiginali locali) .
    Si propone quindi che il marchio storico decada e non possa piu essere utilizzato nel momento in cui il titolare del marchio cessa di produrlo nel territorio dello stabilimento principale di produzione italiano e lo cede ad un'azienda straniera che trasferisce la produzione all'estero (come ad esempio nel caso della ex Parmalat)
    La vendita dell'azienda e la delocalizzazione sarà pertanto possibile ma senza utilizzare indebitamente il marchio dell'azienda
    Mozione approvata in data 15-07-19 da presidente Maria Vittoria
    Mozione d'iniziativa del Governo sulla linea Torino Lione (TAV)

    ---

    La Camera dei Deputati di Pol

    Considerando che:

    L’Italia si è impegnata tramite vari trattati internazionali, l'ultimo dei quali approvato dal nostro Parlamento il 20 dicembre 2016, alla realizzazione della linea ad alta velocità ferroviaria Torino-Lione. Tale opera rientra nell’ambito del cosiddetto corridoio paneuropeo Lisbona-Kiev, uno di quelli considerati strategici per il futuro dei trasporti continentali, il che ha portato all'erogazione di consistenti finanziamenti da parte dell’Unione Europea, (40%del costo dell'opera) per cui la sua mancata realizzazione comporterebbe la perdita di questi fondi e l'esclusione del nostro paese da un importante asse di trasporto internazionale, oltre ad essere l’ennesimo duro colpo alla nostra credibilità.

    Ritenendo che:

    1) Tale opera sia in tutta evidenza utile al nostro paese, sia ora che in proiezione futura, visto che la Francia è il nostro secondo partner commerciale in Europa e che attualmente gli scambi tra i due paesi avvengono il larga parte ancora su gomma, mezzo che ormai in tutta l’area alpina viene considerato inquinante e di impatto estremamente negativo sulla complessiva vivibilità dell’area, come dimostrano le decisioni prese ormai decenni fa da Svizzera e Austria sul trasporto tramite treni dei Tir transitanti sul loro territorio.

    2) Il tracciato attuale è costruito con criteri di un secolo e mezzo fa, con un traforo a canna unica ad oltre mille metri di quota e gradi di pendenza dei binari che rendono molto problematici e costosi, oltre che più lenti, i trasporti di grandi convogli merci, che potrebbero avvenire invece in maniera molto più semplice e competitiva e con minori costi energetici, con un nuovo tracciato dotato di un tunnel alla base della montagna, che assicurerebbe una percorrenza sostanzialmente pianeggiante, così come avviene per tutte le linee ferroviarie di più moderna costruzione, tra le quali si può citare la linea di base del San Gottardo in Svizzera, inaugurata nel 2016.

    Impegna il governo di Pol a raccomandare al governo italiano

    Di procedere senza ulteriori indugi agli adempimenti necessari all'avvio dei cantieri della Tav ed adoperarsi per il proseguimento dei lavori secondo le scadenze previste, nell'ambito di un chiaro indirizzo politico che punti alla realizzazione e all'ammodernamento delle grandi infrastrutture necessarie per rendere i nostri standard di trasporto all'altezza di quelli più avanzati, fattore indispensabile per la competitività dei nostri produttori sui mercati internazionali.
    Mozione approvata in data 15-07-19 da presidente Maria Vittoria
    Mozione d'iniziativa del Governo sul Venezuela

