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  1. #111
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    Predefinito Re: 11 indagati per lesa maestà

    Citazione Originariamente Scritto da WalterA Visualizza Messaggio
    Non cambia minimamente il senso di quello che ho affermato. Ripararsi dietro a presunto onore della patria e dello Stato è una vaccata ideologica.
    E' una vaccata per chi è completamente privo di senso della comunità e delle istituzioni.
    Se non replico ai tuoi messaggi probabilmente è perchè sei nella mia lista degli ignora(n)ti.

  2. #112
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    Predefinito Re: 11 indagati per lesa maestà

    Citazione Originariamente Scritto da Fasulén Visualizza Messaggio
    E' una vaccata per chi è completamente privo di senso della comunità e delle istituzioni.
    Certo, come no. Insegnamelo te il senso della comunità e delle istituzioni.

  3. #113
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    Predefinito Re: 11 indagati per lesa maestà

    Citazione Originariamente Scritto da Iside Visualizza Messaggio
    Non è che per caso c'era anche dell'altro? Perchè, in effetti, sembra troppo per qualche insulto per quanto inammissibile
    Iside, ricorda che le insinuazioni gratuite ed insupportate sono una brutta cosa.
    se ci fosse dell'altro, bisogna specificare cosa e da cosa lo si possa eventualmente dedurre.
    ma semplicemnte insinuare così in libertà... non va bene
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  4. #114
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    Predefinito Re: 11 indagati per lesa maestà

    Citazione Originariamente Scritto da WalterA Visualizza Messaggio
    Certo, come no. Insegnamelo te il senso della comunità e delle istituzioni.
    E' possibile insegnare a chi ha la motivazione e soprattutto le capacità intellettuali per imparare.
    Con soggetti del tuo livello è tempo perso.
    Se non replico ai tuoi messaggi probabilmente è perchè sei nella mia lista degli ignora(n)ti.

  5. #115
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    Predefinito Re: 11 indagati per lesa maestà

    Citazione Originariamente Scritto da WalterA Visualizza Messaggio
    Lo Stato non credo che abbia alcuna possibilità di sentirsi offeso visto che è un’entità astratta.
    Queste leggi e norme sono residui di un’epoca da cancellare.
    non si capisce poi come possano farla continuamente franca quelli che pubblicamente, ed in modo organizzato, propagandano liberamente l'abolizione dei presupposti stessi dello Stato quali confini popolazione e chi più ne ha più ne metta...
    i soliti misteri del Sistema Palamara...
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  6. #116
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    Predefinito Re: Roma, 11 indagati per reati di offesa attraverso il web all’onore e al prestigio

    La questione è abbastanza dibattuta.
    Qui c'è una sentenza delle corte europea contro una condanna per un reato simile (insulti a Sarkozy) in Francia. In Francia la pena è solo pecuniaria ( qui erano 30.000 euro), in Italia solo detentiva (da uno a cinque anni).

    https://archiviodpc.dirittopenaleuom...%20anni%C2%BB.
    5. Nella trattazione del ricorso, la Corte afferma in primo luogo che la condanna subita dal ricorrente costituisce, senza possibilità di errore, un'ingerenza delle autorità nazionali nel diritto alla libertà di espressione, rilevante ex art. 10 par. 1 Cedu («Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche [...]»).



    Occorre dunque, secondo la Corte, esaminare l'eventuale conformità della misura adottata dallo Stato francese con il par. 2 dell'art. 10, che disciplina le condizioni alle quali è possibile porre delle restrizioni all'esercizio della libertà di espressione: «L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui [...]».

    Diventa allora necessario verificare se l'ingerenza subita dal ricorrente fosse prevista dalla legge, nonché ispirata a un fine legittimo e necessaria per una società democratica.

    Sui primi due requisiti la Corte si limita a osservare che, in primo luogo, non v'è dubbio che la legge francese preveda questa forma di limitazione alla libertà di espressione, espressamente disciplinata dal precitato art. 26 della legge sulla libertà di stampa; e che, in secondo luogo, la norma persegua un fine legittimo (cioè previsto dal par. 2 dell'art. 10): la protezione della reputazione altrui.



    6. L'attenzione dei giudici si concentra dunque sul requisito di necessità dell'ingerenza in una società democratica al fine di garantire il rispetto del fine legittimo perseguito; in altre parole, la Corte deve verificare, secondo i principi generali elaborati in materia, se la misura restrittiva della libertà di espressione fosse proporzionata al fine legittimo perseguito.

