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  1. #1951
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    Predefinito Re: Può un DPCM sospendere le libertà garantite dalla carta costituzionale ?

    Citazione Originariamente Scritto da elnick Visualizza Messaggio
    Quello che posso dirti, naturalmente è solo il mio modesto parere, sulla validità dei Docm è che tutta la.serie di disposizioni che consentivano di andare a trovare la moglie ma non l'amante, lo zio ma non l'amico, il cugino ma solo se di primo grado e via dicendo, sono certamente prive di qualsiasi fondamento giuridico.
    Semplicemente perché erano fuori dal criterio di RAGIONEVOLEZZA a cui devono uniformarsi, oltre che alla LEGITTIMITA', gli atti amministrativi.
    "Si possono beffare tutte le persone per alcuni periodi di tempo e alcune persone per tutto il tempo, ma non si possono beffare tutte le persone per tutto il tempo". Abramo Lincoln

  2. #1952
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    Predefinito Re: Può un DPCM sospendere le libertà garantite dalla carta costituzionale ?

    Corte costituzionale, sent. 23.9.2021. I decreti del presidente del Consiglio con cui il governo Conte II ha dettato le misure anti-Covid "non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei ministri una funzione legislativa, né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra", ma soltanto "il compito di dare esecuzione alla norma primaria" contenuta in un precedente decreto-legge, scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza del 23 settembre scorso.
    _______________

    E qui si continua a discutere sulla legittimità costituzionale dei dpcm. Mah...

  3. #1953
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    Predefinito Re: Può un DPCM sospendere le libertà garantite dalla carta costituzionale ?

    Citazione Originariamente Scritto da Salvo Visualizza Messaggio
    Corte costituzionale, sent. 23.9.2021. I decreti del presidente del Consiglio con cui il governo Conte II ha dettato le misure anti-Covid "non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei ministri una funzione legislativa, né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra", ma soltanto "il compito di dare esecuzione alla norma primaria" contenuta in un precedente decreto-legge, scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza del 23 settembre scorso.
    _______________

    E qui si continua a discutere sulla legittimità costituzionale dei dpcm. Mah...
    Si, avevamo già postato la motivazione.
    Secondo te il PDC con i suoi DPCM ha rispettato i criteri di proporzionalità e RAGIONEVOLEZZA propri di un atto amministrativo e i DL hanno indicato limiti e criteri stringenti ai DPCM tali da non far supporre una delega di funzioni legislative al PdC ?

  4. #1954
    ik manèbimus òptime
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    Predefinito Re: Può un DPCM sospendere le libertà garantite dalla carta costituzionale ?

    la nostra costituzione è un carta da culo.
    La moderazione è una virtù solo per quelle persone che pensano di avere un'alternativa.”
    HENRY KISSINGER
    @Scomunista Reloaded più incazzoso di prima!!

  5. #1955
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    Predefinito Re: Può un DPCM sospendere le libertà garantite dalla carta costituzionale ?

    Citazione Originariamente Scritto da gianc Visualizza Messaggio
    Si, avevamo già postato la motivazione.
    Secondo te il PDC con i suoi DPCM ha rispettato i criteri di proporzionalità e RAGIONEVOLEZZA propri di un atto amministrativo e i DL hanno indicato limiti e criteri stringenti ai DPCM tali da non far supporre una delega di funzioni legislative al Governo?
    La Corte costituzionale ha detto di sì. Io avevo espresso la stessa convinzione -e ne avevo scritto in questo forum- prima della decisione della Consulta.

  6. #1956
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    Predefinito Re: Può un DPCM sospendere le libertà garantite dalla carta costituzionale ?

    Citazione Originariamente Scritto da Salvo Visualizza Messaggio
    La Corte costituzionale ha detto di sì. Io avevo espresso la stessa convinzione -e ne avevo scritto in questo forum- prima della decisione della Consulta.
    Lo avevo chiesto a un altro forumista ma non ho avuto risposta, per cui lo chiedo a te.
    Mi sapresti dire quali limiti e quali criteri di proporzionalita e RAGIONEVOLEZZA sono indicati nei decreti legge quando hanno delegato il PdC ad adottare i DPCM che avrebbero limitato le libertà personali GARANTITE dalla Costituzione ?
    "Si possono beffare tutte le persone per alcuni periodi di tempo e alcune persone per tutto il tempo, ma non si possono beffare tutte le persone per tutto il tempo". Abramo Lincoln

  7. #1957
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    Predefinito Re: Può un DPCM sospendere le libertà garantite dalla carta costituzionale ?