    ---

    La Camera dei Deputati di POL

    -visto il collasso delle istituzioni storiche della Repubblica del Venezuela e l'affermarsi negli ultimi anni di un governo di tipo socialista, appoggiato anche da formazioni comuniste, con forti tratti autoritari che ha prodotto una situazione di inconcepibile prostrazione economica del popolo venezuelano;
    -viste le già fortissime ingerenze di paesi confinanti, rivieraschi e d'oltreoceano, culminate da un lato con il riconoscimento da parte di paesi nostri alleati di un Presidente ad interim nominato dal parlamento nella persona di Juan Guaidò, e con l'appello ai militari venezuelani perché destituiscano il gruppo di potere facente capo a Maduro, ormai considerato presidente illegittimo dalle opposizioni e da un numero considerevole di Stati, e dall'altro con l'invio comprovato di personale militare russo e cubano e di aiuti militari cinesi ed iraniani, seppur a norma di accordi precedenti la crisi, a protezione di Maduro rispetto ai suoi stessi militari nonché ad un possibile intervento americano e brasiliano dall'esterno del paese;
    -viste le richieste provenute da ambo gli schieramenti venezuelani ed internazionali di un'espressione definitiva della posizione italiana sulla questione di quale sia la Presidenza legittima del paese;
    -considerata l'importante presenza italiana in Venezuela ed i legami storici che uniscono il Venezuela alla nostra nazione;
    -considerata la necessità di fornire indicazioni inequivocabili su quale sia il governo che rappresenti legittimamente il popolo e lo Stato del Venezuela, anche ai fini della certezza dei rapporti giuridici tra privati e della cooperazione in materia giudiziaria e di visti;
    -considerate le conseguenze geopolitiche della scelta per l'uno o l'altro dei pretendenti, con particolare riguardo al riversarsi o meno sul mercato internazionale occidentale del petrolio venezuelano nonché con riferimento alla possibilità di trovare una soluzione al contrasto russo-americano sulle rispettive aree di vicinato ad influenza esclusiva o prevalente (territori ex CSI e limitrofi, Centro e Sud America);
    ritenendo a questo proposito che la soluzione della questione venezuelana limitatamente ai rapporti con i Russi implichi almeno la rinuncia americana alle pretese sulla Crimea e la fine del sostegno finanziario statunitense al governo ucraino, che sono le reali ragioni dell'antagonismo di Putin, il quale trova ragioni oggettive in interventi americani sbilanciati e aggressivi in ambito ex CSI;
    -considerando che l'interesse cinese alla questione venezuelana è diversamente fondato, data la forte possibilità di una nuova guerra fredda tra la Cina e gli Stati Uniti, e non dipende affatto dalle questioni di vicinato cinesi, che esistevano anche prima delle recenti tensioni e continuerebbero ad esistere in ogni caso, non essendo affatto state determinate da interventi angloamericani in favore della Cina nazionale (Taiwan), che anzi si sono sempre mostrati equilibrati sul tema (seggio ONU, riconoscimento WTO, cessione di Hong Kong, a fronte della sola protezione dell'indipendenza de facto dell'isola di Taiwan) ed i cui governi negli anni passati hanno mostrato sin troppa accondiscendenza verso l'aggressività sinica sui mercati mondiali;
    -considerando che l'interesse iraniano al tema Venezuelano è esclusivamente connesso al contrasto degli interessi statunitensi in America Latina;
    -considerato che un attacco chirurgico brasiliano e americano alla capitale del Venezuela sarebbe invece molto difficile da immaginare con personale militare russo sul campo (data la deterrenza strategica), mentre si risolverebbe subito con il ritiro precipitoso di un'eventuale presenza militare cinese (data la non deterrenza strategica), e che di conseguenza la soluzione del problema Maduro passerebbe dal consenso di Mosca anziché da quello di Pechino;
    -considerando necessario escludere che la soluzione al problema venezuelano possa trovarsi in un prolungato e sanguinoso conflitto nelle campagne, per l'impossibilità di colpire il regime nella capitale, e che sia impossibile allo stato immaginare che Maduro e Guaidò si accordino, finché Maduro ha la garanzia di potenze che antagonizzano proprio al fine di mantenere il Venezuela in questa situazione;
    ritenendo necessario proteggere gli italiani in ogni caso, e lavorare per il ripristino di condizioni di civiltà a favore di tutti i Venezuelani, anche nel tragico caso in cui i tentativi dovessero fallire e parlassero le armi, e considerando che gli italo-venezuelani sono una borghesia produttiva, istruita e cattolica;


