Art. 239
Navi militari e navi da guerra
1. Sono
navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:
a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa;
b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare,
sottoposto alla relativa disciplina;
c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra
Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare.
2. Per
"nave da guerra" si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori
delle navi militari della sua nazionalita' ed e' posta sotto il
comando di un
ufficiale di marina al servizio dello Stato e
iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio e' sottoposto alle regole della disciplina militare.
3. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello
Stato.