O è l'ennesima stronzata della sinistra?Nel primo caso D V S G E !


O è l'ennesima stronzata della sinistra?Nel primo caso D V S G E !
Ultima modifica di Druso; 03-10-10 alle 23:46


"Dopo le leggi ad personam e ad aziendam di Berlusconi arriva quella "ad legam", che depenalizza il reato di banda armata, sfornata con ogni probabilità per salvare gli attivisti della Lega ancora coinvolti nel processo di Verona. Il Carroccio, a furia di andare con lo zoppo, comincia a zoppicare, e si è sfornata la leggina ad hoc a suo uso e consumo, in pieno stile berlusconiano. Maroni deve chiarire". Il capogruppo Idv alla Camera Massimo Donadi invita il ministro degli Interni a spiegare se davvero il Governo intende depenalizzare il reato di banda armata. "Questa - denuncia il capogruppo Idv- è l'ipocrisia della Lega che chiede di abbassare i toni, predica rigore ed intransigenza, ma poi difende i suoi interessi, anche a costo di mettere a repentaglio la vita di tutti i cittadini. Ci domandiamo che senso abbiano le parole del ministro Maroni che anche oggi, giustamente, in un'intervista esprime preoccupazione per gli ultimi fatti di violenza che si sono verificati, e poi, furbescamente, nasconsto tra le pieghe di un decreto omnibus sul "Codice di ordinamento militare", la Lega infila una norma che depenalizza un reato così grave e purtroppo di grande attualità. Faremo di tutto in Parlamento per correggere questo ennesimo obbrobrio".
Governo/ Idv: Maroni chiarisca su depenalizzazione banda armata - Politica - Virgilio Notizie


Art. 306 Banda armata: formazione e partecipazione
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per cio’ solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena e’ della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Art. 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da’ rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, e’ punito con la reclusione fino a due anni. La pena e’ aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente. Non e’ punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, si intendono per "prossimi congiunti" gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorche’ sia morto il coniuge e non vi sia prole.
http://it.wikisource.org/wiki/Codice...ro_II/Titolo_I
Ultima modifica di codino; 03-10-10 alle 23:59




Ultima modifica di Sandinista; 04-10-10 alle 00:12








Vabbè, ma le leggi ad personam dovrebbero 'servire' se effettivamente si ha timore di finire dietro le sbarre.
Qui parliamo di uno dei processi più demenziali di cui si abbia notizia. L'unica arma impropria in cui s'imbattè la Polizia durante le perquisizioni fu la dentatura di Maroni in via Bellerio.![]()


Difatti si tratta di un processo politico.
Tzimbar-earde