    invita il Governo ed il Parlamento italiano

    1. Ad annunciare l'immediata disponibilità ad accogliere in Italia i 124mila italiani con cittadinanza nonché chiunque in possesso di passaporto venezuelano abbia i requisiti per chiedere la cittadinanza italiana, dando disposizioni perché le linee aeree italiane operino a spese dello Stato il servizio Roma-Caracas, con anticipo pubblico e con la garanzia del pagamento dei biglietti allo Stato solo una volta risolta la crisi e tornati alla normalità i corsi della moneta venezuelana, ed il medesimo trattamento garantito ai richiedenti asilo;
    2. Ad astenersi dal prendere posizione sul riconoscimento della Presidenza del Venezuela per ulteriori sessanta giorni;
    3. Ad offrire riservatamente in questi sessanta giorni al Governo americano la disponibilità al riconoscimento di Juan Guaidò come legittimo Presidente ad interim del Venezuela ed al Governo russo la disponibilità al riconoscimento della Crimea come legittimo territorio russo, in cambio della reciproca disponibilità di questi Governi a rinunciare al perseguimento delle proprie rivendicazioni nelle due aree, con l'astensione immediata da ulteriori operazioni finanziarie e militari, la convocazione di colloqui bilaterali a Roma, e la firma di due accordi di reciproco riconoscimento;
    4. Ad offrire inoltre la disponibilità ai due citati Governi a proporre il medesimo accordo in sede UE, ove lo ritengano più conveniente, e procedere comunque, sub 3, laddove la UE respinga la mediazione;
    5. A riconoscere comunque pubblicamente, trascorso il termine indicato, e qualunque sia la risposta ottenuta, la sovranità russa sulla Crimea ed il Governo Guaidò, proponendo al contempo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di assumere la stessa decisione riguardo entrambi i dossier;
    6. A sostenere, solo dopo questo, in sede internazionale la legittimità di qualsiasi intervento in Venezuela che punti a ripristinare l'esclusiva sovranità dell'Assemblea Nazionale e del Presidente da essa indicato, fino al termine naturale del mandato di essa;
    7, A offrire l'immediato intervento di tecnici, materiali e maestranze ENI per il ripristino della produzione petrolifera venezuelana, dietro garanzia del pagamento degli interventi alla compagnia con i proventi futuri della vendita del greggio, e la copertura finanziaria ponte dello Stato italiano, nonché la garanzia del diritto per tutte le compagnie petrolifere internazionali di partecipare con ENI alla messa a gara di almeno una quota - anche minima - delle riserve, garantendo le opportune royalties a prezzi di mercato a favore del popolo venezuelano, all'esito di un confronto con le sette sorelle e gli altri giocatori del mercato (Gazprom inclusa);
    8. A offrire il sostegno del Ministero dell'Interno per l'organizzazione nei termini di legge di elezioni con osservatori internazionali che permettano una sfida democratica nel rispetto della Costituzione Venezuelana alle forze politiche che intendano confrontarsi.
    Mozione approvata in data 29-04-19 da presidente Maria Vittoria
    Mozione Cascista sulla Grecia

    Considerato che l'Eurogruppo ha bloccato i fondi alla Grecia allo scopo di costringere il governo Greco ad abolire la legge Katseli, che nel 2015 nel pieno della crisi, aveva messo un freno ai pignoramenti delle prime case bloccando quelli nei confronti di famiglie composte da almeno 5 membri e che posseggono abitazioni di un valore fino a 280 mila euro

    iL Parlamento di POL propone

    di sollecitare l'eurogruppo (e l'Unione europea in genere) a cessare questo tipo di pressioni su uno stato sovrano , pressioni che causerebbero un effetto sociale totalmente disastroso sulla già provata popolazione greca
    Mozione approvata in data 29-04-19 da presidente Maria Vittoria
    Mozione sulla questione libica

    La Camera dei Deputati di POL

    Vista la drammatica situazione dello Stato libico successiva all'intervento militare della NATO, avvenuto con il via libera dell'Amministrazione Obama e caldeggiato fortemente dall'allora presidente francese Nicolas Sarkozy,

    Ritiene

    che l'intervento militare in Libia del 2011 sia stato moralmente e politicamente sbagliato e causa di gravissimi problemi, drammaticamente esplosi negli anni seguenti con

    a) il crollo totale dello Stato libico, abbandonato a se stesso dalla comunità internazionale e divenuto preda del terrorismo fondamentalista islamico, oltre che di scontri sanguinosi;

    b) la trasformazione del territorio in una testa di ponte di un traffico gigantesco e piratesco di essere umani senza controllo verso l'Italia e l'Europa, che ha determinato la crisi dei richiedenti asilo;

    c) la distruzione dei pluridecennali legami economici, commerciali ed energetici italo-libici al fine di favorire l'interesse delle aziende francesi;

    d) il sostegno dell'ONU a un uomo, il Primo Ministro Serraj, privo di controllo militare del territorio, al quale l'Italia è rimasta legata per ragioni di politica migratoria ed internazionale, che è sempre più a rischio di deposizione;

    c) il sostegno della Francia al Generale Haftar, rivale del Primo Ministro, che controlla quanto rimane dell'esercito Libico, e, forte dell'appoggio egiziano, minaccia di occupare l'intera Libia nel solo interesse francese.

