ATTUALI COMPETENZE OBBLIGATORIE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA


Le attività trasferite o delegate alle Regioni nel settore della Sanità sono sostanzialmente riconducibili ai seguenti titoli:

1) Prevenzione;

2) Diagnosi, cura e riabilitazione:

a) ospedaliera,

b) extra-ospedaliera;

3) Vigilanza, profilassi e assistenza veteri­naria;

4) Farmaceutica;

5) Formazione degli operatori.

D.P.R. 14-1-72 n. 4 - Trasferimento alle Regio­ni a Statuto ordinario delle funzioni amministra­tive statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici.

In base al dettato di tale decreto sono trasfe­rite alle Regioni le funzioni amministrative eser­citate dallo Stato in materia di assistenza sani­taria riguardo a:

a) prevenzione, cura e riabilitazione delle ma­lattie (più provvidenze economiche connesse erogate dal Ministero della Sanità, profilassi sa­nitaria di carattere personale compresa quella per maternità ed infanzia);

b) profilassi ed assistenza sanitaria nelle scuole, istituti e convivenze pubbliche a carat­tere educativo ed assistenziale;

c) tutela sanitaria nei luoghi di lavoro e nel­le attività sportive;

d) l'assistenza psichiatrica e l'igiene mentale;

e) i gabinetti di analisi per il pubblico a sco­po di accertamento diagnostico; gli impianti ra­diologici a scopo diagnostico, terapeutico e di radium terapia; le case di cura private e le case e pensioni per gestanti;

f) la pubblicità concernente le case di cura private e di assistenza ostetrica; le case e pen­sioni per gestanti;

g) la istituzione, modifica e soppressione del­le condotte medico-chirurgiche ed ostetriche e gli altri servizi comunali e provinciali di assi­stenza sanitaria;

h) i concorsi, lo stato giuridico e il tratta­mento economico e l'interinato dei medici e delle ostetriche condotti e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali e provinciali dell'as­sistenza sanitaria;

i) costituzione dei consorzi per il servizio di assistenza medica, chirurgica ed ostetrica;

l) formazione e revisione della pianta organi­ca delle sedi farmaceutiche; i concorsi per l'as­segnazione delle sedi, la vigilanza sulla efficien­za del servizio di assistenza farmaceutica e l'a­dozione di provvedimenti di decadenza;

m) l'autorizzazione all'esercizio alla gestione provvisoria e alla cessione delle farmacie e i provvedimenti relativi alle indennità di avvia­mento e rilievo;

n) la istituzione e gestione di dispensari far­maceutici;

o) l'indennità di residenza ai farmacisti ru­rali e di gestione dei dispensari farmaceutici, i contributi ai comuni per la gestione di farma­cie rurali;

p) funzioni amministrative concernenti l'assi­stenza zooiatrica (istituzione, modifica e sop­pressione delle condotte veterinarie, costituzio­ne di consorzi per i servizi di assistenza vete­rinaria) ;

q) funzioni amministrative in materia di assi­stenza ospedaliera;

r) funzioni amministrative (comprese quelle di vigilanza e tutela) in ordine agli Enti, con­sorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella Regione in materia di assistenza sanitaria ospedaliera e le attribuzioni in ordine alla no­mina dei collegi dei revisori.



Sono trasferite alla Regione le attribuzioni in ordine a:

a) Consigli Provinciali di Sanità;

b) Comitati provinciali di coordinamento dell'attività ospedaliera;

c) Commissioni provinciali di vigilanza sugli Ospedali Psichiatrici;

d) Consorzi provinciali antitubercolari relativa­mente alle funzioni trasferite;

e) Comitati provinciali per la lotta antima­larica;

f) Dispensari antivenerei;

g) ogni altro organismo attinente alle funzio­ni amministrative trasferite.



