TITOLO III
Produzione, recupero e smaltimento di elementi radioattivi
Art. 8
Produzione, riutilizzo e smaltimento produttivo di combustibili nucleari
1. La produzione e il riutilizzo dei combustibili possono essere oggetto di programmi e progetti di cui all’art. 5 ferme le condizioni di cui all’art. 6 in quanto applicabili.
2. L’Agenzia dispone delle riserve uranifere nazionali note (Alpi) e può concederle a titolo oneroso in sfruttamento esclusivo ad operatori privati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per la selezione del migliore offerente.
3. Gli scopritori di riserve uranifere attualmente ignote possono sfruttarle, a proprio esclusivo beneficio, se titolari della prescritta autorizzazione unica di cui all’art. 5 ferme le condizioni di cui all’art. 6 in quanto applicabili, fermo il versamento dei contributi industriali a favore dell’Agenzia previsti per gli operatori nucleari.
4. In assenza di operatori che presentino programmi e progetti di riutilizzo comprendenti il riprocessamento ed il bruciamento degli attinidi e la rimessione in ambiente alla radioattività di miniera, l’Agenzia procede a ricercare, sviluppare e predisporre in proprio le soluzioni tecniche e gli impianti necessari alla chiusura del ciclo di combustibile in tal senso.
5. L’Agenzia può imporre direttamente sugli operatori i costi necessari alla chiusura del ciclo, nei limiti dell’attività di ricerca e sviluppo degli impianti pilota e di un ciclo minimo continuativamente mantenuto per il 5% del volume di combustibile irraggiato in uscita dagli impianti.
6. La realizzazione degli impianti necessari alla chiusura del ciclo del combustibile con copertura quantitativa integrale o comunque superiore al 5% del volume di combustibile irraggiato in uscita dagli impianti può essere attribuita coattivamente dall’Agenzia agli operatori solo nella misura e distribuzione in cui non determini la diseconomicità della produzione, definita come l’impossibilità di assicurare al titolare un profitto netto dei suoi investimenti nucleari aggregati superiore al rendimento dei titoli di Stato a 10 anni.
Art. 9
Disattivazione degli impianti
1. L'attività di disattivazione degli impianti, a discrezione del soggetto titolare dell’autorizzazione, può essere affidata alla Sogin S.p.A. oppure a un operatore privato specializzato, titolare di altra autorizzazione unica, rilasciata per un programma e per progetti di smantellamenti, ai sensi degli artt. 5 e 6 della presente legge in quanto applicabili.
2. La Sogin S.p.A., o l’operatore privato, al termine della vita dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi.
3. La Sogin S.p.A., o l’operatore privato, al termine della vita dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di disattivazione in contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, parere di congruità ad un qualificato organismo terzo.
4. Il finanziamento delle attività di disattivazione avviene a spese dell’operatore titolare dell’autorizzazione nel corso della vita produttiva dell’impianto, o degli operatori pro-parte titolari di esso durante tale periodo.
5. Qualora la valutazione dei relativi costi di disattivazione operata dalla Sogin S.p.A., o dall’operatore privato, risulti superiore rispetto a quanto previsto e versato dal titolare dell'autorizzazione unica e si abbia controversia giudiziale intorno ai lavori, l’Agenzia interviene completando a proprie spese le attività, attraverso la Sogin S.p.A. o l’operatore già attivo nel sito, e rivalendosi successivamente sul soggetto che sia risultato soccombente nella controversia.
6. L’Agenzia emana disposizioni sulla verifica del livello di qualità degli operatori privati specializzati e può, in ogni tempo, sottrarre al loro esercizio l’attività di disattivazione e smantellamento ed attribuire alla Sogin S.p.A. il proseguimento di essa, fermo il pagamento di quanto già maturato.
7. La Sogin S.p.A. è soggetta ad obbligo di contrarre per lo svolgimento dell’attività di disattivazione in caso di assenza di operatori privati interessati.