    Considera che

    - Il reggente Fayez al Serraj non è in grado di provvedere a se stesso nè da solo nè con l'attuale flebile sostegno ONU, ma potrebbe ancora preferire la vita all'esilio o alla morte;
    - Se le cose saranno lasciate così come sono il Generale Haftar conquisterà presto la Libia con il solo contributo Francese, Russo ed Egiziano, e non dovrà per questo nulla all'Italia;
    - E' già noto a tutti che la Russia renderebbe impossibile l'invio di caschi blu ONU in sostegno al rappresentante dell'ONU con un veto in consiglio di sicurezza;
    - Nessuno si attende in questo momento, in nessuna ipotesi, un maggiore coinvolgimento dell'Italia nella vicenda Libica, data la nostra reputazione internazionale di remissività e gregarietà;
    - Nessun alleato NATO avvisò l'Italia dell'operazione militare Francese nel 2011.

    ed impegna pertanto il Governo di POL a raccomandare al Governo Italiano
    - di concludere al termine regolare del 31 marzo la missione EuNavForMedSophia, lasciando così sgomberare l'area antistante la Libia da navi ed unità aeree di forze NATO imbarcate o a terra;
    - di disporre esercitazioni nazionali di pronta reazione aeronavali ed anfibie di sbarco e di rinforzo corazzato in Sicilia meridionale e sull'isola di Lampedusa da iniziare e concludere nel termine di due mesi dall'approvazione del presente atto, avvertendo gli alleati che il mancato preavviso dipende dall'effettiva esigenza di testare le capacità di reazione rapida;
    - di inviare immediatamente un messo in visita riservata a Bengasi, per avviare la ricostruzione dei necessari rapporti diplomatici, economici e militari dell'Italia con ciò che resta dello Stato libico, rappresentato dal generale Haftar chiarendo che l'Italia ha una preferenza per la Libia stabile ma non una preferenza per una Libia guidata da un uomo politico già predefinito;
    - di inviare immediatamente un Vicepremier al Cairo, per avviare la ricostruzione dei rapporti con l'Egitto del Generale El Sisi, che è un bastione di tolleranza e protezione dei cristiani nel medio-oriente, accettando l'indicazione dei colpevoli del caso Regeni che l'Egitto vorrà compiere nel quadro di tale processo, e offrendo un appropriato accordo di sviluppo infrastrutturale Libia-Egitto cofinanziato dall'Italia ed affidato a imprese di costruzioni Italiane, sul quale cercare il consenso del Generale Haftar;
    - di offrire non prima di un mese dai passi precedenti e riservatamente al Primo Ministro Serraj la possibilità di continuare ad avere il sostegno dell'Italia esclusivamente se richiederà immediatamente l'intervento, nei limiti di quanto occorrente al controllo dell'area territoriale non già occupata dal Generale Haftar, di un contingente armato di truppe Italiane in misura lasciata al Governo Italiano, sotto il comando del Governo Italiano, finalizzato a escludere qualsiasi possibilità di colpi di mano del Generale Haftar;
    - di adoperare ogni pressione, diplomatica e di intelligence, perchè il Primo Ministro Serraj sia consapevole della necessità ineludibile di accettare immediatamente l'offerta, ridispiegando la Task Force 45 presso l'ambasciata di Tripoli a protezione di un ambasciatore italiano inviato per questa trattativa;