    Copio qui il riassunto della motivazione della sentenza -che tratta anche del criterio della adeguatezza e ragionevolezza- fatta in un articolo di quotidiano.

    https://www.ilfattoquotidiano.it/202...mento/6364357/

    "I Dpcm, i decreti del presidente del Consiglio con cui il governo Conte II ha dettato le misure anti-Covid, “non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei ministri unafunzione legislativa in violazione degli art. 76 e 77 Cost., né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra in violazione dell’art. 78 Cost.”, ma soltanto “il compito di dare esecuzione alla norma primaria” contenuta in un precedente decreto-legge. Lo scrivono i giudici della Corte costituzionale in conclusione alle motivazioni della sentenza che il 23 settembre scorso ha dichiarato infondata la prima questione di costituzionalità in merito sollevata dal giudice di pace di Frosinone. Non c’è stata dunque da parte dell’ex premier alcuna usurpazione dei poteri del Parlamento, come sostenuto più volte dagli avversari politici e dall’ex giudice della Consulta Sabino Cassese: il Dpcm del 10 aprile 2020, al centro del ricorso, “si è limitato ad adattare all’andamento della pandemia quanto stabilito in via generale dalla fonte primaria”, cioè il decreto-legge 19 del 25 marzo 2020 convertito in legge dal Parlamento il successivo 22 maggio.
    La questione riguardava una multa di quattrocento euro inflitta dai Carabinieri di Trevi nel Lazio a un cittadino che “si spostava a piedi in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di motivi di salute”, in violazione delle regole introdotte dal Dpcm in base al decreto-legge del 25 marzo. Secondo il giudice di pace ciociaro, l’avvocato Emilio Manganiello, questo combinato di norme avrebbe “sostanzialmente delegato la funzione legislativa in materia di contenimento della pandemia (…) all’autorità di governo per il suo esercizio tramite meri atti amministrativi” – i Dpcm, appunto – “in contrasto “con il principio indiscusso di tipicità delle fonti-atto di produzione normativa”, e al di fuori dell’unica ipotesi di emergenza costituzionalmente rilevante, quella dello stato di guerra”. In questo modo, sosteneva, era “aggirato il principio cardine di cui agli articoli 76 e 77 Cost., per cui la funzione legislativa è affidata al Parlamento, che può delegarla solo con una legge-delega e comunque giammai ad atti amministrativi”.
    Una ricostruzione che la sentenza firmata dal giudice estensore Stefano Petitti boccia in pieno. Il decreto-legge 19 del 2020, ricorda la decisione, aveva previsto in un elenco tassativo e inderogabile (al comma 2 dell’articolo 1) quali misure avrebbero potuto essere adottate con Dpcm. “La fonte primaria, pertanto – scrivono i giudici della Consulta – ha tipizzato le misure adottabili dal Presidente del Consiglio dei ministri, in tal modo precludendo all’autorità di Governo l’assunzione di provvedimenti extra ordinem“. Insomma, solo agli strumenti previsti tassativamente dal decreto legge – e soltanto a quelli – il premier poteva far ricorso per intervenire, il che esclude un trasferimento nelle sue mani della funzione legislativa. Inoltre, quell’elenco era accompagnato da un criterio che orientava “l’esercizio della discrezionalità attraverso i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale”. Una previsione “che è di per sé del tutto incompatibile con l’attribuzione di potestà legislativa ed è molto più coerente con la previsione di una potestà amministrativa, ancorché ad efficacia generale. In sostanza – conclude la Corte – il d.l. n. 19 del 2020, lungi dal dare luogo a un conferimento di potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei ministri in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., si limita ad autorizzarlo a dare esecuzione alle misure tipiche previste”.
    _____________________

    Con specifico riferimento ai criteri di adeguatezza e proporzionalità, il decreto-legge conteneva esplicitamente il criterio da rispettare; se la Corte avesse riscontrato un distacco del dpcm rispetto alle linee guida contenute nel decreto-legge, ivi compreso il suddetto criterio, lo avrebbe evidenziato. Cosa che non ha fatto.

  8. #1958
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    Predefinito Re: Può un DPCM sospendere le libertà garantite dalla carta costituzionale ?

    Citazione Originariamente Scritto da Salvo Visualizza Messaggio
    Copio qui il riassunto della motivazione della sentenza -che tratta anche del criterio della adeguatezza e ragionevolezza- fatta in un articolo di quotidiano.