Art. 10
Sistemazione dei rifiuti radioattivi
1. Il titolare dell'autorizzazione unica durante la vita produttiva di un impianto è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare derivanti dall’attività economica svolta in esso.
2. Essi vengono gestiti dall'operatore nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, e possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto stesso in attesa del loro smaltimento definitivo.
3. Il titolare dell'autorizzazione unica nella fase di disattivazione provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e le prescrizioni di esecuzione impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti presenti nel sito al momento della disattivazione e al loro smaltimento definitivo ai sensi degli artt. 9 e 12 della presente legge.
4. Il titolare dell’autorizzazione nella fase produttiva è solidalmente responsabile con il titolare dell’autorizzazione nella fase di disattivazione per i costi derivanti dal mantenimento continuativo delle attività di sistemazione del combustibile.
5. In ogni caso di controversia l’Agenzia assicura comunque la prosecuzione delle operazioni, anticipando le risorse necessarie e rivalendosi sui responsabili, con previo obbligo di infruttuosa escussione del soccombente in sede giudiziale tra di essi.
Art. 11
Smaltimento definitivo del combustibile irrecuperabile
1. Il combustibile irraggiato non utilmente utilizzabile non separabile, o non separabile in via economica dalla frazione di elementi ad alta emivita non eliminabili, o non eliminabili in via economica, può essere destinata allo smaltimento ambientale attraverso programmi e progetti autorizzati ai sensi dell’art. 5 sotto le condizioni di cui all’art. 6 della presente legge in quanto applicabili.
2. L’Agenzia cura in via primaria che i progetti privilegino lo smaltimento affidato alla sorveglianza passiva (elementi naturali) anziché attiva e che, per quanto possibile, prevedano la dispersione dei rifiuti in elementi radiologicamente inerti in ambiti confinati, quali, a titolo d’esempio, miniere di estrazione esauste.
3. L’Agenzia può approfondire la possibilità secondaria dello smaltimento in fondali sottomarini, purché sia assicurato l’imbrigliamento chimico degli elementi ad alta emivita in composti molecolari più pesanti dell’acqua e protetti da involucri fisici ad alta resistenza, e conserva la facoltà di abilitare a tale diversa forma di smaltimento gli operatori.
[/SIZE][/FONT]
--------------------------------------
TITOLO IV
Disposizioni organizzative, finanziarie e penali
Art. 12
Organizzazione dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare
1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il Presidente dell'Agenzia è scelto dal Consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le riunioni del Consiglio. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del Presidente e di almeno due membri del Consiglio o della maggioranza del Consiglio. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
3. Il Direttore Generale dell’Agenzia è nominato dal Consiglio e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura.
4. Il Consiglio approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia. Tale regolamento è successivamente proposto dal Consiglio dei Ministri al Capo dello Stato, senza modifiche, come Decreto del Presidente della Repubblica.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti, e vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e la regolarità della gestione.
6. Nove componenti del Consiglio dell’Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, per un terzo su proposta del Consiglio dei Ministri, per un terzo su proposta della Camera e per un terzo su proposta del Senato.
7. I tre componenti designati dal Consiglio dei Ministri devono comprendere: a) almeno un manager che abbia già ricoperto l’incarico di amministratore in società finanziarie quotate aventi fatturato non inferiore a cinque miliardi di Euro; b) almeno un magistrato ordinario componente della Corte di Cassazione, sezioni civili; c) almeno un Generale che abbia guidato reparti specializzati nella protezione Nucleare Batteriologica e Chimica nelle F.F. A.A..
8. I tre componenti designati dalla Camera dei Deputati devono comprendere almeno due professori ordinari universitari o ricercatori di prima fascia in enti di ricerca nazionali e internazionali in ambito chimico, fisico o nucleare, con esperienza in ambito nucleare, e almeno un ricercatore di prima fascia dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
9. I tre componenti designati dal Senato della Repubblica devono comprendere almeno due professori ordinari universitari o ricercatori di prima fascia in enti di ricerca nazionali e internazionali nell’ambito dell’Ingegneria nucleare, e almeno un dirigente medico primario del Servizio Sanitario Nazionale in ambito radio-oncologico.