    Pur riconoscendo, come già affermato dai giudici nazionali, che la frase oggetto della disputa fosse letteralmente offensiva nei confronti del Presidente, la Corte ritiene opportuno esaminarla tenendo conto del caso nel suo complesso. In particolare, i giudici si esprimono sulla possibilità di operare un bilanciamento, nel caso di specie, tra la restrizione alla libertà di espressione del ricorrente e l'interesse alla libera discussione di questioni di interesse pubblico. A questo proposito, secondo la Corte, non si può ritenere che la ripetizione della frase pronunciata dal Presidente ne violasse la vita privata o l'onore, o che costituisse un semplice attacco personale gratuito alla sua persona: dai fatti risulta, invero, che il ricorrente avesse voluto indirizzare pubblicamente a Sarkozy una critica di natura politica, come testimonia il legame, rilevato anche dai giudici nazionali, tra il suo impegno politico di militante socialista e la frase scelta. La Corte aggiunge, sul punto, che l'art. 10 co. 2 non lascia spazio a restrizioni alla libertà di espressione nel contesto del dibattito politico o di questioni di interesse pubblico: un uomo politico si espone inevitabilmente e consciamente a un attento controllo dei suoi gesti da parte dei cittadini, e deve dunque mostrare una maggiore tolleranza delle critiche che gli vengano indirizzate.

    Il ricorrente, inoltre, riprendendo una frase secca, pronunciata dal Presidente stesso e largamente diffusa dai media in tono spesso umoristico, aveva scelto di esprimere la sua critica in modo satirico, cioè attraverso una forma di espressione artistica di commento alla società destinata naturalmente a provocare e ad irritare i suoi destinatari. Secondo i giudici di Strasburgo, bisogna esaminare attentamente qualunque forma di ingerenza nel diritto di un artista o di un semplice cittadino ad esprimersi tramite il registro satirico: sanzionare penalmente - ancorché con una pena simbolica - comportamenti come quello in oggetto può infatti avere un effetto dissuasivo sull'uso della satira nei confronti dei rappresentanti della politica, limitando così il libero dibattito su questioni di interesse pubblico, senza il quale non esiste società democratica.

    Di conseguenza, i giudici valutano che nel caso di specie il ricorso alla sanzione penale nei confronti del ricorrente sia stato sproporzionato rispetto al fine perseguito e non necessario a una società democratica.



    7. La Corte dunque accoglie il ricorso, ritenendo che la penale subita dal sig. Eon abbia costituito una violazione dell'art. 10 Cedu. In linea con la propria giurisprudenza in materia di art. 10, infine, la Corte nega al ricorrente il risarcimento da lui richiesto, ex art. 41 Cedu, a titolo di danno morale, affermando come l'accertamento della violazione nella sentenza costituisca un risarcimento sufficiente a riparare il danno da questi subito a seguito della vicenda in oggetto.



    14. Sul punto è necessario fare una premessa, fondata sulla diversità del ruolo politico del Presidente della Repubblica nei due Paesi. In Francia, essendo la forma di governo quella di una Repubblica Presidenziale, il Presidente è una figura politica più che istituzionale ed è, di conseguenza, inevitabilmente oggetto di critiche. Il Presidente della Repubblica è anche il Capo del Governo: limitare la possibilità di critica nei suoi confronti significherebbe anche limitare in modo significativo il dibattito politico, che è alla base di ogni società democratica; eventuali restrizioni in questo senso devono essere dunque valutate, da parte del legislatore, con estrema attenzione. In Italia, al contrario, il Presidente della Repubblica ha un ruolo meno politico e più istituzionale, di rappresentanza, è "solo" il Capo dello Stato: eventuali limitazioni alla libertà di espressione avranno quindi un'incidenza minore sull'esercizio complessivo delle libertà democratiche. In altre parole, esiste un rapporto di diretta proporzionalità tra ruolo politico e libertà di espressione (come peraltro è stato osservato dalla Corte stessa al par. 59): maggiore è l'incidenza di una carica istituzionale sulla vita politica, intesa in senso stretto, di un Paese, maggiore è il dovere, posto in capo al legislatore, di garantire la libertà di espressione dei cittadini nei confronti del soggetto che ricopre tale carica.