    Laddove il Governo Libico accetti quanto suggerito

    - di inviare entro 24 ore dal via libera Libico un dispositivo militare complesso destinato a occupare, in non più di 48 ore per la prima fase ed una settimana per la seconda, l'intera area di confine tra i due contendenti, articolato come segue e per gli obbiettivi qui individuati:
    a) Brigata di marina San Marco e Brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli, rispettivamente destinate allo sbarco e successivo immediato consolidamento via mare a Sirte, dinanzi alle truppe dell'esercito Libico attualmente ferme (19 marzo) ad Harawa;
    b) Brigata paracadutisti Folgore e Brigata Aeromobile Friuli, rispettivamente destinate all'aviolancio sulle aree di Ueddan-Al Fuqaha, e Tmassah El Gatrun, per stabilire una linea di difesa di blocco delle principali direttrici verso est;
    c) 132^ Brigata Corazzata Ariete, destinata al pronto rinforzo delle forze aviolanciate percorrendo l'autostrada Sirte-Sebha, per stabilire una linea di difesa estesa nel deserto al di là e negli spazi tra le direttrici viarie est-ovest;
    - di richiamare in servizio e porre alla guida del contingente il Gen. di Corpo d'Armata Marco Bertolini, che per l'esperienza e il tipo di intervento appare essere la persona più qualificata per l'incarico;
    - di svolgere gli anticipati negoziati con il Generale Haftar e il Primo Ministro Serraj per il trattato di cooperazione Italo-Libica-Egiziana una volta stabilito questo nuovo contesto di forze sul territorio;
    - di puntare a conseguire un accordo costituzionale di lungo termine tra tutte le tribù sul territorio che conservi ad ognuna un ruolo nel controllo di settori civili della Libia, senza più divisione Est-Ovest, con una concessione novantennale di tutte le strutture petrolifere alla ENI e senza nessun ruolo della Francia, garantita dallo stabilimento permanente di una intera brigata logistica dell'esercito Italiano in una base militare, edificanda nell'area di Sirte, con compiti di "ufficio di ricezione delle domande di asilo" ed un Tribunale distaccato;
    - di finanziare attraverso l'ENI la candidatura ad elezioni costituenti degli esponenti di tutti gli schieramenti di sicuro orientamento pro-italiano.

    Laddove il Governo Libico non accetti quanto suggerito

    - di rendere nota alle milizie della coalizione di Serraj, che già hanno minacciato quest'anno Serraj stesso con operazioni armate nella stessa capitale, la possibilità di un'operazione italiana imminente, rendendo evidente la presenza della Task Force 45, attendere il successivo sfortunato ferimento o uccisione del Primo Ministro Fayez al Serraj nel suo quartier generale di Tripoli, ad opera di imprecisate forze di tali milizie, certamente presenti in area, accettare la sua eventuale richiesta di soccorso in extremis, se sopravvissuto, o altrimenti inviare entro 24 ore dal mancato via libera libico il suindicato dispositivo militare, a protezione urgente del mandato delle Nazioni Unite al Primo Ministro Serraj...;
    - di procedere all'incoronazione del Principe Mohammed El Senussi, legittimo erede del Re Idris di Libia, riconoscerlo, e proporre il suo riconoscimento alle Nazioni Unite, garantendo militarmente la sua posizione nei confronti di qualunque milizia ad est di Sirte, perché possa egli trattare con il Generale Haftar la nomina di quest'ultimo a Primo Ministro, e la successiva concessione novantennale all'ENI della maggior parte delle riserve Libiche, lasciando il resto alla Russia quale garanzia del veto nel Consiglio di Sicurezza ONU di qualsiasi condanna dell'operato italiano.

    di iniziativa del Governo
    Il Primo Ministro
    On. Ronnie
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

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    Predefinito Re: Albo delle Leggi di Pol 2.0

    Mozione approvata in data 29-04-19 da presidente Maria Vittoria
    Mozione d'iniziativa del Governo di Pol
    Primo Ministro e Ministro degli Esteri
    Ronnie

    Riguardo l'uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea
    "Brexit"

