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  1. #541
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    Citazione Originariamente Scritto da Wu Wei Visualizza Messaggio
    Intimidazione.
    Ciò sta bene a te sono affari tuoi. A tutti gli altri invece piace lo stato di diritto.
    Lo stato deve intimidire i furbi. A me sembra che invece piace farsi gli affari propri con la scusa dello stato di diritto.

    La legge di conversione del decreto legge è una legge ordinaria, quindi c'è sempre il controllo del parlamento e non c'è nessuna grave violazione della costituzione altrimenti mattarella avrebbe già tirato le orecchie e ci sarebbero ricorsi accolti ovunque.
    Fondatore e Presidente onorario di Italia Morta. Pro Italexit e Unione Terroni d'Europa (UTE).
    Nostra proposta per emergenza Ucraina -----> La nato invade i paesi dell'est e li consegna alla russia. Guerra finita e pace per tutti.

  2. #542
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    Facciamo finta di parlare sul serio:

    1) la legge può derogare ai diritti costituzionali solo ove la costituzione stessa lo preveda, e solo nel modo specifico in cui la costituzione lo preveda.

    2) dato che l’art 13 della costituzione prevede che la garanzia giurisdizionale non sia superabile per legge, nessuna legge può disporre limitazioni della libertà personale senza atto motivato dell’AG

    3) nei casi in cui la limitazione di un diritto costituzionale sia previsto dalla costituzione, tale limitazione deve sottostare a due criteri:

    - riserva di legge

    - stringenti criteri di appropriatezza, proporzionalità e limitazione temporale

    Esaminiamo ora i due concetti:

    1) riserva di legge: significa che la limitazione del diritto in questione deve venir definita in maniera specifica e dettagliata dalla legge, che non può limitarsi ad una sorta di “delega in bianco“ per successivi atti amministrativi.

    Questo perché la ratio della riserva di legge è porre la fattispecie concreta e specifica sotto il controllo dei rappresentanti della sovranità popolare, tanto più che di tratta di situazioni delicatissime che vanno ad incidere su ciò che di più sacro esiste in un corpus normativo, ovvero i diritti fondamentali.

    Se ammettessimo che la riserva di legge è assolta da un mero DL ombrello successivamente convertito in legge, mentre le condotte reprensibili ed i diritti costituzionali compressi vengono stabiliti di volta in volta per Dpcm, avremmo completamente svuotato la funzione di garanzia della riserva di legge, consegnando all’esecutivo il potere di limitare i diritti costituzionali con puro atto amministrativo discrezionale.

    2) la ratio suprema che presiede alla legislazione emergenziale in fatto di diritti è il concetto di bilanciamento, ovvero della ricerca del minor punto possibile di compressione dei diritti sacrificati al fine di ottenere la tutela minima accettabile del diritto di cui si cerca l’espansione.

    In poche parole, nel caso in questione il concetto non è “pur di salvaguardare la salute tutto è lecito”, bensì “vediamo qual’è il punto di equilibrio tra i due (o più) diritti”: salute da una parte, libertà di circolazione, di culto, di impresa e lavoro, di inviolabilità del domicilio dall’altro.

    Ora se tale bilanciamento fosse ottenuto attraverso una legge, sarebbero il PdR ex ante e la CC ex post a dover valutare l’appropriatezza (esistenza della necessità del bilanciamento), proporzionalità (equilibrio tra il danno causato ed il vantaggio ottenuto grazie alla compressione del diritto) e limitatezza nel tempo (precisa indicazione del tempo minimo necessario).

    Ma così non è, in quanto le concrete e specifiche lesioni dei diritti non avvengono al livello della legge, che solo afferma in maniera del tutto generica che il governo potrà prendere misure afflittive di diritti costituzionalmente garantiti, ma direttamente a livello dell’atto amministrativo, l’unico che specifica in concreto quali diritti sono compressi, in qual maniera, con quale pervasività e per quanto tempo.

    È evidente che ci si sottrae in maniera piuttosto subdola al controllo preventivo del PdR e ci si vorrebbe altresì mettere furbescamente al riparo dal sindacato della corte costituzionale.

    Resta solo il ricorso amministrativo avverso una sanzione ricevuta a mente del dpcm in oggetto.

    Con dotta ed articolata sentenza n. 516 del 15 luglio scorso depositata il 29 luglio, il giudice di Pace di Frosinone ha accolto il ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa irrogatale dalla polizia stradale “per violazione del divieto di spostarsi in conseguenza dell’emergenza sanitaria ai sensi del DPCM non specificato” – presentato da una cittadina.

    Il giudice ha dichiarato la fondatezza del ricorso e conseguentemente ha accolto lo stesso, per le seguenti due motivazioni:

    • per l’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza dovuta all’insussistenza dei presupposti legislativi; nonché per violazione degli art. 95 e 78 della Costituzione;

    • per violazione dell’art. 13 della Costituzione.