10. Il decimo componente del Consiglio dell’Agenzia, che alla nomina assume immediatamente le funzioni di Presidente, è periodicamente designato dai componenti del Consiglio in carica alla cessazione del mandato tra personalità esterne al Consiglio in possesso di uno tra i diversi requisiti per la nomina a componente del Consiglio.
11. A pena di decadenza il Presidente, i Consiglieri e i Dirigenti dell’Agenzia non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. È loro consentito tenere corsi universitari retribuiti ed assumere incarichi nella IAEA e nella AEN-OCSE. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.
12. Per almeno 24 mesi dalla cessazione dell'incarico, Presidente, i Consiglieri di Amministrazione e i Dirigenti dell’Agenzia non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni.
13. I compensi spettanti ai componenti del Consiglio dell'Agenzia sono determinati in misura proporzionale alla retribuzione media dei componenti degli organi amministrativi delle società titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia. Il Consilio dell’Agenzia definisce le retribuzioni del personale dell’Agenzia tenendo conto delle retribuzioni correntemente praticate per i dipendenti delle società titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia.
14. Ogni componente cessato è sostituito, per un intero nuovo mandato, dall’organo che lo designò.
15. I componenti del Consiglio dell’Agenzia, cessati dal mandato, hanno facoltà di restare dipendenti a tempo indeterminato dell’Agenzia e venire assegnati a mansioni dirigenziali, purché mantengano la residenza effettiva almeno tre mesi l’anno all’interno nel perimetro di impianti nucleari di primario rilievo produttivo. In tal caso, restano valide le incompatibilità di cui al comma 11.
Art. 13
Compiti dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare
1. L'Agenzia persegue i seguenti compiti:
a) emana direttamente, e/o propone ai competenti organi, regolamenti, standard e procedure tecniche in ambito nucleare, curando la verifica di essi presso gli operatori;
b) definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;
c) pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie del settore.
2. Gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti ed a partecipare alle prove richieste.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia può avvalersi della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente e della Polizia di Stato.
4. L'Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive, e diffidare i titolari delle autorizzazioni al ripristino delle condizioni di esercizio dovute.
5. L’Agenzia può irrogare sanzioni in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei titolari di autorizzazione alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, salvo che il fatto non costituisca reato.
6. Le sanzioni possono consistere in sanzioni pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché nella sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e nella revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
7. L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare.
8. L'Agenzia è di diritto parte lesa in caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa a carico di operatori del settore nucleare, si costituisce in ogni giudizio relativo e procede a citare in giudizio gli autori sulla base delle segnalazioni ricevute dal pubblico. Essa altresì si rende disponibile all’Autorità Giudiziaria Ordinaria quale consulente tecnico in procedimenti in materia nucleare.
Art. 14
Finanziamento dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare
1. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, i titolari di autorizzazione sono tenuti al versamento di un corrispettivo annuale determinato dall'Agenzia, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi. L'agenzia può avvalersi della riscossione mediante ruolo per l'esazione dei diritti.
2. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.
5. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare, lo Stato provvede con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 100.000.000 euro annuali, dall'anno 2018. Tale stanziamento è proporzionalmente ridotto, fino ad annullarsi, al crescere degli introiti dell’attività dell’Agenzia.
6. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. La misura del contributo di cui al comma 1 è determinata ogni tre anni dall’Agenzia, ove possibile assumendo a parametro analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto altresì della stima delle possibili sussidiarietà rispetto alle operazioni per la disattivazione degli impianti presentate dagli operatori nella fase autorizzativa, nonché dei costi di cui all’art. 15.
Art. 15
Vantaggi per le comunità circostanti gli impianti nucleari
1. Nelle aree abitate immediatamente circostanti gli insediamenti autorizzati dall’Agenzia, finché ne perduri l’attività produttiva, la fornitura di energia elettrica è resa gratuita o meno onerosa in modo decrescente in proporzione alla distanza degli abitati dagli impianti, con provvedimenti propri dell’Agenzia, a carico dell’Agenzia.