    La Camera dei Deputati di POL

    Visto


    Le deliberazioni del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito "UK" o "Regno Unito") per la convocazione di un referendum popolare in data 23 giugno 2016 sulla prosecuzione o l'abbandono della partecipazione del Regno Unito alla Unione Europea (di seguito "UE" o "Unione");
    I risultati della citata consultazione tra i cittadini del Regno Unito e la vittoria a maggioranza assoluta dell'opzione leave, sostenuta dal 51.8% degli elettori;
    Lo "European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017" approvato dalla House of Lords e dalla House of Commons, con l'assenso della Regina Elisabetta II, concesso in data 16 marzo 2017;
    La notificazione di abbandono dell'UE, ex art. 50 del Trattato sull'Unione Europea (di seguito "TUE"), inviata dal Regno Unito in data 29 marzo 2017, che esplicherà l'effetto di separare lo UK dall'Unione a decorrere dal 29 marzo 2019 p.v. (di seguito "Brexit" o "distacco");
    Le posizioni espresse dall'UE e dal Regno Unito nel negoziato sull'abbandono dell'Unione e riguardo al futuro negoziato sui successivi rapporti reciproci, ed in particolare il veto posto dal lato europeo alla negoziazione dei rapporti futuri congiuntamente a quella del distacco in sè, nonché la pretesa della UE ad un vincolo permanente di durata indefinita circa l'appartenenza dell'Irlanda del Nord all'area economica e giuridica comune della UE, e sulla conseguente presenza di una frontiera del Mare d'Irlanda interna allo UK (c.d. "Backstop"), sotto pena, in alternativa, dell'istituzione di una frontiera rigida al confine con l'Irlanda, la quale sarebbe in violazione degli accordi del Venerdì Santo che hanno posto fine al conflitto violento in Irlanda del Nord;
    La bozza di accordo per un'uscita ordinata dello UK dalla UE approvata dal Governo del Regno Unito e dal Consiglio Europeo, nel senso di rispecchiare precisamente le richieste europeee di cui al punto precedente, ed i risultati dei dibattiti successivamente svolti su di essa nella House of Commons, la quale infine ha deliberato a grandissima maggioranza di respingere la proposta in data 15 gennaio u.s., sollecitando il Primo Ministro Theresa May a una nuova trattativa in extremis con l'Unione;
    Le posizioni espresse dal Parlamento britannico sul fatto che l'accordo potrebbe essere approvato se solo esso non prevedesse un backstop permanente, il quale pone a rischio da un lato l'unità politica del Regno Unito e dall'altro la sua capacità di siglare accordi di libero scambio con altri paesi fino alla soluzione della questione del trattato di libero scambio con l'Unione, che la UE non ha voluto risolvere ancora;
    L'unanime avvertimento degli operatori economici sul fatto che la prospettiva che lo UK lasci l'Unione senza alcun accordo destinato a regolarne i rapporti alla data del 29 marzo p.v., nonché negli anni successivi, implicherebbe un crollo del commercio tra Regno Unito e UE tale da produrre una caduta del PIL inglese di 9.3% ed una diminuzione, maggiormente distribuita ma in ogni caso complessivamente paragonabile, nel prodotto delle nazioni UE che sono controparti degli scambi in questione, tra cui l'Italia;
    Il rifiuto dell'Unione Europea di riaprire i termini della bozza già discussa e/o di concedere rinvii della data di uscita prevista dal TUE in assenza di credibili proposte relative ai rapporti futuri da parte del Regno Unito, ribadito da ultimo il 23 gennaio u.s. da Michel Barnier, nonostante su questi non sia mai stato svolto, per richiesta preliminare provenuta proprio della UE, alcun effettivo negoziato.