Sono trasferiti alla Regione i seguenti uffici:

a) Gli uffici dei Medici Provinciali;

b) Gli uffici dei Veterinari Provinciali. Viene delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine a:

a) profilassi delle malattie infettive diffusive, le vaccinazioni obbligatorie (meno che nei por­ti, aeroporti e nei posti di confine) ;

b) l'assistenza sanitaria agli invalidi civili e agli altri soggetti di cui alla legge 30-3-1971 n. 118;

c) la imposizione dell'obbligo per le provin­ce di istituire i servizi integrativi previsti dall'art. 92 R.D. 27-7-1934;

d) i servizi di vigilanza igienica e di profilassi negli Enti Locali e loro consorzi;

e) i concorsi e lo stato giuridico degli Uffi­ciali Sanitari, dei Veterinari addetti alla vigilan­za, ispezione e polizia veterinaria, veterinari comunali capo e dei direttori di pubblico ma­cello;

f) le tariffe concernenti le prestazioni a pri­vati da parte dei laboratori di igiene e profilassi delle province;

g) la detenzione, impiego e vendita di gas tossici e delle sostanze pericolose;

h) l'igiene del suolo e dell'ambiente, l'inqui­namento atmosferico delle acque e gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri;

i) la vigilanza igienico sanitaria sulle coltiva­zioni delle piante tessili e del riso;

l) il controllo della idoneità dei locali e del­le attrezzature per il commercio e deposito delle sostanze radioattive, la detenzione di so­stanze radioattive di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioatti­vità ambientale;

m) le autorizzazioni sanitarie e i controlli sa­nitari sugli stabilimenti termali;

n) la raccolta, la conservazione e la distribu­zione del sangue umano;

o) la vigilanza sui servizi di igiene scola­stica;

p) la vigilanza sulla produzione, commercio e vendita di sostanze alimentari e bevande, di alimenti dietetici della prima infanzia, l'auto­rizzazione all'impianto ed esercizio delle cen­trali del latte e vigilanza tecnica sulle stesse;

q) la vigilanza in materia di molluschicol­tura;

r) autorizzazione al commercio o detenzione di additivi chimici e coloranti per la prepara­zione e conservazione di sostanze alimentari e di fitofarmaci;

s) la profilassi e la polizia veterinaria, l'ispe­zione e la vigilanza sanitaria delle carni e sulla produzione degli altri alimenti di origine animale;

t) la vigilanza sulla produzione, commercio e vendita dei mangimi;

u) la vigilanza sugli istituti autorizzati a pra­ticare la vivisezione degli animali;

v) provvedimenti e la vigilanza sulla fecon­dazione artificiale degli animali e sulla produ­zione animale.



Sono delegate alle Regioni le attribuzioni in ordine a:

a) Commissioni Provinciali per i servizi di trasfusione;

b) Consorzi Provinciali Antitubercolari limi­tatamente alla profilassi antitubercolare. Legge 17-8-1974 n. 386 - Assistenza ospeda­liera.

La legge 386 demanda alle Regioni la compe­tenza ospedaliera. Secondo tale legge alle Re­gioni sono affidati i compiti sottoelencati:

- Esercita le funzioni di vigilanza e di tutela sugli Enti Ospedalieri;

- Autorizza, promuove ed attua l'istituzione di nuovi Enti Ospedalieri e la fusione e la con­centrazione di Enti Ospedalieri esistenti;

- Detta norme relative al divieto, da parte de­gli Enti Ospedalieri, di ampliare gli organici e di istituire nuove divisioni, sezioni, servizi;

- Eroga l'assistenza ospedaliera che preceden­temente faceva capo alle Casse Mutue at­traverso ospedali o case di cura private convenzionate;

- Procede alla ripartizione dei fondi assegnati dallo Stato per l'espletamento della assisten­za ospedaliera;

- Eroga l'assistenza ospedaliera a favore dei soggetti non assistiti da Enti o Casse mutue.

Legge 22-12-75 n. 685 - Disciplina degli stu­pefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabili­tazione dei relativi stati di tossico-di pendenza.

La legge affida alle Regioni il compito di ema­nare norme-quadro per l'intervento pubblico nel compito della prevenzione-cura-riabilitazione.