DISEGNO DI LEGGE
Articolo 1 l. All'articolo 61 primo comma del codice penale dopo il n. 1) è aggiunto il seguente: "1:bis) l'aver agito in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei soggetti che versano nelle condizioni di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale;". Art.2 1. All'articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, i reati aggravati dall'articolo 61 n. I-bis), nonché i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4 ), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato." Art. 3 1. All'art. 69-bis del codice penale sono aggiunte, dopo le parole "procedura penale", le seguenti: "e per i delitti aggravati dall'art. 61 n. I -bis),"
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Questa proposta salviniana mi lascia confuso
Fa contente le amiche femministe ma scontente le amiche donne con il pene
Dal partito dicono di dire NO