    Con riferimento al primo punto lo stato di emergenza è stato dichiarato “in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, lett. c) e dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1”.

    Se esaminiamo l’articolo 7 del decreto legislativo 1/2018, su cui poggia la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1.2.2029 sull’emergenza sanitaria, possiamo osservare che non fa alcun riferimento né a situazioni di rischio sanitario, né ad agenti virali.

    Il presupposto per la dichiarazione dello stato di emergenza è tutt’altro; la disposizione sopra richiamata stabilisce che “gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono:…c) emergenza di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”.

    Tra le calamità naturali vanno ricompresi terremoti, valanghe, alluvioni, incendi; mentre tra le attività dell’uomo, sversamenti e altre attività inquinanti. In altri termini, non vi è alcun riferimento all’emergenza sanitaria o rischi sanitari.

    Peraltro, sussiste la violazione degli art. 95 e 78 della Costituzione in quanto il potere normativo “peculiare” di emanare DPCM è attribuibile al Governo solo nei casi di cui all’art. 78 e 87 relativi alla dichiarazione dello stato di guerra. Anche in questo caso quindi non vi è alcun richiamo allo stato di emergenza per rischio sanitario.

    In virtù di quanto sopra, ad avviso del Giudice di Pace la dichiarazione del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 appare del tutto illegittima, perché priva di qualsivoglia presupposto giuridico.

    Né la Costituzione, né atti con forza di legge, né leggi prevedono che il Consiglio dei Ministri possa dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.

    Secondo la sentenza di Frosinone il divieto di spostamento se non per comprovate esigenze configura “un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare”.

    Tale obbligo può essere disposto dal giudice penale come sanzione penale restrittiva della libertà personale nel caso di commissione di alcuni reati.

    Anche in questo caso, il Dpcm appare in contrasto con l’articolo 13 della Costituzione secondo cui “le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su motivato atto dell’Autorità giudiziaria”. Non è possibile che il Governo decida sulla limitazione della libertà personale.

    Il Dpcm non è conforme a Costituzione, in quanto non può essere neppure ricondotto all’art. 16 della Costituzione che disciplina la libertà di circolazione.

    Quest’ultima riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, il divieto di accedere ad alcune zone circoscritte in quanto infette, “ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare” (Corte Costituzionale, n. 68 del 1964).

    In sostanza il divieto circolazione preclude l’accesso a luoghi specifici e per questo si differenzia dal divieto di spostamento che riguarda direttamente la persona, che, in quanto tale può essere disposta solo dall’autorità giudiziaria con atto motivato.

    Peraltro, in svariate sentenze la Corte costituzionale ha sottolineato come i Dpcm siano atti amministrativi – e in quanto tali – possono essere disapplicati per il caso concreto da un giudice ordinario al solo fine di tutelare un interesse costituzionale superiore.

    Non vi è la necessità che tali atti vengano annullati da un giudice superiore.

    Nel caso che ci occupa, il Giudice di Pace di Frosinone – in quanto giudice ordinario – si è conformato all’orientamento della Corte sopra richiamato, e ha disapplicato il Dpcm – quale atto amministrativo – in virtù di un interesse costituzionale superiore cioè la libertà personale.

  3. #543
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    E ancora:

    Patrizia Belloni e Nazzareno Di Vittorio, rispettivamente presidente dell’associazione “Pro territorio e cittadini onlus” con sede a Cesano di Roma e presidente dell’associazione “Raggi di Speranza – ODV” di Rieti, rendono noto di aver notificato e depositato telematicamente al TAR del Lazio un ricorso (n.3097/2020) con il quale viene chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del DPCM del 26 aprile 2020 che detta le nuove misure urgenti per il contenimento sull’intero territorio nazionale del Covid19 per il periodo 4 -17 maggio 2020.



    I ricorrenti – si legge nella nota – lamentano in primis l’illegittimità costituzionale del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, con il quale viene delegata al Presidente del Consiglio la potestà di sospendere o limitare la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, in violazione dell’art.16 della Costituzione che prevede una espressa riserva di legge in materia, mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è un provvedimento amministrativo.

    Il DPCM – prosegue la nota – è in contrasto con diverse norme costituzionali e leggi statali per essere discriminatorio nei confronti delle associazioni di volontariato alle quali preclude la possibilità di continuare la propria attività in favore degli associati, precludendogli l’accesso alle sedi sociali, seppure nell’osservanza delle misure di sicurezza.