2. L’ambito di vicinanza, e la quota di abbattimento del costo per utenza, sono definiti dall’Agenzia prima della comunicazione alle popolazioni dell’insediamento autorizzato e rimangono immutabili dopo di essa.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano altresì alle forniture d’acqua, allo smaltimento dei rifiuti ed ai controlli sanitari preventivi non a carico del SSN e riferibili a patologie radio-oncologiche.
4. Al momento della determinazione dei parametri di vicinanza, l’Agenzia cura che dall’attuazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possano derivare in alcun caso eccessivi oneri per gli operatori titolari di autorizzazione, valendosi della collaborazione di società di valutazione dei costi di primario livello, reperite sul mercato con procedura di gara.
5. A garanzia del mantenimento della convenienza, i criteri di cui al comma 4 sono resi linearmente riducibili con il diminuire dei prezzi di mercato dell’energia e degli altri servizi prodotti dagli operatori autorizzati, su base annuale.
6. L’abbattimento dei prezzi è effettuato nelle strutture eroganti i servizi elettrici, idrici, di smaltimento e sanitari incentivati, prima dell’emissione delle relative fatture. In nessun caso può essere richiesto agli abitanti delle zone di contribuire con propri oneri burocratici alla determinazione di quanto incentivo sia loro singolarmente dovuto.
7. A garanzia della sicurezza, il Ministero della Difesa e il Ministero degli Affari Interni, a proprio carico, dispongono il posizionamento di idonei armamenti antiaerei e presidi di forza pubblica in funzione antiterroristica nelle aree circostanti gli impianti dei soggetti titolari di autorizzazioni.
8. A garanzia dell’ordine pubblico, nelle aree incentivate, è proibito qualunque assembramento pubblico a scopo di manifestazione riferito o riferibile agli impianti dei soggetti titolari di autorizzazioni.
9. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche alle aree interessate dal transito di mezzi dell’Agenzia o dei soggetti titolari di autorizzazioni, per un raggio di almeno diecimila metri da esse.
Art. 16
Incompatibilità degli operatori
1. Non possono comunque essere autorizzati allo svolgimento delle attività di costruzione e di disattivazione degli impianti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
2. L'operatore attesta l'insussistenza delle condizioni ostative mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle condizioni ostative, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 17
Entrata in funzione dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare
1. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei Ministri, la Camera ed il Senato avviano le procedure di nomina dei Consiglieri dell’Agenzia, i quali sono immessi nella disponibilità dei fondi a decorrere dall’elezione del Presidente dell’Agenzia. In pari termine, il Ministero dell’Economia e Finanze nomina i Revisori dei conti.
2. Trascorsi 60 giorni dall’elezione del Presidente, l'Agenzia assorbe le strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di esse senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Ogni disposizione contraria alle disposizioni della presente legge, anche ove costituisca legge speciale se precedente, è abrogata.
Art. 18
Campagna di informazione
1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare", avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un'apposita convenzione, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e prevedendo, nell'ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell'ISPRA, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
2. Il programma di cui al comma 1, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e finanze, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione, sono definiti da un soggetto di particolare competenza nel settore, individuato nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, al quale sono altresì affidate l'ideazione, la programmazione e la realizzazione della campagna medesima.
3. La campagna di informazione di cui al comma 1 è condotta avvalendosi dei migliori e più moderni mezzi di comunicazione di massa disponibili, come la creazione di un adeguato portale internet di riferimento e approfondimento con modalità di interazione con l'utenza, e ricorrendo altresì al supporto del sistema tecnico-scientifico e industriale nazionale.
4. La campagna di informazione di cui al comma 1 è avviata entro i 90 giorni successivi all'approvazione di cui al comma 2.
5. In considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza, la campagna di informazione è realizzata mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.