Legge Haxel C@scista N.20 sul FEDERALISMO
Presentazione ed enunciazione degli intenti
Sempre più c'è un bisogno di concedere agli enti locali dei poteri amministrativi e legislativi , per gestire al meglio tutte quelle attività che lo Stato da solo avrebbe difficoltà a gestire, in particolar modo il fedferalismo fiscale può essere davvero un arma che metta in ordine i conti degli enti locali, evitando sprechi e abusi, ma sopratutto che questi soldi possano davvero contribuire a uno sviluppo economico e sociale dei cittadini presenti in una determinata località. Punto fondamentale e base del federalismo deve però essere il comune e solo successivamente la regione perchè in Italia la vera unità politico amministrativa veramente viva perchè realmente sentita dai cittadini non è la regione (in fondo esistente da solo poco piu di un secolo) o l'ancora piu artificiosa provincia ma il comune entità esistente da secoli e in cui davvero il cittadino della strada si riconosce e che sente propria.
Dal punto di vista legislativo invece potenzierei la competenza delle leggi regionali e limitatamente al territorio comunale anche la competenza dei regolamenti comunali.
Proposte
Articolo 1
lo Stato ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:
gli affari esteri, nonché la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile;
la cittadinanza federale;
la libertà di circolazione, i passaporti, l'immigrazione e l'emigrazione, l'estradizione;
il sistema valutario e monetario, i pesi e le misure, la determinazione del tempo;
l'unità del territorio doganale e commerciale, i trattati di commercio e di navigazione, la libertà di circolazione delle merci, gli scambi commerciali e il movimento dei pagamenti con l'estero, compresa la protezione doganale e dei confini;
le ferrovie federali e il traffico aereo;
il sistema postale e le telecomunicazioni;
lo stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;
la protezione giuridica industriale, i diritti d'autore e i diritti degli editori;
la collaborazione dello Stato e delle Regioni nelle questioni relative:
alla polizia criminale;
alla difesa dell'ordinamento federale liberal-democratico, e della stabilità e della sicurezza dello Stato o di una Regione (tutela della Costituzione);
alla difesa contro iniziative nel territorio dello Stato, che, attraverso la violenza o la preparazione di essa, pregiudichino interessi internazionali dell'Italia, come anche per l'istituzione di un Ufficio federale di polizia criminale per la lotta alla delinquenza internazionale.
la statistica per scopi federale
Articolo 2
La legislazione concorrente si estende ai seguenti settori:
il diritto civile, il diritto e l'esecuzione penale, l'ordinamento giudiziario e la procedura, l'avvocatura, il notariato e la consulenza legale;
lo stato civile;
il diritto di riunione e di associazione;
il diritto di soggiorno e di residenza degli stranieri;
a) la disciplina in materia di armi ed esplosivi;
la protezione del patrimonio culturale italiano da ogni trasferimento all'estero;
i problemi relativi ai profughi e agli espulsi;
l'assistenza pubblica;
la cittadinanza nelle Regioni;
i danni di guerra e il risarcimento;
l'assistenza per gli invalidi di guerra e per le famiglie dei caduti, l'assistenza per i prigionieri di guerra;
a) le tombe dei caduti in guerra e le tombe delle altre vittime della guerra e delle vittime della tirannia;
la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianale, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato);
a) la produzione e l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi di pace, l'istituzione e la gestione di enti che servono a questi scopi, la difesa da pericoli che sorgono nello sprigionamento dell'energia atomica o mediante i raggi ionizzanti, e la rimozione di materiale radioattivo;
il diritto del lavoro, compreso l'ordinamento dell'impresa, la protezione del lavoro, il collocamento dei lavoratori, così come le assicurazioni sociali e le assicurazioni contro la disoccupazione;
la disciplina dei contributi per l'istruzione e la promozione della ricerca scientifica;
Articolo 3
il trasferimento delle proprietà terriere, delle ricchezze naturali, e dei mezzi di produzione in proprietà collettiva o in altre forme di economia collettiva;
la prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere economico;
il promuovimento della produzione agricola e forestale, la garanzia dei rifornimenti alimentari, l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d'alto mare e costiera e la protezione delle coste;
i trasferimenti immobiliari, la legislazione concernente la terra e gli affari agrari, le abitazioni, le migrazioni e i luoghi d'insediamento;
le misure contro le malattie dell'uomo e degli animali, infettive e pericolose per la collettività, l'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, e all'esercizio dei mestieri sanitari, il commercio di medicinali, farmaci, narcotici e veleni;
a) la garanzia economica degli ospedali e la disciplina delle tariffe ospedaliere;
la protezione del traffico di generi alimentari e voluttuari, di oggetti di prima necessità, di foraggi, di piante e semi agricoli e forestali, così come la protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; e così pure la protezione degli animali.
la navigazione d'alto mare e costiera, i segnali marittimi, la navigazione interna, il servizio meteorologico, i canali marittimi e i canali interni adibiti al traffico comune;
il traffico stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, così come l'istituzione e la decisione dei pedaggi per l'uso di strade pubbliche con veicoli;
le ferrovie secondarie, che non siano ferrovie federali, ad eccezione delle ferrovie di montagna;
la rimozione dei rifiuti, la lotta all'inquinamento dell'atmosfera e la lotta ai rumori.