    Ma non solo. Secondo le due associazioni ricorrenti il DPCM eccede rispetto a quanto indicato dal suddetto Decreto Legge per tre motivi: aver sancito il divieto di riunione nei luoghi privati anziché nei soli luoghi pubblici o aperti al pubblico come previsto nel decreto-legge n. 19/2020; aver delegato al Ministro dello Sviluppo Economico la variazione dei codici Ateco delle attività commerciali che possono o non possono stare aperte; aver adottato le medesime misure di contenimento per tutto il territorio nazionale senza tenere debito conto dei diversi dati epidemiologici, registrati nelle varie regioni italiane, quindi senza rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità, con ingiustificate restrizioni della circolazione delle persone.

  4. #544
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    Ulteriormente

    Ad impugnare il Dpcm di Conte, di fronte al Tar di competenza , dunque a quello del Lazio, al momento 5 imprese di piccola e media taglia dislocate per lo più al Sud, Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna, il cui fatturato oscilla tra i 150 e i 500 mila euro l'anno ed ora in debito di ossigeno; i primi per adesso a cui però seguiranno a breve molti altri. Quello presentato oggi, infatti, sarebbe il primo di altri 6 ricorsi in via di perfezionamento, altri 4 in arrivo già domani, il sesto a giorni. Le pmi che hanno deciso di ricorrere infatti vivono una situazione in alcuni casi disperante.

    "I soldi del Tfr dei lavoratori che anno attutito per i primi tempi l'impatto del lockdown sono finiti da tempo ma tardano ancora quelli destinati alla Cig , al bonus da 600 euro e quelli dei prestiti garantiti mentre si accumulano i ratei di affitti non pagati e il saldo delle forniture ordinate a suo tempo. Senza contare gli investimenti attivati magari da poco come quel parrucchiere dal fatturato medio alto con 5 saloni, al momento tutti chiusi, e un sesto aperto da 2 mesi. Con ricavi bloccati e i costi fissi da sostenere, dunque, alcuni danni saranno irreparabili. In questa situazione, ancora 4 settimane di chiusura sono un tempo infinito”, racconta ancora Ruggeri che teme e ricorda quell'ondata di suicidi per motivi economici che in 6 anni, secondo le stime più accreditate, arrivò a sfiorare i mille casi.

    “Il Governo non solo ha disciplinato un ambito coperto da riserva di legge con un atto di natura amministrativa, quale è appunto il Dcpm. Ma ha anche violato il principio costituzionale di ‘non discriminazione’. Non ha tenuto conto,infatti, della situazione delle singole regioni. E ha disciplinato allo stesso modo la chiusura di locali ed esercizi commerciali sia in quelle con un numero trascurabile di contagi, sia in quelle in cui la diffusione del virus è ancora alta. Penalizzando ulteriormente il Sud. E discriminando categorie che, invece, potrebbero ripartire nell’osservanza delle distanze e delle altre misure di sicurezza”, è il j'accuse che rivolge all'esecutivo. Certo, conclude, “noi restiamo molto sensibili alle esigenze sanitarie e siamo consapevoli che il dpcm dura 18 giorni ed è evidente che non vogliamo ingolfare il Tar ma rivendicare ruolo e diritti.Lo Stato sta mettendo molti medi e piccoli imprenditori in una situazione economica e psicologica di grande stress”, conclude

  5. #545
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    Quindi i ricorsi ci sono, e fino ad ora le sentenze e la dottrina vanno nella direzione da me indicata.

    Quindi significa che la polizia dovrebbe recarsi semmai a casa di chi, seppur in buona fede (speriamolo) ha fatto strame del diritto e della costituzione.

  6. #546
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    A ulteriore riprova di quanto sin qui esposto va segnalata una delle prime sentenze in seno alla crisi epidemiologica inerente al Covid19. Il caso del Tar Campania.

    Il Giudice Amministrativo Campano ha annullato un provvedimento amministrativo irrogato contro in cittadino italiano da parte delle forze dell’ordine.

    Il caso, appunto, è stato quello di un cittadino che aveva deciso, nonostante la quarantena impostagli, di andare a lavorare e di andare a prendersi le sigarette.

    Il Tar Campano gli ha dato ragione con annullamento del provvedimento amministrativo con cui gli era stato ordinato di rimanere nella propria abitazione.

  7. #547
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    Citazione Originariamente Scritto da CapitanFracassa Visualizza Messaggio
    Il capo della polizia va rimosso. Non decide quello che va fatto o quello che è più importante. Oggi vanno controllate anche le abitazioni private, e lui lo deve fare se così viene deciso. Se parla o critica va cacciato.

    Si candidi alle prossime elezioni col suo partito.

  8. #548
    sonnecchiante...
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    Citazione Originariamente Scritto da CapitanFracassa Visualizza Messaggio
    Sono informato, e forse qualcun altro non ha ben chiaro cosa sia un virus.
    Il virus per definizione vive collegato alle cellule e agli organismi altrimenti non sarebbe un virus.
    Premessa: ho lavorato in una società di microbiologia per vent'anni.