    15. In base a queste considerazioni, sanzionare penalmente il vilipendio al Presidente della Repubblica sembra essere più giustificabile - secondo i principi elaborati dalla Corte stessa - in Italia che in Francia, alla luce della diversità di interessi che tutela e della diversità dei diritti che comprime. Mentre in Francia sarebbe forse opportuna l'abrogazione del reato, come suggerito dalle dissenting opinions del caso Eon, con il corrispondente inserimento della figura del Presidente della Repubblica nella lista delle cariche che comportano un'aggravante dei reati-base, per l'ordinamento italiano la stessa conclusione non è così scontata.

    Di certo resta il problema, già sollevato in passato davanti alla Corte Costituzionale (cfr. supra, nota 1), della sanzione che - come si diceva - prevede una pena esclusivamente di tipo detentivo, per giunta con una cornice edittale piuttosto elevata. Qualora una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 278 c.p. venisse portata all'attenzione della Corte, questa riterrebbe, con buona probabilità, l'uso della pena detentiva sproporzionato e dunque non necessario a una società democratica, accogliendo il ricorso e sanzionando lo Stato. Si tratta di un esito facilmente prevedibile se si pensa che i giudici di Strasburgo, nel caso Eon - pur non spingendosi ancora (anche se la direzione sembra essere quella) a dichiarare l'incompatibilità del reato in sé con l'art. 10 Cedu - hanno ritenuto che una multa di modica entità fosse sufficiente ad integrare la violazione.

    Sarebbe dunque opportuno, al fine di evitare future condanne da parte della Corte Edu, un intervento del legislatore volto a modificare la disciplina del reato di offesa al Presidente della Repubblica. Una prima risposta ai suggerimenti di Strasburgo potrebbe essere la sostituzione, nel testo dell'art. 278 c.p., della previsione della sola pena detentiva con la sola pena pecuniaria; in alternativa, si potrebbe adottare la medesima soluzione suggerita dal ricorrente - e in parte già attuata - per il sistema francese, con l'inserimento di una specifica aggravante nei reati di ingiuria, diffamazione, oltraggio ecc., nel caso in cui soggetto passivo del reato sia il Presidente della Repubblica, mantenendo l'originaria condizione di procedibilità dell'autorizzazione del Ministro della Giustizia.



    16. In conclusione, per valutare l'impatto pratico delle riflessioni finora condotte, segnaliamo un caso in cui, di recente, è stata invocata l'applicazione dell'art. 278 c.p. Il mese scorso, il Ministro della Giustizia Cancellieri ha concesso l'autorizzazione a procedere alla Procura di Nocera Inferiore per il reato di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica; la richiesta era stata formulata nei confronti di 22 soggetti, autori di commenti a un articolo di Beppe Grillo, pubblicato sull'ormai famoso blog del politico ligure, ritenuti offensivi nei confronti del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Tra le centinaia di commenti, non è ovviamente possibile individuare quelli su cui si è concentrata l'attenzione degli inquirenti: di certo, sono ben più di 22 gli interventi che potrebbero integrare la fattispecie ex art. 278 c.p.

    Si tratta, peraltro, di affermazioni che sarebbero penalmente rilevanti qualunque fosse il soggetto passivo del reato, perché integranti gli estremi dei reati di ingiuria o di diffamazione, e per i quali risulterebbe difficile configurare la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica o di satira politica (per leggere l'articolo e i relativi commenti, clicca qui). Di conseguenza, con buona pace degli esponenti del Movimento Cinque Stelle che hanno chiesto l'abrogazione del reato di vilipendio, anche qualora il legislatore decidesse in tal senso, i comportamenti oggetto del procedimento resterebbero penalmente rilevanti: l'unica differenza sarebbe data dalla condizione di procedibilità, che non sarebbe più l'autorizzazione ministeriale, bensì la querela di parte. In ogni caso, resterebbe ferma la rilevanza penale e la necessità di un filtro, di un vaglio, alla procedibilità del reato. Vedremo nei prossimi anni quale sarà l'epilogo della vicenda e che influenza potrà avere la giurisprudenza Cedu sulla sua definizione.



    [1] Cfr. Corte Cost., sent. 163/2006, così massimata: «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 27 comma 3 Cost., nella parte in cui prevede un minimo edittale di pena di anni uno di reclusione. (La Corte, nel disattendere la pertinenza del richiamo operato dal giudice a quo alle considerazioni poste a fondamento della sent. n. n. 341 del 1994, ha osservato che, tenuto conto del valore di rango costituzionale che la norma mira a preservare, ben si giustifica la previsione di un trattamento sanzionatorio che adeguatamente scolpisca, anche nel minimo edittale, il particolare disvalore che assume per la intera collettività l'offesa all'onore e al prestigio della più alta magistratura dello Stato)».