La legislazione concorrente si estende inoltre alle retribuzioni ed all'assistenza degli impiegati pubblici che si trovano in un rapporto di fedeltà di diritto pubblico, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato
II
articolo 4
le provincie e le comunità montane sono soppresse e tutte le competenze esercitate finora dalle provincie (in particolare in tema di trasporti edilizia scolastica e viabilità) passano alle regioni ed ai comuni.
La soppressione delle provincie non si applica alle provincie autonome
Articolo 5
Per i comuni per i comuni con meno di 10000 abitanti è obbligatorio costituire un consorzio su determinati servizi (polizia locale, nettezza urbana, edilizia pubblica, e riscossione delle imposte)
Articolo 6
i comuni assumono la competenza di riscuotere tutte le imposte dello Stato Italiano e il cittadio versa direttamente agli uffici del comune le imposte di ogni tipo
articolo 7
il 40% delle imposte raccolte rimane a disposizione del comune che lo ha raccolto e viene utlizzato dal Comune per i servizi del territorio comunale.
Articolo 8
il restante 60% viene versato dal Comune alla regione
Articolo 9
le regioni trattengono presso di se il 20 per cento delle tasse ricevute dai comuni utilizzandole in parte per perequare le differenze economiche tra i vari comuni della regione (distribuendone una parte ai comuni meno ricchi della regione) e nella restante parte per le finalità (in particolare sanità e strade) perseguibili solo a livello regionale .Il fondo perequativo regionale Viene deciso dalla regione sulla base dei bilanci annuali dei comuni assegnando ai comuni che risulteranno aver raccolto meno fondi rispetto alla media dei comuni della regione una parte delle tasse destinate alla regione.
Articolo 10
Il resto delle tasse ricevute dai comuni viene ceduto dalle rgioni allo stato centrale per le finalità nazionali (difesa giustizia politica estera pensioni ecc).
Articolo 11
lo stato nazionale creerà con i fondi che gli arrivano in "terza battuta" (dai comuni dopo essere passati dalle regioni) un fondo perequativo nazionale tra le regioni. L'entità del fondo di perequazione interregionale viene decisa ogni tre anni dalla conferenza regionale stato - regioni . La decione puo anche essere presa a maggioranza nella conferenza nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità.il ricorso al fondo di perequazione nazionale interregionale non puo' essere chiesto nella conferenza stato regioni dalle regioni che abbiano superato di oltre il 6% i costi standard della spesa regionale per amministrazione viabilità rifiuti sanità stato sociale gestiti a livello regionale .Tale fondo può essere usato solo per integrare i mancati fondi nei capitolati riguardanti la scuola, la sanità ed i trasporti locali.La sola eccezioni a questo vincolo è prevista per le regioni i cui costi sono addirittura migliori della media nazionale dellle regioni. Tali regioni potranno utilizzare il fondo perequativo nazionale mettendo a bilancio un 1% in più da dedicare alla ricerca scientifica. Accanto al fondo di perequazione (che ha un chiaro scopo extra-ordinario) lo Stato si impegna a stanziare risorse per un fondo parallelo destinato alle politiche per il lavoro e lo sviluppo economico a quelle Regioni che nel lungo periodo riescono a raggiungere l'obiettivo dei costi standard e i piani di rientro nel bilancio, sotto forma di incentivo verso le classi dirigenti all'impegno per il risanamento, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno
I costi standard della spesa regionale consistono nella media nazionale annua della spesa di tutte le regioni italiane.
Articolo 12
Ove gli importi frutto della tassazione destinata allo Stato Centrale per coprire i costi dello Stato Sociale si rivelassero inferiori alle necessita' stabilite, le eccedenze verranno destinate alla costituzione di due appositi fondi, uno creato per fare da riserva finanziaria per fare fronte alle improvvise necessita' delle istituzioni locali, l'altro invece finalizzato ad abbattere le aliquote di tassazione.
Articolo 13
Qualora la tassazione destinata allo Stato Centrale non fosse sufficiente a coprire i costi dello Stato Sociale (in particolar modo Pensioni, Sussidi, Cassa Integrazione, Assegni sociali e familiari ecc...), le percentuali andranno rimodulate al ribasso provocando un minore gettito a Comuni e Regioni e favorendo maggiori entrate allo Stato centrale
art.14
Il Presidente della Regione divide la sua regione in Enti per la Sostenibilità Energetica, che possono coprire anche l'intero territorio regionale, di cui nomina i presidenti. Ogni Ente si occupa di garantire l'indipendenza energetica della sua area mediante le energie rinnovabili. Le regioni possono collaborare l'una con l'altra, aprendo tavoli bilaterali o multilaterali nell'ottica di ottimizzare la produzione energetica rinnovabile nel territorio nazionale
IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE PROMULGA
MANFR
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LEGGE N.20 PRECEDENTE ORA ABROGATA.