    Tu pensi di essere informato, ma non lo sei, o meglio lo sei superficialmente. Come spesso capita agli italiani medi, leggono 2 cose di economica e pensano di poter ragionare di economia, 2 cose di medicina e pensano di discettare su quali farmaci siano più efficaci, 2 cose sui virus e pensano di trarre conseguenze dalle 2 cose appena apprese.


    Se anche la premessa fosse esatta, e non lo è completamente, ovvero che il virus "vive collegato alle cellule", la conseguenza "quindi all'esterno non può vivere" è errata.


    https://www.repubblica.it/online/cro...vitavirus.html


    Se hai voglia e l'umiltà di ascoltare, ti spiego anche perché, altrimenti amen.
    Sapere aude!

    Per apprezzare lo splendore occorre a volte un lungo apprendistato, ma il premio è la pura bellezza.

  9. #549
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    Citazione Originariamente Scritto da Aladar Visualizza Messaggio
    Premessa: ho lavorato in una società di microbiologia per vent'anni.

    Tu pensi di essere informato, ma non lo sei, o meglio lo sei superficialmente. Come spesso capita agli italiani medi, leggono 2 cose di economica e pensano di poter ragionare di economia, 2 cose di medicina e pensano di discettare su quali farmaci siano più efficaci, 2 cose sui virus e pensano di trarre conseguenze dalle 2 cose appena apprese.


    Se anche la premessa fosse esatta, e non lo è completamente, ovvero che il virus "vive collegato alle cellule", la conseguenza "quindi all'esterno non può vivere" è errata.


    https://www.repubblica.it/online/cro...vitavirus.html


    Se hai voglia e l'umiltà di ascoltare, ti spiego anche perché, altrimenti amen.
    Del resto basterebbe usare un po’ di logica: se un virus schiattasse dopo pochi secondi che è fuori da un organismo, i virus si sarebbero già estinti da mo’.

    Semplicemente fuori dall’organismo un virus è metabolicamente inerte.

    Certamente ci sono virus più resistenti e meno resistenti, ma il concetto è esattamente quello che dice @Aladar.

    (Fonti: quattro anni di medicina e più di 25 anni di industria farmaceutica).

  10. #550
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    Citazione Originariamente Scritto da Bandierarossa Visualizza Messaggio
    E ancora:

    Patrizia Belloni e Nazzareno Di Vittorio, rispettivamente presidente dell’associazione “Pro territorio e cittadini onlus” con sede a Cesano di Roma e presidente dell’associazione “Raggi di Speranza – ODV” di Rieti, rendono noto di aver notificato e depositato telematicamente al TAR del Lazio un ricorso (n.3097/2020) con il quale viene chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del DPCM del 26 aprile 2020 che detta le nuove misure urgenti per il contenimento sull’intero territorio nazionale del Covid19 per il periodo 4 -17 maggio 2020.



    I ricorrenti – si legge nella nota – lamentano in primis l’illegittimità costituzionale del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, con il quale viene delegata al Presidente del Consiglio la potestà di sospendere o limitare la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, in violazione dell’art.16 della Costituzione che prevede una espressa riserva di legge in materia, mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è un provvedimento amministrativo.

    Il DPCM – prosegue la nota – è in contrasto con diverse norme costituzionali e leggi statali per essere discriminatorio nei confronti delle associazioni di volontariato alle quali preclude la possibilità di continuare la propria attività in favore degli associati, precludendogli l’accesso alle sedi sociali, seppure nell’osservanza delle misure di sicurezza.

    Ma non solo. Secondo le due associazioni ricorrenti il DPCM eccede rispetto a quanto indicato dal suddetto Decreto Legge per tre motivi: aver sancito il divieto di riunione nei luoghi privati anziché nei soli luoghi pubblici o aperti al pubblico come previsto nel decreto-legge n. 19/2020; aver delegato al Ministro dello Sviluppo Economico la variazione dei codici Ateco delle attività commerciali che possono o non possono stare aperte; aver adottato le medesime misure di contenimento per tutto il territorio nazionale senza tenere debito conto dei diversi dati epidemiologici, registrati nelle varie regioni italiane, quindi senza rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità, con ingiustificate restrizioni della circolazione delle persone.
    Che tutti i DPCM di Giuseppi siano illegale, indecenti, anticostituzionali, antidemocratici e antiumani in generale è palese pure ad una matricola di giurisprudenza al primo giorno di lezioni.
    L'avvocaticchio in capo non conosce neanche il diritto del suo paese, o forse lo conosce e allora il suo è un comportamento doloso che dovrebbe avere pesanti conseguenze legali.

 

 
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