    Considerato


    che il futuro della Brexit, costituendo questa il primo caso storico di applicazione dell'articolo 50 del TUE, interessa direttamente tutti i cittadini italiani e tutti i popoli europei, in quanto testimonia del reale grado di libertà e di sovranità di tutti i popoli d'europa, e per quanto qui occupa di quello italiano, all’interno della costruzione dell’UE, attraverso la scelta di fare parte o no dell'Unione;
    che il rispetto della volontà del popolo effettivamente espressa in un procedimento referendario legittimamente convocato, ritualmente svolto e legalmente certificato, costituisce un principio di base degli ordinamenti democratici nonché l'unica alternativa alla sfiducia generale nella possibilità di risolvere una controversia ben definita senza dover fare ricorso alla violenza;
    che il rispetto della volontà di uno dei popoli costituenti l'Unione di separarsene non può consistere per gli altri popoli di essa solo nel minimo rappresentato dall'ovvia scelta di rinunciare ad inviare un esercito comune per impedire che il distacco avvenga, ma implica come minimo anche un atteggiamento cortese e ragionevole nelle discussioni politiche finalizzate alla sistemazione dei rapporti pendenti ed alla pianificazione dei rapporti futuri, che non sia orientato a non trovare un accordo ma, al contrario, a concluderlo;
    che l'idea di dimostrare attivamente ai popoli degli Stati costituenti l'UE la supposta inevitabilità storica della loro Unione, i vantaggi della appartenenza ad essa o anche semplicemente la solidità e fierezza delle sue istituzioni, non dovrebbe mai essere spinta fino al punto di adottare politiche europee volte a creare artificiosamente condizioni di conflitto giuridico, diseconomia ed in ultimo sofferenza per le popolazioni che vogliano separarsene civilmente, quando queste possano essere evitate;
    che l'unità europea debba restare un mezzo per la prosperità delle nazioni che vogliono farne parte, e non un fine a sè, e che essa non debba essere presa a pretesto dagli organi delle istituzioni per adottare politiche aggressive nei confronti dei vicini o di chi lascia l'Unione, ed in particolare che non sia ammissibile che le istituzioni UE , per concedere qualcosa ragionevolmente concedibile a qualsiasi paese del mondo, pongano come condizione a un paese confinante il suo ingresso forzato nell'Unione;
    che il plenipotenziario della UE per la trattativa sulla Brexit, Michel Barnier, è considerato un falco della costruzione europea, e che esisterebbero personalità molto più disponibili all'accordo con il Regno Unito;
    che le nazioni dell'Unione hanno finora garantito una sostanziale unanimità di posizione nel sostenere la condotta di negoziato prescelta dal rappresentante comune identificato, ma tale posizione è stata recentemente messa in dubbio dal Ministro degli Esteri della Polonia, ed anche l'Italia non ha alcun interesse a mantenere questa unità di intenti con gli altri paesi di un'Unione che rifiuta sistematicamente le sue legittime rivendicazioni in materia di bilancio, migrazioni, e molti altri temi (tra cui quello delle sanzioni contro la Russia, che danneggiano l'economia italiana) e che evita da anni di difendere gli interessi degli italiani nel mondo (come accaduto nel caso Marò, nel caso della Libia e nel caso della nave Saipem 12.000;
    che l'Italia ha un interesse diretto ed attuale al mantenimento del livello di finanziamento privato della nostra economia e del nostro debito pubblico, che per parte molto importante si regge sulle libere attività in Italia delle società inglesi, come risulta dalle notizie della stampa specializzata circa i decreti che il nostro governo ha già dovuto adottare per consentire agli inglesi di proseguire l'attività anche ove la UE non consentisse un accordo ( https://www.ilsole24ore.com/art/mond...?uuid=AE5PduDH );
    che l'Italia sta rinforzando da tempo le relazioni con gli Stati Uniti guidati da Donald Trump, il quale ha espresso aperto sostegno alla ripresa di un ruolo autonomo del Regno Unito nello scenario internazionale;
    che le preoccupazioni sulla possibilità che l'assenza di una frontiera rigida tra Irlanda e Irlanda del Nord apra il mercato europeo ad un arbitraggio con aggiramenti delle regole che valgono verso il mondo esterno ai nostri confini ed all'ingresso di prodotti pericolosi sono largamente sovrastimate, in quanto non tengono conto della limitata capacità dei porti Nord Irlandesi (che sono tarati per le importazioni nordirlandesi) e delle infrastrutture ad essi asservite, nonché della maggior lunghezza del tragitto che le merci estere dovrebbero percorrere per entrare in UE grazie all'eccezione della frontiera irlandese, nonché del fatto che qualsiasi corrente commerciale rilevante sarebbe visibile ed arrestabile con misure ad hoc prese volta per volta (al più) al successivo confine Francese, e da ultimo della possibilità, anche in assenza di una frontiera, di porre in essere controlli intelligenti relativi alle merci più pericolose che abbiano un tragitto di transito esclusivo senza rallentare affatto i traffici con controlli in mare sulle navi in movimento e sulle sole navi il cui carico non sia stato modificato durante la permanenza in Irlanda del Nord;