Legge GALT n.20 del Senato - Riorganizzazione dello Stato.
Principi Generali
La presente Legge vuole riorganizzare il territorio dello Stato in unità amministrative locali più funzionali che rispecchino maggiormente la struttura economico-sociale del territorio e che garantiscano un reale livello intermedio fra il cittadino e lo Stato centrale.
Art. 1
Con la presente legge sono soppresse tutte le regioni, le province ed i comuni . Sono altresì soppresse tutte le comunità montane, consorzi di bonifica e qualsiasi altro ente intermedio democratico o costituito da precedenti enti amministrativi.
Dei Dipartimenti
Art. 2
Sono costituiti, quali organi intermedi fra il Cittadino e lo Stato Centrale, i Dipartimenti. I Dipartimenti saranno più grandi delle attuali province ma più piccoli delle attuali Regioni, al fine di creare una dimensione ottimale di unità amministrativa.
Ogni Dipartimento è guidato da un Presidente eletto per 5 anni con mandato rinnovabile per una volta a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini secondo un sistema a doppio turno.
Ogni Dipartimento elegge un'assemblea di minimo 9 e massimo 21 (a seconda della popolazione del Dipartimento) consiglieri dipartimentali eletti a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini.
Ogni dipartimento non potrà avere meno di 300.000 abitanti. I confini del dipartimento dovranno rispecchiare le caratteristiche economiche, sociali e demografiche della popolazione.
Le attuali province di Aosta e Trieste sono escluse da questa legislazione e costituiscono dipartimenti autonomi.
Tutte le competenze che la Costituzione Italiana non affida esplicitamente al Governo Centrale sono competenza de Dipartimenti.
Viene abolito lo Status di Regione a Statuto Autonomo. Ai distretti appartanementi alle attuali Regioni e Province Autonome, viene garantita la rappresentanza negli organi di Governo Nazionali in modo almeno paritario a quella attuale.
Dei Distretti Metropolitani
Art. 3
I Dipartimenti la cui superficie è coperta in massima parte da un grande centro urbano e da una cerchia di altri comuni limitrofi conglomerati in un unico super-ammasso urbano si costituiscono come Distretti Metropolitani.
Per i Distretti Metropolitani valgono le norme espresse nell'articolo precedente per i Dipartimenti, ad eccezione:
- del numero dei consiglieri, che è da un minimo di 7 ad un massimo di 15
- del nome del Presidente che è sostituito con quello di Sindaco
- nei Distretti Metropolitani non esistono Comuni ma solo un unica entità. Il distretto metropolitano si organizza in circoscrizioni sul modello di quelle adottate da altre aree metropolitane in Europa come Londra
Art. 4
Il Distretto Metropolitano di Roma assume il nome di Distretto Federale.
Dei Comuni
Art. 5
Nei Dipartimenti i Comuni sono tutti quei conglomerati urbani con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti. I centri abitati con meno di 5.000 abitanti sono uniti ad altri simili in un entità comunale che non abbia un diametro superiore ai 15km dal centro abitato principale.
I Comuni eleggono un sindaco a suffragio universale e diretto secondo un sistema a doppio turno.
I Comuni eleggono un consiglio comunale formato da 9 consiglieri nei comuni con meno di 15.000 abitanti e fino a 15 per i centri maggiori.
Ogni dipartimento regola il livello di autonomia dei singoli comuni, seguendo le linee guida contenute nella Costituzione.
Ai comuni frontalieri, ovvero di confine con altre Nazioni e in cui siano presenti etnie corrispondenti ad almeno il 30% della popolazione viene conferito lo stato di Comune Frontaliero il quale puo' richiedere al proprio dipartimento supporto economico/fiscale opportunamente giustificato.
Delle province autonome e riorganizzazione enti disciolti.
Art. 6
-Sono soppresse tutte le province autonome.
-Tutte le strutture amministrative facenti capo agli Enti disciolti dovranno essere del pari disciolti,
Anche quelli facenti capo al Governo Centrale.
Non ha senso alcuno conservare una Prefettura in una Provincia che non esiste più.
A ciascun Dipartimento dovrà essere assegnato un Prefetto, che conserverà le competenze e le attribuzioni del Prefetto odierno, in attesa di nuove leggi che precisino le modifiche da apportare.
-Il personale degli enti, compresi quadri e dirigenti, verrà riassegnato ove necessario nelle strutture in loco, o in altre del Dipartimento ove si rendesse necessario.
-Tutte le consulenze e i contratti assegnati dagli Enti Soppressi verranno dichiarati decaduti ipso facto e rescissi l’anno seguente alla soppressione degli enti stessi, per mantenere i servizi e permettere la riorganizzazione degli stessi.
Verrà concessa una indennità pari ad un anno dei pagamenti ai fornitori fissati nel contratto.
Tale indennità avrà natura di accordo risolutivo tra le parti e non potrà essere impugnato dai contraenti una volta firmato, pena la nullità della pattuizione.
Il Presidente promulga.
Cabraizinho