  7. #117
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    Predefinito Re: Roma, 11 indagati per reati di offesa attraverso il web all’onore e al prestigio

    Citazione Originariamente Scritto da vanni fucci Visualizza Messaggio
    .....
    Mi permetto una versione breve, per chi voglia capire il succo della faccenda senza tirare notte.
    __________________________________________________ _________________________


    Qui c'è una sentenza delle corte europea contro una condanna per un reato simile (insulti a Sarkozy) in Francia. In Francia la pena è solo pecuniaria (30.000 euro), in Italia solo detentiva (da uno a cinque anni).

    14. In Francia, essendo la forma di governo quella di una Repubblica Presidenziale, il Presidente è una figura politica più che istituzionale ed è, di conseguenza, inevitabilmente oggetto di critiche.
    Il Presidente della Repubblica è anche il Capo del Governo: limitare la possibilità di critica nei suoi confronti significherebbe anche limitare in modo significativo il dibattito politico, che è alla base di ogni società democratica.

    In Italia, al contrario, il Presidente della Repubblica ha un ruolo meno politico e più istituzionale, di rappresentanza, è "solo" il Capo dello Stato: eventuali limitazioni alla libertà di espressione avranno quindi un'incidenza minore sull'esercizio complessivo delle libertà democratiche.

    In altre parole, esiste un rapporto di diretta proporzionalità tra ruolo politico e libertà di espressione: maggiore è l'incidenza di una carica istituzionale sulla vita politica, maggiore è il dovere, posto in capo al legislatore, di garantire la libertà di espressione dei cittadini nei confronti del soggetto che ricopre tale carica.



    15. In base a queste considerazioni, sanzionare penalmente il vilipendio al Presidente della Repubblica sembra essere più giustificabile in Italia che in Francia.

    Di certo resta il problema della sanzione che prevede una pena esclusivamente di tipo detentivo, per giunta con una cornice edittale piuttosto elevata.

    Qualora una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 278 c.p. venisse portata all'attenzione della Corte, questa riterrebbe, con buona probabilità, l'uso della pena detentiva sproporzionato a una società democratica, accogliendo il ricorso e sanzionando lo Stato.
    Si tratta di un esito facilmente prevedibile se si pensa che i giudici di Strasburgo, nel caso Eon - pur non spingendosi ancora a dichiarare l'incompatibilità del reato in sé con l'art. 10 Cedu - hanno ritenuto che una multa di modica entità fosse sufficiente ad integrare la violazione.

    Sarebbe dunque opportuno, al fine di evitare future condanne da parte della Corte Edu, un intervento del legislatore volto a modificare la disciplina del reato di offesa al Presidente della Repubblica.
    MIGA MakeItalyGreatAgain (Fai l'Italia Grande Ancora)
    che Palamara, Ciuffetti, la Gretina e la Presidentessa di Arcuri siano di lezione: QUESTA VOLTA NIENTE PRIGIONIERI

  8. #118
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    Predefinito Re: Roma, 11 indagati per reati di offesa attraverso il web all’onore e al prestigio

    Che bello sarebbe vivere in un paese dove tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, compreso il presidente della Repubblica. Se tu insulti il pdr questo ti deve fare causa come un normale cittadino. Niente più perquisizioni per resti di lesa maestà.

  9. #119
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    Predefinito Re: Roma, 11 indagati per reati di offesa attraverso il web all’onore e al prestigio

    Citazione Originariamente Scritto da Eridano Visualizza Messaggio
    Alla faccia dell'uguaglianza di fronte alla legge e alla costituzione.
    Forse se scrivo più forte riesco a spiegarmi meglio:

    CERTI REATI SONO SOGGETTI A QUERELA DI PARTE, NON SONO PERSEGUIBILI DI UFFICIO.
    Cum Feris Ferus

  10. #120
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    Predefinito Re: 11 indagati per lesa maestà

    Citazione Originariamente Scritto da CARLO NORD ITALIA Visualizza Messaggio
    Mattarella non ha fatto nulla di buono.
    Se la gente ce l'ha con lui evidentemente...
    No, ha fatto anche cose buone. [Cit.]

 

 
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