ATTUALI COMPETENZE OBBLIGATORIE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA
Le attività trasferite o delegate alle Regioni nel settore della Sanità sono sostanzialmente riconducibili ai seguenti titoli:
1) Prevenzione;
2) Diagnosi, cura e riabilitazione:
a) ospedaliera,
b) extra-ospedaliera;
3) Vigilanza, profilassi e assistenza veterinaria;
4) Farmaceutica;
5) Formazione degli operatori.
D.P.R. 14-1-72 n. 4 - Trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici.
In base al dettato di tale decreto sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza sanitaria riguardo a:
a) prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie (più provvidenze economiche connesse erogate dal Ministero della Sanità, profilassi sanitaria di carattere personale compresa quella per maternità ed infanzia);
b) profilassi ed assistenza sanitaria nelle scuole, istituti e convivenze pubbliche a carattere educativo ed assistenziale;
c) tutela sanitaria nei luoghi di lavoro e nelle attività sportive;
d) l'assistenza psichiatrica e l'igiene mentale;
e) i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico; gli impianti radiologici a scopo diagnostico, terapeutico e di radium terapia; le case di cura private e le case e pensioni per gestanti;
f) la pubblicità concernente le case di cura private e di assistenza ostetrica; le case e pensioni per gestanti;
g) la istituzione, modifica e soppressione delle condotte medico-chirurgiche ed ostetriche e gli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;
h) i concorsi, lo stato giuridico e il trattamento economico e l'interinato dei medici e delle ostetriche condotti e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali e provinciali dell'assistenza sanitaria;
i) costituzione dei consorzi per il servizio di assistenza medica, chirurgica ed ostetrica;
l) formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche; i concorsi per l'assegnazione delle sedi, la vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e l'adozione di provvedimenti di decadenza;
m) l'autorizzazione all'esercizio alla gestione provvisoria e alla cessione delle farmacie e i provvedimenti relativi alle indennità di avviamento e rilievo;
n) la istituzione e gestione di dispensari farmaceutici;
o) l'indennità di residenza ai farmacisti rurali e di gestione dei dispensari farmaceutici, i contributi ai comuni per la gestione di farmacie rurali;
p) funzioni amministrative concernenti l'assistenza zooiatrica (istituzione, modifica e soppressione delle condotte veterinarie, costituzione di consorzi per i servizi di assistenza veterinaria) ;
q) funzioni amministrative in materia di assistenza ospedaliera;
r) funzioni amministrative (comprese quelle di vigilanza e tutela) in ordine agli Enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella Regione in materia di assistenza sanitaria ospedaliera e le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori.
Sono trasferite alla Regione le attribuzioni in ordine a:
a) Consigli Provinciali di Sanità;
b) Comitati provinciali di coordinamento dell'attività ospedaliera;
c) Commissioni provinciali di vigilanza sugli Ospedali Psichiatrici;
d) Consorzi provinciali antitubercolari relativamente alle funzioni trasferite;
e) Comitati provinciali per la lotta antimalarica;
f) Dispensari antivenerei;
g) ogni altro organismo attinente alle funzioni amministrative trasferite.
Sono trasferiti alla Regione i seguenti uffici:
a) Gli uffici dei Medici Provinciali;
b) Gli uffici dei Veterinari Provinciali. Viene delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine a:
a) profilassi delle malattie infettive diffusive, le vaccinazioni obbligatorie (meno che nei porti, aeroporti e nei posti di confine) ;
b) l'assistenza sanitaria agli invalidi civili e agli altri soggetti di cui alla legge 30-3-1971 n. 118;
c) la imposizione dell'obbligo per le province di istituire i servizi integrativi previsti dall'art. 92 R.D. 27-7-1934;
d) i servizi di vigilanza igienica e di profilassi negli Enti Locali e loro consorzi;
e) i concorsi e lo stato giuridico degli Ufficiali Sanitari, dei Veterinari addetti alla vigilanza, ispezione e polizia veterinaria, veterinari comunali capo e dei direttori di pubblico macello;
f) le tariffe concernenti le prestazioni a privati da parte dei laboratori di igiene e profilassi delle province;
g) la detenzione, impiego e vendita di gas tossici e delle sostanze pericolose;
h) l'igiene del suolo e dell'ambiente, l'inquinamento atmosferico delle acque e gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri;
i) la vigilanza igienico sanitaria sulle coltivazioni delle piante tessili e del riso;
l) il controllo della idoneità dei locali e delle attrezzature per il commercio e deposito delle sostanze radioattive, la detenzione di sostanze radioattive di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioattività ambientale;
m) le autorizzazioni sanitarie e i controlli sanitari sugli stabilimenti termali;
n) la raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue umano;
o) la vigilanza sui servizi di igiene scolastica;
p) la vigilanza sulla produzione, commercio e vendita di sostanze alimentari e bevande, di alimenti dietetici della prima infanzia, l'autorizzazione all'impianto ed esercizio delle centrali del latte e vigilanza tecnica sulle stesse;
q) la vigilanza in materia di molluschicoltura;
r) autorizzazione al commercio o detenzione di additivi chimici e coloranti per la preparazione e conservazione di sostanze alimentari e di fitofarmaci;
s) la profilassi e la polizia veterinaria, l'ispezione e la vigilanza sanitaria delle carni e sulla produzione degli altri alimenti di origine animale;
t) la vigilanza sulla produzione, commercio e vendita dei mangimi;
u) la vigilanza sugli istituti autorizzati a praticare la vivisezione degli animali;
v) provvedimenti e la vigilanza sulla fecondazione artificiale degli animali e sulla produzione animale.
Sono delegate alle Regioni le attribuzioni in ordine a:
a) Commissioni Provinciali per i servizi di trasfusione;
b) Consorzi Provinciali Antitubercolari limitatamente alla profilassi antitubercolare. Legge 17-8-1974 n. 386 - Assistenza ospedaliera.
La legge 386 demanda alle Regioni la competenza ospedaliera. Secondo tale legge alle Regioni sono affidati i compiti sottoelencati:
- Esercita le funzioni di vigilanza e di tutela sugli Enti Ospedalieri;
- Autorizza, promuove ed attua l'istituzione di nuovi Enti Ospedalieri e la fusione e la concentrazione di Enti Ospedalieri esistenti;
- Detta norme relative al divieto, da parte degli Enti Ospedalieri, di ampliare gli organici e di istituire nuove divisioni, sezioni, servizi;
- Eroga l'assistenza ospedaliera che precedentemente faceva capo alle Casse Mutue attraverso ospedali o case di cura private convenzionate;
- Procede alla ripartizione dei fondi assegnati dallo Stato per l'espletamento della assistenza ospedaliera;
- Eroga l'assistenza ospedaliera a favore dei soggetti non assistiti da Enti o Casse mutue.
Legge 22-12-75 n. 685 - Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-di pendenza.
La legge affida alle Regioni il compito di emanare norme-quadro per l'intervento pubblico nel compito della prevenzione-cura-riabilitazione.




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