    https://www.ilfattoquotidiano.it/202...mento/6364357/

    "I Dpcm, i decreti del presidente del Consiglio con cui il governo Conte II ha dettato le misure anti-Covid, “non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei ministri unafunzione legislativa in violazione degli art. 76 e 77 Cost., né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra in violazione dell’art. 78 Cost.”, ma soltanto “il compito di dare esecuzione alla norma primaria” contenuta in un precedente decreto-legge. Lo scrivono i giudici della Corte costituzionale in conclusione alle motivazioni della sentenza che il 23 settembre scorso ha dichiarato infondata la prima questione di costituzionalità in merito sollevata dal giudice di pace di Frosinone. Non c’è stata dunque da parte dell’ex premier alcuna usurpazione dei poteri del Parlamento, come sostenuto più volte dagli avversari politici e dall’ex giudice della Consulta Sabino Cassese: il Dpcm del 10 aprile 2020, al centro del ricorso, “si è limitato ad adattare all’andamento della pandemia quanto stabilito in via generale dalla fonte primaria”, cioè il decreto-legge 19 del 25 marzo 2020 convertito in legge dal Parlamento il successivo 22 maggio.
    La questione riguardava una multa di quattrocento euro inflitta dai Carabinieri di Trevi nel Lazio a un cittadino che “si spostava a piedi in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di motivi di salute”, in violazione delle regole introdotte dal Dpcm in base al decreto-legge del 25 marzo. Secondo il giudice di pace ciociaro, l’avvocato Emilio Manganiello, questo combinato di norme avrebbe “sostanzialmente delegato la funzione legislativa in materia di contenimento della pandemia (…) all’autorità di governo per il suo esercizio tramite meri atti amministrativi” – i Dpcm, appunto – “in contrasto “con il principio indiscusso di tipicità delle fonti-atto di produzione normativa”, e al di fuori dell’unica ipotesi di emergenza costituzionalmente rilevante, quella dello stato di guerra”. In questo modo, sosteneva, era “aggirato il principio cardine di cui agli articoli 76 e 77 Cost., per cui la funzione legislativa è affidata al Parlamento, che può delegarla solo con una legge-delega e comunque giammai ad atti amministrativi”.
    Una ricostruzione che la sentenza firmata dal giudice estensore Stefano Petitti boccia in pieno. Il decreto-legge 19 del 2020, ricorda la decisione, aveva previsto in un elenco tassativo e inderogabile (al comma 2 dell’articolo 1) quali misure avrebbero potuto essere adottate con Dpcm. “La fonte primaria, pertanto – scrivono i giudici della Consulta – ha tipizzato le misure adottabili dal Presidente del Consiglio dei ministri, in tal modo precludendo all’autorità di Governo l’assunzione di provvedimenti extra ordinem“. Insomma, solo agli strumenti previsti tassativamente dal decreto legge – e soltanto a quelli – il premier poteva far ricorso per intervenire, il che esclude un trasferimento nelle sue mani della funzione legislativa. Inoltre, quell’elenco era accompagnato da un criterio che orientava “l’esercizio della discrezionalità attraverso i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale”. Una previsione “che è di per sé del tutto incompatibile con l’attribuzione di potestà legislativa ed è molto più coerente con la previsione di una potestà amministrativa, ancorché ad efficacia generale. In sostanza – conclude la Corte – il d.l. n. 19 del 2020, lungi dal dare luogo a un conferimento di potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei ministri in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., si limita ad autorizzarlo a dare esecuzione alle misure tipiche previste”.
    _____________________

    Con specifico riferimento ai criteri di adeguatezza e proporzionalità, il decreto-legge conteneva esplicitamente il criterio da rispettare; se la Corte avesse riscontrato un distacco del dpcm rispetto alle linee guida contenute nel decreto-legge, ivi compreso il suddetto criterio, lo avrebbe evidenziato. Cosa che non ha fatto.
    Ti ringraziamo per aver postato e ripostato la motivazione della Sentenza che vari forumisti avevano già postato.
    Ma riguardo a ciò che ti avevo chiesto: "Mi sapresti dire quali limiti e quali criteri di proporzionalita e RAGIONEVOLEZZA sono indicati nei decreti legge quando hanno delegato il PdC ad adottare i DPCM che avrebbero limitato le libertà personali GARANTITE dalla Costituzione ?" come stai messo con le ricerche ?
    "Si possono beffare tutte le persone per alcuni periodi di tempo e alcune persone per tutto il tempo, ma non si possono beffare tutte le persone per tutto il tempo". Abramo Lincoln

  9. #1959
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    Predefinito Re: Può un DPCM sospendere le libertà garantite dalla carta costituzionale ?

    Citazione Originariamente Scritto da Salvo Visualizza Messaggio
    Corte costituzionale, sent. 23.9.2021. I decreti del presidente del Consiglio con cui il governo Conte II ha dettato le misure anti-Covid "non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei ministri una funzione legislativa, né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra", ma soltanto "il compito di dare esecuzione alla norma primaria" contenuta in un precedente decreto-legge, scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza del 23 settembre scorso.
    _______________

    E qui si continua a discutere sulla legittimità costituzionale dei dpcm. Mah...
    Una motivazione assurda che va ad annientare l'articolo 77 della costituzione. Il decreto legge non esiste più, è stato superato

  10. #1960
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    Predefinito Re: Può un DPCM sospendere le libertà garantite dalla carta costituzionale ?

    Citazione Originariamente Scritto da AntaniPioco Visualizza Messaggio
    Una motivazione assurda che va ad annientare l'articolo 77 della costituzione. Il decreto legge non esiste più, è stato superato
    Un altro passo verso l'autoritarismo.
    Il decreto legge è soggetto al controllo del Parlamento e della Corte Costituzionale, il DPCM è soggetto al controllo di nessuno (in una materia per nulla sensibile come le libertà individuali GARANTITE dalla Costituzione).
    Detto in maniera più cruda, sulla Costituzione ci hanno ca...to sopra.
    "Si possono beffare tutte le persone per alcuni periodi di tempo e alcune persone per tutto il tempo, ma non si possono beffare tutte le persone per tutto il tempo". Abramo Lincoln

 

 
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