    Impegna il Governo di POL
    e raccomanda al Governo Italiano



    a provvedere al ritiro del sostegno italiano alla bozza di trattato sulla Brexit attualmente in discussione;
    a provvedere alla richiesta nelle diverse sedi competenti di una rimozione del rappresentante comune Michel Barnier;
    ad agire perché il sostituto del rappresentante comune sia un esponente meglio disposto nei confronti di una nazione amica;
    a presentare al Consiglio Europeo la richiesta che al Regno Unito sia consentito un altro anno di trattative se necessario;
    a proporre come nuova base di lavoro al Consiglio Europeo ed al rappresentante comune la proposta del piano May priva della clausola relativa al backstop, o un altra versione del testo che preveda un limite temporale breve al backstop, da 1 a 5 anni, in cambio dell'impegno del Regno Unito a non incrementare arbitrariamente le capacità portuali e logistiche dell'Irlanda del Nord per 10 anni in assenza di accordo, con il riconoscimento da parte dell'UE del dovere di consentire all'Irlanda di rispettare gli accordi del Venerdì Santo che hanno fermato il terrorismo, indipendentemente e a prescindere dai problemi di ordine doganale;
    a rivendicare in sede internazionale, nei modi appropriati, l'intervento dell'Italia in sostegno al Regno Unito in difficoltà, e per la libertà dei popoli europei di scegliere il proprio destino.


    Dato in Pol, lì _ ___ __
    Legge firmata in data 18-03-19 da presidente Maria Vittoria
    Legge di riforma della Costituzione

    Articolo Unico

    All'art. 22 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
    - al comma 2 dopo la frase "non prima di dieci giorni dal rinvio stesso" e prima del punto è aggiunta la frase "con votazione aperta per un tempo non inferiore a sette giorni, salvo il pervenimento anticipato di tutti i voti"
    - al comma 4 dopo la frase "dai tre quinti dei deputati" è inserita la parola "presenti
    Mozione approvata in data 01-03-19 da presidente Maria Vittoria
    Mozione Cascista sul caso dell’eurodeputato francese Josè Bovè

    Considerato che è stata pubblicata dai giornali la lettera che il parlamentare europeo francese Josè Bovè, vice presidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale al parlamento, aveva inviato al governo della Bolivia affinchè salvasse ancora una volta il latitante Battisti concedendogli l’asilo politico

    Il Parlamento di POL chiede

    al governo italiano di protestare ufficialmente con il parlamento europeo e con il presidente del parlamento onorevole Tagliani chiedendo di sanzionare l’eurodeputato Josè Bove per l’inammissibile e vergognoso comportamento che ha interferito con la giustizia italiana pretendendo le dimissioni immediata dalla vice presidenza della commissione dell Europarlamento
    Mozione approvata in data 01-03-19 da presidente Maria Vittoria
    Mozione del PCF sul baratto amministrativo emendata
    Il Parlamento di POL chiede:

    Di introdurre per legge l’obbligo per tutti comuni italiani di ricorrere allo strumento del baratto amministrativo .
    Il Baratto amministrativo consiste nella possibilità per i cittadini non sono in grado di pagare le imposte comunali (ad esempio la TASI e la TARI) di saldare il loro debito lavorando a titolo gratuito al servizio del comune e della cittadinanza offrendo servizi di manutenzione, pulizie, abbellimento di aree verdi, piazze o strade del territorio urbano o extraurbano che altrimenti sarebbero stati a carico del comune.
    La durata del servizio consiste in un minimo di 6 mesi o in un massimo di 18/24 mesi. Il tempo di durata del servizio da effettuare gratuitamente sarà in rapporto all'entità del debito.
    La durata del servizio può andare da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi, prolungabili fino a 24 mesi. Il tempo di durata del servizio da effettuare gratuitamente sarà in rapporto all'entità del debito.
    Le specifiche modalità di attuazione del baratto amministrativo dovranno obbligatoriamente essere disciplinate dai regolamenti comunali e dallo Statuto Comunale
    La verità è che non sai cosa succederà domani.
    La vita è una corsa folle, e niente è garantito.
    Eminem

 

 
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